NORME DI ESTETICA E QUALITA

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1 ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO N. NORME DI ESTETICA E QUALITA Si definisce fabbricato di matrice antica o di valore storico-culturale e architettonico ai sensi art. 82 c.1 della L.R. 1/2005: tutti quei beni, edifici e manufatti di valore storico, riconosciuti e dettagliatamente classificati di matrice antica dallo strumento urbanistico vigente, quelli che anche se non classificati ne conservino ancora le tipologie e le caratteristiche e la rilevanza tipologica in quanto sugli stessi è ancora riconoscibile la presenza degli elemento e caratteristiche architettonici e costruttive che rappresentano un esempio della tipologia tradizionale dei luoghi in cui sono stati costruiti. CRITERI DI TUTELA DEI FABBRICATI DI MATRICE ANTICA Finalità dei criteri di tutela specifici. Al fine di tutelare e conservare i caratteri architettonici tipici del territorio borghigiano e delle singole realtà locali nello stesso presenti (frazioni, località), sia per quanto riguarda il tessuto urbano storicizzato, sia che per quanto attiene il territorio aperto, qualsiasi intervento che interessi edifici classificati o classificabili come indicato nel paragrafo precedente è soggetto all applicazione degli ulteriori criteri di tutela di cui agli articoli che seguono. Le seguenti misure di tutela si applicano a qualsiasi intervento, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria, che interessi comunque gli elementi costitutivi degli edifici che contribuiscono a formare l immagine complessiva dei centri abitati e del territorio aperto, Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati nella progettazione dei vari interventi edilizi è necessario in generale che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti (falde, aggetti, abbaini, lucernari, comignoli, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante interesse figurativo, determinino un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi nei quali sono ubicati e riprendano anche con interventi di riqualificazione, ove siano resi necessari per interventi eseguiti in epoca diversa, le tipologie tradizionali presenti nel territorio interessato o quelle indicate nei successivi articoli e negli strumenti urbanistici vigenti. Prescrizioni generali I progetti edilizi relativi agli interventi su edifici, aree di pertinenza e manufatti in genere e a qualunque intervento di arredo urbano, devono prevedere soluzioni che tengano conto delle forme utilizzate e dei materiali impiegati, per realizzare una corretta ambientazione con i luoghi ove si vanno a collocare. Le superfetazioni e le alterazioni, costituite da elementi impropri realizzati in epoca recente e priva di specifiche regole di tutela, dovranno essere obbligatoriamente rimossi, in caso di intervento edilizio, come dovranno essere rimossi tutti quegli elementi in aggetto che comportino: un grave pregiudizio alla statica dell intero edificio o di parti dello stesso o compromettano la visibilità di elementi architettonici e decorativi di particolare pregio. Nel caso di evidenti situazioni di degrado degli immobili derivante dalla mancata realizzazione di lavori di manutenzione o da abbandono il Responsabile del servizio competente potrà avviare adeguati provvedimenti di con appositi provvedimenti a tutela dell interesse generale del decoro e della. Pubblico, per ingiungere ai proprietari l'esecuzione delle necessarie opere al rifacimento ed adeguamento delle rifiniture esterne degli edifici e dei manufatti esistenti quali: intonaci, tinteggiature, rivestimenti, coperture, infissi, rimozione di scritte, insegne, tende, decorazioni, colorazioni e sovrastrutture in genere, recinzioni, pavimentazioni, sistemazione di giardini, ecc. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà, l applicazione da parte del Servizio comunale competente delle specifiche sanzioni previste nell articolo del presente Regolamento oltre a quanto previsto delle vigenti disposizioni regionali e nazionali. Estratto dal R.U. per edifici di matrice antica Elementi architettonici interni ed esterni E prescritta generalmente la conservazione di elementi architettonici interni ed esterni di particolare pregio costruttivo e decorativo quali volte, soffitti a cassettoni, affreschi e pitture murali, stucchi, pavimenti in pietra o laterizio.

2 Articolazione delle prescrizioni Per conseguire i fini di cui al primo comma, il presente Regolamento prescrive criteri progettuali, materiali e tecniche di intervento, distinguendo tra le varie parti omogenee dell edificio e tra i singoli elementi che le costituiscono, secondo la seguente articolazione: a) Coperture: conformazione delle coperture; aggetti di gronda e giochetti; manti di copertura; abbaini e lucernari; comignoli, canne fumarie, e torrini esalatori; impianti canali di gronda e pluviali; antenne e parabole televisive; terrazze a tasca; - altane per copertura di terrazze; b) Superfici di facciata: composizione architettonica delle facciate; - aperture; intonaci; elementi architettonici o decorativi in pietra naturale; elementi architettonici o decorativi in finta pietra elementi architettonici e decorativi di facciata murature a faccia vista; tinteggiature; serramenti esterni; impianti tecnologici di facciata; terrazza a sbalzo. c) Elementi apposti sulle facciate: insegne - tende frangisole; - targhe indicanti arti mestieri e professioni; - campanelli; - cassette postali; - bacheche ed espositori; - numeri civici e segnali stradali; d) prescrizioni generali per le parti in aggetto Le prescrizioni in merito a ciascuna di dette parti omogenee e per i singoli elementi sono riportate negli articoli che seguono. Eccezioni e deroghe Le prescrizioni di cui al presente capitolo non si applicano nel caso di interventi su edifici, o porzioni dei medesimi, notificati ai sensi del D.Lgs. 42/04 a condizione che l intervento difforme sia stato esplicitamente autorizzato dall Ente preposto alla tutela del vincolo. Mentre si applicano nelle zone a vincolo paesaggistico e costituiscono premessa della conformità urbanistico edilizia per il procedimento