Tribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Giulia Conte Udienza del Memoria di replica ex art. 190 c.p.c. per.
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1 Avv. Caterina Argese Piazza Roma n Martina Franca (TA) Tel Fax PEC: Tribunale di Grosseto Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Giulia Conte Udienza del Memoria di replica ex art. 190 c.p.c per il Sig. Bruno Falzea, con l Avv. Caterina Argese contro l Avv. Claudio Defilippi, in proprio e quale rappresentante dell Associazione Professionale Studio Legale Defilippi & Associati, con l Avv. Deborah Cianfanelli **** A seguito del deposito della comparsa conclusionale di parte attrice si rendono necessarie alcune osservazioni, ritenendo noto il contenuto di tutti i precedenti scritti difensivi nell interesse del Sig. Falzea Bruno e in particolare della memoria conclusionale depositata in data In primis, occorre precisa che controparte sostiene a pagina 1 della propria memoria conclusionale, nella parte denominata premessa di essere stato incaricato dal sig. Falzea di proporre ricorso al Tar territorialmente competente in ordine alla mancata assegnazione o rifiuto da parte del Comune di Grosseto di alloggio in regime di edilizia convenzionata. Anche la semplice parte descrittiva del rapporto con il Falzea, contenute negli atti di controparte, risulta difforme da quanto realmente accaduto. In realtà, il Sig. Falzea si rivolgeva allo studio Defilippi per intraprendere una causa contro il Comune di Grosseto avente ad oggetto il risarcimento danni per una vicenda che attiene ad un immobile realizzato in regime di
2 edilizia agevolata-convenzionata acquistato dal Falzea nel lontano 1991 e per tale azione veniva sottoscritto il mandato in data ; e pur tuttavia, per alcuni mesi non veniva intrapreso alcun giudizio. Soltanto a maggio 2012, dopo numerose insistenze dell odierno convenuto, e dopo aver percepito 1.500,00 (cfr. allegato 3 comparsa di costituzione e risposta), il Defilippi comunicava al Falzea che non aveva più intenzione di promuovere un azione in sede civile ma che risultava più conveniente promuovere un ricorso innanzi al Tar per la revoca della convenzione che una società privata, peraltro fallita nel 2002, Biemme Costruzioni S.r.l., aveva stipulato nel 1991 con il Comune di Grosseto. All uopo, comunicava al Falzea che era necessario depositare presso il Comune di Grosseto istanza ex L. 241/90 al fine di avere un provvedimento da impugnare innanzi al Tar. Pertanto, ancora per mesi, dall incasso dell acconto e dal conferimento del mandato NON VENIVA INTRAPRESO ALCUN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO. E pur tuttavia, a fronte degli acconti corrisposti in data , e , le fatture venivano emesse solo a fine maggio dopo la decisione di non proporre più un giudizio risarcitorio nei confronti del Comune di Grosseto ma una mera istanza ex L. 241/90 e nelle stesse (tutte datate ) venivano indicati 700,00 di spese esenti (cfr. fattura 313/2012), come se a quella data fossero state effettuate trasferte o domiciliazioni o altre spese. AL CONTRARIO A QUELLA DATA NON VI ERA STATA ALCUNA TRASFERTA, NÉ ALCUN CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO, NON ESSENDO STATO INTRAPRESO ALCUN GIUDIZIO.
