DELLE FORNITURE E DEI LAVORI SERVIZI IN ECONOMIA

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1 C O M U N E D I S O C C H I E V E Regolamento DELLE FORNITURE E DEI LAVORI SERVIZI IN ECONOMIA Approvato con deliberazione consiliare n. 48 del Modificata con deliberazione Consiliare n. 13 del Modificata con deliberazione Consiliare n. 47del

2 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Oggetto di regolamentazione e fonti Modalità di esecuzione in economia Limiti di importo e divieto di frazionamento Tipologia degli interventi delle forniture e dei servizi che possono eseguirisi in economica Tipologia di lavori che possono eseguirsi in economia Responsabile del procedimento Procedimento di amministrazione diretta Affidamento col sistema del cottimo fiduciario Programmazione e pubblicità Svolgimento della proceduta del cottimo fiduciario Qualificazione dei soggetti affidatari Criteri di aggiudicazione Lavori in economica in caso di urgenza Lavori in economia in caso di somma urgenza Casi e situazioni particolari Maggiori spese e perizie supplettive Normativa antimafia Verifica della prestazione e pagamenti Contabilizzazione dei lavori in economia Contenuti dell atto di cottimo Stipulazione del contratto a garanzie Penali Contratti aperti Disposizione finali

3 ART. 1 OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE E FONTI 1. Il presente Regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l acquisizione di beni e servizi e lavori da parte del Comune. 2. Le norme in esso contenute si armonizzano con il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.lgs n. 163 e con la normativa regionale (L.R. 14/2002) nell ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell amministrazione. 3. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applicherà il principio della prevalenza economica (art. 14 D.Lgs. n. 163/2006). ART. 2 MODALITA DI ESECUZIONE IN ECONOMIA 1. Possono eseguirsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i lavori e le forniture di beni e servizi, nell ambito delle categorie e nel rispetto dei limiti di importo indicati nei successivi articoli. 2. L esecuzione degli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme: - in amministrazione diretta; - per cottimo fiduciario;. ART. 3 LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 1. Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di Euro. 2. Ai sensi dell art. 23 della L.R. 14/2002 per i lavori in economia il limite d importo è stabilito in Euro ,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di importo e stabilito in Euro ,00 e si riferisce all acquisto di materiale e al noleggio dei mezzi necessari alla realizzazione dell opera. 3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 sono automaticamente adeguati agli importi che verranno eventualmente successivamente stabiliti dalla normativa in materia. 4. Le forniture, i servizi e i lavori di importo superiore ai limiti di cui ai commi 1 e 2 non potranno essere frazionati artificiosamente al fine di ricondurne l esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. 5. Gli importo sono sempre da intendersi al netto dell I.V.A.

4 ART. 4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI CHE POSSONO ESEGUIRSI IN ECONOMIA 1. Si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie di beni e servizi che potranno essere acquisiti in economia: 2. Tipologie di forniture 1) Cancelleria 2) Arredi, attrezzature, impianti, strumenti per locali, stanze ed uffici; 3) Beni per l igiene e la pulizia in genere di locali comunali; 4) Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali), anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico; 5) Apparecchiature e programmi informatici; 6) Automezzi e relativi ricambi e manutenzioni; 7) Carburanti e lubrificanti; 8) Materiale di ferramenta e segnaletica stradale; 9) Materiali e strumentazioni per l elettricità e forme diverse di energia; 10) Locazione di beni mobili e locazione finanziaria; 11) Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici dell ente; 12) Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi dell Ente provviste di generi alimentari per le mense scolastiche; 13) Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile televisori registratori radio impianti audio-video ecc.; 14) )Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche; 15) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione delle strade comunali e di immobili di proprietà o presi in locazione o comunque condotti ed utilizzati dall Ente; 16) Beni preparatori per la compilazione di progetti; 17) Vestiario per dipendenti dell ente; 18) Acquisto di spazi promozionali su giornali, riviste, televisioni, siti web; Spese per la pubblicazione di atti per i quali l adempimento sia dovuto (bandi di gara, concorsi, avvisi, ecc.); 19) Corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale, seminari, workshop; 20) Acquisto di beni per organizzazione di manifestazioni varie quali ricevimenti; cerimonie, convegni, sistemazioni alberghiere e pranzi d onore e di lavoro, onoranze funebri, necrologi, spese comunque inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie, spese per conferenze e mostre, spese per ospitalità in occasione di congressi, tavole rotonde, conferenze e simili, spese di rappresentanza; 21) Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie 3. Tipologie di servizi 21) bis Servizi inerenti la viabilità;

