DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE n. 49/2012

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1 Bologna, 25 luglio 2012 Via Via fax Segue raccomandata a/r Spett.le Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ISVAP Via del Quirinale n ROMA c.att. del Presidente dr. Giancarlo Giannini DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE n. 49/2012 Osservazioni e proposte di emendamento allo Schema di regolamento concernente la definizione dello standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di confronto delle tariffe R.C. Auto pubblicato dall'isvap il 10 luglio 2012 Gli esponenti Presidenti di Gruppi Distributivi Aziendali rappresentano tredici reti distributive di primarie Compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo R.C. Auto, e rappresentano un totale di circa 7000 agenti di assicurazione (mono e plurimandatari), oltre a circa intermediari e collaboratori iscritti alla sezione E, rappresentanti circa 1/3 dell'intero comparto. PREMESSA Letti l'art. 34 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni in legge 27/2012, nonché lo Schema di regolamento in oggetto predisposto dall'isvap ai sensi del comma 3bis e la Relazione illustrativa, i deducenti premettono, in linea generale e di principio, quanto segue. A. Com'è stato correttamente rilevato nelle precedenti audizioni da tutti i soggetti istituzionali interessati dalla disposizione, l'art. 34 del D.L. 1/2012, nel pur condivisibile intento di tutelare la completezza d'informazione in capo agli assicurati (che peraltro non è idonea a tradursi né in un risparmio di spesa, né nel miglioramento delle condizioni assicurative) delinea un sistema tecnicamente irrealizzabile, eccessivamente oneroso e di dubbia compatibilità con il diritto comunitario. Questi gli esempi più lampanti: l'obiettiva impossibilità di comparare tra loro prodotti assicurativi oggettivamente diversi, soprattutto per quel che concerne il contenuto della R.C. Auto obbligatoria, 1

2 le garanzie accessorie e le condizioni di accesso alle stesse; l'obiettiva ed ingiustificata disparità di trattamento tra le Compagnie che s'avvalgono di reti distributive e quelle che invece operano in via diretta via cavo o via internet, di fronte alle quali la rigida procedimentalizzazione dell attività contrattuale e l assenza di qualunque informazione personalizzata accentuano l asimmetria informativa a danno del Cliente; la comminatoria della nullità del contratto che, paradossalmente, il cliente potrebbe esercitare un giorno prima della scadenza, ottenendo così la restituzione del premio pur avendo fruito, medio tempore, della copertura assicurativa. B. Tali attriti sembrano essere acuiti, anziché temperati, dall'orientamento restrittivo assunto dall'isvap in sede di regolamentazione, che, sotto svariati profili, sembra aver valicato l'obiettivo di rendere semplicemente operativa la norma, assegnatogli dall'art. 34, comma 3bis, in commento. Ne sono esempio, tra l'altro: l'obbligo di proposta di preventivi "personalizzati" anziché basati su profilazioni standardizzate (non a caso l'art. 34 parla di "tariffa" e non di "premio"; l'omessa regolamentazione degli obblighi di trasparenza, formazione ed adeguatezza posti in capo agli Intermediari in relazione a prodotti assicurativi cui l'intermediario proponente è fatalmente estraneo, provenendo tali preventivi da Compagnie con cui non ha alcun rapporto; l'omessa precisazione delle "altre condizioni contrattuali", ulteriori rispetto al premio, cui dovrebbe estendersi l'obbligo d'informazione e consegna; l'omessa indicazione delle modalità di acquisizione e trattamento (ivi inclusa l'immissione nei sistemi di Compagnie terze) dei dati personali relativi ai clienti; l'omessa previsione della possibilità che il cliente, reso edotto del suo diritto di chiedere od ottenere la preventivazione, esenti consapevolmente l'intermediario da tale obbligo, nonché la disciplina dell'ipotesi in cui il cliente si rifiuti di attestare la ricezione dell'informativa; l'omessa regolamentazione del regime di solidarietà nella sanzione di cui all'art. 34, comma 3, del D.L. 1/2012; l'omessa specificazione del regime sanzionatorio per gli Intermediari iscritti in Sezioni diverse dalla A; l'omessa disciplina delle ipotesi in cui l'intermediario, del tutto legittimamente, raccolga affari al di fuori della sua sede operativa, ponendosi nell'impossibilità materiale di offrire la preventivazione alternativa. 2

