Pacchetto sicurezza Le modifiche legislative dell ultimo anno

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1 Pacchetto sicurezza Le modifiche legislative dell ultimo anno di Giovanni Calesini Immigrazione... II Antimafia e contrasto alla criminalità...vii Fattispecie penali e normative di pubblica sicurezza e di circolazione stradale...x INSERTO DI POLIZIAMODERNA - ottobre 2009 mensile ufficiale della polizia di stato ottobre 2009 POLIZIAMODERNA I

2 Sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio (S.O. n. 128/L) è stata pubblicata la legge 15 luglio 2009, n Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che tende a migliorare la qualità della vita dei cittadini, prevenendo o rimuovendo situazioni di degrado, disagio o illegalità. Per la sua complessità, il provvedimento non è sempre dotato delle necessarie caratteristiche di sistematicità ed organicità. Gli originari articoli del disegno di legge sono stati successivamente accorpati, nel testo licenziato dal Parlamento, in 3 articoli di 32, 30 e 66 commi rispettivamente. Sono state apportate modifiche o integrazioni a 43 disposizioni del codice penale, a 38 disposizioni del Tu immigrazione, a 16 disposizioni dell ordinamento penitenziario ed a oltre 100 disposizioni inserite nel codice di procedura penale, nel codice civile ed in 30 testi normativi complementari o speciali, tra cui il codice della strada (per ulteriori approfondimenti vedi anche Stradale/1 pag. 42). Come ha rilevato il capo dello Stato promulgando la legge, la formulazione, la struttura e i contenuti delle norme debbono poter essere riconosciuti sia dal destinatario sia da chi deve darvi applicazione. In quest ottica si è ritenuto utile predisporre una tabella di sintesi che, come una bussola, serva di orientamento nelle innovazioni normative: all operatore, come sempre, il compito di ricercare sul testo vigente della norma le regole da applicare al caso concreto. Interpretazione autentica Art. 1 comma 1 Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato Art. 1 comma 2, 3 e 4 che abrogano il secondo comma dell art. 235 cp, il secondo periodo dell art. 382 cp ed inseriscono gli artt. 183 bis e 184 ter n. att. al cpp Associazione per delinquere Art. 1 comma 5, che modifica l art. 416 cp Ritrattazione Art. 1 comma 6, che modifica l art. 376 cp Soggetti deboli Art. 1 comma 7, che modifica l art. 61 cpp Oltraggio a pubblico ufficiale Art. 1 comma 8, che inserisce l art. 341 bis del cp Causa di non punibilità Art. 1 comma 9, che aggiunge l art. 393 bis cp, e comma 10, che abroga l art. 4 del dlgs luogoten. 14 settembre 1944 n. 288 L aggravante comune di cui all art. 61, numero 11 bis del cp è stata introdotta dal dl 23 maggio 2008, n. 92. Essa si configura se il colpevole di qualsiasi reato commette il fatto mentre si trova illegalmente nel territorio nazionale. Il comma chiarisce alcuni dubbi interpretativi stabilendo che tale aggravante è applicabile ai soli extracomunitari e agli apolidi e non ai cittadini dell Unione Europea. Le modalità di esecuzione dell espulsione e dell allontanamento dal territorio nazionale, inflitte dal giudice a titolo di misura di sicurezza, sono spostate dal codice penale alle norme di attuazione del cpp. Inserisce nell ipotesi aggravata di cui all art. 416 (in base alla quale la pena è della reclusione da 5 a 15 anni per i promotori dell associazione; da 4 a 9 anni per i partecipanti) anche i reati associativi connessi con l immigrazione clandestina. La non punibilità per il colpevole di determinati reati che, prima della chiusura del dibattimento, ritratta il falso, è estesa anche al favoreggiamento personale (art. 378 cp). Costituisce ora circostanza aggravante comune (che può quindi riguardare tutti i reati) anche l aver profittato dell età della persona offesa (minore o anziana). Il reato, già abrogato dalla legge 295/1999, viene ora reintrodotto con l art. 341 bis che sanziona con la reclusione fino a tre anni chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d ufficio, a causa o nell esercizio delle sue funzioni. Occorre dunque: a) che il fatto delittuoso avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; b) che siano offesi contemporaneamente sia l onore sia il prestigio del pubblico ufficiale. Il reato si estingue se l imputato, prima del giudizio, ripara interamente il danno, mediante risarcimento sia della persona offesa sia dell ente di appartenenza della medesima. Come nell abrogato dlgs luogotenenziale 288/1944, per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (violenza, minaccia, resistenza) collegati alla qualità della persona offesa (pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio, pubblico impiegato), l esercizio di atti arbitrari da parte della persona offesa costituisce una esimente. II POLIZIAMODERNA ottobre 2009

