LOTTO N 2* Tutela Legale. 2a) COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

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1 CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CER - LOTTO N 2* Tutela Legale 2a) COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI 2b) COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI ad adesione individuale N.B. *E fatto obbligo alla Società offerente, in sede di gara per il Lotto 2 Tutela legale - di esplicitare il costo per l adesione facoltativa alle garanzie aggiuntive 2 b). (i premi di cui alle garanzie aggiuntive non concorrono alla formazione del premio a base di gara per il lotto tutela legale)

2 CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CER - LOTTO N 2 Tutela Legale 2a) COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI Pag. 2 a 24

3 INDICE DEFINIZIONI DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1: Prova del contratto Art. 2: Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie Art. 3: Durata del contratto e rescindibilità Art. 4: Anticipata risoluzione del contratto - recesso Art. 5: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 6: Comunicazioni alla Società Art. 7: Regolazione del premio Art. 8: Altre assicurazioni Art. 9: Clausola Broker - gestione del contratto Art. 10: Interpretazione del contratto Foro competente Art. 11: Oneri fiscali Art. 12: Rinvio alle norme di legge Art. 13: Indicizzazione DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA Art. 14: Spese garantite Art. 15: Ambito della garanzia Art. 16: Esclusioni Art. 17: Individuazione e variazione degli Assicurati Art. 18: Estensione territoriale delle garanzie Art. 19: Retroattività DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO Art. 20: Insorgenza del sinistro Art. 21: Denuncia del sinistro e scelta del Legale Art. 22: Gestione del sinistro Art. 23: Disaccordo sulla gestione del sinistro Art. 24: Recupero somme Art. 25: Rendiconto annuale Art. 26: Legittimazione Art. 27: Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA Pag. 3 a 24

4 DEFINIZIONI Amministrazione o Ente o Consorzio: Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo o brevemente anche CER, Contraente della polizza; Assicurato: il soggetto persona fisica e/o persona giuridica - il cui interesse è protetto dalla assicurazione Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione; Attività dell Amministrazione: l esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l utilizzo di proprie strutture; Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonchè, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto; Broker: QZ Srl - Studio di Consulenza Assicurativa (Bologna); Assicurazione: il contratto di assicurazione; Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione; Sinistro: l insorgere della controversia che richiede la azione di tutela a favore di ciascun Assicurato; Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento; Azione di tutela: la attivazione delle garanzie di polizza; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo; Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione; Retribuzioni erogate: le retribuzioni annue lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogate al personale dipendente. Pag. 4 a 24

5 DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1: Prova del contratto L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito. Art. 2: Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio della polizza, se il Contraente ha pagato il premio o la prima rata stabilita dal contratto entro sessanta giorni dalla data di effetto, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando che la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto ed esigere il pagamento dei premi scaduti. Art. 3: Durata del contratto e rescindibilità La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del fino alle ore 24,00 del con scadenze annuali intermedie al 31 gennaio di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente. É facoltà di ciascuna delle parti risolvere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia (recesso annuale) mediante comunicazione raccomandata inviata dall una all altra parte e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. Resta sin d ora concordato tra le Parti che l eventuale disdetta intimata dalla Società alla presente assicurazione varrà per l intero Lotto di polizze aggiudicate in sede di gara insieme alla presente, salvo che il Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più delle suddette assicurazioni, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali. É facoltà della Amministrazione notificare alla Società, che si obbliga a concederla, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la proroga dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. É altresì facoltà della Amministrazione richiedere alla Società la ripetizione del servizio alla sua scadenza laddove ritenuto opportuno e conveniente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per un periodo massimo non superiore alla durata iniziale (tre anni). Pag. 5 a 24

