LINEE GUIDA DELL ISTITUTO IL DIRIGENTE VISTO il D.LGS. 196/2003 EMANA LE SEGUENTI LINEE GUIDA

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1 Premessa LINEE GUIDA DELL ISTITUTO IL DIRIGENTE VISTO il D.LGS. 196/2003 EMANA LE SEGUENTI LINEE GUIDA Le presenti linee guida sono rivolte al Personale ATA, Corpo Docente, Alunni e Genitori dell Istituto Comprensivo E. Springer, scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria I - Surbo (Le)-. Ci riferiremo al trattamento dei dati ordinari, cioè quelli che consentono di identificare un soggetto. Le norme giuridiche che regolano il trattamento dei dati personali tendono a garantire l individuo nei confronti di chiunque abusi del trattamento stesso, ledendo la dignità della persona o esponendola a rischi. In questo contesto un soggetto ed in particolare, gli alunni devono essere visti come portatori del diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali. La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni. Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco. Questa sfida positiva nella scuola riguarda anche il corretto trattamento dei dati personali. Un espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza. Nelle scuole, di ogni ordine e grado, vengono trattate giornalmente numerose informazioni sugli studenti e sulle loro famiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle abitudini alimentari. A volte può bastare una lettera contenente dati sensibili (quelli più delicati) su un minorenne, o un tabellone scolastico con riferimenti indiretti sulle condizioni di salute degli studenti, per violare anche involontariamente la riservatezza, la dignità di una persona. Al tempo stesso, la privacy è stata talvolta utilizzata in maniera impropria, per non rendere pubbliche determinate informazioni, come i risultati scolastici e quelli degli esami. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante della Privacy) da sempre attivo al fianco dei soggetti pubblici e privati, ritiene utile sgombrare il campo da interpretazioni errate e fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Anche allo scopo di sviluppare in ogni componente della comunità scolastica una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) : Recite, gite scolastiche e foto di classe Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video. Registrazione della lezione L utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all interno delle aule di lezione o nelle

2 scuole stesse. Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on-line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via mms. Succede spesso, tra l altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati. Con gli Mms può realizzarsi un "trattamento" di dati personali Le immagini, i suoni e i filmati trasmessi tramite Mms possono contenere informazioni di carattere personale relative ad un interessato identificato o identificabile e in particolare a persone fisiche, che riguarda "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". La loro raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi può integrare un "trattamento" di dati personali e potrebbe anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati (si pensi alla riproduzione di immagini che ritraggono disabili). Quando non è applicabile la legge La legge, Codice Privacy, non è applicabile quando gli Mms non comprendono dati personali, inoltre non è parimenti applicabile quando singole persone fisiche trattano dati personali per "fini esclusivamente personali". In tal caso il trattamento non è soggetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni trattate "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione". Non opera ad esempio nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale ad amici o familiari: il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità. La legge è al contrario applicabile nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi. Tra questi due esempi vi possono essere peraltro situazioni limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso. Ad esempio un Mms può essere inviato con una sola comunicazione a terzi, diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali l invio pur occasionale dell immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati, in termini analoghi a quelli che rendono applicabile il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) alle comunicazioni episodiche di dati personali via Internet effettuate da singoli utenti attraverso il c.d. sistema Mlm (come rilevato dal Garante nell esame di diversi ricorsi). Quale che sia il risultato, applicazione o meno dell intero Codice Privacy, la persona fisica che utilizza Mms per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotto inteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale l autore del messaggio deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. Applicazione della legge Il Codice Privacy opera, come si è detto, quando le immagini, i suoni e gli eventuali altri dati personali raccolti siano destinati ad una comunicazione sistematica ad uno o più destinatari diversi dall interessato, oppure alla diffusione a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (si pensi alla pubblicazione di un immagine su un sito Internet ad opera del soggetto che l ha inizialmente raccolta o ricevuta tramite Mms). In questi casi non possono essere invocate le finalità "esclusivamente personali" e tale legge è integralmente applicabile sin dal momento iniziale della raccolta delle informazioni personali. Ciò comporta che il soggetto che invia un MMS debba informare le persone interessate nei casi e nei modi previsti dal Codice Privacy, in tempi diversi all atto della raccolta, oppure in un momento successivo a seconda che i dati siano raccolti o meno presso l interessato. Dovrà essere inoltre raccolto il previo consenso della persona scritto nel caso di dati sensibili, a meno che, per i dati "comuni", sia configurabile uno dei casi previsti dal Codice Privacy. In ogni caso, laddove sia interamente applicabile la normativa in materia di protezione dei dati personali, vanno rispettate tra le altre le norme relative, in particolare, alla liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza del trattamento, al trattamento dei dati per finalità lecite, al trasferimento all estero delle informazioni, all esercizio dei diritti di accesso dell interessato e al risarcimento del danno. Secondo quanto stabilito Ministero della Pubblica Istruzione Roma, 30 novembre Direttiva n Uso dei telefoni cellulari allo scopo di acquisire dati personali