3 Requisiti per ottenere la cittadinanza Art. 1 comma 11, che sostituisce l art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 Certificazioni Art. 1 comma 12, che inserisce l art. 9 bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 Impugnazione contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato Art. 1 comma 13, che modifica l art. 35 del dlgs 28 gennaio 2008 n. 25 Reclusione per chi cede un immobile a stranieri irregolari Art. 1 comma 14, che modifica l art. 12 del Testo unico (Tu) immigrazione Matrimonio dello straniero Art. 1 comma 15, che modifica l art. 16, primo comma del codice civile Nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia Art. 1 comma 16 lett. a), che inserisce l art. 10 bis al Tu immigrazione Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa Art. 1 comma 16 lett. b), che modifica l art. 16 del Tu immigrazione Condizioni igienico sanitarie degli alloggi Art. 1 comma 18, che inserisce un nuovo comma all art. 1 della l. 24 dicembre 1954, n (ordinamento delle anagrafi) Il provvedimento è diretto ad ostacolare i cosiddetti matrimoni di comodo. Per acquistare la cittadinanza a seguito di matrimonio, sono ora richiesti termini più lunghi (2 anni di residenza nel territorio nazionale anziché i precedenti 6 mesi). Inoltre la cittadinanza non è concessa se è sopravvenuta qualunque forma di separazione personale tra i coniugi (in precedenza costituiva causa ostativa la sola separazione legale). Ai fini dell acquisto o rinuncia della cittadinanza, occorre allegare all istanza la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Perciò il possesso dei requisiti (ad esempio il necessario periodo di residenza legale in Italia) può essere dimostrato unicamente con la certificazione dell autorità competente senza possibilità di altre forme di prova (dichiarazioni, testimonianze eccetera). Nell ambito del procedimento di impugnazione contro il diniego del riconoscimento, viene attribuito un ruolo attivo al ministero dell Interno, che potrà stare in giudizio e proporre reclamo alla Corte d appello contro la sentenza del tribunale. Chiunque, a titolo oneroso, al fine di trarre un ingiusto profitto, dà alloggio oppure cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo del titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. A chiarimento di taluni dubbi interpretativi, la norma ha inteso escludere la sussistenza di un obbligo per i proprietari degli immobili di verificare in via permanente la perdurante titolarità del titolo di soggiorno. Peraltro il reato sussiste anche se, dopo il contratto capestro, lo straniero viene regolarizzato. Resta la confisca dell immobile, nel caso di condanna definitiva. Occorre il dolo specifico (il fine di trarre un ingiusto profitto). Non commette questo delitto la persona che dà alloggio o cede un immobile a prezzo di mercato, traendone un profitto giusto. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia (con persona italiana, straniera o dell Ue) deve ora presentare anche un documento attestante la regolarità (attuale) del proprio soggiorno nel territorio italiano. Naturalmente, la norma non limita la possibilità dei matrimoni religiosi da parte dei clandestini, ma incide unicamente sugli effetti civili degli stessi. Lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente in Italia è ora sanzionato penalmente con l ammenda da a euro. La condotta tipica è costituita dal fare ingresso ovvero dal trattenersi nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del Testo unico immigrazione oppure di quelle di cui all art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 (recante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio). La disposizione non si applica ai casi di respingimento di frontiera (art. 10 Tu immigrazione). Non è ammessa l oblazione di un terzo del massimo, ex art Lo straniero denunciato per questo reato può essere espulso senza necessità di nulla osta dell Ag ed il giudice, avvenuta l espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Tuttavia, se lo straniero rientra illegalmente in Italia, l azione penale è riproposta ai sensi dell art. 345 cpp. Se è presentata domanda di protezione internazionale, il procedimento è sospeso e, se la domanda è accolta, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Oltre ai casi già previsti, ora il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna anche per il reato di ingresso o soggiorno illegale, può sostituire la pena con la misura dell espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni. L iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono (non si tratta di un obbligo) dar luogo a verifica, da parte del comune, delle condizioni igienico sanitarie dell immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. La norma riguarda tutte le persone per le quali sussiste l obbligo di iscrizione all anagrafe, previsto dall articolo 2 della legge n del 1954: cittadini italiani e dell Unione Europea, stranieri, apolidi. ottobre 2009 POLIZIAMODERNA III

4 Competenze del giudice di pace Art. 1 comma 17, che modifica il dlgs 28 agosto 2000, n. 274 Al giudice di pace è stata attribuita la competenza anche per le violazioni in materia di ingresso e soggiorno illegale in Italia che ora costituiscono reato (nuovo art. 10 bis Tu immigrazione). Presentazione immediata a giudizio. Per i reati procedibili d ufficio e nella flagranza del reato oppure quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede (cioè deve chiedere) al pubblico ministero l autorizzazione a presentare immediatamente l imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva. Con la modifica apportata, l espulsione sostitutiva può essere applicata anche dal giudice di pace. Requisiti dell alloggio per il ricongiungimento familiare Art. 1 comma 19, che sostituisce la lett. a) dell art. 23, comma 3 del Tu immigrazione I requisiti igienico sanitari e l idoneità abitativa dell alloggio dello straniero che richiede il ricongiungimento familiare sono ora accertati dai competenti uffici comunali, e non più dalla Asl. Inoltre non è più richiesto il rispetto dei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Trasferimento di fondi - Money transfer Art. 1 comma 20, che introduce nuovi obblighi nei servizi di money transfer per conto di persone straniere Con il termine money transfer si intende il trasferimento di fondi, anche all estero, senza necessità di essere titolari di un conto bancario o postale. Consegnando la somma da trasferire occorre presentare un documento di identità e indicare i dati identificativi del soggetto destinatario (art. 18 del dlgs 231/2007). Con la nuova normativa, se il soggetto che ordina l operazione è uno straniero (cittadino extracomunitario), gli agenti finanziari abilitati a questo servizio debbono acquisire e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno. In mancanza del titolo gli agenti debbono inviare segnalazione all autorità locale di pubblica sicurezza (questura, commissariato distaccato o, in mancanza, sindaco), trasmettendo i dati identificativi del soggetto. La violazione è sanzionata con la cancellazione dall elenco degli agenti attività finanziarie. Modifiche al testo unico immigrazione. Condizioni per l ingresso in Italia Art. 1 comma 22 lett. a), che modifica l art. 4 comma 3 del Tu immigrazione La norma rende più restrittive le condizioni per l ingresso dello straniero in Italia, aggiungendo altre due condizioni ostative. Non è ammesso in Italia lo straniero condannato (anche con sentenza non definitiva) per una serie di reati: la novità consiste nel fatto che il rifiuto avviene anche con la sola condanna in primo grado. Inoltre impedisce l ingresso dello straniero in Italia anche la condanna irrevocabile per i reati previsti dagli artt. 473 e 474 del cp (contraffazione, alterazione e uso di marchi e segni distintivi di opere dell ingegno o di prodotti industriali; introduzione in Italia e commercio di prodotti con segni falsi) nonché per alcuni reati previsti a tutela del diritto d autore. Contributo richiesto per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno Art. 1 comma 22 lett. b), che inserisce il comma 2 ter dell art. 5 del Tu immigrazione È istituito un contributo compreso tra 80 e 200 euro per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno il cui importo sarà fissato con successivo decreto ministeriale. Esso non è richiesto per i permessi relativi allo status di rifugiato. Termine per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno Art. 1 comma 22 lett. c), che modifica il comma 4 dell art. 5 del Tu immigrazione Viene uniformato il termine per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno: la domanda va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. In precedenza esistevano termini diversi in relazione alle diverse tipologie di permesso (lavoro a tempo determinato, lavoro a tempo indeterminato, altri casi). Pericolosità dello straniero Art. 1 comma 22 lett. d), che modifica il comma 5 bis dell art. 5 del Tu immigrazione Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno Art. 1 comma 22 lett. e), che inserisce il comma 5 ter dell art. 5 del Tu immigrazione Tra gli elementi da considerare nella valutazione della pericolosità dello straniero ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene ora conto anche delle condanne per reati procedibili d ufficio, in ordine ai quali è previsto l arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380, comma 1 e 2, cpp), nonché dei delitti di favoreggiamento dell immigrazione clandestina. Prevede che il permesso di soggiorno sia rifiutato o revocato in caso di violazione della disposizione (art. 29 comma 1 ter, introdotta dall art. 22 lett. s)), che vieta il ricongiungimento familiare nei casi di poligamia. IV POLIZIAMODERNA ottobre 2009

