PONTEGGI METALLICI FISSI III EDIZIONE

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1 Michele Sanginisi PONTEGGI METALLICI FISSI III EDIZIONE

2 Michele Sanginisi PONTEGGI METALLICI FISSI ISBN: SERVIZI GRATUITI ON LINE Questo libro dispone dei seguenti servizi gratuiti disponibili on line: filodiretto con gli autori le risposte degli autori a quesiti precedenti files di aggiornamento al testo e/o al programma allegato possibilità di inserire il proprio commento al libro. L'indirizzo per accedere ai servizi è:

3 INDICE Presentazione... pag. 8 Premessa...» 9 CAPITOLO 1 Generalità e definizioni in merito ai ponteggi e alle opere provvisionali» I ponteggi metallici fissi...» Autorizzazione ministeriale e libretto di uso e manutenzione...» Il marchio di fabbrica...» Schema tipo e necessità di un progetto specifico...» Montaggio uso e smontaggio...» I singoli elementi che compongono i ponteggi...» Tubi, basette e spinotti...» Correnti, traversi, controventature...» Giunti di unione collegamenti e ancoraggi...» Ripiani, parapetti, sottoponti, mantovane, teli protettivi e canali di scarico» Schemi particolari di opere provvisionali...» Ponteggi misti...» Piani di carico, piazzole e castelli di tiro, sistemi di sollevamento...» Scale per l accesso ai piani del ponteggio...» Altre tipologie di ponteggi...» Ponti su cavalletti...» Ponti a sbalzo...» Ponteggi mobili su ruote...» Ponti sospesi...» Ponteggi metallici autosollevanti...» Ponti mobili sviluppabili a cestelli su carro...» Altre opere e attrezzature provvisionali...» Parapetti...» Protezioni varie per aperture in solaio e pareti...» Andatoie e passerelle...» Reti di sicurezza...» Sistemi di protezione contro le cadute dall alto...» Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi...» Le opere di puntellamento...» 63 CAPITOLO 2 Domande sui pronteggi metallici fissi...» 65 CAPITOLO 3 Esempi di calcolo...» 193 CAPITOLO 4 I ponteggi metallici fissi e la sicurezza...» Generalità...» Verifiche preliminari: adempimenti preliminari nell utilizzo dei ponteggi metallici fissi...» Schema del registro delle verifiche...» Cenni sulla valutazione della misura del rischio...» Rischio caduta dall alto...» Controllo della caduta dall alto...» Gestione della caduta dall alto: caduta libera e caduta frenata...» Forza di impatto sul corpo in seguito ad una caduta dall alto...» La fase di montaggio...» Rischi connessi alla fase di montaggio...» Prescrizioni e adempimenti della fase di montaggio...» L uso dell opera provvisionale...» 288

4 I rischi connessi all uso dell opera provvisionale...» Prescrizioni e adempimenti della fase di utilizzo...» La fase di smontaggio...» Dispositivi di protezione collettivi...» L impianto di messa a terra e di alimentazione...» La segnaletica...» Altre protezioni collettive...» Dispositivi di protezione individuali: definizioni e concetti...» Evoluzione del sistema di arresto per le cadute dall alto...» Ponteggi e piani di sicurezza...» Contenuti del Pi.M.U.S....» Procedura montaggio di ponteggio con utilizzo di dispositivo di protezione collettivo...» Procedura montaggio di ponteggio con utilizzo di dispositivo di protezione individuale...» Procedura per salita e discesa dei materiali dal ponteggio...» Procedura di trasformazione di un ponteggio...» Calcolo tirante d aria e caduta libera...» Il sistema di trattenuta...» Esempio di piano di montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)...» 342 CAPITOLO 5 Quadro sanzionatorio e prescrizione...» Generalità...» Il quadro sanzionatorio...» Prescrizione prevista dal D.Lgs. 758 del » Stralcio del Decreto 758 del (G.U , n. 21)...» 375 CAPITOLO 6 Esempi di realizzazioni di ponteggi e opere provvisionali...» Generalità...» 379 CAPITOLO 7 La normativa di riferimento...» Riferimenti normativi...» 403 D.Lgs , n » 405 Attuazione all articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Allegato XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali...» 421 Allegato XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi...» 424 Allegato XXI Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota...» 431 Allegato XXII Contenuti minimi del plus...» 438 Circolare n. 6...» 440 Ponteggi metallici fissi a giunti e tubi e a elementi prefabbricati Stralcio Circolare Ministero del Lavoro 9 novembre 1978, n » 442 Schemi-tipo di ponteggio con l indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l obbligo del calcolo per ogni singola applicazione...» 444 Circolare 24 febbraio 1982, n. 24 prot. n /pr - D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164» 447 Ponteggi metallici realizzati con elementi componibili Lettera-circolare 22 maggio » 448 Autorizzazione alla costruzione e all impiego dei ponteggi metal lici 6

