Comune di Forlì AREA SERVIZI AL CITTADINO SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E DELLA GENITORIALITA' SERVIZIO INFANZIA UFFICIO RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

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1 STRALCIO TESTO UNIFICATO DEI REGOLAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI PER LA SCUOLA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (CODICE IX). Approvato con Deliberazione C.C. n. 62 del 13/06/2012 TITOLO IV Le tariffe dei servizi Capo I Criteri generali Art Caratteri e finalità del sistema tariffario 1. La presente regolamentazione prevede un sistema tariffario basato su rette differenziate. 2. Il sistema individua una gradualità nella contribuzione degli utenti secondo principi di equità e solidarietà, in relazione alle effettive condizioni socio economiche delle famiglie degli utenti. 3. L importo corrisposto dagli utenti si configura come contribuzione a titolo di concorso parziale o totale a sostegno delle spese del servizio utilizzato. 4. Il sistema di contribuzione tende a contemperare l esigenza di garantire l universalità di accesso ai servizi con la capacità di sostenere i relativi oneri da parte dell ente. Art Gradualità nella contribuzione 1. Il sistema tariffario, così come configurato nell allegato A, in armonia con quanto stabilito al precedente art. 45, comma 2, si basa sulla gradualità nella contribuzione degli utenti, al fine di tutelare le situazioni economico sociali svantaggiate. 2. Per ogni servizio, la Giunta Comunale, in sede di definizione delle tariffe scolastiche, stabilisce, annualmente, una retta di riferimento per l'applicazione del sistema. Art. 47 Rette, rette personalizzate ed agevolazioni tariffarie 1. Le rette, le rette personalizzate e le agevolazioni tariffarie sono attribuite tenendo conto di criteri economico-sociali. Per la determinazione della situazione economica si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dal DPCM 221/99, assumendo come elementi di valutazione il valore I.S.E.E. ed i parametri integrativi di cui al successivo art. 48.

2 2. Le rette personalizzate non hanno carattere obbligatorio. Gli utenti che non presentano la dichiarazione ISEE e coloro che, pur avendola presentata, si collocano al di sopra del tetto massimo stabilito, sono tenuti a corrispondere la retta massima prevista per il servizio di cui usufruiscono. 3. I competenti servizi comunali provvedono,annualmente, a fornire la più ampia informazione sulle modalità di iscrizione e di applicazione delle rette allo scopo di rendere chiara e omogenea l applicazione delle norme. 4. Il dirigente competente provvede all'attribuzione delle rette personalizzate, alle riduzioni, agli sconti e alla concessione delle agevolazioni tariffarie in applicazione dei criteri definiti con la presente regolamentazione. Art Parametri integrativi 1. Il Comune, ai sensi dell art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109/98, per la determinazione della situazione economica, ai fini dell attribuzione delle rette personalizzate e dell'accesso alle agevolazioni tariffarie, integra i parametri economici con altri di diversa natura a sostegno di quelle situazioni che intende sottoporre a tutela. Allo scopo vengono prese in considerazione situazioni di particolare disagio sociale, di gravi motivi di salute psicofisica o altre problematiche assimilabili di natura sociale relativamente al nucleo familiare di riferimento. 2.Il nucleo familiare preso come riferimento per il calcolo della situazione economica è quello indicato dalla normativa vigente. In presenza, tuttavia, di un solo genitore si procede a considerare la posizione economica anche dell altro genitore, ancorché non risulti coniugato, convivente o residente nello stesso nucleo, qualora questo ultimo eserciti il suo ruolo genitoriale. Qualora tale genitore non fornisca i dati relativi alla sua situazione economica, viene attribuita la retta massima prevista per il/i servizio/i utilizzato/i. Art. 49 Agevolazioni tariffarie 1. Il Comune può concedere l esonero del pagamento totale o parziale (50% della retta minima prevista per il servizio utilizzato ) quando: a) la rilevazione, in ambito familiare, evidenzia situazioni di forte disagio sociale, presenza di gravi situazioni di salute psicofisica o altre problematiche assimilabili di natura sociale; b) l utente è a carico dei servizi sociali.