5 Utilizzo di documenti di ingresso e soggiorno contraffatti Art. 1 comma 22 lett. f), che modifica il comma 8 bis dell art. 5 del Tu immigrazione Viene estesa la sanzione penale (reclusione da 1 a 6 anni) anche a chi utilizza un documento di ingresso o soggiorno contraffatto (visto di ingresso, permesso di soggiorno, contratto di soggiorno eccetera). In precedenza la legge comminava la sanzione solo per la contraffazione o alterazione di tali documenti, e non per l uso degli stessi. Accesso alle cure mediche ed alle prestazioni scolastiche obbligatorie Art. 1 comma 22 lett. g), che modifica il comma 2 dell art. 6 del Tu immigrazione Ordine di esibizione dei documenti Art. 1 comma 22 lett. h), che sostituisce il comma 3 dell art. 6 del Tu immigrazione Conoscenza della lingua italiana Art. 1 comma 22 lett. i), che inserisce il comma 2 bis dell art. 9 del Tu immigrazione Prolungamento del periodo di permanenza nel Cie Art. 1 comma 22 lett. l), che modifica il comma 5 dell art. 14 del Tu immigrazione Inottemperanza al provvedimento di espulsione o all ordine di allontanamento Art. 1 comma 22 lett. m), che sostituisce i comma 5 ter e 5 quater dell art. 14 del Tu immigrazione I documenti di soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati e per gli atti di stato civile o relativi all accesso a pubblici servizi. L accertamento della regolarità del soggiorno però non è richiesto: a) per le attività sportive ricreative a carattere temporaneo; b) per le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia, infortunio e medicina preventiva; c) per le prestazioni scolastiche obbligatorie. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera all ordine di esibizione del documento di identificazione e del documento attestante la regolare presenza in Italia, è punito con l arresto fino ad un anno e l ammenda fino a euro La precedente normativa prevedeva l obbligo di esibire uno di tali documenti; ora invece lo straniero deve ottemperare all ordine di esibizione, anche in un tempo successivo. Giova rammentare che secondo la Cassazione (Sezioni Unite, sent /2003) lo straniero clandestino può essere punito per questa contravvenzione unicamente nel caso di mancata esibizione del documento di identità, mentre non integra alcuna ipotesi di reato l omessa esibizione del permesso di soggiorno, in quanto il possesso di questi documenti è inconciliabile con la condizione di clandestinità. Il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo viene ora subordinato anche al superamento di un test sulla conoscenza della lingua italiana. Gli altri requisiti (articolo 9 del Testo unico) sono: - il possesso da almeno cinque anni di un regolare permesso di soggiorno; - un reddito minimo non inferiore all assegno sociale annuo. Il periodo massimo di trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione (Cie) viene portato, in casi particolari, a 180 giorni. Di regola il trattenimento è disposto dal questore, e convalidato dal giudice, per un periodo di 30 giorni, prorogabile di altri 30 giorni per gravi difficoltà riguardanti l identificazione dello straniero o l acquisizione dei documenti di viaggio. La nuova norma prevede la possibilità di due ulteriori proroghe, di 60 giorni ciascuna, se ricorre una delle seguenti condizioni: 1) mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo; 2) ritardi nell ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Per la inottemperanza al provvedimento di espulsione e all ordine di allontanamento del questore la pena è stata variamente riformulata. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis, è punito: 1) con la reclusione da uno a quattro anni, se l espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell articolo 13, comma 2, lettere a) e c), oppure per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto, oppure per essere stato il permesso revocato o annullato; 2) con la reclusione da sei mesi ad un anno, se l espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, oppure se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, oppure per violazione alla disciplina sui soggiorni di breve durata; 3) con la reclusione da uno a cinque anni se lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5 ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5 bis, continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato. ottobre 2009 POLIZIAMODERNA V

6 Ordine di lasciare il territorio dello Stato. Consegna della documentazione necessaria Art. 1 comma 22 lett. m), che sostituisce il comma 5 bis dell art. 14 del Tu immigrazione Rito direttissimo ed arresto obbligatorio in flagranza Art. 1 comma 22 lett. m), che sostituisce il comma 5 quinquies dell art. 14 del Tu immigrazione Fondo rimpatri Art. 1 comma 22, che inserisce l art. 14 bis del Tu immigrazione Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva Art. 1 comma 22 lett. o), che modifica il comma 1 dell art. 16 del Tu immigrazione Divieto di espulsione e di respingimento Art. 1 comma 22 lett. p), che modifica il comma 2 dell art. 19 del Tu immigrazione Collocamento ordinario dei lavoratori Art. 1 comma 22 lett. q), che inserisce il comma 11 bis dell art. 22 del Tu immigrazione Ingresso per lavoro in casi particolari Art. 1 comma 22 lett. r), che inserisce i commi 1 ter e 1 quater all art. 27 del Tu immigrazione Ricongiungimento familiare. Poligamia Art. 1 comma 22 lett. s), che inserisce il comma 1 ter all art. 29 del Tu immigrazione Quando non è possibile trattenere lo straniero (o prolungarne la permanenza) in un Cie, il questore ordina (come in precedenza) di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni. La novità consiste nel fatto che l ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici di rappresentanza in Italia del suo Paese, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza o di provenienza. È dubbio se per documentazione necessaria possano intendersi anche i biglietti di viaggio, e se possano applicarsi gli artt. 295 e 298 del Regol. Tulps relativi al rimpatrio degli indigenti. Per l inottemperanza all ordine di allontanamento da parte di stranieri clandestini (non gli irregolari ai quali è scaduto il permesso di soggiorno ) o ad un ordine di allontanamento reiterato, si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l arresto in flagranza. Presso il ministero dell Interno è istituito un Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri. La norma chiarisce alcuni aspetti relativi all espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, inflitta del giudice alle persone condannate per il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il divieto di espulsione e di respingimento è ora limitato ai parenti entro il secondo grado, anziché al quarto grado, come in precedenza. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master di secondo livello, può essere iscritto nell elenco per il collocamento dei lavoratori e può ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Al di fuori degli ingressi per lavoro previsti nell ambito delle quote annuali, sono previste particolari modalità per alcune categorie. Con le modifiche apportate dalla legge, i dirigenti o il personale altamente specializzato, i professori universitari ed i dipendenti di imprese le quali operano a tempo determinato in Italia hanno un trattamento privilegiato. Infatti il nulla osta al lavoro viene sostituito da una comunicazione del datore di lavoro allo sportello unico per l immigrazione della prefettura. La norma, dalla formulazione davvero poco felice, è diretta ad ostacolare alcuni effetti della poligamia e stabilisce che non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) (coniuge) e d) (genitori) del comma 1, quando il familiare di cui si richiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. Esempio: lettera a). Una donna straniera, residente all estero, è chiamata in Italia, per ricongiungimento familiare, dal coniuge. Se costui risulta già soggiornante in Italia con altra moglie, la domanda è respinta. Lettera d). La medesima donna straniera è chiamata in Italia, per ricongiungimento familiare, dal figlio. Ella dovrà esibire un certificato da cui risulti lo stato libero (es. vedovanza) o il nome del coniuge. In quest ultimo caso, se il coniuge risulta già residente in Italia con altra moglie, la domanda è respinta, anche se presentata dal figlio. La modifica si è resa necessaria per evitare il possibile raggiro del divieto di poligamia. Il caso a) è chiaro; meno evidente è, invece, il caso d). Cosa potrebbe accadere in assenza di questa seconda disposizione? Uno straniero con più mogli, immigrato nel nostro paese con una di esse, potrebbe chiede il ricongiungimento familiare con alcuno dei figli avuti da altra moglie rimasta all estero i quali, giunti in Italia, potrebbero a loro volta chiedere il ricongiungimento con la madre (altra moglie del padre) consentendo la ricostituzione della famiglia poligama. La norma in questione impedisce di aggirare il divieto. Al riguardo, l art. 556 cp punisce il reato di bigamia nel solo caso di matrimoni con effetti civili. VI POLIZIAMODERNA ottobre 2009