3 Solo nel mese di settembre 2012m dopo numerose insistenze da parte del Falzea e dopo sette mesi dal conferimento del mandato (finalmente!), l Avv. Defilippi comunicava all odierno convenuto di poter provvedere alla notifica ed al successivo deposito del predetto ricorso al Tar e gli chiedeva la somma ulteriore di 600,00 per il pagamento del relativo contributo unificato (cfr. allegato 4 comparsa di costituzione e risposta fattura n. 572/12 per l importo di 600,00 indicate come spese esenti con l indicazione in oggetto Ricorso al Tar ). Tale contributo in realtà non veniva mai versato dal De Filippi (Sic!!). - Nell elenco dei procedimenti per i quali il Falzea avrebbe dato mandato, è ancora considerato da parte attrice, il ricorso avverso la cartella esattoriale della Commissione Tributaria di Firenze con n. 102/2014. Tale procedimento fu introdotto a seguito notifica, in data , al Sig. Falzea cartella di pagamento n con la quale si chiedeva il pagamento della somma di 1.584,66 a titolo di omesso versamento contributo unificato presso il Tar Firenze ( 500,00), sanzione per omesso versamento ( 1.000,00), interessi ( 8,63) nonché compensi per Equitalia (all. 7 comparsa di costituzione e risposta). Come già questa difesa ha più volte precisato, tale cartella era stata preceduta, come si legge nella cartella stessa, da invito al pagamento n. 582 del notificato all odierno attore in data ma del quale il Sig. Falzea non era stato mai avvisato (!). Senza contare che, come sopra detto, il Defilippi aveva chiesto ed ottenuto la somma di 600,00 per il pagamento del contributo unificato in data (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta) ed una
4 integrazione di 500,00 ancora una volta proprio per il pagamento del contributo unificato inviata a mezzo vaglia veloce in data (all. 8 comparsa di costituzione e risposta vaglia veloce con causale integrazione parcella ricorso al TAR Toscana ). - Sempre nella sezione della comparsa conclusionale, denominata premessa, alla pag. 2, controparte sostiene precisava l attore come vi fosse da tanere conto della attività di udienza in Fori diversi da quello di appartenenza, dello studio delle cause e domiciliazioni presso altri professionisti, oltre che spese di giustizia,... L unica domiciliazione presso altro professionista venne richiesta a Firenze per il ricorso presentato al T.A.R.. Non v è stata altra domiciliazione presso nessun altro professionista, anche in considerazione del fatto che lo Studio Legale dell odierno attore si trovava a La Spezia e le sedi di Genova e Firenze erano facilmente raggiungibili; né alcuna fattura emessa da altro professionista per domiciliazione è stata mai consegnata al Falzea né depositata nell odierno giudizio. Tanto è dimostrato dal fatto che nonostante questa difesa abbia contestato sia nella comparsa di costituzione e risposta, sia nelle memorie istruttorie la genericità e l indeterminatezza della domanda per non aver esplicato l attività reale svolta per ogni procedimento, ad oggi alcuna specifica è stata effettuata da controparte. - Sempre a pagina 2 della memoria conclusionale di controparte si legge nonostante i numerosi e reiterati solleciti per le somme rimanenti come da preavviso n. 62 parte avversa non aveva adempiuto ed il mandato era stato dismesso.
5 Anche per tale affermazione, indicata da controparte in premessa è necessario fare chiarezza nel reale svolgimento dei fatti. Agli atti di causa non è mai stato depositato alcun sollecito, né alcuna comunicazione fatta al Falzea, nemmeno per via informale, circa un suo presunto inadempimento. Il preavviso di parcella n. 62 è stato inoltrato solo in data , quando ormai il rapporto professionale fra le parti si era irrimediabilmente compromesso, Il sig. Falzea non aveva mai chiesto il rilascio di alcuna notula primo perché il Falzea aveva sottoscritto un patto di quota lite per ogni attività intrapresa, ed in ogni caso il Defilippi, convincendo il Falzea a corrispondergli comunque somme nonostante tale accordo di quota lite, incassava delle cifre che dovevano essere satisfattive di ogni spesa (ove esistente) e/o compenso. Inoltre a quella data, il Falzea aveva contestato ampiamente l operato del Defilippi. Basti