autorizzativo. Fatta salva l eccezione di cui al comma precedente, potrà derogarsi da dette prescrizioni solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione, fermo restando in ogni caso il fine di tutela di cui al comma 1. In detti casi particolari dovrà essere avanzata una specifica richiesta di deroga, corredata da un progetto completo dell intervento, nel quale siano esaurientemente illustrate le motivazioni dell intervento difforme e le tecniche che si intendono adottare per conseguire comunque i fini di tutela prescritti. Detto progetto dovrà essere approvato con atto del responsabile del servizio, che valuterà la compatibilità dell opera progettata con i caratteri dell edificio e del contesto in coerenza con i criteri di tutela contenuti nel presente Regolamento. Estratto dal R.U. per edifici di matrice antica Tipologie diverse da quelle indicate di seguito potranno essere mantenute o realizzate negli interventi da eseguire sul patrimonio edilizio esistente richiedendo una apposita deroga al Servizio incaricato secondo le modalità indicate dal regolamento edilizio comunale. Tale deroga sarà rilasciabile solo nei casi in cui sia chiaramente dimostrato che nella località del territorio comunale nel quale ricade l edificio oggetto di intervento o nello stesso edificio siano presenti le tipologie proposte e queste rappresentino un esempio particolare di emergenza storica che

3 A) - COPERTURE Conformazione delle coperture Estratto dall ATTUALE R.E. Si intende conformazione della copertura la tipologia e la forma che ne rappresenta le caratteristiche tipologiche, derivata dalle pendenze e modalità costruttive (falde inclinate allineate, sfalsate, pedignoni, semipadiglioni, ecc. ) Considerate le caratteristiche tipologiche prevalenti degli edifici esistenti nel territorio comunale, appare evidente che le coperture piane sono da ritenersi NON CONFORMI e pertanto, se ne prescrive in via generale il divieto con esclusione delle aree a prevalente destinazione residenziale o agricola dallo strumento urbanistico. La costruzione di edifici con copertura piana o pseudo-piana e' ammessa solo nelle aree a prevalente destinazione produttiva dallo strumento urbanistico e in quei casi in cui lo strumento ne preveda espressamente la fattibilità. Sono considerate tipologia tradizionale le coperture esistenti degli edifici di matrice antica. In linea generale è prescritto il mantenimento delle coperture esistenti ed è vietato sostituirle con altre di diversa conformazione o geometria. Qualora necessiti procedere al rifacimento della copertura, questa deve essere ricostruita nella stessa conformazione e geometria, mantenendone il carattere tradizionale. Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di coperture che già siano state oggetto d interventi che ne abbiano in passato modificato le caratteristiche originarie, con trasformazioni incompatibili con il carattere dell edificio o del contesto in cui esso si trova. In tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la conformazione originaria o comunque a conseguire una nuova conformazione della copertura più consona ai caratteri architettonici dell edificio e del contesto. Modeste modifiche alle coperture che non incidano in maniera significativa sulla loro conformazione e geometria (quali la formazione di abbaini, lucernari o simili) saranno ammesse solo quando (per dimensione, ubicazione e conformazione) non ne pregiudichino il carattere tradizionale e la progettazione sia tale da garantire la compatibilità dell intervento con il contesto. Le eventuali finestre da realizzare sulle coperture inclinate sotto forma di abbaini o lucernari devono rispondere, per dimensioni, tipologia e caratteri costruttivi, alle specifiche prescrizioni di cui all art. Negli edifici caratterizzati da coperture di tipo tradizionale a falde inclinate, dovrà, quindi, essere conservata ed eventualmente ripristinata l'originaria conformazione e la reciproca disposizione delle falde, a capanna o a padiglione, nonché i raccordi, le pendenze. E' consentito il consolidamento e la reintegrazione degli impalcati e delle strutture lignee esistenti, compreso il pianellato o il tavolato, i travicelli e la grossa orditura, nonché la loro eventuale sostituzione con soluzioni differenti per materiale e tecniche costruttive, nel caso di sottotetti non praticabili o in presenza di controsoffitti. Non è ammessa la sostituzione con altro tipo di materiale per gli impalcati e le strutture lignee di tettoie, sporti di gronda ed altre parti di copertura il cui intradosso risulti visibile alla pubblica vista. Estratto dal R.U. per edifici di matrice antica - Coperture È fatto obbligo di mantenere la pendenza e il numero originario delle falde di copertura; Per particolari casi, sulla base di motivate esigenze derivanti dalla tipologia della copertura, a seguito di parere preventivo da parte del servizio incaricato, possono essere apportate modifiche alla pendenza e al numero delle falde; I manti di copertura dovranno essere realizzati esclusivamente in laterizio con tegole e coppi secondo le tecniche tradizionali. E ammessa la tecnologia di tetto ventilato ; Sono vietate le coperture piane; Per particolari tipologie di edifici, per il risanamento di manti di copertura in eternit e di coperture è ammessa la copertura in rame o nei casi di adeguamento temporaneo, in attesa di adeguamento sismico, è ammessa la sostituzione del manto di copertura con elementi leggeri, non trasparenti, di colore cotto

