Barriere architettoniche Leggi sentenze e dintorni. Dream time. Il catalogo delle fonti. Hand in the cap
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- Daniela Ferri
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1 Barriere architettoniche Leggi sentenze e dintorni Dream time Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 1 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 2 Hand in the cap Il catalogo delle fonti Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 3 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 4 1
2 La prima convenzione mondiale L Italia ha firmato il 30 marzo 2007 la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, la prima grande Convenzione Internazionale sui diritti umani. Questa Convenzione, che riguarda oltre 650 milioni di persone, riafferma diritti inalienabili che non possono essere negati proprio alla parte più fragile della popolazione. La Convenzione è stata adottata dall'assemblea generale dell'onu il 13 dicembre scorso, dopo cinque anni di lavoro da parte dei Governi e delle associazioni di categoria di tutto il mondo. Costituzione italiana: l art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 5 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 6 Segue: l art. 3 Costituzione italiana: l art. 32 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 7 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 8 2
3 Legge 28 febbraio 1986 n. 41 Legge 9 gennaio 1989 n. 13 I progetti di opere pubbliche che violano la normativa sulle barriere architettoniche non possono essere approvati. Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Le opere realizzate in difformità non possono beneficiare di denaro pubblico. (art. 32 commi da 20 a 25) Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 9 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 10 Ah, la Lombardia! Delibera giunta regionale 20 giugno 1990 n. IV Legge 20 febbraio 1989, n. 6 Norme sull' eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione Con mormativa tecnica incorporata. Circolare esplicativa della legge regionale n in rapporto alla legge n In allegato c è una sintesi dei concetti Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 11 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 12 3
4 Decreto ll.pp 14 giugno 1989 n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche Cosa s intende per barriere? Ce ne sono moltissime, incluse quelle culturali e razziali. Quelle architettoniche sono definite così: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 13 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 14 E per accessibilità? La visitabilità? E la possibilità di raggiungere l edificio o le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia E la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 15 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 16 4
5 La adattabilità? Circolare ll.pp. 22 giugno 1989 n E la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale Esplicativa della legge 13. Con il dm 236 costituisce il trittico di riferimento nazionale. Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 17 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 18 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 Legge-quadro [leggasi: Legge-cornice ] per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (ci interessa solo l art. 24) Art. 24 della legge104 Eliminazione o superamento delle barriere Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 19 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 20 5
6 I soliti esagerati! Dpr 24 luglio 1996 n. 503 Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici Essi sono puniti con l'ammenda [sanzione penale] da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 21 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 22 Dpr 6 giugno 2001 n. 380 E se le norme regionali sono in contrasto con quelle statali? Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Capo III Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico Il principio è che si applicano le norme più favorevoli ai soggetti portatori di handicap. Con due eccezioni: a) le norme statali prevalgono quando dettano princìpi; b) le norme tecniche regionali hanno valore e forza di legge, mentre il dm 236 è un atto amministrativo, quindi cedevole. (articoli da 77 a 82) Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 23 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 24 6
7 Riepilogo normativo La giurisprudenza Legge 28 febbraio 1986 n. 41 Legge 9 gennaio 1989 n. 13 Legge lombarda 20 febbraio 1989 n. 6 Decreto lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 Circolare lavori pubblici 22 giugno 1989 n Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 24 Decreto presidente Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 Decreto presidente Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 Entra la Corte (a gamba tesa) Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 25 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 26 Sentenza costituzionale 10 maggio 1999 n. 167 Sentenza 10 maggio 1999 n. 167 segue La più recente legislazione non si è limitata ad innalzare il livello di tutela ma ha segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività. Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 27 L impossibilità di accedere alla pubblica via, attraverso un passaggio coattivo sul fondo altrui, si traduce nella lesione del diritto del portatore di handicap ad una normale vita di relazione, che trova espressione e tutela in una molteplicità di precetti costituzionali: evidente essendo che l'assenza di una vita di relazione, dovuta alla mancanza di accessibilità abitativa, non può non determinare quella disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona che il legislatore deve, invece, rimuovere. L'omessa previsione della esigenza di accessibilità della casa di abitazione, accanto a quelle, produttivistiche, dell'agricoltura e dell'industria rende, pertanto, la norma denunciata in contrasto sia con l'art. 3 sia con l'art. 2 della Costituzione, ledendo più in generale il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana. Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 28 7
8 Sentenza 10 maggio 1999 n. 167 segue La norma denunciata, impedendo od ostacolando la accessibilità dell'immobile abitativo e, quale riflesso necessario, la socializzazione degli handicappati comporti anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute intesa nel significato, proprio dell'art. 32 della Costituzione, comprensivo anche della salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica. Le norme contestate erano: l art PASSAGGIO COATTIVO 1. Il proprietario, il cui fondo circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica nè può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. 2. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. 3. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. 4. Sono esenti da questa servitu` le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 29 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 30 e l art.1052 del codice civile PASSAGGIO COATTIVO A FAVORE DI FONDO NON INTERCLUSO 1. Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo e` inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non puo` essere ampliato. 2. Il passaggio puo` essere concesso dall'autorita` giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Conclusioni La legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche ha configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili, anche da parte di persone con ridotta capacità motoria, come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati a prescindere dalla loro concreta appartenenza a soggetti portatori di handicap. Per questi motivi la Corte Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo. Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 31 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 32 8
9 La Cassazione La solita storia dell ascensore La legge 13 del 1989 si limita a disciplinare le maggioranze concernenti le delibere in materia e non concede al portatore di handicap un azione di condanna nei confronti del condominio, bensì attribuisce, in caso di rifiuto di provvedere all esecuzione delle opere dirette a superare o ad eliminare le barriere architettoniche un azione di accertamento del proprio diritto ad eseguire a proprie spese le dette opere. Pertanto, ottenuto l annullamento della delibera, al ricorrente era consentito o chiedere la convocazione dell assemblea condominiale per l adozione di una nuova delibera o agire in via giudiziaria al fine di vedersi riconoscere il diritto di poter realizzare a proprie spese le opere necessarie per superare le barriere architettoniche costituite nella specie dalle scale superabili con l installazione dell ascensore Cassazione civile / 16 febbraio 2004 n Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 33 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 34 Agire in via giudiziaria L assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, la cui presenza impedisce la dichiarazione di contumacia dell'imputato, va riconosciuta anche nel caso in cui, trattandosi di imputato portatore di handicap, lo stesso abbia preventivamente manifestato la sua intenzione di partecipare al dibattimento e, al tempo stesso, la impossibilità di accedere ai locali di udienza a causa della presenza di barriere architettoniche, dovendo si al riguardo considerare che la rimozione o la neutralizzazione di tali barriere fa carico alle competenti autorità pubbliche, le quali debbono provvedervi indipendentemente dal manifestarsi dell'esigenza della singola persona disabile. Cassazione penale / 17 dicembre 2001 n Inderogabilità delle norme La terza sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna di un professionista di Verbania che aveva progettato e svolto l attività di direzione dei lavori per la realizzazione di due sale cinematografiche, senza inserire un ascensore che permettesse ai portatori di handicap di accedere a una sala situata al primo piano, violando così la legge 104/1992. L architetto si era difeso, sostenendo che l ascensore era stato eliminato in seguito a rilievi eseguiti dall autorità preposta alla prevenzione incendi, che aveva ritenuto non meritevole di approvazione ogni progetto comportante la possibilità di accesso per persone disabili nella sala cinematografica sita al piano superiore in difetto di valide soluzioni tecniche tali da garantire il rapido e sicuro deflusso degli handicappati in caso di incendio. Questa sentenza ha creato un precedente: da allora un architetto che progetti senza rispettare le norme per l abbattimento delle barriere architettoniche può essere sospeso dall Albo e essere costretto a risarcire i danni morali alle parti civili. Cassazione penale / 3 settembre 2001 n Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 35 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 36 9