5 Stralcio norma CNR 10027/85...» 449 Strutture di acciaio per opere provvisionali. Istruzioni per il calcolo, l esecuzione, il collaudo e la manutenzione Decreto ministeriale 22 maggio » 450 Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici Circolare Ministero Lavoro del 22 novembre 1985, n. 149 D.P.R n. 164» 45 Disciplina della costruzione e dell impiego dei ponteggi metallici fissi Stralcio Norma CNR-UNI 10011/88...» 463 Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo, l esecuzione, il collaudo e la manutenzione Stralcio Norma UNI HD 1000/90...» 468 La presente norma UNI riguarda i ponteggi di servizio con elementi prefabbricati e riporta chiarimenti relativi ai calcoli, ai carichi, nonché descrizioni degli elementi e agli ancoraggi, ecc. Circolare 15 maggio 1990 n » 472 Circolare 24 ottobre 1991 n » 485 Circolare 9 febbraio 1995 n /0M4...» 501 Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname Stralcio D.M » 502 Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 44 del 10 luglio 2000 prot IRLA5Q D.Lgs. n. 359/ » 505 Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro Modalità di conservazione delle relative documentazioni Quesito Decreto 19 settembre » 506 Riconoscimento di conformità alle vigenti norme dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all impiego di un nuovo tipo di impal cato metallico prefabbricato per ponteggi metallici fissi avente piano di cal pestio realizzato con pannelli di legno multistrato Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza sociale 8 gennaio 2001, n. 3 (Dir. Gen. rapporti di lavoro - igiene e sicurezza del lavoro Div. VII) Art. 2, comma quarto del decreto legislativo 4 agosto 1999, n » 512 Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro Circolare n. 20 del 23 maggio » 514 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Circolare del Ministero del lavoro n. 28 del 8 luglio » 516 Chiarimenti concernenti le tolleranze dimensionali dei profili cavi Bibliografia...» 519 7

6 Presentazione Che la sicurezza negli ambienti di lavoro sia sempre più un obiettivo da perseguire da parte di ciascuno operatore del settore e con le competenze assegnategli dal legislatore è cosa di cui si deve prendere sempre più coscienza. Il rispetto delle normative perciò non deve essere visto in funzione del raggiungimento delle condizioni strette indispensabili per non incorrere in sanzioni o in casi più gravi in condanne penali ma cultura d impresa rivolta a dare condizioni di lavoro migliori e sicure per raggiungere i legittimi obbiettivi. Questa pubblicazione aiuta, nella fattispecie del montaggio dei ponteggi per lavori edili, a trovare risposte e soluzioni confortate sempre dal calcolo a tutta una gamma di situazioni particolari che si presentano nella realtà. Pertanto il caso particolare, non va risolto a posteriori a montaggio già eseguito con verifiche non sempre ortodosse ma preliminarmente nel rispetto delle norme e configurando un progetto complessivo dell intero ponteggio. Il progettista può trovare da un lato un ampia gamma di particolari costruttivi e di dettagli di montaggio dall altro il rigore teorico di schemi non previsti nei libretti di omologazione con le verifiche conseguenti, per potere redigere il progetto esecutivo del ponteggio già all inizio dei lavori. Questa è condizione indispensabile perché l operaio in fase di montaggio si limiti a rispettare il progetto senza modifiche o adattamenti personali. In ultimo si vuole mettere in rilievo come l autore, rivolto in modo particolare alla figura del datore di lavoro, metta sempre in rilievo l importanza della qualità dei materiali impiegati, delle autorizzazioni ministeriali di cui devono essere muniti i ponteggi, nonché della verifica dello stato dei singoli elementi e della loro manutenzione, condizioni indispensabili a garantire a monte le migliori e durature condizioni di sicurezza legate a mezzi d opera impiegati nei cantieri. Ing. Francesco Salmeri 8

