AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AUDIZIONI PERIODICHE Roma 17 settembre 2013

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1 AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AUDIZIONI PERIODICHE Roma 17 settembre 2013 Considerazioni assorinnovabili sull attività regolatoria dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas con riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 1. Considerazioni generali Il contesto nazionale ed internazionale di riferimento appare oggi caratterizzato da notevoli elementi di incertezza riguardanti il futuro delle fonti rinnovabili. Tali elementi sono rappresentati dall assenza di un efficace programmazione energetica nel medio e lungo periodo che sia da stimolo per nuovi possibili investimenti nel settore. Il complessivo quadro regolatorio vigente risulta, infatti, inadeguato per un ulteriore ed auspicabile promozione delle fonti energetiche rinnovabili sul territorio, in armonia con le politiche comunitarie e nazionali presenti in materia. L indeterminatezza di alcuni fattori, quali a titolo di esempio: gli eventuali meccanismi di sostegno che potranno delinearsi dopo il 2015 (in concomitanza con il venir meno dei regimi incentivanti previsti dal DM del 6 luglio 2012), il progressivo abbassamento del prezzo dell energia elettrica nel mercato all ingrosso, il calo della domanda ed infine la revisione della disciplina degli sbilanciamenti delle fonti rinnovabili non programmabili, ha contribuito a destabilizzare il settore determinandone un importante fase di contrazione e di attesa. Le recenti adozioni di atti di indirizzo programmatico quali, per l Italia, la Strategia Energetica Nazionale e per l Europa, il Libro Verde per le politiche dell energia e del clima all orizzonte 2030 e l Energy Roadmap al 2050, rappresentano ad oggi solamente delle auspicabile traiettorie di sviluppo delle fonti rinnovabili, prive tuttavia di una reale efficacia nel tradurre gli obiettivi generali ivi espressi in adeguate e conseguenziali politiche attuative. Per far si che, nel rispetto della Strategia Energetica Nazionale, le fonti rinnovabili possano raggiungere il target di 130 TWh di produzione per il solo settore elettrico, pari al 38% dei consumi finali lordi al 2020 (obiettivo, peraltro, molto vicino al 40% indicato a suo tempo da assorinnovabili) occorrerebbe, invero, che siano adottate quanto prima delle adeguate misure

2 attuative, al fine di scongiurare la possibilità che gli obiettivi richiamati non rimangano espressi solo su carta. Il settore non può permettersi che vengano nuovamente replicati gli errori cui si è già assistito in passato, allorquando la tardiva adozione di importanti provvedimenti ha determinato il blocco di molte iniziative già cantierabili e contribuito ad alimentare la sfiducia degli investitori nazionali e stranieri. In questo contesto di riferimento, caratterizzato per certi versi da una carente, lacunosa o controversa normazione, il ruolo dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas risulta essere preponderante. Le mutate esigenze dei mercati energetici, soprattutto in termini di produzione e consumo, riteniamo debbano, infatti, tradursi in conseguenziali linee di azione da parte della stessa Autorità per rilanciare il ruolo dei produttori e consumatori di energia. Occorre in particolare rafforzare la consapevolezza che il settore delle rinnovabili sia essenziale per favorire la ripresa e rallentare una crisi economica in atto ormai da qualche anno. Centrale deve essere, pertanto, il tema degli investimenti, che una strategia di medio-lungo periodo deve poter incoraggiare con soluzioni volte ad accrescere le capacità infrastrutturali del nostro Paese, la sicurezza di approvvigionamento e la lotta ai cambiamenti climatici. Non sempre ciò è avvenuto nel recente passato, quando in particolare nel settore dei cicli combinati a gas gli investimenti non sono stati governati da reali logiche di sviluppo, determinando un importante situazione di overcapacity. L azione dell Autorità, per quanto di sua competenza, riteniamo debba contribuire a promuovere e sviluppare questi indirizzi attraverso una strategia che: persegua un quadro regolatorio quanto più semplificato, certo e stabile in grado di favorire ed attrarre nuovi investimenti nel settore; promuova lo sviluppo delle infrastrutture ed il miglioramento della sicurezza e della qualità dei servizi, valutandone e monitorandone contestualmente l adeguatezza e l efficienza; promuova, anche attraverso la migliore organizzazione ed armonizzazione dei mercati, più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti; riconosca e promuova l alto valore delle fonti energetiche rinnovabili, in considerazione della loro crescente importanza per la collettività nazionale in termini di sviluppo ambientalmente sostenibile e diversificazione dell approvvigionamento energetico. 2/11