6 Art. 4: Anticipata risoluzione del contratto - recesso In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Art. 5: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile, sempreché il Contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio. Art. 6: Comunicazioni alla Società La disdetta del contratto da parte del Contraente va inviata con lettera raccomandata direttamente alla Direzione Generale della Società. Tutte le altre comunicazioni cui il Contraente o l'assicurato sono tenuti possono essere inviate per iscritto alla Direzione Generale della Società, oppure ai suoi Ispettorati o all'agenzia o Broker, cui la polizza è assegnata, fermo quanto disposto alla Clausola Broker, ove prevista in polizza. Art. 7: Regolazione del premio II premio annuo del Contratto - che comunque costituisce il minimo dovuto - é calcolato in base al numero degli Assicurati indicati nel frontespizio della polizza ed é assoggettato a regolazione in occasione della scadenza di ciascuna annualità assicurativa. A tale scopo, non oltre 90 giorni dopo la scadenza, il Contraente deve inviare alla Società la dichiarazione relativa al numero degli Assicurati aggiornato per la regolazione del premio, fermo il pagamento tempestivo di quello risultante per il periodo precedente; l'eventuale differenza deve essere regolata entro 30 giorni. In caso di mancato invio della dichiarazione relativa al numero degli Assicurati, come in caso di mancato pagamento della differenza, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto adempimento. Art. 8: Altre assicurazioni II Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altre Compagnie, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art Cod. Civ. Art. 9: Clausola Broker gestione del contratto La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, è affidata al broker di assicurazione. Anche ai sensi del d.lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, Pag. 6 a 24

7 avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10 giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.). Al Broker verranno retrocesse dall Impresa, o dall Agenzia mandataria dell Impresa, provvigioni pari al 12% del premio complessivamente pagato. Art. 10: Interpretazione del contratto Foro competente Il contenuto contrattuale deve essere interpretato secondo il criterio letterale e quello del collegamento logico delle parole e delle espressioni. Nei soli casi di dubbio sui significati delle clausole, le medesime vanno interpretate secondo il criterio di buona fede e secondo i criteri integrativi previsti dal Codice Civile. In caso di ulteriore dubbio o incertezza o in caso di disposizioni contrastanti e/o incoerenti tra loro all interno del contratto, le clausole devono essere interpretate, in ogni caso, nel senso più favorevole all Assicurato e/o Contraente ai sensi dell art.1370 C.C. Per le controversie riguardanti l applicazione del contratto, è competente l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l Amministrazione. Il procedimento stragiudiziale di Mediazione (d.lgs. 28/2010) dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Bologna. Art. 11: Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 12: Rinvio alle norme di legge I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge. Art. 13: Indicizzazione Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati. Pag. 7 a 24

8 DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA Art. 14: Spese garantite La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della polizza, il rischio delle seguenti spese che l'assicurato o il Contraente per conto dell'assicurato stesso, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie (fase stragiudiziale e giudiziale) relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio. Tali oneri sono: - le spese, i diritti e gli onorari, per l intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro; - gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società; - gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU); - le spese di giustizia, in caso di condanna penale; - le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità Giudiziaria; - il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L n 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; - le indennità poste a carico dell Assicurato dovuti agli Organismi di Mediazione, se non rimborsate dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi di Mediazione. Art. 15: Ambito della garanzia Le garanzie previste all'art. 14 vengono prestate all'ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'ente stesso e i propri Amministratori, Direttore Generale, Dirigenti e dipendenti e che siano connessi allo svolgimento, da parte dei nominati soggetti, dei rispettivi incarichi e mansioni. Le garanzie valgono per: 1. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi (imputazione penale) gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio; 2. La difesa legale per gli inadempimenti in materia fiscale, amministrativa o tributaria; 3. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 758/94 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che il Contraente abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione; Pag. 8 a 24

9 4. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni del D.Lgs. n. 196/2003 già Legge n 675 del 31/12/1996, a condizione che siano state effettuate le notifiche al Garante, sia stato redatto il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), siano state adottate le misure minime di sicurezza; 5. la difesa penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E' esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento). La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo. Con particolare riferimento all ambito penale, si precisa che rientra nella dizione di sede processuale anche l attività inerente alla fase delle Indagini Preliminari di cui al Libro Quinto del Codice di Procedura Penale. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali ) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio; 6. il recupero dei danni a persone e/o a cose subiti dall'ente (nella sola fase giudiziale) per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali. La presente garanzia opera limitatamente alla fase giudiziale nella quale l'azione è intrapresa dal legale rappresentante nell'interesse dell'ente. 7. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito degli Assicurati. Tale garanzia nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art Cod. Civ.; tuttavia nel caso in cui - pur esistente - la predetta copertura di responsabilità civile non sia operante in base ad una condizione contrattuale di polizza, la garanzia viene prestata a primo rischio; 8. le controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparti contrattuali; 9. Spese a carico dell'ente Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa giudiziale in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti la Corte dei conti, purché gli stessi si siano conclusi col proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo. Qualora l assicurato abbia in vigenza una copertura assicurativa di responsabilità patrimoniale la garanzia è operante per la eventuale quota di spese non sostenuta da tale polizza o nel caso in cui tale polizza non sia operante. Art. 16: Esclusioni Le garanzie sono escluse per: dolo degli assicurati (la garanzia rimane operante per gli eventi riconducibili a fatti, atti o omissioni, anche dolosi o colposi, commessi dalle persone di cui l assicurato deve rispondere); danni subiti per disastro atomico, radioattivo; Pag. 9 a 24