5 22) Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature comunali, beni mobili genere 23) Servizi di trasporto in genere compresi i traslochi di mobilio e di dotazione di ufficio 24) Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e tributaria, attinenti l architettura e l ingegneria, la sicurezza, postali e di spedizione in genere; 25) Servizi e prestazioni attinenti all informatica e telefonia mobile 26) Servizi di collocamento e reperimento di personale 27) Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro 28) Servizi di eliminazione di scarichi di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi 29) Servizi informativi e di stampa 30) Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura 31) Servizi di mensa e di ristorazione 32) Servizi per la custodia e la sicurezza 33) Servizi sociali, sanitari e assistenziali 34) Organizzazione di convegni, congressi, cerimonie, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, turistiche, sportive e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori 35) Servizi ricreativi e sportivi 36) Servizi di demolizione e sgombero di materiali 37) Servizi di traduzione ed interpretazione 38) Servizi tecnici-professionali (e lavori) connessi alla gestione ed utilizzazione delle risorse forestali; 39) Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività 4. E ammessa inoltre il ricorso alle procedure di spesa in economia di beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare e non possa essere differità l esecuzione. ART. 5 TIPOLOGIA DI LAVORI CHE POSSONO ESEGUIRSI IN ECONOMIA 1. Sono eseguiti in economia la seguenti tipologie di lavori: a)- Lavori pubblici di interesse comunale ivi compresa la costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di: - opere. Impianti e manufatti anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica; - delle strade comunali e vicinali, urbane ed extraurbane; - della viabilità di interesse forestale connessa con le utilizzazioni boschive di proprietà comunale; b) manutenzione di opere od impianti, interventi per la rinaturazione, il ripristino e la conservazione di ambienti naturali, nonché per la fruizione degli stessi; c) interventi di materia di sicurezza; d) lavori che possono essere differiti, dopo l infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

6 f) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori; g) completamento e riparazione di opere o impianti in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell appaltatore. ART. 6 RESPONSBILE DEL PROCEDIMENTO 1. Ai sensi di quanto previsto dall art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell art. 5 della L.R. 14/2002, il Dirigente del settore interessato per ogni intervento è tenuto a nominare un responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione di servizi, fornitura e lavori in economia (in questo caso denominato Responsabile Unico del Procedimento RUP). 2. Al Responsabile così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi l organizzazione e le procedure per l autorizzazione, l esecuzione, le verifiche di regolarità ed il collaudo se previsto. 3. L autorizzazione alla spesa è disposta dal responsabile del procedimento, nel caso in cui il responsabile del procedimento sia persona diversa dal Dirigente del settore interessato, la predetta autorizzazione è disposta con determinazione del Dirigente stesso previa apposizione di apposito parere di congruità da parte del responsabile del procedimento. ART. 7 PROCEDURE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 1. Nell Amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli interventi per messo di personale dipendente dell Ente e/o a disposizione dello stesso, utilizzando mezzi propri dell Ente o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni/materiali che di dovessero rendere necessari. ART. 8 AFFIDAMENTO COL SISTEMA DELCOTTIMO FIDUCIARIO 1. Nel cottimo le acquisizioni di forniture, servizi e lavori avvengono mediante affidamento a persone o imprese. 2. Quando viene scelto il sistema del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento attiva l affidamento con procedure negoziata nei confronti di idonei soggetti, secondo le modalità indicate nel successivo art La procedura amministrativa per l affidamento degli interventi mediante cottimo fiduciario viene svolta seguendo i principi della celerità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento e semplificazione amministrativa, richiedendo alle persone o alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di

