PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE SULLA SUSSIDIARIETÀ

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE SULLA SUSSIDIARIETÀ"

Transcript

1 Parlamento europeo Commissione giuridica PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE SULLA SUSSIDIARIETÀ Oggetto: Parere motivato del parlamento ungherese sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)0128 C8-0114/ /0070(COD)) In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Il Parlamento ungherese ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di direttiva in oggetto. In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per il rispetto del principio di sussidiarietà. NP\ doc PE v01-00 Unita nella diversità

2 ALLEGATO Oggetto: Parere motivato del parlamento ungherese Signor Presidente, A nome del presidente del Parlamento ungherese, La informo che, ai sensi dell articolo 6 del protocollo (n. 2) sull applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato ai trattati dell Unione europea (in appresso il "protocollo n. 2"), della legge XXXVI del 2012 concernente il parlamento ungherese e della decisione 10/2014 (II.24.) OGY relativa a talune disposizioni del regolamento di procedura, il parlamento ungherese ha eseguito il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà per quanto riguarda la proposta (in appresso "la proposta") di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell ambito di una prestazione di servizi (in appresso "la direttiva 96/71/CE") [COM(2016)128, 2016/0070 (COD)]. La decisione adottata dal parlamento ungherese il 10 maggio 2016 stabilisce che la proposta di regolamento viola il principio di sussidiarietà e Le trasmetto quindi in appresso un parere motivato ai sensi dell articolo 6 del protocollo. Il parere motivato del parlamento ungherese, che si basa sulla relazione n. B/10290, presentata dalla sua commissione per gli affari europei può essere sintetizzato come segue: in contrasto con l articolo 5 del protocollo n. 2, la motivazione della proposta non contiene alcun riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, né la valutazione d impatto esamina l effettivo impatto dell introduzione del concetto di retribuzione. la proposta non rispetta i principi di necessità e proporzionalità in quanto, in confronto alla direttiva 96/71/CE, essa comporterebbe un ampio intervento nella libera prestazione dei servizi e falserebbe le condizioni di concorrenza artificialmente e in una misura che non può essere giustificata dall obiettivo della parificazione dei salari. la proposta non genera valore aggiunto introducendo il concetto di remunerazione anziché il livello salariale minimo garantito dalla direttiva 96/71/CE, dal momento che il concetto di remunerazione è meno esplicito ed è vago. L introduzione di un concetto che non sia esplicito per tutte le parti interessate è contraria ai principi di certezza del diritto e di sussidiarietà. in contrasto con l articolo 2 del protocollo n. 2, la presentazione della proposta non è stata preceduta da un ampia consultazione, né la Commissione europea ha tenuto conto della dimensione regionale e locale dell'azione prevista. Per quanto riguarda gli aspetti politico-sociali della proposta, l introduzione del concetto di remunerazione punta a eliminare in modo artificiale le differenze nei livelli salariali tra Stati membri, che derivano da disparità di sviluppo economico e non limitano la concorrenza, cosa che contrasta con le competenze conferite all Unione in materia di politica sociale, che si limita a un ruolo di sostegno e di integrazione. Si trasmette in allegato la relazione n. B/10290 che ha costituito la base per il parere motivato PE v /11 NP\ doc

3 del parlamento ungherese. NP\ doc 3/11 PE v01-00

4 Budapest, 10 maggio 2016 Dott. János Latorcai Al sig. László Kövér, Presidente del parlamento ungherese Signor Presidente, Il 18 aprile 2016, a norma dell articolo 142, paragrafo 2, della decisione 10/2014 (II.24.) OGY concernente determinate disposizioni del regolamento, la commissione per gli affari europei del parlamento ungherese ha presentato la relazione n. B/10290 sull esistenza delle condizioni per l adozione di un parere motivato relativo alla proposta relativa a una direttiva (in appresso: "la proposta di direttiva") del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell ambito di una prestazione di servizi. Il titolo e il secondo punto della relazione contengono un errore di trascrizione. Desidero chiedere al presidente di presentare l allegata versione corretta della relazione da pubblicarsi sul sito internet, al posto della relazione n. B/ Budapest, 2 maggio 2016 Dr. Richárd Hörcsik Presidente della commissione Iniziativa autonoma della commissione RELAZIONE sull esistenza delle condizioni per l adozione di un parere motivato relativo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell ambito di una prestazione di servizi Relatore: Dr. Richárd Hörcsik Presidente Budapest, 2 maggio Contesto normativo dell esame alla luce del principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà richiede che tutte le decisioni siano adottate al livello più basso possibile. PE v /11 NP\ doc