3 C. Sotto altro profilo, il Regolamento eccede il disposto dell'art 34, in parte qua: prevede l'opzione, non disciplinata dalla Legge, di trasformare la (mera) "informativa" prevista dall'art. 34, comma 1, nella consegna materiale di tre preventivi, di cui due totalmente estranei all'intermediario monomandatario, e nella conservazione di copia degli stessi agli atti di Agenzia: opzione che comporta costi di stampa, archiviazione e conservazione (senza nemmeno indicare per quanto tempo) del tutto sproporzionati al fine e privi di specifica remunerazione; estende l'ambito soggettivo di applicabilità dell'art. 34 ai soggetti giuridici, mentre la ratio della Legge sembrerebbe potersi circoscrivere alle tutela delle sole persone fisiche (o "consumatori" in senso stretto); estende l'obbligo dell'attività di preventivazione al rinnovo dei contratti in corso ed a quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del Regolamento, quando l'art. 34 si limita invece a menzionare la "sottoscrizione" del contratto, senza peraltro distinguere l'ipotesi in cui il Cliente sia stato reso edotto della possibilità di richiedere il confronto in vista del rinnovo dall'ipotesi in cui questi vi rinunci deliberatamente. D. A ciò s'aggiunga che gli attuali strumenti tecnologici a disposizione della categoria (per tutti, il Tuopreventivatore di ISVAP e gli altri sistemi di comparazione disponibili su internet) sono del tutto inidonei ad assolvere alle funzioni cui sono chiamati. Né il Regolamento contiene disposizioni idonee ad ovviare a tale deficienza. Inoltre, nella parte in cui il Regolamento prevede lo scambio di copie cartacee delle informative (recte: preventivi) si pone in aperto contrasto con il procedimento di dematerializzazione avviato dalle stesse pubbliche Amministrazioni per i propri atti, comporta uno spreco ingiustificato di carta ed ulteriori costi cui le Agenzie dovranno fare fronte riducendo il personale, con inevitabili riflessi in un contesto occupazionale già duramente provato dalla grave crisi economica mondiale. Ancora: la progressiva riduzione dei contatti della clientela con le Agenzie, reso sempre più macchinoso, comporterà una correlativa diminuzione della collocazione dei prodotti assicurativi a libera contraenza, con un impatto riduttivo dell'appetibilità del mercato assicurativo. In quest'ottica, tenuto conto che né in sede normativa, né in sede regolamentare, è previsto alcun obbligo cogente per le Compagnie di adeguare i propri siti internet agli obblighi d'informativa (paradossalmente a beneficio dei propri concorrenti), è evidente che l'art. 34, nei termini in cui è formulato, non è concretamente applicabile né emendabile per via regolamentare. E. In definitiva, sembra sia mancata qualunque analisi preventiva dell impatto regolamentare sul mercato, pure prevista dall art. 191, comma 4, del Codice delle 3