4 Aggetti di gronda o giochetti Gli aggetti di gronda ed i gioghetti devono essere mantenuti e conservati nel caratteri architettonici, costruttivi e dimensionali originari. Quando ci non fosse possibile per l accentuato stato di degrado, essi devono essere ricostruiti in maniera fedele, impiegando gli stessi materiali e riproponendo i caratteri preesistenti. Nel caso di aggetti di gronda o gioghetti di rilevante ed autonomo interesse storico- artistico sono ammessi i soli interventi di conservazione oppure, ove ci non risulti possibile per l avanzato stato di degrado, di ricostruzione filologica. Ogni qualvolta l aggetto di gronda od il gioghetto si presenti parzialmente compromesso per l inserimento di parti incongrue, ne prescritto il ripristino impiegando forme, materiali, cromie e tecnologie tradizionali. La modifica di aggetti di gronda e gioghetti consentita solo in corrispondenza di sopraelevazioni o superfetazioni oppure nel caso di elementi alterati da precedenti interventi che ne abbiano compromesso il carattere tradizionale. In tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la conformazione originaria oppure, ove ci non risulti possibile, a conseguire una nuova conformazione pi consona ai caratteri architettonici dell edificio e del contesto. E in ogni caso vietata la sostituzione di elementi tradizionali con altri che presentino tecniche costruttive, materiali o colori estranei alla tradizione fiorentina, quali, ad esempio, travetti in cemento in luogo dei tipici correnti lignei sagomati,scempiati di laterizio forato in luogo dei tradizionali elementi in laterizio pieno (campigiane) trattenuti da seggiola lignea, perlinati in luogo di tavolati e altre simili incongrue sostituzioni. E vietato intonacare o verniciare a corpo scempiati in cotto o tavolati. E altresì vietato realizzare gioghetti di aggetto superiore a mezzo embrice. Nel caso di aggetti di gronda che presentino mensole, cornici od altri elementi a rilievo, si applicano le specifiche norme di tutela previste dagli articoli che seguono in funzione del materiale che li costituisce. Gli sporti di gronda di tipo originale dovranno essere restaurati procedendo, se necessario, allo smontaggio e alla successiva ricomposizione dei singoli pezzi non che alla eventuale reintegrazione delle parti deteriorate o mancanti, secondo le forme ed i materiali originali. Gli elementi in legno integrati o sostituiti dovranno essere preventivamente scuriti con mordente colore noce e trattati con protettivi comunque trasparenti. Gli impalcati in laterizio dovranno essere formati esclusivamente da pianelle di recupero o fatte a mano, senza stuccatura dei giunti. Cornicioni e gronde I cornicioni di coronamento degli edifici e gli aggetti di gronda dei medesimi non potranno avere sporgenze superiori a ml. 1,0rispetto al piano verticale passante per il filo retro marciapiede. E fatta eccezione per le gronde di tipo tradizionale alla locale, per le quali, quando eccedenti i limiti di cui al comma precedente, giudicherà caso per caso, su proposta del Responsabile del procedimento, il Collegio per le funzioni ambientali. Estratto dal R.U. per edifici di matrice antica - Gronde Le gronde di foggia tradizionale dovranno essere ricostruite uguali alle esistenti, sia come foggia che come dimensione, con disegni e foto documentanti lo stato attuale da allegare agli atti autorizzativi. Nelle sopraelevazioni e nelle ricostruzioni, ove ammesse, la gronda dovrà essere ricostruita secondo la foggia tradizionale e con le seguenti sporgenze massime: cm. 30 per gli edifici di un solo piano fuori terra; cm. 45 per gli edifici di due piani fuori terra; cm. 60 per gli edifici di tre o più piani fuori terra. Le sporgenze di copertura dei timpani non possono aggettare più di cm. 10, salvo il rispetto delle soluzioni tradizionali esistenti che devono essere documentate; I canali di gronda e i pluviali discendenti devono essere di sezione circolare in rame o di metallo verniciato di colore marrone scuro. Sono vietati canali e discendenti in materiale plastico nei prospetti visibili da strade comunali

5 Manti di copertura Manti tipici della tradizione locale I manti di copertura tipici della tradizione locale sono quelli costituiti da : a. embrici e coppi, esclusivamente in cotto, disposti in file parallele e ad elementi separati, definiti Alla Toscana. b. tegole marsigliesi, limitatamente alle tipologie paleoindustriali ed all'architettura del primo novecento. c. nei paesi di alta quota, come Motrone sono presenti anche manti di copertura in lastre di ardesia. I manti di copertura originari e tipici della tradizione dovranno essere mantenuti e conservati. Nel caso di rimaneggiamento di tali manti di copertura è generalmente prescritta, per quanto possibile, la riutilizzazione degli elementi smontati. Nel caso in cui parte del manto risulti degradato e non riutilizzabile, la reintegrazione del medesimo dovrà avvenire : a. con materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello non reimpiegabile; b. mediante inserimento, in maniera alternata e casuale, di nuovi embrici e coppi dello stesso tipo e pezzatura di quelli non recuperabili. Negli interventi di conservazione è fatto obbligo di utilizzare la tecnica di cui alla lettera a. Nel caso di manti già parzialmente reintegrati con materiale incongruo (tratti di tegole marsigliesi su manti in embrici e coppi o simili) è prescritta la reintegrazione del manto originario con le modalità di cui al comma precedente. Per la realizzazione di sfiati è in genere da evitare l impiego di tubi che fuoriescono dal manto di copertura. In tali casi deve privilegiarsi l'impiego di tegole speciali della tradizione, opportunamente sagomate (fraticini). Ove ciò non risulti possibile la tubazione deve essere occultata da un comignolo seguendo le indicazioni dettate dell art.. del presente regolamento. Gli strati di impermeabilizzazione e/o coibentazione dovranno essere nascosti alla vista, con particolare riguardo alle linee di gronda e ai profili delle falde. Può essere fatta eccezione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti solo in casi del tutto particolari e sempre che la previsione di progetto sia adeguatamente motivata. Altri tipi di manti (lastre di ardesia, ecc.) SPECIFICARE Nel caso di edifici di recente costruzione e privi di interesse storico-architettonico o documentario, i manti di copertura che, per quanto originari, siano realizzati con materiali e tecniche estranee alla tradizione locale potranno essere modificati e sostituiti con il tradizionale manto in embrici e coppi od altro tipo manto che, per materiale e colore, ben si inserisca nel contesto. I manti degli edifici con copertura piana, quando vengano mantenuti, devono intonarsi cromaticamente con il manto tradizionale in cotto delle coperture inclinate.

