COMUNE DI CORCIANO Provincia di Perugia R E G O L A M E N T O D I C O N T A B I L I T A

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1 COMUNE DI CORCIANO Provincia di Perugia R E G O L A M E N T O D I C O N T A B I L I T A Capo I - FINALITA E CONTENUTO Art. 1 - Finalità e contenuto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina l ordinamento contabile dell ente nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (in seguito denominato ordinamento ). 2. Esso costituisce un insieme organico di regole e procedure che presiedono all amministrazione economico - finanziaria dell ente, finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alla rilevazione dei fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio. 3. A tal fine la disciplina regolamentare stabilisce le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di revisione che consentano l analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e gestionali sotto il duplice profilo economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale. Capo II - PRINCIPI GENERALI Art. 2 - Organizzazione del Servizio finanziario 1. Le risorse umane assegnate al Servizio finanziario comunale sono definite dalla vigente dotazione organica dell Ente. 2. A capo del Servizio è posto un Responsabile, inquadrato in qualifica funzionale non inferiore alla D. 3. Al Responsabile del Servizio finanziario spetta, in particolare: a) esprimere parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell Ente; b) apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano in via diretta o indiretta, immediata o differita, assunzione di oneri a carico dell ente, ovvero impegno di spesa o diminuzione di entrata; c) firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso; d) la responsabilità della tenuta della contabilità del Comune nelle forme e nei termini indicati dalla legge e dal presente Regolamento; e) verificare la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale, e verificare periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. 4. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Responsabile del Servizio finanziario le sue funzioni sono assunte ad ogni effetto dal dipendente che lo sostituisce. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Responsabile del Servizio finanziario e del dipendente che lo sostituisce, le funzioni suddette sono assunte ad ogni effetto dal Segretario Generale. Art. 3 - Parere di regolarità contabile - Attestazione di copertura finanziaria 1. L attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione è svolta dal Responsabile del Servizio finanziario. 2. Il parere, espresso in forma scritta, sottoscritto e munito di data, è rilasciato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di deliberazione. In caso di parere negativo lo stesso deve essere adeguatamente motivato. 3. Le proposte di deliberazione in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, il parere non può essere formulato o che necessitino di integrazioni e modifiche sono rinviate, con motivata relazione, al Servizio proponente entro il termine di cui al precedente comma. 4. Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione, deve riguardare: - l osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall ordinamento contabile e finanziario degli enti locali; - la corretta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo; - l esistenza di accertamento a fronte di impegni di spesa correlata;

2 - l osservanza delle norme fiscali. 5. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da apporsi sulle determinazioni è reso dal Responsabile del Servizio finanziario nel termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento. 6. Il Responsabile del Servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, tenendo conto, comunque, degli equilibri generali di bilancio. 7. L attestazione di copertura della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è resa allorché l entrata sia stata accertata ai sensi dell articolo 179 dell ordinamento. 8. Con l apposizione del parere contabile e del visto di attestazione di copertura finanziaria, il Responsabile del Servizio finanziario, per le spese a carico in tutto o in parte di esercizi futuri, attesta formalmente la copertura finanziaria nei due esercizi seguenti impegnandosi a tenere conto, in fase di predisposizione dei futuri bilanci, delle somme eventualmente impegnate negli esercizi ancora successivi. 9. Qualora il visto non possa essere apposto per mancanza della regolarità contabile o della copertura finanziaria, la determinazione è restituita entro lo stesso termine al Servizio proponente, motivando la mancata apposizione. Art. 4 - Segnalazioni obbligatorie del Responsabile del Servizio finanziario 1. Qualora il Responsabile del Servizio finanziario rilevi situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio dovrà con tempestività segnalare i fatti e/o rappresentare le valutazioni su cui si fondano dette situazioni. 2. Qualora la segnalazione si fondi su dei fatti, essa dovrà effettuarsi entro sette giorni dalla conoscenza degli stessi. 3. La segnalazione dovrà effettuarsi in forma scritta e dovrà essere indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale ed al Direttore Generale. 4. Se i fatti di cui al comma 1 vengono rilevati dai Responsabili di Servizio, questi ultimi sono tenuti a segnalarli al Responsabile del Servizio finanziario entro tre giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza. Capo III - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE Art. 5 - Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati 1. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all articolo 8 dell ordinamento la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio annuale e dei suoi allegati, l ente deve prevedere forme di informazione della popolazione secondo i principi della legge e dello statuto. 2. Ai cittadini e agli organismi di partecipazione è assicurata la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio approvato e dei suoi allegati, mediante: a) la messa a disposizione di tali documenti presso il Servizio finanziario; b) la pubblicazione su apposito notiziario edito a cura dell Ente, del bilancio e dei suoi allegati illustrati in modo leggibile e chiaro per il cittadino; c) l inserimento di un estratto del bilancio, della relazione previsionale e del piano triennale delle opere pubbliche nel sito internet dell ente. Art. 6 - Fondo di riserva 1. Nel bilancio di previsione è iscritto, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario di importo non inferiore allo 0,50 per cento e non superiore al 1,50% del totale delle previsioni iniziali delle spese correnti, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio ovvero per prelevamenti necessari per aumentare le dotazioni degli interventi di spesa corrente che, in corso d anno, dovessero rivelarsi insufficienti. 2. Le deliberazioni di Giunta aventi ad oggetto prelevamenti dal Fondo di riserva devono essere comunicate al Consiglio comunale prima dell approvazione in Consiglio del Rendiconto della gestione dell esercizio al quale si riferiscono. Art. 7 - Formazione del bilancio di previsione 1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine fissato dal legislatore per l approvazione del bilancio preventivo, i Responsabili dei servizi formulano proposte di previsione motivate e sottoscritte, in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente fissati dal Sindaco, comunicandole al Responsabile del Servizio finanziario.