3 Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite Mms o comunque divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili e in particolare a persone fisiche. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati. Sembra opportuno ricordare che per dati sensibili si intendono: i dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cfr. art. 4 comma 1 lettera C del Codice della privacy). La disciplina in materia di protezione dei dati personali, invece, non si applica quando i dati raccolti non comprendono informazioni riferite a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente. Ciò posto, corre l obbligo di chiarire gli ambiti di operatività della normativa vigente mettendo in evidenza che si devono distinguere due diverse situazioni giuridiche a seconda che l acquisizione dei dati personali in questione sia finalizzata ad una successiva divulgazione verso terzi oppure avvenga esclusivamente per un uso personale. Specifiche cautele di carattere generale Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali, ), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente personali. La raccolta, la comunicazione e l eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall ordinamento. Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista circa l Abuso dell immagine altrui. Abuso dell'immagine altrui Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione dell immagine sia giustificata "dalla notorietà o dall ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico" e vietano, comunque, l esposizione o la messa in commercio che rechino "pregiudizio all onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633). Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del "neminem laedere" (art codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali, ), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare: a) l indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale); b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale); c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale); d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269). Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali, ), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata. Divulgazione dei dati Come è noto, i moderni telefoni cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono facilmente, ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o filmati, riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l invio ad altre persone delle fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio mediante l utilizzo di MMS, oltre ad offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet.

4 Di fronte a queste opportunità fornite dall utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che la diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice Privacy). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il divieto di divulgare dati sulla salute. Tali regole di carattere generale valgono anche nell ambito delle comunità scolastiche nelle quali assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani l esigenza di assicurare la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei singoli. Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti: A si deve informare la persona interessata circa: - le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; - i diritti di cui è titolare in base all art. 7 del Codice, quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; - gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati. B deve acquisire il consenso espresso dell interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute. Uso personale Nell ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per fini esclusivamente personali non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione". Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non operano ad esempio, come chiarito dal Garante della Privacy, nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità. Gli obblighi in questione risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi. Tra queste due ipotesi, come è stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere peraltro situazioni limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso. L uso delle immagini e dei filmati nella scuola. I limiti e le modalità di utilizzazione Le finalità della scuola sono rinvenibili nel sistema normativo e in particolare nelle modalità di realizzazione del diritto individuale all istruzione e all educazione. Tale missione comporta che la scuola persegua il suo obiettivo anche in dissonanza con la volontà degli stessi genitori. Richiamiamo questo comportamento perché nel caso specifico delle immagini, accade spesso che siano gli stessi genitori a chiederne l uso o siano oltremodo orgogliosi dell apparire del proprio figlio. Purtroppo la diffusione e la rete in particolare espongono i minori ad una serie di pericoli che non possono essere tutti previsti, né prevedibili. La scuola non può considerare il bambino come un utente qualsiasi, ma un soggetto di cui ha responsabilità sociale. Quando e perché la scuola deve utilizzare immagini degli alunni? Rientra tale attività tra quelle finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali?. Si individuano di seguito alcune peculiarità: le immagini costituiscono dati personali; la comunicazione di immagini deve seguire il dettato normativo vigente. Ciò significa che deve essere prevista da norme di legge o regolamento o, in mancanza, essere necessaria alla realizzazione delle finalità istituzionali; la diffusione deve, essere prevista esplicitamente da una norma di legge: La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. Nella scuola sono diverse le occasioni che possono portare alla comunicazione e alla diffusione dell immagine di un minore. Il primo caso è quello di operatori esterni, fotografi, che riprendono il minore al fine di documentare un certo evento (l inizio dell anno scolastico, la recita, la manifestazione sportiva ecc.). In questo caso il comportamento che la scuola deve tenere deve essere improntato alla massima vigilanza sulle attività che si svolgono al suo interno. Relativamente al caso concreto il dirigente deve verificare le credenziali del fotografo e fare in modo di mettere lo