10 controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza; controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate; fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati; materia giurisdizionale amministrativa di competenza del TAR e del Consiglio di Stato; per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, rapporti tra amministratori. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. Nel caso di imputazione penale derivante dalla circolazione stradale con mezzi aziendali e/o autorizzati per ragioni di servizio, la garanzia è inoltre esclusa se: il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente; il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa; il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. Art. 17: Individuazione e variazione degli Assicurati L'assicurazione s'intende prestata a favore della totalità dei soggetti appartenenti ai ruoli rispettivamente indicati nella polizza. Per l'identificazione delle persone assicurate faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione delle generalità degli Assicurati. Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive degli assicurati, le garanzie di polizza devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente, fermo restando quanto previsto dalla norma "regolazione del premio" art. 7, in caso di variazione del parametro numerico utilizzato per il conteggio del premio. Gli Amministratori che possono ricoprire più ruoli (es: Deputati anche Consiglieri) sono identificati contrattualmente nel ruolo prevalente, ma comunque assicurati per tutte le funzioni d istituto statutariamente previste. Pag. 10 a 24

11 Art. 18: Estensione territoriale delle garanzie Per tutte le coperture, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'europa. Art. 19: Retroattività In deroga alla norma "Insorgenza del sinistro" (art. 20), l'assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di decorrenza del contratto indicata in polizza. Ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell Ente altra polizza di Tutela legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi. Pag. 11 a 24

12 DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO Art. 20: Insorgenza del sinistro Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l Assicurato riceve un atto e/o una richiesta dalla quale può derivare una controversia inerente le garanzie prestate dalla presente polizza. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro cinque anni dalla cessazione del contratto. La garanzia opera anche prima della notifica all'assicurato dell'informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). II sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: - vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte uno o più Assicurati. Art. 21: Denuncia del sinistro e scelta del Legale L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, al più tardi entro 30 giorni dalla sua insorgenza, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art II comma Codice Civile. L Assicurato ha piena facoltà di scelta dei legali e/o periti, abilitati secondo la normativa applicabile e residenti, direttamente o tramite corrispondenti, nel luogo ove ha sede l Autorità Giudiziaria competente. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. Art. 22: Gestione del sinistro La Società rimborserà, a seguito di presentazione della parcella e nei limiti previsti dalla polizza, tutte le spese e gli onorari sostenuti, anticipando se richiesto gli importi in corso di causa. Nei casi in cui l incarico professionale sia stato conferito dalla Società, tali spese e onorari saranno liquidati dalla Società direttamente al professionista. Anticipazioni: ,00 per assicurato ,00 per sinistro Pag. 12 a 24

