POSIZIONE UFFICIALE DELL AMCI SUL DDL BIOTESTAMENTO
|
|
- Gregorio Rossetti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI Roma Via della Conciliazione 10 Tel fax Il Presidente Nazionale POSIZIONE UFFICIALE DELL AMCI SUL DDL BIOTESTAMENTO Il 20 aprile u.s. la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura, ora quindi all esame del Senato, il DDL sul cosiddetto biotestamento, denominato Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, con 326 sì e 37 no. Come si evince dal titolo, i temi principali trattati sono il consenso informato (art. 1), in cui si definiscono le modalità, i criteri, la validità, la legittimità, ecc.; e le disposizioni anticipate sui trattamenti terapeutici ed assistenziali della persona quando verrà a trovarsi in una condizione di incapacità di intendere e di volere (art. 4). Ma nel DDL si fa riferimento tra l altro anche alla terapia del dolore e all accanimento terapeutico (art.2) ed alla pianificazione condivisa delle cure (art.5). Molti e diversi gli aspetti contraddittori e controversi. L impianto della legge pone, a nostro parere, l accento maggiormente sull autodeterminazione del paziente, facendo riferimento in particolare al secondo comma dell art. 32 della Costituzione ( nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge ). E vero che l art. 1 riguardante il consenso informato, al comma 1 enuncia che la presente legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all autodeterminazione della persona (e così sembra anche un esplicito rimando al comma 1 del citato art.32 della Costituzione la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ), ma ciò nonostante, crediamo che prevalga una visione individualista sia nella malattia, sia nel fine vita, per non dire nel rapporto dell ammalto col medico. Vi è uno sbilanciamento verso l autodeterminazione del paziente. Se la libertà della persona e il conseguente principio di autonomia, che significa: ciascuno decide liberamente rispetto alla propria salute o malattia (ma anche circa la propria e l altrui morte? potremmo domandarci), viene assolutizzato e non è collegato e subordinato al perseguimento del maggior interesse o meglio del maggior bene per la persona stessa (che si esplica nel principio del favor curae e del favor vitae), di fatto si viene a creare una (pericolosa) contrapposizione tra il paziente e il medico.
2 L autodeterminazione personale assoluta e intangibile che si spinge anche alla rinuncia delle terapie salvavita, può arrivare fino alla richiesta di aiuto a morire, magari con l intervento del medico? Se finora il principio della indisponibilità della vita era assicurato e garantito dallo Stato libero, democratico e aconfessionale, ora sembrerebbe che viene statuito, non il diritto o il dovere di curarsi o non curarsi (che è previsto dal consenso informato), ma la possibilità di una disponibilità della vita stessa per il singolo, attraverso magari una surrettizia forma di suicidio assistito quando il pz. decide di interrompere per esempio l alimentazione e l idratazione artificiale senza giustificazione alcuna, e chiedendo al medico contemporaneamente di essere sedato. Il venir meno del principio dell indisponibilità della vita, che da assoluto diventa per legge derogabile attraverso l autodeterminazione personale, crea a nostro giudizio un grave vulnus alle basi stesse della democrazia e del bene comune, perché lede i principi di solidarietà e di giustizia verso intere categorie di persone fragili: i malati cronici, gli anziani, i disabili, i malati di mente, i morenti di cui lo Stato potrebbe negare forme di assistenza e di tutela. Lo Stato quindi, che dovrebbe tutelare la vita, è perciò quello che in effetti più di ogni altro l abbandona. A ben vedere il diritto si troverebbe in una contraddizione: il diritto alla salute e alla vita e alla sua indisponibilità, si potrebbe considerare compiuto con l affermazione di un diritto a morire. Indubitabilmente il consenso informato rende l atto medico (giuridicamente) legittimante e lecito e da cui non si può prescindere: il potere d intervento di diagnosi e cura del medico è possibile solo dopo un approvazione esplicita, attuale, libera e formale del paziente, come universalmente acclarato dai vari pronunciamenti e sentenze della Cassazione Penale, ma anche dalla Convenzione di Oviedo, dalla Costituzione Europea, dal Comitato Nazionale per la Bioetica e dal Codice di Deontologia Medica. Tra l altro è previsto nella legge che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla, a sottolineare che in questi casi potrebbe essere difficile recepire il consenso stesso che come recita il comma 4 dell art. 1, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso
