RISOLUZIONE N. 53/E. Oggetto: Istanza d interpello Credito d imposta per investimenti nelle aree depresse - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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1 RISOLUZIONE N. 53/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,26 marzo 2004 Oggetto: Istanza d interpello d imposta per investimenti nelle aree depresse - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza di interpello ai sensi dell art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dal Sig. X, socio titolare della S.n.c. Y e relativa all applicazione del credito d imposta in oggetto. Quesito L istante ha utilizzato il credito d imposta di cui all articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 anche nel periodo di sospensione degli utilizzi, in particolare per compensare delle somme nel mese di novembre 2002; successivamente ha inviato il modello CVS contenente il saldo del credito residuo, al netto dell importo utilizzato nel suddetto periodo di sospensione. In seguito, l Ufficio competente invitava il contribuente a restituire quanto utilizzato nel periodo di sospensione ma l istante, ritenendo che il suo credito era stato già monitorato, non restituiva tale importo. Ciò premesso, il contribuente, volendo nei prossimi mesi compensare il suo credito residuo nella misura del 49% ai sensi dell articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2003, chiede se tale comportamento sia da considerarsi legittimo. Soluzione interpretativa prospettata L istante ritiene conforme alle norme in esame il suo comportamento.
2 2 Parere dell Agenzia L articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, in vigore dal 13 novembre 2002 al 31 dicembre 2002, prevedeva che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell 8 luglio 2002 ( ) sospendono la fruizione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la riprendono a decorrere dal 31 marzo 2003 ( ). Successivamente l articolo 62, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha stabilito che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell 8 luglio 2002 ( ) sospendono l effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003 ( ). Come risulta dal tenore letterale delle citate norme, l istante non poteva utilizzare il credito d imposta nel periodo di sospensione e, pertanto, la compensazione effettuata nel mese di novembre 2002 è da considerarsi illegittima. Il contribuente, pertanto, dovrebbe versare il credito d imposta illegittimamente utilizzato in compensazione maggiorato degli interessi del 2,75 per cento annuo, maturati dal momento della indebita utilizzazione del credito, ai sensi dell articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, conformemente a quanto stabilito dalla circolare del 18 aprile 2001, n. 41/E e delle sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, conformemente a quanto stabilito dalla stessa circolare n. 41/E del 2001 in relazione al recupero del bonus fruito illegittimamente. Per esigenze di semplificazione, al fine di evitare al contribuente una duplice movimentazione finanziaria, si ritiene che la regolarizzazione dei predetti importi possa avvenire, in sostanza, con il versamento dei soli interessi maturati dal momento della indebita utilizzazione del credito e della sanzione dovuta. Ciò considerato si fa presente che, pur non dovendo versare il bonus indebitamente utilizzato, il contribuente dovrà formalmente evidenziarlo nel modello di pagamento F24 indicando:
3 3 - l importo del credito d imposta da restituire maggiorato degli interessi maturati nella colonna importi a debito versati con il codice tributo 6747 e l anno d imposta 2002; - la sanzione dovuta nella colonna importi a debito versati con il codice tributo 8911 e l anno d imposta 2002; - l importo del credito d imposta contestualmente fruibile in compensazione nella colonna importi a credito compensati con il codice tributo 6734 e l anno di riferimento nel quale si effettua la compensazione del credito. Si evidenzia, peraltro, che il contribuente, qualora avesse ricevuto formale comunicazione dall Ufficio dell Agenzia delle entrate competente a versare il predetto credito d imposta maggiorato degli interessi maturati e della sanzione dovuta (circostanza quest ultima non evidenziata nell istanza di interpello), effettuerà, anche in questo caso e secondo le modalità precedentemente indicate, il versamento dei soli interessi maturati e della sanzione dovuta, avendo comunque