13 In caso di procedimento contabile e di procedimento penale per concussione e corruzione non verranno concesse anticipazioni: la liquidazione da parte della Società verrà effettuata solo dopo la conclusione favorevole del procedimento, entro trenta giorni dalla notifica/deposito della sentenza. Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art del c.c. La garanzia assicurativa è in ogni caso esclusa/decade, con effetto retroattivo, in caso di condanna in sede penale per un reato doloso ed in caso di riconoscimento di responsabilità per condotta dolosa o gravemente colposa in tutti gli altri casi (salvo nei casi in cui il singolo assicurato persona fisica sia in possesso della copertura assicurativa individuale a copertura del rischio colpa grave e con la conseguente rinuncia alla rivalsa). In questi casi l Assicurato che ha ottenuto anticipazioni è obbligato a rifondere integralmente alla Compagnia gli importi per spese legali di difesa già corrisposti come anticipazioni o acconti. Qualora l Assicurato e la Società non concordino formalmente sulla possibilità di esito favorevole di un procedimento o di un ricorso al Giudice superiore, l Assicurato che procederà in proprio ha diritto di ottenere dalla Società il rimborso delle spese sostenute, se il risultato che ne consegue sia favorevole. Art. 23: Disaccordo sulla gestione del sinistro In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 24: Recupero somme Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato/contraente, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari secondo quanto previsto dal presente contratto. Art. 25: Rendiconto annuale La società si impegna a fornire, su richiesta scritta del Contraente, alla fine di ogni semestre assicurativo a fornire il dettaglio dei sinistri così impostato: elencazione dei sinistri denunciati; sinistri riservati con l'indicazione dell'importo a riserva; sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato; sinistri senza seguito. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato e data dell'eventuale chiusura. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di tutte le pratiche. Pag. 13 a 24

14 La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, secondo formato compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. Il mancato adempimento dell obbligo informativo alle scadenze contrattualmente indicate e/o il ritardo nella consegna della statistica sinistri di oltre 15 giorni rispetto al termine previsto costituisce inadempimento contrattuale. Art. 26: Legittimazione Nel caso in cui ricorra la fattispecie la Società dà e prende atto che: 1. la presente assicurazione viene stipulata dal Contraente nel proprio interesse e a favore degli Assicurati nella stessa indicati, con il loro espresso consenso; 2. il Contraente adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione ed esercita di conseguenza tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende espressamente prestato nei confronti della Società sin dalla stipula dell'assicurazione, anche se non formalmente documentato e/o manifestato. Art. 27: Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA Massimale per assicurato/sinistro ,00 Massimale per anno ,00 Categorie assicurate Nr. assicurati Premio imponibile pro capite Deputazione amministrativa (15) Presidente 1 Vice Presidente 2 Deputati 10 Delegati 2 Consiglio dei Delegati Delegati (non Deputati) 22 Direttore Generale 1 Dirigenti e Quadri 8 (escluso D.G) Dipendenti (esclusi Dirigenti e Quadri) 41 Totale premio imponibile Pag. 14 a 24

15 CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CER - LOTTO N 2* Tutela Legale 2b) COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI ad adesione facoltativa N.B. *E fatto obbligo alla Società offerente, in sede di gara per il Lotto 2 Tutela legale - di esplicitare il costo per l adesione facoltativa alle garanzie aggiuntive. (i premi di cui alle garanzie aggiuntive non concorrono alla formazione del premio a base di gara per il lotto tutela legale) Pag. 15 a 24

16 INDICE DEFINIZIONI DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1: Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 2: Anticipata risoluzione del contratto Recesso in caso di sinistro Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio buona fede Art. 4: Comunicazioni Art. 5: Clausola broker Art. 6: Altre assicurazioni Art. 7: Interpretazione del contratto - Foro competente Art. 8: Tasse ed imposte Art. 9: Richiamo alle norme di legge CONDIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE Art. 10: Spese garantite Art. 11: Ambito dell assicurazione Art. 12: Retroattività Art. 13: Esclusioni Art. 14: Estensione territoriale delle garanzie Art. 15: Insorgenza del sinistro. Operatività della garanzia DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO Art. 16: Denuncia del sinistro e libera scelta del legale Art. 17: Gestione del sinistro Art. 18: Disaccordo sulla gestione del sinistro Art. 19: Recupero somme CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA Pag. 16 a 24

17 DEFINIZIONI Amministrazione o Ente o Consorzio: Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo o brevemente anche CER, Contraente della polizza; Assicurato: il soggetto persona fisica e/o persona giuridica - il cui interesse è protetto dalla assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione; Attività dell Amministrazione: l esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l utilizzo di proprie strutture; Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto; Broker: QZ Srl - Studio di Consulenza Assicurativa (Bologna); Assicurazione: il contratto di assicurazione; Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione; Sinistro: l insorgere della controversia che richiede la azione di tutela a favore di ciascun Assicurato; Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento; Azione di tutela: la attivazione delle garanzie di polizza; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo; Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione; Retribuzioni erogate: le retribuzioni annue lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogate al personale dipendente. Pag. 17 a 24

