Tribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Giulia Conte Udienza del Memoria di replica ex art. 190 c.p.c. per.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Tribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Giulia Conte Udienza del Memoria di replica ex art. 190 c.p.c. per."

Transcript

1 Avv. Caterina Argese Piazza Roma n Martina Franca (TA) Tel Fax PEC: Tribunale di Grosseto Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Giulia Conte Udienza del Memoria di replica ex art. 190 c.p.c per il Sig. Bruno Falzea, con l Avv. Caterina Argese contro l Avv. Claudio Defilippi, in proprio e quale rappresentante dell Associazione Professionale Studio Legale Defilippi & Associati, con l Avv. Deborah Cianfanelli **** A seguito del deposito della comparsa conclusionale di parte attrice si rendono necessarie alcune osservazioni, ritenendo noto il contenuto di tutti i precedenti scritti difensivi nell interesse del Sig. Falzea Bruno e in particolare della memoria conclusionale depositata in data In primis, occorre precisa che controparte sostiene a pagina 1 della propria memoria conclusionale, nella parte denominata premessa di essere stato incaricato dal sig. Falzea di proporre ricorso al Tar territorialmente competente in ordine alla mancata assegnazione o rifiuto da parte del Comune di Grosseto di alloggio in regime di edilizia convenzionata. Anche la semplice parte descrittiva del rapporto con il Falzea, contenute negli atti di controparte, risulta difforme da quanto realmente accaduto. In realtà, il Sig. Falzea si rivolgeva allo studio Defilippi per intraprendere una causa contro il Comune di Grosseto avente ad oggetto il risarcimento danni per una vicenda che attiene ad un immobile realizzato in regime di

2 edilizia agevolata-convenzionata acquistato dal Falzea nel lontano 1991 e per tale azione veniva sottoscritto il mandato in data ; e pur tuttavia, per alcuni mesi non veniva intrapreso alcun giudizio. Soltanto a maggio 2012, dopo numerose insistenze dell odierno convenuto, e dopo aver percepito 1.500,00 (cfr. allegato 3 comparsa di costituzione e risposta), il Defilippi comunicava al Falzea che non aveva più intenzione di promuovere un azione in sede civile ma che risultava più conveniente promuovere un ricorso innanzi al Tar per la revoca della convenzione che una società privata, peraltro fallita nel 2002, Biemme Costruzioni S.r.l., aveva stipulato nel 1991 con il Comune di Grosseto. All uopo, comunicava al Falzea che era necessario depositare presso il Comune di Grosseto istanza ex L. 241/90 al fine di avere un provvedimento da impugnare innanzi al Tar. Pertanto, ancora per mesi, dall incasso dell acconto e dal conferimento del mandato NON VENIVA INTRAPRESO ALCUN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO. E pur tuttavia, a fronte degli acconti corrisposti in data , e , le fatture venivano emesse solo a fine maggio dopo la decisione di non proporre più un giudizio risarcitorio nei confronti del Comune di Grosseto ma una mera istanza ex L. 241/90 e nelle stesse (tutte datate ) venivano indicati 700,00 di spese esenti (cfr. fattura 313/2012), come se a quella data fossero state effettuate trasferte o domiciliazioni o altre spese. AL CONTRARIO A QUELLA DATA NON VI ERA STATA ALCUNA TRASFERTA, NÉ ALCUN CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO, NON ESSENDO STATO INTRAPRESO ALCUN GIUDIZIO.

3 Solo nel mese di settembre 2012m dopo numerose insistenze da parte del Falzea e dopo sette mesi dal conferimento del mandato (finalmente!), l Avv. Defilippi comunicava all odierno convenuto di poter provvedere alla notifica ed al successivo deposito del predetto ricorso al Tar e gli chiedeva la somma ulteriore di 600,00 per il pagamento del relativo contributo unificato (cfr. allegato 4 comparsa di costituzione e risposta fattura n. 572/12 per l importo di 600,00 indicate come spese esenti con l indicazione in oggetto Ricorso al Tar ). Tale contributo in realtà non veniva mai versato dal De Filippi (Sic!!). - Nell elenco dei procedimenti per i quali il Falzea avrebbe dato mandato, è ancora considerato da parte attrice, il ricorso avverso la cartella esattoriale della Commissione Tributaria di Firenze con n. 102/2014. Tale procedimento fu introdotto a seguito notifica, in data , al Sig. Falzea cartella di pagamento n con la quale si chiedeva il pagamento della somma di 1.584,66 a titolo di omesso versamento contributo unificato presso il Tar Firenze ( 500,00), sanzione per omesso versamento ( 1.000,00), interessi ( 8,63) nonché compensi per Equitalia (all. 7 comparsa di costituzione e risposta). Come già questa difesa ha più volte precisato, tale cartella era stata preceduta, come si legge nella cartella stessa, da invito al pagamento n. 582 del notificato all odierno attore in data ma del quale il Sig. Falzea non era stato mai avvisato (!). Senza contare che, come sopra detto, il Defilippi aveva chiesto ed ottenuto la somma di 600,00 per il pagamento del contributo unificato in data (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta) ed una

4 integrazione di 500,00 ancora una volta proprio per il pagamento del contributo unificato inviata a mezzo vaglia veloce in data (all. 8 comparsa di costituzione e risposta vaglia veloce con causale integrazione parcella ricorso al TAR Toscana ). - Sempre nella sezione della comparsa conclusionale, denominata premessa, alla pag. 2, controparte sostiene precisava l attore come vi fosse da tanere conto della attività di udienza in Fori diversi da quello di appartenenza, dello studio delle cause e domiciliazioni presso altri professionisti, oltre che spese di giustizia,... L unica domiciliazione presso altro professionista venne richiesta a Firenze per il ricorso presentato al T.A.R.. Non v è stata altra domiciliazione presso nessun altro professionista, anche in considerazione del fatto che lo Studio Legale dell odierno attore si trovava a La Spezia e le sedi di Genova e Firenze erano facilmente raggiungibili; né alcuna fattura emessa da altro professionista per domiciliazione è stata mai consegnata al Falzea né depositata nell odierno giudizio. Tanto è dimostrato dal fatto che nonostante questa difesa abbia contestato sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia nelle memorie istruttorie la genericità e l indeterminatezza della domanda per non aver esplicato l attività reale svolta per ogni procedimento, ad oggi alcuna specifica è stata effettuata da controparte. - Sempre a pagina 2 della memoria conclusionale di controparte si legge nonostante i numerosi e reiterati solleciti per le somme rimanenti come da preavviso n. 62 parte avversa non aveva adempiuto ed il mandato era stato dismesso.

