NOI SIAMO LA POLIZIA LOCALE RICCIONE 11 gennaio 2019 Hotel Mediterraneo SESSIONE SICUREZZA URBANA SAFETY & SECURITY
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1 NOI SIAMO LA POLIZIA LOCALE RICCIONE 11 gennaio 2019 Hotel Mediterraneo SESSIONE SICUREZZA URBANA SAFETY & SECURITY SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. LE SOSTANZE ALCOLICHE a cura di dott. MASSAVELLI Marco Commissario Settore Operativo- Nucleo Operativo Territoriale Polizia Locale Rivoli (TO)
2 Inquadramento normativo SOMMINISTRAZ. MANIFESTAZ. TEMPORANEE 2 La somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti trattorie e similari) è disciplinata dalle seguenti fonti normative: Legge 287/1991 e ss.mm.ii e, nelle Regioni che si sono avvalse della potestà legislativa residuale in materia di commercio interno da leggi regionali; D.lgs. 59/2010 artt. 64, 71 e 84: SCIA + SCIA Sanitaria Tulps D.m. 564/1992 e d.m. 534/1994 riguardante la sorvegliabilità locale; Legge 241/1990 e ss.mm.ii. artt. 19 e 20; D.lgs. 222/2016 Tabella A Regimi amministrativi Legge 689/1981 inerente l applicazione di sanzioni amministrative
3 DEFINIZIONE DI ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE 3 L art. 1, comma 1 della legge 287/1991 testualmente recita che per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi i cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all uopo attrezzati.
4 EMILIA ROMAGNA LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE La presente legge si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
5 Art. 10 Attività temporanee 5 1. In occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA presentata al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del Nelle zone sottoposte a tutela l'attività temporanea è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente. L'attività temporanea può essere esercitata soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della presente legge o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
6 Art. 10 Attività temporanee 6 3. Le attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e per esse sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza.
7 SOMMINISTRAZIONE E DEHORS 7 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO RISOLUZIONE PROT DEL OGGETTO: Definizione dell'ambito di applicazione dell'articolo 14-bis della legge n. 125 del 2001 rispetto alle attività di somministrazione di alimenti e bevande negli spazi concessi per dehors su suolo pubblico
8 IL QUESITO: LE PERTINENZE 8
9 COSA DICE IL MINISTERO 9
10 IL COMUNE NON PUO INTERVENIRE 10
11 LA NOZIONE DI PERTINENZA 11
12 IL DEHOR NON E PERTINENZA 12
13 CONCLUSIONE 13 ARTICOLO 14BIS LEGGE 125/2001 La somministrazione e il consumo sul posto di alcolici dalle 24 alle 7 possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti di licenza ex art. 86 TULPS E vietato vendere o somministrare su spazi pubblici diversi dalle pertinenze di tali esercizi I DEHOR NON SONO PERTINENZE DEGLI ESERCIZI DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE
14 art. 14-bis della legge 125/2001 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall articolo 86, comma 1, TULPS. 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature.
15 Articolo 30 decreto legislativo n. 114/1998 Articolo 176, regolamento TULPS 15 Resta salvo il divieto di vendere su aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi...secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,2 litri per le bevande superalcoliche e a 0,33 litri per le altre
16 Legge 30 marzo 2001, n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati 16 Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta Salvo che il fatto non costituisca reato (art. 689 c.p.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro con la sospensione dell'attivita' da quindici giorni a tre mesi.
17 SOMMINISTRAZIONE E DEHORS 17 Ministero Sviluppo Economico Risoluzione del 6 giugno 2018 prot Attività di somministrazione di alimenti e bevande Occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie Ampliamento attività - quesito
18 IL QUESITO 18 L occupazione di un area pubblica o di un area privata all aperto attrezzata con tavoli e sedie, attigua ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande regolarmente autorizzato deve essere considerata ampliamento di superficie dell esercizio stesso?
19 GLI INTERVENTI DEL MINISTERO 19 Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un primo parere del 14 agosto 2014, prot , in relazione ad un quesito sull occupazione di suolo privato all aperto, con tavoli e sedie per ampliamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento alla disciplina nazionale ha espresso il suo parere negativo relativamente all obbligo di presentazione di apposita comunicazione al Comune competente di ampliamento della superficie della somministrazione. In via preliminare, il Ministero ha precisato l inquadramento normativo nazionale: l attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle Regioni che non hanno diversamente legiferato, è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata e integrata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
20 AMPLIAMENTO LOCALI 20 La legge n. 287/91 e l art. 64 decreto legislativo 59/2010 disciplinano l apertura e il trasferimento di sede e il trasferimento di gestione o della titolarità Il Ministero evidenzia che la fattispecie dell ampliamento della superficie del locale, nelle disposizioni menzionate, non è stata prevista e quindi tale situazione non può essere assoggettata ad alcuna autorizzazione o SCIA.
21 AMPLIAMENTO LOCALI 21 Da precisare, però, che la disciplina normativa di settore, a livello nazionale, non reca disposizioni specifiche riguardanti lo svolgimento dell attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree private, menzionando sempre la necessità dell autorizzazione riferita alla sola fattispecie del locale nel quale l attività si esercita. L ampliamento della superficie del locale, pertanto, a parere del Ministero dello Sviluppo Economico, non può essere assoggettato ad ulteriori autorizzazioni, anche se ha ritenuto sostenibile l utilizzo dell istituto della comunicazione alla competente autorità locale ovvero che anche in caso di ampliamento della superficie, l esercizio dell attività si somministrazione è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell Interno 17 dicembre 1992, n. 564.
