COMUNICAZIONE AI MEMBRI

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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione giuridica COMUNICAZIONE AI MEMBRI (0047/2012) Oggetto : Parere motivato del Bundesrat tedesco sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. (COM(2012)0010) C7-0024/ /0010(COD)) In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per il rispetto del principio di sussidiarietà. Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Bundesrat tedesco sulla proposta in oggetto. CM\ doc PE v01-00 Unita nella diversità

2 ALLEGATO Parere motivato del Bundesrat tedesco Nella seduta n. 895, del 30 marzo 2012, il Bundesrat ha adottato, conformemente all'articolo 12, lettera b), del trattato sull'unione europea (TUE), il seguente parere: 1. Il Bundesrat tedesco accoglie favorevolmente la proposta di direttiva che mira a facilitare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale nel rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. 2. La denuncia di violazione al principio di sussidiarietà, a norma dell'articolo 12, lettera b), del TUE, contempla anche la questione delle competenze dell'ue - si vedano a questo proposito i pareri del Bundesrat del 9 novembre 2007, documento del Bundesrat n. 390/07 (decisione), punto 5, e del 26 marzo 2010, documento del Bundesrat n. 43/10 (decisione), punto 2. Il principio di sussidiarietà riguarda l'esercizio delle competenze. Il principio di sussidiarietà è violato anche quando non sussiste alcuna competenza in capo all'unione. Nell'ambito del controllo sul rispetto della sussidiarietà occorre pertanto verificare innanzitutto la base giuridica. 3. La presente proposta di direttiva relativa alla protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personalia fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati non può fondarsi sull'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) in quanto il campo di applicazione della direttiva si estende anche al trattamento dei dati nel quadro delle procedure nazionali. Infatti, la base giuridica indicata (articolo 16, paragrafo 2, TFUE) non si applica alla proposta della Commissione nella misura in cui contempla anche la circolazione a livello strettamente nazionale dei dati in possesso delle autorità di polizia. In virtù del principio di attribuzione delle competenze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, TUE, l'unione ha il diritto di agire solo entro i limiti delle competenze che gli Stati membri le hanno attribuito nei trattati per conseguire gli obiettivi da essi perseguiti. L'articolo 16, paragrafo 2, TFUE autorizza unicamente la definizione di regole relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'unione. Le procedure penali nazionali non sconfinano tuttavia, se non in misura assai limitata, nel campo di applicazione del diritto dell'unione. Le limitate competenze dell'unione nell'adozione di PE v /6 CM\ doc

3 direttive applicabili alle procedure penali (articolo 82, paragrafo 2, TFUE) limitano pertanto anche le sue competente in materia di protezione dei dati. Tale limitazione dei poteri ostacola, nelle procedure penali, l'armonizzazione del trattamento dei dati a livello strettamente nazionale. Il trattamento dei dati personali è un elemento centrale della procedura penale. In tali condizioni, la proposta di direttiva si traduce in pesanti ingerenze nel diritto di procedura penale, ingerenze non necessarie né al riconoscimento reciproco delle decisioni, né alla cooperazione transfrontaliera in materia penale. La proposta comporta infatti disposizioni che impongono notevoli obblighi nella condotta degli atti procedurali (articoli 5 e 6), nelle inchieste che utilizzano categorie particolari di dati personali (articolo 8) nonché nella comunicazione delle informazioni nell'esercizio del diritto di accesso (articoli 11-14). Per giustificare l'estensione al trattamento nazionale dei dati, la motivazione della proposta di direttiva afferma che le autorità competenti non sono in grado di distinguere facilmente il trattamento nazionale dal trattamento transfrontaliero, né di prevedere se taluni dati personali formeranno in un secondo tempo oggetto di un scambio transfrontaliero. Questo elemento non può tuttavia giustificare la necessità di ampliare il campo di applicazione della direttiva. Le autorità competenti sono certamente, per quanto riguarda la regolamentazione applicabile in materia, in grado di valutare la trasmissione transfrontaliera di dati che hanno precedentemente raccolto sulla base delle disposizioni del diritto di procedura penale nazionale. Le normative settoriali possono essere sempre riviste se, nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia, si manifestano lacune giuridiche al momento della trasmissione dei dati. Per contro, le difficoltà cui fa cenno la Commissione nella distinzione giuridica tra il trattamento nazionale dei dati e lo scambio transfrontaliero dei dati personali non dovrebbero giustificare un ampliamento delle attuali competenze. Tali osservazioni si applicano mutatis mutandis al trattamento da parte della polizia dei dati personali nel quadro del diritto applicabile in materia. 4. Per quanto riguarda la polizia, il quadro delle competenze di cui all'articolo 16, paragrafo 2, TFUE ("campo di applicazione del diritto dell'unione") viene attuato in concreto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, TFUE, dall'articolo 87 del medesimo trattato. Questo articolo disciplina solo la cooperazione tra i servizi di polizia e i servizi di repressione degli Stati membri. In tali condizioni, l'articolo 87, paragrafo 1, TFUE, non conferisce però alcuna competenza per disciplinare gli elementi di fatto che si riferiscono esclusivamente all'attività di tali autorità nazionali e non riguarda, pertanto, forme di cooperazione tra gli Stati membri. Il potere di regolamentare lo scambio di informazioni di polizia, quale previsto all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, possiede, per il fatto di rinviare agli obiettivi dell'articolo 87, paragrafo 1, la stessa portata del campo di competenza che vi è definito per la cooperazione tra le autorità degli Stati membri. Ne CM\ doc 3/6 PE v01-00