7 Premessa Nonostante nell ultimo decennio, in attuazione della normativa esistente, siano state emanate disposizioni più rigide e severe in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ancora oggi, nella maggioranza dei cantieri, si è lontani dall adozione delle misure di sicurezza sempre adeguate, anche perché i controlli degli organismi preposti non sempre sono sufficienti e tempestivi, e a dimostrazione di quanto sostenuto, parlano in modo evidente le statistiche sugli incidenti del lavoro nell ambito delle costruzioni. Nel campo delle opere provvisionali e soprattutto dei ponteggi metallici fissi, sebbene siano stati compiuti dei passi in avanti nei riguardi della sicurezza, si è ancora lontani da uno standard qualitativo accettabile, per carenza probabilmente di una adeguata formazione di tutto il personale addetto, spesso poco sensibile alle problematiche legate alla sicurezza: spesso la costruzione delle opere provvisionali è sottovalutata in quanto demandata quasi esclusivamente al personale addetto (montatori) i quali non avendo la dovuta preparazione in campo statico e strutturale, procedono con soluzioni arbitrarie non sempre all altezza della soluzione. Le poche progettazioni delle opere provvisionali spesso risultano carenti sia per verifiche che per esecutivi e prescrizioni e demandano al personale scelte tecniche che possono risultare inadeguate e pericolose. Buona parte delle problematiche collegate ai ponteggi metallici fissi sono riportate nel presente volume, che certamente non ha la pretesa di costituire la soluzione per tutti i problemi, ma di costituisce un valido ausilio a tutti gli operatori del settore in quanto il volume per semplicità espositiva, impostazione e struttura è rivolto a tutto il personale che si occupa di opere provvisionali, dal progettista all operatore di cantiere: il libro infatti è strutturato in sei specifici capitoli, e precisamente: Capitolo 1 Capitolo 2 vengono esaminate in modo generico tutte le opere provvisionali, con particolare riferimento ai ponteggi metallici fissi; è costituito da un ampio questionario suddiviso in sette gruppi omogenei, comprendente circa 180 domande specifiche ai ponteggi metallici fissi con le relative ampie ed esaurienti risposte; 9

8 Capitolo 3 Capitolo 4 Capitolo 5 Capitolo 6 Capitolo 7 riporta parecchi esempi di calcolo di ponteggi metallici, con l adozione di soluzioni diverse, con confronti tra risultati, e con specifici commenti: tutti gli esempi sono provvisti dei disegni esecutivi delle strutture e dei particolari: sono affrontate anche soluzioni particolari, sia in forma numerica che tabellare; esamina la problematica della sicurezza strettamente connessa ai ponteggi metallici fissi (fasi di montaggio, smontaggio, segnaletica, schede di sicurezza ecc.), aggiornata a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. 235/03 in merito alla redazione del Piano di Mon - taggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.); esamina il quadro sanzionatorio strettamente collegato alle inosservanze specificatamente riferite ai ponteggi, chiarendo il processo della prescrizione del procedimento; riporta una ampio rilievo fotografico di ponteggi ed opere provvisionali tratti da vari cantieri, arricchiti di particolari e commenti; riporta la principale normativa sui ponteggi metallici fissi. Al volume è allegato anche un supporto magnetico che riporta parecchie delle informazioni contenute nel volume (disegni in formato DXF, schede delle fasi lavorative in formato RTF, segnaletica e foto in formato BMP ecc.), elementi questi che unitamente al volume possono essere di valido ausilio per tutto il personale interessato ai ponteggi metallici fissi. In conseguenza all entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 denominato Testo Unico sulla Sicurezza, e preso atto anche che il testo viene spesso utilizzato nei corsi di formazione riguardanti le opere provvisionali tenuti in Italia, ho ritenuto opportuno procedere alla completa revisione del volume il quale, mantenendo sempre inalterata la sua struttura, è stato adeguato in tutti i riferimenti alla normativa attualmente vigente, ed è stato ulteriormente potenziato e migliorato in tutti i capitoli e ciò al fine di dare al lettore un quadro sufficientemente ampio e completo delle problematiche connesse ai ponteggi metallici fissi. 10

9 CAPITOLO 1 GENERALITÀ E DEFINIZIONI IN MERITO AI PONTEGGI E ALLE OPERE PROVVISIONALI Sebbene la presente pubblicazione riguardi in modo specifico i ponteggi metallici fissi, in questo capitolo si procede con una generica descrizione delle opere provvisionali che vengono utilizzate in edilizia, con riferimento alla normativa di base che governa la materia ovvero al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, e ove necessario con riferimento alle ulteriori norme specifiche. Alle necessarie descrizione e commenti vengono allegati anche schemi e disegni significativi, e ciò nel chiaro intento di dare al lettore un quadro generale sufficientemente esauriente circa i ponteggi metallici fissi e tutte le altre opere provvisionali utilizzate in edilizia. Il capitolo risulta suddiviso in più paragrafi, e precisamente: i primi sei paragrafi riguardano i ponteggi metallici fissi (tipologie, autorizzazione ministeriale, marchi di fabbrica, progetto, montaggio uso e smontaggio, elementi componenti il ponteggio, ecc.); il settimo paragrafo riguarda schemi particolari dei ponteggi metallici fissi (ponteggi misti, schemi particolari, scale, ecc.); l ottavo paragrafo descrive tutte le altre tipologie di ponteggi, da quella più semplice a cavalletti, fino a quella autosollevante e su carro; il nono paragrafo descrive ulteriori opere provvisionali integrative quali parapetti, reti di sicurezza, passerelle; il decimo paragrafo fornisce cenni sulle opere di puntellamento realizzate in tubi e giunti I PONTEGGI METALLICI FISSI In base all art. 122 del D.Lgs. 81/08, nei lavori eseguiti a un altezza maggiore di 2 metri devono essere adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali in grado di ridurre al minimo i pericoli di caduta di persone e cose. Fra le opere provvisionali, quella più comunemente usata è il ponteggio fisso, che può essere realizzato in legno (regolamentato dagli articoli da 122 a 130 del D.Lgs. 81/08 - Sezione IV) o in metallo (regolamentato dagli articoli da 131 a 138 del D.Lgs. 81/08 - Sezione V e degli allegati XVIII, XXI e XXII): conside-

