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1 Tivoli, 28/09/2006 CIRCOLARE N 2/2006 Oggetto: RECUPERO IVA AUTO AZIENDALI E MANOVRA D ESTATE. Spett.le Clientela, in questi ultimi giorni, sicuramente, avrete avuto modo di sentir parlare della sentenza della Corte UE che ha censurato la normativa italiana in merito alla detraibilità dell IVA sull acquisto, l importazione, il leasing ed il noleggio di autovetture, motocicli, ciclomotori (utilizzati nell esercizio d impresa), carburanti, componenti, nonché spese di custodia, riparazione e manutenzione degli stessi. L Italia, con una normativa temporanea, durata più di un quarto di secolo, ha limitato, contrariamente alle direttive dell UE, in modo eccessivo, la detrazione dell IVA sull acquisto, l importazione, il leasing ed il noleggio di autovetture, motocicli, etc. etc. In modo molto sommario l attuale normativa prevede la possibilità di detrarre una percentuale forfetaria (15%) dell IVA sull acquisto, l importazione, il leasing ed il noleggio di autovetture, motocicli, ciclomotori mentre non prevede alcuna detrazione per l IVA assolta sull acquisto dei carburanti, componenti, nonché spese di custodia, riparazione e manutenzione degli stessi. Fanno eccezione gli agenti e rappresentanti per i quali è prevista una detrazione piena (100%) dell IVA. Le conseguenze più immediate derivanti dalla citata sentenza sono due : a) diritto al rimborso dell IVA non detratta nei precedenti anni (dal 2003 in poi); b) detrazione dell IVA sulle autovetture a far data dal 14/09/2006 (giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza); In merito al primo punto, stante le prevedibili pesanti ripercussioni sul bilancio pubblico, il Governo, con impressionante solerzia ha emanato il D.L. n 258 del 15/09/2006, pubblicato sulla G.U. n 215 sempre del 15/09/2006 con cui ha immediatamente disposto l impossibilità di procedere a lecite compensazioni dell IVA non detratta con altre imposte dovute. Il provvedimento prevede, entro il mese di ottobre, la predisposizione, da parte dell Agenzia delle

2 Entrate, di un modello (a cui allegare la necessaria documentazione probante) con cui richiedere, in via telematica, il rimborso dell IVA (dal 2003 fino al 13/09/2006) illegittimamente non detratta. Il modello dovrà essere inviato entro il 15/12/2006 a pena di decadenza. E bene però precisare che il calcolo del rimborso presenterà diverse difficoltà soprattutto per quelle autovetture utilizzate promiscuamente nell esercizio d impresa. Si dovrà infatti preliminarmente determinare, per questi ultimi automezzi, una percentuale di utilizzo per gli scopi inerenti l impresa. Il Governo Italiano intende avviare direttamente i contatti con Bruxelles per la definizione forfettaria di tali percentuali, ma quella più plausibile, in virtù di una precedente sentenza emessa, sempre, dalla Corte UE per un analoga questione, sembra attestarsi sul 50%. Bisognerà comunque attendere notizie ufficiali. Altro elemento da considerare, prima di procedere alla richiesta di rimborso, sarà quello di valutare i riflessi sulla tassazione diretta (IRES ed IRAP) ed anche quelli sugli Studi di Settore (possibile ricalcalo). L importo dell IVA richiesta a rimborso (riducendo i costi o gli ammortamenti precedentemente dedotti) andrà ad aumentare l imponibile fiscale sia ai fini IRES che IRAP. La riduzione del costo del carburante, ad esempio, potrebbe avere riflessi negativi ai fini delle risultanze dello Studio di Settore. Queste brevi considerazioni ci inducono ad una maggiore prudenza sulla reale portata della sentenza. In ogni caso sarà opportuno attendere le istruzioni e la modulistica ministeriale per valutare correttamente l opportunità di procedere alla richiesta di rimborso considerando che il Governo non perderà occasione per mettere i bastoni tra le ruote al contribuente. Sul secondo punto (b), a partire dal 14/09/2006, per i contribuenti che utilizzano le autovetture esclusivamente per l attività d impresa o professionale, dovrebbe essere possibile detrarre, integralmente, l IVA assolta sull acquisto, l importazione, il leasing ed il noleggio di autovetture, motocicli, ciclomotori, carburanti, componenti, nonché spese di custodia, riparazione e manutenzione degli stessi, mentre per coloro che ne fanno un uso promiscuo (attività esercitata + uso privato) la detrazione dovrebbe, per quanto detto precedentemente, attestarsi su di una percentuale pari al 50%. Considerata però l attuale situazione di incertezza si consiglia di attendere le direttive ufficiali.