4 deriva che, anche in materia di protezione dei dati, lo scambio di informazioni di polizia non rientra nel campo di competenza regolamentare dell'unione se non nella sua dimensione attinente alla cooperazione tra i servizi di repressione degli Stati membri. Inoltre, a norma dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, l'articolo 8 della medesima Carta riguarda gli Stati membri solo allorché attuano il diritto dell'unione. La Carta, infatti, conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, non crea nuove competenze. Mediante un'interpretazione dell'articolo 8 della Carta e dell'articolo 16, paragrafo 2, TFUE che non tiene conto delle peculiarità delle disposizioni che disciplinano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la proposta di direttiva amplia il campo di applicazione del diritto primario e crea in tal modo, in termini costituzionali, quella grave tensione descritta dalla sentenza del 30 giugno 2009 della Corte costituzionale federale tedesca (sentenze 2 BvE 2/08 e.a.) tra il principio di attribuzione delle competenze e la responsabilità costituzionale che incombe ai vari Stati membri in materia di integrazione, tensione che si ripercuote sull'effettiva garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico. La formulazione puramente stereotipata dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della proposta di direttiva non è in grado di prevenire l'ampliamento delle competenze oggettive che si traduce in un onere segnatamente per le autorità di polizia regionale. 5. Il Bundesrat tedesco ritiene altresì che l'unione non abbia il potere di disciplinare la legislazione relativa alla prevenzione delle minacce non connesse con un atto perseguibile. Vi sono fondati motivi per temere che anche in tale settore l'unione integri e sostanzialmente ampli, senza la necessaria deroga motivata, la competenza in materia di protezione dei dati di cui all'articolo 16 TFUE, e ciò a detrimento del potere di cui dispongono, ai sensi della sentenza del 30 giugno 2009 della Corte costituzionale federale tedesca (sentenze 2 BvE 2/08 e.a.), gli Stati membri nel quadro della prevenzione delle minacce non connesse con un atto perseguibile. Anche su tale punto la formulazione stereotipata dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) della proposta di direttiva non è in grado di evitare il trasferimento di competenze previsto dalle varie disposizioni. 6. La proposta di direttiva viola inoltre il principio di sussidiarietà in senso stretto, fondato sull'articolo 5, paragrafo 3, TFUE dato che contempla disposizioni che disciplinano la raccolta e il trattamento dei dati a livello puramente nazionale. In tali condizioni non è possibile ravvisare il valore aggiunto della prevista armonizzazione delle disposizioni a livello europeo. Al contrario, gli Stati membri sono in grado di disciplinare adeguatamente da soli il trattamento strettamente nazionale dei dati (raccolta, conservazione, trasferimento) mentre la vigente legislazione tedesca applicabile alla protezione dei dati disciplina già correttamente tale materia. PE v /6 CM\ doc