3 2. La decisione viene assunta dalla commissione rette di cui all art. 50, sulla base di dichiarazione del richiedente e di apposita verifica presso i servizi comunali ovvero presso soggetti che collaborano con il Comune e possono fornire elementi utili ad accertare le dichiarazioni rese dai richiedenti. 3. La commissione rette, in esito all istruttoria condotta sulle domande presentate, può stabilire, in maniera motivata, l attribuzione dell esenzione parziale o totale limitatamente agli utenti aventi diritto all'attribuzione della retta minima. 4. Se l utente è in affido familiare è applicato uno sconto del 50% sulla retta ordinariamente dovuta. Art Commissione Rette 1 La Commissione rette ha la seguente composizione: a) dirigente responsabile della gestione del sistema tariffario o suo delegato, con funzione di presidente; b) funzionario dell'unità 0/6 o suo delegato; c) funzionario dell'unità 6/18 o suo delegato; Art. 51 Soggetti per cui si applicano personalizzazione delle rette e/o agevolazioni tariffarie 1. Possono essere attribuite rette personalizzate o agevolazioni tariffarie ad utenti: a) residenti nel ; b) residenti in altri Comuni in presenza di accordi sottoscritti tra l ente competente per l erogazione del servizio e il ; c) in carico ai servizi sociali del, anche se non residenti, come nel caso di ospiti di strutture protette, minori in affido familiare o altri casi simili; d) stranieri in attesa del perfezionamento del provvedimento di ricongiungimento familiare.. Art Decorrenza rette personalizzate e/o agevolazioni tariffarie 1.L'applicazione delle rette personalizzate e delle agevolazioni tariffarie per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali decorre dal primo mese di funzionamento dei servizi (settembre di ogni anno) solo a seguito di presentazione della conferma di iscrizione e dell'isee entro i termini stabiliti dal Comune e comunicati annualmente agli utenti. 2. In caso di presentazione della conferma di iscrizione e/o dell'isee dopo la scadenza dei

4 citati termini, le rette personalizzate e le agevolazioni tariffarie decorrono dal mese di ottobre. 3. Le agevolazioni delle rette per il servizio di ristorazione scolastica decorrono dal primo mese di funzionamento del servizio solo a seguito di presentazione dell'isee entro il 30 settembre di ogni anno. 4. La presentazione dell'isee al fine dell'attribuzione di una retta personalizzata o di un'agevolazione tariffaria dopo l'avvio dell'anno scolastico, consente l'accesso al beneficio a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda. 5. Nei casi di documentato disagio sociale o di mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 2 e 3, su conforme parere della commissione rette, l'agevolazione può avere effetto retroattivo. Art Istanze per il riesame delle rette assegnate 1. I1. Il richiedente riceve comunicazione scritta in merito alla retta scolastica assegnata entro 30 gg. dall inizio dell anno scolastico, ovvero entro 10 gg. se la domanda è presentata in corso d anno. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare istanza scritta di riesame al Dirigente competente del Servizio indicando i motivi del ricorso stesso e allegando eventuali documentazioni aggiuntive. La risposta è fornita nei 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso. Art. 54 Controlli e aggiornamento delle rette in corso d anno 1. Il Comune si riserva la facoltà di controllare in ogni momento la situazione reddituale e socio-economica degli utenti avvalendosi anche delle informazioni desunte da altri enti depositari per legge di dati relativi alla loro condizione. 2. Se, a seguito di accertamento d'ufficio, risulltà una difformità tra la situazione dichiarata dall'utente e quella effettiva, il Comune provvede alla decadenza del beneficio; saranno applicabili le sanzioni dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 3. Salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 52, la retta è aggiornata in corso d'anno, su richiesta scritta dell'utente, solo a fronte di significative variazioni della situazione del nucleo familiare: a) nascita o decesso di un componente del nucleo familiare avente reddito per utenti di nidi e scuole dell'infanzia comunali; b) decesso di un componente del nucleo familiare avente reddito per utenti del servizio di