3 Con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, noto come la Manovra d estate Decreto Bersani, invece, il governo Prodi, al fine di porre un rimedio alla pesantissima situazione economica nazionale ha posto in essere numerosi provvedimenti di cui una parte rilevante ha modificato le norme fiscali in essere che, pertanto, vanno attentamente analizzate al fine di conoscerle ed applicarle correttamente. Di seguito proponiamo una sintesi delle principali novità del decreto, premettendo che la presente circolare non è da considerarsi esaustiva ed andrà, come sempre, approfondita caso per caso secondo le rispettive fattispecie. Vediamo in dettaglio i singoli argomenti: LOCAZIONE DI IMMOBILI ED IVA (Art. 35 c. 8) Con la pubblicazione del decreto del direttore delle agenzie delle Entrate recante Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all art. 35, comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, n. 248 si aggiunge un ulteriore tassello al provvedimento legislativo che ha profondamente innovato la disciplina IVA sugli immobili. In particolare il provvedimento disciplina i vari adempimenti da porre in essere per i contratti di locazione in corso al 4 luglio 2006 ed in particolare regolano le modalità di registrazione di quei contratti precedentemente soggetti ad IVA, il pagamento dell imposta di registro e l opzione per l imponibilità di quei contratti ora in regime naturale di esenzione. Volendo riassumere la novella normativa, per quanto riguarda le locazioni di immobili, si riporta la sottostante tabella riassuntiva 1 : Immobile Locatore Conduttore IVA Registro Abitativo Soggetto IVA e non Chiunque Esente 2% Strumentale Soggetto IVA Soggetti con detraibilità fino al 25% Strumentale Soggetto IVA Soggetto non IVA (es. consumatore privato) Strumentale Soggetto IVA Altri soggetti con opzione Imponibile (20%) Imponibile (20%) Imponibile (20%) 1% 1% 1% Strumentale Soggetto IVA con opzione Altri soggetti Esente 1%

4 1 Tratta da PRATICA FISCALE e Professionale n. 35 del 18 settembre N.B. Le persone fisiche non soggetti IVA scontano la sola imposta di registro dell 1%. L art. 1) del predetto decreto dispone preliminarmente che, per i contratti di locazione in essere al 4 luglio 2006, gli adempimenti derivanti dalla nuova normativa dovranno essere eseguiti, tanto per cambiare, in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati). Sono previste però delle semplificazioni in quanto non sarà necessario trasmettere, sempre in via telematica, il testo del contratto; basterà inviare i soli dati dello stesso. Anche il pagamento della relativa imposta dovrà essere effettuato in via telematica e per tale motivo sarà necessario essere titolari di un conto corrente presso un istituto di credito convenzionato con l Agenzia delle Entrate. Le persone fisiche che non agiscono nell esercizio d impresa potranno evitare di effettuare la registrazione secondo la procedura sovra vista. In pratica nel caso in cui il locatore sia un soggetto IVA ed il conduttore una persona fisica si potrebbero semplificare gli adempimenti derivanti dalla nuova normativa facendoli eseguire dal conduttore. Sempre in via telematica dovrà essere effettuata l opzione per l assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto dei contratti relativi ad immobili strumentali. L art. 2) del provvedimento disciplina le modalità di determinazione e versamento dell imposta mentre l art 3) dispone i termini entro cui eseguire i sopra descritti adempimenti. Tale termini vanno dal 1 al 30 novembre al La nuova normativa non modifica alcunché per i contratti di locazione di immobili posti in essere tra persone fisiche che non agiscono nell esercizio d impresa e conseguentemente le fattispecie che maggiormente saranno oggetto delle disposizioni introdotte dal più volte citato decreto saranno le seguenti : 1) esenzione da IVA dei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo con conseguente registrazione ed assoggettamento ad imposta di registro (secondo le modalità sopra descritte) proporzionale con aliquota pari al 2%. 2) Opzione per l imponibilità ad IVA relativamente ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili strumentali. Per tali contratti sarà inoltre necessario procedere alla registrazione ed assoggettamento ad imposta di registro (secondo le modalità sopra descritte) proporzionale