5 7. La motivazione sia dell'estensione del testo alla circolazione dei dati di polizia a livello strettamente nazionale che della conformità di tale estensione con il principio di sussidiarietà è contraria alle disposizioni dell'articolo del protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona, che la Commissione è tenuta a rispettare e a cui è legata in forza dell'articolo 51 del TUE. La motivazione della proposta di direttiva si limita a sostenere, al punto 3.2, che il testo è conforme al principio di sussidiarietà, senza illustrare gli elementi quantitativi e qualitativi richiesti dall'articolo 5 del protocollo. Il documento SEC(2012)73 che accompagna la proposta fa unicamente riferimento, a pagina 3, ad un preteso ostacolo allo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri. Come spiega, a pagina 34, il documento di valutazione d'impatto SEC(2012)72 lettera d), tale supposizione si fonda però esclusivamente sulla lettura di uno studio non pubblico realizzato da un Istituto di consulenza specializzato nelle politiche migratorie. I dati che sottendono al documento di tale istituto, estraneo al settore che forma oggetto dello studio, sfuggono pertanto a qualsiasi verifica e non possono essere compresi nella loro giusta misura. Mancano inoltre altri dati pertinenti. 8. La direttiva riguarda anche il contenuto dell'articolo 72 TFUE relativo alla tutela. In materia di polizia, l'articolo 72 TFUE completa l'articolo 5, paragrafo 3, del TUE. L'esame particolarmente meticoloso del criterio di necessità,che s'impone ai sensi dell'articolo 72 TFUE, per questo tipo di interventi non è menzionato né nella proposta di direttiva stessa né nei documenti che l'accompagnano. Le proposte restrizioni alla circolazione delle informazioni di polizia a livello strettamente nazionale come pure la possibilità offerta dall'articolo 27 della proposta di direttiva di regolamentare in modo vincolante i criteri applicabili all'attuazione di procedure di sistemi informatici sul territorio nazionale e, dunque, la liceità in termini di protezione dei dati, interessa la responsabilità e la facoltà della polizia di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico a livello strettamente nazionale come pure la salvaguardia della sicurezza interna, come garantisce l'articolo 72 TFUE. Se taluni sistemi e procedure informatiche fossero dichiarate illecite rispetto al diritto che disciplina la protezione dei dati, esse non potrebbero più essere applicate. L'esercizio concreto dei compiti di polizia ne verrebbe allora drasticamente limitato in casi specifici. 9. L'obbligo, di cui all'articolo 60 della proposta di direttiva, di modificare i trattati bilaterali e multilaterali conclusi nel settore della cooperazione di polizia viola la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e i poteri degli Stati membri in materia di politica estera. L'articolo 351 TFUE prevede unicamente che gli Stati membri ricorrano a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate tra le convenzioni concluse e i trattati europei. La formulazione rigida dell'articolo 60 della proposta di direttiva forma pertanto CM\ doc 5/6 PE v01-00

6 oggetto di critica. Sarebbe dunque opportuno esaminare la possibilità di conferirgli la forma di una clausola di estinzione ("sunset-clause"). 10. Non sembra che gli Stati membri non siano in grado di attuare adeguatamente la protezione dei dati da parte delle loro autorità mediante direttive e codici di comportamento destinati ai loro pubblici ufficiali. Inoltre, la proposta di direttiva non dimostra che le molteplici disposizioni previste dagli articoli 30 e seguenti garantiscano una migliore protezione ufficiale dei dati rispetto a talune regolamentazioni nazionali già in vigore. Anche su tale punto il principio di sussidiarietà non è rispettato. 11 Il Bundesrat rimanda, inoltre, al suo parere sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'unione europea, COM(2010) 609 def.; documento del Bundesrat 707/10 (decisione), paragrafo 8. PE v /6 CM\ doc

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