LA CODIFICA DEI RIFIUTI CER 2002
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- Ricardo Manfredi
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1 Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 01/08/2007. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data 19/06/2008 Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Ambiente e sicurezza Piazza Castello, Vicenza tel fax ambiente.sic@assind.vi.it LA CODIFICA DEI RIFIUTI CER 2002 Introduzione Capitolo n. 1. Procedura di attribuzione del codice Sotto Capitolo n Schemi relativi al processo di attribuzione dei codici Capitolo n. 2. Criteri per l individuazione dei rifiuti pericolosi Sotto Capitolo n Limiti di riferimento per le caratteristiche di pericolo Capitolo n. 3. Codici dei rifiuti (CER 2002) Introduzione La Codifica dei Rifiuti CER 2002 Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (cd. CER) è stato originariamente approvato dalla Commissione delle Comunità europee con propria decisione 94/3/CE adottata in base all art. 1 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, relativa ai rifiuti (ambedue le direttive citate sono state abrogate e sostituite dalla direttiva 2006/12/CE del 5/4/2006 relativa ai rifiuti, che peraltro, all art. 1paragrafo 2, prevede comunque che la Commissione prepara un elenco di rifiuti ). Il primo elenco dei rifiuti pericolosi è stato invece approvato, sempre dalla Commissione, con decisione 94/904/CE adottata in base all art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi. Con la decisione 2000/532/CE del 3/5/2000 (poi modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) è stato approvato il nuovo elenco dei rifiuti (cosiddetto CER 2002 ), che reca la contestuale individuazione (tramite un asterisco) dei rifiuti pericolosi. Il nuovo elenco o CER 2002, pertanto, sostituisce integralmente non solo il CER originario, ma anche il parimenti originario elenco dei rifiuti pericolosi, tant è vero che le decisioni 94/3/CE e 94/904/CE sono state espressamente abrogate con decorrenza 1 gennaio 2002, ossia in perfetta coincidenza temporale con la data fissata dalla Commissione per l applicazione del cosiddetto CER Il cd. CER 2002 si trova ora inserito nell allegato D alla Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del d.lgs. n. 152/2006, che peraltro all articolo 184 (Classificazione dei rifiuti), comma 5, specifica «Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell elenco di cui all Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.».
2 Capitolo n. 1 Procedura di attribuzione del codice Premesso che «i diversi tipi di rifiuto inclusi nell elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli», ai fini della corretta attribuzione del codice (codice vero e proprio a sei cifre), il punto 3 dell introduzione alla decisione 2000/532/CE e successive modificazioni ed integrazioni (ripreso integralmente, come del resto tutta l introduzione stessa, dall allegato D alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006), fissa i seguenti criteri: «3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce e non alla voce Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all attività identificata al precedente punto 1.».
3 Sotto Capitolo n. 1.1 Schemi relativi al processo di attribuzione dei codici
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5 Capitolo n. 2 Criteri per l individuazione dei rifiuti pericolosi Nel CER 2002 «i rifiuti contrassegnati nell elenco con un asterisco * sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l art. 1, paragrafo 5», a condizione cioè che non siano rifiuti domestici (allegato alla decisione CE2000/532/CE e successive modificazioni ed integrazioni, introduzione, punto 4). Peraltro, in base alla nuova norma comunitaria «se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11si applica l art. 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l art. 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica» (punto 6 sempre dell introduzione all elenco dei rifiuti allegato alla decisione CE). In sintesi: tutti i rifiuti contrassegnati da asterisco e descritti o individuati in ragione della presenza di una o più, specifiche o generiche, sostanze pericolose (esempio: «contenente mercurio», ovvero «contenente metalli pesanti», ovvero ancora «contenente sostanze pericolose») devono essere classificati pericolosi (anche attribuendovi i relativi codici) solo se quella o quelle sostanze superano le concentrazioni limite fissate nell art. 2 della decisione 2000/532/CE come sostituito dalla decisione 2001/118/CE. In pratica l art. 2 contiene la tabella dei limiti di riferimento per le caratteristiche di pericolo attualmente considerate.
6 Sotto Capitolo n. 2.1 Limiti di riferimento per le caratteristiche di pericolo L art. 2 della decisione 2000/532/CE, come sostituito dalla decisione 2001/118/CE, prevede: «Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 (*) del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: punto di infiammabilità 55 C, una o più sostanze classificate (**) come molto tossiche in concentrazione totale 0,1 %, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3 %, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25 %, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1 %, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5 %, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10 %, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale 20 %, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1 %, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1 %, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5 %, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5 %, una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione 0,1 %, una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione 1 %.» (*) L espressione sostanza tossica per il ciclo riproduttivo è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE recante settima modifica alla direttiva 67/548/CEE. Il termine teratogena è stato sostituito dall espressione sostanza tossica per il ciclo riproduttivo, in quanto più confacente dando una definizione più precisa, senza tuttavia modificare il concetto alla base. Corrisponde dunque al codice H 10 dell allegato III della direttiva 91/689/CEE. (**) La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del , pag. 1) e successive modifiche. I limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187 del , pag. 14) e successive modifiche.
7 Capitolo n. 3 Codici dei rifiuti (CER 2002) Indice Capitoli dell elenco Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell industria tessile Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone Rifiuti dei processi chimici inorganici Rifiuti dei processi chimici organici Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa Rifiuti dell industria fotografica Rifiuti provenienti da processi termici Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) Rifiuti non specificati altrimenti nell elenco Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell acqua e dalla sua preparazione per uso industriale Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata In allegato le specifiche dei codici. scheda CER 2002.doc
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