Fortarezza Antonio - Revisione del 10/11/2010

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1 * * PILLOLA 10: GLI INDICATORI DI ANOMALIA DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO * * L art. 41, al comma 2, stabilisce che periodicamente devono essere emanati, su proposta della UIF, appositi indicatori di anomalia, al fine di agevolare i soggetti destinatari della norma, nell individuazione dei profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio. Al fine di supportare l analisi delle operazioni da parte dei professionisti obbligati alla segnalazione, l UIF, dalla data di introduzione degli obblighi antiriciclaggio, ha pubblicato una serie di indicatori e schemi aventi diversa natura e contenuto. Con queste comunicazioni della UIF si richiama l attenzione degli operatori su particolari settori di operatività o su specifiche condotte dalle quali possono desumersi anomalie o aree di rischio che potrebbero nascondere attività di riciclaggio di proventi illeciti. Tali raccomandazioni e indicazioni sono di ausilio al professionista al fine di valutare il profilo soggettivo e oggettivo del cliente. In particolare, sono stati elaborati i seguenti schemi di comportamenti anomali connessi all operatività in diverse situazioni: UIF comunicazione 8/7/2010. Operatività connessa con l abuso di finanziamenti pubblici. D.M. 16/04/2010. Indicatori anomalia professionisti e revisori contabili. UIF comunicazione 15/02/2010. Operatività connessa con il rischio di frode iva intracomunitaria. UIF comunicazione 05/02/2010. Frodi informatiche. UIF comunicazione 13/10/2009 Conti dedicati UIF comunicazione 24/09/2009. Imprese in crisi e usura.

2 Lo scopo principale degli indicatori di anomalia è quello di ridurre i margini di incertezza connessi con le valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti. Precisamente, con riferimento all individuazione delle operazioni sospette da parte dei professionisti, l UIF ha elaborato inizialmente gli indicatori di anomalia con provvedimento del 24/02/2006, che sono stati recentemente aggiornati e sostituiti con il Decreto del Ministero della Giustizia del 16/04/2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 03/05/2010). La UIF, nella prima formulazione degli indicatori di anomalia per i professionisti, con il provvedimento del 24/02/2006, forniva una interessantissima indicazione di criteri generali da seguire per l individuazione delle operazioni sospette, tra cui assumeva rilievo: a) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi; b) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato; c) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate; d) l esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati; e) il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni; f) l ingiustificata interposizione di soggetti terzi;

3 g) l ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell operazione; h) il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l identità personale, la sede legale o amministrativa, l identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l indicazione di dati palesemente falsi. Come visto sopra, la UIF ci segnala con dei concetti generali, aree di particolare rischio nello svolgimento dell attività professionale. Nell attuale impostazione, vengono individuati diversi gruppi di indicatori di anomalia, in relazione a profili di carattere soggettivo od oggettivo, che possono aiutare il professionista ad individuare elementi di sospetto idonei a giustificare la segnalazione alla UIF, e precisamente: A) Indicatori di anomalia connessi al cliente B) Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali C) Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell operazione D) Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi E) Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati F) Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie La UIF, con questo raggruppamento di elementi, ha individuato 28 specifici indicatori di anomalia. Viene stabilito che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio.

4 Si precisa quindi, che gli indicatori di anomalia non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l individuazione delle operazioni da segnalare, per cui è sempre necessario che il professionista valuti la rilevanza in concreto dei comportamenti del cliente, non trascurando anche comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto. All art. 3 del Decreto del Ministero della Giustizia del 16/04/2010, viene espressamente indicato che l'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto. Unitamente alla comprensibile non esaustività delle casitiche esaminate dalla UIF, negli indicatori di anomalia, è necessario tener presente che La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sè sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è assolutamente necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela. Ad esempio una determinata operazione o comportamento potrebbero essere fonte di sospetto di riciclaggio per un cliente e non per altri, e ciò dipende anche dalla puntuale e specifica adeguata verifica della clientela prevista dalla norma che il professionista nel tempo è tenuto ad effettuare. L utilizzo degli indicatori di anomalia da parte dei professionisti, deve essere effettuato, avvalendosi anche di ulteriori informazioni disponibili, e quindi effettuando una valutazione complessiva e completa sulla natura dell operazione. In sostanza il professionista è tenuto ad effettuare una valutazione della generale rischiosità collegata al cliente ed all operazione finalizzata a comprendere se il denaro, i beni, le