7 qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l affidamento. ART. 9 PROGRAMMAZIONE E PUBBLICITA 1. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l esecuzione nel corso dell anno, il responsabile del procedimento può provvedere all approvazione di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell art. 11, che ne facciano richiesta. A tal fine viene predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all albo pretorio e sul sito internet dell Ente. L elenco può essere integrato in corso d anno d iniziativa del responsabile del procedimento o sulla base di ulteriori richieste pervenute. ART. 10 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO 1. In caso di forniture e servizi, per la procedura del cottimo fiduciario deve essere seguita una delle seguenti modalità: A) Affidamento DIRETTO Per le forniture ed i servizi in economia di importo non superiore a ,00 Euro, si può procedere anche con affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola persona o impresa, anche senza ricerca di mercato, con attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del Procedimento. Si può pure procedere con affidamento diretto, nel caso di privativa industriale ovvero di beni e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti. B) Affidamento con modalità SEMPLIFICATA In tutti i casi in cui l importo delle forniture e dei servizi in economia sia uguale o superiore a ,00 Euro e sino alla soglia di cui al precedente art. 3 si procede mediante procedura negoziata previa indagine di mercato o esperimento di gara ufficiosa tra un congruo numero di persone o imprese che non deve essere inferiore a cinque (se sussistono in tale numero soggetti idonei). Il tempo utile concesso alle Ditte per la presentazione delle offerte non deve, in ogni caso, essere fissate in misura inferiore a 10 giorni dalla data di invio della richiesta di offerta. La procedura deve essere improntata al rispetto del principio di segretezza. in particolare, per la presentazione della offerta, deve essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dai dati riguardanti la persona o l impresa e la gara per cui si concorre.

8 2. In caso di lavori la procedura di cottimo si svolge secondo le previsioni dei commi 3 e 4 dell art. 67 del D.P.R /Pres., procedendo con le seguenti modalità di affidamento: A) per importo non superiore a Euro ,00 Si può procedere con affidamento diretto con attestazione da parte del Responsabile del procedimento della congruità dei prezzi, sulla base di un elenco di lavorazioni ritenute necessarie. B) per importo non superiore a Euro ,00 Sulla base di un indagine di mercato tra un numero di imprese non inferiore a cinque. Il limite di cinque ditte può essere ridotto a tre ditte qualora l indagine di mercato riguardi interventi specialistici che solo poche ditte possono eseguire. Le ditte prescelte a partecipare all indagine di mercato sono invitate a mezzo di lettere raccomandata, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, contenente le informazioni circa la natura del lavoro da eseguire, nonché eventuali elaborati per l offerta. ART. 11 QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI AFFIDATARI 1. L affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 2. Per gli affidamenti sino alla soglia di ,00 Euro per le forniture e i servizi e di ,00 Euro per i lavori è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l attività oggetto dell appalto e l assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione nel rispetto delle previsioni dell art. 38 del D.Lgs. 163/ Per gli affidamenti a persone la qualificazione è dimostrata mediante iscrizione al relativo albo professionale e ove non esistente da curriculum professionale. ART. 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 1. Per l'aggiudicazione delle forniture e dei servizi in economia potranno essere applicati, secondo i casi, sia il criterio "del prezzo più basso" che quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa". In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nelle lettera d invito o nei capitolati/condizioni d oneri la predeterminazione degli elementi variabili e dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi. 2. L aggiudicazione dei lavori in economia dovrà avvenire con uno dei metodi previsti dagli artt. 68, 69 e 70 del D.P.Reg /Pres.