4 Assicurazioni, alla stregua di indispensabile attività istruttoria preliminare a qualunque attività regolamentare dell Istituto. Analisi che, se correttamente effettuata, avrebbe certamente evidenziato tali criticità ed avrebbe comportato l opportunità d una segnalazione al Parlamento volta ad adeguare, sotto il profilo normativo prim ancora che sotto quello regolamentare, la disciplina della materia. Ciò premesso, in via meramente cautelativa, si rassegnano le seguenti Articolo 1 (Definizioni) OSSERVAZIONI Premessa la ferma contrarietà degli scriventi a che l'obbligo d'informativa s'estenda ai rinnovi contrattuali, in quanto l'art. 34 del D.L. 1/2012 lo limita alla sottoscrizione di un contratto, e che il Regolamento ISVAP 4/2006 distingue nettamente l'ipotesi di proroga tacita (già oggetto di specifica approvazione del cliente ai sensi degli artt e 1342 cod.civ.) da quella del rinnovo, che consiste in una successione di contratti nel tempo, in via meramente subordinata e cautelativa, qualora l'istituto intenda confermare l'estensione dell'obbligo ai casi di rinnovo, si suggerisce l'introduzione della seguente lettera F: "f) "rinnovo": sottoscrizione di un nuovo contratto assicurativo della sola garanzia obbligatoria R.C. Auto, senza soluzione di copertura con il precedente, che costituisca, modifichi od estingua tale garanzia". Articolo 2 (Ambito di applicazione) La disposizione, e segnatamente il comma 2, riflette la grave distorsione della concorrenza e l'obiettiva disparità di trattamento introdotte dall'art. 34 del D.L. 1/2012 tra (Compagnie che si avvalgono di) Intermediari e c.d. Compagnie "dirette". Disparità che, a ben vedere, non è giustificata né da una maggior forza contrattuale del Cliente, né da una maggior tutela della trasparenza e dell'adeguatezza del contratto: ché anzi, scegliendo l'offerta via internet, l'utente tende a sorvolare sull'illustrazione delle condizioni generali di assicurazione, di cui non possiede gli strumenti d'interpretazione, mediante un semplice flag. Sicché, ferma restando la (opinabile) disposizione normativa, deve essere previsto in linea di principio che il Cliente abbia la possibilità di ottenere la preventivazione tanto dagli Intermediari presso la propria sede, quanto dagli Intermediari nei casi di cui all'art. 3 del Regolamento ISVAP 4/2006, quanto dalle Compagnie c.d. "dirette", in modo analogo. Correlativamente, dev'essere prevista, in ognuna di tali ipotesi, la possibilità che il Cliente attesti di esser stato reso edotto di tale possibilità e/o di avervi deliberatamente rinunciato, con effetto liberatorio nei confronti dell'intermediario e/o della Compagnia diretta. Di conseguenza si propone: 4

5 la soppressione del comma 2 dell'art. 2 del Regolamento; l'introduzione al comma 1 della seguente lettera "c) alle imprese che non si avvalgono di intermediari". Articolo 3 (Soggetti destinatari della informativa) La lettera della Legge, in uno allo spirito che l'ha animata, intende tutelare anzitutto il Cliente consumatore. Non v'è alcuna ragione per estendere l'obbligo d'informativa (sia esso generalizzato oppure subordinato alla specifica richiesta dell'interessato) anche alle persone giuridiche, che, a differenza del Cliente consumatore, posseggono tutti gli strumenti cognitivi per valutare autonomamente, sotto il profilo economico e giuridico, le proprie esigenze assicurative ed i mezzi per farvi fronte. In quest'ottica, non è condivisibile l'assunto per cui tale esclusione comporterebbe uno svuotamento della norma, principalmente intesa a sollecitare una (discutibilmente utile a tutte le parti in gioco) mobilità della clientela del ramo. La fedeltà del mercato trova fondamento nel rapporto fiduciario esistente tra il Cliente e l'intermediario, investito, oltreché della funzione distributiva nell'interesse di una o più Compagnie, d'una funzione di consulenza ed assistenza in favore del Cliente che non può essere svilita alla sola quantificazione del premio. Si propone pertanto che all'art. 3, comma 1: dopo la locuzione "persone fisiche" vengano inserite le parole "che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale"; venga soppresso l'inciso "o giuridiche". Si precisa inoltre che, stante la lettera dell'art. 3, comma 1, gli scriventi non ritengono di dover estendere l'obbligo d'informativa ai contratti contenenti, oltreché l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, alle ipotesi in cui tali contratti contengano garanzie accessorie, siano esse idonee o meno ad incidere sulla quantificazione del premio della R.C.A. obbligatoria. Si evidenzia infine che, stante la chiara distinzione normativa tra "proroga" e "rinnovo", postulando quest'ultimo la sottoscrizione di un nuovo contratto, l'inserimento del termine "o rinnovare" all'art. 3.1 è ridondante. Si propone pertanto la soppressione dell'inciso "o rinnovare" dal comma 1. Articolo 4 (Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) La disposizione in commento trascura di disciplinare: 5