10 Il Consiglio di Stato Spazi di sosta riservati ai disabili La deroga prevista in favore delle persone con limitata capacità motoria non ha carattere assoluto ma solo relativo, essendo subordinata al potere dell'autorità competente a disciplinare la circolazione e la sosta sulle strade pubbliche, alla quale spetta di conciliare l interesse di tale particolare categoria di utenti con le ragioni di sicurezza stradale. Il problema deve essere affrontato nell'ambito dei più generali provvedimenti di disciplina del traffico nelle singole zone, i quali sono tenuti ad osservare le condizioni ed i limiti anche numerici posti dal d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, che ha approvato il regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Consiglio di Stato / Sezione quinta / 28 luglio 2005 n Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 37 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 38 Il corrimano può essere discontinuo Il Tar Milano L art. 8 del d.p.r. 24 luglio 1996 n. 503, contenente il nuovo regolamento per l eliminazione delle barriere architettoniche, si limita a richiamare i punti e del decreto ministeriale n. 236, il quale prescrive soltanto l installazione di opportuni corrimano. Consiglio di Stato / Sezione quinta / 7 settembre 2004 n Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 39 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 40 10
11 Sent. 26 maggio 2006 n Il Tar Genova Per le opere non suscettibili di condono, l'art della legge n. 724/1994, rinvia all'art. 33 della legge n. 47/85, che esclude il condono delle opere eseguite in contrasto con i vincoli di inedificabilità imposti dalle norme statali e regionali. E pertanto illegittimo il diniego di condono edilizio motivato sul presupposto della violazione delle prescrizioni della legge n. 13/1989, in quanto tali prescrizioni sono dirette non alla sicurezza delle costruzioni, ma al superamento delle barriere architettoniche nell'interesse delle categorie protette, e quindi non rientrano nell'ambito di operatività dell art. 33 della legge n. 47/85. Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 41 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 42 Sent. 22 gennaio 2003 n. 113 Il Tar Firenze L incremento volumetrico destinato esclusivamente ad ospitare un impianto (nella specie: ascensore con annessi macchinari) volto ad eliminare le preesistenti barriere architettoniche, che è impossibile sistemare all interno dell edificio, va qualificato giuridicamente come un volume tecnico, necessario per realizzare le finalità di particolare rilievo sociale perseguite con la legge n. 13/89. Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 43 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 44 11
12 Sent. 27 giugno 2002 n Il Tar Napoli Ai fini del rispetto della normativa per l abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R. n. 503/96 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236), in caso di percorsi misti pedonali ciclabili, la larghezza dei marciapiedi di 90 cm (art D.M. 236/89) va calcolata tenendo conto di quella delle piste promiscue pedonali-ciclabili, e non in aggiunta ad essa. Inoltre, ai sensi della stessa normativa, la larghezza di m. 1,70 per gli slarghi da realizzare ogni 10 m onde consentire le manovre di persona su sedia a ruote, è prevista, dall art del D.M. del 1989, per consentire particolari cambi di direzione, mentre non è applicabile nel caso in cui le percorrenze pedonali ciclabili siano state progettate come percorrenze monodirezionali, atteso che, in tale ipotesi, i suddetti cambi direzionali non sono prefigurabili. Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 45 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 46 Sent. 15 gennaio 2004 n. 127 L obbligo per l eliminazione delle barriere architettoniche concerne non soltanto gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e gli edifici e spazi pubblici, di nuova costruzione, ovvero quelli già esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione o a qualunque altro tipo di intervento edilizio, ma anche gli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, i quali devono apportare tutti gli accorgimenti necessari per migliorarne la fruibilità da parte dei portatori di handicaps. Una buona causa Pertanto l obbligo di adeguare i complessi immobiliari a prescindere dall effettuazione di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, sussiste anche in relazione agli edifici e spazi pubblici esistenti Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 47 Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 48 12
13 Grazie per l ascolto. E arrivederci! Rota, Rusconi & Associati Relatore Gian Luigi Rota 49 13
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