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1 A DECORRERE DAL sono state introdotte ad opera dell art. 20, DL n. 78/2010, c.d. Manovra correttiva, una serie di novità circa: l uso del denaro contante; l utilizzo degli assegni bancari o postali nonché degli assegni circolari e dei vaglia postali o cambiari; l utilizzo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Contestualmente il Legislatore è intervenuto inasprendo le sanzioni applicabili in caso di violazione delle nuove disposizioni. Le novità in esame sono state oggetto di un recente intervento da parte del MEF con la Circolare n A seguito della riduzione del limite per i trasferimenti di denaro contante, sintetizziamo le più importanti novità: Trasferimento di denaro contante E vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli al portatore, quando il valore dell operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro. Per operazione frazionata si intende un operazione unitaria sotto il profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 5.000,00 euro, effettuata in momenti diversi. Si ritiene che, di norma, il pagamento di una fattura ad es. per ,00 Euro (Iva compresa) effettuato in tre rate (es. 10,20,30 giorni) potrà continuare ad essere effettuato in contanti, in quanto modalità di pagamento espressamente prevista nel documento ed usuale nella prassi commerciale. Assolutamente da evitare saranno, di contro, i prelevamenti o finanziamenti ravvicinati in contanti, seppur sottosoglia, fra soci e società, (siano esse di capitali o di persone) se le operazioni vanno, complessivamente, ad eguagliare o superare i 5.000,00 euro. In particolare nei casi di prelevamenti/versamenti in contanti fra soci e società appare quindi assolutamente opportuno utilizzare movimentazioni in conto corrente mentre le operazioni in contanti, che cumulativamente eccedessero i 5.000, sono possibili unicamente se derivanti da delibere distinte per ciascuna operazione (o scambio di corrispondenza antecedente all operazione fra soci e società recante data certa). Nuova disciplina su assegni I commi da 4 a 11 dell art. 49 sanciscono, con decorrenza 30 aprile 2008, novità di rilievo in materia di emissione e circolazione di assegni bancari e circolari. In sintesi: I moduli di assegni devono essere muniti della clausola di non trasferibilità, fin dal momento del rilascio. Gli assegni bancari o circolari in forma libera possono essere rilasciati previa richiesta scritta e pagamento, a titolo di imposta di bollo, di una somma di 1,50 euro per ogni assegno, possono essere utilizzati solo per importi inferiori a 5.000,00 euro e, per ciascuna girata, deve essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Lo sbarramento dell assegno non è idoneo a conseguire la finalità di intrasferibilità richiesta dalla legge, perché l assegno sbarrato può circolare mediante girata

2 Gli assegni bancari o postali emessi all ordine del traente (con intestazione m.m. o a me stesso) potranno essere girati unicamente dal traente per l incasso presso una banca o Poste Italiane Spa, senza quindi ulteriori possibilità di girata del titolo a mezzo girata. Gli uffici dell amministrazione finanziaria e la guardia di finanza potranno chiedere alla Banca o a Poste italiane SpA i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all incasso. Le nuove regole per l utilizzo dei libretti di deposito al portatore I libretti di deposito bancari o postali al portatore devono essere utilizzati con le seguenti modalità: il saldo non può essere pari o superiore a (tale limite fino al era pari ad ). Per i libretti di deposito esistenti al con un saldo pari o superiore a 5.000, il portatore dovrà provvedere, entro il ad estinguere il libretto ovvero a ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite; in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. Il nuovo regime sanzionatorio L art. 20 ha altresì modificato il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni in merito all uso del contante e dei titoli al portatore come segue: Per le violazioni previste dai precedenti commi (limitazione all uso del contante e dei titoli al portatore), la sanzione amministrativa pecuniaria (dall 1% al 40%) non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 (libretti al portatore) che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Come evidenziato dal MEF nella citata Circolare n la finalità del nuovo regime sanzionatorio va individuata nell intento di scoraggiare l uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l evasione fiscale. Le misure delle sanzioni dopo la modifica sopra accennata possono essere così schematizzate: - 2 -

3 VIOLAZIONE SANZIONE Dall 1% al 40% dell importo trasferito e comunque non inferiore a Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a Emissione assegni irregolari. N.B. Nel caso di importi superiori a la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell importo trasferito, fermo restando l importo minimo della sanzione pari a Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante. Si rammenta che in caso di violazione dell obbligo di comunicazione al MEF da parte dei soggetti sopra specificati è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell importo dell operazione e comunque non inferiore a VIOLAZIONE SANZIONE per i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo. N.B. Nel caso di importi superiori a la sanzione è aumentata del 50% e pertanto la stessa è pari dal 30% al 60%. Libretti al portatore. per i libretti di deposito al portatore esistenti al con saldo pari o superiore a per i quali entro il non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all estinzione, si applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo (dal 15% al 30% nel caso di importi superiori a )