5 ristorazione scolastica; c) sopravvenuto grave disagio socio-economico di cui all'art. 48 comma 1 per tutti gli utenti. 4. L'aggiornamento della retta è stabilito dalla Commissione di cui all'art. 50. Capo II - Modalità di definizione delle rette Art Determinazione delle rette nei diversi servizi 1. Nei nidi d infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali la retta mensile di frequenza viene definita come di seguito indicato: - retta minima e massima in relazione a valori I.S.E.E. predefiniti; - retta standard (rette di riferimento per la personalizzazione in aumento e in diminuzione cui corrispondono valori I.S.E.E. standard) - retta personalizzata (per i valori I.S.E.E. ricompresi fra quelli predefiniti cui corrispondono le rette minima, standard e massima) calcolata sulla base del valore I.S.E.E. secondo quanto indicato nell'allegato A. Art Criteri e modalità di pagamento delle rette 1. Gli avvisi di pagamento per i servizi resi sono emessi con cadenza mensile o bimestrale. 2. I bollettini sono inviati alle famiglie per un ammontare pari alle tariffe vigenti. Il pagamento può essere effettuato mediante: a) bollettino MAV; b) domiciliazione bancaria, con conseguente addebito diretto sul conto corrente indicato nella domanda; c) pagamento on-line. 3 Ogni pagamento va effettuato entro la data di scadenza. L'utente non in regola coi pagamenti è soggetto alla messa in mora da parte del Comune che provvede, in prima istanza, all'invio di un apposito sollecito con spese a carico dell'utente stesso. L'utente sollecitato al pagamento che non regolarizza la propria posizione, entro i termini indicati nella comunicazione, è sottoposto al pagamento di una mora (il cui importo è annualmente stabilito contestualmente alle rette per i servizi educativi e scolastici) e all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti maggiorati delle spese di esattoria e degli interessi legali maturati dalla data di scadenza del sollecito. 4. Qualora il debito contestato con il sollecito sia superiore ad ,00 è consentito, su richiesta, il pagamento a rate con applicazione della mora di cui al comma 3 e degli interessi.

6 La rateazione può essere accordata per una sola volta; il debito può essere ripartito in massimo 5 rate. Il mancato pagamento di una rata comporta l'immediata esigibilità del debito residuo; a fronte del mancato saldo, si applica quanto previsto al comma 5.2 e si procede alla riscossione coatta mediante l'iscrizione a ruolo di cui al comma Il regolare pagamento delle rette è condizione per accedere al servizio nell'anno scolastico successivo. 5.1 L'accoglimento della richiesta di conferma di iscrizione ai nidi ed alle scuole dell'infanzia comunali è automatico per gli utenti in regola con i pagamenti delle rette relative all'anno scolastico in corso. 5.2 Agli utenti non in regola con i pagamenti delle rette di cui al comma 5.1, sarà confermata l'iscrizione solo nel caso in cui entro il mese di agosto provvedano a saldare il debito pregresso. Capo IV Scuole dell infanzia Art Copertura dei costi 1. Gli utenti delle scuole dell'infanzia comunali concorrono alla parziale copertura dei costi sostenuti dal Comune nella misura prevista dalla normativa in vigore. 2. Gli utenti della scuola dell'infanzia statale concorrono alla copertura dei costi sostenuti dal Comune per l'erogazione del servizio di ristorazione. Art Differenziazione nella contribuzione e sconti. 1. Per le scuole dell'infanzia comunali si prevede una differenziazione in ragione delle seguenti tipologie di servizio utilizzate: a) tempo normale ; b) "servizio pomeridiano. 2. La contribuzione mensile a carico degli utenti delle scuole comunali è composta da: a) quota per il servizio di ristorazione scolastica (quota fissa di servizio + quota pasto per numero dei pasti effettivamente consumati); b) quota fissa di frequenza fissa mensile; c) quota fissa per il servizio pomeridiano (calcolata in relazione all entità del servizio richiesto: due pomeriggi la settimana o più di due pomeriggi la settimana). 3. La contribuzione mensile a carico degli utenti delle scuole dell'infanzia statali è determinata dalla sola quota per il servizio di ristorazione scolastica (quota fissa di servizio + quota pasto