7 Ricongiungimento familiare del genitore naturale Art. 1 comma 22 lett. t), che sostituisce il comma 5 all art. 29 del Tu immigrazione Nulla osta al ricongiungimento familiare Art. 1 comma 22 lett. u), che sostituisce il comma 8 all art. 29 del Tu immigrazione Permesso di soggiorno al compimento della maggiore età dei minori Art. 1 comma 22 lett. v), che modifica l art. 32 del Tu immigrazione Accordi di integrazione Art. 1 comma 25 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che inserisce l art. 4 bis del Tu immigrazione Favoreggiamento dell immigrazione clandestina Art. 1 comma 26 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica l art. 12 del Tu immigrazione L ingresso in Italia del genitore naturale per il ricongiungimento col figlio minore è consentito solo se il minore stesso è già regolarmente soggiornante con l altro genitore e se sussiste la prescritta disponibilità di alloggio e di reddito. Precedentemente, la presenza dell altro genitore non era richiesta. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta: si tratta, evidentemente, di un termine ordinatorio. Non vale più la precedente forma di silenzio-accoglimento, che consentiva, dopo 180 giorni senza risposta, di ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all estero. La modifica normativa chiarisce alcuni aspetti relativi al rilascio del permesso di soggiorno ai minori affidati che compiono la maggiore età. La norma introduce il concetto di integrazione e prevede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l obbligo per lo straniero di stipulare un accordo di integrazione, articolato su crediti. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l espulsione amministrativa dello straniero. Con la nuova formulazione, sono stati meglio specificati i comportamenti che configurano questo reato. Per alcune fattispecie, la pena minima è stata elevata a 5 anni (dai precedenti quattro), ed il dolo specifico (il fine di trarne profitto anche indiretto) rientra ora tra le aggravanti ad effetto speciale. Rimangono le ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza e la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato. Durata delle indagini preliminari per il reato di favoreggiamento dell immigrazione clandestina Art. 1 comma 27 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica l art. 407 del cp Cancellazione anagrafica dello straniero Art. 1 comma 27 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica l art. 11 del regolamento anagrafico La norma interviene in tema di durata delle indagini preliminari ed inserisce il delitto di favoreggiamento dell immigrazione clandestina tra quelli per i quali il termine di durata massima delle indagini preliminari è di due anni (art. 407 cpp). La norma dimezza il termine, trascorso il quale si procede alla cancellazione dall anagrafe dello straniero che non abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale nel comune. Al riguardo l ufficio studi del Senato ha invano segnalato che con la norma in commento si novella con atto legislativo una fonte di rango secondario, quale appunto il regolamento anagrafico. Poteri di accesso ed accertamento del prefetto Art. 2, comma 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica il dlgs 8 agosto 1994, n. 490 Al fine di prevenire infiltrazioni mafiose, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all esecuzione di lavori pubblici avvalendosi del gruppo interforze composto da: - un coordinatore, funzionario della prefettura; - un funzionario della Polizia di Stato; - un ufficiale dell Arma dei Carabinieri; - un ufficiale della Guardia di Finanza; - un rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche; - un rappresentante dell Ispettorato del lavoro; - un funzionario della Direzione investigativa antimafia. Poteri del procuratore nazionale antimafia Art. 2, comma 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica l art. 117 del cpp Il procuratore nazionale antimafia può ora accedere ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. ottobre 2009 POLIZIAMODERNA VII