4 Money transfer Sulla base del chiarimento contenuto nella citata Circolare n le sopra esaminate nuove misure delle sanzioni sono applicabili anche ai c.d. money transfer ossia ai trasferimenti effettuati tramite esercenti servizi di pagamento, nella forma dell incasso e trasferimento fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria. Si rammenta che ai sensi dell art. 49, comma 19, D.Lgs. n. 231/2007, il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a e inferiori a 5.000, effettuato per il tramite dei predetti soggetti, è consentito solo se il soggetto che ordina l operazione consegna all intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante. Oblazione L art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, consente, per le violazioni di importo non superiore a , l utilizzo dell istituto dell oblazione ex art. 16, Legge n. 689/81 e pertanto il pagamento di una somma in misura ridotta pari al terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione. Sul punto il MEF nella citata Circolare n specifica che resta in vigore la possibilità, per transazioni di importo non superiore a euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione) pari al 2 per cento dell importo (doppio del minimo edittale). Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio. Così, ad esempio, la violazione relativa ad un trasferimento di può essere definita con il pagamento di una sanzione ridotta pari a 800 ( x 2%). Per le violazioni inerenti gli assegni emessi dal traente non è prevista la possibilità di oblare, così come per la mancata comunicazione al MEF delle violazioni delle limitazioni ai trasferimenti in contante da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Obblighi di comunicazione per i professionisti I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, professionisti, società di revisione etc.) hanno l obbligo di comunicare al MEF la notizia di infrazioni alle disposizioni sulle limitazioni all uso del contante, di cui hanno notizia nello svolgimento della loro attività. L art. 51 del decreto in commento evidenzia, in particolare che i professionisti, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, (e quindi anche nelle veste di tenutari delle scritture contabili) hanno l obbligo, di comunicare le infrazioni in trattazione al MEF o, (più frequentemente) ai Dipartimenti provinciali dei servizi vari (per infrazioni al di sotto dei Euro). L art. 58, comma, 7, del d.lgs. in commento, conferma, in capo al professionista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 % dell importo non segnalato, (dall 1 al 40% invece la sanzione prevista per chi commette l illecito) qualora tali irregolarità vengano accertate dagli organi competenti (di norma la GDF). Obblighi di adeguata verifica della clientela Oltre all identificazione del cliente, che richiede allo stesso di fornire al consulente tutti i propri dati personali unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, a partire dallo scorso 29 dicembre è richiesta al professionista una adeguata verifica della clientela. Tale procedura richiede: - 4 -

5 1) la verifica dell identità dell eventuale titolare effettivo. Si intende per titolare effettivo la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente, attraverso il possesso di una percentuale superiore al 25% più uno, ovvero controlla in altro modo la direzione di una entità giuridica, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un operazione. 2) l acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto, nonché lo svolgimento di un controllo costante, nel corso del rapporto, anche in merito alla compatibilità dell operazione con la conoscenza dell attività svolta, avendo riguardo, se necessario, all origine dei fondi. Il Ministero dell Economia potrà adottare disposizioni attuative. Va ricordato, a riguardo, che qualora il cliente non fornisca al professionista informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale lo stesso cliente è punito con l arresto da sei mesi a tre anni e con l ammenda da a Euro (d.lgs 231/07 art. 55, comma 3). Obblighi di registrazione I professionisti (a seguito della emanazione di futuri decreti attuativi) e i soggetti che forniscono servizi analoghi in materia di contabilità e tributi, sono obbligati alla tenuta di un Archivio Unico Informatico, o in alternativa di un registro della clientela cartaceo, ovvero gestito a mezzo di strumenti informatici, nel quale riportare le informazioni relative ai clienti. In ogni caso, sarà obbligatoria la tenuta di un fascicolo del cliente in cui raccogliere copie della documentazione attinente al rapporto professionale. Tutto il predetto materiale deve essere conservato per dieci anni. Dovranno essere registrati: - la data di instaurazione del rapporto; - i dati identificativi del cliente e le generalità dei delegati; - se si tratta di operazioni di importo pari o superiore a ,00 euro, anche se collegate o frazionate, anche la causale, la tipologia dell operazione ed i mezzi di pagamento. Si definiscono operazioni collegate quelle che, pur non costituendo esecuzione del medesimo contratto, sono tra di loro connesse per il soggetto che le esegue, l oggetto e lo scopo cui sono dirette. Segnalazione di operazioni sospette Viene ribadito l obbligo per i professionisti di effettuare specifiche segnalazioni su operazioni sospette ai fini antiriciclaggio ed in merito al finanziamento del terrorismo (d.lgs 109/07) che dovessero venire ad evidenza nell ambito del rapporto professionale con il cliente. L individuazione delle stesse si basa, oltre che sulla specifica conoscenza del cliente e dell operazione, anche sulla scorta di specifici indicatori di anomalia che vengono emanati e periodicamente aggiornati da parte degli organi preposti. Utilizzo a fini fiscali I dati registrati sono utilizzabili a fini fiscali, sia al termine degli approfondimenti in esito a segnalazione di operazioni sospette, sia quando acquisiti nell ambito dell attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza

6 Società fiduciarie Le società fiduciarie vengono qualificate quali intermediari finanziari e quindi sottoposte agli stessi obblighi di identificazione, verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette. Nei rapporti con le banche o altri intermediari finanziari qualificati, nonché con i professionisti, le fiduciarie dovranno indicare ai fini antiriciclaggio il nome del beneficiario per conto del quale effettuano le operazioni. Anagrafe dei rapporti Le Holding di partecipazione (ex art. 113 TUB) sono ora escluse dagli adempimenti antiriciclaggio. Tuttavia, permane in capo a tali soggetti l obbligo di comunicazione all Anagrafe Tributaria, di tutti i rapporti in essere ed in particolare le partecipazioni, le associazioni in partecipazione, i finanziamenti ricevuti ed effettuati, i prestiti obbligazionari emessi o sottoscritti, il cash pooling, il rilascio di garanzie, le lettere di patronage. Devono ora essere registrate e comunicate anche le operazioni compiute al di fuori dei rapporti continuativi (operazioni fuori conto con le banche) ed i dati dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari rapporti od effettuano operazioni per conto o a nome di terzi. Tanto premesso, vi raccomandiamo di prestare la massima attenzione alle situazioni dianzi evidenziate. Distinti saluti Rag. Giorgio Veritti - 6 -

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