10 rato che l uso dei ponteggi in legno è ormai inconsueto sia per motivi pratici che economici oltre che di sicurezza, oggi vengono utilizzati quasi esclusivamente i ponteggi metallici, la cui costruzione e il successivo impiego sono subordinati all osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 81/08, alle circolari esplicative già esistenti e soprattutto alla preventiva autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che oltre a garantire le condizioni di sicurezza e stabilità della struttura indica tutte le istruzioni relative al montaggio, impiego e smontaggio, nonché le istruzioni a cui attenersi per le strutture con altezza superiore a 20 m, o di notevole importanza e complessità: quanto sopra è espressamente previsto dall art. 131 del D.Lgs. 81/08. I ponteggi metallici attualmente disponibili sul mercato sono di tre tipi: A tubi e giunti: sono costituiti esclusivamente da tubi collegati e assemblati tramite appositi giunti (ortogonali, girevoli, paralleli di tenuta, spinotti, ecc.) che permettono uno sviluppo dell opera provvisionale pressoché libero nel senso che la struttura può essere sviluppata nelle tre dimensioni. A telai prefabbricati: sono costituiti da una serie di diversi elementi prefabbricati (telai, correnti, diagonali spine di collegamento, ecc.) da collegare fra loro con semplici sistemi di aggancio (perni o boccole) al fine di ottenere una struttura rigida, in grado di crescere non solo in senso verticale, ma anche orizzontalmente, adattandosi in forma modulare alle caratteristiche geometriche e dimensionali dell edificio da costruire o manutenzionare: sono caratterizzati quindi da uno sviluppo bidimensionale e da una grande facilità di montaggio. A montanti e traversi prefabbricati: sono costituiti da elementi prefabbricati costituiti da tubi da disporre verticalmente provvisti di specifici sistemi di innesto (piattelli, boccole o staffe a 4, 6 od 8 vie) nei quali vengono innestati i traversi e i correnti prefabbricati: questa tipologia di ponteggi presenta i vantaggi di entrambe le tipologie prima viste, ma allo stesso tempo unisce la limitazione tipica dei sistemi prefabbricati. Gli elementi dei ponteggi a tubi e giunti, a differenza delle altre due tipologie di ponteggi, possono essere anche utilizzati per realizzazioni particolari in quanto, come già detto, il sistema di assemblaggio è libero da schemi e dimensioni predefinite, per cui è possibile realizzare opere di puntellamento, capannoni industriali, tettoie e altre opere ancora AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE E LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE Mentre la costruzione dei ponteggi in legno, ai sensi dell art. 112 del D.Lgs. 81/08 deve rispondere ai criteri imposti dalle norme di buona tecnica, dalla tradizione costruttiva e ai dettami degli articoli da 122 a 130 del D.Lgs. 81/08, ed eventualmente, da una specifica verifica statica da parte di tecnico abilitato, e dai disegni esecutivi di cantiere, i ponteggi metallici sono soggetti a rigorosi criteri costruttivi e di esecuzione. 12