5 utilità o i vantaggi economici oggetto dell operazione possano provenire da delitti non colposi, rimanendo comunque esclusi dall area valutativa indagini esterne o comunque estranee all adempimento dell incarico non richieste dalla normativa antiriciclaggio. Avuto riguardo a quanto sopra, recentemente il MEF, come già fatto dalla UIF, ha ribadito che deve rimane esclusa ogni forma di oggettivazione della segnalazione di operazione sospetta, e che la mera ricorrenza dell indicatore preso in esame non è motivo di per se sufficiente per la segnalazione, per la quale rimane quindi indispensabile e necessaria una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva. L analisi da parte del professionista, coadiuvata dagli indicatori di anomali, si fonda su una compiuta valutazione, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell ambito dell adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell attività professionale prestata e sull individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste. Per quanto sopra il professionista valuta complessivamente, nel tempo, i rapporti e le relazioni intrattenute con il cliente e l eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell incarico. Questa capacità di elaborare e valutare i singoli elementi, compresa la sussistenza di particolari indicatori di anomalia, devono portare il professionista a selezionare non semplici e acritici elementi generali di sospetto, ma come recentemente evidenziato dalla UIF elementi di sospetto qualificato. In effetti la UIF, evidenzia che tanto gli schemi quanto gli indicatori di anomalia non hanno valore vincolante per soggetti obbligati e in particolare per i professionisti; essi, peraltro, costituiscono un valido ausilio per l individuazione dei profili

6 oggettivi e soggettivi utili a qualificare il sospetto e, conseguentemente, a orientare il professionista nella selezione delle operazioni da segnalare. Non esiste quindi alcun rapporto di necessaria consequenzialità tra il configurarsi di una fattispecie descritta negli schemi o negli indicatori di anomalia e l attivazione dell obbligo di segnalazione, che sorge solo in seguito all attenta valutazione del professionista. Questa configurazione è importantissima, in quanto la UIF chiarisce che gli indicatori di anomalia servono a qualificare il sospetto, ma non in quanto tali ed isolatamente considerati ad integrare la decisione ultima di effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Sempre sul tema delle indicazioni di aree di rischiosità, che il professionista deve valutare, la UIF, in termini di casistica ha evidenziato le seguenti operazioni: - Operatività con controparti localizzate a San Marino. Vengono individuate le operatività finalizzate, da un lato, al trasferimento di fondi verso la Repubblica di San Marino tramite operazioni di natura societaria, dall altro, al reinvestimento presso banche e altri istituti finanziari italiani dei fondi accumulati all estero, spesso occultati tramite schermi fiduciari e societari. - Operatività posta in essere da soggetti attivi nel settore dell energia eolica; Con l analisi finanziaria di questa particolare operatività si è osservato che le società veicolo, talvolta, dopo alcuni passaggi di proprietà, finiscono nella titolarità di holding costituite all estero. Queste compravendite azionarie comportano possibili rischi di alterazione dei valori di mercato dei corrispondenti titoli societari. Il settore d affari in discorso, inoltre, essendo caratterizzato dal rilascio di concessioni e autorizzazioni da parte degli enti pubblici, si presta al rischio di pratiche corruttive. - Frodi informatiche;

7 Nell operatività delle frodi in materia informatica sono state individuate con numerose segnalazioni di phishing. Il phishing è un attività illegale volta a carpire informazioni personali o riservate (quali le credenziali utilizzate per l effettuazione di operazioni di home-banking) mediante l utilizzo di comunicazioni elettroniche, di siti web contraffatti ovvero di messaggi o contatti telefonici istantanei. I dati illecitamente sottratti vengono utilizzati per trasferire fondi dai conti correnti dei clienti truffati a quelli di altri individui coinvolti - più o meno consapevolmente - nell attività fraudolenta. Questi ultimi soggetti hanno il compito di prelevare immediatamente le somme pervenute, trattenendo una percentuale per l attività svolta e trasmettendo il restante denaro agli organizzatori dell attività illegale attraverso la rete degli intermediari esercenti l attività di money transfer oppure per il tramite di carte prepagate. - Evasione dell Iva intracomunitaria; - Distrazione di fondi pubblici erogati a titolo di finanziamento agevolato; - Scudo fiscale.

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