3 2. Considerazioni puntuali sull attività dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas L Associazione affida al presente capitolo le considerazioni puntuali su tematiche particolarmente critiche per il settore la cui regolazione è di competenza dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. Oneri di sbilanciamento per fonti rinnovabili non programmabili La situazione Come noto, con la Deliberazione n. 281/2012/R/efr l Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas ha introdotto una profonda revisione del servizio di dispacciamento dell energia elettrica per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (FRNP). Nello specifico si è estesa, a far data dal 1 gennaio 2013, anche agli impianti a fonti rinnovabili non programmabili esistenti, l applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento previsti per le unità non abilitate Con la stessa Deliberazione si è poi, abolito il premio per la corretta programmazione (CCP), la cui applicazione, invero, si era rivelata non adeguata a coprire i costi dell investimento per le attività di forecasting, in particolare per la fonte eolica. In breve, l applicazione della nuova disciplina per i primi cinque mesi dell anno ha determinato l introduzione di consistenti oneri per i produttori FER, quantificabili in media in 3-4 /MWh. Come parimenti noto, la Deliberazione n. 281/2012/R/efr è stata annullata dal TAR Lombardia Milano che ha accolto il ricorso proposto dalla scrivente Associazione e da diversi operatori del settore (sentenza n. 1613/2013). Il Giudice amministrativo nell accogliere i ricorsi avverso le Deliberazioni n. 281/2012 e 493/2012 ha indicato, peraltro, una serie di principi che, nella loro linearità, non potranno non costituire guida e limite alla futura regolazione. In sintesi, il TAR ha statuito quanto segue: a) è illegittima una disciplina della determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento che equipari le fonti energetiche rinnovabili non programmabili con quelle programmabili, poiché si tratta di fonti che non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento da esse prodotto; 3/11

4 b) qualora la previsione, per certe fonti (segnatamente quelle non programmabili), diventi difficilmente sostenibile, la partecipazione ad un mercato fondato su rilevazioni orarie diventa discriminatoria e, conseguentemente, i costi di sbilanciamento si traducono in una tassa da corrispondere indipendentemente da qualsiasi responsabilità previsionale dei produttori; c) le franchigie introdotte devono essere differenziate per fonte energetica, in considerazione della loro diversa natura e peculiarità; d) è necessario dimostrare che l introduzione dei sistemi di prevedibilità delle fonti non programmabili conduca a un miglioramento della prevedibilità tale da giustificare la piena partecipazione dei produttori da fonti rinnovabili non programmabili al mercato. La descritta sentenza è stata impugnata dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas che ne ha chiesto la sospensione dell efficacia. Il Consiglio di Stato si è recentemente espresso sulla istanza cautelare, statuendo che le delibere annullate in primo grado restano sospese limitatamente alle prescrizioni che equiparano le fonti rinnovabili alle altre fonti; mentre le rimanenti prescrizioni e, in particolare, quelle (non meglio specificate) necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico rimangono in vigore (ordinanza n. 3568/2013). Il Collegio ha, inoltre, fissato l udienza di discussione nel merito del ricorso il prossimo 11 febbraio Tanto premesso, si ritiene che simili percorsi regolatori contrastino con quell esigenza di certezza e stabilità programmatoria di cui si è scritto. Il perdurante clima di incertezza creatosi nell ultimo anno derivante dall applicazione di una disciplina i cui effetti, non solo economici, non sono certamente trascurabili per gli operatori, rappresenta una bad practice da scongiurare per il futuro. Le consultazioni pubbliche avviate dall Autorità ed i relativi contributi pervenuti in tali occasioni dovrebbero costituire, invero, un reale ausilio per le attività della stessa e non un mero passaggio formale da cui discostarsi - anche in maniera significativa - in sede deliberativa. Un maggior coinvolgimento delle Associazioni di categoria nei percorsi regolatori specie se particolarmente delicati risulta, dunque, essenziale in ottica futura. Il costante ricorso alle vie giurisdizionali anche se su iniziativa dei produttori - non rappresenta, infatti, il percorso maggiormente desiderabile da parte degli stessi per i motivi sopra ricordati. 4/11