3 dispositivi che le consentano di comunicare ma ciò che è importante è che è statuito che in quelle situazioni il medico e l equipe sanitaria assicurino le cure necessarie. Diversamente, il medico sarebbe perseguibile penalmente per una serie di reati gravi che vanno dal rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), all omissione di soccorso (art 593 c.p.), dallo stato di necessità (art. 54 c.p.), al non impedire un evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo (art. 40 c.p.). Ma si fa riferimento dai fautori del principio di assoluta autodeterminazione della persona soprattutto agli art. 2 e 13 e del già citato art. 32 comma 2 della Costituzione. Quindi, pur volendo ammettere una legittimazione giuridica al rifiuto/rinuncia delle cure, non si può negare che nei casi delineati si presentino gravi interrogativi, in tutta la loro drammaticità e problematicità, alla coscienza personale, soprattutto a quella del medico per terapie proporzionate ed ordinarie mentre quelle non proporzionate o inutili o futili o straordinarie o rischiose o onerose sono moralmente, giuridicamente e deontologicamente illecite, configurandosi come accanimento terapeutico, che va in ogni caso condannato e respinto. Il problema si acuisce ancor di più nel caso di persona incompetente, che non può a causa del suo stato assumere decisioni e autodeterminarsi. In tal caso la sua tutela è sì in capo ad un fiduciario ma, a parer nostro, è rilevante la figura del medico nella sua specifica posizione di garanzia, espressione della tutela della persona fragile riguardo alla sua vita e alla sua salute, sempre nel rispetto della dignità della persona, contro ogni intento eutanasico da un lato e contro ogni procedura di accanimento o di abbandono terapeutico dall altro. Ciò emerge ancor di più, alla luce dell art.3 della legge, riguardo al minore, all interdetto e all incapace, quando il consenso informato al trattamento sanitario è espresso rispettivamente, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dal rappresentate legale o dall amministratore di sostegno. E se è pur vero, come recita la legge, che il consenso ha come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità, a maggior garanzia della protezione della persona fragile e per evitare abusi, a parer nostro, il legislatore doveva prevedere, (oltre il
4 ricorso obbligatorio al giudice tutelare in caso di controversia tra quelle figure e il medico), anche e sempre il ricorso all autorità giudiziaria, magari meglio se preceduto da un parere di una commissione medica istituita dalla struttura ospedaliera o dalla ASL, quando trattasi di rifiuto di terapie salvavita o dell idratazione e alimentazione. L aver inserito nella legge che si possa revocare il consenso prestato a qualsiasi terapia, includendovi e dichiarando tali la nutrizione e l idratazione artificiali, significa che d ora in poi queste siano considerate, sempre e comunque e in ogni caso, trattamenti sanitari e quindi come tutte le terapie esigere il consenso informato. Ciò risulta non ammissibile o quanto meno non condivisibile e in ogni caso problematico, perché bisogna riconoscere che nella stragrande totalità dei casi esse sono cure ordinarie e rientrano nell assistenza che si deve alla persona di cui certamente lo Stato, il medico, la famiglia sono tenuti a farsi carico. E indubitabile che per diverse categorie di ammalati o disabili la nutrizione e alimentazione artificiali sono indispensabili per il mantenimento in vita del paziente stesso. E tra l altro il legislatore non ha voluto tenere in considerazione la estrema variabilità del quadro clinico (pz. acuto, cronico stabilizzato, disabile, morente, ecc. ) e le diverse patologie a cui la NIA è utile, efficace e in taluni casi indispensabile per evitare l exitus e che rendono perciò estremamente problematico l inserimento di esse nelle DAT. Invece, potendosi sottrarre il paziente all idratazione e all alimentazione artificiali, si avrà un intento eutanasico quando tale rinuncia non sia giustificata (né dalla sproporzione rispetto ai risultati attesi, né dalla straordinarietà, gravosità, invasività della tecnica), cosicchè non si morirà a causa della malattia che fa il suo corso ma appunto per disidratazione e denutrizione. Pertanto, da quanto esposto, il legislatore poteva non includere la NIA tra i trattamenti sanitari e poteva invece a nostro giudizio, indicare che la nutrizione ed idratazione artificiali sono sempre dovute alla persona disabile e ad ogni ammalato, tenendo conto delle varie condizioni cliniche in cui si possa venire a trovare, finchè esse risultino utili e proporzionate ai benefici attesi e non siano gravose per il paziente. Anche il rapporto medico paziente nella presente legge viene alterato.