7 per numero dei pasti effettivamente consumati). 4. La quota pasto di cui alla lettera a) del precedente comma 2, è determinata secondo quanto previsto ai successivi artt. 92 e 93. La quota fissa di frequenza mensile è determinata secondo quanto previsto ai precedenti artt. 47 e 55. La quota per il servizio pomeridiano e la quota fissa per il servizio di ristorazione scolastica sono annualmente stabilite contestualmente alle rette per i servizi scolastici. 5. Sospensione attività didattiche. A fronte della chiusura dei Servizi per l'infanzia nei periodi delle festività natalizie e pasquali saranno applicati i seguenti sconti: - 30% per le festività natalizie (15% nel mese di Dicembre e 15% nel mese di Gennaio); - 15% per le festività pasquali. 6. Frequenza di più fratelli. Nel caso di famiglie con più figli frequentanti le scuole dell'infanzia comunali vengono applicati i seguenti sconti: - nel caso di due bambini la riduzione viene applicata sulla retta del fratello maggiore nella misura del 30%; - nel caso di tre o più bambini frequentanti, il più piccolo paga la retta intera e i fratelli godono dello sconto del 30%. Art Decorrenza del Servizio 1. La data programmata per l inserimento dell utente, di norma, coincidente con l avvio dell anno scolastico, è considerata come il momento di avvio del rapporto con l Ente. Da tale data decorre sia l addebito delle quote relative alla tipologia di servizio utilizzata, sia l applicazione di eventuali agevolazioni. 2. La quota relativa all'orario prolungato è addebitata: - dalla data di apertura del servizio per i vecchi iscritti; - dal mese successivo alla data di inserimento per i nuovi iscritti tranne nel caso di utilizzo del servizio sin dal mese di inserimento. Dal momento della decorrenza tale quota deve essere corrisposta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio. 3. La quota prevista per il servizio pomeridiano, se richiesto all atto dell iscrizione è addebitata automaticamente per l intero anno scolastico, indipendentemente dall effettivo utilizzo e con le modalità previste al comma 2 del presente articolo. 4. La richiesta del servizio pomeridiano fatta in corso d'anno, fatto salvo il caso di cui al

8 comma 2, può essere accolta solo per motivi di impegno lavorativo di entrambi i genitori o per gravi motivi familiari o di salute, opportunamente certificati e per un massimo di due volte nel corso dell'anno scolastico. La quota relativa decorre dall'inizio del mese in cui è stato assegnato. 5. La domanda deve essere presentata per iscritto e corredata delle certificazioni richieste all ufficio competente che soddisfa la richiesta solo se compatibile con le esigenze organizzative del servizio. Il cambiamento, se concesso, decorre dall inizio del mese stabilito contestualmente alla applicazione della tariffa corrispondente. Art. 66 Ritiro definitivo dal servizio e rinuncia al servizio pomeridiano- Sospensione addebito retta 1. Il ritiro definitivo dal servizio e/o la rinuncia al servizio pomeridiano possono essere effettuatati in qualsiasi momento, ma devono sempre pervenire per iscritto all ufficio entro il giorno 25 del mese. In tal caso la retta non viene più addebitata a partire dal mese successivo. 2. Se la comunicazione di ritiro dal servizio perviene all'ufficio oltre il limite di cui al comma 1, l utente è tenuto a corrispondere la retta per il mese successivo con la sola esclusione della parte relativa alla ristorazione scolastica. 3. Per i mesi di maggio e giugno si addebita la retta attribuita anche a fronte della sospensione della frequenza o della rinuncia al posto. Art Tariffe mesi estivi 1. La frequenza nei mesi estivi è riservata ai minori i cui genitori risultano entrambi occupati. Chi intende avvalersi del servizio deve presentare regolare prenotazione secondo le modalità comunicate dal Comune. 2. La retta per il servizio estivo è determinata da una quota di frequenza e da una quota per il servizio di ristorazione scolastica. 2.1 Per qli utenti delle scuole dell'infanzia comunali la quota di frequenza è quella attribuita per l'anno scolastico maggiorata del 20%. 2.2 Per qli utenti delle scuole dell'infanzia statali e private paritarie la quota di frequenza è pari alla retta di frequenza calcolata in base all'isee come previsto dal Regolamento comunale e maggiorata del 20%. 2.3 Per tutti gli utenti la quota per il servizio di ristorazione scolastica è calcolata sulla base della retta pasto attribuita per l'anno scolastico di riferimento in rapporto ai giorni di apertura

9 del servizio, indipendentemente dal numero dei pasti effettivamente consumati. 3. Il pagamento per la frequenza nel periodo estivo deve essere effettuato anticipatamente. E previsto un rimborso di quanto versato solo nel caso in cui il servizio non sia stato fruito neppure per un giorno, per validi motivi da documentare. Centro Stampa - - Agosto 2012

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