11 In particolare, ai sensi dell art. 131 del D.Lgs. 81/08 i ponteggi metallici possono essere commercializzati e impiegati solo dopo che il fabbricante ha ottenuto l autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale la quale è conseguenza del risultato positivo di una serie di prove di carico codificate e conseguenti verifiche, effettuate sia sui singoli componenti che costituiscono il ponteggio, sia sugli schemi tipo previsti dal costruttore. La predetta autorizzazione ministeriale è la parte iniziale del noto Libretto del ponteggio ; tale libretto comprende anche tutte le necessarie informazioni per l utilizzo del ponteggio; è un documento che, come indicato in modo esplicito nell autorizzazione, deve essere sempre consegnato (in copia conforme) all acquirente del ponteggio in quanto fa parte integrante dell opera provvisionale. L autorizzazione ministeriale deve essere tenuta sempre in cantiere, unitamente al disegno esecutivo e, nei casi che non si operi in conformità all autorizzazione ministeriale, dalla relazione di calcolo integrativa, circostanza questa espressamente prevista dagli articoli 131 e 134 del D.Lgs. 81/08. La nuova normativa, nell ambito dell articolo 131, in attuazione ad indicazioni e norme europee, in merito alla predetta autorizzazione ministeriale, ha introdotto le seguenti novità: 1. possibilità che su specifica richiesta dell interessato, e previo i necessari adempimenti tecnici e normativi, in aggiunta all autorizzazione ministeriale, può essere rilasciata la rispondenza del ponteggio alle norme UNI EN UNI EN e UNI EN 74; 2. gli interassi fra i montanti dei ponteggi non hanno alcuna limitazione, a condizione di eseguire idonee verifiche su prototipi che garantiscono i gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica; 3. l Autorizzazione Ministeriale è soggetta a rinnovo ogni 10 anni, per verificare l adeguatezza delle strutture all evoluzione del progresso tecnologico; 4. presso le sedi di produzione possono essere eseguiti controlli a campione anche da parte dell ISPESL. Il libretto, oltre all autorizzazione ministeriale, contiene le seguenti parti o capitoli: calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; istruzioni per le prove di carico del ponteggio; istruzioni per montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; schemi-tipo di ponteggio con l indicazione dei massimi carichi di servizio, altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l obbligo del calcolo per ogni singola applicazione; istruzioni di calcolo per ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e per altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità. I ponteggi che sono sprovvisti di autorizzazione ministeriale, non garantendo una sufficiente idoneità statica sperimentale e documentata, ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. 81/08 non possono essere né prodotti né commercializzati o concessi in 13

12 Oggetto: Autorizzazione alla costruzione ad all impiego di ponteggi metallici fissi. Art. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956 n Ponteggio metallico tipo... e, p.c. ISPETTORATO PROVINCIALE LAVORO Visti gli att. 30 e seguenti del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 contenente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni; Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U. n. 242 del 23 settembre 1968), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164; Vista la domanda con la quale codesta ditta ha chiesto di essere autorizzata all impiego del ponteggio metallico fisso tipo. di cui codesta ditta è fabbricante; Vista la relazione tecnica, a corredo della predetta domanda di autorizzazione presentata il... e le integrazioni e modifiche della stessa relazione tecnica; Visti i certificati di prove allegati alla predetta relazione tecnica; Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; Sentito il parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l igiene del lavoro S I A U T O R I Z Z A l impiego del ponteggio metallico fisso tipo. composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dallo allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all allegato n. 2, per il calcolo dei ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m. e/o altre opere provvisionali di notevole importanza e complessità, i quali ai sensi dell art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all esercizio della professione. Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente relazione. Questa si intende rilasciata per il ponteggio metallico fisso composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche, e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso il Ministero e presso l Ispettorato provinciale del lavoro cui la presente è diretta per conoscenza. La validità della presente autorizzazione, oltre all osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica è subordinata alle seguenti condizioni: 1) Sia consentito il controllo, anche presso eventuali fornitori, della produzione, mediante consegna o prelievo da parte di questo Ministero o dell Ispettorato del lavoro, che rilasceranno apposita dichiarazione di campioni degli elementi costituenti il ponteggio in numero sufficiente a effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie; 2) Sia consegnata all atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4, 5, 6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. Le copie di questi ultimi capitoli della relazione tecnica da depositare presso lo scrivente e il predetto Ispettorato provinciale del lavoro deve essere redatta in unico testo, tenendo conto delle integrazioni e modifiche alla relazione, citate nella premessa. 3) L impiego di elementi non contemplati nella presente autorizzazione, per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all allegato n. 1, non è ammessa. La presente relazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze alle vigenti disposizioni e alle predette condizioni, previa constatazione degli addebiti. IL MINISTRO Autorizzazione ministeriale, posta nella prima pagina del libretto del ponteggio 14

13 SCHEMA DI PONTEGGIO DA MANUTENZIONE CON MENSOLE CON TELAIO DI SOMMITÀ PER PARAPETTO CON INTERRUZIONE DI UNA STILATA MEDIANTE TRAVETTA Schema tipo ponteggio a telai prefabbricati tratto da una autorizzazione ministeriale 15

