Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale delle Entrate Contributive

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1 Prestazioni a Sostegno del Reddito delle Entrate Contributive Finanza, Contabilità e Bilancio Roma, Messaggio n Allegati 1 OGGETTO: D.I del Trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende dei settori meccanocalzaturiero, calzaturiero, tessile, abbigliamento e accessori ubicati nel distretto industriale di Vigevano nonché nella provincia di Pavia. L ACCORDO In data 8 febbraio 2005 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Ministro On Roberto Maroni si è tenuta una riunione per l esame della situazione delle imprese appartenenti alla filiera produttiva tessile abbigliamento calzature ubicate nel distretto industriale vigevanese della regione Lombarda nonché della Provincia di Pavia. Considerato l aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile abbigliamento calzature che colpisce le aziende ubicate nel distretto industriale vigevanese della regione lombarda nonché della provincia di Pavia con pesanti ricadute nell occupazione. Considerato altresì che le imprese della filiera sopra indicate si configurano anche come aziende artigiane o aziende industriali fino a 15 dipendenti e pertanto prive

2 della copertura degli ammortizzatori sociali. Considerata la necessità di intervenire con le misure che possono consentire il superamento della situazione di crisi anche con specifici interventi in favore della occupazione idonei al superamento della attuale fase di congiuntura. Ritenuto applicabile alle imprese della filiera di cui sopra l art.1 c. 155 della legge 311/04 ai fini della concessione in deroga alla vigente normativa della integrazioni salariali straordinarie alle aziende artigiane e alle imprese industriali fino a 15 dipendenti e alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla legge n. 223/91 e/o ai contratti di solidarietà o non possono usufruire della concessione della indennità di mobilità ai lavoratori licenziati dopo il 1 gennaio Si è concordato che: 1) il trattamento di integrazione straordinaria può essere erogato in favore dei dipendenti delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all art. 12, cc. 1 e 2 della legge 223/91) o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti. I lavoratori beneficiari devono avere una anzianità lavorativa presso l impresa che procede alla sospensione non inferiore a 90 gg. 2) Ai fini del perfezionamento dell iter di concessione del trattamento di CIGS le imprese artigiane non associate all EBAP con più di 15 dipendenti non rientranti nelle previsioni di cui all art. 12 della legge 223/91 e quelle industriali sino a 15 dipendenti applicheranno la procedura prevista dall art. 5 della legge 164/75 e successive modificazioni e integrazioni. Le imprese artigiane fino a 15 dipendenti iscritte svolgeranno la consultazione sindacale di cui al citato art. 5 con le modalità attualmente in vigore presso lo stesso EBAP. 3) Il trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, può essere erogato alle imprese industriali della filiera indicata nella premesse con più di 15 dipendenti che non possiedono le condizioni per accedere alla CIGS prevista dalla vigente normativa o ai contratti di solidarietà. 4) Le domande di integrazione salariale straordinaria con il verbale di consultazione sindacale saranno inoltrate alla Sede INPS competente per territorio che procederà, nel limite complessivo di 15 milioni di Euro e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla erogazione dei trattamenti successivamente alla emanazione del D.I. previsto dal c Le domande saranno inviate alla Regione Lombardia Direzione Formazione Professionale, Lavoro. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all INPS territorialmente competente l effettivo utilizzo dell ammortizzatore sociale dato. 5) In caso di anticipo dei trattamenti di integrazione da parte delle imprese successivamente all emanazione decreto di concessione da parte del Ministro dell economia potrà essere richiesto il pagamento diretto erogato dall INPS ai fini del monitoraggio mensile della spesa e quindi del completo utilizzo delle risorse finanziarie. 6) L erogazione del trattamento di integrazione straordinaria ai sensi dell art. 1 c. 155 della legge 311/04 è incompatibile con ogni trattamento previdenziale e assistenziale connesso alla sospensione della attività lavorativa con oneri a