5 La posizione di assorinnovabili. A seguito dell ordinanza del Consiglio di Stato, appare quanto mai urgente che l Autorità identifichi con chiarezza quali siano le prescrizioni della disciplina degli sbilanciamenti necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico che restano applicabili, al fine di fornire ai produttori un quadro certo entro cui operare, e che, conseguentemente, fornisca con pronta sollecitudine ogni opportuna istruzione al Gestore dei Servizi Energetici. E, inoltre, auspicabile che l Autorità si adoperi già nel corso delle prossime settimane, in coordinamento con le Associazioni di categoria, nell adottare una nuova disciplina in materia con un intervento più armonico ed equo sulle regole di mercato. A tal proposito abbiamo accolto con favore l istituzione del tavolo tecnico di confronto tra l AEEG e la nostra associazione. In particolare, sarebbe opportuno: introdurre la possibilità di aumentare le sessioni del mercato infragiornaliero e di aggiustare i programmi degli impianti quanto più vicino possibile alla gate closure del mercato, per avvicinare quanto più possibile il programma di immissione alla consegna fisica dell energia; riconoscere la possibilità di aggregazione dei punti di immissione (anche a livello nazionale e per differenti tecnologie) per il calcolo degli sbilanciamenti, come avviene peraltro in altri mercati europei dove gli sbilanciamenti sono già stati introdotti da tempo; differenziare la disciplina per tenere conto delle peculiarità che riveste ogni singola fonte sia per quanto riguarda le tecnologia, sia per la prevedibilità della fonte primaria; in particolare, introdurre una franchigia modulabile in base alle differenti prevedibilità delle fonti; correlare la quantificazione dell errore di sbilanciamento alla quantità dell errore delle previsioni; infatti gli oneri di sbilanciamento non dipendono solo dalla corretta attività di forecasting e programmazione, ma anche dal segno dello sbilanciamento aggregato zonale; reintrodurre una forma di premialità per la corretta previsione e ripartire equamente i vantaggi nei servizi di dispacciamento tra produttori e consumatori. 5/11

6 SEU, SAAE e reti private La situazione Da circa cinque anni il settore attende un puntuale e completo intervento regolatorio dell Autorità inerente i sistemi semplici di produzione e consumo, ivi inclusi i sistemi efficienti di utenza (SEU). Come noto, già l art. 10 del D.lgs. n.115/2008 aveva demandato all Autorità il compito di definire le modalità per la regolazione dei Sistemi Efficienti di Utenza. Con i DCO nn. 183 e 209/2013 l'autorità ha messo in consultazione i propri orientamenti in relazione al quadro delle definizioni e dei relativi aspetti legati alle connessioni, dispacciamento e vendita in materia di Reti elettriche pubbliche, Sistemi di Distribuzione Chiusi, Sistemi Efficienti d'utenza e altri sistemi di autoproduzione. In particolare, nell ambito dei DCO richiamati, l Autorità ha espresso una valutazione negativa sulle opportunità di sviluppo dei Sistemi di distribuzione chiusi (SDC) e Sistemi Semplici di Produzione e consumo (SSPC), utilizzando i seguenti argomenti: l esonero dall applicazione di alcune componenti tariffarie può comportare un continuo aumento indotto della quantità di energia elettrica non soggetta alle medesime componenti; il suddetto esonero costituisce un incentivo implicito per gli impianti di produzione di energia elettrica che può indurre alla realizzazione di nuovi impianti di produzione particolarmente costosi rispetto ad altre soluzioni e scarsamente efficienti. Di conseguenza, l Autorità ha ritenuto preferibile che sia il Governo, nell ambito delle proprie scelte di politica energetica, a dover valutare come ridistribuire la copertura degli oneri correlati all utilizzo delle reti elettriche e gli oneri generali di sistema. La posizione di assorinnovabili La posizione dell Autorità non è condivisa dalla scrivente Associazione per le seguenti motivazioni: contrasta con i principi e gli obiettivi dell ordinamento comunitario in materia di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Ad esempio con la Dir. 2009/72/CE su vantaggi e sgravi dei relativi oneri amministrativi per auto-produzione, auto-consumo e generazione distribuita al fine di conseguire gli obiettivi e la finalità di efficienza energetica di cui alla Dir. 2012/12/CE.; 6/11