14 Schema tipo ponteggio a tubi e giunti tratto da una autorizzazione ministeriale 16

15 uso; in ogni caso è necessario fare presente che l autorizzazione ministeriale garantisce soltanto le situazioni progettuali perfettamente conformi al contenuto del libretto di autorizzazione ministeriale sia per dimensioni che per carichi, per cui essa normalmente è valida nei seguenti casi: struttura alta fino a 20 m, misurata dal piano di appoggio delle basette all estradosso del piano di lavoro più alto; struttura perfettamente conforme agli schemi-tipo riportati nel libretto di autorizzazione; strutture comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello riportato negli schemi-tipo; struttura con gli ancoraggi conformi alle soluzioni proposte nella autorizzazione e posti in ragione di almeno uno ogni mq 22; struttura con sovraccarico complessivo in proiezione verticale non superiore a quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio; in ogni caso il carico di servizio non può superare il valore massimo indicato nel libretto; la superficie di ponteggio esposta all azione del vento non superiore per ciascun modulo a quella indicata nel libretto (al riguardo si precisa che l applicazione di cartelli e/o teloni protettivi non è prevista in nessuna delle autorizzazioni ministeriali); l azione dei carichi dovuti alla neve e/o al vento non siano superiori a quelle previste nell autorizzazione ministeriale; disposizione degli elementi di collegamento e/o controventatura, perfettamente conformi allo schema previsto dal costruttore; i collegamenti tra le varie parti della struttura devono risultare bloccati mediante l attivazione dei dispositivi di sicurezza previsti dal costruttore. I ponteggi che non rispondono anche a una soltanto delle condizioni sopra indicate non garantiscono un livello di sicurezza adeguato, circostanza questa che è presupposto dell autorizzazione ministeriale, per cui, ai sensi dell art. 133 del D.Lgs. 81/08, in tali casi è necessario predisporre un apposito progetto di verifica firmato da ingegnere o architetto abilitato all esercizio della professione, completo di tutti i disegni esecutivi. Nelle pagine precedenti è riportata l autorizzazione ministeriale di cui devono essere dotati tutti i ponteggi metallici fissi in commercio, documento questo che deve costituire le prime pagine del libretto di uso e manutenzione che deve sempre accompagnare il ponteggio e gli schemi generali di due tipologie di ponteggi, tratti dai relativi libretti di uso e manutenzione IL MARCHIO DI FABBRICA Per garantire l utilizzatore che le parti di ponteggio che utilizza sono provviste di autorizzazione ministeriale, oltre a richiedere copia conforme dell autorizzazione ministeriale, ai sensi dell art. 135 del D.Lgs. 81/08, tutte le parti che compongono 17

16 l opera provvisionale devono riportare, a rilievo o a incisione il nome o il marchio del fabbricante. Per ciascuna parte del ponteggio, la posizione ove è impresso il marchio del fabbricante o costruttore deve essere indicata nel libretto del ponteggio, nella parte che riproduce i disegni quotati delle varie parti componenti l opera provvisionale. È buona norma mantenere in perfetta efficienza le parti che compongono un ponteggio, effettuando una periodica revisione e mantenendo sempre pulite le sue parti, soprattutto in corrispondenza della zona ove è posizionato il marchio o simbolo del Posizione del marchio di fabbrica in alcuni componenti di ponteggio costruttore, al fine anche di una possibile visita ispettiva da parte degli organi di controllo; pertanto, gli elementi sui quali il marchio non risulta visibile possono costituire elementi non originali e in tale circostanza l elemento non può essere utilizzato, e pertanto deve essere scartato SCHEMA TIPO E NECESSITÀ DI UN PROGETTO SPECIFICO La necessità di predisporre uno specifico progetto qualora si esca fuori anche da una delle prescrizioni previste nell autorizzazione ministeriale deriva dalle sostanziali e ovvie considerazioni, espressamente citate nella Circolare 149/85, secondo le quali il ponteggio metallico nel suo insieme è rappresentato da elementi caratterizzati da notevole snellezza delle aste ed elevata mobilità dei nodi che li costituiscono; tale circostanza può portare al collasso della struttura in modo imprevisto e senza alcun preavviso, e comunque secondo modalità difficilmente valutabili. Tali considerazioni hanno indotto il legislatore ad adottare un criterio di valutazione uniforme per tutti i ponteggi per cui, con l adozione delle prove sperimentali di laboratorio codificate, si fissano i limiti di impiego nell uso dei ponteggi e tali limiti sono chiaramente indicati nel libretto di autorizzazione e bisogna attenervisi. In conseguenza a quanto prima, il libretto del ponteggio contiene lo schema tipo dell opera provvisionale contemplato dal costruttore, i cui elementi principali sono: altezza massima della struttura pari a 20 m; adeguati sistemi di controvento (diagonali in pianta di facciata, ecc.); definizione dei carichi di servizio e del numero e tipo degli impalcati; disposizione e numero degli ancoraggi; numero di impalcati che è possibile caricare. Quando lo schema da realizzare è conforme agli schemi-tipo riportati nell autorizzazione ministeriale, o si opera con schema sicuramente a vantaggio di sicu- 18