6 Abbaini e lucernari Sono finestre sulle coperture, realizzate con lo scopo di illuminare ed aerare sottotetti abitati, non abitati, chiostrine, cavedi, servizi, laboratori, industrie, attività commerciali o altri ambienti accessori e di permettere l accesso in sicurezza alla copertura. Generalmente ne è ammessa la realizzazione solo per questi obiettivi. Nel caso di sagome particolari, piramidi, parallelepipedi od altre, dovrà essere garantita la sicurezza al carico e lo smaltimento proprio delle acque piovane. in linea generale per l accesso alla falda del tetto o l illuminazione od areazione di locali sottotetto si considera soluzione tradizionale quella dell abbaino, realizzato secondo i criteri e le caratteristiche evidenziabili nell apposito abaco fotografico allegato al presente regolamento. Ovviamente sono in alternativa ritenuti realizzabili anche semplici lucernai posti a livello della falda, ormai entrati di fatto nelle modalità costruttive ordinarie. Si considerano motivi validi per la realizzazione di abbaini quelli necessari a consentire l agevole accesso alla copertura, secondo le vigenti disposizioni di sicurezza sull accesso alle coperture. Abbiani E obbligatoria la conservazione ed il restauro degli abbaini e lucernari esistenti negli edifici di matrice antica e che comunque costituiscono un esempio di tipologia tradizionale locale. Quando ciò non fosse possibile per l accentuato stato di degrado, essi dovranno essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive. La costruzione di nuovi abbaini, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa solo previa dimostrazione di reali esigenze tecniche e funzionali dovute al rispetto di specifiche norme igieniche e di sicurezza e sempre a condizione che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali, così come prescritto dal presente regolamento riprendendo le tipologie di quelli già presenti nel fabbricato o in quelli posti nelle immediate vicinanze. Lucernai Per i lucernari emergenti dalla falda del tetto, qualsiasi sia la loro tipologia, valgono le stesse norme di tutela già dettate per gli abbaini. Per quanto attiene i lucernari giacenti sul piano della falda, è prescritto il mantenimento di quelli di carattere tradizionale (tipicamente di grandi dimensioni, fissi e finalizzati all illuminazione di pozzi scala) mentre potranno essere oggetto di modifiche i lucernari che non presentino caratteri riconducibili a tecniche tradizionali. La realizzazione di nuovi lucernari è ammessa esclusivamente quanto questi siano installati a filo della falda e per dimostrate esigenze di illuminamento e aerazione con l obiettivo di migliorare le condizioni igieniche dei locali sottostanti che presentano dimostrate carenze di questi parametri. Pertanto il dimensionamento dei nuovi lucernai è condizionato al raggiungimento di quanto indispensabile per rispettare i parametri fissati dalle vigenti disposizioni di legge e tenuto conto del dimensionamento minimo necessario per motivi tecnici di installazione del lucernaio stesso. Si considera inoltre un parametro anche quello che permette di realizzare un adeguato accesso al tetto per i lavori di manutenzione attraverso le linee guida di protezione dalle cadute, se queste sono presenti o vengono appositamente installate.. Per detti lucernari sono categoricamente escluse superfici vetrate di tipo specchiante e dovranno essere realizzate con profili strutturali dello stesso colore del manto di copertura. Non sono prescritte particolari tipologie di abbaino o lucernaio sui fabbricati che non presentino caratteristiche di matrice antica. Si prescrive comunque di poterli accettare solo per lo stretto necessario considerato che la loro installazione determina limitazione nelle prestazioni energetiche e strutturali dell edificio.

7 Comignoli, canne fumari e torrini esalatori Comignoli E obbligatoria la conservazione ed il restauro dei comignoli esistenti che rappresentino esempi caratteristici della tipologia tradizionale. Quando ciò non fosse possibile per l accentuato stato di degrado, essi devono essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive, oltre che la stessa rifinitura. La costruzione di nuovi comignoli è ammessa quando questi siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali. A tal fine si considerano realizzati con carattere tradizionale i comignoli in muratura, intonacati e tinteggiati nello stesso colore della facciata e con copertura in elementi di cotto posti secondo uno dei disegni comunemente rinvenibili negli edifici di matrice antica del tessuto storico, in cui sono inseriti. Nel caso di più comignoli deve privilegiarsi, ove possibile, il raggruppamento dei medesimi. Ove, per i caratteri dell edificio e del contesto, sia opportuno ridurre al minimo le dimensioni del manufatto, può essere ammessa la realizzazione dei nuovi comignoli utilizzando condotte in metallo capaci di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei materiali storici (rame e ferro verniciato). In generale per qualsiasi tipo di edificio non si ritiene ammissibile la realizzazione sulle facciate prospicienti la strada pubblicata o di interesse pubblico e pertanto in questi casi dovranno essere interne alla muratura. Sulle altre facciate e su quelle interne all edifico le canalizzazioni possono essere installate seguendo le regolamentazioni dettagliate riportate di seguito. Canne fumarie Le canne fumarie devono, in generale, essere realizzate internamente all edificio. La parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescrizioni già impartite per i comignoli ed i torrini esalatori. Quando non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all edificio per motivi tecnici di sicurezza e si renda indispensabile procedere alla costruzione di canne fumarie esterne, addossate alle pareti perimetrali esterne, queste saranno ammesse quando posizionate sulla parete tergale dell edificio o su pareti laterali, purchè queste non siano visibili dalla pubblica via. Nei casi di cui al comma precedente, le dimensioni devono essere le più contenute possibili in rapporto alla funzionalità del condotto e l ubicazione deve tener conto dei caratteri architettonici del prospetto, inserendosi nel medesimo arrecando la minor turbativa possibile. A tal fine si intende generalmente accettabile l ubicazione della canna in corrispondenza di un angolo della facciata