8 Infiltrazioni mafiose e normativa antiriciclaggio Art. 2, comma 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica il comma 4 dell art. 1 del dl 6 giugno 1982, n. 629 Modifiche in materia di misure di prevenzione antimafia. Trasferimento fraudolento di valori Art. 2, commi 4 e 5 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica l art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ed il titolo della legge medesima È stato ampliato l elenco dei soggetti presso cui possono essere effettuati accessi e svolti accertamenti per verificare eventuali infiltrazioni da parte della delinquenza di tipo mafioso. La legge 575/1965, applicata agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, e ai soggetti indiziati di uno dei gravi reati associativi previsti dall art. 51, comma 3 bis, cpp è stata estesa anche ai soggetti indiziati di trasferimento fraudolento di valori, reato previsto dall art. 12 quinquies, del dl 8 giugno 1992, n Modifiche in materia di misure di prevenzione antimafia Art. 2, comma 6 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica ulteriormente la legge 31 maggio 1965, n A tutti i soggetti indicati nel punto precedente il questore può ora vietare il possesso degli oggetti di cui all art. 4 della legge 1.423/1956 (modificato dall art. 3 comma 33 della presente legge), indipendentemente dalla notificazione (precedentemente necessaria) della proposta di applicazione di una misura di prevenzione personale. Tali oggetti sono: apparati radiotrasmittenti, radar e visori notturni, giubbotti antiproiettile, mezzi di trasporto blindati o modificati, programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi, armi-giocattolo, spray urticanti, prodotti pirotecnici, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme. Inoltre la competenza all avvio delle indagini patrimoniali per la proposta della misura di prevenzione è attribuita anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale, oltre che al questore ed al direttore della Direzione investigativa antimafia. A quest ultimo vengono estese alcune competenze in materia di procedimenti di prevenzione mentre una serie di poteri d impulso sono attribuiti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona. Confisca di valori ingiustificati Art. 2, comma 7 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica l art. 12 sexies del dl 8 giugno 1992, n. 306 Registri dei provvedimenti di prevenzione Art. 2, comma 8 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica il comma 1 dell art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 Modalità di esecuzione del sequestro Art. 2, commi 9 e 10 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che sostituiscono l art. 104 delle norme di attuazione del cpp e l art. 2 quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 Viene ampliata la norma che prevede la confisca (anche per equivalente) del denaro, beni o altre utilità di cui non può giustificare la provenienza, al condannato per un delitto di mafia o per contrabbando aggravato. La disposizione stabilisce che i registri dei procedimenti di prevenzione istituiti presso le procure della Repubblica e le cancellerie dei tribunali, possono essere anche informatici. È stabilita una nuova disciplina per l esecuzione del sequestro preventivo. Inoltre sono modificate le modalità di esecuzione del sequestro di prevenzione di cui all art. 2 quater della legge 575/1965, uniformandole alle nuove modalità di esecuzione del sequestro preventivo. Giova ricordare che il sequestro preventivo è una misura cautelare, adottata dal giudice, di una cosa pertinente al reato (art. 321 cp), mentre il sequestro di prevenzione è previsto dalla legge che disciplina le misure di prevenzione patrimoniali. Custodia di beni mobili registrati Art. 2, comma 18 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che inserisce il comma 3 bis dell art. 2 undecies della legge 31 maggio 1965 n. 575 La disposizione, basata sulla positiva esperienza del Tu immigrazione, modifica la legge 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) relativamente alla custodia dei beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione antimafia. È ora previsto che l autorità giudiziaria possa affidare in custodia giudiziale i beni mobili registrati, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati alle organizzazioni criminali: a) agli organi di polizia che possono usarli anche per esigenze di polizia giudiziaria; b) ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici che li usino per finalità di giustizia, protezione civile o tutela dell ambiente. VIII POLIZIAMODERNA ottobre 2009

9 Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati Art. 2, commi da 11 a 17 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modificano la legge 31 maggio 1965, n. 575 e l art. 48 bis del dpr 29 settembre 1973, n. 602 Esclusione dagli appalti pubblici Art. 2, comma 19 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica l art. 38 del dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 Sono state apportate modifiche alle norme che disciplinano la conservazione e l amministrazione dei beni (in particolare aziende e società) sequestrati nei procedimenti di prevenzione antimafia. Questa norma anti racket modifica l art. 38 del c.d. codice degli appalti, prevedendo ora l esclusione dagli appalti pubblici per gli imprenditori che, essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravate ad opera di appartenenti ad associazioni mafiose, non abbiano denunciato i fatti all autorità giudiziaria. Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose Art. 2, comma 20 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che sostituisce l art. 2 decies della legge 31 maggio 1965, n. 575 Benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata Art. 2, comma 21 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica l art. 2 quinquies del dl 2 ottobre 2008, n. 151 Presupposti per l applicazione delle misure di prevenzione antimafia Art. 2, comma 22 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica l art. 10 del dl 23 maggio 2008, n. 92 Modifiche all articolo 41 bis delle norme sull ordinamento penitenziario Art. 2, comma 25 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modifica l art. 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 Fondo di solidarietà alle vittime della mafia Art. 2, commi 23 e 24 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modificano l art. 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 Modifica il procedimento con cui è definita la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, riformulando l art. 2 decies della legge 575/1965. La nuova disciplina, pur confermando la competenza dell Agenzia del demanio per la gestione, prevede ora che la destinazione del bene confiscato sia decisa dal prefetto (che in precedenza aveva solo poteri consultivi) anziché dal direttore generale del demanio. Con la nuova normativa i superstiti delle vittime della criminalità possono accedere ai benefici pubblici solo se non hanno determinati rapporti (coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado) con soggetti cui siano state applicate misure di prevenzione o siano indagati dalla procura distrettuale. Con questa modifica è ora previsto che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto al momento della richiesta della misura di prevenzione, cioè indipendentemente dalla attualità della pericolosità. È modificato l art. 41 bis dell ordinamento penitenziario, che disciplina il regime carcerario speciale ai detenuti per reati di particolare allarme sociale. Le principali novità riguardano: 1) il potere riconosciuto al ministro dell Interno di richiedere al ministro della Giustizia l emissione del provvedimento che dispone il regime carcerario speciale; 2) la possibile durata del provvedimento che viene innalzata; 3) la previsione che i detenuti sottoposti al regime carcerario speciale debbano essere ristretti all interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, o comunque all interno di sezioni speciali. Inoltre, per evitare orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la competenza a decidere i reclami contro il provvedimento viene concentrata nel tribunale di sorveglianza di Roma. Con la modifica in questione gli enti esclusi dalle categorie di soggetti che possono ottenere indennizzi dal fondo potranno soltanto ottenere, a carico del fondo, un rimborso delle spese processuali. Reato di agevolazione a detenuti soggetti all art. 41 bis Art. 2, comma 26 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che inserisce l art. 391 bis cp È introdotta una nuova fattispecie di reato che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chi consente a un detenuto sottoposto al 41 bis di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni imposte. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni. ottobre 2009 POLIZIAMODERNA IX