17 rezza come ad esempio minore altezza del ponteggio o minori carichi, non è necessario predisporre alcun progetto strutturale del ponteggio, ma ai sensi dell articolo 134 e dell allegato XXII del D.Lgs. 81/08 è comunque necessario predisporre i disegni dell opera provvisionale specificatamente riferita all opera servita, disegni che devono risultare completi ed esaurienti per schemi, particolari e prescrizioni; inoltre anche per tale schema di ponteggio va redatto il piano di montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) espressamente previsto dal citato articolo ed i cui contenuti minimi sono riportati nel citato allegato; tali documenti, unitamente all autorizzazione ministeriale devono essere tenuti in cantiere per il loro pieno rispetto ed a disposizione degli organi di vigilanza. Nell ipotesi in cui lo schema da realizzare presenta difformità rispetto all autorizzazione ministeriale, ai sensi dell articolo 133, deve essere predisposto uno specifico progetto, ed eseguire un calcolo di resistenza e stabilità secondo le istruzioni approvate nell autorizzazione ministeriale, redatto e firmato da ingegnere o architetto abilitato all esercizio della professione. Anche per tale caso vanno predispsti i disegni esecutivi ed il Pi.M.U.S. previsti dall articolo 134 del D.Lgs. 81/08 secondo le modalità già indicate nel caso precedente. Al riguardo si fa presente che anche nei casi in cui l altezza del ponteggio è inferiore a quella prevista nello schema tipo, ma una delle altre indicazioni non viene rispettata (maggiori carichi o diversa disposizione o numero degli ancoraggi, maggior numero degli impalcati, zona geografica diversa ai fini dell azione del vento e/o della neve, maggiore superficie esposta al vento, come in caso di presenza di teloni o cartelloni pubblicitari ecc.), è necessario effettuare un apposito calcolo, in quanto si possono verificare situazioni non previste che non danno idonee garanzie di sicurezza, per cui l accertamento della staticità dell opera provvisionale deve essere adeguatamente dimostrata. Il progetto previsto dall art. 133 del D.Lgs. 81/08 deve essere realizzato anche nel caso di ponteggi misti, ovvero qualora a uno schema a telai prefabbricati, per particolari esigenze, vengano intercalati elementi in tubi e giunti che non sono espressamente previsti nell autorizzazione ministeriale; analogamente non è possibile utilizzare elementi prefabbricati facenti capo ad autorizzazioni ministeriali differenti, se non previo specifico progetto eseguito secondo le modalità indicate nella circolare n. 149 del , all allegato 1: ambedue le circostanze indicate presuppongono l adozione di schemi difformi a quelli autorizzati che non garantiscono una idonea condizione di sicurezza. D altro canto, come espressamente citato nel punto 1 della circolare 149/85, dall assemblaggio di parti di per sé giudicate idonee in sede di autorizzazione, non necessariamente deriva l idoneità dell opera presa nel suo complesso, a maggior ragione dove si considerino i problemi di incompatibilità dimensionale fra i vari elementi (basti pensare, a esempio, alle diagonali dei telai prefabbricati e alle differenze dei valori di scorrimento fra i vari tipi di giunti e tubi). Infine una delle condizioni che prevede in modo tassativo uno specifico progetto si ha quando nel ponteggio vengono installati canali di scarico, tabelloni pub- 19