5 L articolo 5 1 del trattato sull Unione europea (in appresso TUE) stabilisce che l azione dell Unione europea prevista sia conforme al principio di sussidiarietà, qualora essa non possa essere eseguita a livello di Stato membro o se l obiettivo possa essere conseguito in modo migliore e più efficace a livello di Unione e se un atto dell Unione presenta un valore aggiunto. Ai sensi del Protocollo n. 2 del trattato di Lisbona 2, il parlamento nazionale di uno Stato membro dell'ue può esaminare le proposte legislative dell'unione europea - secondo una procedura prevista dalla legge - per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà. Se la camera del parlamento interessato ritiene che la proposta violi il principio, può trasmettere un parere motivato al legislatore dell'ue - la Commissione europea - entro otto settimane dalla presentazione della proposta. Se perviene un certo numero di pareri motivati, il numero in questione è stabilito nel Protocollo n. 2, l'organo che presenta la proposta deve riesaminarla e può eventualmente ritirarla. L'obiettivo della procedura è di consentire, ove necessario, di impedire alle istituzioni legislative dell'ue di oltrepassare i poteri loro conferiti. La commissione per gli affari europei del parlamento ungherese può esaminare una proposta legislativa dell'unione europea alla luce dell'applicazione del principio di sussidiarietà, a norma dell'articolo 71, (l)-(2), della legge n. XXXVI del 2012 concernente il parlamento ungherese e dell'articolo 142, (1)-(2), della decisione 10/2014. (II. 24.) OGY, del 24 febbraio 2014, relativa a determinate disposizioni del regolamento di procedura (in appresso HHSZ). Se la commissione per gli affari europei ritiene che una proposta legislativa violi il principio di sussidiarietà, presenta al parlamento ungherese una relazione sull'esistenza delle condizioni per l'adozione di un parere motivato e una proposta di decisione relativa all'adozione di detta relazione. Ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 3, del 24 febbraio 2014, HHSZ, il parlamento ungherese decide in merito all'adozione della relazione e della proposta di decisione. Il termine di otto settimane entro il quale il parere motivato deve essere inoltrato è improrogabile ed è pertanto auspicabile che il parlamento lo rispetti. 2. Oggetto dell esame alla luce del principio di sussidiarietà: la proposta della Commissione europea L'8 marzo 2016 la Commissione europea ha presentato una proposta (in appresso "la proposta") relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell ambito di una prestazione di servizi (in appresso "la direttiva") [COM(2016)128, 2016/0070 (COD)]. La base giuridica della proposta, che coincide con quella della direttiva che essa intende modificare, è formata dagli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del trattato sul funzionamento dell Unione europea (in appresso TFUE) (disposizioni relative alla libera prestazione di servizi). L'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive "al 1 L allegato contiene informazioni relative al contesto normativo dell Unione per l applicazione del principio di sussidiarietà e delle possibili conseguenze della procedura. 2 Protocollo (n. 2) sull applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato sull Unione europea, al trattato sul funzionamento dell Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica. NP\ doc 5/11 PE v01-00