3 2. Le proposte di cui sopra devono tenere conto dei risultati degli ultimi esercizi e degli adempimenti gestionali dell anno corrente, con riferimento a situazioni oggettive, per le entrate e le spese consolidate, agli impegni assunti, a quelli in via di assunzione per procedure decisionali in corso e ad avvenimenti ragionevolmente prevedibili. Fra questi sono da considerare gli interventi previsti dalla programmazione comunale. 3. Entro il termine di cui al comma 1 l ufficio personale, d'intesa con il Servizio finanziario, predispone un documento previsionale, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione del personale dipendente e la relativa spesa di ciascun Servizio, considerando i miglioramenti economici maturati e quelli che matureranno nell'anno seguente, anche per nuovi contratti di lavoro. 4. Le proposte di cui ai commi 1 e 2 precedenti sono verificate ed elaborate dal Responsabile del Servizio finanziario di concerto con i Responsabili dei servizi e con l organo esecutivo, al fine di definire la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dei singoli servizi e dell ente nel suo complesso. Sulla base dei risultati delle analisi e dei confronti di cui ai punti precedenti il Servizio finanziario predispone uno schema di bilancio annuale e di bilancio pluriennale. 5. Contestualmente i Responsabili dei servizi e l organo esecutivo, con il supporto del Servizio finanziario, elaborano una prima ipotesi di obiettivi gestionali, nonché di programmi e di progetti da inserire nel bilancio annuale e pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica. 6. Il Servizio finanziario cura il coordinamento generale dell attività di predisposizione della relazione e provvede alla sua finale stesura. Art. 8 - Presentazione al Consiglio dei documenti previsionali 1. Entro venti giorni antecedenti il termine fissato dal legislatore per l approvazione del bilancio, la Giunta con proprio atto, approva lo schema definitivo del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale. 2. Detti documenti sono rimessi, a cura del Servizio finanziario, al collegio dei revisori per il prescritto parere, di cui all articolo 239 dell ordinamento, da esprimere nei successivi cinque giorni. Art. 9 - Deposito delle proposte previsionali 1. Gli schemi del bilancio di previsione annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, con gli allegati di cui all articolo 172 dell ordinamento, unitamente alla relazione dell Organo di revisione, sono depositati presso il Servizio finanziario almeno 15 giorni prima del termine di approvazione del bilancio, a disposizione dei membri del Consiglio sino al giorno dell inizio della discussione consiliare. Dell avvenuto deposito deve essere data comunicazione ai singoli consiglieri comunali nelle medesime forme previste per la convocazione del Consiglio dal relativo Regolamento. Art Emendamenti da parte dei consiglieri 1. I membri del Consiglio possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio deliberati dalla Giunta Comunale, indirizzandoli al Responsabile del Servizio finanziario, al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, entro e non oltre dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito di cui all art Ogni emendamento deve tener conto dei principi posti a base dei bilanci annuale e pluriennale dall articolo 162, commi 1, 5 e 6 dell ordinamento e, in particolar modo, di quello relativo al pareggio finanziario, pertanto, nel caso in cui gli emendamenti proposti comportino maggiori spese, gli stessi consiglieri proponenti dovranno indicarne i mezzi di copertura finanziaria. 3. Le proposte di emendamento, al fine di essere poste in discussione ed in approvazione, devono riportare i pareri previsti dall articolo 49 dell ordinamento e quello del collegio dei Revisori. 4. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato e competente alla gestione dei fondi iscritti nel bilancio. Art Struttura e disciplina del piano esecutivo di gestione 1. Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è adottato con deliberazione della Giunta Comunale entro 20 giorni dalla data di deliberazione del bilancio, ai sensi dell art. 169 dell ordinamento su proposta del Direttore Generale previa concertazione tra gli organi politici e i Responsabili di Servizio, in coerenza ed in collegamento con i superiori documenti di programmazione economico-finanziaria nell ambito del sistema di Bilancio previsto dal vigente ordinamento contabile degli Enti Locali. 2. Il P.E.G. è strutturato per Centri di Responsabilità, che corrispondono alle strutture organizzative apicali individuate dal Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi. All interno dei Centri di responsabilità sono individuati i centri di risultato, i capitoli di spesa e i capitoli di entrata. 3. Il P.E.G. è composto dai seguenti elementi costitutivi:

4 a) GRADUAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE: rappresenta la scomposizione delle risorse e degli interventi del Bilancio in Capitoli e dei Servizi in Centri di Costo b) DOTAZIONI FINANZIARIE: rappresentano le assegnazioni delle risorse finanziarie ai Responsabili preposti ai Centri di risultato e l individuazione per ogni capitolo di entrata e di spesa del Responsabile del relativo procedimento c) OBIETTIVI GESTIONALI: rappresentano gli obiettivi gestionali assegnati ai titolari dei Centri di Responsabilità e le relative risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli stessi. 4. Per Centri di risultato si intendono gli aggregati economici nei quali debbono essere imputati i vari costi e che servono ad indicare il costo dell aggregato (servizio, insieme di servizi,struttura, ecc.). 5. Per Capitoli, di entrata e di spesa, si intendono le dotazioni finanziarie risultanti dalla disaggregazione degli elementi classificatori del Bilancio. I Responsabili del procedimento contabile, individuati a livello di uffici, possono accertare le entrate e impegnare le spese che andranno ad incidere anche su centri di risultato appartenenti ad altri Centri di responsabilità. 6. Gli obiettivi gestionali sono riportati nel P.E.G. nei seguenti termini: a) codice dell obiettivo, b) denominazione, c) risultato atteso, d) collegamento con la relazione previsionale, e) peso percentuale, f) tempistica. Possono essere assegnati obiettivi comuni a due o più Centri di Responsabilità. Con apposito provvedimento del Direttore Generale, concertato e condiviso con i Responsabili di Servizio, gli obiettivi gestionali vengono ulteriormente dettagliati individuando le fasi e le attività connesse a ciascuno, la relativa tempistica, i capitoli eventualmente collegati e gli indicatori di misurazione. 7. Con cadenza infra-annuale, il Controllo di gestione effettua la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai Centri di Responsabilità e sottopone al Direttore Generale le conformità, gli scostamenti e le difficoltà rilevate rispetto ai programmi stabiliti; quest ultimo, sentito il Nucleo di Valutazione, propone alla Giunta comunale eventuali modifiche agli obiettivi gestionali. 8. Il P.E.G., parte finanziaria, deve essere modificato a seguito dei seguenti eventi: a) variazioni di bilancio b) assestamento generale di bilancio c) variazioni alle dotazioni richieste dai Responsabili. Nell ipotesi di cui alla lettera a), se la variazione viene deliberata d urgenza dalla Giunta comunale, la variazione del P.E.G. è contestuale alla variazione di Bilancio e la relativa proposta di deliberazione è di competenza del Responsabile del Servizio interessato sentito il Direttore Generale. Nell ipotesi di cui alla lettera a) se la variazione viene deliberata dal Consiglio comunale, e nell ipotesi di cui alla lettera b), la proposta di deliberazione di variazione del P.E.G. è di competenza del Direttore Generale. Nell ipotesi di cui alla lettera c) la proposta di deliberazione di variazione del P.E.G. è di competenza del Direttore Generale previa richiesta del Responsabile del Servizio interessato. Art Variazioni di bilancio 1. Possono essere apportate variazioni, in via ordinaria o d urgenza, alle risultanze finanziarie del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale. 2. In caso di variazioni d urgenza adottate dalla Giunta Comunale o di singole variazioni adottate dal Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione è contestuale all evento che la determina ed è di competenza del Responsabile di Servizio interessato, sentito il Direttore Generale. La proposta di deliberazione di variazione deve essere necessariamente preceduta dalla richiesta scritta, del Responsabile di Servizio interessato, al Responsabile del Servizio finanziario, del parere in ordine alla compatibilità e alla fattibilità della variazione stessa. 3. In caso di variazioni plurime e/o generali la proposta di deliberazione è di competenza del Responsabile del Servizio finanziario, sentita la Giunta Comunale, previa richiesta scritta da parte dei Responsabile di Servizio, del Segretario Generale o del Direttore Generale secondo le rispettive competenze in ordine alle variazioni finanziarie in positivo ed in negativo ritenute necessarie. 4. Il parere del Collegio dei Revisori viene apposto, in caso di variazione ordinaria, sulla proposta di delibera consiliare, in caso di variazione d urgenza, sulla proposta di delibera di ratifica da sottoporre al Consiglio Comunale. 5. Nel caso in cui la variazione bilancio sia connessa alla realizzazione di un opera pubblica contestualmente deve essere modificato anche il Piano triennale e l elenco annuale dei lavori pubblici. In questo caso è sempre necessario il parere del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici. Capo IV - GESTIONE DEL BILANCIO Art Disciplina dell accertamento delle entrate

5 1. Il Responsabile che cura il procedimento con il quale viene accertata l entrata, trasmette al Servizio finanziario idonea documentazione ai fini della annotazione nelle scritture contabili, entro 10 giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell accertamento. 2. In mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione. 3. I Responsabili di cui al comma 1 devono adoperarsi affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell ente. 4. In presenza di debitori morosi si rinvia a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle entrate. Art Riscossione delle entrate - Ordinativi di incasso 1. Gli ordinativi d incasso devono contenere gli elementi di cui all articolo 180 dell ordinamento e sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio finanziario. Art Riscossione diretta di somme 1. E autorizzata la riscossione diretta, a mezzo di incaricati interni, delle somme relative a: a. incassi delle farmacie comunali; b. diritti connessi all attività del Servizio anagrafe; c. sanzioni pecuniarie per infrazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze; d. rimborsi per fotocopie di atti o documenti d ufficio, ed altri proventi di natura residuale. 