5 con aliquota pari al 1%. Riteniamo la scelta dell opzione, salvo casi particolari, la più conveniente in quanto oltre a non modificare la preesistente situazione (salvo il pagamento dell imposta di registro del 1% dovuta in ogni caso e da ripartire al 50% tra locatore e conduttore) evita ripercussione sulla detraibilità dell IVA assolta sugli acquisti in virtù del pro rata in presenza di operazioni attive esenti. ARTI E PROFESSIONI (Art. 35, cc bis) Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni tra artisti e professionisti sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali debbono far affluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a ,00 euro sino al 30/06/2007. Dal 01/07/2007 al 30/06/2008 il limite è stabilito in. 500,00 e dal 01/07/2008 in. 100,00. AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI (Art. 36, cc. 5, 6 e 6 bis) A decorrere dall esercizio in corso, è stata esclusa la possibilità di calcolare l ammortamento anticipato per i mezzi di trasporto a deducibilità limitata (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli), anche se acquistati nel corso dei precedenti periodi di imposta. Per i contratti di leasing, relativi ai citati beni, la deducibilità dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento. AMMORTAMENTO DEI MARCHI E BREVETTI (Art. 37, cc ) Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo, e non più ad 1/3 del costo (il periodo di ammortamento passa da 3 a 2 esercizi); quelle relative al costo dei marchi d impresa sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 (5,55%)

6 del costo, e non più ad 1/10 del costo (10%), con estensione del periodo di ammortamento da 10 a 18 anni. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 0 4/07/2006, anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la nuova disposizione si applica limitatamente ai brevetti registrati dal 04/07/2006 ovvero nei 5 anni precedenti. ELENCHI CLIENTI E FORNITORI (Art. 37, c. 8) E stato ripristinato, dopo molti anni, l'obbligo di redigere e presentare, esclusivamente in via telematica, all Amministrazione Finanziaria l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture o dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti, e ciò al fine di contrastare più efficacemente la lotta all'evasione. Detti elenchi dovranno essere presentati annualmente, entro il 29 aprile di ogni esercizio, in relazione alle operazioni effettuate nell'esercizio precedente, a partire dal periodo di imposta in corso. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI (Art. 37, cc ) A decorrere dal 01/05/2007 le dichiarazioni dei redditi, mod. Unico, dovranno essere presentate anticipatamente secondo le seguenti scadenze: a) persone fisiche e società di persone: - modello cartaceo: entro il 30 giugno (in precedenza 31 luglio); - modello telematico: entro il 31 luglio (in precedenza 31 ottobre); b) persone giuridiche - esclusivamente in via telematica entro l ultimo giorno del 7 (in precedenza 10 ) mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, modello 770, da trasmettere in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati, l invio dovrà avvenire entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di erogazione dei compensi e le certificazioni delle ritenute e i CUD dovranno essere consegnati agli interessati entro il 28 febbraio (in precedenza:

7 15 marzo) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art. 37, c. 11) Anche il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'irap è stato anticipato. Le nuove scadenze sono: - il 16 giugno (anziché il 20.06); - ed il 16 luglio (anziché il 20.07), con la maggiorazione dello 0.40%. VERSAMENTI ICI (Art. 37, cc ) A decorrere dal 01/05/2007 i versamenti dell imposta comunale sugli immobili dovranno essere effettuati: - entro il 16 giugno (in precedenza 30/06) per l acconto; - ed entro 16 dicembre (in precedenza 20/12) per il saldo. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente effettuare il versamento dell imposta, complessivamente dovuta, in unica soluzione annuale entro il 16 giugno (in precedenza 30/06). COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETIVI (Art. 37, cc ) Dal 01/01/2007 i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto dovranno trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, con la conseguenza che è soppresso l obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali) e la registrazione degli stessi nel relativo registro. Tale onere sarà introdotto gradualmente in relazione alle dimensioni dell'attività ma il primo invio è stato già previsto entro il mese di luglio 2007 relativamente ai corrispettivi del periodo gennaio-giugno. Per favorire l adeguamento tecnico dei registratori di cassa attualmente in uso, è stato previsto un credito d imposta, da usare in compensazione, di 100,00 indipendentemente dal numero dei misuratori adeguati. In caso di omissione di tale adempimento si sarà soggetti ad una sanzione amministrativa, da 1.000,00 a 4.000,00, che va ad aggiungersi a quelle già in vigore per la violazione degli obblighi di

8 registrazione e tenuta della contabilità. MODELLO F/24 TELEMATICO (Art. 37, c. 49) Dal prossimo 1 ottobre c.a., salvo proroghe, per i contribuenti titolari di partita Iva scatta l obbligo dei versamenti fiscali e previdenziali tramite modello F24 on-line. Le modalità di versamento previste sono: 1) modalità diretta La compilazione, l invio e il pagamento del modello F24 avviene tramite il sito dell Agenzia delle Entrate attraverso il servizio Fisco on-line. A tal fine è necessario essere titolari di un conto corrente bancario, presso una delle banche che hanno stipulato con l Agenzia delle Entrate una specifica convenzione, il cui elenco è disponibile sul sito (le Poste Italiane SpA attualmente non risultano convenzionate), ed essere in possesso di un codice PIN che può essere richiesto o attraverso Fisco on line o recandosi presso un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate. Per le società la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante che a sua volta deve avere precedentemente richiesto un proprio pin personale. L invio del modello F24 avviene telematicamente pertanto è necessario l utilizzo di un software che ne consenta la compilazione in formato elettronico, software che è possibile scaricare collegandosi alla sezione Servizi telematici del sito Il pagamento avviene formulando un ordine di addebito sul proprio conto corrente. Si precisa che è possibile trasmettere il file in anticipo, dal momento che per l addebito vale la data di pagamento indicata nel modello F24. 2) tramite intermediario Con questa modalità il contribuente delega un intermediario abilitato (ad. es. il proprio commercialista), per l assolvimento del versamento on line. Tale modalità non prevede il passaggio di denaro, tra il cliente e il professionista, in quanto necessità, da parte del cliente, il rilascio di una esplicita autorizzazione e la comunicazione delle proprie coordinate bancarie, per l addebito in conto corrente, all intermediario abilitato. 3) home banking (CONSIGLIATO)

9 Quest ultima modalità permette al contribuente di pagare il modello F24 attraverso il servizio di home banking offerto dalla propria banca o dalla banca di un terzo. E interessante rilevare che il contribuente, in questo caso, non è tenuto ad avere necessariamente un proprio conto corrente, in quanto il pagamento tramite home banking potrà essere effettuato utilizzando, anche, il servizio di un terzo. In altre parole, chi ha la possibilità di utilizzare il servizio di home banking potrà effettuare il pagamento sia del proprio modello F24 che il modello F24 di terzi. Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l occasione per porgervi i nostri più distinti saluti. p. C.A.S. DI CAPPELLINI LIA & C. s.n.c.

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