tergale dell edificio. Le eventuali soluzioni alternative devono essere tali da garantire analogo minore impatto visivo. In linea generale la canna fumaria esterna deve: - avere un andamento verticale, rettilineo continuo dal piede della facciata sino alla copertura. - essere realizzata o rivestita in muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inserisce. In alternativa a quanto sopra, nei soli casi di condotti di evacuazione o ventilazione che presentino diametro ridotto, potrà essere ammessa l apposizione esterna in facciata all interno di una tubazione di rame con le stesse caratteristiche dimensionali e formali dei discendenti pluviali. Canne fumarie costituite dal solo condotto in acciaio od altro materiale nonché con caratteri costruttivi difformi da quelli prescritti ai commi precedenti, saranno ammesse nei soli cavedi completamente interni all edificio e sempre che risultino del tutto non visibili da spazi pubblici; in tali casi le canne fumarie devono comunque essere tinteggiate del medesimo colore della facciata. E in ogni caso vietato costruire canne fumarie esterne alle pareti prospettanti la pubblica via o comunque su spazi di uso pubblico. Le canne fumarie di impianti di attività artigianali e gli impianti di aspirazione devono rispondere ai suddetti requisiti di estetica: in particolare sulle facciate prospicienti la strada, le canne fumarie dovranno sempre essere interne. Sulle altre facciate e su quelle interne tali canalizzazioni possono essere inglobate all edificio con apposite cassette di analoga rifinitura delle facciate o delle coperture. Torrini esalatori Per i torrini esalatori o di aspirazione valgono, in generale, le stesse norme già prescritte per i comignoli, dei quali devono riproporre le forme ed i materiali. E in ogni caso vietato l'impiego di torrini prefabbricati in cemento, fibrocemento od altro materiale estraneo alla tradizione nonché di torrini con forma ad H di qualsiasi materiale essi siano. Impianti aspirazione Gli impianti di aspirazione asserviti ad attività lavorative ed a pubblici esercizi (cucine di ristoranti, mense, e simili) devono rispettare i requisiti di estetica indicati per le canne fumarie,nonché le specifiche disposizioni circa le distanze e la sicurezza dettate dalle norme specifiche.

8 Estratto dal R.U. per edifici di matrice antica - Comignoli E prescritto il ripristino dei comignoli esistenti, se di tipologia tradizionale; La ricostruzione o la nuova costruzione di camini è ammessa solo secondo le fogge tradizionali; Sono vietati i camini in fibrocemento, in lamiera di metallo a vista o quelli realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato. - Canne fumarie Le canne fumarie di nuova realizzazione esterne ai muri perimetrali sono ammesse solo secondo le tipologie indicate dal regolamento edilizio comunale ove sia dimostrata l impossibilità di realizzarle sono tollerate le canne fumarie in rame; Gli elementi terminali dei tubi di aerazione e di sfiato dovranno essere realizzati in laterizio o in rame. Impianti tecnologici Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate. Simili installazioni possono essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. La collocazione di detti impianti sulle coperture è in genere ammissibile: - quando posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura od in metallo) delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità; tali manufatti devono essere addossati alle eventuali murature emergenti dalla copertura piana e tinteggiati nello stesso colore delle medesime; ove ciò non fosse possibile devono comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità ed a garantirne il miglior inserimento nell ambiente circostante; - quando collocati sulla copertura di corpi edilizi minori e questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell edificio principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all edificio; - quando collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato della copertura e schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura; - quando collocati in corrispondenza di cartelle o murature emergenti dalla copertura ed arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dal basso, a condizione che siano schermati da appositi manufatti (in muratura o in metallo) tinteggiati nello stesso colore della muratura cui sono addossati e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità. Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti può derogarsi solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione. L espulsione di aria calda o viziata, proveniente da impianti di condizionamento o trattamento aria, è ammissibile solo quando siano rispettati i principi stabiliti dal Codice civile relativamente al divieto di emissione dannose nei confronti di terzi. Canali di gronda e pluviali I canali di gronda ed i discendenti pluviali devono generalmente essere realizzati in rame. Può essere ammesso l impiego della lamiera verniciata o della plastica solo quando questa sia verniciata in armonia con il contesto cromatico dell'intero edificio, osservando la gamma dei marroni e dei grigi. E categoricamente escluso l uso di materiali plastici, dell acciaio inox e della lamiera zincata non verniciata. I canali di gronda ed i discendenti pluviali devono sempre avere sezioni rispettivamente semicircolare e circolare,... METTERE ALTRI Il posizionamento e l andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi. In linea generale, i discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se possibile o metà della facciata se non sia possibile, o risulti insufficiente allo smaltimento delle acque piovane, potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in