6 l'ipotesi in cui il contatto con l'intermediario non sia stabilito direttamente dal "cliente" (dando per scontato che tale soggetto sia il contraente) ma da un suo delegato (ad esempio un familiare munito di delega), ed il soggetto abilitato ad attestare la ricezione dell'informativa; il termine entro il quale il Cliente può esercitare il diritto di ottenere l'informativa, vanamente decorso il quale il contratto s'intende rinnovato a termini di polizza; le modalità con cui il cliente deve richiedere, l'intermediario consegnare ed il Cliente attestare d'aver ricevuto, l'informativa di cui al comma 1 dell'art. 34. La disposizione in lettura, emendata dalle criticità sopra riportate, per la sua immediata applicabilità deve essere estesa alle Compagnie dirette. Inoltre, tenuto conto della netta distinzione tra "proroga" e "rinnovo" contrattuale, la disposizione, nei termini in cui è formulata, non può ritenersi applicabile ai casi di proroga tacita che non implichino la sottoscrizione di un nuovo contratto assicurativo. Si propongono dunque i seguenti emendamenti: all'art. 3 del Regolamento ISVAP n. 4/2006, siccome modificato dall'art. 4, comma 1, dello Schema di Regolamento, aggiungere il seguente comma 3: "Il Cliente che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 2 deve darne comunicazione scritta all'intermediario entro i 30 giorni precedenti la scadenza del contratto, vanamente decorsi i quali il contratto s'intende rinnovato alle condizioni ivi previste, Qualora il Cliente abbia comunicato di volersi avvalere della facoltà di cui al comma 2, l'informativa è resa presso la sede dell'intermediario entro il termine da questo assegnato al Cliente. Qualora il Cliente non si presenti o rifiuti di attestare la ricezione dell'informativa, il contratto s'intende rinnovato alle condizioni ivi previste. Il Cliente può delegare terzi per tale adempimento". Restano ovviamente salve le facoltà di disdetta del contratto previste dalle Condizioni di assicurazione o dalla Legge. Articolo 5 (Imprese che non si avvalgono di intermediari) Tenuto conto delle considerazioni sinora svolte, la previsione di cui all'art. 5 dello Schema di regolamento, nel pur condivisibile intento di attenuare un'obiettiva ed ingiustificata disparità di trattamento, di fatto finisce con il perpetrarla, in contrasto con la normativa di derivazione italo-comunitaria in tema di parità di concorrenza. Si propone pertanto il comma 1 sia sostituito come segue: "Ferma l'applicazione dell'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, le imprese che, nell'attività di distribuzione di prodotti relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 6