18 blicitari, graticciati, teloni, reti o altre schermature, in quanto oltre ad avere un maggior carico verticale dovuto al peso, si ha un notevole aggravio delle azioni trasmesse al ponteggio e agli ancoraggi per effetto dell azione del vento: in altri termini, la superficie esposta al vento per ciascun modulo indicata in modo esplicito nel libretto, aumenta in modo considerevole: tale situazione, sottovalutata dalla maggior parte degli installatori, deve essere attentamente studiata con specifico progetto, anche nel caso di strutture con altezza inferiore ai 20 m: tale importante e sostanziale considerazione, peraltro prevista in modo indiretto dall art. 133 del D.Lgs. 81/08, è stata puntualizzata e chiarita in modo esplicito anche dalla circolare 149 del , e dal punto 3 della circolare n. 6 del , e spesso è causa determinante di crolli improvvisi a seguito del vento che esercita un azione notevolmente elevata (che può arrivare anche a 4 5 volte) rispetto a quella prevista nell autorizzazione ministeriale MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO Le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio assumono particolare importanza, in quanto costituiscono fasi operative con notevole rischio: ai sensi degli articoli 123 e 136 del D.Lgs. 81/08 le fasi di montaggio e smontaggio devono essere svolte sotto la diretta sorveglianza di un preposto che ha il compito di accertare e verificare che l opera provvisionale venga eseguita in perfetta conformità ai disegni; inoltre il personale impiegato deve essere edotto, sufficientemente pratico e dotato di idonei mezzi di lavoro e protezione: nei libretti di autorizzazione ministeriale, il capitolo VI è destinato alle prescrizioni che ciascun costruttore prevede per le fasi di montaggio uso e smontaggio. In particolare la fase di montaggio deve seguire il seguente sostanziale andamento: il piano di appoggio deve offrire garanzie sufficienti di resistenza immediata e nel tempo, ed essa deve essere eventualmente verificata sperimentalmente; la ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere realizzata a mezzo delle apposite basette, con l interposizione eventuale di elementi atti a ripartire il carico sul piano di appoggio, in modo da non superare la tensione ammissibile del piano di appoggio; qualora l altezza del primo impalcato superi l altezza di 200 cm o 250 cm rispettivamente per ponteggi a telai o a tubi e giunti, le basette devono essere fissate agli elementi di ripartizione che in tal caso devono interessare almeno due montati attigui; presenza continua di un preposto che sorvegli le operazioni di persona e dia le opportune indicazioni ai montatori, assicurandosi che il ponteggio venga assemblato conformemente al progetto e a regola d arte; le operazioni devono essere eseguite da personale pratico e idoneo, che si trovi in condizioni fisiche soddisfacenti al momento della effettuazione dei lavori; il personale deve essere dotato di attrezzi appropriati (chiavi a doppia stella 20

19 e/o dinamometriche), da riporre in apposita custodia e dotati di eventuale dispositivo contro la caduta accidentale; devono essere usati i mezzi personali di protezione: casco protettivo, scarpe (antiscivolo, flessibili, robuste), cintura di sicurezza con bretelle e cosciali (imbracatura) ed essere integrata con sistemi pratici di aggancio le cui caratteristiche di resistenza allo strappo siano garantite da certificazione rilasciata da un istituto riconosciuto, circostanza questa espressamente prevista dall articolo 115 del D.Lgs. 81/08, il quale precisa inoltre che il sistema di protezione contro le cadute del personale che opera sui ponteggi deve essere tale da consentire una caduta libera non superiore a 150 cm nel caso in cui il dispositivo anticaduta sia privo di assorbitore di energia, mentre qualora tale ultimo dispositivo è presente, la caduta libera non può essere superiore a 400 cm; gli ancoraggi, da posizionare come indicato nei disegni, devono essere posti su parti strutturali sicuramente stabili e resistenti, facendo attenzione che la superficie ove è posto l ancoraggio a vitone offra durevoli condizioni di resistenza; per i tasselli è necessario effettuare le prove di estrazione in situ; ai sensi dell art. 112 del D.Lgs. 81/08 e dell allegato XIX, gli elementi del ponteggio da utilizzare devono essere controllati prima del loro impiego allo scopo di eliminare quelli che presentino deformazioni rotture e corrosioni pregiudizievoli per la resistenza del ponteggio. Gli elementi insufficientemente protetti contro gli agenti atmosferici, quelli deformati, e quelli danneggiati, devono essere scartati e non più utilizzati; è indispensabile il rispetto delle successioni delle fasi di montaggio indicato dal costruttore nel libretto di autorizzazione ministeriale, nonché l osservanza delle prescrizioni e delle procedure indicate nel piano di montaggio uso e smontaggio, espressamente previsto dall articolo 134 del D.Lgs. 81/08, i cui contenuti sono riportati nell allegato XXII del citato decreto, e di cui si citano solo per brevità alcuni punti sostanziali, rimandando ai capitoli successivi un maggiore approfondimento: 1. la distanza fra ponteggio ed edificio; 2. la verticalità dei montanti; 3. l orizzontalità dei correnti e dei traversi; 4. l assetto operativo dei dispositivi di collegamento (spine, blocchi); 5. la messa in opera degli ancoraggi e delle diagonali seguendo il normale progredire del montaggio, in conformità ai disegni esecutivi; 6. che il traverso più alto del ponteggio in corso di montaggio non superi di oltre 4 m l ultimo ordine di ancoraggi; movimentazione sicura dei carichi (elementi del ponteggio, tavole di legno) con idonea imbracatura, per evitare lo svincolo e la caduta accidentale; per l accesso ai vari piani del ponteggio e delle impalcature, bisogna fare uso delle apposite scalette a mano o prefabbricate che, comunque, non devono essere poste l una in prosecuzione dell altra; le botole in prossimità delle scalette di accesso devono essere sempre chiuse; 21

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