IL LIMITE ALL UTILIZZO DEL CONTANTE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL LIMITE ALL UTILIZZO DEL CONTANTE"

Transcript

1 IL LIMITE ALL UTILIZZO DEL CONTANTE Il D.L. 138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto) interviene riducendo alla metà la soglia per la movimentazione del denaro contante, degli assegni e dei libretti al portatore, ad opera dell art. 2, comma 4, del D.L. 13 agosto 2011, n Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo, le limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore di cui all articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all importo di euro 2.500,00. Non è stata prevista una decorrenza specifica della disposizione per cui la stessa, ai sensi dell art. 20 del DL 138/2011 è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 13 agosto 2011, del DL 138/2011, quindi con effetto immediato. Con la presente modifica la soglia che limita l uso del contante e dei titoli al portatore è stata ridotta alla metà, dai precedenti 5.000,00 euro agli attuali 2.500,00 euro. E un provvedimento che colpisce una platea vastissima di soggetti poiché interessa chiunque, a partire dal privato cittadino residente o meno è a questi fini irrilevante - alle imprese, agli esercenti arti e professioni. 1. LA NUOVA SOGLIA DI TRACCIABILITÀ La nuova soglia La nuova soglia di limitazione all uso del contante e dei titoli al portatore è stata ridotta ad euro 2.500,00, rispetto alla precedente di euro 5.000,00; in concreto significa che la limitazione scatta per le operazioni a partire da tale soglia. Per fare un esempio, il pagamento in contanti è ammesso fino all importo di euro 2.499,99, mentre il pagamento in contanti di euro 2.500,00 comporta la violazione della soglia. La nuova soglia interessa una molteplicità di operazioni quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: - le transazioni in contanti tra privati (si pensi alle restituzione di somme in famiglia o tra amici a vario titolo); - il pagamento di fatture, cartelle di pagamento, bollettini postali, ecc.; - i finanziamenti e/o le capitalizzazioni dei soci a favore delle società; - i trasferimenti infragruppo; - la distribuzione di utili o riserve ai soci; - la corresponsione di acconti e/o caparre; - i pagamenti relativi a contratti, periodici e non. Ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. 2. OPERAZIONI FRAZIONATE Le operazioni frazionate L art. 49, comma 1, vieta il trasferimento anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Nella pratica quotidiana sono ricorrenti i pagamenti rateali, per cui occorre definire il concetto di operazione frazionata al fine di non violare la disposizione perché ne conseguirebbe, oltre al resto, l irrogazione di pesanti sanzioni. La nozione di operazione frazionata L art. 1, comma 2, lett. m), del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che si intende operazione frazionata un operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto (2.500,00 euro, ndr), posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. E la norma stessa, quindi, che fornisce la definizione di operazione frazionata, prevedendone una classificazione assoluta (operazioni nei sette giorni) ed una residuale, demandata cioè alla valutazione caso del caso della sussistenza degli elementi che inducano a ritenerla tale. Il caso di scuola, per fare un esempio, di operazione frazionata è quello del pagamento a rate di una fattura di importo superiore alla soglia. Si pensi al seguente esempio: totale fattura euro 6.000,00 che viene pagata mediante tre diversi pagamenti in data , e