5 Anche per tale affermazione, indicata da controparte in premessa è necessario fare chiarezza nel reale svolgimento dei fatti. Agli atti di causa non è mai stato depositato alcun sollecito, né alcuna comunicazione fatta al Falzea, nemmeno per via informale, circa un suo presunto inadempimento. Il preavviso di parcella n. 62 è stato inoltrato solo in data , quando ormai il rapporto professionale fra le parti si era irrimediabilmente compromesso, Il sig. Falzea non aveva mai chiesto il rilascio di alcuna notula primo perché il Falzea aveva sottoscritto un patto di quota lite per ogni attività intrapresa, ed in ogni caso il Defilippi, convincendo il Falzea a corrispondergli comunque somme nonostante tale accordo di quota lite, incassava delle cifre che dovevano essere satisfattive di ogni spesa (ove esistente) e/o compenso. Inoltre a quella data, il Falzea aveva contestato ampiamente l operato del Defilippi. Basti pensare alla raccomandata a/r inoltrata da Falzea a Defilippi con la quale si dava atto del fatto che il professionista aveva riconosciuto al proprio cliente il rimborso della spesa a sostenersi per la cartella esattoriale conseguita al mancato versamento del contributo unificato per Sua esclusiva negligenza, atteso che io avevo tempestivamente provveduto a corrisponderle la relativa somma ed ancora il Falzea faceva presente che la Procura Generale della Corte dei Conti di Roma ha inoltrato le comunicazioni di cui le avevo parlato alla mail da Lei indicata nella Sua carta intestata che pare non sia più attiva (con i ritardi che ne conseguirono), e già in tale occasione lamentava di avere la sensazione di

6 non essere seguito con la dovuta attenzione (cfr. all. 13 comparsa di costituzione e risposta). Così come esortava il difensore a depositare la denuncia querela alla Procura della Repubblica di Grosseto dal momento che Le ho già pagato con largo anticipo la parcella, lamentandosi del fatto che la bozza del testo giacente da tempo sulla sua scrivania. Ed ancora con raccomandata a/r n del (all. 15 comparsa di costituzione e risposta), il Falzea testualmente scrive: con maggiore costernazione rispetto alle Sue vicende pregresse, facendo seguito alla Sua del , preciso quanto in appresso. La Sua richiesta di provvedere al pagamento di 30,00 per contributo unificato oltre 8,75 relative alle spese di notifica nel giudizio 102/14 R.G., instaurato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze risulta essere assolutamente fuori luogo. Con mia raccomandata a/r (anticipata tramite mail) del , Le avevo già formalmente rappresentato che non mi sarei fatto carico delle spese inerenti questo giudizio, intrapreso a causa di Sua esclusiva responsabilità ed al solo fine di ottenere il rimborso da parte della Sua assicurazione professionale dell importo portato dalla cartella opposta nel giudizio che ci occupa. Sta di fatto che non solo ho dovuto farmi carico delle spese di contributo unificato e notifica di cui sopra (come da mod F23allegato), ma ho dovuto recarmi personalmente presso la Commissione Tributaria di Firenze per regolarizzare la posizione, sostenendo peraltro anche i costi del viaggio. In tale missiva, non contestabile trattandosi di raccomandata a/r regolarmente ricevuta dallo Studio Legale Defilippi e mai contestata, il Falzea si lamentava anche del

7 fatto che recatosi presso la Commissione Tributaria di Firenze sono venuto a conoscenza del fatto che ci fosse stata già pronuncia in merito alla richiesta di sospensiva della cartella impugnata e ancora lamentava del rigetto di tale istanza non sono mai stato informato nonostante le periodiche richieste rivolte ai collaboratori del Suo Studio. Sempre in tale missiva il Falzea lamentava di essere venuto a conoscenza del deposito della sentenza n. 754/14 nel giudizio n. 1054/13 presso il TAR di Genova cosa di cui Lei, a tutt oggi, non mi ha informato ed ancora ove tanto non bastasse, da informazioni assunte, sono stato anche messo a conoscenza del fatto che, a causa del mancato deposito da parte Sua del supporto informativo richiesto, vi sia stato ritardo nel deposito della summenzionata sentenza. In tale missiva, raccomandata a/r riferendosi alla denuncia querela depositata presso la Procura della Repubblica di Grosseto (per la quale anche in questa sede si chiede il pagamento in codesto giudizio e per la quale a pagina 7 della memoria conclusionale si riporta addirittura il compenso di 3.902,27, cifra che sarebbe residuale rispetto all acconto di 300,00 percepito) il Falzea testualmente scrive per tale prestazione professionale ho già provveduto al pagamento del relativo compenso ; tale affermazione non è stata mai sconfessata né contestata. Quanto alla contestazione delle si precisa che le stesse non fanno che ribadire quanto contenuto nelle raccomandate a/r, dovendosi ritenere pertanto il loro contenuto genuino e corrispondente al vero. È solo il caso di precisare che l odierno convenuto che aveva intrapreso delle azioni pensando di essere tutelato dal predetto patto si vedeva recapitare continuamente richieste economiche per delle integrazioni

8 impreviste. Invero, lo stesso era costretto a trovare liquidità immediata per effettuare versamenti mediante vaglia urgenti come nel caso dell ultimo vaglia urgente del dell importo di 150,00 per una trasferta dell avv. Marco Venè (collaboratore dell avv. Defilippi) nel corso della quale lo stesso depositava unitamente al Falzea la denuncia querela presso la Procura della Repubblica. Tanto si potrà verificare dal vaglia veloce che si riporta qui di seguito e da ritenersi parte integrante del presente atto:

9 Inoltre, non corrisponde al reale accadimento dei fatti, la circostanza che il mandato fosse stato dismesso dall attore a seguito dei solleciti di pagamento, in primis perché mai alcun sollecito era stato inoltrato, comunicato o effettuato nei confronti del Falzea, inoltre è stato documentalmente dimostrato che il Falzea revocava il mandato all Avv. Defilippi in data , data assolutamente precedente all inoltro in data del preavviso di notula. In tale notula è dato leggere che vi è un allegato di riscontro ad una lettera del Falzea del 17.10, che qui di seguito si riporta e da considerarsi parte integrante del presente atto:

10

11 In tale missiva non solo il Falzea si lamenta di una vera e propria persecuzione operata nei propri confronti, ma contesta la mancata ricezione della notula che si asseriva essere stata inviata addirittura nella precedente corrispondenza, ma mai pervenuta all odierno convenuto. A seguito della del , il Falzea inoltrava, in data , missiva a mezzo raccomandata a/r, che pure si riporta qui di seguito e da considerarsi parte integrante del presente atto:

12

13

14

15 Sempre a pagina n. 2 della comparsa conclusionale di parte attrice, il Defilippi contesta l abnormità del quantum in riferimento alla domanda riconvenzionale. In realtà, abnorme deve ritenersi che il cliente si trovi ad essere destinatario di richieste di parcelle per le quali non è stata data mai alcuna descrizione reale dell attività svolta e nonostante le parti avessero stipulato una convenzione per incarico professionale MAI RINUNCIATA. - Per quanto attiene alla contestata genericità della domanda, parte attrice a pagina 3 della memoria conclusionale ritiene che l attività difensiva sia stata indicat*a e documentata sin dall introduzione del presente procedimento. Tanto di fatto non è accaduto. Incombe sul professionista, che intenda richiedere giudizialmente il compenso, l obbligo di dimostrare l effettività delle prestazioni elencate in parcella, affinchè il Giudicate possa liquidare i relativi compensi secondo

16 tariffa (ex multis Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n del 14/12/1992, Cass. 30 luglio 2004, n ; conforme Cass. 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. 7 maggio 1997, n. 3972; Cass. 19 febbraio 1997, n. 1513; Cass. 30 ottobre 1996, n. 9514; Cass. 21 febbraio 1995, n. 1889, Cassazione Civile n del 02/05/2018). L Avv. Defilippi non ha minimamente dimostrato la fondatezza e l entità del proprio credito, né ha mai depositato una specifica dell attività svolta procedimento per procedimento, non adempiendo minimamente all onere della prova sullo stesso incombente. In giudizi di siffatto tipo deve essere l avvocato che agisce in giudizio, in caso di contestazione del cliente, per ottenere il soddisfacimento del credito professionale deve dimostrare sia l avvenuto conferimento dell incarico che l effettivo espletamento della prestazione. Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. 4 ottobre 2016, n ), incombono sul professionista i relativi oneri probatori ex art c.c., ove vi sia contestazione da parte dell opponente in ordine alla effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. È l avvocato, quindi, che in caso di contestazione della parcella, deve dare la prova del suo diritto e, quindi, delle prestazioni professionali effettuate (Cass. 18 maggio 2005, n ). Al fine di determinare il riferito onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall opponente, non è necessario che quest ultima

17 abbia carattere specifico essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (Cass n. 8288; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3463). Nel caso di specie, da un lato il Falzea ha mosso contestazioni documentalmente provate, dall altro non è stata mai esplicata l attività svolta (numero di udienze per ogni procedimento, reale attività, reali trasferte), ma si è fatto riferimento ai compensi indicati dal D.M. n. 55/2014. Tali compensi, non vincolanti comunque per il Giudicante, sarebbero dovuti solo ove l attività sia realmente espletata. - A pag. 3 della comparsa conclusionale di parte attrice si legge: La copia di convenzione allegata era stata da subito rinunciata e mai utilizzata, tanto che non conteneva alcun oggetto. In primis, tale documento non è stato mai contestato né disconosciuto da controparte. Solo nella memoria conclusionale, parte attrice ritiene rinunciata tale convenzione fra le parti. La mancata indicazione dell oggetto veniva giustificata al cliente rispetto al fatto che avrebbe riguardato tutta l eventuale attività professionale espletata dal Defilippi in favore del Falzea. Non v è agli atti, perché non v è mai stata, alcuna rinuncia da parte del Falzea alla convenzione. Il richiamo di controparte all art comma II c.c. altro non comporta che la prova di quanto sostenuto dal convenuto. Ebbene, mentre il Falzea non poteva conoscere un eventuale profilo di nullità della convenzione firmata, il professionista avrebbe fatto sottoscrivere al cliente un patto di quota lite, ben cosciente di un profilo di nullità, dimostrando un profilo di responsabilità professionale a questo punto incontestabile, confermato da

18 controparte e con valore di confessione giudiziale. Va da sé che il codice deontologico prevede che l avvocato non dovrebbe suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti, né con i terzi né con il professionista stesso. - A pag. 3 della comparsa conclusionale di parte attrice si legge: non essendosi peraltro mai verificata alcuna decadenza o prescrizione dei diritti vantati dal Falzea. Tutta l attività per cui era stato dato mandato era stata pacificamente espletata e correttamente svolta... In realtà: 1. dopo la revoca del mandato in data il Falzea si recava presso lo Studio Defilippi per ritirare la documentazione che lo riguardava e non veniva comunicato allo stesso che il successivo si sarebbe tenuta udienza in Corte di Cassazione per il ricorso n. 914/2012 RGV. L omissione di informazione ha comportato che per Falzea nessuno abbia presenziato a detta udienza. Non conoscendo la data fissata per tale udienza il Falzea si era visto costretto a nominare un altro difensore, Avv. Luigi Pirozzi, al quale aveva corrisposto la cifra di 634,40 per la prosecuzione di tale procedimento. È evidente che se il professionista avesse adeguatamente e diligentemente informato il cliente al momento della riconsegna dei documenti, avrebbe potuto far presenziare altro difensore e non avrebbe corrisposto un compenso a quel punto inutile, perché l udienza si era già tenuta.