10 Modifiche conseguenti alla conversione in legge del decreto stupri Articolo 2, commi 27 e 28 della legge 15 luglio 2009, n. 94 che modificano la legge 26 luglio 1975, n. 354 ed il dl 13 maggio 1991, n. 152 Responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata Articolo 2, comma 29 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che inserisce l art. 24 bis del dlgs 8 giugno 2001, n. 231 Scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso Articolo 2, comma 30 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che sostituisce l art. 143 del dlgs 18 agosto 2000 n Testo unico enti locali Tutela penale a favore dei disabili Articolo 3, comma 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che sostituisce il comma 1 dell art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Al fine di realizzare alcuni coordinamenti normativi, resi necessari dalla recente approvazione del c.d. decreto stupri (decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11) sono apportate modifiche all ordinamento penitenziario ed alla disciplina in materia di liberazione condizionale, relativamente ai soggetti detenuti per reati di carattere sessuale. In materia di responsabilità amministrativa degli enti ed in relazione ad una serie di delitti di criminalità organizzata specificamente indicati, sono ora previste sanzioni pecuniarie e interdittive anche a carico dell ente stesso. La modifica normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso, introduce numerose innovazioni in ordine a: a) b) c) i presupposti e la procedura per lo scioglimento; le misure da adottare nei casi di collegamenti con la criminalità organizzata, da parte di amministratori, dirigenti e dipendenti dell ente; il temporaneo divieto di essere candidati alle elezioni amministrative sul territorio regionale, per gli amministratori locali che abbiano causato lo scioglimento. Viene ampliata la tutela penale a favore dei disabili. È infatti estesa anche ai delitti contro il patrimonio commessi in loro danno, la circostanza aggravante che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà. Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento Articolo 3, comma 2, che modifica l art. 635 cp Secondo l art. 635 cp chi distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili cose mobili o immobili altrui, commette il reato di danneggiamento semplice procedibile a querela della persona offesa. È invece perseguibile d ufficio il danneggiamento aggravato, sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La modifica prevede l aggravamento di pena anche se il fatto è commesso su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento siano in corso o risultino ultimati. Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Ulteriori sanzioni amministrative Articolo 3, commi 3 e 5 che modifica l art. 639 cp e l art. 4, del dlgs 28 agosto 2000, n. 274 Vendita a minori di bombolette spray contenenti vernici Articolo 3, comma 4 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che introduce un nuovo illecito amministrativo Decoro delle pubbliche vie Articolo 3, comma 6, che integra l art. 7 bis del dl 18 agosto 2000, n Testo unico enti locali L art. 639 cp punisce colui che, fuori dei casi di danneggiamento, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui. Il reato è di competenza del giudice di pace. Con la nuova formulazione viene graduata l entità della pena in relazione all oggetto del deturpamento-imbrattamento (beni mobili, immobili o mezzi di trasporto, cose d interesse storico-artistico). Inoltre, nelle ipotesi aggravate per cui è prevista la procedibilità d ufficio, la competenza è attribuita al tribunale. È introdotto un nuovo illecito amministrativo: chi vende a minori bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili è punito con sanzione amministrativa fino a euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, pari ad un terzo del massimo. L autorità competente non è indicata. Prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie previste da regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possano essere inferiori a 500 euro. Peraltro, il nuovo art. 34 bis del codice della strada punisce l insozzamento delle pubbliche strade mediante getto da un veicolo. X POLIZIAMODERNA ottobre 2009

11 Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo Articolo 3, commi 7-13 che introducono una nuova disciplina in materia I commi da 7 a 13 dell articolo 3 disciplinano i servizi di controllo nelle attività di intrattenimento o di spettacolo. In tali servizi (i cosiddetti buttafuori ) potrà essere impiegato esclusivamente personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai prefetti. La violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro a euro Autorità competente a ricevere il rapporto, seppur non indicata, è certamente il prefetto. È espressamente esclusa l attribuzione di pubbliche qualifiche ed è vietato l uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica. Decoro delle strade Articolo 3, comma 14 che inserisce l art. 34 bis del codice della strada Il nuovo illecito amministrativo consistente nell insozzare le strade pubbliche, gettando rifiuti od altri oggetti dai veicoli sia in sosta che in movimento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro. Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori Articolo 3, comma 15 che modifica l art. 112 del cp La norma prevede una aggravante (pena aumentata della metà ) per le persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o con una persona in stato di infermità o di deficienza psichica. In precedenza l aggravante era limitata al caso di chi si fosse avvalso di persona non imputabile o non punibile o avesse determinato la stessa a commettere il reato. Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico Articolo 3, commi che prevedono nuovi poteri dei sindaci e dei prefetti in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico Nel caso di indebita occupazione del suolo pubblico (non di edifici) il sindaco (per le strade urbane) e il prefetto (per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo) possono ordinare l immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, alle prescrizione di cui sopra si accompagna la chiusura dell esercizio fino al pieno ripristino dei luoghi e comunque per un periodo non inferiore a 5 giorni; inoltre l ufficio accertatore trasmette il verbale al comando della Guardia di Finanza. Contrasto all impiego di minori nell accattonaggio Articolo 3, comma 19 lett. a), che inserisce l art. 600 octies del cp La norma introduce il delitto di impiego di minori nell accattonaggio (nuovo art. 600 octies cp ) abrogando la contravvenzione precedentemente prevista dall art. 671 cp. Ora è punito con la reclusione fino a 3 anni chi si avvale per mendicare di una persona minore degli anni 14 o non imputabile, oppure permette che tale persona, se sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, oppure permette che altri se ne avvalgano per mendicare. Contrasto all impiego di minori nell accattonaggio Articolo 3, comma 19 lett. b), che inserisce l art. 602 bis cp Il nuovo art. 602 bis dispone l applicazione di una pena accessoria (perdita della potestà del genitore o interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura) nel caso una serie di reati siano commessi dal genitore o dal tutore. Ulteriori modifiche al codice penale. Circostanze aggravanti comuni Art. 3, comma 20, che aggiunge il numero 11 ter all art. 61 cp È ora previsto un aumento della pena fino a un terzo per chi, all interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e formazione, commette un delitto contro la persona ai danni di minore. Ulteriori modifiche al codice penale. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice Art. 3 comma 21 che sostituisce l art. 388 del cp Viene ampliato l ambito di applicazione dell art. 388 cp. Con la nuova formulazione è sanzionato non solo chi ha eluso un provvedimento del giudice civile, ma anche quello del giudice amministrativo o contabile riguardante l affidamento di minori o altre persone incapaci. ottobre 2009 POLIZIAMODERNA XI