3 carico della regione. 7) La Regione Lombardia e le istituzioni locali si attiveranno per il superamento dell attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni previste nel piano allegato. Il Ministro del lavoro garantisce, nel limite di 15 milioni di Euro a valere sul Fondo per la occupazione, la copertura finanziaria dell intervento di cui al presente accordo ritenendo, alla luce dell art. 1 c. 155 della legge 311/04, che quanto sopra concordato risponde alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento della attuale situazione di crisi del settore. LA CONCESSIONE Con il D.I. n del è stato concesso il beneficio di cui al su indicato accordo. AZIENDE DESTINATARIE Le aziende destinatarie sono le imprese artigiane cui non si applica l art. 12 cc. 1 e 2 della legge 223/91 e le imprese industriali fino a 15 dipendenti. I codici ATECO interessati sono i seguenti: da a da a e Si ritiene non ammissibile la contestuale richiesta del trattamento di integrazione straordinaria con quella del trattamento ordinario in quanto riguardano causali del tutto differenti. Resta ferma quanto disposto dall art. 1 c. 11 della legge 223/91. Il requisito dell art. 1 c. 9 della legge 223/91 non opera in quanto l art. 1 c. 155 della legge 311/04 dispone che il trattamento in questione è concesso in deroga alla normativa attuale. Resta ferma il principio di legge che i trattamenti sopra richiamati sono pari al 80% della ultima retribuzione percepita non oltre il massimale previsto dalla legge. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande dovranno essere presentate dalle aziende unitamente al verbale di consultazione sindacale redatte su modd. Igi 15 Str/crisi (cod. mod. SR47), IG CONG e corredate dal mod IG Str/Aut/crisi (cod. mod. SR48) per consentire il pagamento diretto da parte dell Istituto ai lavoratori beneficiari del trattamento. Per la dichiarazione delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del TUIR (DPR 917/86 e successive modificazioni) deve essere utilizzato il modello SR26 DEDUZ.PNP. I modd. sono pubblicati nel sito della modulistica dell Istituto. Poiché i pagamenti potranno aver luogo nel limite complessivo di 15 milioni di Euro, è necessario apporre il timbro di acquisizione in Sede al fine di stabilire la priorità

4 dell accesso al trattamento. LAVORATORI DA ESCLUDERE Sono esclusi del beneficio in esame i dirigenti gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. ADEMPIMENTI DELLE SEDI Le Sedi avranno cura di istruire le domande pervenute al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti sia in relazione alle aziende destinatarie che ai lavoratori beneficiari. MONITORAGGIO DELLA SPESA L INPS è tenuto a monitorare la spesa che verrà posta a carico del Fondo per l occupazione per cui le Sedi devono prestare particolare attenzione nella acquisizione in procedura del numero del decreto di cui trattasi. MODALITA PER IL CONGUAGLIO Per le operazioni di conguaglio le imprese si atterranno alle seguenti modalità: - esporranno le indennità anticipate in uno dei righi del quadro D del DM10/2 con il già previsto codice G802 che assume anche il significato di conguaglio CIGS art. 1 c. 155 della legge 311/04 soggetto al contributo addizionale; - indicheranno l importo relativo agli assegni per il nucleo familiare connessi al trattamento salariale in argomento in uno dei righi del quadro D del DM10/2 con il già previsto codice T202 che assume anche il significato di conguaglio CIGS art. 1 c. 155 della legge 311/04 ; - riporteranno gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione e il n. delle ore conguagliate negli appositi righi del quadro F del DM10/2; - esporranno l ammontare del contributo addizionale 3% o del 4,5 % dovuto sulle integrazioni corrisposte e poste a conguaglio nei quadri B/C del DM10/2 con il già previsto codice E 402 che assume anche il significato di conguaglio CIGS art. 1 c. 155 della legge 311/04 ; - nessun dato dovrà essere esposto nelle caselle n. dipendenti, n. giornate e retribuzioni. CONTRIBUZIONE Per il periodo di utilizzo del trattamento i datori di lavoro sono obbligati al versamento del solo contributo addizionale. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA DELLA AZIENDA Le domande della azienda devono essere corredate da una dichiarazione di responsabilità che attesti: la sussistenza delle condizioni previste dall accordo sottoscritto. l anzianità minima lavorativa aziendale di 90 gg. Per i dipendenti ammessi alla CIGS. l impossibilità per l azienda artigiana di accedere ai trattamenti di cui all art. 12 c. 1 e 2 della L. 223/91.

5 l occupazione per le imprese industriali di una forza lavoro per un massimo di 15 dipendenti. l impiego a verificare che i lavoratori che saranno collocati in CIGS non benefici di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connessi alla sospensione della attività lavorativa con oneri a carico di altro Ente Statale. ISTRUZIONI CONTABILI Si richiamano le istruzioni contabili contenute nel punto A) del messaggio INPS.HERMES. del n ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA INFORMATICA Il codice di intervento da utilizzare per le concessioni di CIGS in deroga alla vigente normativa è il 699. Si deve inoltre presentare particolare attenzione nella acquisizione in procedura del numero del decreto (35817) e della data dello stesso ( ). Il Direttore Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Allegato 1. Il Direttore Centrale Entrate Contributive Il Direttore Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Ziccheddu Craca Angelini

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