pensare alla raccomandata a/r inoltrata da Falzea a Defilippi con la quale si dava atto del fatto che il professionista aveva riconosciuto al proprio cliente il rimborso della spesa a sostenersi per la cartella esattoriale conseguita al mancato versamento del contributo unificato per Sua esclusiva negligenza, atteso che io avevo tempestivamente provveduto a corrisponderle la relativa somma ed ancora il Falzea faceva presente che la Procura Generale della Corte dei Conti di Roma ha inoltrato le comunicazioni di cui le avevo parlato alla mail da Lei indicata nella Sua carta intestata che pare non sia più attiva (con i ritardi che ne conseguirono), e già in tale occasione lamentava di avere la sensazione di
6 non essere seguito con la dovuta attenzione (cfr. all. 13 comparsa di costituzione e risposta). Così come esortava il difensore a depositare la denuncia querela alla Procura della Repubblica di Grosseto dal momento che Le ho già pagato con largo anticipo la parcella, lamentandosi del fatto che la bozza del testo giacente da tempo sulla sua scrivania. Ed ancora con raccomandata a/r n del (all. 15 comparsa di costituzione e risposta), il Falzea testualmente scrive: con maggiore costernazione rispetto alle Sue vicende pregresse, facendo seguito alla Sua del , preciso quanto in appresso. La Sua richiesta di provvedere al pagamento di 30,00 per contributo unificato oltre 8,75 relative alle spese di notifica nel giudizio 102/14 R.G., instaurato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze risulta essere assolutamente fuori luogo. Con mia raccomandata a/r (anticipata tramite mail) del , Le avevo già formalmente rappresentato che non mi sarei fatto carico delle spese inerenti questo giudizio, intrapreso a causa di Sua esclusiva responsabilità ed al solo fine di ottenere il rimborso da parte della Sua assicurazione professionale dell importo portato dalla cartella opposta nel giudizio che ci occupa. Sta di fatto che non solo ho dovuto farmi carico delle spese di contributo unificato e notifica di cui sopra (come da mod F23allegato), ma ho dovuto recarmi personalmente presso la Commissione Tributaria di Firenze per regolarizzare la posizione, sostenendo peraltro anche i costi del viaggio. In tale missiva, non contestabile trattandosi di raccomandata a/r regolarmente ricevuta dallo Studio Legale Defilippi e mai contestata, il Falzea si lamentava anche del
7 fatto che recatosi presso la Commissione Tributaria di Firenze sono venuto a conoscenza del fatto che ci fosse stata già pronuncia in merito alla richiesta di sospensiva della cartella impugnata e ancora lamentava del rigetto di tale istanza non sono mai stato informato nonostante le periodiche richieste rivolte ai collaboratori del Suo Studio. Sempre in tale missiva il Falzea lamentava di essere venuto a conoscenza del deposito della sentenza n. 754/14 nel giudizio n. 1054/13 presso il TAR di Genova cosa di cui Lei, a tutt oggi, non mi ha informato ed ancora ove tanto non bastasse, da informazioni assunte, sono stato anche messo a conoscenza del fatto che, a causa del mancato deposito da parte Sua del supporto informativo richiesto, vi sia stato ritardo nel deposito della summenzionata sentenza. In tale missiva, raccomandata a/r riferendosi alla denuncia querela depositata presso la Procura della Repubblica di Grosseto (per la quale anche in questa sede si chiede il pagamento in codesto giudizio e per la quale a pagina 7 della memoria conclusionale si riporta addirittura il compenso di 3.902,27, cifra che sarebbe residuale rispetto all acconto di 300,00 percepito) il Falzea testualmente scrive per tale prestazione professionale ho già provveduto al pagamento del relativo compenso ; tale affermazione non è stata mai sconfessata né contestata. Quanto alla contestazione delle si precisa che le stesse non fanno che ribadire quanto contenuto nelle raccomandate a/r, dovendosi ritenere pertanto il loro contenuto genuino e corrispondente al vero. È solo il caso di precisare che l odierno convenuto che aveva intrapreso delle azioni pensando di essere tutelato dal predetto patto si vedeva recapitare continuamente richieste economiche per delle integrazioni