5 Difatti non c è traccia del termine alleanza, che significa condivisione di obiettivi nel reciproco rispetto e che meglio definirebbe quel mirabile incontro, umano prima che professionale, tra una fiducia e una coscienza, sostituita da una relazione di cura, che certamente deve essere sempre essere promossa e valorizzata, ma tale relazione, magari intesa in forma impersonale e burocratizzata, si dice nella legge, è basata sul consenso informato. Riteniamo che ciò tradisce una concezione meramente contrattualistica della professione medica e del rapporto con l ammalato, giacchè crediamo fermamente che a fondamento di tale rapporto vi è invece la promozione del bene vita e del bene salute (naturalmente rispettando la libertà personale sia del paziente che del medico) e non piuttosto l esclusivo principio di autodeterminazione della persona ammalata. L art.4 del DDL prevede che le disposizioni anticipate di trattamento (che si vogliono o non si vogliono che vengano praticate) vengano manifestate da parte di ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Il criterio quindi di vigenza a partire dalla quale ha effetto ed è operativa tale disposizione è la sopravvenuta incapacità di autodeterminarsi della persona, senza tener conto della irreversibilità della incapacità stessa. Ciò può creare una pericolosa disposizione di sé e della propria vita, perché numerose patologie determinano una limitazione o assenza della coscienza in modo temporaneo, che se trattate possono determinare una restitutio ad integrum o quantomeno ripristino dello stato di coscienza stessa. Tutto questo può produrre due problematiche contingenze: da una parte il medico che è consapevole delle possibilità terapeutiche di miglioramento clinico non le intraprende, perché così stabilito in passato dal paziente; dall altra sappiamo dall esperienza dell arte medica che molti trattamenti solo dopo averli messi in opera e a posteriori possono essere giudicati ragionevolmente efficaci quoad vitam e pertanto in molti casi, nel dubbio di insuccessi terapeutici, il medico potrebbe astenersi dal praticarli, perché dovrà darne conto inseguito in sede giudiziaria. Ecco che il legislatore, probabilmente alla luce di queste possibili evenienze, ha mitigato la vincolativitivà in capo al medico sia della volontà di rifiutare/revocare i trattamenti sanitari della persona capace di agire tramite il consenso/dissenso informato, sia le disposizioni preventivamente espresse dal paziente che diventano operative quando sarà incompetente. Ma mentre il rispetto delle DAT, possono essere disattese, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all atto della sottoscrizione, ca- paci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita (ed in ciò il disposto della legge sembra riprendere quanto prescrive il vigente codice deontologico dei medici che recita all art. 38 Il medico, nel tenere conto
6 delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente ); molto più contraddittoria è la posizione del medico (che è esente da responsabilità civile o penale ) riguardo la possibilità di rispettare le volontà del paziente competente, il quale però non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico- assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. L incongruenza è insita nel fatto che la legge solleva il medico da responsabilità civili e penali, che in qualche modo possono essere quindi violate nel dare corso alle volontà del paziente, che però non può chiedere trattamenti contrari alle norme di legge che nella fattispecie potrebbero essere in particolare l art. 579 c.p. omicidio del consenziente, art. 580 c. p. istigazione o aiuto al suicidio. Così come anche terapie contrarie al deontologia professionale non devono essere perseguite (in particolare pensiamo si faccia riferimento all art. 17 del codice Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte ) e finanche se esse sono avverse alle buone pratiche clinico- assistenziali (tra le quali potrebbero allora rientrare anche l idratazione e l alimentazione artificiali, intese come terapie di sostegno vitale). Importantissima infine a pare nostro anche il disposto che a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali, che se da un lato sottintende ancora una volta una concezione contrattualistica dell arte medica, dall altra può essere recepita come una forma di obiezione di coscienza che può essere sollevata dal medico di fronte alle volontà del paziente. E se il sottrarsi a precisi obblighi professionali è permesso al medico, ciò inverosimilmente e crediamo illecitamente non è concesso alla struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che si è dotata di un Codice Etico, che esprime valori e modelli comportamentali e procedurali vincolanti per la struttura e per ogni singolo dipendente che sono difformi o in contrasto con i principi della presente legge. Pertanto i medici cattolici respingendo ogni intento e azione eutanasica comunque mascherata, così come ogni forma di accanimento terapeutico e parimenti di abbandono di cura dell ammalato, alla luce di quanto esposto, auspicano che il Senato della Repubblica possa apportare in seconda lettura le modifiche e gli emendamenti necessari al DDL, affinché la libertà e l autonomia individuale, costitutivi della identità della persona, siano coniugate con la promozione e il rispetto della salute e della vita. Il Presidente Nazionale Prof. Filippo M. Boscia
LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N. 219
LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N. 219 NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Avv. Monica Bombelli Avv. Fabrizio Cardinali IL CONSENSO INFORMATO Diritti tutelati: - Diritto
La legge su consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento
La legge su consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente Norme in materia di consenso informato e di
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Art. 1. (Consenso informato)
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Art. 1. (Consenso informato) 1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione
Avv. Mariagrazia SOLERI
LEGGE N. 219/2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Avv. Mariagrazia SOLERI Corso Dante n. 22 CUNEO 1 riproduzione riservata ART. 32 COSTITUZIONE La Repubblica
Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento
Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Consenso informato art. 1,
La legge 219/2017 MATTEO GALLETTI
La legge 219/2017 MATTEO GALLETTI (Università degli Studi di Firenze) matteo.galletti@unifi.it 1. Consenso informato; 2. Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella
DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)
DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO) 1. L. 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 12 del
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE CURE. Dott. Luca Barbacane Mestre,
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE CURE Dott. Luca Barbacane Mestre, 20.10.18 La legge 219 e il Codice di Deontologia Medica 2014 Art. 1 c.1 Art. 3 prime 3 righe Art. 1 c.2
Monferrato Resort di Cereseto Monf.to CONVEGNO 30 GIUGNO 2017 SUL TESTAMENTO BIOLOGICO
Monferrato Resort di Cereseto Monf.to CONVEGNO 30 GIUGNO 2017 SUL TESTAMENTO BIOLOGICO Relazione avv. Alberto Berardengo (Studio legale Cappa) su Gli aspetti giuridici del disegno di legge Norme in materia
Illustrazione della Legge n 219 del 22/12/2017. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
U.O.C. RISK MANAGEMENT Direttore: Dott. Vittorio Amedeo Cicogna Illustrazione della Legge n 219 del 22/12/2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. G.U. 16/01/2018
ART. 1 (Consenso informato) ART. 1 (Consenso informato)
Testo unificato elaborato dal comitato ristretto il 7 dicembre 2016 ART. 1 (Consenso informato) 1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, nessun trattamento sanitario
Le volontà della persona nelle diverse patologie e setting: le direttive anticipate di trattamento
L etica della persona e la qualità delle cure di fine vita nei vari contesti di assistenza Massa, 7 8 Febbraio 2018 Le volontà della persona nelle diverse patologie e setting: le direttive anticipate di
La presa in carico integrata del paziente psichiatrico nel dipartimento di salute mentale
La presa in carico integrata del paziente psichiatrico nel dipartimento di salute mentale 4 dicembre 2018 Micaela Barbotti Consenso informato Legge n. 219/2017 Ingresso in struttura o avvio del progetto
LA NUOVA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO
Alcune brevi considerazioni sulla nuova legge approvata dal Parlamento sul biotestamento. Ilaria Valentino (redattore Giovanni Sicignano) Articolo divulgativo - Pubblicato, Sabato 16 Dicembre 2017 Giovedì
ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, dichiara
-.. -. -.. Il sottoscritto.. LOPEZ PASQUALE ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, dichiara X che negli ultimi due
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Testo-A testo unificato delle proposte di legge A.C.
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento Testo-A testo unificato delle proposte di legge A.C. 1142 ed abb. (C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A)
Risvolti giuridici della tutela delle persone in disabilità neuropsichica presenile
Risvolti giuridici della tutela delle persone in disabilità neuropsichica presenile 23 febbraio 2018 Avv. Micaela Barbotti Consenso informato Ingresso in struttura o avvio del progetto di presa in carico
TESTO UNIFICATO USCITO DALLA COMMISSIONE ART.
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti,
Il Codice Deontologico
Le disposizioni anticipate di trattamento o biotestamento Il Codice Deontologico Rosario Cultrera Ferrara, 24 marzo 2018 Codice Deontologico Il medico che esegue le volontà del paziente è sollevato da
FONDAZIONE CASTELLINI
FONDAZIONE CASTELLINI TESTAMENTO BIOLOGICO DALLA LEGGE ALLA QUOTIDIANITÀ Melegnano, 5 ottobre 2018 DAT E CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA Marcello Valdini Legge 22 dicembre 2017 n. 219 Norme in materia di
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Consenso informato) 1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2,
LE NOVITA - FISCALI E NON - DI INTERESSE NOTARILE
CONVEGNO DI STUDIO LE NOVITA - FISCALI E NON - DI INTERESSE NOTARILE Milano, 19 gennaio 2018 Le disposizioni anticipate di trattamento Arrigo Roveda Notaio in Milano La Costituzione Art. 32, secondo comma
sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo
LEGGE 22 dicembre 2017 n.219 (in Gazz. Uff., 16 gennaio 2018, n. 12). - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (BIOTESTAMENTO) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Problematiche bioetiche in Oncologia. Prof. Vittorio Silingardi