9 ART. 13 LAVORI IN ECONOMIA IN CASO DI URGENZA 1. In tutti i casi in cui l esecuzione di lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, questa deve risulta da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo. 2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico incaricato. Tale verbale dovrà essere accompagnato da apposita perizia estimativa dalla quale si rilievi l onere da sostenere ed essere trasmessa alla Stazione Appaltante per il finanziamento della spesa e l autorizzazione dei lavori. 3. Il Responsabile del Procedimento procede alla scelta del contraente sentite almeno tra ditte senza particolari formalità. ART. 14 LAVORI IN ECONOMIA IN CASO DI SOMMA URGENZA 1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento o altro tecnico competente che per prima verificano tale stato, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 1 dell articolo 13, l immediata esecuzione della prestazione nel limite della soglia di cui al precedente art. 3 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità. 2. L esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta, e quindi senza la ncessarità di espletamento di procedimenti di selezione, ad una o più imprese, per un prezzo definito consensualmente tra il responsabile del procedimento od il tecnico da questo individuato e l impresa affidataria. 3. Il Responsabile del Procedimento compila entro 10 giorno dall ordine di esecuzione della prestazione per somma urgenza una perizia giustificativa della stessa che presenta, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Stazione appaltante che approva tali documenti con apposito atto contenente l impegno di spesa a sanatoria. ART. 15 CASI E SITUAZIONI PARTICOLARI Il ricorso al sistema delle spese in economia per forniture e servizi, nel limite di importo di cui alla soglia del precedente art. 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi previste al comma 10 dell art. 125 del D.Lgs. 163/2006, e vale dire: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito del contratto medesimo;

10 c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria. d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. ART. 16 MAGGIORI SPESE PER E PERIZIE SUPPLETTIVE 1. In caso di forniture e servizi: A) Ove durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari e la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una relazione/preventivo suppletiva, per chiedere al Dirigente l'autorizzazione per la maggiore spesa. B) L impresa affidataria della prestazione resterà, sempre, obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un ulteriore valore non superiore, comunque, al 20% del contratto originario. C) In nessun caso, comunque, l'ulteriore spesa potrà superare il limite sancito dall'art. 57, comma 5, lett. a/2 del D.Lgs. n. 163/06 (50% dell'importo del contratto principale). D) Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di richiesta di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali del contratto, si applicano le regole vigenti in materia di contabilità di Stato. 2. In caso di lavori: A) Ove durante l esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile unico del procedimento presenta qualora ricorrano i motivi di cui all art. 27 della L.R. 14/2002 una perizia suppletiva, per chiedere l autorizzazione sulla eccedenza di spesa, nel limite delle somme a disposizioni nel quadro economico di progetto. B) In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti di cui all art. 3. ART. 17 NORMATIVA ANTIMAFIA 1. La documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera Euro ,07 =, ex art. 1 D.P.R. 252/ In caso di superamento di detto importo dovrà essere acquisito il Certificato della Camera di Commercio recante la dicitura antimafia, ex artt. 6 e 9 del precitato D.P.R. 252/98, che modifica l art. 10 della Legge 575/1965, ovvero dal Prefetto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).

11 ART. 18 VERIFICA DELLA PRESTAZIONI E PAGAMENTI 1. In caso di forniture e servizi i pagamenti sono disposti entro i termini convenuti contrattualmente e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora la data di ricevimento della fattura, o di richiesta equivalente di pagamento, sia anteriore a quella di ricevimento della marce o della prestazione dei servizi o a quella della data di verifica della prestazione, i pagamenti sono disposti entro i termini di cui sopra, con riferimento alla data di verifica delle prestazioni. In caso di lavori i pagamenti sono disposti entro i termini stabiliti dall art. 14 del D.P.Reg /Pres. 2. In ogni caso, il pagamento non può essere effettuato se le fatture non sono corredate dall attestazione di regolare esecuzione o di avvenuta regolare prestazione del Responsabile del procedimento. 3. Il Responsabile del procedimento, oltre a verificare la corrispondenza delle fatture o della richiesta equivalente di pagamento alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite, effettua un controllo di regolarità contabile delle fatture, verificandone se siano state emesse nei modi prescritti (con l indicazione dei dati contabili indicati nella ordinazione), e con applicazione dei prezzi convenuti nonché verificandone la regolarità dei conteggi e l osservanza delle disposizioni fiscali in materia. ART. 19 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 1. I lavori in economia sono contabilizzati con le modalità degli artt. Da 117 a 127 del D.P.Reg. 165/2003. ART. 20 CONTENUTI DELL ATTO DI COTTIMO 1. In caso di forniture e servizi l atto di cottimo deve contenere: a) l elenco delle forniture e dei servizi; b) i pressi unitari per le forniture e per i servizi a misura e l importo quelli a corpo; c) le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi; d) il termine di inizio e durate della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura; e) le modalità di pagamento; f) le penali in caso di ritardo; g) il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente, mediante semplice denuncia, il contratto in danno dell affidatario, in caso di inadempimento; 2. In caso di lavori l atto di cottimo dovrà comunque indicare: a) l elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l importo di quello a corpo;