9 posizioni intermedie a condizione che i medesimi si inseriscano nel disegno della facciata senza apportare alterazioni pregiudizievoli e non occludano alla vista particolari architettonici o decorativi. In presenza di cornici orizzontali ed in genere di elementi architettonici a rilievo in pietra, il pluviale ne rispetterà l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo intorno alla sezione dell elemento a rilievo (rispettando in ogni caso l allineamento verticale). La parte terminale dei discendenti pluviali collocati su pareti prospettanti sulla pubblica via, dovrà essere posizionata sotto traccia per tre metri dalla quota del marciapiede. Quando ciò non fosse possibile (per la presenza di paramenti a faccia vista, decorazioni od altri elementi che non consentano di procedere alla collocazione sotto traccia senza pregiudizio per la facciata) la parte terminale del discendente pluviale dovrà essere realizzata in ghisa per una altezza di almeno cm. 200 da terra. Ogni qualvolta si debba procedere alla sostituzione di canali di gronda e discendenti pluviali dovranno essere conservati e restaurati, ove presenti, gli elementi accessori e decorativi tipici della tradizione locale quali cicogne, rosoni, gocciolatoi, sifoni, antefisse decorative e simili. SPECIFICARE tipologia degli AGGANCI Antenne e parabole televisive La seguente normativa ha lo scopo di regolamentare l installazione antenne della televisione le antenne paraboliche e della telefonia mobile ed altri apparati tecnologici di ricezione dei programmi radiotelevisivi o di altri servizi via satellite, onde prevenire la casuale e indiscriminata collocazione di apparecchi ricettivi, evitando i forti impatti visivi che una errata collocazione sul fabbricato può creare, ed inoltre per facilitare installatori e fruitori nella scelta delle collocazioni possibili. Tutti i nuovi edifici composti da più unità immobiliari si dovranno generalmente avvalere di impianti centralizzati per quanto concerne sia la ricezione televisiva tradizionale che quella satellitare. In linea generale, tutte le antenne devono essere collocate di norma sulla copertura degli edifici e preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via, a distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano della strada. E ammessa la loro installazione su cartelle o murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via. Sono ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, rientranze, logge, ecc.) quando la conformazione dell edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura, a condizione che l antenna o parabola sia del tutto invisibile dalla pubblica via. Sono vietate le installazioni sulle facciate che prospettano la pubblica via o le vie di uso pubblico. E ammessa l installazione di una sola antenna televisiva per ricezioni di tipo tradizionale e di una sola parabola per ricezioni satellitari per ogni unità immobiliare ed essere tinteggiate con colorazione opaca di tono idoneo a mimetizzarsi con la struttura sulla quale sono installate (ad esempio color mattone per le coperture tradizionali, colori simili ai colori preesistenti per le coperture piane o per le eventuali cartelle od abbini ad i quali viene addossata). Devono inoltre essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza. Sono ammesse invece sulle coperture, realizzate sia a falde inclinate che piane o posate a terra all interno del resede di proprietà. Le antenne paraboliche dovranno avere le dimensioni massime degli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale e cioè cm max; tali standard possono essere soggetti a variazione in considerazione di tecnologie che vadano nel senso di riduzione del diametro. I cavi di collegamento devono essere il più possibile nascosti o mimetizzati, seguendo gronde, cornicioni, o altri elementi e colorati come la parte edilizia su cui si inseriscono. I proprietari o i possessori hanno l'obbligo di rimuovere, spostare o adeguare gli impianti esistenti alla presente normativa. Ne è vietata l installazione su balconi o terrazze prospicienti vie e pubblici spazi e nei giardini e cortili di particolare pregio e, comunque, in quelli che prospettano e sono visibili dalla pubblica via. Sono ammesse deroghe solo nel caso se ne ravvisi la necessità legata a motivi tecnici e non sia possibile altra collocazione.

10 Terrazza a tasca sulle coperture La realizzazione di terrazze a tasca, quando ammissibili dallo strumento urbanistico, non deve mai comportare una pregiudizievole alterazione della conformazione e della geometria della copertura e che siano comunque verificate le seguenti condizioni: - è ammessa la realizzazione di una sola terrazza per unità immobiliare; la terrazza deve essere di norma completamente incassata ed essere posiziona a all interno di una sola falda; la terrazza deve essere arretrata dal filo della facciata verso la quale pende la falda del tetto, così che si realizzi nel punto di interruzione della falda stessa un parapetto di altezza almeno pari a mt. 1,00 rispetto al piano di calpestio della terrazza. - la terrazza dovrà inoltre essere interessare nella realizzazione delle terrazze a tasca il colmo centrale del tetto; la distanza della terrazza dal confine non deve essere inferiore a mt.1.50, fatta salva la possibilità di realizzare terrazze contigue attraverso progetti unitari tra proprietà confinanti, fermo restando il limite massimo di 15 mq. complessivo; gli eventuali parapetti devono essere realizzati in metallo con tipologie tradizionali, seguendo le indicazioni stabilite dal presente regalmente per le ringhiere; l accesso alla terrazza deve essere realizzato con tipologia tradizionale e seguendo gli stessi criteri architettonici indicati dal presente regolamento e con le dimensioni minime possibili; eventuali elementi di finitura dei bordi devono essere realizzati con lo stesso materiale della copertura. la terrazza non deve comunque superare la superficie massima di mq. 10, fermo restando che è comunque consentita la realizzazione di una terrazza di superficie minima di mq sulle terrazze non potranno essere installate tende, pergolati o altri elementi accessori di copertura a carattere permanente; Da fare Altane per copertura terrazze