2 In tal caso si configura, se non previsto contrattualmente il pagamento alle tre scadenze indicate fin dall origine, una operazione frazionata, non ammessa dalla legge, se anche una sola rata (ancorché sia sotto la soglia di euro 2.500,00) viene pagata in contanti (e le altre due, ad esempio, con bonifico bancario). In buona sostanza, il legislatore si è preoccupato di vietare che venisse aggirata la norma che vieta il trasferimento di contante (o titoli al portatore) mediante il frazionamento dell importo complessivo in tanti importi ognuno al di sotto della soglia in vigore. Di certo l attuale riduzione a soli 2.500,00 euro renderà più difficile il pagamento in contanti da parte di chi intenda spacchettare il totale al fine di non incappare nella limitazione. Le casistiche relative alle operazioni frazionate Non tutti i casi di pagamento rateale, però, configurano inesorabilmente la casistica della operazione frazionata, vietata dalla legge. Per non incappare in tale divieto occorre che le parti siano lungimiranti e trasparenti fin dall inizio e prevedano contrattualmente un pagamento rateale a scadenze ben precise. Tale previsione dovrà risultare da atto scritto affinché sia opponibile; pertanto non vi sarà alcun problema ogni qual volta il contratto sarà fin dall origine formato per iscritto, mentre occorrerà indicare tale previsione in altro modo (ad esempio sulla fattura emessa) nei casi di contratti verbali. Pertanto, nell esempio proposto sopra, se il pagamento alle tre scadenze indicate risulta contrattualmente pattuito fin dall origine, il debitore potrà pagare in contanti anche tutte e tre le rate alle scadenze prestabilite senza incorrere in violazione alcuna. Si precisa che la casistica in argomento non riguarda soltanto il pagamento in contanti, ma anche i pagamenti effettuati con assegni bancari o postali. Infatti, nel caso di operazione frazionata gli assegni non potranno essere liberamente trasferibili e dovranno indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario; nel caso in cui non sia ravvisabile la operazione frazionata tali titoli potranno essere liberamente trasferibili. 3. LE NOVITÀ RELATIVE AGLI ASSEGNI Le novità relative agli assegni Gli assegni bancari, postali e circolari sono direttamente interessati dalle disposizioni in commento. A decorrere dal 13 agosto 2011 tutti gli assegni (bancari, postali e circolari) di importo da 2.500,00 in su devono essere emessi: - con la clausola di non trasferibilità (ormai comunemente prestampata sui libretti); - con la indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario. La violazione di tale disposizione ha pesanti ripercussioni, che vanno dalla sanzione al mancato pagamento dello stesso a seconda dei casi. Gli assegni post-datati Nella pratica quotidiana può capitare di imbattersi in situazioni in cui, per le più disparate ragioni, qualcuno emetta un assegno post-datato, sul quale viene cioè indicata come data di emissione una data successiva al giorno di effettiva emissione. Si tratta di una prassi illecita che, seppure non configuri più illecito penale a seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 507/99, è sanzionabile perché costituisce pur sempre una irregolarità amministrativa per evasione dell imposta di bollo (DPR 642/72). Cionondimeno, talvolta può capitare di imbattersi in operatori che vi hanno fatto ricorso. La repentina entrata in vigore dell abbattimento della soglia rilevante può aver preso in contropiede qualcuno che ha ricevuto in pagamento un assegno post-datato. Si pensi al cliente che ha pagato a fine giugno 2011 una fornitura di 3.000,00 euro con un assegno postdatato al 31 agosto 2011 di pari importo. Ferma restando la irregolarità amministrativa consumatasi al momento dell emissione, a fine giugno questo assegno poteva essere emesso liberamente trasferibile (era sotto la soglia di 5.000,00 euro allora vigente). Poiché al 13 agosto è intervenuta la modifica che ha ridotto la soglia all ormai noto importo di euro 2.500,00, se tale assegno: - è stato girato non potrà essere pagato all ultimo giratario; - se non è stato girato, potrà essere pagato al beneficiario ma l emittente, se non viene regolarizzato con l apposizione della clausola di non trasferibilità, sarà sanzionato ai sensi dell art. 58 del D.Lgs. 231/2007. Gli assegni senza data Rispetto a quanto visto con riferimento agli assegni post-datati, leggermente diverso è il caso di coloro i quali hanno emesso un assegno (magari a garanzia) senza data. Nella pratica quotidiana può capitare di imbattersi in situazioni in cui, per le più disparate ragioni, qualcuno emetta un assegno post-datato, sul quale non viene indicata la data di emissione (confidando sul fatto che venga rispettato l accordo e tale titolo non venga posto all incasso). Ferma restando la pericolosità di tale comportamento, affrontiamo il tema della riduzione della soglia. In tal caso, riprendendo l esempio di prima, se l assegno di 3.000,00 fosse posto all incasso successivamente al