22 AMPLIAMENTO LOCALI 22 Pertanto, ad avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso in cui il titolare dell attività di somministrazione di alimenti e bevande usufruisca di un area privata all aperto, attigua all esercizio e attrezzata con tavoli e sedie, non si ravvisa la fattispecie dell ampliamento della superficie di vendita, che, come evidenziato dalle norme citate, è riferibile unicamente all ampliamento della superficie dei locali, nell accezione corrente del termine. Anche per il caso di concessione di porzioni di aree pubbliche per il posizionamento di tavoli e sedie non si verifica l ampliamento della superficie di somministrazione. Ovviamente, resta ferma, da parte del soggetto che utilizza uno spazio esterno, sia privato sia pubblico, la necessità del rispetto di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa di settore.
23 IL QUESITO DEL In tale occasione il quesito, diversamente dal 2014, riguarda l occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie, e la questione se tale occupazione ravvisi un ampliamento o meno dell attività di somministrazione. Nello specifico, il quesito riguarda l occupazione effettuata con l installazione di una struttura c.d. Dehors e la necessità o meno di considerarla ampliamento di superficie dell esercizio commerciale con la conseguente necessità, in caso di risposta positiva, di richiedere l apposita autorizzazione, in caso di esercizio posto in zone tutelate, ovvero di presentare la SCIA UNICA, in caso di esercizio posto in zone non tutelate, per l ampliamento della suddetta superficie.
24 LA TABELLA A D.LGS. 222/ Il punto 65 riguarda l apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate. Il regime amministrativo previsto è l autorizzazione/silenzio assenso dopo 60 giorni più la SCIA per la notifica sanitaria che deve essere presentata contestualmente all istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all ASL territorialmente competente. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
25 LA TABELLA A D.LGS. 222/ In caso di attività che prevede anche un occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Nel caso di apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, il punto 65 della Tabella A distingue due casi:
26 LA TABELLA A D.LGS. 222/ a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale, è necessaria l autorizzazione/silenzio assenso dopo 60 giorni più la SCIA UNICA, composta dalla SCIA per l apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell esercizio più la SCIA per la notifica sanitaria più la comunicazione di impatto acustico. b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione, sono necessarie l autorizzazione più la SCIA per l apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell esercizio più la SCIA per notifica sanitaria e il nulla osta di impatto acustico. L istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
27 TABELLA A PUNTO Il punto 67 della Tabella A, riguarda l apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate: il regime amministrativo previsto è quello della SCIA UNICA, composta dalla SCIA per l apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell esercizio più la SCIA per la notifica sanitaria. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
28 IL RECENTE PARERE MINISTERIALE 28 Tornando alla questione introdotta dal quesito sulla necessità di presentare apposite comunicazione o richiedere apposta autorizzazione ai fini dell ampliamento della superficie dell esercizio con un dehor posizionato su suolo pubblico, il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato, con riferimento alla disciplina nazionale che già con il citato parere prot , del 14 agosto 2014, era stata espressa l opinione per cui non si ravvisava la fattispecie dell ampliamento della superficie di vendita che, ai sensi della disciplina di settore costituita dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è riferibile unicamente all ampliamento della superficie dei locali, nell accezione corrente del termine.
29 IL RECENTE PARERE MINISTERIALE 29 Anche nel caso di installazione di strutture c.d. dehors, destinate al ristoro all aperto, smontabili e facilmente rimovibili, posizionate su suolo pubblico antistante i locali dell esercizio di somministrazione, secondo l autorevole parere ministeriale, non si verifica l ampliamento di superficie.
30 IL CONFRONTO CON LA NORMATIVA REGIONALE 30 Questa interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico, valida sicuramente per le Regioni che non hanno provveduto a legiferare in materia di disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, deve fare, però, i conti con le normative regionali, che in questi anni, hanno provveduto a regolamentare la somministrazione. CONCLUSIONI Come si evince dalle normative regionali, quindi, è evidente che ogni Regione ha definito, in maniera autonoma, e a volte, anche, differente, la superficie di somministrazione: per cui, per le Regioni che si sono dotate di norma specifica, sarà necessario applicare la normativa speciale, salvo eventuali diverse interpretazioni fornite dai singoli uffici regionali competenti per materia. Si dovrà invece applicare il parere ministeriale nelle Regioni nelle quali risulta ancora applicabile la disposizione legislativa nazionale, in quanto l interpretazione del Ministero è riferita proprio alla normativa nazionale.
31 REQUISTI PROFESSIONALI art. 71 d.lgs. 59/ Per l attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di manifestazioni temporanee quali sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari NON è più necessario il possesso dei requisiti professionali (art. 41, d.l. 5/2012 conv. con l. 35/2012)
32 REQUISTI PROFESSIONALI 32 Per effetto del disposto di cui all art. 52, c. 17, legge 448/2001 solo in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, l attività di somministrazione temporanea può essere consentita a soggetti non iscritti al registro degli esercenti per l attività di somministrazione di alimenti e bevande...
33 REQUISTI PROFESSIONALI 33 La disposizione citata comporta conseguenze anche nel caso di soggetti legittimati all esercizio dell attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare sulle aree pubbliche nel caso in cui intendano operare nelle fiere, sagre o manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico Si applica l art. 28 c. 7, d.lgs. 114/98 7. L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l una e l altra attività. L abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
34 decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'.». 34 DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n TUEL Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
35 decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'.». 35 DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n TUEL Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia 7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
36 CIRC. GABRIELLI
37 CIRC. GABRIELLI
38 GRAZIE PER L ATTENZIONE 38 PER INFO E QUESITI info@quesitisullastrada.it
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