6 fine di facilitare l accesso alle attività autonome e l esercizio di queste". La proposta contiene varie disposizioni sostanziali: il suo obiettivo principale è di promuovere il principio secondo cui lo stesso lavoro nello stesso posto dovrebbe essere retribuito allo stesso modo nel caso di lavoratori distaccati. A tal fine, le disposizioni in materia di retribuzione applicabili ai lavoratori locali, derivanti dalle disposizioni di legge o da contratti collettivi di applicazione generale, sono applicabili anche ai lavoratori distaccati. La nozione di «tariffe salariali minime» finora applicata è sostituita dalla nozione di "retribuzione" (nuovo paragrafo 1 dell articolo 3); se il distacco è relativamente lungo, superiore a 24 mesi, il diritto del lavoro dello Stato membro ospitante si applica a un lavoratore distaccato (nuovo articolo 2 bis); gli Stati membri saranno tenuti a pubblicare sull unico sito web ufficiale nazionale di cui all articolo 5 della direttiva 2014/67/UE 1 gli elementi costitutivi della retribuzione; (nuovo paragrafo 1 dell articolo 3). l articolo 3, paragrafo 8, stabilisce che i contratti collettivi di applicazione generale sono applicabili ai lavoratori distaccati in tutti i settori dell economia (nuovo paragrafo 1 bis dell'articolo 3). Il grado di conformità della proposta al principio di sussidiarietà può essere valutato soltanto mediante un confronto con le disposizioni della direttiva attualmente in vigore. 3. Contesto: il diritto dell Unione attualmente in vigore relativo ai lavoratori distaccati 3.1. La direttiva L obiettivo della direttiva è di coordinare le disposizioni legislative degli Stati membri, fissando disposizioni vincolanti di tutela minima che devono essere applicate ai lavoratori distaccati. Si applica alle imprese con una sede in uno Stato membro che, al fine di prestare servizi a livello transnazionale, distaccano lavoratori in un altro Stato membro. Il concetto di «lavoratore distaccato» si riferisce ai casi in cui un impresa fornisce un servizio in un altro Stato membro mediante distacco temporaneo di propri lavoratori per prestarvi servizi. Il distacco può essere effettuato anche mediante il distacco di lavoratori all interno di un gruppo o attraverso un agenzia di lavoro interinale. L'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, lettera c), stabilisce che ai lavoratori distaccati deve essere garantito un salario minimo fissato dallo Stato ospitante, per legge o mediante contratto collettivo. Le regolamentazioni dello Stato ospitante si applicano, ad esempio, nel caso di un lavoratore distaccato per quanto riguarda l orario massimo di lavoro e i periodi minimi di riposo. L articolo 3, paragrafi 3 5, consente agli Stati membri, in talune circostanze (ad esempio quando la durata del distacco non è superiore a un mese), previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, di derogare alle norme sulla retribuzione minima. Nell insieme vengono stabilite norme minime in merito allo status giuridico e ai rapporti di lavoro dei lavoratori distaccati e gli Stati membri dispongono di una flessibilità adeguata per applicare termini e condizioni più favorevoli ai lavoratori (articolo 3, paragrafo 7). 1 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). Testo rilevante ai fini del SEE. GU L 159 del , pagg (in appresso «la direttiva di esecuzione). PE v /11 NP\ doc

7 Viene assicurato un giusto equilibrio per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, la tutela dei diritti dei lavoratori e garantita una concorrenza leale La direttiva di esecuzione L'obiettivo è di prevenire abusi nell applicazione della direttiva, disciplinare la responsabilità dei subappaltatori e combattere le "società di comodo". Facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri competenti per il distacco dei lavoratori e prevede una maggiore vigilanza da parte degli Stati membri. Il termine per il recepimento è il 18 giugno La direttiva non è ancora stata recepita nel diritto ungherese. 4. L esame della proposta da parte della commissione per gli affari europei, alla luce del principio di sussidiarietà In occasione della riunione del 30 marzo 2016 della commissione per gli affari europei, un rappresentante del Ministero dell economia nazionale ha informato la commissione quanto alla finalità e agli elementi principali della proposta. La commissione per gli affari europei ha constatato che era giuridicamente possibile verificare il rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto il termine accordato di otto settimane entro il quale il parere motivato deve essere inoltrato sarebbe scaduto il 10 maggio Nella riunione del 12 aprile 2016 la commissione per gli affari europei ha proceduto all esame della proposta alla luce dell applicazione del principio di sussidiarietà e ha espresso le seguenti preoccupazioni: motivazione della proposta: in contrasto con l articolo 5 del protocollo n. 2, il quale stabilisce che le giustificazioni devono essere prodotte, la proposta non contiene alcun riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà; a tale riguardo essa non contiene osservazioni dettagliate, mentre la motivazione si limita a menzionare il semplice fatto che la direttiva deve essere modificata. spiegazione dei probabili effetti della proposta: la valutazione d impatto 1 e la proposta in contrasto con l articolo 5 del protocollo n. 2 non fanno alcuna menzione dell'impatto effettivo dell introduzione del concetto di remunerazione, né sugli Stati membri né sulle imprese che prestano servizi. Necessità e proporzionalità della proposta: la direttiva instaura un equilibrio adeguato tra la libera prestazione dei servizi e la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati. Essa stabilisce norme minime a partire dalle quali è possibile discostarsi a vantaggio dei lavoratori, in modo che le norme in vigore consentano ai lavoratori distaccati di ricevere più del salario minimo. Per quanto concerne queste disposizioni, la direttiva è conforme al principio di sussidiarietà. D altro canto, la proposta limita un approccio differenziato basato su differenze nello status giuridico dei lavoratori distaccati e locali. Rispetto alla direttiva, la proposta comporterebbe un ampio intervento nella libera prestazione dei servizi e falserebbe le condizioni di concorrenza in modo artificiale e in una misura che non può essere giustificata dall obiettivo della parificazione dei salari. Quest ultimo obiettivo può essere conseguito anche attraverso 1 SWD(2016) 52, documento di lavoro dei servizi della Commissione sui servizi. NP\ doc 7/11 PE v01-00