3 13 agosto 2011, non sarebbe pagabile (anche se emesso con clausola di non trasferibilità) perché espressamente vietato dall art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007. Gli assegni liberamente trasferibili E consentito, ai sensi dell art. 49, comma 10, del D.Lgs. 231/2007, il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo inferiore a 2.500,00 euro, soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia. 4. LE NOVITÀ RELATIVE AI LIBRETTI AL PORTATORE I libretti al portatore La novità in commento riguarda direttamente anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore che, a decorrere dal 13 agosto 2011, dovranno rispettare la nuova soglia, cioè il saldo deve essere di importo inferiore a 2.500,00 euro. Con la modifica apportata al comma 13 dell art. 49 del D.Lgs. 231/2007 viene previsto che tali libretti, se esistenti al 13 agosto 2011, alternativamente: - sono estinti dal portatore - ovvero il loro saldo deve essere ridotto al di sotto della nuova soglia di 2.500,00 euro entro il termine del 30 settembre LE SANZIONI IRROGABILI Le sanzioni irrogabili Per le violazioni delle disposizioni volte alla limitazione del contante sono previste sanzioni severe. Precisamente, l art. 58 del D.Lgs. 231/2007, come modificato lo scorso anno ad opera del DL 78/2010, prevede che a) alle violazioni delle disposizioni di cui all art. 49, commi: - 1, limitazione al trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore; - 5, assegni bancari e postali sopra soglia emessi senza l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di non trasferibilità; - 6, che prevede che gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente possono essere girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.; - 7, assegni circolari, vaglia postali e cambiari, anche non sopra soglia, emessi senza l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di non trasferibilità - si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito; b) la violazione della prescrizione di cui all art. 49, comma 12 (il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro 2.500,00), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo; c) la violazione della prescrizione di cui all art. 49, comma - 13, obbligo di riduzione del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore al di sotto della soglia di 2.500,00 euro o loro estinzione entro il 30 settembre 2011; - 14, mancata comunicazione da parte del cedente, entro 30 giorni, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portare, alla banca o Poste Italiane S.p.A., dei dati identificativi del cessionario, dell accettazione di questi e della data del trasferimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo; d) la violazione dell obbligo di cui all articolo 51, comma 1, (obbligo di comunicazione entro 30 giorni al MEF da parte dei destinatari del decreto che in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia delle infrazioni alle disposizioni sopra citate) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione, del saldo del libretto ovvero del conto; è il caso, ad esempio, del commercialista che, venuto a conoscenza della violazione, non provvede alla comunicazione. Il comma 7-bis dell art. 58 del D.Lgs. 231/2007, introdotto dal DL 78/2010, prevede che: - le sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, non possono comunque essere inferiori nel minimo all importo di 3.000,00 euro; - per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a ,00 euro, la sanzione minima è aumentata di 5 volte; - per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, che riguardano importi superiori a ,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%. L oblazione L art. 60, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 dispone che all irrogazione delle sanzioni previste dall art. 58 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n Specificamente, viene espressamente richiamato l art. 16 della legge 689/81, che prevede la c.d. oblazione, limitandone però l applicazione solo per le violazioni di cui all art. 49, commi:

4 - 1, limitazione al trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore; - 5, assegni bancari e postali sopra soglia emessi senza l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di non trasferibilità; - 7, assegni circolari, vaglia postali e cambiari, anche non sopra soglia, emessi senza l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di non trasferibilità; il cui importo non sia superiore a ,00 euro. L oblazione, laddove applicabile, consiste nel pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Il pagamento in misura ridotta va effettuato entro 60 giorni dall avvenuta notifica della contestazione e definisce e chiude il procedimento sanzionatorio. Quadro di sintesi In estrema sintesi, le sanzioni irrogabili sono sintetizzabili come segue: VIOLAZIONI ART. 49, COMMI 1 (limitazione al trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore), 5 (assegni bancari e postali sopra soglia emessi senza l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di non trasferibilità), 6 (che prevede che gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente possono essere girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.), 7 (assegni circolari, vaglia postali e cambiari, anche non sopra soglia, emessi senza l indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o senza la clausola di non trasferibilità) VIOLAZIONI RELATIVE A % MINIMA % MASSIMA IMPORTO MINIMO IMPORTI FINO A % 40% 3.000,00 DA ED OLTRE 5% 40% 3.000,00 6. LA DISPOSIZIONE TRANSITORIA PREVISTA DAL MAXIEMENDAMENTO La minisanatoria introdotta dal maxiemendamento Purtroppo, in sede di prima stesura della norma (art. 2, comma 4, DL 138/2011), non è stata prevista alcuna disposizione transitoria per cui, in virtù della immediata entrata in vigore della nuova e ridotta soglia, molti soggetti possono essersi trovati in condizione di essere sanzionati perché complice il mese di agosto in cui molti sono in vacanza non tempestivamente informati dell intervenuta modifica normativa. In sede di conversione in legge del DL 138/2011, il c.d. maxiemendamento ha introdotto, dopo il citato comma 4, il comma 4-bis che recita E esclusa l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 58 del D.Lgs. 231/2007 per le violazioni delle disposizioni previste dall articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4.. Prosegue il citato comma 4-bis disponendo che A decorrere dal 1 settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del ministero dell Economia e delle Finanze. 7. LA TENUTA DELLE CONTABILITÀ La tenuta della contabilità L art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 recita I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,. 13 e 14, e all articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n Abbiamo già evidenziato che l art. 58, comma 7, per le violazioni dell obbligo di cui al citato art. 51, comma 1, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. Tale sanzione non è oblazionabile. Quanto sopra porta a suggerire la massima attenzione e vigilanza anche delle movimentazioni contabili di conti particolarmente interessati a questa disposizione quali, ad esempio, il conto cassa, clienti e fornitori, finanziamento soci, ecc. al fine di verificare se vi sia stato o meno il superamento della soglia di euro 2.500,00 (a decorrere dal ). 8. I RIFLESSI FISCALI I riflessi fiscali della riduzione della soglia di circolazione del contante La disposizione che limita la circolazione del contante (art. 49, comma 1) è una norma che ha come obiettivo la prevenzione (e contrasto) dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, non è nata per fini fiscali.