8 impreviste. Invero, lo stesso era costretto a trovare liquidità immediata per effettuare versamenti mediante vaglia urgenti come nel caso dell ultimo vaglia urgente del dell importo di 150,00 per una trasferta dell avv. Marco Venè (collaboratore dell avv. Defilippi) nel corso della quale lo stesso depositava unitamente al Falzea la denuncia querela presso la Procura della Repubblica. Tanto si potrà verificare dal vaglia veloce che si riporta qui di seguito e da ritenersi parte integrante del presente atto:
9 Inoltre, non corrisponde al reale accadimento dei fatti, la circostanza che il mandato fosse stato dismesso dall attore a seguito dei solleciti di pagamento, in primis perché mai alcun sollecito era stato inoltrato, comunicato o effettuato nei confronti del Falzea, inoltre è stato documentalmente dimostrato che il Falzea revocava il mandato all Avv. Defilippi in data , data assolutamente precedente all inoltro in data del preavviso di notula. In tale notula è dato leggere che vi è un allegato di riscontro ad una lettera del Falzea del 17.10, che qui di seguito si riporta e da considerarsi parte integrante del presente atto:
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11 In tale missiva non solo il Falzea si lamenta di una vera e propria persecuzione operata nei propri confronti, ma contesta la mancata ricezione della notula che si asseriva essere stata inviata addirittura nella precedente corrispondenza, ma mai pervenuta all odierno convenuto. A seguito della del , il Falzea inoltrava, in data , missiva a mezzo raccomandata a/r, che pure si riporta qui di seguito e da considerarsi parte integrante del presente atto:
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15 Sempre a pagina n. 2 della comparsa conclusionale di parte attrice, il Defilippi contesta l abnormità del quantum in riferimento alla domanda riconvenzionale. In realtà, abnorme deve ritenersi che il cliente si trovi ad essere destinatario di richieste di parcelle per le quali non è stata data mai alcuna descrizione reale dell attività svolta e nonostante le parti avessero stipulato una convenzione per incarico professionale MAI RINUNCIATA. - Per quanto attiene alla contestata genericità della domanda, parte attrice a pagina 3 della memoria conclusionale ritiene che l attività difensiva sia stata indicat*a e documentata sin dall introduzione del presente procedimento. Tanto di fatto non è accaduto. Incombe sul professionista, che intenda richiedere giudizialmente il compenso, l obbligo di dimostrare l effettività delle prestazioni elencate in parcella, affinchè il Giudicate possa liquidare i relativi compensi secondo
16 tariffa (ex multis Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n del 14/12/1992, Cass. 30 luglio 2004, n ; conforme Cass. 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. 7 maggio 1997, n. 3972; Cass. 19 febbraio 1997, n. 1513; Cass. 30 ottobre 1996, n. 9514; Cass. 21 febbraio 1995, n. 1889, Cassazione Civile n del 02/05/2018). L Avv. Defilippi non ha minimamente dimostrato la fondatezza e l entità del proprio credito, né ha mai depositato una specifica dell attività svolta procedimento per procedimento, non adempiendo minimamente all onere della prova sullo stesso incombente. In giudizi di siffatto tipo deve essere l avvocato che agisce in giudizio, in caso di contestazione del cliente, per ottenere il soddisfacimento del credito professionale deve dimostrare sia l avvenuto conferimento dell incarico che l effettivo espletamento della prestazione. Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. 4 ottobre 2016, n ), incombono sul professionista i relativi oneri probatori ex art c.c., ove vi sia contestazione da parte dell opponente in ordine alla effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. È l avvocato, quindi, che in caso di contestazione della parcella, deve dare la prova del suo diritto e, quindi, delle prestazioni professionali effettuate (Cass. 18 maggio 2005, n ). Al fine di determinare il riferito onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall opponente, non è necessario che quest ultima