7 circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, non si avvalgono dell'operato di intermediari, sono tenute ad indicare ai clienti, sui propri siti internet aziendali, la possibilità di procedere alla comparazione delle offerte relative all'assicurazione obbligatoria r.c. auto tramite il servizio di comparazione "Tuopreventivatore"". Si propone inoltre l'introduzione del seguente comma 3: "L'opzione di avvalersi o meno della facoltà di cui al comma 1 deve costituire oggetto di una specifica scelta dell'utente, in difetto della quale non può darsi corso alla stipulazione del contratto". Articolo 6 (Informativa al cliente sulla tariffa e sulle condizioni contrattuali) Si premette che l'art. 34, comma 1, del D.L. 1/2012 si limita a prevedere che gli Intermediari siano tenuti a rendere una mera informativa, trasparente, corretta ed esaustiva, sulla tariffa e sulle "altre condizioni contrattuali" previste da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi. Se ne ricava, in linea di principio: che non esiste alcuna disposizione espressamente ostativa ad una specifica e consapevole esenzione dell'intermediario da tale obbligo, da parte del Cliente, che può dunque essere armonizzata a quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lettera c), terzo alinea, del Regolamento ISVAP 5/2006; che l'informativa, riguardando la "tariffa" e non il "premio", non può necessariamente assumere i tratti caratteristici del "preventivo", ben potendosi limitare ad un raffronto basato su mere profilazioni standardizzate che non implichino acquisizione e trattamento di dati personali, né il raffronto in termini di adeguatezza di prodotti assicurativi di compagnie terze, cui l'intermediario sia completamente estraneo. La disposizione in commento, inoltre, non chiarisce (al pari dello Schema di regolamento) a quali "condizioni contrattuali" s'estenda l'obbligo di preventivazione: se esse siano le garanzie accessorie, ovvero soltanto le condizioni idonee ad incidere sulla tariffazione della R.C. Auto, ovvero gli elementi di cui all'art. 49, comma 4, del Regolamento ISVAP 5/2006. E, in quest'ultima ipotesi, non ci si può esimere dal rilevare l'oggettiva incomparabilità delle diverse condizioni contrattuali attualmente presenti sul mercato. A ciò s'aggiunga che, sotto il profilo strettamente operativo, non v'è ragione per distinguere l'ipotesi in cui un cliente si rivolga, per ragioni fiduciarie, ad un Intermediario, da quella dell'utente che per i più svariati motivi preferisca l'utilizzo del web: in altri termini, non v'è alcun motivo per escludere gli Intermediari dalla possibilità che il cliente abbia diritto di ottenere le informazioni di raffronto qualora ne faccia richiesta ovvero qualora non vi rinunci espressamente. 7

8 In definitiva, non v'è ragione per non allineare gli adempimenti posti in capo agli Intermediari da quelle che lo Schema di regolamento prevede cautelativamente in capo alle Compagnie che non se ne avvalgano. Si propone pertanto che il comma 1 sia sostituito dal seguente: "Gli intermediari, nell'attività di distribuzione di prodotti relativi alla sola assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, avvertono il cliente di essere tenuti, prima della sottoscrizione del contratto e salvo sua espressa rinuncia: a) a fornirgli una informativa corretta, trasparente ed esaustiva, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali di cui all'art. 49, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, che influiscano direttamente sulla copertura assicurativa obbligatoria della r.c. auto, ricavabili dalle condizioni applicate da almeno tre imprese appartenenti a diversi gruppi assicurativi; b) ad illustrargli, se richiesto, le note informative relative ai prodotti assicurativi oggetto dell'informativa, già predisposte e pubblicate sui siti internet aziendali ai sensi dell'art. 34 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010; c) ad informare il cliente, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 50 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, di non aver ricevuto alcuna formazione in ordine ai prodotti assicurativi estranei a quelli emessi dalla propria impresa mandante e di non poter rispondere della loro adeguatezza". In analogia al disposto dell'art. 52, comma 4, del Regolamento ISVAP 5/2006, si propone inoltre l'introduzione del seguente comma 1bis: "Il cliente, che intenda rinunciare alla facoltà di ottenere l'informativa di cui al comma 1, ne dà atto per iscritto. Il rifiuto del cliente di ricevere l'informativa o di attestare la rinuncia alla facoltà di cui al comma 1 o di le informazioni occorrenti alla formulazione dell informativa, impedisce la sottoscrizione del contratto ed esenta l'intermediario da qualunque responsabilità nei confronti del cliente, della Compagnia e dei terzi". Si propone che il primo inciso del comma 2 sia sostituito dal seguente: "Qualora il cliente non rinunci alla facoltà di ottenere l'informativa di cui al comma 1, l'intermediario rende tale informativa avvalendosi anche". Tenuto conto del regime sanzionatorio di cui all'art. 34, comma 3, del Decreto, non v'è alcun motivo per addossare alle Associazioni degli intermediari l'onere di costituire e gestire i servizi di comparazione che aggregano i dati dei preventivatori aziendali di cui alla lettera c) del comma 2. Si suggerisce pertanto che l'art. 6, comma 2, lettera c) sia sostituito dal seguente: "delle informazioni di raffronto fornite dalla propria compagnia mandante". 8