5 Ciò non toglie che tra gli effetti collaterali è innegabile che vi siano anche degli effetti rilevanti sul piano tributario, soprattutto con riferimento all attività di accertamento. Precisamente, la riduzione della soglia di circolazione del denaro contante a 2.500,00 euro farà si che si otterrà la tracciabilità di un maggior numero di transazioni rispetto a quanto avveniva fino al 13 agosto 2011, e tale tracciabilità potrà essere utilizzata dall Amministrazione Finanziaria per esperire le indagini finanziarie ai sensi dell art. 32 del DPR 600/ GLI ULTIMI CHIARIMENTI DI BANCA D ITALIA E DEL MEF La norma sul limite alla circolazione del contante è stata oggetto di un recente intervento da parte del MEF, Dipartimento del Tesoro, condiviso con la Banca d Italia, l Unità di informazione finanziaria (UIF) e la Guardia di finanza. A seguito del riscontro di un aumento delle segnalazioni di irregolarità provenienti da aziende di credito il Dipartimento del Tesoro del MEF, nella Circolare ha ribadito che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell articolo 49. Di conseguenza un azienda di credito che riscontra l effettuazione di un prelevamento o versamento in contanti pari o superiore a non deve inviare la prescritta comunicazione al MEF. Ad esempio: l amministratore unico di una srl effettua periodicamente dei prelevamenti per contanti dal c/c aziendale di circa da versare in cassa per rimborsare le spese fatte dai dipendenti, documentate da nota spese, singolarmente di importo inferiore al limite di La situazione sopra descritta non rappresenta una violazione alla limitazione dell uso del denaro contante. Di conseguenza la banca non dovrà effettuare la prescritta comunicazione al MEF. La citata comunicazione, ex art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. In tal caso gli elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante. La banca potrebbe ravvisare la violazione nel caso in cui, ad esempio, il contribuente all atto del prelevamento dichiarasse (tale dichiarazione comunque oltre a non essere prevista dalla vigente normativa, non può essere nemmeno richiesta dalla banca) l intento di utilizzare la somma prelevata (pari o superiore a 2.500) per acquistare un bene in contanti. Una fattispecie di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell operazione all UIF è rappresentata dal ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro. Nella Circolare , n dopo aver evidenziato che la citata disposizione ha introdotto un particolare indice di anomalia da considerare ai fini della valutazione complessiva dell operazione, che in ogni modo richiede la conoscenza e l esame degli elementi soggettivi del cliente e oggettivi dell operazione, il MEF ha precisato che la stessa: offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a qualificare meglio il sospetto circa il cliente o l operazione e ad agevolare l individuazione e la corretta ponderazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La disposizione in esame non impone un automatica segnalazione all UIF da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Questi ultimi dovranno infatti valutare le operazioni poste in essere dal cliente caso per caso, ancorché inferiori al limite di 2.500, considerando anche la condotta tenuta dallo stesso. Area Fiscale Confapi Padova Dott. Francesco Zanato V.le dell Industria, Padova Tel. 049/ Fax. 049/

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE Informativa n. 11 del 2 aprile 2008 Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE 1 Novità in materia di utilizzo del