19 2. In occasione della riconsegna dei documenti, non veniva comunicato al Falzea nemmeno la data di udienza che si sarebbe tenuta innanzi al Tar. Solo in data l odierno convenuto veniva a conoscenza che in data si sarebbe tenuta udienza innanzi al Tar di Firenze, tale comunicazione inviata al Falzea solo in data è risultata tardiva a termini scaduti in quanto non ha consentito di nominare un difensore in tempo utile al fine di depositare le memorie previste. Tanto è ben vero che all udienza del , l odierno convenuto ha dovuto conferire mandato all ultimo momento ed in prossimità dell udienza all Avv. Caterina Argese che ha dovuto chiedere una rimessione nei termini. Pertanto il Sig. Falzea si è dovuto nuovamente fare carico delle spese di studio della pratica che a sensi del D.M. 155/2014 per un giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo, scaglione compreso tra ,00 e ,00, ed in considerazione dello scarso tempo di cui si è potuto usufruire, è pari ad 1.950,00 oltre accessori. 3. L odierno attore ha percepito addirittura la somma di 300,00 per la proposizione di istanza ex art. 3 L. 117/88 per denegata giustizia da parte della Corte dei Conti di Firenze (cfr. fattura n. 567/2013 fascicolo di parte attrice), sennonchè tale azione non è stata mai promossa.

20 4. In data il Defilippi inoltrava al Falzea avviso bonario di pagamento inoltrato dalla Suprema Corte di Cassazione con il quale l avvocato veniva avvisato che il ricorso iscritto il tra Bruno Falzea c/ Ministero di Giustizia, pervenuto ai sensi dell art. 134 Disp. Att. C.p.c. è carente di marca di 8,00, diritti forfettari previsti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive integrazioni regolamentari e di n. 1 marca di 2,58 diritti forfettari previsti dalla legge, in quanto la notifica è stata effettuata ai sensi della legge 21/01/1994 n.53 art. 10 comma 1 determinata dall art. 2 del D.M. 27 maggio 1994 (all. 5 comparsa di costituzione e risposta). Pertanto, non solo il Defilippi non provvedeva al versamento di circa 10 di marche e diritti per un cliente che aveva versato 6.650,00 di parcelle-, mettendo a rischio l odierno convenuto di essere oggetto di un recupero crediti da parte del competente Ufficio presso la Corte di Cassazione, ma costringeva lo stesso a regolarizzare personalmente la situazione recandosi a Roma con il notevole aggravio di costi che ne derivarono (all. 6 in unico contesto comparsa di costituzione e risposta - richiesta del Defilippi, avviso bonario, regolarizzazione, ricevuta acquisto marche, copia biglietti treno). Tanto anche in considerazione del fatto che erano state emesse a quella data fatture per spese esenti, facendo intendere al cliente che si trattasse del pagamento di marche e contributi.

21 Si lasciano le valutazioni non solo giuridiche ma anche morali e deontologiche all odierno Giudicante. 5. In data veniva notificata al Sig. Falzea cartella di pagamento n con la quale si chiedeva il pagamento della somma di 1.584,66 a titolo di omesso versamento contributo unificato presso il Tar Firenze ( 500,00), sanzione per omesso versamento ( 1.000,00), interessi ( 8,63) nonché compensi per Equitalia (all. 7 comparsa di costituzione e risposta). Tale cartella era stata preceduta, come si legge nella cartella stessa, da invito al pagamento n. 582 del notificato all odierno attore in data ma del quale il Sig. Falzea non era stato mai avvisato (!). Senza contare che, il Defilippi aveva chiesto ed ottenuto la somma di 600,00 per il pagamento del contributo unificato in data (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta) ed una integrazione di 500,00 ancora una volta proprio per il pagamento del contributo unificato inviata a mezzo vaglia veloce in data (all. 8 comparsa di costituzione e risposta). Il Sig. Falzea manifestava le proprie rimostranze al suo difensore a mezzo in data (all. 9 comparsa di costituzione e risposta) e, non avendo avuto riscontro, sempre a mezzo in data (all. 10 comparsa di costituzione e risposta) lamentava che non gli fosse stato comunicato in che modo procedere per la questione della cartella Equitalia.

22 Solo in data , l Avv. Defilippi riscontrava le richieste del suo cliente (all.11 comparsa di costituzione e risposta), sostenendo a che le somme corrisposte a titolo di integrazione contributo unificato Tar fossero state imputate dalla contabilità dello Studio legale di cui era ed è rappresentante quali spese per domiciliazioni e trasferte. In tale circostanza il difensore comunicava al proprio cliente che la cartella avrebbe potuto essere impugnata sotto diversi profili. In realtà non veniva esplicato alcuno dei motivi che avrebbe dovuto essere posto a fondamento di un eventuale ricorso. In tale occasione il Defilippi sosteneva che l avviso non fosse stato comunicato e prendeva, in ogni caso, impegno a comunicare l accaduto all Assicurazione dello Studio. Solo in comparsa conclusionale, l odierno attore sostiene che l avviso fosse stato notifica all Avv. De Paola di Firenze e a mai di persona non individuata nella qualità, ma mai comunicato all attore. Precisato che una eventuale mancata comunicazione da parte di un domiciliatario all odierno attore, non comporta una esimente nei confronti del professionista, in ogni caso, prima di proporre un ricorso in Commissione Tributaria palesemente infondato il professionista avrebbe dovuto verificare l esistenza di una notifica dell avviso bonario. Grave risulta anche la circostanza che, a prescindere da qualsiasi considerazione, il contributo unificato era già stato corrisposto, come ben evidente anche dall emissione della fattura n. 572 del di 600,00 (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta).

23 Risulta ben evidente che l espressione riportata all ultimo capoverso di pagina 3 della memoria conclusionale di controparte pacificamente non corrisposta dal Falzea.. risulta non veritiera e sconfessata dai fatti e dai documenti agli atti di causa. Sostiene controparte che le accuse mosse dall odierno convenuto fossero mosse da malafede più che da intento difensivo. Tralasciando l offensività di tale affermazione, sta di fatto che al contrario il Falzea ha dimostrato documentalmente quanto da lui sostenuto negli atti. Per mero scrupolo difensivo, si precisa che controparte a pagina 4 della propria comparsa conclusionale tratta dei ricorsi ex L. Pinto depositati presso la Corte d Appello di Genova indicando erroneamente e ripetutamente Corte d Appello di Torino, tale precisazione si rende necessaria anche ai fini della valutazione delle distanze fra lo Studio Legale dell attore e la sede di riferimento dei predetti ricorsi. Il professionista sostiene che i ricorsi ex L. Pinto fossero andati a buon fine. In realtà, per un ricorso si chiedeva una condanna a ,00, la Corte d Appello ne liquidava 4.500,00; mentre per l altro si chiedeva una condanna a ,00 e la Corte d Appello ne liquidava appena ,00, tale precisazione è necessaria anche in considerazione del fatto che per tali procedimenti il De Filippi richiede in questo procedimento la somma forfettaria di ,00 al netto di quanto già percepito, praticamente superiore a quanto percepito dal Falzea. Ci si chiede in base a quali parametri sarebbero stati effettuati i conteggi.(!) In relazione alla domanda riconvenzionale, ancora una volta si riporta l eccezione oramai superata della tardività della stessa.