Problematiche bioetiche in Oncologia Prof. Vittorio Silingardi 13.04.2016 Problematiche bioetiche in oncologia Possono interessare Il soggetto sano o ammalato Il medico o il ricercatore La famiglia e/o
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CECCONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1586 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CECCONI Modifiche alla legge 22
Dichiarazioni anticipate di trattamento: cos è cambiato
CONVEGNO REGIONALE AIOM FRIULI VENEZIA GIULIA: SIMULTANEOUS CARE NELLA CURA DEI TUMORI: PERCORSI ED INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO Palazzo Montereale Mantica Pordenone 13 ottobre 2018 Dichiarazioni anticipate
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento - Atto Senato 2801 e connessi - approvato dalla Camera dei deputati Assegnato alla Commissione Igiene e sanità in sede
Biotestamento: il testo della nuova legge
Biotestamento: il testo della nuova legge LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (G.U. n. 12 del 16-1-2018) Vigente
Art. 1 Consenso informato
LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (GU n.12 del 16-1-2018). Vigente al: 31-1-2018 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il crepuscolo della persona, l incapacità oggi. Modena, 21 novembre 2014
Il crepuscolo della persona, l incapacità oggi Modena, 21 novembre 2014 "Spunti sull'incapacità nel nuovo Codice deontologico Dott. N. D Autilia Codice di Deontologia Medica 2014 Art. 11 Riservatezza dei
FINE VIT A VIT PROFILI DI BIOETICA
FINE VITA PROFILI DI BIOETICA Campo bioetico crocevia di valori in cui il rapporto tra religione e diritto si fa particolarmente intenso Il credo religioso influenza l approccio culturale Il credo religioso
Profili medico-legali delle criticità dell emergenza/urgenza ospedaliera
Convegno ASUR Marche Problematiche medico-legali e giuridiche dell emergenza/urgenza ospedaliera Ancona, 8 Febbraio 2019 Profili medico-legali delle criticità dell emergenza/urgenza ospedaliera PROF. ADRIANO
Il consenso dell avente diritto
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA Corso Integrato di Medicina Legale Il consenso dell avente diritto Prof. Pierluca Zangani ART. 13 COSTITUZIONE ITALIANA La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa
CAPIRE IL TESTAMENT O BIOLOGICO. Sen. Antonio De Poli
CAPIRE IL TESTAMENT O BIOLOGICO Sen. Antonio De Poli Cittadella 28 marzo 2015 MALATO TERMINALE Vive la fase terminale della sua esistenza e, a causa della sua malattia, potrebbe quindi morire in tempi
Pagina 1 di 5 LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (GU n.12 del 16-1-2018) Vigente al: 31-1-2018 IL PRESIDENTE DELLA
LEGGE 22 dicembre 2017, n (GU n.12 del ) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
1 di 5 16/02/2018 16:37 LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (GU n.12 del 16-1-2018) Vigente al: 31-1-2018 IL PRESIDENTE
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Un commento critico
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Legge n. 219 del 22 dicembre 2017) Un commento critico di Vice Presidente Nazionale Associazione Medici Cattolici Italiani
Nutrizione enterale e parenterale nel paziente internistico
Nutrizione enterale e parenterale nel paziente internistico Nutrizione artificiale: implicazioni medico legali Modena 9 Febbraio 2017 VANIA MASELLI Medicina Legale e Risk Management . Il dibattito mondiale
La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. MARGHERITA NERI
La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. MARGHERITA NERI Legge del 22 dicembre 2017, n. 219 recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Il
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3630 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI IORI, BECATTINI, BORGHI, BRUNO BOSSIO,
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MURER, AMATO, D INCECCO, FRAGOMELI, GARAVINI, MARANTELLI, SCUVERA, TULLO, VELO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1432 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MURER, AMATO, D INCECCO, FRAGOMELI, GARAVINI, MARANTELLI, SCUVERA, TULLO, VELO Disposizioni
Le cure palliative nella SLA
U niversità degli Studi di Catania Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "Gaspare Rodolico" Clinica Neurolo gic a Direttore: Prof. MARIO ZAPPIA Le cure palliative nella SLA Emanuele D Amico AGENDA
Editrice. Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: questo il testo di Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 16.1.2018 La Nuova Procedura Civile, 1, 2018 Editrice Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: questo
Riunione Regionale SIN Campania
Riunione Regionale SIN Campania Salerno, 14.12.2018 Dr. Francesco Ausania 31.01. 2018 entra in vigore la Legge n. 219/2017 recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Dossier n. 243 Ufficio Documentazione e Studi 14 dicembre 2017 BIOTESTAMENTO NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO La legge, attesa da diversi anni, affronta
NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Dossier n. 203 Ufficio Documentazione e Studi 20 Aprile 2017 NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Questo provvedimento, atteso da diversi anni, affronta due
Ricordiamo che è possibile rivolgersi presso gli Uffici Comunali per chiedere chiarimenti in merito a qualsiasi dubbio.