17 abbia carattere specifico essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (Cass n. 8288; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3463). Nel caso di specie, da un lato il Falzea ha mosso contestazioni documentalmente provate, dall altro non è stata mai esplicata l attività svolta (numero di udienze per ogni procedimento, reale attività, reali trasferte), ma si è fatto riferimento ai compensi indicati dal D.M. n. 55/2014. Tali compensi, non vincolanti comunque per il Giudicante, sarebbero dovuti solo ove l attività sia realmente espletata. - A pag. 3 della comparsa conclusionale di parte attrice si legge: La copia di convenzione allegata era stata da subito rinunciata e mai utilizzata, tanto che non conteneva alcun oggetto. In primis, tale documento non è stato mai contestato né disconosciuto da controparte. Solo nella memoria conclusionale, parte attrice ritiene rinunciata tale convenzione fra le parti. La mancata indicazione dell oggetto veniva giustificata al cliente rispetto al fatto che avrebbe riguardato tutta l eventuale attività professionale espletata dal Defilippi in favore del Falzea. Non v è agli atti, perché non v è mai stata, alcuna rinuncia da parte del Falzea alla convenzione. Il richiamo di controparte all art comma II c.c. altro non comporta che la prova di quanto sostenuto dal convenuto. Ebbene, mentre il Falzea non poteva conoscere un eventuale profilo di nullità della convenzione firmata, il professionista avrebbe fatto sottoscrivere al cliente un patto di quota lite, ben cosciente di un profilo di nullità, dimostrando un profilo di responsabilità professionale a questo punto incontestabile, confermato da
18 controparte e con valore di confessione giudiziale. Va da sé che il codice deontologico prevede che l avvocato non dovrebbe suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti, né con i terzi né con il professionista stesso. - A pag. 3 della comparsa conclusionale di parte attrice si legge: non essendosi peraltro mai verificata alcuna decadenza o prescrizione dei diritti vantati dal Falzea. Tutta l attività per cui era stato dato mandato era stata pacificamente espletata e correttamente svolta... In realtà: 1. dopo la revoca del mandato in data il Falzea si recava presso lo Studio Defilippi per ritirare la documentazione che lo riguardava e non veniva comunicato allo stesso che il successivo si sarebbe tenuta udienza in Corte di Cassazione per il ricorso n. 914/2012 RGV. L omissione di informazione ha comportato che per Falzea nessuno abbia presenziato a detta udienza. Non conoscendo la data fissata per tale udienza il Falzea si era visto costretto a nominare un altro difensore, Avv. Luigi Pirozzi, al quale aveva corrisposto la cifra di 634,40 per la prosecuzione di tale procedimento. È evidente che se il professionista avesse adeguatamente e diligentemente informato il cliente al momento della riconsegna dei documenti, avrebbe potuto far presenziare altro difensore e non avrebbe corrisposto un compenso a quel punto inutile, perché l udienza si era già tenuta.
19 2. In occasione della riconsegna dei documenti, non veniva comunicato al Falzea nemmeno la data di udienza che si sarebbe tenuta innanzi al Tar. Solo in data l odierno convenuto veniva a conoscenza che in data si sarebbe tenuta udienza innanzi al Tar di Firenze, tale comunicazione inviata al Falzea solo in data è risultata tardiva a termini scaduti in quanto non ha consentito di nominare un difensore in tempo utile al fine di depositare le memorie previste. Tanto è ben vero che all udienza del , l odierno convenuto ha dovuto conferire mandato all ultimo momento ed in prossimità dell udienza all Avv. Caterina Argese che ha dovuto chiedere una rimessione nei termini. Pertanto il Sig. Falzea si è dovuto nuovamente fare carico delle spese di studio della pratica che a sensi del D.M. 155/2014 per un giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo, scaglione compreso tra ,00 e ,00, ed in considerazione dello scarso tempo di cui si è potuto usufruire, è pari ad 1.950,00 oltre accessori. 3. L odierno attore ha percepito addirittura la somma di 300,00 per la proposizione di istanza ex art. 3 L. 117/88 per denegata giustizia da parte della Corte dei Conti di Firenze (cfr. fattura n. 567/2013 fascicolo di parte attrice), sennonchè tale azione non è stata mai promossa.