2. Gli incaricati interni della riscossione sono designati con provvedimento del Responsabile del Servizio di competenza dell entrata; in caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, le funzioni di riscossione sono svolte, per assicurare la continuità del Servizio, da altro dipendente comunale di ruolo incaricato con ordine di Servizio del Responsabile. 3. Per ciascuna riscossione di cui al comma 1 deve essere rilasciata una ricevuta; riscontro della stessa deve risultare da copia della medesima o da elaborato prodotto da procedura informatizzata o da misuratori fiscali. 4. Gli incaricati della riscossione devono redigere quotidianamente apposito giornale di cassa, vidimato preventivamente dal soggetto a cui va reso successivamente il conto amministrativo di cui al comma 6, che contiene la registrazione dei movimenti giornalieri in entrata (incassi) e in uscita (versamenti in tesoreria) e nel quale sia rilevabile il saldo giornaliero. 5. Gli incassi di cui al comma 1 devono essere versati alla Tesoreria comunale nei tempi seguenti: a) con cadenza quindicinale; b) e c) con cadenza mensile; d) con cadenza trimestrale e comunque al raggiungimento di un cumulo di incassi pari ad Euro 500, Gli incaricati interni della riscossione, per le funzioni previste dal presente articolo, sono tenuti esclusivamente alla resa del conto amministrativo e non anche a quello giudiziale previsto dall art. 233 dell ordinamento. 7. Il conto amministrativo deve riepilogare mensilmente le operazioni sulla base dello schema ufficiale degli agenti contabili ed è reso entro due mesi dal termine dell esercizio finanziario al Responsabile del Servizio di competenza che lo approva con propria determinazione e che ne trasmette copia al Responsabile del Servizio finanziario. 8. Nel caso che il Servizio di riscossione sia svolto dal medesimo Responsabile del Servizio competente, il conto è reso direttamente al Responsabile del Servizio finanziario. Art Disciplina per l effettuazione delle spese 1. L effettuazione delle spese è consentita solo se sussiste l impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e risulti attestata la relativa copertura finanziaria. 2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell esercizio le somme dovute a creditori individuati, per ragioni determinate, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell esercizio. 3. Nel caso in cui vi sia stata l acquisizione di beni e servizi in violazione dell obbligo di impegno preventivo di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l amministratore, il Responsabile od il dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. 4. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni di spesa relativi a procedure in via di espletamento ai sensi dell art. 183, comma 3, dell ordinamento e nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 3.

6 Art Determinazioni di impegno 1. Tutti gli atti dei Responsabili dei servizi che comportano assunzione di oneri a carico dell ente devono contenere i seguenti elementi: a) denominazione del Servizio; b) motivazioni della spesa con specificazione dell obiettivo che si realizza con l impegno; c) capitolo su cui va impegnata la spesa con riferimento al piano esecutivo di gestione; d) somma complessiva da impegnare; e) soggetto creditore; f) eventuale riferimento all accertamento delle risorse con il quale viene finanziata la spesa; g) data di emissione e numero cronologico di raccolta in unico registro; h) firma del Responsabile stesso. 2. Gli atti di impegno, definiti determinazioni devono essere trasmessi al Servizio finanziario in originale ed in copia per l apposizione del visto di regolarità contabile, secondo i termini e le modalità previste dal precedente articolo Con l apposizione del visto la determinazione acquista efficacia e diventa esecutiva. 4. Per le spese in conto capitale impegnate ai sensi dell art. 183 comma 5 lettera b) e d), nel termine di due anni successivi all assunzione dell impegno deve essere: - approvato il progetto esecutivo nel caso di lavori, - stipulato il contratto nel caso di acquisizione di beni immobili, - effettuata l ordinazione nel caso di acquisizione di beni mobili. Se trascorsi i due anni non si è provveduto, il Servizio finanziario effettua d ufficio l eliminazione dell impegno contabile. 5. Per le spese che per loro natura hanno una durata superiore a quella del bilancio annuale o pluriennale, i relativi provvedimenti di assunzione saranno predisposti con le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dovrà inoltre essere specificata la quota di competenza dell esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza nei singoli esercizi successivi. L impegno per le spese ricadenti negli esercizi successivi a quelli compresi nel bilancio pluriennale, sarà registrato dal Servizio finanziario successivamente all approvazione del documento previsionale dell esercizio a cui la spesa si riferisce. 6. L Ufficio di Segreteria provvede alla pubblicazione del provvedimento all Albo Pretorio e ne invia copia completa di tutta la documentazione, al Responsabile del Servizio proponente. 7. Successivamente lo stesso Ufficio Segreteria provvede alla archiviazione ed alla conservazione del provvedimento originale in apposita raccolta. Art L ordinazione di beni e servizi 1. L ordinazione di beni e servizi è consentita esclusivamente se sussiste la deliberazione o determinazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento, divenute o dichiarate esecutive, nonché l impegno contabile relativo con l attestazione della copertura finanziaria. 