11 B) SUPERFICI DI FACCIATA Composizione architettonica delle facciate In linea generale ogni intervento che incida sulla composizione architettonica delle facciate non deve comportare innovazioni ed alterazioni che ne pregiudichino il valore storico-artistico, tipologico o documentario. Quando la facciata sia stata interessata nel corso degli anni da modifiche ed alterazioni incongrue con la composizione architettonica della facciata sono sempre ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata. seguendo le tipologie tradizionali presenti nel territorio nel quale si trova e da quelle indicate dal presente regolamento. La formazione di nuove aperture di facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti, la realizzazione di terrazzi e balconi ed ogni altra variazione che interessi la facciata è ammessa solo quando pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica della medesima e nei casi previsti dalla disposizioni normative dello strumento urbanistico, oltre che al rispetto delle norme sulle distanze dalle altre proprietà e dagli altri fabbricati. Gli interventi da eseguirsi all interno degli edifici non potranno interessare (né direttamente né indirettamente) le aperture di facciata prospicienti spazi pubblici con tramezzi, solai od altri elementi che possano pregiudicare i caratteri architettonici del prospetto. A tal fine valgono le seguenti prescrizioni: i solai che venissero realizzati in un locale finestrato, sia ex novo che modificando la quota di Imposta di elementi orizzontali preesistenti, dovranno essere mantenuti ad una quota di imposta non inferiore al valore che si ottiene aggiungendo lo spessore del muro esterno alla quota dell architrave della finestra.; quote inferiori saranno ammissibili solamente quando ci si discosti di almeno 2,40 ml. dalla parete finestrata. Estratto dal R.U. per edifici di matrice antica - Finitura dei prospetti È fatto obbligo della conservazione della pietra a faccia a vista ove esistente, nei casi in cui sia verificato che la stessa sia adeguata a contrastare le azioni atmosferiche che ne possono comportare l erosione e salvo le necessità di adeguamenti per il risparmio energetico. I prospetti dovranno essere realizzati esclusivamente con intonaco civile rasato a fratazzo o lisciato a mestola. Sono vietati gli intonaci tipo Terranova con tecniche a spruzzo di malta. È fatto obbligo della conservazione delle fasce marcapiano in pietra. E vietato lasciare in vista archetti di scarico, architravi e spigoli in pietra o in mattoni e tutti gli elementi sporadici rinvenuti in seguito ai lavori di manutenzione delle facciate dei fabbricati o ristrutturazione con la sola esclusione di lapidi, stemmi o targhe e pietre incise con data e/o iscrizioni. E vietato il rifacimento della singola facciata con due tipologie di materiale abbinato (pietra a vista e intonaco) sia in senso verticale che orizzontale. - Superfici dei prospetti E prescritto il mantenimento delle facciate dei prospetti principali, sulle vie pubbliche, e di quelli interni, non visibili dai percorsi urbani, salvaguardando i materiali usati (pietra, intonaco) e le loro finiture (lavorazioni superficiali, bugnati, coloriture, ecc.), la presenza di elementi decorativi quali lesene, cornici, portali. E ammesso il ripristino filologico l integrazione e la ripresa di parti mancanti, deteriorate e non recuperabili. Aperture Dovranno generalmente essere conservati nella forma e nella posizione esistente i vani di porte e finestre che, per connotazioni stilistiche e costruttive e reciproci rapporti formali, sono da attribuire all'assetto storicamente consolidato dell'edificio, sia esso originale o frutto di successive ristrutturazioni organiche. Dovranno di conseguenza essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati tutti gli elementi costruttivi e decorativi che determinano ed evidenziano il contorno di tali vani, come ad esempio gli stipiti, le cornici, le soglie, gli architravi, i frontespizi, gli archi, le mensole ed ogni altro elemento originale realizzato a raso o in aggetto, eliminando eventuali elementi impropri frutto di alterazioni recenti. Nei prospetti compiutamente definiti di qualsivoglia epoca storica, sia con paramento intonacato che a faccia vista, generalmente non è consentita la realizzazione di nuove aperture, né il ripristino di eventuali vani preesistenti, se non strettamente necessario per esigenze documentate di adeguamento igienico e funzionale. In questi casi la nuova apertura dovrà essere progettati in modo tale di inserirsi perfettamente nel rapporto formale di allineamento verticale ed orizzontale con le altre aperture presenti sulla facciata In caso di intervento, dovranno inoltre essere chiuse od opportunamente ridotte le aperture d'origine recente che risultino incongrue e pregiudizievoli per l'unitarietà e l'integrità dell'intero prospetto o di singoli elementi architettonici e decorativi.

12 Estratto dal R.U. per edifici di matrice antica - Finestre Ove esistenti vanno conservati e restaurati davanzali e cornici in pietra. L ampliamento di finestre è ammesso unicamente per soddisfare i valori aeroilluminanti previsti dalle disposizioni vigenti, secondo il rapporto derivante dalla diagonale delle finestre esistenti e nel rispetto delle tipologie originarie, delle simmetrie e degli allineamenti. L apertura di nuove finestre, quando ammissibile, dovrà adeguarsi alle tipologie di quelle preesistenti, rispettando allineamenti e simmetrie. La distanza tra due finestre dovrà essere almeno pari alla larghezza di una finestra. E ammessa la riquadratura delle finestre in pietra di Matraia, pietra serena, pietra macigno. - Davanzali e soglie I materiali ammessi sono costituiti da calcare e arenaria locale (pietra di Matraia, pietra serena, pietra macigno) nel rispetto degli spessori originari. La sporgenza di detti elementi dal piano della facciata finita non deve superare cm. 3. a maglia quadrata all interno delle spallette delle finestre e senza profilo sagomato o che riprendano le tipologie tradizionali. Intonaci Si considera di tipo tradizionale l intonaco liscio con finitura a calce o materiali simili. In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione nel carattere e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce. Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell intonaco originario da conservare. Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati (tipicamente mediante iniezione di miscele aggreganti a tergo dei medesimi) e mantenuti, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro. Modalità di esecuzione ed intervento In ogni caso di totale rifacimento degli intonaci, questi dovranno essere ricostituiti impiegando gli stessi materiali e tecniche originarie. Quando l intonaco originario sia già stato rimosso o sia andato perduto (sempre che non sia diversamente dimostrato da una approfondita analisi storico-tipologica), a seconda del tipo di edificio, si considerano eseguiti con tecnica riconducibile a quella originaria - l intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura al civile, - l intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura a grassello di calce, disteso senza guide seguendo l andamento delle murature. E tollerata l utilizzazione della malta bastarda in luogo della malta di calce. In qualsiasi caso di rifacimento parziale o totale di intonaci è invece categoricamente vietato l uso di malta cementizia o di miscele a prevalente contenuto di cemento. E inoltre vietata la realizzazione di intonaci plastici di qualsiasi genere e quelli rustici, definiti schizzati a cemento. In nessun caso sarà consentito rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali (archi, piattabande, travi in legno e simili) che non fossero originariamente a vista. In linea generale è invece prescritto il ripristino dell intonaco su edifici che, originariamente intonacati, siano stati impropriamente ridotti a faccia vista e ricoprirle gli elementi strutturali sopra indicati lasciati a vista negli ultimi rifacimenti, nel periodo tendenziale nel quale si riteneva questo possibile. A tale prescrizione di carattere generale potrà farsi eccezione nel caso di edifici che, a seguito della modifica subita, abbiano assunto un nuovo carattere che si presenti ormai storicizzato e degno di essere mantenuto. Gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci di facciata dovranno essere estesi a tutte le parti visibili dalla pubblica via, comprese le canne fumarie, i comignoli, le porzioni emergenti dalla copertura ed in genere tutte le parti visibili che siano state concepite per essere intonacate. Detti interventi dovranno essere sempre completati con la tinteggiatura in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento Edilizio, non essendo mai consentito il mantenimento a vista della superficie solamente intonacata. Nel corso di qualsiasi intervento di ripristino o rifacimento degli intonaci si dovrà avere cura di conservare ed evidenziare vecchi numeri civici, targhe stradali, lapidi commemorative ed indicative, ferri battuti e qualsiasi altro simile elemento che, concepito per essere visibile al di sopra dell intonaco, costituisca documento dell evoluzione storica dell edificio. In occasione dei medesimi interventi si dovrà inoltre procedere obbligatoriamente alla rimozione delle balze e zoccolature (in pietra, marmo od altro materiale) che fossero state aggiunte in tempi recenti all edificio e che risultino non pertinenti con l impianto originale della facciata.

13 Elementi architettonici o decorativi di facciata in pietra naturale Gli elementi architettonici e decorativi in materiale lapideo presenti nell edificio devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari. A tal fine è prescritto che detti elementi siano oggetto : - di periodica manutenzione, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a prevenirne o rallentarne il degrado; - di restauro, ogni qualvolta detto degrado si evidenzi in misura non più controllabile con la semplice manutenzione. Senza pregiudizio per l impiego di nuovi materiali o di tecniche non contemplate dal presente Regolamento, per tali operazioni valgono i criteri generali di intervento di cui ai commi seguenti. La pulitura degli elementi in pietra naturale lavorata è in genere finalizzata alla rimozione di incrostazioni e degli altri depositi, di varia natura e consistenza, che inevitabilmente si formano sulle parti esterne degli edifici, specie se a rilievo ed in ambiente urbano. Deve procedersi al consolidamento superficiale del materiale lapideo ogni qualvolta siano evidenti fenomeni di degrado superficiale quali scagliature, esfoliazioni, piccoli distacchi, sfarinamenti e simili. Sugli elementi in pietra naturale di valore storico-architettonico o tipologico che, per l avanzato stato di degrado, risultino mobili, Suscettibili di divenire tali o che comunque si presentino in precarie condizioni di stabilità deve essere eseguito un consolidamento di profondità. Il consolidamento di profondità degli elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico deve garantire la stabilità e la conservazione dell elemento senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore. Ogni qualvolta il materiale lapideo presenti lacune o discontinuità superficiali che possano favorire la penetrazione di acqua o l adesione di depositi aggressivi, deve procedersi alla stuccatura superficiale del medesimo. E sempre prescritta la stuccatura superficiale quando siano stati eseguiti incollaggi o consolidamenti di profondità. La stuccatura degli elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico deve consentire il ripristino della continuità superficiale del materiale lapideo senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore. Ogni qualvolta la superficie esterna del materiale lapideo presenti assorbimenti di acqua eccessivi e pregiudizievoli per la buona conservazione della pietra, deve procedersi a trattamenti protettivi sulla medesima. Il trattamento protettivo degli elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico è finalizzato a ridurre la penetrazione di acqua nella struttura porosa della pietra, riducendo l entità dei numerosi fenomeni alterativi legati alla presenza di acqua nel materiale lapideo, senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore. Nel caso di elementi lapidei con disposizione aggettante (davanzali, cornicioni e simili) è prescritta la regolarizzazione delle facce superiori che presentino discontinuità, avvallamenti ed irregolarità superficiali suscettibili di favorire il ristagno di acqua ed il suo assorbimento da parte della pietra. Nel caso in cui la posizione e conformazione dell elemento in pietra, oppure il suo stato di conservazione, siano tali da far ragionevolmente ritenere che la semplice regolarizzazione non sia sufficiente a garantire la conservazione del materiale lapideo, è prescritto che la faccia superiore della pietra sia protetta da lamine metalliche appositamente sagomate e lavorate. Nel caso di elementi lapidei con caratteristiche scultoree o con lavorazione particolarmente complessa non è consentito reintegrare le eventuali parti che siano andate perdute, né mediante tassellatura, né mediante ricostruzione con altri materiali, anche se nelle esatte forme originarie. E comunque possibile procedere alla sostituzione di detti elementi, qualsiasi sia il loro stato, con altri di nuova lavorazione o di recupero che mantengano le stesse forme e disegno.

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