CPNA Comitato Paritetico Nazionale Artigiano

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1 Gli Organismi Paritetici CPNA Comitato Paritetico Nazionale II decreto Legislativo 626/94 e le successive modificazioni apportate nel 1996 hanno attribuito al sistema della bilateralità numerose competenze in materia di salute e sicurezza nelle imprese artigiane. Gli accordi inlerconfederali prevedono per l'ebas un ruolo tecnico ed organizzativo (Segreteria) a favore del Comitato Paritetico Regionale Artigianato e degli Organismi Paritetici Territoriali Artigianato. In ciascun organismo CPRA e OPTA è garantita una rappresentanza delle due parti. - Datori di lavoro (Confartigianato, CNA. CASArtigiani, CLAAI). - Lavoratori (CGIL, CISL UIL) L'Accordo Intel-confederale Nazionale affida al CPNA i seguenti compiti: - promozione, monitoraggio e coordinamento degli organismi paritetici - proposizione di attività formative a favore dei componenti degli organismi paritetici - raccolta e scambio di informazioni e di valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e sulle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni - proposizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di salute e sicurezza - proposizione di iniziative a favore della piccola impresa (informazione, formazione, ricerca) nel quadro dei programmi comunitari nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - collaborazione con organismi e istituzioni nazionali e comunitarie (Agenzia europea per la salute e la sicurezza di Bilbao) al fine di promuovere la raccolta e lo scambio di informazioni ed esperienze in tale campo - promozione e coordinamento degli interventi formativi, o di altra natura, nel campo della salute e sicurezza tramite l'attivazione di canali di finanziamento UÈ e nazionali, da gestire, economicamente, attraverso gli appositi Fondi all'interno del sistema degli Enti Bilaterali - proporre alle parti sociali valutazioni e pareri in merito a proposte di normativa comunitaria o nazionale, anche alfine di individuare posizioni comuni da far valere nelle sedi competenti - individuare i fabbisogni nazionali di attività nel campo della prevenzione, attraverso l'apporto dei CPRA e degli osservatori di categoria, da sottoporre a tutti i soggetti interessati - sperimentare moduli formativi, in stretta collaborazione con le realtà interessate, al fine di promuoverne la. generalizzazione - valutare le varie convenzioni nel campo della prevenzione - attuare tutto ciò che, in materia di prevenzione, le parti congiuntamente decidono di demandare con atto formale - monitorare e fornire orientamenti interpretativi sulle controversie segnalate dagli organismi paritetici - monitorare l'applicazione dell'accordo interconfederale nazionale - indicare e valutare con l'ente Bilaterale Nazionale, la disponibilità di fondi pubblici nel campo della salute e sicurezza e promuoverne l'utilizzo

2 CPRA Comitato Paritetico Regionale OPTA Organismo Paritetico Territoriale RLS Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori I Componenti del CPRA rappresentano a livello regionale le Parti datoriali e sindacali. I sette componenti sono pertanto designati da Confartigianato, CNA, CASArtigiani, CLAAI e da CGIL, CISL, UIL. L'organismo promuove e coordina l'attività degli OPTA, predisponendo anche modalità omogenee di funzionamento degli stessi. Ha funzioni di: individuazione dei fabbisogni in materia di sicurezza nei lavoro definizione di proposte di iniziativa con il contributo degli OPTA e degli Osservatori Regionali di categorìa contrattualmente previsti. Compiti del CPRA sono: 1) promuovere e programmare l'attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza dei lavoratori e degli artigiani. 2) predisporre il necessario materiale di informazione e formazione per gli OPTA, i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS), i lavoratori e le imprese; i) interloquire con gli enti istituzionali preposti alla, sicurezza. (Regione ed altri Enti istituzionali) alfine di definire criterì omogenei di intervento nel settore, compresa l'attività di vigilanza; 4) raccogliere, archiviare e divulgare le esperienze territoriali ed aziendali su sicurezza e prevenzione; esercitare un monitoraggio sullo stato di applicazione deld. Lgs. 626/04 e degli accordi applicativi previsti. Il CPRA, infine, svolge un ruolo di composizione delle controversie ad esso sottoposte dagli OPTA. ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI (OPTA), Costituiti tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti del lavoratori. Presso tali Organismi operano i rappresentanti territoriali del lavoratori per la sicurezza. Al rappresentante territoriale per la sicurezza presso l'opta. devono pervenire la documentazione e le autocertificazioni dalle aziende in merito alla valutazione del rischi aziendali. Presso l'opta. vengono tenuti gli elenchi dei Rappresentanti del lavoratori per la sicurezza e l'elenco dei medici competenti. Gli OPTA, inoltre sono la sede ove si discutono eventuali controversie inerenti l'applicazione delle norme di legge Questa figura ha una funzione non prettamente sindacale, ma di cooperazione con l'azienda e con il S.P.P. allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro e di ridurre al minimo i rischi connessi. Il Rappresentante viene eletto dai colleghi, con modalità diverse a seconda delle dimensioni dell'azienda. La norma non precisa alcuna limitazione alle candidature; la logica tenderebbe a non attribuire questa funzione ad una persona che abbia interessi nell'azienda (socio prestatore d'opera o familiare del titolare). Il Rappresentante dei lavoratori assume in un certo senso, per i suoi colleghi di lavoro, la funzione di garante della salute: perciò la norma gli assicura, in primo luogo, una formazione adeguata. Il Rappresentante dei Lavoratori Egli deve essere consultato su di una serie di importanti argomenti: - la designazione del R.S.P.P. - la valutazione dei rischi - la prevenzione e protezione in azienda - la designazione e la. formazione degli addetti alla gestione delle emergenze - l'introduzione di nuove procedure o attrezzi