5 stesso in contatto con le famiglie. Saranno le stesse a decidere se prestare il loro consenso alla realizzazione fotografica. In questo caso il consenso è necessario, trattandosi di soggetto privato. La stessa procedura va adottata nel caso in cui la scuola, nel corso di un partenariato con soggetti esterni, gestisca eventi o manifestazioni, le cui rappresentazioni fotografiche verranno usate per comunicare l evento a mezzo stampa o televisione. La scuola può esclusivamente mettere in contatto il soggetto esterno con le famiglie per la gestione della procedura di richiesta del consenso. Pensiamo ad un percorso teatrale che prevede la ripresa finale, che il soggetto partner vorrebbe utilizzare a fini divulgativi. La scuola deve fare in modo che le famiglie vengano informate sull uso che si vuole fare della ripresa e in quel contesto, se d accordo, può esprimere il consenso al trattamento delle immagini. La scuola, al contrario, potrebbe organizzare essa stessa la realizzazione di un servizio fotografico mirato a documentare un certo evento. L attività è lecita se esercitata nell ambito di attività istituzionali, ma, per quanto riguarda la diffusione di tali immagini, non si rinviene una disposizione che lo consenta. Le immagini devono rimanere agli atti della scuola, in qualità di documentazione del percorso didattico e/o formativo. Gli stessi principi valgono per i filmati aventi come soggetto i bambini. Al fine della realizzazione o documentazione di attività istituzionali, la scuola deve provvedere alla loro conservazione documentale. Se, invece, la scuola intende utilizzare i filmati per la partecipazione a mostre, fiere, concorsi, occorre fare in modo che il soggetto titolare del trattamento (ad es. Rai, tv locale, associazioni, ecc.) ottenga dall interessato il consenso. La scuola farà da tramite tra il titolare e la famiglia. Riproduzione di immagini di minori su giornalini di scuola e/o su siti web di libero accesso. Il giornale di classe o di scuola rientra nella consuetudine della didattica di ogni ordine e grado; nasce dalla voglia di comunicare degli studenti, e dalla necessità di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere il proprio pensiero agli altri. In quest ottica il giornale scolastico è un elemento forte di comunicazione ed un ambiente in cui si sperimentano vari tipi di scrittura. Le cautele da adottare dipendono dal grado di diffusione del giornalino stesso. Una distribuzione limitata alle famiglie degli allievi va gestita come comunicazione di dati personali. Pertanto, il genitore, all inizio dell anno scolastico, in occasione della consegna dell informativa, ex art. 13 del Codice Privacy, avrà notizia dell uso che sarà fatto delle immagini e, se lo riterrà opportuno, chiederà, ai sensi dell art. 7 del Codice, che le immagini non vengano utilizzate. Se, diversamente, il giornalino ha una diffusione indiscriminata, ad esempio viene distribuito sul territorio, non v è dubbio che si tratti di diffusione di dati personali. In questo caso non è consentito pubblicare foto di minori riconoscibili, anche se legate ad eventi positivi. La ragione di tale comportamento da tenere sta nell analisi degli indicatori di liceità che devono condurre l azione. Gli indicatori della pertinenza e non eccedenza vanno così considerati in primo piano. Essi comportano una scrupolosa verifica dell adeguatezza dei dati agli scopi del trattamento. Se scopo del trattamento specifico è il riconoscimento di un merito al minore per un suo successo scolastico, non v è ragione di divulgare una sua foto corredata da nome e cognome, poiché basterebbe citare il suo nome di battesimo e la classe per evidenziarne i meriti. Caso ancora più potenzialmente pericoloso è il sito web della scuola e la pubblicazione sullo stesso del giornalino scolastico. La messa a disposizione della rete, senza alcuna limitazione dell accesso, crea rischi potenziali di utilizzo delle informazioni illimitati. Ma, senza considerare questo estremo effetto dell uso delle immagini, basta soffermarsi sul concetto di necessarietà del trattamento del dato. Lo sforzo che bisogna compiere è quello di mirare al raggiungimento del risultato, sia esso il riconoscimento di un merito del bambino, sia esso l informazione sulle attività che la scuola svolge. È l invasività che va tenuta sotto controllo. Gli stessi risultati vanno perseguiti con il mezzo e le modalità meno invasive. Esse non devono essere potenzialmente foriere di danno per il minore e non solo in modo diretto, ma anche indiretto (basta pensare a relazioni familiari e parentali difficili, effetti di problemi economici ecc.). Per concludere, sembra azzardato estendere le disposizioni relative all attività giornalistica alla scuola, assumendo per analogia la determinazione contenuta in un provvedimento del Garante (Provv. 31 luglio 2002 doc. web n ), il quale prevede l applicazione delle regole contenute nella l. 675/1996, art. 25, comma 4 bis, a chiunque si trovi a svolgere, anche occasionalmente, attività di pubblicazione o diffusione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. Il legislatore ha voluto differenziare il regime legale del trattamento della comunicazione e diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici. La specialità della posizione di tali soggetti non ammette deroghe, ma continui richiami alla funzione di garanzia che devono svolgere. Pubblicazione sui social network Partiamo dal presupposto che la pubblicazione sui social network, equivalga alla pubblicazione su web, tenendo conto anche che le difficoltà di una corretta impostazione della propria privacy possano di fatto rendere visibili a tutti i contenuti pubblicati sui singoli profili. N.B.: Foto (nostre) che ritraggono (anche) persone estranee, e ricordate (sempre) che la legge non ammette ignoranza... Cosa dice la Legge italiana Importante: questa legge regolamenta la pubblicazione e non l acquisizione di immagini. 1. Per pubblicare l immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41). 2. Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l uso è solo giornalistico, l indicazione del punto 1) si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Non possono mai essere pubblicate immagini di minori.