P.za Vittoria 6, 26859 037199000-Fax 037199348 info@comune.valerafratta.lo.it SCHEDA INFORMATIVA E MODULI DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO), ANCHE TESTAMENTO BIOLOGICO O BIOTESTAMENTO Com è
NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Dossier n. 203 Ufficio Documentazione e Studi 20 Aprile 2017 NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Questo provvedimento, atteso da diversi anni, affronta due
DIRITTO AL TESTAMENTO BIOLOGICO. a cura di Sara Patuzzo
DIRITTO AL TESTAMENTO BIOLOGICO a cura di Sara Patuzzo Testamento biologico = Tema bioetico di FINE VITA VITA, MORTE = CONCETTI FILOSOFICI e CONVENZIONI MEDICHE IL PROLUNGAMENTO MEDICO DELLA VITA 1960:
Il documento condiviso
Grandi insufficienze d organo end stage : cure intensive o cure palliative Daniele Rodriguez P.O. di Medicina Legale Università degli Studi di Padova 1 Il documento condiviso Il documento condiviso gli
Associazione Luca Coscioni
Associazione Luca Coscioni La legge sul Testamento Biologico (L.219/2017) Dat approvata il 14 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018, è in vigore dal 31 gennaio 2018. Dat dichiarazione
SENATO DELLA REPUBBLICA 12 COMMISSIONE IGIENE E SANITA 17 MAGGIO 2017, ORE 13.45
SENATO DELLA REPUBBLICA 12 COMMISSIONE IGIENE E SANITA 17 MAGGIO 2017, ORE 13.45 Audizione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nell ambito dell esame del disegno
SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RE- LATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 E 1368
41 SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RE- LATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 E 1368 Disposizioni in materia di alleanza terapeutica,
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANTERO, CECCONI, BARONI, DALL OSSO, DI VITA, SILVIA GIORDANO, GRILLO, LOREFICE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1142 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MANTERO, CECCONI, BARONI, DALL OSSO, DI VITA, SILVIA GIORDANO, GRILLO, LOREFICE Norme in
La legge sulle DAT: principi etici e strumenti
Luciano Orsi La legge sulle DAT: principi etici e strumenti Medico palliativista Vicepresidente SICP Bertolissi S, Miccinesi G, Giusti F. Come si muore in Italia. Storia e risultati dello studio Senti-
ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI
ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI Alla c.a. delle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera dei Deputati Roma Audizione informale del 3 aprile 2019 circa l esame delle
Il Punto di Vista della Religione Cattolica: La sacralità della Vita Sabato, 6 aprile 2019 Polo Didattico ASL Lecce
Il Punto di Vista della Religione Cattolica: La sacralità della Vita Sabato, 6 aprile 2019 Polo Didattico ASL Lecce Relatore: Don Francesco Coluccia Consulente Ecclesiastico Nazionale Associazione Cattolica
CASO ELUANA ENGLARO. Cassazione Civile - sezione I 4-16/10/2007 n
CASO ELUANA ENGLARO Stato vegetativo irreversibile e volontà certa del paziente: solo così è lecito staccare la spina 1 Il diritto all autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra alcun limite
Venezia-Mestre, 5 febbraio 2019 OMCeO VENEZIA
Venezia-Mestre, 5 febbraio 2019 OMCeO VENEZIA LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE STRANIERO IL CODICE DEONTOLOGICO E LE IMPLICAZIONI MEDICO LEGALI DOTT.SSA Alessandra Cecchetto DOTT.SSA Cristina Mazzarolo
Aspetti medico-legali della trasfusione del sangue.
Aspetti medico-legali della trasfusione del sangue. Dott. Roberto Massazza Responsabile SS. Di Medicina Legale - Clinical Risk Manager AOB Dott. Barbara Carau Direzione Medica di Presidio - AOB LEGGE
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell eutanasia
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 900 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CERNO e PITTELLA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2018 Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell
BIOETICA E DIRITTO:il testamento biologico
BIOETICA E DIRITTO:il testamento biologico La scienza chiamata BIOETICA cerca di dare una risposta all interrogativo se tutto ciò che è tecnoscientificamente possibile in ambito medico può considerarsi
DISPOSIZIONI ANTICIPATE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Libero Ciuffreda S.C. Oncologia Medica 1 Centro Oncologico Ematologico Subalpino (COES) AOU Città della Salute e della Scienza Molinette - Torino Questa foto di Autore
BIOTESTAMENTO Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Il Popolo della Libertà Berlusconi Presidente Forza Italia 1477 BIOTESTAMENTO Norme in materia di consenso informato e di 27 novembre 2017 2 La
Direttive anticipate Il punto di vista del medico
Direttive anticipate Il punto di vista del medico Michele Gallucci Vorrei morire Forse vorrei morire Non so Forse vorrei vivere Vorrei vivere Paralizzato ma capace di comunicare Totalmente dipendente,
Amministratore di Sostegno e Diritto alla Cura. Inf. Gervasi Giorgio
Amministratore di Sostegno e Diritto alla Cura Inf. Gervasi Giorgio Diritto alla Cura, Diritto alla Salute CURA come ricerca della Salute (1948) Salute, secondo l OMS: Stato di completo benessere psico
Legge 22 dicembre 2017, n. 219
Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12) Entrata in vigore del provvedimento:
Capacità di agire e libero arbitrio nei disturbi neurocognitivi. M. Francesca Mascia Avvocato abilitato
Capacità di agire e libero arbitrio nei disturbi neurocognitivi M. Francesca Mascia Avvocato abilitato La capacità giuridica è l attitudine della persona ad essere titolare di diritti e di doveri (art.