24 Corre l obbligo di precisare, in riferimento alla contestazione di controparte circa la tardività della proposizione della domanda riconvenzionale, che il convenuto si è costituito nei termini di legge, ossia in data Tanto risulta dalle tre ricevute di deposito telematico: accettazione deposito, consegna deposito ed esito controlli automatici di deposito (cfr. all. 1 alla presente memoria). La circostanza che la cancelleria abbia scaricato tale deposito in data non può incidere sulla posizione dell odierno convenuto. Peraltro che la data utile per la costituzione, con proposizione della domanda riconvenzionale, fosse quella del , è dato candidamente ammesso persino da controparte. Per mero tuziorismo difensivo si è provveduto a depositare dichiarazione del Direttore Amministrativo del Tribunale di Grosseto, Dr.ssa Monaci Lucia, attestante l avvenuto deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta in data (all. 1 memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.). Si contesta l eccezione di controparte circa la genericità del petitum e della causa petendi della predetta domanda riconvenzionale. Il cliente a seguito del comportamento del professionista è caduto in uno stato di prostrazione psicofisica, per il quale si è chiesta l ammissione di CTU medico legale, che si reitera anche in questa sede, chiedendo all uopo la rimessione della causa sul ruolo. Quanto alla contestazione di controparte che il Falzea avrebbe sofferto già di patologie a causa del comportamento del Comune di Grosseto, si precisa in primis che quanto accaduto a seguito dei mandati conferiti ha peggiorato

25 la sindrome ansiosa del Falzea a settembre 2014, proprio a seguito del precipitare dei rapporti con il professionista, ha avuto necessità di un ricovero prolungatosi sino al presso l Azienda Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria. Quanto al compenso che sarebbe dovuto per la redazione del ricorso innanzi al Tar Firenze essendo l unica attività svolta, non si comprende come si possa calcolare la somma di 4.884,00, prevedendo i parametri forensi una somma nettamente inferiore e già corrisposta dal Falzea, Quanto al ricorso per Cassazione si è sin qui ampiamente dedotto che il professionista non ha comunicato al cliente nemmeno la data di fissazione di udienza al fine di far presenziare un proprio difensore. L affermazione di controparte che in Camera di Consiglio non necessitava tale presenza, dimostra la negligenza e l imperizia con cui le pratiche facenti capo al sig. Falzea sono state condotte dall inizio alla fine. A fronte delle puntuali contestazioni del Falzea, controparte nell elencazione delle somme che a suo dire sarebbero dovute dall odierno convenuto, fa riferimento a delle generiche trasferte e spese di viaggio mai documentate né al cliente né tantomeno nel corso dell odierno procedimento. Si precisa ulteriormente che la sede dello studio legale è quella di La Spezia nonostante il foro di appartenenza sia quello Milano. Tale precisazione è importante, poiché si tenta di rappresentare una serie di disagi affrontati per le procedure oggetto del presente procedimento. Ed invero:

26 - i due ricorsi ex L. 89/01 sono stati presentati innanzi alla Corte di Appello di Genova: - per il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione a seguito di uno dei due provvedimenti si è provveduto all inoltro a mezzo posta del fascicolo peraltro, come già ampiamente contestato, incompleto di allegati. - l istanza di avocazione innanzi alla Procura Generale presso la Corte dei Conti anch essa è stata inviata tramite posta alla Corte dei Conti di Roma e non è stata proseguita per denegata giustizia pur avendo il Falzea pagato la relativa parcella. - quanto al ricorso innanzi al T.A.R. Firenze non è stata affrontata alcuna udienza in seguito alla revoca del mandato e conseguente subentro di altro difensore; - stessa considerazione per quanto riguarda la denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica di Grosseto. Senza poi ulteriormente disquisire dell azione intrapresa innanzi alla Commissione Tributaria, azione palesemente infondata. Un ultima precisazione rispetto alla produzione documentale del convenuto. Solo con la comparsa conclusionale il Defilippi contesta la validità probatoria di tali documenti. In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. ) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all art c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.

27 Quanto alla contestazione della tardività del deposito dei documenti riguardanti il procedimento innanzi alla Commissione Tributaria, per i quali controparte sostiene che documenti prodotti si erano formati in data (verbale udienza CTR Firenze) e , si deve precisare che il momento della formazione degli atti in questione è diverso dal momento in cui il sig. Falzea ne ha avuto conoscenza. Invero, a seguito del deposito delle memorie istruttorie, in data si è tenuta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze udienza collegiale, innanzi alla IV sezione, a seguito della quale è stata pronunciata sentenza di rigetto del ricorso. È si è dovuto depositare il verbale di detta udienza con il conseguente dispositivo di sentenza (all. 1 alla nota di deposito del ) e la relativa sentenza n. 189/16 (all. 2 alla nota di deposito del ), proprio per rendere contezza al Giudicante del comportamento di controparte nei confronti dell allora cliente. Nella a firma del Dr. Sergio Antonio del Monte, datata , ad oggetto Invio copia Sentenza n. 189/04/2016 e del Processo Verbale venivano inviati all odierno convenuto copia della Sentenza n. 189/04/2016 e di 2 processi verbali (all. 3 alla nota di deposito del ). Il sig. Falzea con grande sorpresa veniva a conoscenza del fatto che si era tenuta in data (data precedente alla revoca del mandato) udienza di discussione dell istanza di sospensione (all 4 alla nota di deposito del ) alla quale l Avv. Defilippi né alcun suo sostituto presenziavano.