Dettagli

ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE

ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE L art. 49 del DLGS n. 231/07 vieta il trasferimento di denaro contante, libretti e/o titoli al portatore fra soggetti

Dettagli

L antiriciclaggio e nuovi limiti all'uso del contante

L antiriciclaggio e nuovi limiti all'uso del contante L antiriciclaggio e nuovi limiti all'uso del contante Il D.L. 13 agosto 2011 n.138, noto come Manovra di Ferragosto al fine di ridurre il rischio connesso all utilizzo del contante a scopo di riciclaggio

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L USO DEL CONTANTE E LA COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE

LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L USO DEL CONTANTE E LA COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMATIVA N. 285 16 DICEMBRE 2011 ANTIRICICLAGGIO LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER L USO DEL CONTANTE E LA COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Art. 12, commi 1 e 11, DL n. 201/2011 Artt.

Dettagli

LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO

LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO Relatore Magg. GdF dott. Armando Tadini - Ufficiale Addetto Centro Operativo DIA Milano - SANZIONI amministrative penali CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO

Dettagli

LO STOP ALL USO DEL CONTANTE

LO STOP ALL USO DEL CONTANTE 2012 Studio Pavan Daniela dottore commercialista e revisore contabile via G. Garibaldi 104/A 35043 Monselice (PD) e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu sito web: http:// www.studiopavan.eu tel. 0429/73659

Dettagli

A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000 euro.

A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000 euro. A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000. La violazione L art. 20 del Dl. 78/2010 ha modificato la soglia massima per effettuare i pagamenti in denaro contante in precedenza pari a 12.500,

Dettagli

Oggetto: A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000 euro.

Oggetto: A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000 euro. Busto Arsizio, 16/09/2010 Ai gentili clienti Loro sedi Oggetto: A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i 5.000. La violazione L art. 20 del Dl. 78/2010 ha modificato la soglia massima per effettuare

Dettagli

La Manovra 2010 modifica il decreto antiriciclaggio

La Manovra 2010 modifica il decreto antiriciclaggio La modifica il decreto antiriciclaggio di Nicola Forte (*) LA NOVITA` La ha diminuito nuovamente a 5.000 euro la soglia massima per le transazioni in contanti, per l emissione di assegni liberi e per il

Dettagli

ASSEGNI: CAMBIA TUTTO Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore

ASSEGNI: CAMBIA TUTTO Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore Impa_assegni_4 31-03-2008 14:46 Page 2 C ASSEGNI: CAMBIA TUTTO Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore Composite M Y CM MY CY CMY K A S S E G N I : C A M B I A T U T T O INDICE Assegni

Dettagli

Periodico informativo n. 100/2012. Le novità antiriciclaggio

Periodico informativo n. 100/2012. Le novità antiriciclaggio Periodico informativo n. 100/2012 Le novità antiriciclaggio Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che è entrato in vigore lo scorso

Dettagli

- 1 - Trasferimento di denaro contante

- 1 - Trasferimento di denaro contante A DECORRERE DAL 31.5.2010 sono state introdotte ad opera dell art. 20, DL n. 78/2010, c.d. Manovra correttiva, una serie di novità circa: l uso del denaro contante; l utilizzo degli assegni bancari o postali

Dettagli

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014 Circolare N.35 del 7 Marzo 2014 POS per i professionisti. Con la conversione del DL Milleproroghe slitta al 30.06.2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata approvata definitivamente

Dettagli

LA MANOVRA MONTI (DL 6.12.2011 N. 201) - NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE

LA MANOVRA MONTI (DL 6.12.2011 N. 201) - NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE LA MANOVRA MONTI (DL 6.12.2011 N. 201) - NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE INDICE 1 Premessa 2 Novità in materia di contanti 2.1 Valore oggetto di trasferimento ed operazioni

Dettagli

OGGETTO: IL NUOVO LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE

OGGETTO: IL NUOVO LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE Legnano, 13/01/2016 Alle imprese assistite OGGETTO: IL NUOVO LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE Uno degli interventi sicuramente più inaspettati della manovra per il 2016 riguarda l innalzamento della soglia

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/8 OGGETTO NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO: INNALZAMENTO DELLA SOGLIA PER L USO DEL CONTANTE CLASSIFICAZIONE CC - ANTIRICICLAGGIO RIFERIMENTI RMATIVI D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 ART. 12 D.L.