20 4. In data il Defilippi inoltrava al Falzea avviso bonario di pagamento inoltrato dalla Suprema Corte di Cassazione con il quale l avvocato veniva avvisato che il ricorso iscritto il tra Bruno Falzea c/ Ministero di Giustizia, pervenuto ai sensi dell art. 134 Disp. Att. C.p.c. è carente di marca di 8,00, diritti forfettari previsti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive integrazioni regolamentari e di n. 1 marca di 2,58 diritti forfettari previsti dalla legge, in quanto la notifica è stata effettuata ai sensi della legge 21/01/1994 n.53 art. 10 comma 1 determinata dall art. 2 del D.M. 27 maggio 1994 (all. 5 comparsa di costituzione e risposta). Pertanto, non solo il Defilippi non provvedeva al versamento di circa 10 di marche e diritti per un cliente che aveva versato 6.650,00 di parcelle-, mettendo a rischio l odierno convenuto di essere oggetto di un recupero crediti da parte del competente Ufficio presso la Corte di Cassazione, ma costringeva lo stesso a regolarizzare personalmente la situazione recandosi a Roma con il notevole aggravio di costi che ne derivarono (all. 6 in unico contesto comparsa di costituzione e risposta - richiesta del Defilippi, avviso bonario, regolarizzazione, ricevuta acquisto marche, copia biglietti treno). Tanto anche in considerazione del fatto che erano state emesse a quella data fatture per spese esenti, facendo intendere al cliente che si trattasse del pagamento di marche e contributi.
21 Si lasciano le valutazioni non solo giuridiche ma anche morali e deontologiche all odierno Giudicante. 5. In data veniva notificata al Sig. Falzea cartella di pagamento n con la quale si chiedeva il pagamento della somma di 1.584,66 a titolo di omesso versamento contributo unificato presso il Tar Firenze ( 500,00), sanzione per omesso versamento ( 1.000,00), interessi ( 8,63) nonché compensi per Equitalia (all. 7 comparsa di costituzione e risposta). Tale cartella era stata preceduta, come si legge nella cartella stessa, da invito al pagamento n. 582 del notificato all odierno attore in data ma del quale il Sig. Falzea non era stato mai avvisato (!). Senza contare che, il Defilippi aveva chiesto ed ottenuto la somma di 600,00 per il pagamento del contributo unificato in data (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta) ed una integrazione di 500,00 ancora una volta proprio per il pagamento del contributo unificato inviata a mezzo vaglia veloce in data (all. 8 comparsa di costituzione e risposta). Il Sig. Falzea manifestava le proprie rimostranze al suo difensore a mezzo in data (all. 9 comparsa di costituzione e risposta) e, non avendo avuto riscontro, sempre a mezzo in data (all. 10 comparsa di costituzione e risposta) lamentava che non gli fosse stato comunicato in che modo procedere per la questione della cartella Equitalia.
22 Solo in data , l Avv. Defilippi riscontrava le richieste del suo cliente (all.11 comparsa di costituzione e risposta), sostenendo a che le somme corrisposte a titolo di integrazione contributo unificato Tar fossero state imputate dalla contabilità dello Studio legale di cui era ed è rappresentante quali spese per domiciliazioni e trasferte. In tale circostanza il difensore comunicava al proprio cliente che la cartella avrebbe potuto essere impugnata sotto diversi profili. In realtà non veniva esplicato alcuno dei motivi che avrebbe dovuto essere posto a fondamento di un eventuale ricorso. In tale occasione il Defilippi sosteneva che l avviso non fosse stato comunicato e prendeva, in ogni caso, impegno a comunicare l accaduto all Assicurazione dello Studio. Solo in comparsa conclusionale, l odierno attore sostiene che l avviso fosse stato notifica all Avv. De Paola di Firenze e a mai di persona non individuata nella qualità, ma mai comunicato all attore. Precisato che una eventuale mancata comunicazione da parte di un domiciliatario all odierno attore, non comporta una esimente nei confronti del professionista, in ogni caso, prima di proporre un ricorso in Commissione Tributaria palesemente infondato il professionista avrebbe dovuto verificare l esistenza di una notifica dell avviso bonario. Grave risulta anche la circostanza che, a prescindere da qualsiasi considerazione, il contributo unificato era già stato corrisposto, come ben evidente anche dall emissione della fattura n. 572 del di 600,00 (cfr. all. 4 comparsa di costituzione e risposta).