28 Si ritiene, per tutto quanto sopra esposto, che la domanda di parte attrice debba essere rigettata, ci si riporta alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, e si chiede la condanna di controparte alle spese di giudizio. Martina Franca, lì Avv. Caterina Argese

Tribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali. Prossima Udienza

Tribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali. Prossima Udienza Avv. Caterina Argese Piazza Roma n. 11 74015 Martina Franca (TA) Tel. 080.4805459 Fax 080.4801577 PEC: argese.caterina@oravta.legalmail.it Tribunale di Grosseto Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali

Dettagli

Tribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali. Prossima Udienza Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. per.

Tribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali. Prossima Udienza Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. per. Avv. Caterina Argese Piazza Roma n. 11 74015 Martina Franca (TA) Tel. 080.4805459 Fax 080.4801577 PEC: argese.caterina@oravta.legalmail.it Tribunale di Grosseto Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali

Dettagli

Tribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali. Prossima Udienza Memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. per.

Tribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali. Prossima Udienza Memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. per. Avv. Caterina Argese Piazza Roma n. 11 74015 Martina Franca (TA) Tel. 080.4805459 Fax 080.4801577 PEC: argese.caterina@oravta.legalmail.it Tribunale di Grosseto Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali

Dettagli

Tribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Giulia Conte Udienza del Memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c. per.

Tribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Giulia Conte Udienza del Memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c. per. Avv. Caterina Argese Piazza Roma n. 11 74015 Martina Franca (TA) Tel. 080.4805459 Fax 080.4801577 PEC: argese.caterina@oravta.legalmail.it - Tribunale di Grosseto Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Giulia Conte

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

Cass /2014. Documenti prodotti in copia: il disconoscimento va fatto in modo formale e specifico.

Cass /2014. Documenti prodotti in copia: il disconoscimento va fatto in modo formale e specifico. Per giurisprudenza ampiamente consolidata in tema di prova documentale, l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel

Dettagli

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO N. R.G. 1027/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Conte, ha pronunciato la seguente S E N T E N

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

ADESIONE RICORSO 540 ALLIEVI AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA (ESCLUSIONE PROVE PSICOFISICHE)

ADESIONE RICORSO 540 ALLIEVI AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA (ESCLUSIONE PROVE PSICOFISICHE) ALL.1 ADESIONE RICORSO 540 ALLIEVI AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA (ESCLUSIONE PROVE PSICOFISICHE) Con la presente il Sig. nato in ( ) il (C.F. ), residente in ( ) via interno n email (no PEC) tel cell PREMESSO

Dettagli

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - R.G. n. 12466/2013 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Verbale della causa R.G. n. 12466/2013 tra Anyaquae s.r.l. (avv.ti Andrea Caracò e Armando Platto) ATTRICE OPPONENTE e Legno

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO 26608/17 Ptk ft LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA Presidente dott. Lina RUBINO dott. Francesco Maria CIRILLO dott. Marco DELL'UTRI

Dettagli

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE L anno, il giorno del mese di. in.. nello Studio dell avv., sono presenti: A) il sig. (in proprio/nella sua qualità di legale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

COMUNE DI LATISANA - PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI LATISANA - PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI LATISANA - PROVINCIA DI UDINE Schema di disciplinare per l affidamento dell incarico di assistenza legale del Comune di Latisana Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all odierna udienza la seguente SENTENZA

Dettagli

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la

Dettagli

PREMESSO CHE. - il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall avvocato del grado di complessità della controversia; CONFERISCE

PREMESSO CHE. - il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall avvocato del grado di complessità della controversia; CONFERISCE ALL.1 ADESIONE CONTRATTO PER L AMMISSIONE AI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO 2017/2018 (ESCLUSO MEDICINA E ODONTOIATRIA) Con la presente il Sig. nato in ( ) il (C.F. ), residente in ( ) via interno n. email

Dettagli

C O M U N E DI F A L E R N A (Provincia di Catanzaro)

C O M U N E DI F A L E R N A (Provincia di Catanzaro) C O M U N E DI F A L E R N A (Provincia di Catanzaro) CONVENZIONE con Avvocato di fiducia per opposizione Decreto Ingiuntivo n. 205/2012 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme proposto dalla Ditta Ecosistem

Dettagli

DELIBERA N. 7/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX MIGNANELLI/SKY ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 7/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX MIGNANELLI/SKY ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO DELIBERA N. 7/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX MIGNANELLI/SKY ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom

Dettagli

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015 N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,

Dettagli

Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 aprile 2008, n. 52

Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 aprile 2008, n. 52 Processo tributario e danno da lite temeraria - Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 apri PROCESSO TRIBUTARIO E DANNO DA LITE TEMERARIA Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi,

Dettagli

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE TRA Umbra Acque S.p.A. con sede legale in Perugia, Via G. Benucci 162, Partita IVA 02634920546, in persona del suo legale

Dettagli

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE DI TIPO TRA

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE DI TIPO TRA SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE DI TIPO GIUDIZIALE TRA Ufficio d Ambito n. 11 della Provincia di Varese, C.F. 95073580128, in persona del legale rappresentante

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 125/18/DTC/Gu14/1718/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SAPIENZA / TIM S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 22330 Anno 2018 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 13/09/2018 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30683/2011 R.G. proposto da Frael s.p.a.,

Dettagli

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n. 9557 Presidente Chiarini Relatore Tatangelo Fatti di causa A.F. e C.G. ottennero un decreto ingiuntivo nei confronti di V.M.