12 c) c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalità di pagamento; f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in dattno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimenti del cottimista; g) il luogo e l ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità secondo le norme che regolano la contabilità dell amministrazione committente; h) la persona o le persone autorizzate dell appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall amministrazione committente. ART. 21 STIPULAZIONE 1. I contratti per l acquisizione di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario possono assumere: a) la forma pubblica amministrativa; b) la forma di scrittura privata, quando avviene: - per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell Amministrazione; - per sottoscrizione da parte del contraente dell eventuale capitato d oneri e dalla determinazione di aggiudicazione ( letto e confermato ); - per corrispondenza secondo l uso del commercio (scambio offerta/accettazione ente). 2. I contratti di importo inferiore e uguale a ,00 possono essere stipulato a mezzo scrittura privata, secondo le modalità individuate di cui al precedente comma 1, lettera b). Per importi superiori a ,00 il contratto verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo, sottoscritto dal dirigente del servizio interessato. Se l atto di cottimo viene stipulato per scrittura privata andrà registrato in caso d uso dell art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n Per i contratti di fornitura e servizi di importo superiore a Euro ,00 l esecutore deve prestare una garanzia fidejussoria pari al 10% dell importo di contratto, al netto dell IVA, secondo le modalità di cui all art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (salvo la riduzione stabilita dal comma 7 dell art. 40 del D.Lgs. 163/2006). 4. Per i contratti concernenti lavori si applica a quanto previsto dall art. 30 della L.R. 14/2002. ART. 22 PENALI 1. In caso di ritardi, imputabili all impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nell atto di cottimo. 2. In siffatto caso il responsabile del procedimento, dopo formale diffida ad adempiere, a mezzo lettera raccomandata AR, rimasta senza effetto, ha facoltà di proporre al dirigente l esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

13 ART. 23 CONTRATTI APERTI 1. Si definiscono contratti aperti quelle forme di impegno destinate a coprire un certo arco temporale e le cui prestazioni sono individuate nella loro natura, ma non nel numero. 2. Sono quindi destinati a soddisfare i bisogni e le necessità che si presentato nel corso del periodo tenuto in considerazione, con una periodicità che è legata esclusivamente alle necessità. 3. L elemento essenziale del contratto aperto è quello della determinazione di un tetto di spesa entro i quali potranno essere ordinate le prestazioni di cui si necessità. 4. Possono interessare, per la loro natura e per la particolare possibilità di utilizzazione, tanto i lavori (nei casi dei lavori di manutenzione, e quindi di piccoli interventi che vengono diluiti nel tempo ed attuati solo in caso di necessità) quanto le forniture ed i servizi. 5. Il contratto aperto è accompagnato da un prezziario che consente, di volta in volta, di procedere alla contabilizzazione delle prestazioni, imputandole come valore, all importo complessivo del contatto stesso. 6. A detti contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano che il fabbisogno si verifichi concretamente, nel rispetto del limite di spesa previsto nel contratto. Ciascun intervento della singola ordinazione non può avere un prezzo unitario diverso da quello definito nel contratto. 7. Qualora il fabbisogno si riveli maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattuale è possibile addivenire ad un contratto aggiuntivo che specifichi il nuovo limite di spesa. In ogni caso, il valore del contratto aggiunto, sommato al valore del primo contratto, non deve superare il limite degli importi di cui all articolo 3 del presente regolamento. 8. La liquidazione verrà effettuata nel rispetto delle cadenze, degli importi e delle modalità previste dal contratto. ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti. 2. Il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare in materia.

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