Aspetti deontologici e giuridici della desistenza terapeutica
Aspetti deontologici e giuridici della desistenza terapeutica Nel seguente articolo darà il suo contributo in merito a questa difficile materia l avvocato Fabio Casertano, che ringraziamo fin d ora. Soprattutto
Suicidio assistito Eutanasia Sedazione palliativa
Suicidio assistito Eutanasia Sedazione palliativa A ognuno la sua storia Dj Fabo suicidio assistito Eluana Englaro dopo 17 anni di stato vegetativo per un incidente stradale, senza alcuna speranza di recupero
Biotestamento Avv. Maria Luisa De Margheriti Studio Legale Associato De Margheriti & Massaro
Legge 219/2017 Biotestamento Avv. Maria Luisa De Margheriti Studio Legale Associato De Margheriti & Massaro Tre sono gli assi portanti della l. n. 219/2017 Per la prima volta viene disciplinato in maniera
La legge penale considera l attività medica esercitata sul fondamento di tutela della vita, della salute fisica e psichica dell uomo ed il sollievo
Dott Marco Schiavi Il consenso del paziente rappresenta, oggi, il presupposto di liceità di ogni trattamento sanitario, fondato sull articolo 32 della Costituzione. Tale consenso deve essere personale,
LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO Prof. ssa Rossana Cecchi Dipartimento di Medicina e Chirurgia Istituto di Medicina Legale Università di Parma LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di
LINEE PROPOSITIVE PER UN DIRITTO DELLA RELAZIONE DI CURA E
LINEE PROPOSITIVE PER UN DIRITTO DELLA RELAZIONE DI CURA E DELLE DECISIONI DI FINE VITA 1 Premessa. Le questioni relative al trattamento giuridico delle decisioni di fine vita possono essere risolte validamente
Paolo Ferrario, Dispensa didattica n. 18, LE BIOPOLITICHE, con particolare attenzione al TESTAMENTO BIOLOGICO
Paolo Ferrario, BIOPOLITICHE E TESTAMENTO BIOLOGICO 1 Paolo Ferrario, Dispensa didattica n. 18, LE BIOPOLITICHE, con particolare attenzione al TESTAMENTO BIOLOGICO Paolo Ferrario, BIOPOLITICHE E TESTAMENTO
LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE. Prof. ssa Rossana Cecchi Dipartimento di Medicina e Chirurgia Istituto di Medicina Legale Università di Parma
LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE Prof. ssa Rossana Cecchi Dipartimento di Medicina e Chirurgia Istituto di Medicina Legale Università di Parma LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso
PARERE SUL CASO CLINICO. Liceo Scientifico Antonio Scarpa Classe IV ASA opzione Scienze Applicate Anno scolastico
PARERE SUL CASO CLINICO Liceo Scientifico Antonio Scarpa Classe IV ASA opzione Scienze Applicate Anno scolastico 2015-2016 Il percorso di approfondimento ANALISI DEL CASO: Prospettiva della paziente La
COMUNE di VALFURVA (Provincia di Sondrio)
COMUNE di VALFURVA (Provincia di Sondrio) REGOLAMENTO MODALITA OPERATIVE DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) Legge 22/12/2017, n. 219 Circolare Ministero
Cure palliative in neurologia. Daniela Tarquini GdS Bioetica e Cure Palliative SIN Roma
Cure palliative in neurologia Daniela Tarquini GdS Bioetica e Cure Palliative SIN Roma 26-10-2018 LE CURE PALLIATIVE NEL MALATO NEUROLOGICO Documento intersocietario SICP-SIN Per la SICP: Luciano Orsi
LINEE PROPOSITIVE PER UN DIRITTO DELLA RELAZIONE DI CURA E DELLE DECISIONI DI FINE VITA
LINEE PROPOSITIVE PER UN DIRITTO DELLA RELAZIONE DI CURA E DELLE DECISIONI DI FINE VITA Introduzione Le questioni relative al trattamento giuridico delle decisioni di fine vita possono essere risolte validamente
Lezione del 23 marzo 2011
Università degli Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza Anno Accademico 2010-11 Corso Nuove dimensioni della libertà individuale Lezione del 23 marzo 2011 (autodeterminazione e rifiuto di trattamenti
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 281
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 281 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa delle senatrici CARLONI e CHIAROMONTE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Disposizioni in materia di consenso informato
RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE E DELLA RISERVATEZZA DA PARTE DELL ASSISTENTE SOCIALE. A.S. Serena Bianchi
RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE E DELLA RISERVATEZZA DA PARTE DELL ASSISTENTE SOCIALE A.S. Serena Bianchi Dimensione Etica La Riservatezza e il Segreto Professionale sono stati elementi fortemente evidenziati