12 Ulteriori modifiche al codice penale. Atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico Art. 3 comma 22 che modifica l art. 527 del cp Questa aggravante introdotta a maggior tutela del minore, inasprisce la sanzione (aumento da un terzo alla metà) per chi compie atti osceni in luoghi ove la presenza di minori è molto probabile e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Ulteriori modifiche al codice penale. Circostanze aggravanti previste per il delitto di violenza sessuale Art. 3 comma 23 che modifica dell art. 609 ter cp Disposizioni in materia di violazione di domicilio Articolo 3, commi 24 e 25 che modificano l art. 614 cp e 381 cpp È stata introdotta una nuova aggravante per l ipotesi in cui la violenza sessuale sia commessa all interno o nelle immediate vicinanze di un istituto d istruzione o di formazione frequentata dalla persona offesa (non necessariamente minore). In ordine al delitto di violazione di domicilio, viene stabilito il minimo edittale di sei mesi di reclusione ed è altresì previsto l arresto facoltativo in flagranza. Disposizioni in materia di furto aggravato Articolo 3, commi 24 e 25 e 26 che modificano gli artt. 380 cpp e 625 cp Si aggiungono a quelle già previste, alcune nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per il furto aggravato (il caso in cui il colpevole porti indosso armi o narcotici, senza farne uso oppure se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d incaricato di un pubblico servizio). Tra le ipotesi aggravate previste dall art. 625, viene ora compreso il fatto commesso sui mezzi di trasporto pubblico e quello ai danni di clienti di istituiti di credito, uffici postali e sportelli bancomat. Circostanze aggravanti del delitto di rapina Articolo 3, comma 27 che modifica l art. 628 cp Sono introdotte tre nuove circostanze aggravanti del delitto di rapina, se i fatti sono commessi: - negli edifici o altri luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora o pertinenze di essa; - all interno di mezzi di pubblico trasporto; - nei confronti di persona che si trovi nell atto di fruire o che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. Disposizioni in materia di delitto di truffa Articolo 3, comma 28, che modifica l art. 640 cp Si prevede una nuova circostanza aggravante del delitto di truffa, se il fatto è commesso approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. In tal caso la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro Sequestro di persona di minore Articolo 3, comma 29 che modifica l art. 605 cp La norma dispone un inasprimento della pena se il sequestro di persona è commesso in danno di un minore. Contestualmente è prevista una diminuzione di pena fino alla metà qualora l imputato si adoperi concretamente per la liberazione del minore; aiutando nelle indagini per la ricostruzione dei fatti o l individuazione degli autori. Sottrazione e trattenimento di minore all estero Articolo 3, comma 29 che inserisce l art. 574 bis cp Si configura un nuovo reato, commesso da chi sottrae un minore al genitore o al tutore, conducendolo o trattenendolo all estero, impedendo in tutto o in parte l esercizio della potestà genitoriale. XII POLIZIAMODERNA ottobre 2009

13 Disposizioni penali in materia di porto d armi Articolo 3, comma 30 che modifica l art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 Viene modificata la disciplina delle circostanze aggravanti per il reato di porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o parti di esse, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni micidiali. Con la nuova formulazione, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando il delitto di porto illegale è commesso: - da persone travisate o da più persone riunite; - all interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione; - nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. Disposizioni penali in materia di porto d armi Articolo 3, comma 31 che modifica l art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 Analogamente, se ricorrono le medesime aggravanti introdotte dal precedente comma 30, la nuova norma prevede il raddoppio della pena per il porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere o, senza giustificato motivo, di strumenti atti ad offendere. Spray al peperoncino Articolo 3, comma 32 È attribuito al ministro dell Interno il compito di definire con regolamento le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum (olio di peperoncino) e che non abbiano l attitudine a recare offesa alla persona. La disposizione ha lo scopo di superare le incertezze che derivano dalla confusione tra i prodotti in oggetto e gli spray contenenti aggressivi chimici. Fino all emanazione del regolamento è consentita la libera vendita di tre prodotti: Penna SAFEGUARD-S, Portachiavi KEY DEFENDER e PALM DEFENDER ( la_difesa_personale). Misure di prevenzione ordinarie. Avviso orale Articolo 3, comma 33, che modifica l art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n La norma prevede che il questore possa inibire ai soggetti destinatari dell avviso orale, oltre che gli oggetti precedentemente previsti (apparati radiotrasmittenti, radar e visori notturni, giubbotti antiproiettile, mezzi di trasporto blindati o modificati, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione) anche il possesso di armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi, armi-giocattolo, spray urticanti, prodotti pirotecnici, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme. Sospensione cautelativa e scioglimento di associazioni Articolo 3, commi 34, 35 e 36 innovativi Si è prevista la possibile sospensione dell attività nonché lo scioglimento di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi la cui azione favorisca la commissione di reati di terrorismo, anche internazionale. Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Articolo 3, comma 37, che modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Sono stabilite sanzioni amministrative anche per le violazioni in materia di tenuta dell archivio unico informatico e di registrazione di alcune categorie di intermediari finanziari. Viene inoltre ampliata la categoria dei soggetti esercenti attività finanziaria, nei cui confronti è disposta la cancellazione, nel caso di gravi violazioni degli obblighi in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Persone senza fissa dimora Articolo 3, commi 38 e 39 che modificano l art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n (ordinamento delle anagrafi) È introdotto l obbligo, per le persone senza fissa dimora che chiedono l iscrizione anagrafica, di fornire gli elementi necessari ai fini dell accertamento dell effettiva sussistenza del domicilio. Inoltre la legge istituisce il registro nazionale delle persone senza fissa dimora le cui modalità di funzionamento saranno definite da un decreto del ministro dell Interno. ottobre 2009 POLIZIAMODERNA XIII

14 Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio Articolo 3, commi 40-44, innovativi I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle forze di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni devono essere iscritte in un apposito elenco, tenuto dal prefetto. Il ministro dell Interno, con decreto 8 agosto 2009, ha determinato gli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, i requisiti per l iscrizione nell elenco prefettizio e le modalità di tenuta dei relativi elenchi. Al riguardo il sindaco individua l ambito in cui l associazione è destinata a svolgere l attività, disciplina il piano d impiego, la formazione degli osservatori volontari e dispone adeguate forme di controllo. In quest ottica, sembra (il dubitativo è d obbligo) che gli osservatori volontari, durante il loro servizio, acquisiscano la qualità di incaricato di pubblico servizio. Modifiche al codice della strada. Guida sotto l influenza dell alcol Articolo 3, comma 45 che modifica l art. 186 del cds Viene modificato il comma 2, lettera c) dell art.186 che, per i conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, prevede le sanzioni penali e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La nuova normativa stabilisce il raddoppio della durata della sospensione della patente, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Modifiche al codice della strada. Guida in stato di alterazione da stupefacenti Articolo 3, comma 46 che modifica l art. 187 del cds Modifiche al codice della strada. Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti Articolo 3, comma 47 che modifica l art. 193 del cds Nel caso di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, è raddoppiata la durata della sospensione della patente. Il nuovo comma dell art. 193 cds stabilisce che, salva la confisca penale ai sensi dell art. 240 cp, deve essere sempre disposta la confisca amministrativa di un veicolo che circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Inoltre nei confronti della persona che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Modifiche al codice della strada. Certificato di idoneità alla guida di ciclomotore Articolo 3, comma 48 che introduce il nuovo art. 219 bis del cds Modifiche al codice della strada. Detrazione dei punti dalla patente di guida anche ai ciclisti Articolo 3, comma 48 che modifica l art. 186 del cds Modifiche al codice della strada. Abilitazione alla guida dei ciclomotori. Proroga della disciplina transitoria Articolo 3, comma 49 che modifica l art. 116 del cds Modifiche al Testo unico sugli stupefacenti Articolo 3, commi 50 e 51 che modificano gli artt. 75 e 75 bis del dpr 9 ottobre 1990, n. 309 La norma introduce nel codice della strada un nuovo art. 219 bis al fine di disciplinare ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida rilasciato ai minori per la guida dei ciclomotori. Chi ha la patente deve rispettare le regole sempre, anche da ciclista. Infatti d ora in poi saranno decurtati i punti sulla patente anche per violazioni commesse alla guida di un veicolo per il quale non sia richiesta la patente di guida. Viene prorogato al 30 settembre 2009 il termine entro cui i medici generici potranno continuare a rilasciare i certificati di idoneità psicofisica per l uso di ciclomotori. Con la modifica al Testo unico sugli stupefacenti: - è prolungato fino a 3 anni (in luogo dell attuale anno) il termine di possibile sospensione della patente di guida o di ogni altro titolo di abilitazione alla guida; - è prolungata fino a 4 anni (in luogo degli attuali 2) la durata massima del divieto di guidare veicoli a motore, applicabile dal questore (con la convalida del giudice di pace) alla persona ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica. XIV POLIZIAMODERNA ottobre 2009