2. Il Responsabile del Servizio che ordina la prestazione deve nel contempo comunicare il numero dell atto o dell impegno al fornitore il quale dovrà annotarlo sulla fattura o richiesta di pagamento. Art Spese di rappresentanza 1. Il comune può sostenere spese di rappresentanza allo scopo di promuovere la propria immagine all esterno nonché di accrescere il prestigio dell amministrazione, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale. 2. Le spese di cui al comma precedente, in relazione al loro contenuto discrezionale, sono disposte dall Economo comunale su richiesta scritta del Sindaco o dell assessore di volta in volta competente. Art Liquidazione delle spese 1. Tutte le fatture e le richieste di pagamento provenienti dall esterno affluiscono al Servizio finanziario che, dopo averle registrate, le trasmette al Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa affinché provveda alla liquidazione mediante disposizione di liquidazione. 2. Con la disposizione di liquidazione il Responsabile del Servizio attesta che il credito è divenuto liquido ed esigibile, nei limiti della somma impegnata, a seguito del riscontro operato sulla regolarità e sulla rispondenza ai termini ed alle condizioni pattuite della fornitura o della prestazione. 3. La disposizione di liquidazione deve accludere i documenti comprovanti il diritto del creditore e deve contenere: a) la denominazione del Servizio; b) il numero cronologico e la data di emissione;

7 c) il riferimento alla determinazione o deliberazione con la quale è stato assunto l impegno di spesa; d) l impegno contabile ed il capitolo su cui va liquidata la spesa con riferimento al piano esecutivo di gestione; e) la somma complessiva da liquidare; f) la modalità di pagamento, laddove non specificata nel documento giustificativo; g) la firma del Responsabile stesso. 4. La disposizione di liquidazione (contenente un originale e una copia) deve pervenire al Servizio finanziario almeno 5 giorni lavorativi antecedenti l eventuale data di scadenza del debito, al fine di consentire il rispetto dei termini di pagamento anche da parte del Servizio di Tesoreria. 5. Il Servizio finanziario, sulla base della documentazione allegata e degli elementi indicati nella disposizione di liquidazione, effettua i controlli e i riscontri fiscali, finanziari e contabili. 6. Nel caso in cui non rilevi irregolarità, incompletezza, o indisponibilità dell impegno assunto rispetto alla somma da liquidare, procede alla fase di ordinazione di pagamento ai sensi dell art. 185 comma 1 dell ordinamento. In caso contrario l atto medesimo viene restituito al Servizio proponente con l indicazione dei provvedimenti da promuovere per la regolarizzazione. 7. Effettuati gli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il Servizio finanziario annota gli estremi del mandato di pagamento sulla disposizione di liquidazione e provvede all archiviazione dell originale ed alla restituzione di copia della stessa corredata della relativa documentazione, al Servizio proponente. Art Mandati di pagamento 1. I mandati di pagamento debbono contenere tutti gli elementi previsti dall articolo 185, comma 2, dell ordinamento e sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio finanziario. 2. I mandati di pagamento sono trasmessi al tesoriere mediante distinta, numerata progressivamente, in duplice copia di cui una viene restituita firmata per ricevuta. Art Gestione informatizzata ordinativi di incasso e mandati di pagamento 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento possono essere gestiti mediante l utilizzo di sistemi informatici (reversale e mandato elettronico, firma digitale), volti ad eliminare i flussi cartacei con la tesoreria, secondo specifiche tecniche da prevedere in apposito disciplinare. Capo V - EQUILIBRI DI BILANCIO Art. 22 bis Disciplina del controllo sugli equilibri finanziari 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei Responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. 4. Il responsabile del servizio finanziario provvede al monitoraggio degli equilibri di bilancio previsti dall ordinamento, della gestione di cassa ed al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Dell esito delle verifiche viene redatto apposito report con periodicità trimestrale inviato al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale ed all Organo di revisione. 5. I Responsabili dei singoli servizi sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni fornite dai soggetti competenti, necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio, della gestione di cassa o per il rispetto di altri vincoli di finanza pubblica. Sono inoltre tenuti a segnalare senza indugio al Responsabile del servizio finanziario ed alla Giunta Comunale ogni evento di particolare rilievo che possa pregiudicare il mantenimento degli equilibri di bilancio, la gestione di cassa ed il rispetto di altri vincoli di finanza pubblica. Art Periodicità per effettuare la ricognizione sullo stato d attuazione dei programmi 1. Il Consiglio comunale, qualora ne ravvisi la necessità e comunque entro il 30 settembre, adotta l atto con il quale effettua la verifica sullo stato d attuazione dei programmi, come disposto dall art. 193 comma 2 dell ordinamento.