7 contrasta con la normativa nazionale. Il legislatore italiano ha sancito a partire dal D.lgs. n.115/2008, che i corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema siano applicati esclusivamente all energia elettrica prelevata sul punto di connessione; contrasta con quanto affermato dall Antitrust (AS898) in termini di effetto procompetitivo. Il mancato sviluppo di tali sistemi si potrebbe tradurre sia in una riduzione delle opportunità di crescita per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e in una minore concorrenza nei confronti dei gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione e, indirettamente, ai proprietari dei grandi impianti di generazione ; si basa su valutazioni numeriche contestabili. Per misurare un impatto significativo l Autorità ipotizza 64 nuovi TWh di energia elettrica auto-consumata, quantitativo corrispondente ad es. ad oltre 50 GW di nuove installazioni fotovoltaiche. L esercizio mette in discussione il modello di generazione distribuita da un punto di vista concettuale più che prevenire problematiche che appaiono molto improbabili non solo nel breve, ma anche nel lungo periodo; aumenta i costi e la burocrazia per gli auto-produttori. L attribuzione degli oneri agli auto-consumi richiederebbe l installazione di contatori altrimenti non necessari e appesantimenti burocratici che scoraggiano tali progetti; difetta di rappresentare i vantaggi dei SEU. L Autorità non ha considerato vantaggi come la decongestione delle reti; i vantaggi per il consumatore finale in termini di riduzione e controllo dei costi complessivi di fornitura di energia elettrica; la possibilità di raggiungere l indipendenza energetica; contrasta con la Dir. 2012/27/UE sulla cogenerazione. La cogenerazione ad alto rendimento trova nei SEU e nell'autoconsumo del calore e dell'elettricità una sua modalità naturale di sviluppo. Se i SEU verranno ostacolati, il modello diventerà poco sostenibile. Tanto premesso l Associazione, accogliendo con favore l istituzione anche su questo tema di un tavolo tecnico di lavoro congiunto, si augura che in sede di approvazione delle Deliberazioni l Autorità possa: rivedere e modificare l orientamento espresso nell introduzione al DCO n.183/2013/r/eel e ribadita nel DCO n.209/2013/r/eel, dato che tale orientamento sta bloccando di fatto lo sviluppo del settore; 7/11

8 emanare le delibere attuative in tempi brevissimi, in modo da consentire lo sviluppo effettivo e non contingentato di queste applicazioni, fondamentali per il settore delle energie rinnovabili e dell efficienza energetica; introdurre regole e tutele per i produttori di energia che realizzano impianti in modalità SEU su immobili di terzi, in particolare per i casi di insolvenza; approvare una disciplina organica che sia condivisa dall Agenzia delle Dogane e dal GSE; delineare le modalità operative efficienti per l integrazione nei SEU di sistemi di storage. Ad avviso di assorinnovabili, la riconosciuta possibilità di vendere energia elettrica direttamente rappresenta indubbiamente una pregevole occasione sia per i produttori, i quali possono beneficiare della vendita di energia al netto di una quota rilevante di oneri di sistema, di corrispettivi per il servizio di trasporto e delle relative imposte, sia per i clienti finali a cui viene offerta l opportunità di stipulare contratti a prezzi certamente più vantaggiosi. Sistemi di accumulo La situazione L art. 17 del D.lgs. n. 28/2011 ha previsto che Terna possa sviluppare, tra i suoi interventi, sistemi di accumulo dell energia elettrica finalizzati a facilitare e valorizzare al meglio il crescente apporto alla generazione elettrica da parte delle fonti rinnovabili non programmabili (FRNP). In relazione agli investimenti in sistemi di accumulo previsti dal Piano di difesa approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la Deliberazione n.43/2013/r/eel l Autorità ha ammesso al trattamento incentivante due progetti pilota, che prevedono l installazione di sistemi di accumulo con caratteristiche power intensive in Sicilia (Caltanissetta) e Sardegna (Ottana) di taglia massima pari a 8 MW ciascuno. Sulla base delle problematiche rilevate nei sistemi elettrici delle Isole maggiori, Terna ha proposto di sviluppare complessivamente 40 MW di sistemi di accumulo caratterizzati da prestazioni ultrarapide in Sardegna e Sicilia. In queste isole si sono infatti riscontrate criticità rilevanti dovute ad una serie di fattori legati alla crescente penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili, che comportano problematiche di esercizio in sicurezza. 8/11