Dettagli

STUDIO BADELLINO. GIOVANNI L. BADELLINO D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a R e v i s o r e C o n t a b i l e

STUDIO BADELLINO. GIOVANNI L. BADELLINO D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a R e v i s o r e C o n t a b i l e GIOVANNI L. D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a R e v i s o r e C o n t a b i l e CIRCOLARE N. 4 DELL 8 APRILE 2008 INTRODUZIONE PAG. 2 TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE (ART. 49) PAG. 2 NUOVA DISCIPLINA

Dettagli

Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio

Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio 1 La normativa Il D. lgs. 231/07 ha dato attuazione

Dettagli

Roma, 06/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi

Roma, 06/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Roma, 06/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La limitazione alla circolazione del contante Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014

Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014 Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014 Dal 12 novembre 2014 tracciabilita assoluta per i pagamenti delle prestazioni di trasporto di merci su strada Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Circolazione del contante: pagamenti oltre i 1.000 tra privati

Circolazione del contante: pagamenti oltre i 1.000 tra privati 24.01.2012 Circolazione del contante: pagamenti oltre i 1.000 tra privati Categoria Sottocategoria Antiriciclaggio Varie Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto

Dettagli

AVVISO ALLA CLIENTELA

AVVISO ALLA CLIENTELA novembre 2007, n.231 circa il TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio N. 165 del 6 Novembre 2013 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi POS obbligatorio per esercenti di attività di vendita di prodotti e servizi, anche professionali (Articolo 15 commi

Dettagli

L utilizzo del denaro contante 6.12.2011 tra soggetti diversi pari o superiore a 1.000 eseguiti tramite intermediari abilitati complessivamente

L utilizzo del denaro contante 6.12.2011 tra soggetti diversi pari o superiore a 1.000 eseguiti tramite intermediari abilitati complessivamente Padova 16 dicembre 2011 BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Circolare n. 22/2011 Ai Clienti dello Studio LORO SEDI Dott. Dario Fabris

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 57 del 20 dicembre 2011 La manovra Monti (DL

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI (parte seconda) 1 MISURE ULTERIORI: LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE FORMAZIONE 2 Il divieto (art. 49, co. 1, d.lgs. 231/2007) È vietato il

Dettagli

TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI NOVITÀ della MANOVRA di FERRAGOSTO

TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI NOVITÀ della MANOVRA di FERRAGOSTO Circolare n. 15/2011 TRACCIABILITÀ dei MOVIMENTI FINANZIARI NOVITÀ della MANOVRA di FERRAGOSTO In questa Circolare 1. Limitazioni all'uso del contante 2. Assegni e libretti al portatore 3. Segnalazione

Dettagli

Uso del contante: limitazioni e deroghe

Uso del contante: limitazioni e deroghe Lawt è lieta di offrirvi, nell ambito del progetto di collaborazione con Federalberghi VCO - finalizzato ad offrire ai propri associati nuovi servizi di consulenza fiscale tematici - un tema di approfondimento

Dettagli

AVVISO ALLA CLIENTELA

AVVISO ALLA CLIENTELA AVVISO ALLA CLIENTELA Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell emanazione del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. decreto Monti ) cambiano alcune disposizioni circa l utilizzo

Dettagli

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI A decorrere dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vig ore nuove limitazioni per le compensazioni

Dettagli

Circolare N.74 del 18 Maggio 2012

Circolare N.74 del 18 Maggio 2012 Circolare N.74 del 18 Maggio 2012 Movimenti transfrontalieri: le modifiche dell apparato sanzionatorio apportate dal DL semplificazioni fiscali Movimenti transfrontalieri: le modifiche all apparato sanzionatorio

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 marzo 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 49, comma 10 Imposta di bollo su assegni bancari o postali

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

Studio Carlin e Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI

Studio Carlin e Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI Studio Carlin e Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 olga.circolari@studiocla.it Circolare nr. 16 del 24 marzo 2012 I nuovi

Dettagli

N. 62 FISCAL NEWS. Circolazione del contante: il rimborso delle trasferte 08.02.2012. Premessa. La circolare di aggiornamento professionale

N. 62 FISCAL NEWS. Circolazione del contante: il rimborso delle trasferte 08.02.2012. Premessa. La circolare di aggiornamento professionale a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info N. 62 FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale 08.02.2012 Circolazione del contante: il rimborso delle trasferte Categoria

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti

Dettagli

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 1 del 23.01.2012 TRACCIABILITA' E RAPPORTI DI LAVORO