8 un progressivo sviluppo economico e una reale convergenza, non in via legislativa. Valore aggiunto della proposta: il concetto di «remunerazione» che, come proposto, dovrebbe sostituire il concetto di "salario minimo". In linea di principio, il concetto di salario minimo introdotto dalla direttiva, è definito precisamente a livello nazionale o settoriale. La Corte di giustizia dell Unione europea ha preso in esame alcuni aspetti specifici del livello minimo dei salari, interpretando la direttiva. La Corte ha dichiarato, ad esempio, che l articolo 3, paragrafi 1 e 7, della direttiva non osta a un calcolo del salario minimo per il lavoro orario e/o a cottimo, basato sull inquadramento dei lavoratori in gruppi retributivi, come previsto dai pertinenti contratti collettivi dello Stato membro ospitante, purché tale calcolo e classificazione siano effettuati in conformità di norme vincolanti e trasparenti 1. Nella stessa sentenza, la Corte ha parimenti dichiarato che l indennità per gli spostamenti quotidiani, versata ai lavoratori a condizione che detti spostamenti da e verso il loro luogo di lavoro siano di durata superiore a un ora, deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo dei lavoratori distaccati, sempreché tale condizione sia soddisfatta, circostanza che la corte nazionale è tenuta a verificare. La sentenza nella causa C- 522/12 2 precisa, tra l altro, che la definizione degli elementi costitutivi del salario minimo non deve avere ostacolare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Questi esempi mostrano anche che l applicazione di un concetto apparentemente univoco, il salario minimo, può dare luogo a molte questioni di interpretazione. Dal punto di vista della valutazione della conformità della proposta al principio di sussidiarietà, un elemento decisivo è che la nozione di retribuzione è meno ambigua rispetto a quella del salario minimo ed è vaga, e l applicazione pratica di "tutti gli elementi della remunerazione resi obbligatori" darebbe luogo anche a numerose azioni legali e potrebbe aprire la strada a molti abusi. L introduzione di un concetto non chiaro per tutte le parti interessate è contraria ai principi di certezza del diritto e di sussidiarietà. La tenuta di registri aggiornati sul concetto di retribuzione in tutti i posti di lavoro a livello nazionale, regionale o locale costituirebbe un onere amministrativo ingiustificato per gli Stati membri, anche se, dal punto di vista delle imprese, essa potrebbe dar luogo a incertezza giuridica e a restrizioni artificiali del mercato. Oltre a quanto sopra indicato, la nozione di retribuzione interverrebbe in modo artificiale sul mercato e, con successive modifiche alla legislazione, renderebbe impossibile quell'equo vantaggio concorrenziale di cui godono le imprese negli Stati membri dell Europa centrale e orientale, in virtù dei più bassi livelli di salario. Ampia consultazione prima di presentare la proposta: contrariamente all obbligo di consultazione preventiva di cui all articolo 2 del protocollo n. 2, la Commissione europea non ha effettuato un ampia consultazione e non ha in alcun modo tenuto conto della dimensione regionale e locale dell'azione prevista. Inoltre, la Commissione non ha concordato con la lettera congiunta dell agosto 2015 di nove Stati membri (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia e Romania), in cui gli Stati membri hanno espresso il parere che è necessario riesaminare la direttiva dopo la scadenza del termine per il recepimento della direttiva di esecuzione e dopo un attenta valutazione dell impatto della direttiva. Gli Stati membri hanno inoltre espresso preoccupazione per il fatto che il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro svolto nel medesimo luogo possa essere 1 Sentenza del 12 febbraio 2015 nella causa C-396/13, il Sähköalojen ammattiliitto ry e la Elektrobudowa Spólka akcyjna. 2 Punto 37 della sentenza del 7 novembre 2013 nella causa C-522/12, sentenza Isbir tevfik/db Services GmbH. PE v /11 NP\ doc