Dettagli

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca,

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER TRIBUNALE CIVILE DI Sezione G.I. Dott./Dott.ssa R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22737 Anno 2014 Presidente: BIANCHINI BRUNO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 27/10/2014 ORDINANZA sul ricorso 25285-2013 proposto da: FUTURA IMMOBILIARE SRL 01558400501,

Dettagli

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO (CESSIONE DEL QUINTO) RIMBORSO DELLE SOMME

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO (CESSIONE DEL QUINTO) RIMBORSO DELLE SOMME ALL.1 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO (CESSIONE DEL QUINTO) RIMBORSO DELLE SOMME Con la presente il Sig. nato in ( ) il (C.F. ), residente in ( ) via interno n. email (no PEC) tel cell PREMESSO

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE Approvato con deliberazione commissariale n. 41del 19/03/2012 INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 - Elenco degli

Dettagli

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da: N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile

Dettagli

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI LEGALI, GENERALI, PROMOZIONE

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE GENERALE REPERTORIO ANNO NUMERO 2018 72 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE X ORIGINALE COPIA NUMERO 72 DATA DI ADOZIONE 03/07/2018 OGGETTO: ARTA ABRUZZO / TRIBUIANI PIERLUIGI: CONFERIMENTO

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario Straordinario n 261 del 21/02/2017 A seguito di Proposta N 98 del 21/02/2017 U.O.C. SETTORE AFFARI

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario Straordinario n 483 del 06/04/2017 A seguito di Proposta N 175 del 03/04/2017 U.O.C. SETTORE AFFARI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

sez. I Civile, ordinanza 13 giugno 17 luglio 2019, n Presidente Giancola Relatore Iofrida

sez. I Civile, ordinanza 13 giugno 17 luglio 2019, n Presidente Giancola Relatore Iofrida Corte di Cassazione sez. I Civile, ordinanza 13 giugno 17 luglio 2019, n. 19155 Presidente Giancola Relatore Iofrida Fatti di causa Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 273/2018, - in controversia

Dettagli

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena

Dettagli

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX / Telecom Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente

Dettagli

Appello tributario. Decorrenza termine lungo

Appello tributario. Decorrenza termine lungo Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 77 28.11.2013 Appello tributario. Decorrenza termine lungo Non può essere rimessa in termini la parte che, pur non avendo avuto notizia della

Dettagli

ADESIONE RICORSO AVVERSO IL MANCATO SUPERAMENTO DELL ESAME SCRITTO DI ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO ALL.

ADESIONE RICORSO AVVERSO IL MANCATO SUPERAMENTO DELL ESAME SCRITTO DI ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO ALL. ADESIONE RICORSO AVVERSO IL MANCATO SUPERAMENTO DELL ESAME SCRITTO DI ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO ALL. 1 Con la presente, il/la sottoscritto/a, nato/a il Codice Fiscale: residente

Dettagli

CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE TRA

CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE TRA CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE TRA Il Comune di SALCITO (Provincia di Campobasso) in persona del Responsabile dell Area Amministrativa nato a il, domiciliato per la carica presso la sede

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I Relatore: dott. Giuseppe Paladino Frattamaggiore 20/11/2010 Al fine di garantire la posizione del

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

Copia sentenza senza conformità: in Cassazione il ricorso è procedibile

Copia sentenza senza conformità: in Cassazione il ricorso è procedibile Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Copia sentenza senza conformità: in Cassazione il ricorso è procedibile 3 Maggio 2019 Le sezioni unite sono di nuovo intervenute sulla

Dettagli

La notifica delle sentenze tributarie

La notifica delle sentenze tributarie La notifica delle sentenze tributarie di Commercialista telematico Pubblicato il 15 gennaio 2011 analisi degli aspetti problematici della notificazione delle sentenze tributarie emersi dopo l approvazione

Dettagli

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta

Dettagli

L'appropriazione indebita di un credito tributario

L'appropriazione indebita di un credito tributario L'appropriazione indebita di un credito tributario di Sentenze tributarie Pubblicato il 2 agosto 2011 se un contribuente si appropria di un credito tributario per errore di compilazione dell intermediario

Dettagli

CONTRATTO D OPERA PROFESSIONALE RICORSO ABILITAZIONE FORENSE 2016/2017

CONTRATTO D OPERA PROFESSIONALE RICORSO ABILITAZIONE FORENSE 2016/2017 Roma - Lungotevere Marzio n.3 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62-90143 Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955 www.avvocatoleone.com info@avvocatoleone.com P.IVA 06495860824 ALL 1 CONTRATTO D OPERA PROFESSIONALE

Dettagli

4. Nella liquidazione degli onorari a carico

4. Nella liquidazione degli onorari a carico CAPITOLO I TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA Art. 1 - Diritto dell avvocato - 1.

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Per. a ed ivi residente alla (C.F.: ),

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Per. a ed ivi residente alla (C.F.: ), TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Per nata il a ed ivi residente alla (C.F.: ), rappresentata e difesa giusta procura allegata in calce dall Avv. (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata

Dettagli

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011. Il procedimento di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Sulla natura del termine stabilito dall art. 7 co. 7 D. Lgs 150/2011. Autore: Maiolino Vincenzo In: Diritto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Sentenza n. 120/2012 A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Presidente Dott.ssa

Dettagli

Il giudizio di ottemperanza ovvero come ottenere i rimborsi fiscali quando l agenzia delle entrate non adempie ai suoi doveri

Il giudizio di ottemperanza ovvero come ottenere i rimborsi fiscali quando l agenzia delle entrate non adempie ai suoi doveri Il giudizio di ottemperanza ovvero come ottenere i rimborsi fiscali quando l agenzia delle entrate non adempie ai suoi doveri di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 23 febbraio 2006 Premessa Può capitare che

Dettagli

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:

Dettagli

ADESIONE RICORSO COLLETTIVO PER L AMMISSIONE DEI DOCENTI ESCLUSI DAL BANDO DI CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI ALL. 1

ADESIONE RICORSO COLLETTIVO PER L AMMISSIONE DEI DOCENTI ESCLUSI DAL BANDO DI CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI ALL. 1 ADESIONE RICORSO COLLETTIVO PER L AMMISSIONE DEI DOCENTI ESCLUSI DAL BANDO DI CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI ALL. 1 Con la presente, il/la sottoscritto/a, nato/a il Codice Fiscale: residente a Prov.

Dettagli

INCARICHI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL ASL

INCARICHI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL ASL INCARICHI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL ASL (e incarichi di consulente tecnico di parte) ANNO 2015 (Pubblicazione effettuata ai sensi dell art. 15 del D.Lgs.

Dettagli

Procura aggiornata alla L. 162/2014 (degiurisdizionalizzazione), al decreto interministeriale 23 dicembre 2015 ed al Codice deontologico.