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 1 del 23.01.2012 TRACCIABILITA' E RAPPORTI DI LAVORO Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro N. 1 del 23.01.2012 TRACCIABILITA' E RAPPORTI DI LAVORO Normativa e modifiche apportate nel tempo L art. 12 del D.L. del 4 dicembre 2011 n. 201

Dettagli

Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013

Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 26.11.2013 Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale Gli adempimenti previsti per gli organi di controllo Categoria: Antiriciclaggio

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 1/2012. OGGETTO: Limitazioni all uso del contante casi operativi

NOTA OPERATIVA N. 1/2012. OGGETTO: Limitazioni all uso del contante casi operativi NOTA OPERATIVA N. 1/2012 OGGETTO: Limitazioni all uso del contante casi operativi Dopo l approvazione della Manovra Monti, ed in particolare dell art. 12 che ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro il limite

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n. CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Le nuove regole sulla riscossione delle pensioni

Le nuove regole sulla riscossione delle pensioni CIRCOLARE A.F. N.05 del 17 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Le nuove regole sulla riscossione delle pensioni Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che per effetto delle disposizioni

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare

Dettagli

Dottore, posso pagarla in contanti? Si, ma

Dottore, posso pagarla in contanti? Si, ma Sul forum Odontoiatria fiscale nel portale dedicato agli Odontoiatri italiani Odontoline.it, del quale sono moderatore, è stato a più riprese discusso il tema della limitazione all uso dei contanti, in

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni)

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni) Testo Decreto Delegato Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali TITOLO I Disposizioni Generali Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono per: a) Assegno

Dettagli

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto. LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure

Dettagli

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF Artt. 13 e 14, DL n. 201/2011 Art. 10, DL n. 35/2013 Circolare MEF 29.4.2013, n. 1/DF Informativa SEAC 10.4.2013, n. 96 Recentemente il MEF è intervenuto

Dettagli

VERIFICA DI FINE MODULO 2

VERIFICA DI FINE MODULO 2 erifica di fine modulo 2 pag. 1 di 6 ERIICA DI INE MODULO 2 Strumenti di regolamento degli scambi commerciali 1. Segna con una crocetta la risposta esatta. 1. Il bonifico bancario viene effettuato per

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO. avv.pierluigioliva@hotmail.it

ANTIRICICLAGGIO. avv.pierluigioliva@hotmail.it ANTIRICICLAGGIO avv.pierluigioliva@hotmail.it Il quadro normativo!! Direttive CEE!! D. lgs. 21.11.2007 n.231!! D. lgs. 25.9.2009 n.152!! Il fine è quello di prevenire l utilizzo del sistema finanziario

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

Il monitoraggio fiscale

Il monitoraggio fiscale Forum Banche e P.A. 2015 Il monitoraggio fiscale Roma, 23 novembre 2015 1 L art. 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 («legge europea 2013») ha profondamente modificato il sistema del cd. monitoraggio fiscale

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Circolare N.108 del 25 Luglio 2011. Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli

Circolare N.108 del 25 Luglio 2011. Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli Circolare N.108 del 25 Luglio 2011 Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Il momento del pagamento effettuato con mezzi diversi dal contante nel regime IVA di cash accounting.

Il momento del pagamento effettuato con mezzi diversi dal contante nel regime IVA di cash accounting. Il momento del pagamento effettuato con mezzi diversi dal contante nel regime IVA di cash accounting. Data l importanza del momento dell incasso/pagamento per determinare l esigibilità/detraibilità dell

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori 1 Aprile 2011, ore 09:00 Escluse le cessioni effettuate nella fase di vendita al dettaglio 1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori Il meccanismo del reverse charge si applica

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

1 - ULTIME NOVITÀ FISCALI

1 - ULTIME NOVITÀ FISCALI 3 C:\Users\Administrator\Desk... CIRCOLARE n. 11/2010 Spett.li Clienti Loro SEDI Pesaro, 07 settembre 2010 1. Ultime novità fiscali; 2. Ripristinato il limite di Euro 5.000 per i trasferimenti in contante

Dettagli

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza

Dettagli

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Limitazioni nell uso del Contante, Assegni e Titoli al Portatore Disposizioni antiriciclaggio previste dall art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

Circolare N. 10/2007 LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI - DISPOSIZIONI IN VIGORE PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Circolare N. 10/2007 LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI - DISPOSIZIONI IN VIGORE PER I LIBERI PROFESSIONISTI Via G. Bovini, 41-48100 Ravenna (RA) Tel. 0544-501881 Fax 0544-461503 www.consulentiassociati.ra.it Altra sede: Dott. Franco Foschini 48012 Bagnacavallo (RA) Dott. Paolo Mazza Via Brandolini, 11 Dott.