9 incompatibile con il mercato unico, dal momento che le differenze salariali tra Stati membri sono un elemento legittimo dei vantaggi competitivi di cui godono i prestatori di servizi. Dimensione politico-sociale della proposta: il considerando 12 della proposta, in linea con l articolo 153 del TFUE, afferma che "è nell ambito della competenza degli Stati membri fissare norme sulla remunerazione conformemente alla loro legislazione e prassi". Al tempo stesso, rendendo obbligatorio il pagamento della remunerazione, la proposta interferisce con la facoltà degli Stati membri di decidere in merito alle retribuzioni (che le imprese che distaccano lavoratori devono versare). La proposta si prefigge di eliminare le differenze nei livelli salariali tra Stati membri, che sono dovute a disparità di sviluppo economico e ciò è in contrasto con le competenze dell Unione in materia di politica sociale, limitate a un ruolo di sostegno e di integrazione. 5. La posizione della commissione per gli affari europei per quanto riguarda l applicazione del principio di sussidiarietà La proposta in contrasto con l articolo 5 del protocollo n. 2, la giustificazione della proposta non contiene alcun riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, né la valutazione d impatto esamina l impatto reale dell introduzione del concetto di remunerazione; la proposta non rispetta i principi di necessità e proporzionalità in quanto, in confronto alla direttiva 96/71/CE, essa comporterebbe un ampio intervento nella libera prestazione dei servizi e falserebbe le condizioni di concorrenza in modo artificiale e in una misura che non può essere giustificata dal fine di parificare i salari; introducendo il concetto di remunerazione al posto del livello salariale minimo, la proposta non genera valore aggiunto poiché il concetto di retribuzione è meno inequivocabile ed è vago. L introduzione di un tale concetto, che non sarebbe chiara a tutte le parti interessate, è contraria ai principi di certezza del diritto e di sussidiarietà; in contrasto con l articolo 2 del protocollo n. 2, la presentazione della proposta non è stata preceduta da un ampia consultazione né la Commissione europea ha tenuto conto della dimensione regionale e locale dell'azione prevista; per quanto riguarda gli aspetti politico-sociali della proposta, l introduzione del concetto di remunerazione punta a eliminare in modo artificiale le differenze nei livelli salariali tra Stati membri, che derivano da disparità di sviluppo economico e non limitano la concorrenza, il che contrasta con le competenze dell Unione in materia di politica sociale, che sono limitate a un ruolo di sostegno e di integrazione. Sulla base di quanto precede, la commissione per gli affari europei ritiene che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell ambito di una prestazione di servizi [COM(2016)128 def.; 2016/0070 (COD)] violi il principio di sussidiarietà. NP\ doc 9/11 PE v01-00

10 Allegato: Procedura di esame delle proposte alla luce del principio di sussidiarietà e dei suoi possibili effetti L articolo 5 del TUE definisce il principio di sussidiarietà come segue: "(3) In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto Protocollo. (4) In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità". L'esame delle proposte alla luce del principio di sussidiarietà è disciplinato come segue all articolo 6 del protocollo n. 2: "Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. (...)" L'efficacia di un parere motivato dipende dal numero di parlamenti degli Stati membri che decidono, entro il termine accordato di otto settimane, che la proposta dell'unione europea viola il principio di sussidiarietà. Nel corso della procedura, i parlamenti dei 28 Stati membri dell'unione dispongono di 2 voti ciascuno (per un totale di 56 voti). I pareri motivati possono avere un impatto significativo sul processo decisionale dell'unione europea soprattutto se, a seconda della procedura legislativa in questione, un quarto, un terzo o la maggioranza dei parlamenti degli Stati membri decide che il principio di sussidiarietà è stato violato. In caso di applicazione della procedura del "cartellino arancione" ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo n. 2, se un terzo dei parlamenti degli Stati membri (19 voti) decide che la proposta viola il principio di sussidiarietà, il progetto deve essere riesaminato. Al termine del riesame, l'autore della proposta può decidere di mantenerla, modificarla o ritirarla. Da quando il trattato di Lisbona è entrato in vigore, la procedura del "cartellino arancione" è stata applicata due volte. Nel primo caso, la proposta è stata ritirata, mentre nel secondo 1 la Commissione 1 Per quanto riguarda la proposta di regolamento che istituisce la Procura europea (EPPO), il Parlamento ungherese ha concluso, nella decisione 87/2013 (X.22.) OGY sul fatto che il principio di sussidiarietà sia stato PE v /11 NP\ doc