Procura aggiornata alla L. 162/2014 (degiurisdizionalizzazione), al decreto interministeriale 23 dicembre 2015 ed al Codice deontologico. AVVERTENZA Procura aggiornata alla L. 162/2014 (degiurisdizionalizzazione), al decreto interministeriale 23 dicembre 2015 ed al Codice deontologico. PROCURA La sottoscritta..., nata a..., il..., residente

Dettagli

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE PER LA PERSONA OFFESA DAL REATO

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE PER LA PERSONA OFFESA DAL REATO SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENALE PER LA PERSONA OFFESA DAL REATO L anno, il giorno del mese di. in.. nello Studio dell avv., sono presenti:

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra ! Nella procedura n. ***/2013 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra AZ.AGR.V. E S. B. L.R. (avv. -omissis-) ATTORE e M. F. S.R.L. (avv.

Dettagli

Con la presente, il/la sottoscritto/a nato/a il Codice Fiscale: residente a Prov. in via PREMESSO DI

Con la presente, il/la sottoscritto/a nato/a il Codice Fiscale: residente a Prov. in via PREMESSO DI ADESIONE RICORSO COLLETTIVO AVVERSO LA MANCATA CONVOCAZIONE ALLE PROVE DI VERIFICA DELL EFFICIENZA FISICA DEL CONCORSO PER L AMMISSIONE AL 21 CORSO BIENNALE DI 104 ALLIEVI MARESCIALLI DELL ESERCITO ALL.

Dettagli

LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA

LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA 3 LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE E TRATTAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 183 c.p.c. - Prima comparizione delle parti e trattazione

Dettagli

CITTÀ DI CASORIA (PROVINCIA DI NAPOLI)

CITTÀ DI CASORIA (PROVINCIA DI NAPOLI) CITTÀ DI CASORIA (PROVINCIA DI NAPOLI) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE (C.T.P)

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi 80131 NAPOLI Servizio proponente: UOC Gestione Affari Legali DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n 788 del 14/11/2017 OGGETTO:Recupero

Dettagli

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. A) il/la signor/signora, nato/a a, il, residente in, Prov., via, Codice Fiscale, E mail,

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. A) il/la signor/signora, nato/a a, il, residente in, Prov., via, Codice Fiscale, E mail, Con la presente scrittura privata tra: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A) il/la signor/signora, nato/a a, il, residente in, Prov., via, Codice Fiscale, E mail, Tel. Cell., nel prosieguo chiamato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -

Dettagli

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE R e g i o n e M o l i s e AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPOBASSO PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 436 del 06/12/2013 OGGETTO: PROCEDIMENTO DI SFRATTO RELATIVO ALLA SEDE SEZIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

Roma - Lungotevere Marzio n Palermo - Via della Libertà n Tel.: Fax:

Roma - Lungotevere Marzio n Palermo - Via della Libertà n Tel.: Fax: ALL.1 ADESIONE RICORSO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA REGIONE PUGLIA PER L ESCLUSIONE DALL INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI PROVINCIALI PER MANCATO RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRESTATO TRAMITE PROGETTI

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA. N. 02718/2015REG.PROV.COLL. N. 05950/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DISCIPLINARE Allegato 2 PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE L anno duemila, il giorno del mese di, TRA Il Comune di San Casciano in

Dettagli

Tabella dei Compensi Professionali

Tabella dei Compensi Professionali Tabella dei Compensi Professionali Compensi richiesti dall'avv. Nicola Ghinelli per le varie tipologie di pratiche, in seguito all entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (in G.U. 2 aprile 2014),

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Antonio MATANO

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA VITELLARO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1790/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014; VISTA la

Dettagli

DELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Z. N./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato

DELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Z. N./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato DELIBERA DL/081/14/CRL/UD del 23 settembre 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Z. N./SKY ITALIA srl IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per

Dettagli

DELIBERA DL/040/15/CRL/UD del 30 marzo DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/115/2014)

DELIBERA DL/040/15/CRL/UD del 30 marzo DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/115/2014) DELIBERA DL/040/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/115/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 30 marzo 2015; VISTA la

Dettagli

VOLUME PRIMO 16 CAPITOLO LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 16

VOLUME PRIMO 16 CAPITOLO LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 16 Claudio Mellone Manuale di procedura civile Volumi primo e secondo Aggiornato al d.l. 3 maggio 201 n. 59, convertito con l. 30 giugno 2016 n. 119 e al d.l. 31 agosto 2016 n. 168, convertito con l. 25 ottobre

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E

Dettagli

Roma - Lungotevere Marzio n Palermo - Via della Libertà n Tel.: Fax:

Roma - Lungotevere Marzio n Palermo - Via della Libertà n Tel.: Fax: ALL.1 ADESIONE RICORSO AMMINISTRATIVO PERSONALE ATA PER L INSERIMENTO IN I FASCIA NELLE GRADUATORIE PERMANENTI PROVINCIALI DEL PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO NELLE SCUOLE PARITARIE Con la presente

Dettagli

INCARICHI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL ATS BERGAMO ANNO

INCARICHI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL ATS BERGAMO ANNO INCARICHI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL ATS BERGAMO ANNO 2018 (Pubblicazione effettuata ai sensi dell art. 15 del D.Lgs. 33/2013) NOMINATIVO OGGETTO DELL INCARICO

Dettagli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI Prot. n. 19830.3.1/2017 AVVISO PUBBLICO PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN GIUZIO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL EMILIA ROMAGNA IL RIGENTE DEL SETTORE

Dettagli

DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013)

DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013) DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 10 aprile 2015; VISTA

Dettagli

Servizio Provveditorato ed Economato

Servizio Provveditorato ed Economato R E G I O N E P U G L I A Proposta di deliberazione della Giunta Regionale Servizio Provveditorato ed Economato Codice cifra:pro/del/2011/00001 Oggetto: Contenzioso n 1977/08/TR. Tribunale di Bari. IM.CO.

Dettagli

Giustizia & Sentenze N. 74. Mediazione tributaria: i tempi della costituzione in giudizio. Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze N. 74. Mediazione tributaria: i tempi della costituzione in giudizio. Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 74 08.10.2015 Mediazione tributaria: i tempi della costituzione in giudizio La notifica via PEC si perfeziona nel momento in cui il documento

Dettagli