cura di indicare nel modello di pagamento F24, gli stessi codici tributo indicati nella comunicazione ricevuta; l istante potrà, ad ogni modo, rivolgersi al predetto Ufficio che ha inviato la comunicazione per ulteriori chiarimenti. Si ritiene opportuno evidenziare, peraltro, che il contribuente ha la possibilità di regolarizzare i versamenti dovuti beneficiando della disciplina contenuta nell articolo 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, in materia di sanatorie fiscali. Tale disciplina si rende applicabile, infatti, anche al caso in esame poiché, come chiarito nella circolare del 25 marzo 2003, n. 18/E, l indebita compensazione effettuata dal contribuente mediante presentazione del modello F24 è, ai fini della predetta regolarizzazione, assimilabile all omesso versamento dell imposta. In tal caso la regolarizzazione dell omesso versamento avverrà con il versamento dei soli interessi del 3 per cento, previsti dal comma 4 del citato articolo 9-bis, maturati dal momento della indebita utilizzazione del credito, senza l applicazione della relativa sanzione. Il contribuente effettuerà il versamento dei citati interessi maturati indicando nel modello di pagamento F24 :
4 4 - l importo del credito d imposta da restituire maggiorato degli interessi maturati nella colonna importi a debito versati con il codice tributo 6747 e l anno d imposta 2002; - l importo del credito d imposta contestualmente fruibile nella colonna importi a credito compensati con il codice tributo 6734 e l anno di riferimento nel quale si effettua la compensazione del credito. Si evidenzia che, in tutte le ipotesi di compensazione, la compensazione sarà possibile se, considerate anche le altre utilizzazioni, esiste capienza nel limite del 10 per cento, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2003 ovvero del 49 per cento, di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2003; nel caso contrario, cioè se la somma indebitamente utilizzata è superiore al bonus utilizzabile secondo i predetti limiti, il contribuente deve necessariamente versare la differenza (ovvero compensarla con altro credito). In relazione ai limiti di utilizzo si chiarisce che, per effetto della restituzione e solo a partire da quel momento, il bonus indebitamente utilizzato diventa nuovamente fruibile e, quindi, incrementa l ammontare complessivo del bonus spettante, indicato nel quadro B, sezione I, rigo 4 del modello CVS, ai sensi del citato articolo 62 della legge n. 289 del Su tale maggior valore deve calcolarsi il limite di utilizzo originariamente stabilito nel 10 per cento, per l anno 2003, e nel 6 per cento, per gli anni successivi, dall articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 2 aprile Si evidenzia, peraltro, che, come successivamente previsto dall articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2003, la misura massima dell utilizzazione, per il solo anno 2003, può essere altresì determinata nel 49 per cento del credito d imposta complessivamente maturato (sia utilizzato sia non utilizzato) al 31 dicembre 2002, comprensivo ovviamente della quota di bonus indebitamente utilizzata.
5 5 Al riguardo si riporta il seguente esempio. ESEMPIO - Utilizzazione del credito in seguito alla restituzione del bonus indebitamente fruito nel periodo di sospensione Si ipotizzano i seguenti casi: indebitamente utilizzato e restituito ancora da utilizzare Sez. I Quadro B rigo 4 mod.cvs Maggior credito spettante Sez. I Quadro B rigo 4 mod.cvs maturato al 31/12/02 fruibile dal 10/04/03 Limite del 10%* [10% di (a+b)] Limite del 49%** [49% di c] da restituire dopo la regolariz-zazione (se > 0) o altro credito utilizzabile (se < 0) [a] [b] [a+b] [c] [d] [e] [a-max(d,e)] Ipotesi A Ipotesi B Ipotesi C Ipotesi D * - Limite previsto dal D.M. 2 aprile 2003 ** - Limite previsto dal D.M. 6 agosto 2003 Il contribuente potrà utilizzare la maggiore somma tra quelle indicate nella colonna 5. Nella colonna 6 è evidenziato: con il segno negativo, il credito d imposta fruibile nel 2003 fino al raggiungimento del limite; con il segno positivo, la parte di credito indebitamente fruito che dovrà necessariamente essere versato ovvero compensato con altri crediti spettanti. Ciò chiarito, l effettivo utilizzo nell anno 2003 e seguenti deve rispettare le regole ed i limiti sopra indicati, tenendo conto anche di altri eventuali utilizzi.
6 6 La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
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