15 Ulteriori modifiche al codice della strada. Requisiti morali per i titoli abilitativi alla guida Articolo 3, commi 52 e 53 che sostituiscono l art. 120 del cds L art. 120 del cds, che contiene l indicazione dei requisiti necessari per conseguire e mantenere i titoli abilitativi alla guida. Le principali innovazioni riguardano: - l introduzione del divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi tre anni dalla revoca; - la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di chi rilascia un titolo abilitativo in violazione dell art Fondo contro l incidentalità notturna Articolo 3, comma 54 che modifica l art. 6 bis del dl 3 agosto 2007, n. 117 È abrogato il comma che puniva con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 (destinati al Fondo contro l incidentalità notturna) chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, violava gli artt. 141 (velocità), 142, commi 8 e 9 (limiti di velocità), 186 (guida sotto l influenza dell alcol) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del codice della strada. Queste violazioni sono state diversamente sanzionate. Fondo contro l incidentalità notturna. Guida, in orario notturno, in stato di ebbrezza o sotto l effetto di stupefacenti Articolo 3, comma 55 lett. a) e b), che modificano gli artt. 186 e 187 del cds La nuova disciplina prevede una circostanza aggravante, con aumento dell ammenda da 1/3 alla metà, per i reati di guida in stato di ebbrezza (art. 186) o sotto l effetto di sostanze stupefacenti (art. 187) quando sono commessi tra le ore 22 e le 7. In caso di applicazione della citata aggravante, il 20% dell ammenda è destinata ad alimentare il Fondo contro l incidentalità notturna. Fondo contro l incidentalità notturna. Illeciti amministrativi al cds, in orario notturno Articolo 3, comma 55 lett. c) e d), che modificano gli artt. 195 e 208 del cds La nuova disposizione prevede (parallelamente a quanto disposto per gli illeciti penali) che una serie di illeciti commessi nelle ore notturne (dalle 22 alle 7) debbano essere puniti con sanzione amministrativa pecuniaria maggiorata di 1/3. Anche in questo caso, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati al Fondo contro l incidentalità notturna. Modifiche al codice penale in materia di circostanze attenuanti Articolo 3, comma 56 che inserisce un ulteriore comma all art. 600 sexies del cp Nell art. 600 sexies cp, viene inserita una nuova circostanza attenuante in ordine ai i reati di pedopornografia e prostituzione minorile, riduzione in schiavitù, tratta di persone, turismo sessuale, impiego di minori nell accattonaggio. In quest ambito, le pene sono diminuite fino alla metà per chi si adopera per evitare che l attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente le autorità nella raccolta di elementi di prova decisivi per l individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati oppure per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al cds Articolo 3, commi 57 e 58 che modificano l art. 208 del cds e l art. 393 del relativo regolamento Parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada sono destinate all assistenza e previdenza del personale anche della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, proporzionalmente all entità dell ammontare delle violazioni accertate da tali Corpi. Circostanze aggravanti dei delitti di lesioni, di mutilazioni genitali femminili e di omicidio preterintenzionale Articolo 3, comma 59, che modifica l art. 585 del cp Il nuovo primo comma dell art. 585 cp presenta due novità: - stabilisce che le aggravanti, che già erano previste per le lesioni personali, si applicano anche nel delitto di mutilazioni genitali femminili; - inserisce un ulteriore aggravante, quando il fatto (lesione o mutilazione) è commesso con armi o con sostanze corrosive o da persona travisata o da più persone riunite. Disposizioni in materia di pene pecuniarie Articolo 3, commi In ultimo il legislatore ha operato una rivalutazione dei limiti (minimo e massimo) delle pene pecuniarie previste dal codice penale e delle sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981. Nell ambito dei nuovi limiti, il Governo è stato delegato a rivedere l ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali. ottobre 2009 POLIZIAMODERNA XV

16 Copyright Fondo assistenza per il personale della pubblica sicurezza Edizione a cura di Poliziamoderna Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo inserto può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza l autorizzazione scritta dell editore. Eventuali aggiornamenti al testo saranno pubblicati sul sito della rivista. GLI ULTIMI INSERTI DI POLIZIAMODERNA LA PRATICA DI PG 1^ Parte Luglio 2008 LA PRATICA DI PG 2^ Parte Ago./Sett LA PRATICA DI PG 3^ Parte Ottobre 2008 LA PRATICA DI PG 4^ Parte Novembre 2008 GUIDA SICURA 1^ Parte Dicembre 2008 GUIDA SICURA 2^ Parte Gennaio 2009 GUIDA SICURA 3^ Parte Febbraio 2009 ARMI E FORZE DI POLIZIA Marzo 2009 RACCOLTA INSERTI Aprile 2009 DNA: L IMPRONTA CHE RIVELA Giugno 2009 INTERVISTE INVESTIGATIVE Luglio 2009 LA PRIVACY Ago./Sett numeri arretrati: Ufficio abbonamenti, tel fax , abbonamenti.poliziamoderna@interno.it

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