9 Le funzioni del "Tuopreventivatore", che dovranno comunque essere adeguate all'implementazione d'utilizzo conseguente all'entrata in vigore del Regolamento (poiché, allo stato, il servizio non è in grado di sostenere quarantatrè milioni di accessi all'anno moltiplicati per tre preventivi ognuno) dovranno essere rese accessibili agli intermediari mediante i siti internet delle rispettive Compagnie mandanti. Tenuto conto della mole di documentazione sottoposta alla firma del cliente, nonché dell'ingiustificato e sproporzionato onere organizzativo ed economico derivante dalla stampa, dalla consegna, dall'archiviazione e dalla conservazione di documentazione cartacea (per tacere dell'impatto sull'ambiente) appare inoltre opportuno alleggerire la previsione di cui all'art. 3, che nei termini in cui è formulata non trova alcun riscontro nel Decreto. Si suggerisce pertanto di riformulare il comma 3 nei termini che seguono: "L'avvertimento, la ricezione dell'informativa e la rinuncia di cui al comma 1 devono essere attestate per iscritto, in modo chiaro e con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, prima della sottoscrizione del contratto". Si suggerisce di riformulare il comma 4 nei termini che seguono: "L'intermediario conserva copia delle dichiarazioni di cui al comma 3, alternativamente a sua scelta, in forma cartacea, magnetica, ottica o digitale, o in altra forma tecnica equivalente che ne consenta l'immediata consultazione in caso di verifiche". Articolo 7 (Criteri di scelta dei preventivi da fornire al cliente) L'articolato in commento si pone in insanabile contrasto con gli obblighi di formazione e sulle disposizioni in tema di adeguatezza posti a carico degli Intermediari dal Codice delle assicurazioni e dalla normativa regolamentare di codesto Istituto, nonché (in relazione all'attività di preventivazione vera e propria) in tema di acquisizione e trattamento dei dati personali. L'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, infatti, pone in capo alle Imprese l'obbligo di impartire istruzioni ai propri intermediari affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze di questi. E' evidente che la nozione di "contraente" è fatalmente più ristretta di quella di "cliente" menzionata dall'art. 34 del Decreto, e che l'adeguatezza dev'essere misurata esclusivamente in relazione al "contratto offerto", non potendosi estendere alle "informative" (comunque denominate) riguardanti prodotti assicurativi di Compagnie terze, del tutto sconosciuti all'intermediario proponente. Non è nemmeno lontanamente ipotizzabile che l'intermediario possa valutare nell'interesse del Cliente, tanto in termini positivi quanto negativi, l'adeguatezza di prodotti assicurativi emessi da Compagnie con cui egli non ha alcun rapporto, che non gli hanno impartito alcuna formazione e che, in definitiva, non conosce nel dettaglio. Simmetricamente, è impensabile che 9