8 Art Periodicità per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio 1. Il Consiglio comunale provvede con proprio atto al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e al contestuale finanziamento ai sensi dell art. 194 dell ordinamento, tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità. Capo VI - IL CONTROLLO DI GESTIONE Art Controllo di gestione Abrogato Capo VII - IL SERVIZIO DI TESORERIA Art Affidamento del Servizio di Tesoreria 1. Il Servizio di Tesoreria è affidato con il metodo dell asta pubblica disciplinata dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici. Art. 27 Svolgimento del Servizio di tesoreria 1. Il Servizio di tesoreria effettua tutte le attività connesse alla gestione finanziaria dell ente, sulla base di criteri e modalità fissati da apposita convenzione nella quale può essere previsto l utilizzo di procedure informatiche anche per l interscambio di documenti. Art. 28 Gestione dei depositi cauzionali 1. La riscossione dei depositi dei terzi è effettuata dal tesoriere sulla base di specifica richiesta predisposta dal Responsabile del Servizio che gestisce il rapporto cui il deposito si riferisce. 2. La richiesta di cui al comma precedente deve contenere tutte le indicazioni necessarie ad identificare il soggetto depositante, la causale ed il tipo di deposito. 3. La quietanza rilasciata dal tesoriere deve contenere tutti gli estremi identificativi dell operazione. e deve essere tenuta distinta da quella rilasciata per le entrate ordinarie. 4. Il Responsabile del Servizio di cui al comma 1 autorizza il tesoriere a provvedere alla restituzione del deposito cauzionale, quando siano venute meno le esigenze di garanzia, predisponendo la richiesta di svincolo, contenente le indicazioni necessarie ad identificare il soggetto beneficiario e la causale della richiesta medesima. Capo VIII - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE Art Il procedimento di rendicontazione 1. Lo schema di rendiconto, la relazione illustrativa dell organo esecutivo unitamente allo schema del rendiconto ed agli altri allegati previsti dalla legge, sono approvati dalla giunta comunale e consegnati all organo di revisione per redigere la propria relazione ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera d) dell ordinamento. 2. I documenti di cui al comma 1, unitamente alla relazione dell organo di revisione, sono messi a disposizione dei consiglieri comunali 20 giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto. Art Conti degli agenti contabili 1. Sono agenti contabili l Economo, i consegnatari dei beni, ed i soggetti, interni ed esterni all Ente, preposti alla riscossione di entrate accertate sulla base di ruoli o di elenchi di carico predisposti ed approvati dagli organi e dagli uffici dell Ente. 2. Gli agenti contabili sono tenuti a rendere all Ente il conto della propria gestione, redatto sulla base del modello ufficiale, entro due mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario a quello cui il conto si riferisce. 3. I conti degli agenti contabili, unitamente alla documentazione d obbligo, sono allegati al rendiconto e con esso sottoposti all approvazione dell organo consiliare. Capo IX - REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA Art Organo di revisione 1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un collegio di tre revisori ai sensi dell ordinamento.

9 2. Con la deliberazione di elezione il Consiglio comunale fissa il compenso ed i rimborsi spese nel rispetto dei limiti di legge. Art Cause di cessazione 1. Fatto salvo quanto dispone la legge, il revisore cessa dall incarico, se per un periodo di tempo continuativo superiore a novanta giorni, viene a trovarsi per qualsiasi causa nell impossibilità di svolgere l incarico. Art Funzioni 1. La funzione di controllo e di vigilanza dell organo di revisione si esplica attraverso la verifica della regolarità degli atti di gestione, della documentazione amministrativa e delle scritture contabili. 2. Le funzioni di collaborazione con l organo consiliare si esplicano tramite la formulazione di pareri e proposte, per iniziativa del collegio dei revisori o su apposita richiesta dell Ente. 2-bis. L organo di revisione è tenuto al rilascio ed alla consegna all Ente dei pareri previsti dall art. 239 dell ordinamento entro il termine di 7 giorni dalla richiesta. 3. Nella relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto l organo di revisione deve: - attestare la corrispondenza dei dati di cassa del Tesoriere con quelli indicati nel conto; - attestare la corrispondenza dei residui attivi e passivi indicati nel conto con i documenti amministrativi e contabili a disposizione dell Ente; - dare atto dell esattezza del risultato di amministrazione e della completezza delle scritture contabili; - dare atto della congruità delle valutazioni patrimoniali; - fornire una valutazione complessiva degli aspetti finanziari patrimoniali ed economici della gestione; - formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, avuto anche riguardo agli aspetti organizzativi del Comune ed ai sistemi di gestione dei servizi. 4. La relazione di cui al comma precedente deve essere predisposta entro 7 giorni dall approvazione degli atti da parte della Giunta. Capo X - GESTIONE PATRIMONIALE Art Beni comunali - Inventari 1. L inventario è il documento contabile che rappresenta il complesso dei beni del Comune. Esso ha il fine di controllare la consistenza dei beni per tutelarne l appartenenza ed una corretta gestione. 2. Ai fini della formazione dell inventario i beni comunali sono raggruppati nelle seguenti categorie: a) beni soggetti al regime del demanio; b) beni patrimoniali indisponibili; c) beni patrimoniali disponibili; d) beni mobili. 3. L impianto, la tenuta, l aggiornamento e la chiusura al termine dell esercizio degli inventari sono affidati: a) per i beni mobili ed i beni mobili registrati all Economo comunale; b) per i beni immobili al Responsabile del patrimonio immobiliare. 4. E fatto obbligo ai soggetti di cui al comma precedente di conservare titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio. Art Inventario di beni immobili 1. La struttura degli inventari dei beni immobili si articola in: - inventario dei beni demaniali; - inventario dei beni patrimoniali. 2. L inventario dei beni demaniali deve evidenziare: - denominazione, dimensione, ubicazione, uso a cui sono destinati; - titolo di provenienza e dati catastali; - valore. 3. L inventario dei beni patrimoniali deve evidenziare: - denominazione, ubicazione, uso a cui sono destinati; - titolo di provenienza e risultanze dei registri immobiliari, dati catastali, rendita imponibile; - servitù, censi, canoni, imposte, tasse e oneri generali di cui sono gravati; - tipo di costruzione e stato di manutenzione; - valore attribuito e eventuali modifiche; - eventuali altri redditi.