6 3. Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione. 4. Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (D. Lgs. 196/2003). 5. Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip. 6. Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica. 7. Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini. La legge, in poche parole, mira a porre delle regole sotto il controllo del Garante della Privacy circa la raccolta e diffusione di qualsiasi informazione sugli individui (e quindi anche le sue immagini private), permettendo a ciascuno un miglior controllo dei dati che lo riguardano. In particolare, il trattamento di alcuni dati chiamati sensibili (come idee politiche, religiose, vita sessuale, salute, aspetti economici, etc) sono subordinati a un esplicito assenso da parte dell'interessato, e da controlli molto severi su coloro che raccolgono ed organizzano questi dati. Questi ultimi, oltre a chiedere il permesso alle persone coinvolte, devono anche rendere conto delle modalità con cui questi dati vengono utilizzati, e dei sistemi di sicurezza con cui vengono gestiti i relativi schedari e i file su computer. Esempi pratici Esaminiamo il caso più frequente: il personaggio da pubblicare è un personaggio qualsiasi (amici, persone ritratte per strada, clienti, etc). La norma che interdice la pubblicazione è concepita per dare possibilità ad una persona di lasciare il suo volto sconosciuto, ne consegue che occorre avere autorizzazione alla pubblicazione in molti casi. Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile. PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione PERCHE': La legge nega la possibilità di pubblicare la foto parchè in tal modo la persona che è sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine. Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, inserita in un contesto la cui visione sia limitata ad un pubblico circoscritto ed identificato (in un book cartaceo in una sola copia e non pubblicato su web, in un quadro affisso in locali chiusi al pubblico, in una pagina web protetta da password, in un tabellone esposto solo all'interno di un club o un istituto con accesso limitato ai membri, ecc) in modo che l'immagine sia visibile solo da un pubblico conosciuto, limitato e controllabile. PUBBLICABILE: Se l'uso è davvero ristretto, è possibile. PERCHE': Se l'immagine viene mostrata ad un gruppo ristretto, conosciuto e controllabile di interlocutori, non si può parlare di pubblicazione, ma di uso privato. Facendo attenzione a non trascendere, l'uso è possibile. Immagine di un minore, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile. PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione firmata dai genitori. PERCHE': L'autorizzazione alla pubblicazione deve essere concessa dai genitori. Immagine di un luogo pubblico o di un avvenimento, in cui una o più persone siano riconoscibili. Sì, se il personaggio riconoscibile non è determinante all'economia della foto. PUBBLICABILE: SI, anche senza autorizzazione. PERCHE': Non ha importanza che la foto sia stata realizzata in un luogo pubblico o durante un evento; l'importante è che si tratti di un'immagine del luogo pubblico o dell'evento, nella quale alcune persone possono essere incidentalmente riconoscibili. Personaggi comuni scattati in pubblico, o durante un evento, ma isolati dal contesto. PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione. PERCHE': non è lecita la pubblicazione di immagini realizzate in pubblico, ma di immagini che ritraggano luoghi o eventi pubblici. Se il soggetto umano è portante nell'economia dell'immagine (tanto che non potrebbe essere eliminato, se non "eliminando" la foto), allora si tratta di un ritratto per cui occorre autorizzazione. Personaggi comuni scattati in pubblico, o durante un evento, isolati dal contesto ma il cui volto non sia riconoscibile. PUBBLICABILE: SI, anche senza autorizzazione. PERCHE': Se il volto (l'effigie) non è riconoscibile, l'immagine può essere pubblicata. Personaggi comuni di cui sia pubblicato un particolare, ma il cui volto non sia riconoscibile. PUBBLICABILE: SI, anche senza autorizzazione, purché il volto non sia riconoscibile.. PERCHE': La legge protegge la privacy della propria effigie, in modo che non venga conosciuta ai più. Altri dettagli anatomici, anche se riconoscibili dalle persone che appartengono alla sfera privata, sono sconosciute alla massa, e quindi non possono essere riconosciute da questa.

