Il ruolo dell'ente di controllo sul territorio:
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1 Il ruolo dell'ente di controllo sul territorio: problematiche ed esperienze Carlo Muscarella Workshop Essere preparati agli obblighi del REACH e alla prossima scadenza del 2013 Latina 9 marzo 2011
2 Regolamento REACH Il ruolo dell'ausl Latina
3 Legge , n. 833 Istituzione del SSN Affida alle Regioni e (per subdelega)alle AUSL i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego delle sostanze pericolose
4 Titolo XIV del Regolamento REACH Prevede che gli Stati membri: instaurino un sistema di controllo ufficiale emanino disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione alle disposizioni del regolamento
5 Disposizioni nazionali per l'attuazione del REACH Legge 6 aprile 2007, n. 46 D.M. 22 novembre 2007 D.Lgs 28 luglio 2008, n. 145 D.M. 4 dicembre 2008 D.Lgs 14 settembre 2009, n. 133 Accordo CSR del 29 ottobre 2009
6 DM 22 novembre 2007 Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (2).
7 Accordo CSR 29 ottobre 2009 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n.1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH).
8 Costruzione della rete nazionale di ispezione e vigilanza Autorità competente nazionale: Ministero della Salute Direzione generale della prevenzione sanitaria Comitato Tecnico di Coordinamento Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome
9 Rete nazionale di ispezione e vigilanza Supporto Scientifico CSC (Centro nazionale Sostanze Chimiche presso l'iss) ISPRA (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale)
10 Costruzione della rete nazionale di ispezione e vigilanza Formazione degli ispettori Linee Guida per le attività di controllo Piano nazionale annuale
11 Rete nazionale di ispezione e vigilanza Autorità competente nazionale Amministrazioni ed enti dello Stato Autorità competenti regionali
12 Rete nazionale di ispezione e vigilanza Amministrazioni ed enti dello Stato: USMAF NAS NOE ISPESL (!) (Ufficio di Sanità Marittima. Aerea e di Frontiera) (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) (Nucleo Operativo Ecologico) Corpo ispettivo centrale del Ministero della Salute Agenzia delle Dogane
13 Disposizioni normative della Regione Lazio DGR Lazio n. 272 del Determinazione Regione Lazio n. B6784 del
14 DGR Lazio n. 272 del
15 DGR Lazio n. 272 del Autorità Competente regionale Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e all'assistenza Sanitaria Territoriale
16 DGR Lazio n. 272 del Articolazioni territoriali per i controllo: Dipartimento di Prevenzione AUSL (SISP e SPeSAL ) in raccordo e collaborazione con ARPA Lazio
17 DGR Lazio n. 272 del Laboratori per i controlli ufficiali ARPA Lazio
18 DGR Lazio n. 272 del Gruppo tecnico regionale REACH Funzioni di programmazione e indirizzo delle attività previste dalla normativa Formazione degli operatori Informazione alle imprese Attività di ispezione e vigilanza
19 Determinazione Regione Lazio n. B6784 del Costituzione del Gruppo Tecnico Regionale REACH ai sensi della DGRL n. 272/2010 (10 componenti)
20 Problematiche ed Esperienze
21 Regione Lazio Preregistrazioni (n ditte) 113
22 Provincia di Latina Preregistrazioni 26 ditte 464 sostanze
23 Progetti comunitari per la Vigilanza Progetto REACH EN FORCE 1 Progetto REACH EN FORCE 2
24 Progetto REACH-EN-FORCE-1 Rapporto 1 a Fase Da maggio a dicembre 2009 sono state ispezionate circa 1600 aziende in 25 stati europei. Sono state individuate violazioni alla norma nel 24 % delle aziende controllate
25 Rapporto Fase 1 Progetto REACH -EN-FORCE-1 Gli obblighi riguardanti le preregistrazioni non sono stati rispettati nell'8 % delle aziende controllate Nell'11 % delle aziende le SDS non erano disponibili Il 20 % delle SDS controllate non era conforme alle disposizioni sulla lingua e sulla struttura a 16 punti della SDS (attenzione!)
26 CLEEN ECLIPS Final Report Giugno 2004 Nel periodo gennaio 2003 gennaio 2004 sono state valutate le SDS di 1579 prodotti in 12 paesi europei; Solo il 31% delle SDS non conteneva alcun errore.
27
28 Regolamento n. 453/2010 (modifica l'allegato II del REACH: Guida alla compilazione delle schede dei dati di sicurezza) Sia per le sostanze che per le miscele a decorrere dal le SDS devono essere redatte nel rispetto dell'allegato I del Regolamento 453/2010. Per le sostanze e le miscele immesse sul mercato entro il , se non è necessaria una revisione della SDS, per applicare l'allegato I si può attendere fino al 30 novembre 2012.
29 DLgs 14 settembre 2009 DLgs133/2009 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
30 Sanzioni Decreto Legislativo 133/2009 Molto severo. Sanzione penale Previsto 3 mesi di arresto o ammenda per inadempienze dell autorizzazione e della restrizione Severo Medio Leggero Non è ammesso il pagamento in misura ridotta
31 Dlgs 133/09 Chi può commettere violazioni? Fabbricante Produttore di un articolo Importatore Rappresentante esclusivo Dichiarante Chi adempie agli obblighi dell'importatore senza essere stato designato rappresentante esclusivo
32 Dlgs 133/09 Chi può commettere violazioni? Importatore di articoli Dichiarante potenziale Proprietario di uno studio Fornitore (sostanza, preparato o articolo) Un attore della catena di approvvigionamento Datore di lavoro Utilizzatore a valle
33 Dlgs 133/09 Chi può commettere violazioni? Titolare di un autorizzazione Gruppo di fabbricanti, produttori di articoli o importatori
34 Esempi di violazioni degli obblighi riguardanti le Schede dei dati di Sicurezza
35 Art. 10 comma 2 Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o ogni attore della catena di approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. SANZIONA IL FORNITORE CHE NON TRASMETTE AL DESTINATARIO UNA SDS COMPILATA A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REACH (AGGIORNATA)
36 Art. 10 comma 3 Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che in violazione dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua italiana al destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la scheda di dati di sicurezza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui alle voci indicate nell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento. SANZIONA IL FORNITORE CHE NON TRASMETTE LA SDS IN ITALIANO O CHE LA FORNISCE NON DATATA, INCOMPLETA, INESATTA
37 Esempi di violazioni degli obblighi riguardanti l'autorizzazione all'uso delle sostanze incluse nell'allegato XIV del REACH
38 Art Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da a euro. 2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l'utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento. SANZIONA I FABBRICANTI, IMPORTATORI, RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI E GLI UTILIZZATORI A VALLE CHE NON RISPETTANO GLI OBBLIGHI PREVISTI PER L'AUTORIZZAZIONE
39 Attenzione! L'allegato XIV ora contiene 6 voci REGOLAMENTO N. 143/2011 della Commissione del 17 febbraio 2011 recante modifica dell allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»)
40 buon lavoro!
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