10 Art Inventari di beni mobili 1. La struttura degli inventari dei beni mobili si articola in: - inventari dei beni mobili materiali; - inventari dei crediti e dei debiti; - inventari dei titoli e dei valori di proprietà del comune; - inventari beni di terzi. 2. L inventario dei beni mobili contiene l elencazione, la classificazione, la descrizione ed il valore dei beni. 3. L inventario dei crediti e dei debiti comprende l elencazione, il titolo di provenienza, la descrizione, il nome del creditore o del debitore ed il valore. 4. L inventario dei titoli e dei valori comprende l elencazione, la descrizione, la natura ed il valore. 5. L inventario dei beni dei terzi comprende l elencazione, il titolo di provenienza, l identificazione del terzo, il valore del bene. 6. Gli inventari dei beni mobili sono ordinati distintamente in relazione all unità organizzativa, scuola, Servizio, magazzino presso i quali si trovano assegnati e conservati. Nell ambito di tale classificazione questi sono raggruppati in modo omogeneo in classi o categorie, secondo la diversa natura o specie. Art Consegnatari dei beni 1. Alla gestione dei beni sono preposti i Responsabili dei singoli servizi che assumono, in tale veste, la qualifica di agente consegnatario dei beni. 2. I soggetti di cui al comma precedente hanno la piena responsabilità della conservazione dei beni avuti in consegna ed hanno l obbligo di rendere, annualmente, il conto della gestione secondo i modelli di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n La designazione degli agenti consegnatari dei beni mobili ed immobili è effettuata con provvedimento del Sindaco. 4. I consegnatari possono individuare dei sub-consegnatari per particolari servizi (es.: scuole, biblioteche ecc.), che assolvono funzione di supporto per il Responsabile, nonché individuare il personale che effettivamente utilizza i beni presi in consegna. 5. Della consegna dei beni al Responsabile del Servizio dovrà essere redatto, in duplice copia, apposito verbale sottoscritto dal consegnatario ed eventuale sub-consegnatario. 6. L eventuale passaggio di consegna dei beni tra agenti deve avvenire a mezzo dell Economo o Responsabile del patrimonio immobiliare, che dovrà aggiornare il relativo inventario e redigere apposito verbale di consegna. 7. I verbali di consegna dovranno essere raccolti e conservati rispettivamente dal Responsabile della tenuta dell inventario e dal consegnatario. Art Carico e scarico dall inventario beni mobili 1. Il Servizio che ha provveduto all acquisto di beni mobili dovrà compilare un buono di carico da trasmettere tempestivamente all Economo al fine di procedere all inventariazione del bene. 2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdite, deterioramenti, cessioni o altri motivi è disposta con apposita deliberazione di Giunta, sulla base di motivata proposta del consegnatario dei beni. 3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del danno a carico dell agente consegnatario al fine della presentazione del conto della gestione e dell esame di questo da parte della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 4. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. 5. Almeno ogni 5 anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed all aggiornamento straordinario dell inventario. Art Valutazione dei beni 1. Per la valutazione dei beni mobili, del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, si applicano i criteri stabiliti dall art. 230 dell ordinamento. 2. Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia. Art Beni mobili non inventariabili 1. Non sono inscritti negli inventari, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:

11 a) i beni di uso corrente, quali la cancelleria e gli stampati ed i beni aventi utilità economica di durata inferiore all anno; b) gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi; c) i beni che costituiscono il completamento di altri già inventariati, quali accessori, ricambi e simili; d) i beni facilmente deteriorabili, logorabili o particolarmente fragili, quali lampadine, materiali vetrosi, piccola attrezzatura d ufficio, stoffe, strumenti d uso, materiale didattico, giocattoli ed altro; e) i libri e le pubblicazioni ufficiali e non ufficiali costituenti la dotazione degli uffici; f) i programmi applicativi in licenza d uso per computer; g) gli equipaggiamenti del personale, quali divise, vestiario ed altro; h) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a 150,00 esclusi quelli contenuti nelle universalità di beni. Art Materiali di consumo e di scorta - Magazzini 1. L Economo provvede alla tenuta, in apposito magazzino, degli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici e altri materiali di consumo. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle bollette di consegna dei fornitori, mentre lo scarico avviene mediante assegnazione ai servizi per il relativo consumo. 2. La Giunta, ove ne ravvisi l utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta da affidare in gestione all Economo o ad altro dipendente comunale. Art Ammortamento beni patrimoniali 1. Per i beni patrimoniali i coefficienti di ammortamento applicati sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative. 2. I beni acquisiti nel corso dell esercizio si considerano ammortizzati al 50% del coefficiente applicabile. 3. Non sono soggetti ad ammortamento i beni non inventariabili di cui all art. 40 ed i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a 1.000,00. Ai fini dell inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i beni si considerano interamente ammortizzati nell esercizio in cui sono stati acquisiti. 4. I beni mobili registrati acquisiti da oltre un quinquennio in fase di prima applicazione si considerano interamente ammortizzati. Art Uso dei beni comunali 1. L'uso dei beni comunali sia immobili che mobili potrà essere disciplinato da appositi regolamenti. 