CONSENSO INFORMATO. Giornate ANMDO Caterina Mineccia. aterina Mineccia
CONSENSO INFORMATO Giornate ANMDO 2006 Caterina Mineccia CONSENSO Espressione della volontà del Paziente: l obbligo è sancito dalla Costituzione, da norme, dal codice deontologico medico, dalla Carta dei
La funzione dell Ordine. Sabato 28 gennaio 2012
La funzione dell Ordine Sabato 28 gennaio 2012 D.Lgs.C.P.S.. 13 Settembre 1946, n. 233 Art.3 Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni: b) vigilare alla conservazione
Diritto e sanzioni: cosa dice la legislazione
La «buona» morte. Accompagnamento al fine vita Diritto e sanzioni: cosa dice la legislazione Elisabetta Palermo 1 Tenuto conto del titolo dato alla sessione nella quale è collocata la mia relazione e precisamente
IL RIFIUTO CONSAPEVOLE DELLE CURE. 17 maggio 2017
IL RIFIUTO CONSAPEVOLE DELLE CURE 17 maggio 2017 Il rifiuto delle cure: una pluralità di scenari -ilrifiutoattualeallepropostedicura - la rinuncia alla prosecuzione delle cure in atto - il dissenso dei
INFORMAZIONE E CONSENSO AI TRATTAMENTI SANITARI
INFORMAZIONE E CONSENSO AI TRATTAMENTI SANITARI 22 maggio 2009 Dott. Aldo Ricci U.O. Medicina Legale e Gestione del Rischio (Direttore: Dott.ssa Alessandra De Palma) AUSL di Modena Il consenso rappresenta
Esercizio della Professione Medica
Esercizio della Professione Medica Consenso Esimente Limiti Dott. Mario Raimondi RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO Per l esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l iscrizione
INFORMAZIONE E CONSENSO
INFORMAZIONE E CONSENSO Salvo Monaco Piazza Armerina, 18.09.2004 I casi del giorno Muore in ospedale per un esame sbagliato Tragedia nel Milanese, la vittima è una donna di 52 anni. Dopo un test endoscopico
Cosa cambia con la legge sul testamento biologico Firenze, 6 aprile 2018 Stefania Bastianello
Cosa cambia con la legge sul testamento biologico Firenze, 6 aprile 2018 Stefania Bastianello 13/04/2018 1 Legge 219 del 22-12-2017 Cosa cambia per il cittadino? MOLTO 13/04/2018 2 Legge 219 del 22-12-2017
Attuazione della legge 219/2017 in Regione Toscana. Ing. Andrea Belardinelli Responsabile Settore Sanità digitale ed innovazione
Attuazione della legge 219/2017 in Regione Toscana Ing. Andrea Belardinelli Responsabile Settore Sanità digitale ed innovazione Sommario 1. gli Atti 2. Finalità 3. cosa sono le DAT 4.chi le raccoglie,
Amministrazione di sostegno e contratto terapeutico in ambito psichiatrico Cinzia Lubiato
Amministrazione di sostegno e contratto terapeutico in ambito psichiatrico Cinzia Lubiato 28.05.2019 Abteilung Psychiatrie Divisione di Psichiatria Primar Primario Prof. Dr. Conca Andreas Il contratto
Parte prima Le responsabilità dei professionisti sanitari in generale. La responsabilità disciplinare
Indice Prefazione metodologica e propedeutica...p. 17 Proposta di articolato elaborato dal centro studi di Arezzo sulla responsabilità medica e sanitaria...» 25 Parte prima Le responsabilità dei professionisti
Eutanasia e Testamento Biologico: qual è la disciplina vigente in Italia?
Eutanasia e Testamento Biologico: qual è la disciplina vigente in Italia? Autore: Redazione In: Normativa nazionale Si aggiunge un altro caso mediatico in tema di eutanasia di cittadini italiani. Dopo
DAT. Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
DAT Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Febbraio 2017 1 SOMMARIO Premessa... 3 Introduzione... 4 CONSENSO ALLA VENTILAZIONE INVASIVA... 5 DISSENSO VENTILAZIONE INVASIVA... 8 RINUNCIA ALLA VENTILAZIONE
LEGGE 219/2017 LA RELAZIONE TERAPEUTICA ALLA FINE DELLA VITA PRASSI APPLICATIVE E QUESTIONI MEDICO-LEGALI
Prof. Massimo Martelloni Membro dell Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze;Direttore UOC Medicina Legale e CRM Lucca; Presidente Nazionale della COMLAS,Società Scientifica dei Medici Legali
TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI
TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI TSO ( TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO) ASO ( ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO) RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 32 della Costituzione Italiana La Repubblica tutela la salute