Dettagli

Studi professionali: gli adempimenti antiriciclaggio I profili di incompatibilità nella professione. 26 novembre 2015. Antiriciclaggio.

Studi professionali: gli adempimenti antiriciclaggio I profili di incompatibilità nella professione. 26 novembre 2015. Antiriciclaggio. Casi e quesiti 1 Caso 1 La normativa antiriciclaggio è volta a prevenire e contrastare l utilizzo del sistema finanziario, di alcuni settori dell economia e dei professionisti a scopo di riciclaggio e

Dettagli

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI ROMA NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA Roma, 11 febbraio 2010 Le nuove regole

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012

Dettagli

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. E TARSU Approvato con Del CC n. 5 del 29.4.2011 TITOLO I DISPOSIZIONI

Dettagli

Modello Antiriciclaggio (D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

Modello Antiriciclaggio (D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) Gentile Cliente, al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D. Lgs. 231/2007, relativo alla prevenzione dell uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

Dott.ssa Maria Cristina Bruno. Alessandria, 16 maggio 2012 Associazione Cultura e Sviluppo, piazza Fabrizio De Andrè 76

Dott.ssa Maria Cristina Bruno. Alessandria, 16 maggio 2012 Associazione Cultura e Sviluppo, piazza Fabrizio De Andrè 76 ANTIRICICLAGGIO: NUOVI OBBLIGHI PER GLI STUDI PROFESSIONALI, RESPONSABILITA, SEGNALAZIONI, OPERAZIONI OLTRE SOGLIA, ISPEZIONI E CONTROLLI ALLA LUCE DELLA RECENTE CIRCOLARE G.d.F.. n. 83607/2012 Dott.ssa

Dettagli

L utilizzo del sistema finanziario secondo la nuova disciplina antiriciclaggio (D. Lgs. 21/11/2007 n 231)

L utilizzo del sistema finanziario secondo la nuova disciplina antiriciclaggio (D. Lgs. 21/11/2007 n 231) L utilizzo del sistema finanziario secondo la nuova disciplina antiriciclaggio (D. Lgs. 21/11/2007 n 231) Con il D. Lgs. 21/11/2007 n 231, pubblicato sulla G.U. n.290 SO n.267 del 14 dicembre 2007, è stata

Dettagli

I PAGAMENTI IN CONTANTI

I PAGAMENTI IN CONTANTI I PAGAMENTI IN CONTANTI Sanzioni e nuovi obblighi dal1 o Febbraio 2012.t Abbassamento della soglia da 2.500 a 1.000 euro.t Assegni con e senza clausola di non trasferibilità.t Regole per contante, assegni

Dettagli

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ELENCO DELLE

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

Tracciabilità dei flussi finanziari

Tracciabilità dei flussi finanziari Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 2010 n. 136 DL 187 del 12 novembre 2010 L. Conv. 217 del 17 dicembre 2010 Scopo Assicurare la prevenzione di infiltrazioni criminali Si rivolge Agli

Dettagli

Periodico informativo n. 164/2014. Trasporto merci. Pagamento solo con strumenti tracciabili

Periodico informativo n. 164/2014. Trasporto merci. Pagamento solo con strumenti tracciabili Periodico informativo n. 164/2014 Trasporto merci. Pagamento solo con strumenti tracciabili Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, con

Dettagli

C era una volta il segreto bancario Oggi abbiamo il Grande Fratello Fisco!

C era una volta il segreto bancario Oggi abbiamo il Grande Fratello Fisco! DE PROFUNDIS C era una volta il segreto bancario Oggi abbiamo il Grande Fratello Fisco! C era una volta il segreto bancario Periodo 1974-1982 Art. 34 del D.P.R. 600/73 Ufficio imposte dirette poteva chiedere

Dettagli

Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo)

Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo) Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo) Altalex.it In tema di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE Informativa n. 38 del 21 settembre 2011 La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE 1 Premessa... 2 2 Operatività

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA CIRCOLARE n. 03/2010 Pesaro, 25 gennaio 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA 1 Chiarimenti compensazioni iva: 1.1 Compensazione verticale

Dettagli