7 Immagini in cui il soggetto ritratto occupi una porzione minima dell'immagine, comunque pubblicate. PUBBLICABILE: Occorre valutare di caso in caso. PERCHE': Se il soggetto avesse il volto riconoscibile, non ha importanza la "dimensione fisica" all'interno dell'immagine, ma la sua "dimensione logica": se - pur essendo "piccolo" il soggetto umano e' determinante nella foto, e' da equipararsi ad una foto di ritratti, e non di un luogo pubblico. Immagini pubblicate con finalità esclusivamente culturali e/o didattiche. PUBBLICABILE: SI, è previsto dalla legge. PERCHE': La legge cita espressamente questo caso come una situazione per la quale non occorre autorizzazione. Immagini di ritratto di minori o di adulti effettuate come reportage in Paesi distanti. PUBBLICABILE: La regola della privacy vale comunque, anche se statisticamente è improbabile che sorgano problemi. PERCHE': In realtà valgono le stesse regole che valgono per le persone in Italia. Tuttavia, dato che statisticamente è molto raro che questi soggetti si oppongano in seguito, è diffusa la consuetudine per la quale non viene chiesta l'autorizzazione. Molta attenzione, invece, agli stranieri fotografati in Italia, che potrebbero opporsi anche per tramite di avvocati che si prestano a patrocini pagati, se la pubblicazione è per loro sconveniente. Foto di minori in situazioni che si riterrebbero giustificate da libertà di informazione ed esigenze giornalistiche. PUBBLICABILE: No. Anche se spesso viene infranta, la regola è quella di non pubblicare immagini di minori riconoscibili nei servizi giornalistici.. PERCHE': In realtà, la libertà di informazione esiste finché non calpesta il diritto dei singoli, e l'opporsi alla pubblicazione è un diritto che prevale sull'esigenza giornalistica. Nel caso di minori, poi, esiste l'aggravante della minore età. Foto di minori sulle quali si sia provveduto a rendere non riconoscibile il volto. PUBBLICABILE: SI, se il volto è o viene reso non direttamente riconoscibile. PERCHE': E' sufficiente pixare la zona degli occhi, dato che si tratta della porzione su cui si basa il riconoscimento immediato, che è quello che va evitato. In conclusione Siamo in grado di pubblicare qualunque immagine o foto di cui siamo in possesso, ma nel momento in cui vi sono altre persone, proprio perché inserirle su social network, nella maggior parte dei casi equivale di fatto a rendere pubblici i loro volti: 1. avvisiamole della nostra volontà di pubblicazione 2. richiediamo (se sono estranei) un consenso via 3. provvediamo all'immediata rimozione se ci viene richiesta Inoltre è sempre meglio evitare di pubblicare foto di minori (anche se sono nostri figli). Sanzioni L uso improprio telefoni cellulari e/o ogni altro apparato multimediale espone il personale dell istituto e gli alunni al rischio di incorrere nella violazione di norme civili e penali. Infatti, riprese non autorizzate video/fotografiche e l eventuale pubblicazione su Internet, nonché la diffusione di messaggi o apprezzamenti con contenuto ingiurioso su siti di social network, costituiscono, oltre che a violazione della legge sulla privacy, reati che vanno dalla ingiuria alla diffamazione ed altri, dei quali, oltre agli autori materiali, sono tenuti a risponderne i genitori, sia in sede civile che penale. Secondo quanto stabilito dal Codice Privacy e regolamenti collegati, non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere, chiunque ed anche lo studente, o i genitori in caso di studenti minorenni in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. La mancata richiesta di consenso e la non applicazione delle disposizione del Codice Privacy, da parte del soggetto che filma fotografa e successivamente mette in rete o sui social i filmati e foto, può far incorrere nella violazione: dell art. 161 del Codice Privacy: Omessa o inidonea informativa all'interessato - La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro. dell art. 162 c. 2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo (Violazioni Amministrative), a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Dell art 162 c. 3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo (Violazioni Amministrative) sono applicati in misura pari al doppio. Art Trattamento illecito di dati c. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in

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