23 Risulta ben evidente che l espressione riportata all ultimo capoverso di pagina 3 della memoria conclusionale di controparte pacificamente non corrisposta dal Falzea.. risulta non veritiera e sconfessata dai fatti e dai documenti agli atti di causa. Sostiene controparte che le accuse mosse dall odierno convenuto fossero mosse da malafede più che da intento difensivo. Tralasciando l offensività di tale affermazione, sta di fatto che al contrario il Falzea ha dimostrato documentalmente quanto da lui sostenuto negli atti. Per mero scrupolo difensivo, si precisa che controparte a pagina 4 della propria comparsa conclusionale tratta dei ricorsi ex L. Pinto depositati presso la Corte d Appello di Genova indicando erroneamente e ripetutamente Corte d Appello di Torino, tale precisazione si rende necessaria anche ai fini della valutazione delle distanze fra lo Studio Legale dell attore e la sede di riferimento dei predetti ricorsi. Il professionista sostiene che i ricorsi ex L. Pinto fossero andati a buon fine. In realtà, per un ricorso si chiedeva una condanna a ,00, la Corte d Appello ne liquidava 4.500,00; mentre per l altro si chiedeva una condanna a ,00 e la Corte d Appello ne liquidava appena ,00, tale precisazione è necessaria anche in considerazione del fatto che per tali procedimenti il De Filippi richiede in questo procedimento la somma forfettaria di ,00 al netto di quanto già percepito, praticamente superiore a quanto percepito dal Falzea. Ci si chiede in base a quali parametri sarebbero stati effettuati i conteggi.(!) In relazione alla domanda riconvenzionale, ancora una volta si riporta l eccezione oramai superata della tardività della stessa.
24 Corre l obbligo di precisare, in riferimento alla contestazione di controparte circa la tardività della proposizione della domanda riconvenzionale, che il convenuto si è costituito nei termini di legge, ossia in data Tanto risulta dalle tre ricevute di deposito telematico: accettazione deposito, consegna deposito ed esito controlli automatici di deposito (cfr. all. 1 alla presente memoria). La circostanza che la cancelleria abbia scaricato tale deposito in data non può incidere sulla posizione dell odierno convenuto. Peraltro che la data utile per la costituzione, con proposizione della domanda riconvenzionale, fosse quella del , è dato candidamente ammesso persino da controparte. Per mero tuziorismo difensivo si è provveduto a depositare dichiarazione del Direttore Amministrativo del Tribunale di Grosseto, Dr.ssa Monaci Lucia, attestante l avvenuto deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta in data (all. 1 memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.). Si contesta l eccezione di controparte circa la genericità del petitum e della causa petendi della predetta domanda riconvenzionale. Il cliente a seguito del comportamento del professionista è caduto in uno stato di prostrazione psicofisica, per il quale si è chiesta l ammissione di CTU medico legale, che si reitera anche in questa sede, chiedendo all uopo la rimessione della causa sul ruolo. Quanto alla contestazione di controparte che il Falzea avrebbe sofferto già di patologie a causa del comportamento del Comune di Grosseto, si precisa in primis che quanto accaduto a seguito dei mandati conferiti ha peggiorato
25 la sindrome ansiosa del Falzea a settembre 2014, proprio a seguito del precipitare dei rapporti con il professionista, ha avuto necessità di un ricovero prolungatosi sino al presso l Azienda Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria. Quanto al compenso che sarebbe dovuto per la redazione del ricorso innanzi al Tar Firenze essendo l unica attività svolta, non si comprende come si possa calcolare la somma di 4.884,00, prevedendo i parametri forensi una somma nettamente inferiore e già corrisposta dal Falzea, Quanto al ricorso per Cassazione si è sin qui ampiamente dedotto che il professionista non ha comunicato al cliente nemmeno la data di fissazione di udienza al fine di far presenziare un proprio difensore. L affermazione di controparte che in Camera di Consiglio non necessitava tale presenza, dimostra la negligenza