11 europea ha mantenuto la proposta. Decisione.../2016 (...) OGY del parlamento ungherese sull approvazione della relazione sull esistenza delle condizioni per l adozione di un parere motivato relativo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell ambito di una prestazione di servizi 1. Il Parlamento ungherese ha adottato la relazione della commissione per gli affari europei sull esistenza delle condizioni per l adozione di un parere motivato relativo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell ambito di una prestazione di servizi [COM(2016)128 def.; 2016/0070 (COD)] (in appresso "la relazione") e, su tale base, ritiene che la proposta di direttiva violi il principio di sussidiarietà. 2. Il Parlamento incarica il suo presidente di trasmettere il parere motivato contenuto nella relazione ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea senza indugio e, al tempo stesso, di informare il governo della stessa. Dott. János Latorcai Vicepresidente del parlamento ungherese László Földi Cancelliere del parlamento ungherese István Ikotity Cancelliere del parlamento ungherese violato. NP\ doc 11/11 PE v01-00

PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE IN MERITO ALLA SUSSIDIARIETA'

PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE IN MERITO ALLA SUSSIDIARIETA' Parlamento europeo 2014-2019 Commissione giuridica 19.5.2016 PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE IN MERO ALLA SUSSIDIARIETA' Oggetto: Parere motivato della Dieta polacca in merito alla proposta

Dettagli

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA è successivamente adottata, la decisione presa dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle

Dettagli

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/321 PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell Unione europea, alla conferenza annuale

Dettagli

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione giuridica 26.4.2012 COMUNICAZIONE AI MEMBRI (0047/2012) Oggetto : Parere motivato del Bundesrat tedesco sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

Dettagli

PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE SULLA SUSSIDIARIETÀ

PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE SULLA SUSSIDIARIETÀ Parlamento europeo 2014-2019 Commissione giuridica 11.11.2016 PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE SULLA SUSSIDIARIETÀ Oggetto: Parere motivato dell'assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria

Dettagli

La Commissione europea e i parlamenti nazionali. di Emilio Dalmonte Vicedirettore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

La Commissione europea e i parlamenti nazionali. di Emilio Dalmonte Vicedirettore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea La Commissione europea e i parlamenti nazionali di Emilio Dalmonte Vicedirettore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea 1. La Commissione europea 2. I principi fondamentali 3. Le competenze

Dettagli

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per il commercio internazionale 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 16.9.2015 COM(2015) 456 final 2015/0206 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alle posizioni che l'unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore

Dettagli

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.1.2019 COM(2019) 2 final Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 17.07.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 416/2004, presentata da Antonio Di Spirito, cittadino italiano, corredata di 185 firme, su

Dettagli

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI Edizione provvisoria P8_TA-PROV(2018)0044 Distribuzione assicurativa: data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri ***I Risoluzione legislativa

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 25.4.2007 COM(2007) 215 definitivo 2007/0076 (CNS) Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.1.2012 COM(2011) 938 definitivo 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell

Dettagli

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA Articolo 8 L'Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'irlanda le normali disposizioni del

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 53, paragrafo 1, e l articolo 62,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 53, paragrafo 1, e l articolo 62, Parlamento Europeo e Consiglio Direttiva Unione Europea 28 giugno 2018, n. 957/2018 Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea 9 luglio 2018, n. 173 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

DIRETTIVE. (Testo rilevante ai fini del SEE)

DIRETTIVE. (Testo rilevante ai fini del SEE) L 173/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 9.7.2018 DIRETTIVE DIRETTIVA (UE) 2018/957 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2018 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0300 (NLE) 14567/17 PROPOSTA Origine: Data: 17 novembre 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2017)

Dettagli

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Le competenze

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Le competenze Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Le competenze IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE In ambito europeo vige il principio delle competenze di attribuzione: VALE A DIRE,

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.8.2018 COM(2018) 565 final 2018/0297 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'unione europea nella riunione

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda

Dettagli

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

Consiglio di Lisbona: ottobre 2007 Documenti approvati nel corso della riunione informale di capi di Stato e di Governo

Consiglio di Lisbona: ottobre 2007 Documenti approvati nel corso della riunione informale di capi di Stato e di Governo Consiglio di Lisbona: 18-19 ottobre 2007 Documenti approvati nel corso della riunione informale di capi di Stato e di Governo (OR. fr) DS 878/07 Articoli 9 C e 205 del Trattato [1] PROTOCOLLO (N. 9bis)

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 luglio 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 luglio 2015 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 luglio 2015 (OR. en) 10540/15 EF 136 ECOFIN 579 DELACT 80 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 2 luglio 2015 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2015) 4422 final Oggetto:

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 3.10.2017 EP-PE_TC1-COD(2017)0013 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 3 ottobre 2017 in vista dell'adozione