3 Procedure di informazione consultazione II Rappresentante dei Lavoratori Deve inoltre ricevere una serie di informazioni relative alle sostanze e ai preparati pericolosi, agli infortuni e alle malattie professionali. Il Rappresentante ha diritto di consultare il registro degli infortuni, oltre che naturalmente il documento di valutazione dei rischi; può inoltre proporre al S.P.P. l'adozione di altre misure che ritenga idonee a tutelare meglio la salute e l'integrità dei lavoratori e richiedere la convocazione di una riunione di sicurezza. Il Rappresentante dei Lavoratori Qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee, e l'azienda non ritenga di modificarle, il Rappresentante può fare ricorso alle autorità competenti. Compiti del rappresentante II rappresentante per la sicurezza a) accede ai luoghi di lavoro b) è consultato in ordine alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle attività di prevenzione e) è consultato in merito alla designazione degli addetti al S.P.P. d) è consultato in merito alla formazione e) riceve copia della documentazione in materia di sicurezza f) riceve informazioni da parte degli organi di vigilanza g) riceve adeguata formazione (non inferiore a 52 ore) b) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione della prevenzione i) formula osservazioni in occasione di verifiche ispettive 1) partecipa alla riunione periadica di cui aìl'art. il (obbligatoria altre 15 dip.) m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione n) avverte il responsabile di eventuali rischi individuati o) può denunciare misure di prevenzione non idonee. Aziende sino a 15 dip. Il rappresentante è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. In alternativa il rappresentante può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o per il comparto produttivo. Aziende oltre 15 dip. Il rappresentante è eletto direttamente dai lavoratori nell'ambito della rappresentanza sindacale. In assenza di tale rappresentanza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

4 I compiti e le funzioni Datore di Lavoro II datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque colui che ha la responsabilità dell'impresa (in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa). Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro (articolo 2087 Codice Civile). È il responsabile dell'organizzazione globale della sicurezza nell'azienda. (Vedi anche nel Voi. 5 "Leggi e Decreti' Pagg. 7-14) Lavoratore. Il lavoratore è, nella logica del sistema normativo sulla sicurezza, la "figura" da tutelare. L'articolo 2 del Decreto 626/94 definisce lavoratore colui che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con esclusione degli addetti a servizi domestici e familiari; sono altresì considerati lavoratori, ai fini della prevenzione, i soci di cooperative o di società. Rientrano nella norma, inoltre, gli apprendisti e coloro che, anche a titolo gratuito, svolgono un lavoro presso terzi per istruirsi e apprendere. (Vedi anche nel Voi. 5 "Leggi e Decreti" Pagg ) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il DECRETO 626/94 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono assegnati attribuzioni e diritti che lo rendono uno dei punti cardine della nuova politica prevenzionistica, che prevede la partecipazione attiva di tutti i lavoratori, direttamente e tramite i propri rappresentanti, al fine di una più efficace e consapevole azione di prevenzione e protezione. La designazione o elezione del rappresentante della sicurezza avrà modalità diverse a seconda delle dimensioni dell'azienda. Il rappresentante per la sicurezza può accedere ai luoghi di lavoro secondo quanto previsto dagli accordi, è informato e formato adeguatamente per poter svolgere le sue funzioni, tra le quali rivestono rilevante importanza: la preventiva consultazione e le eventuali proposte in merito al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nelle sue competenze ha accesso ai documenti di valutazione dei rischi, al registro infortuni ed alle notizie provenienti dai vari Enti di Vigilanza in materia di sicurezza. Deve inoltre disporre del tempo e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. Servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro è tenuto a organizzare un Servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Ne fanno parte: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, che può essere interno o esterno all'azienda, gli addetti antincendio e alla gestione delle emergenze e gli addetti al primo soccorso. Il Servizio di prevenzione e protezione è svolto da persone in possesso di attitudini e capacità adeguate all'espletamento dei compiti assegnati, e specificatamente formate. Nel caso di piccole aziende il datore di lavoro può assumersi l'incarico di responsabile del Servizio (RSPP). Medico competente. È obbligo del datore di lavoro nominare, nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è prevista, un medico competente. È obbligo del medico competente effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici della salute dei lavoratori ed esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica. (Vedi anche nel Voi. 5 " I^ggì e Decreti' Pagg )

5 I principali obblighi Organismi paritetici. Il Decreto 626/94 prevede la costituzione degli organismi paritetici, strutture che riuniscono rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori. Scopo principale di questi organismi è l'attività di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Sono inoltre prima istanza a cui datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori potranno rivolgersi per le eventuali controversie sulla applicazione di norme e leggi in materia di diritti di rappresentanza, informazione e formazione. Ai sensi dell'accordo Regionale 9 gennaio 2004, sono altresì prima istanza di riferimento per le controversie sull'applicazione delle norme sulla sicurezza. I PRINCIPALI OBBLIGHI // datore di lavoro deve: designare le figure essenziali dell'organizzazione della sicurezza sul lavoro (Servizio prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, medico competente, servizio prevenzione incendi e primo soccorso); effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e redigere il documento di valutazione dei rischi o l'autocertificazione; adottare tutte le misure necessarie per la tutela della salute dei lavoratori e aggiornare le stesse; informare e formare i lavoratori sui rischi e pericoli. // lavoratore deve: osservare le disposizioni impartite, relative alla protezione collettiva e individuale; utilizzare correttamente i macchinar!, le apparecchiature, le sostanze; utilizzare i dispositivi di protezione, collettivi ed individuali; segnalare immediatamente le eventuali deficienze; sottoporsi ai controlli sanitari; applicare quanto appreso con la formazione. La consultazione: Deve essere intesa come un processo di relazione con cui lavoratori, rappresentanti della sicurezza e datori di lavoro collaborano per attuare una migliore attività di prevenzione e protezione.

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