9 La posizione di assorinnovabili assorinnovabili vede favorevolmente l implementazione di sistemi di accumulo che aiutino a governare meglio l equilibrio della rete e condivide che tali investimenti siano effettuati dal gestore stesso della rete, che conosce meglio di qualunque altro soggetto le criticità da correggere. Contestualmente, occorrerà valutare attentamente a chi delegarne la gestione, poiché i volumi di energia accumulata potrebbero avere un impatto tutt altro che neutro sul mercato elettrico. In tal caso, sarebbe auspicabile coinvolgere, tramite gare ad evidenza pubblica, gli operatori di mercato (grossisti, trader, produttori stessi) nella gestione dei volumi di energia derivanti dagli accumuli. Un auspicabile sviluppo dei sistemi di accumulo dovrebbe, pertanto, privilegiare in via prioritaria Ie reti di distribuzione, maggiormente interessate dalla presenze di impianti in generazione distribuita. Biometano La situazione L articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevedeva che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l'autorità per l'energia Elettrica e il Gas emanasse specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. Tale provvedimento, atteso entro la fine di giugno dello scorso anno, non è ancora stato emanato. La posizione di assorinnovabili L Associazione ritiene che l utilizzo del biometano, oltre agli indubbi risvolti ambientali, economici e di riduzione della dipendenza energetica dall estero, costituisca un importante opportunità - non certo fuori portata per il nostro Paese che ha maturato un esperienza di prim ordine nella produzione di biogas - per lo sviluppo di un industria nazionale. 9/11

10 Tuttavia, il perdurante ritardo nella definizione della disciplina che regoli il settore, ostacola lo sviluppo della filiera nazionale, a vantaggio dell importazione di prodotti e tecnologie dall estero, impedendo ancora una volta al nostro paese di sviluppare know how e competitività e di garantire importanti ricadute economiche e sociali sul territorio. Nel ribadire la necessità di una definizione immediata delle direttive attese, assorinnovabili desidera suggerire che tali direttive prevedano: - La priorità di connessione alla rete per i produttori di biometano; - La ridefinizione dei parametri di accettabilità stabiliti nel codice di rete (Riduzione dei livelli minimi e massimi dell indice di Wobbe per i produttori di biometano); - La garanzia per il produttore di biometano, da parte del gestore di rete, di una disponibilità media annua di rete di ore a pieno carico; - L imposizione delle opere di connessione a carico del soggetto gestore della rete con la definizione di un tetto massimo di spesa per il richiedente la connessione (soluzione alla tedesca) ed i potenziamenti della rete a carico del gestore di rete. CIP 6 La situazione Secondo le previsioni dell art. 24, comma 8 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, entro il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, l Autorità per l energia elettrica e il gas avrebbe dovuto definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili - con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili - che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. Purtroppo, ad oggi nulla è stato definito a riguardo, e numerosi operatori esercenti impianti incentivati secondo regime CIP 6/92 giunti alla scadenza della convenzione, sono stati costretti ad interrompere la produzione di energia per insostenibilità economica della partecipazione al mercato elettrico in assenza di alcun sostegno. 10/11

11 La posizione di assorinnovabili assorinnovabili ritiene fondamentale e non più procrastinabile la definizione di un sistema che consenta l esercizio di impianti, quali quelli alimentati a fonti rinnovabili incentivati mediante CIP 6, le cui prestazioni e durata di vita ne garantiscono un funzionamento efficiente in assenza di interventi di rifacimento, ma i cui costi di esercizio non sono coperti dalla partecipazione al libero mercato. Tali centrali comprendono peraltro impianti con importanti ricadute sul territorio in termini di occupazione e con un conseguente impatto negativo sull intera filiera locale in caso di interruzione dell esercizio. assorinnovabili invita pertanto l Autorità ad adempiere al compito previsto dal decreto legislativo 28, sottolineando inoltre a sua volta l urgenza del provvedimento anche di fronte ai ministeri competenti, che per primi dovrebbero definire gli indirizzi da cui la regolazione prenderà le mosse. 11/11

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