e l imperizia con cui le pratiche facenti capo al sig. Falzea sono state condotte dall inizio alla fine. A fronte delle puntuali contestazioni del Falzea, controparte nell elencazione delle somme che a suo dire sarebbero dovute dall odierno convenuto, fa riferimento a delle generiche trasferte e spese di viaggio mai documentate né al cliente né tantomeno nel corso dell odierno procedimento. Si precisa ulteriormente che la sede dello studio legale è quella di La Spezia nonostante il foro di appartenenza sia quello Milano. Tale precisazione è importante, poiché si tenta di rappresentare una serie di disagi affrontati per le procedure oggetto del presente procedimento. Ed invero:
26 - i due ricorsi ex L. 89/01 sono stati presentati innanzi alla Corte di Appello di Genova: - per il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione a seguito di uno dei due provvedimenti si è provveduto all inoltro a mezzo posta del fascicolo peraltro, come già ampiamente contestato, incompleto di allegati. - l istanza di avocazione innanzi alla Procura Generale presso la Corte dei Conti anch essa è stata inviata tramite posta alla Corte dei Conti di Roma e non è stata proseguita per denegata giustizia pur avendo il Falzea pagato la relativa parcella. - quanto al ricorso innanzi al T.A.R. Firenze non è stata affrontata alcuna udienza in seguito alla revoca del mandato e conseguente subentro di altro difensore; - stessa considerazione per quanto riguarda la denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica di Grosseto. Senza poi ulteriormente disquisire dell azione intrapresa innanzi alla Commissione Tributaria, azione palesemente infondata. Un ultima precisazione rispetto alla produzione documentale del convenuto. Solo con la comparsa conclusionale il Defilippi contesta la validità probatoria di tali documenti. In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. ) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all art c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.
27 Quanto alla contestazione della tardività del deposito dei documenti riguardanti il procedimento innanzi alla Commissione Tributaria, per i quali controparte sostiene che documenti prodotti si erano formati in data (verbale udienza CTR Firenze) e , si deve precisare che il momento della formazione degli atti in questione è diverso dal momento in cui il sig. Falzea ne ha avuto conoscenza. Invero, a seguito del deposito delle memorie istruttorie, in data si è tenuta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze udienza collegiale, innanzi alla IV sezione, a seguito della quale è stata pronunciata sentenza di rigetto del ricorso. È si è dovuto depositare il verbale di detta udienza con il conseguente dispositivo di sentenza (all. 1 alla nota di deposito del ) e la relativa sentenza n. 189/16 (all. 2 alla nota di deposito del ), proprio per rendere contezza al Giudicante del comportamento di controparte nei confronti dell allora cliente. Nella a firma del Dr. Sergio Antonio del Monte, datata , ad oggetto Invio copia Sentenza n. 189/04/2016 e del Processo Verbale venivano inviati all odierno convenuto copia della Sentenza n. 189/04/2016 e di 2 processi verbali (all. 3 alla nota di deposito del ). Il sig. Falzea con grande sorpresa veniva a conoscenza del fatto che si era tenuta in data (data precedente alla revoca del mandato) udienza di discussione dell istanza di sospensione (all 4 alla nota di deposito del ) alla quale l Avv. Defilippi né alcun suo sostituto presenziavano.
28 Si ritiene, per tutto quanto sopra esposto, che la domanda di parte attrice debba essere rigettata, ci si riporta alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, e si chiede la condanna di controparte alle spese di giudizio. Martina Franca, lì Avv. Caterina Argese
Tribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali. Prossima Udienza
Avv. Caterina Argese Piazza Roma n. 11 74015 Martina Franca (TA) Tel. 080.4805459 Fax 080.4801577 PEC: argese.caterina@oravta.legalmail.it Tribunale di Grosseto Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali
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