Dettagli

Art. 12 TUE Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell Unione europea Protocollo (n. 2) sull applicazione dei principi di

Art. 12 TUE Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell Unione europea Protocollo (n. 2) sull applicazione dei principi di Partecipazione dei parlamenti nazionali al processo decisionale dell UE Basi giuridiche Art. 12 TUE Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell Unione europea Protocollo (n. 2) sull applicazione

Dettagli

9434/17 ADD 1 via/sp 1 DG B 1C LIMITE IT

9434/17 ADD 1 via/sp 1 DG B 1C LIMITE IT Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 maggio 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0070 (COD) 9434/17 ADD 1 LIMITE RELAZIONE Origine: Destinatario: presidenza SOC 407 EMPL 319 MI 436 COMPET

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 73/20 15.3.2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/410 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i dettagli e la struttura delle informazioni

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore

Dettagli

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i trasporti e il turismo 2006/0058(NLE) 13.10.2017 *** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione

Dettagli

IT Unita nella diversità IT

IT Unita nella diversità IT Lettera in data 16 ottobre 2012 degli Uffici di presidenza del Congresso dei deputati e del Senato spagnoli a Martin Schulz, Presidente del Parlamento europeo Traduzione Gli Uffici di presidenza del Congresso

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IT IT IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles 10.3.2011 COM(2010) 791 definitivo/2 2011/0001 (COD) Corrigendum: Concerne uniquement la version IT Annule et remplace la version du 3.1.2011 Correction du titre

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.5.2018 COM(2018) 344 final 2018/0175 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitato misto

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0160 (NLE) 11431/17 PROPOSTA Origine: Data: 19 luglio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2017) 382

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 125 RISOLUZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale) (Relatore SPILABOTTE) approvata nella seduta del 3 maggio 2016

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0229 (COD) 11418/16 PROPOSTA Origine: Data: 19 luglio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2016) 477

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 26.6.2009 COM(2009) 283 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE

Dettagli

Alle pagine da 4 a 7: il testo della dichiarazione n. 4 è sostituito dal seguente:

Alle pagine da 4 a 7: il testo della dichiarazione n. 4 è sostituito dal seguente: CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI Bruxelles, 22 ottobre 2007 (23.10) (Or. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 ERRATA CORRIGE DELLA NOTA della Presidenza della CIG in data: 22 ottobre

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 469/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali

REGOLAMENTO (CE) N. 469/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali 2009R0469 IT 01.07.2013 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 469/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.8.2018 COM(2018) 580 final 2018/0306 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'unione europea nel comitato

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2013/0226 (COD) 9878/1/16 REV 1 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: STATIS 35 TRANS 219 CODEC 823

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell Unione europea, in sede di Comitato misto

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 13.8.2018 2018/0807(CNS) * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 5.09.00 COM(00) 55 definitivo 00/00 (CNS) Volume I Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/88/CEE, con riguardo alla proroga della

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 12.11.2015 L 295/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo

Dettagli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 30.4.2014 L 129/5 REGOLAMENTO (UE) N. 422/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che adegua, con effetto dal 1 o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli

Dettagli

PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE SULLA SUSSIDIARIETÀ

PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE SULLA SUSSIDIARIETÀ Parlamento europeo 2014-2019 Commissione giuridica 24.10.2016 PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE SULLA SUSSIDIARIETÀ Oggetto: Parere motivato del Parlamento slovacco sulla proposta di regolamento

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287 PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 11.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0287 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2013 (24.06) (OR. en) 11236/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0159 (NLE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2013 (24.06) (OR. en) 11236/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0159 (NLE) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 19 giugno 2013 (24.06) (OR. en) 11236/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0159 (NLE) ECO 121 ENT 197 MI 564 UNECE 18 PROPOSTA Mittente: Commissione europea Data:

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 28 novembre 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: D035899/03

Dettagli

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una

Dettagli

5861/18 fod/buc/am 1 DRI

5861/18 fod/buc/am 1 DRI Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 febbraio 2018 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0274 (COD) 5861/18 NOTA INFORMATIVA Origine: Destinatario: Oggetto: Segretariato generale del Consiglio

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di sottocomitato

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 dicembre2018 in vista dell'adozione

Dettagli

ORGANI GIURISDIZIONALI DELL UNIONE EUROPEA

ORGANI GIURISDIZIONALI DELL UNIONE EUROPEA ORGANI GIURISDIZIONALI DELL UNIONE EUROPEA TRATTATO SULL UNIONE EUROPEA TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI Articolo 13 1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme

Dettagli

EMENDAMENTI 1-3. IT Unita nella diversità IT 2013/2130(INI) Progetto di parere Eva Lichtenberger (PE v01-00)

EMENDAMENTI 1-3. IT Unita nella diversità IT 2013/2130(INI) Progetto di parere Eva Lichtenberger (PE v01-00) PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione giuridica 20.12.2013 2013/2130(INI) EMENDAMENTI 1-3 Eva Lichtenberger (PE524.682v01-00) Attuazione del trattato di Lisbona relativamente al Parlamento europeo (2013/2130(INI))

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 gennaio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 gennaio 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 gennaio 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0005 (NLE) 5346/17 PROPOSTA Origine: Data: 13 gennaio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2017) 13

Dettagli

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.11.2015 COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una

Dettagli

EUROPEO E DEL CONSIGLIO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO L 129/12 REGOLAMENTO (UE) N. 423/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che adegua, con effetto dal 1 o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti

Dettagli

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio,

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975 PER IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DELLE RETRIBUZIONI TRA I LAVORATORI

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell accordo tra l Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese

Dettagli

6778/14 don/ms/s 1 DPG

6778/14 don/ms/s 1 DPG CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 4 marzo 2014 (OR. en) 6778/14 Fascicolo interistituzionale: 2013/0220 (COD) CODEC 505 JUSTCIV 45 PE 103 NOTA INFORMATIVA del: Segretariato generale al: Comitato

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche,

Dettagli

15083/16 hio/pdn/s 1 DRI

15083/16 hio/pdn/s 1 DRI Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0229 (COD) 15083/16 NOTA INFORMATIVA Origine: Destinatario: Oggetto: I. INTRODUZIONE Segretariato generale

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 21.2.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 48/23 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013 concernente un contributo finanziario dell Unione a favore di un piano coordinato

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE 19.6.2014 L 179/17 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AI PARLAMENTI NAZIONALI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AI PARLAMENTI NAZIONALI COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 20.7.2016 COM(2016) 505 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AI PARLAMENTI NAZIONALI sulla proposta di direttiva recante modifica della

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 giugno 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 giugno 2015 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 giugno 2015 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DIRETTIVA

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.6.2016 C(2016) 3347 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6.6.2016 che stabilisce l elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 29.6.2009 COM(2009) 321 definitivo 2009/0084 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.9.2014 C(2014) 6767 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione

Dettagli

Le competenze dell'unione europea

Le competenze dell'unione europea Competenze dell UE: competenze esclusive e competenze condivise Principio (generale) in materia di competenze UE: competenze di attribuzione Art. 5 TUE: 1. La delimitazione delle competenze dell'unione

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'unione europea, riguardo alle proposte

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.7.2016 C(2016) 4164 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 7.7.2016 concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26.5.2016 C(2016) 3020 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 26.5.2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa

Dettagli

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga

Dettagli

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI 16.6.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 152/1 I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 469/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 dicembre 2013 (OR. en) 16665/13 POSEIDOM 21 REGIO 277 ENV 1102 AGRI 771 SOC 974 SAN 473

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 dicembre 2013 (OR. en) 16665/13 POSEIDOM 21 REGIO 277 ENV 1102 AGRI 771 SOC 974 SAN 473 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 11 dicembre 2013 (OR. en) 16665/13 POSEIDOM 21 REGIO 277 ENV 1102 AGRI 771 SOC 974 SAN 473 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.4.2019 COM(2019) 179 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Deroghe accordate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 181/2011

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 1.3.2018 EP-PE_TC1-COD(2017)0350 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 1 marzo 2018 in vista dell'adozione della

Dettagli

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 24.6.2010 COM(2010)331 definitivo 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 16.7.2009 COM(2009) 364 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 993/2007 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 993/2007 DELLA COMMISSIONE L 222/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.8.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 993/2007 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2007 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE) ACP 209 FIN 785 PTOM 44 PROPOSTA Mittente: Commissione europea Data: 26

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell Unione europea, in sede di Comitato misto

Dettagli

(Gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1997 pag ) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(Gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1997 pag ) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (Gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1997

Dettagli

gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1997 pag

gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1997 pag Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi gazzetta ufficiale n. L 018 del 21/01/1997 pag.

Dettagli

Protocollo. Progetto

Protocollo. Progetto Protocollo all Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 16.7.2014 COM(2014) 462 final 2014/0214 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a 1 luglio 2011, 1 luglio 2012 e 1 luglio 2013, l'aliquota del contributo

Dettagli