10 il livello di comparazione tra diversi prodotti assicurativi, intrinsecamente impossibili da raffrontare, possa spingersi al livello di dettaglio soggettivo preteso dallo Schema di regolamento. Nei termini in cui è formulato, l'art. 7 confligge irrimediabilmente con le vigenti disposizioni in tema di formazione e adeguatezza, poiché l'intermediario non è in condizioni di effettuare alcuna scelta tra le informative da sottoporre al cliente. Di conseguenza si propone: che l'attuale rubrica dell'articolo 7 venga sostituita dalla seguente: "criteri generali per l'effettuazione dell'informativa"; che il comma 1 venga sostituito dal seguente: "Gli intermediari, quando rendono l'informativa di cui all'articolo 6, comma 1, sono tenuti ad evitare conflitti d'interesse ed a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti, acquisendo dai clienti le informazioni strettamente necessarie alla valutazione delle esigenze assicurative ed informandoli in ordine al livello di formazione eventualmente ricevuta sui prodotti oggetto di raffronto"; che, dopo il comma 1, venga aggiunto il seguente comma 1bis: "Gli intermediari sono sollevati da ogni responsabilità in ordine all'acquisizione ed al trattamento dei dati personali dei clienti, eventualmente occorrenti all'acquisizione, da parte di Imprese terze, delle informazioni necessarie all'assolvimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 6, comma 1". Articolo 8 (Pubblicazione) Nessuna osservazione. Articolo 9 (Entrata in vigore) Gli scriventi ritengono che l'obiettivo prefisso dall'art. 34 del D.L. possa (ed anzi debba) essere preferenzialmente assolta mediante il "Tuopreventivatore", essendo tale servizio reso da un'autorità indipendente di regolazione qual è codesto Istituto. Tale strumento deve essere messo in condizione di poter operare efficacemente, ai fini esposti nel presente documento, favorendone anche l'utilizzo diretto da parte del Cliente direttamente in Agenzia e riducendo al massimo il prevedibile sciupìo di carta ed i connessi costi di gestione, che per inciso, ad oggi, non trovano riscontro in alcun adeguamento remunerativo e che sarebbero inevitabilmente destinati a tradursi in un aumento di costo del "prodotto finito". Ad oggi, tuttavia, è innegabile che il "Tuopreventivatore" non sia nelle condizioni né di 10

11 sopportare efficacemente la prevedibile impennata di accessi conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento, né di rendere le informazioni occorrenti alla puntuale applicazione dell'art. 34, siccome circoscritti nella presente disamina. Sotto altro profilo, è innegabile che l'immediata entrata in vigore del Regolamento richiederà un notevole sforzo di adeguamento organizzativo ed una revisione dei processi aziendali, tanto più ostici in considerazione dell'approssimarsi del periodo estivo. L'entrata in vigore del Regolamento, tenuto conto dell'impatto operativo, dovrà dunque necessariamente tener conto: della necessità di adeguare i sistemi informativi degli Intermediari, delle Compagnie e soprattutto di codesto Istituto; della necessità di elaborare e distribuire la modulistica di cui agli artt. 4, (5) e 6; delle attività delle Compagnie volte a rendere accessibili al mercato distributivo le informazioni necessarie all'elaborazione dei profili standardizzati di clientela ai fini del raffronto; del disposto dell'art. 34, comma 3ter del Decreto. Appare dunque indispensabile prevedere un rinvio dell'entrata in vigore del Regolamento, mediante la sostituzione dell'attuale art. 9 nei termini che seguono: "Il presente Regolamento entra in vigore il 180 giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana". Alternativamente, si suggerisce d'individuare una fase transitoria almeno semestrale che consenta di svolgere le occorrenti attività e, se necessario, apportare le opportune modifiche regolamentari per l'operatività "a regime" delle nuove disposizioni. Con osservanza. ALLIANZ LLOYD ADRIATICO - Giovanni Trotta AUGUSTA - Federico Serao AXA ITALIA - Alessandro Lazzaro AVIVA - Pierangelo Colombo CARIGE - Letterio Munafò CATTOLICA - Bruno Coccato 11

12 GENERALI - Vincenzo Cirasola ITALIANA - Luigi Mingozzi ITAS - Giuseppe Consoli MILANO (MAGAP)- Francesco Bovio VITTORIA - Roberto Arena ZURICH - Enrico Ulivieri TORO Roberto Salvi 12

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