2. In assenza del Regolamento di cui al comma 1, l uso dei beni potrà essere disposto dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, con il quale dovranno essere disciplinate le condizioni e nel contempo fissato l eventuale compenso. Capo XI - IL SERVIZIO DI ECONOMATO Art Servizio di economato 1. Il Comune si avvale del Servizio economato, istituito ai sensi dell art. 153, comma 7, dell ordinamento. 2. Del Servizio economato risponde il Responsabile del Servizio finanziario. 3. L Economo provvede alla gestione della Cassa Economale destinata a fronteggiare gli adempimenti inerenti la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese indicate nel presente Capo. Lo stesso provvede alle spese d ufficio di non rilevante ammontare per soddisfare i correnti fabbisogni dei servizi del Comune. 4. In ordine al maneggio dei valori, l Economo si avvale scrupolosamente delle norme del presente Regolamento, rifiutandosi di eseguire qualsiasi prestazione ad esso non riconducibile. 5. In qualità di agente contabile, è inoltre responsabile delle somme ricevute in anticipazione e della regolarità dei pagamenti effettuati. 6. L amministrazione provvede a proprie spese ad assicurare la somma ed i valori depositati presso la Cassa Economale contro i rischi del furto e connessi. 7. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l Economo può essere coadiuvato dalla figura di un cassiere, nominato dal Responsabile del Servizio economato, che risponde degli atti compiuti, direttamente all Economo. Art. 45 Compiti dell Economo 1. Il Servizio Economato provvede al pagamento delle spese minute fino ad un singolo importo di 1.000,00, nel rispetto delle modalità riportate nel presente Regolamento.

12 2. Con apposita determinazione il Responsabile del Servizio finanziario affida all Economo, a valere sulle disponibilità finanziarie del bilancio, un fondo di anticipazione necessario per sostenere le seguenti spese: a) postali, telegrafiche e acquisto di valori bollati; b) di rappresentanza appositamente autorizzate come da art. 19 del presente Regolamento; c) acquisti per minute riparazioni e manutenzioni di macchine ed attrezzature per uffici ad esclusione delle apparecchiature informatiche; d) pubblicazioni ed affissione di avvisi, bandi, manifesti ed inserzioni varie; e) visure catastali; f) contrattuali e di registrazione atti; g) acquisto libri, pubblicazioni, riviste, giornali, gazzette od altro materiale similare; h) canoni di abbonamento audiovisivi; i) indennità di missione e rimborso spese di viaggio ad amministratori e dipendenti, secondo le disposizioni di legge; j) censi, canoni, livelli attivi e passivi; k) materiale sanitario ed igienico; l) piccole note e fatture che comportano l immediato pagamento, solo in caso di urgenza o in caso di consultazioni elettorali; m) su ordinanze del Sindaco in occorrenze straordinarie e per le quali sia inevitabile il pagamento immediato. 3. Possono essere altresì effettuate, in via eccezionale, tramite cassa economale spese relative a servizi e forniture fino al massimo di 1.000,00, richieste dagli altri Servizi, ma che per la loro particolare urgenza non possono essere liquidate con le procedure ordinarie. Il rimborso di tali pagamenti dovrà essere imputato sugli stanziamenti di bilancio, che presentano sufficiente disponibilità, assegnati ai servizi richiedenti. 4. Ogni spesa di cui sopra dovrà essere documentata da Buono di Pagamento compilato in duplice copia e debitamente datato e sottoscritto dal richiedente o creditore e dal cassiere, nonché vistato dall Economo con allegata la relativa documentazione di spesa. Per le spese sostenute per gli altri servizi, il Buono dovrà indicare l impegno contabile regolarmente costituito sul quale provvedere al rimborso all Economo entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione. Art. 46 Fondo di anticipazione 1. L Economo è dotato all inizio di ciascun anno finanziario del fondo di anticipazione, di cui all art. 45 comma 2, di importo non inferiore a ,00, reintegrabile durante l esercizio qualora l anticipazione si rilevi insufficiente. 2. Con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario il fondo di anticipazione viene erogato con mandato di pagamento da imputare sul rispettivo capitolo di spesa dei Servizi per conto terzi. 3. Le modalità di utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle scritture contabili e di rendicontazione sono stabilite come segue: a) il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente per il pagamento, entro il limite unitario stabilito, delle spese di cui all articolo precedente; b) le somme liquide conservate presso il Servizio non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa; c) l Economo tiene un unico registro cronologico per tutte le operazioni di cassa effettuate, sul quale vengono registrati i buoni di cui all articolo precedente. 4. Alla fine dell esercizio l Economo, per la chiusura generale del conto di gestione, rimborserà l anticipazione ricevuta che sarà introitata dall Ente mediante reversale sul rispettivo capitolo di entrata dei Servizi per conto terzi. 5. Il rendiconto della gestione è presentato entro il termine di due mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell art. 233 dell ordinamento. Art Vigilanza 1. Il Responsabile del Servizio finanziario può disporre in qualsiasi momento verifiche autonome di cassa oltre a quelle previste dall art. 223 dell ordinamento di spettanza dell organo di revisione. Capo XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art Abrogazione di norme - Rinvio 1. Con l entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme del precedente Regolamento di contabilità approvato con atto consiliare n. 59 del

13 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

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