18 DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1: Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell'art c.c. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società, all'agenzia o al Broker mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno. Art. 2: Anticipata risoluzione del contratto Recesso in caso di sinistro In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla società, fermo restando l obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio buona fede L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'assicurato/contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata. Art. 4: Comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto e indirizzate alla Direzione della Società o all intermediario cui la polizza è assegnata. Valgono le comunicazioni a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma, e mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intende come fatta all'assicurato o al Contraente, fatte salve quelle relative alla disdetta ed al recesso che devono essere comunicate direttamente da una all'altra parte. Art. 5: Clausola broker La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e affidata al broker di assicurazione. Anche ai sensi del d.lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la Pag. 18 a 24

19 loro corresponsione con scadenza il 10 giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.). Al Broker verranno retrocesse dall Impresa, o dall Agenzia mandataria dell Impresa, provvigioni pari al 12% del premio complessivamente pagato. Art. 6: Altre assicurazioni Il Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l'assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art Cod. Civile. Art. 7: Interpretazione del contratto - Foro competente Il contenuto contrattuale deve essere interpretato secondo il criterio letterale e quello del collegamento logico delle parole e delle espressioni. Nei soli casi di dubbio sui significati delle clausole, le medesime vanno interpretate secondo il criterio di buona fede e secondo i criteri integrativi previsti dal Codice Civile. In caso di ulteriore dubbio o incertezza o in caso di disposizioni contrastanti e/o incoerenti tra loro all interno del contratto, le clausole devono essere interpretate, in ogni caso, nel senso più favorevole all Assicurato e/o Contraente ai sensi dell art.1370 C.C. Per le controversie riguardanti l applicazione del contratto, è competente l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l Amministrazione. Il procedimento stragiudiziale di Mediazione (d.lgs. 28/2010) dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Bologna. Art. 8: Tasse ed imposte Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. Art. 9: Richiamo alle norme di legge I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge. Pag. 19 a 24

20 Art. 10: Spese garantite CONDIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese: - per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; - conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società; - degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. - le indennità poste a carico dell Assicurato dovuti agli Organismi di Mediazione, se non rimborsate dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi di Mediazione. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per I IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Art. 11: Ambito dell assicurazione Con riferimento all'articolo 10, le garanzie vengono prestate al Dipendente/Amministratore per le spese da questi sostenute, relativamente ai casi assicurativi connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni pubbliche. Sono garantite: A) le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto conclusi con l accertamento della responsabilità degli Assicurati (colpa grave) o in caso di archiviazione per mancanza del danno. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine amministrativa, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio. La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso (fase pre-processuale) l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro. Pag. 20 a 24

21 B) le spese di difesa penale per delitto doloso o colposo in caso di archiviazione del procedimento, nel caso di formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, in caso di estinzione del reato per remissione della querela, morte del reo (salvo che la causa di estinzione non intervenga successivamente ad una sentenza di condanna). C) il recupero dei danni a persone (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali. Art. 12: Retroattività In deroga all Art. 15 Insorgenza del sinistro, la garanzia è operante per i sinistri originati da fatti posti in essere nei cinque anni precedenti alla data di stipulazione del contratto, a condizione che il Contraente dichiari, con il richiamo della presente condizione, di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l insorgere di un sinistro assistibile a termini del presente contratto. Qualora nel periodo precedente alla data della stipulazione del contratto sia stata operante a favore del Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente garanzia vale in secondo rischio rispetto al periodo di doppia copertura assicurativa. Art. 13: Esclusioni Le garanzie sono escluse per: - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - procedimenti penali salvo quanto previsto all art. 11, lett. B) e C); - controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all espletamento delle funzioni dichiarate; - fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, da chiunque provocati; - controversie in materia fiscale/tributaria salvo diano luogo a un procedimento per l accertamento di eventuale responsabilità amministrativa; - controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all Assicurato; - fatti dolosi delle persone assicurate, fatta eccezione per le ipotesi di cui all articolo 11. Art. 14: Estensione territoriale delle garanzie La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'europa. Art. 15: Insorgenza del sinistro. Operatività della garanzia Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l Assicurato riceve un atto e/o una richiesta dalla quale può derivare una controversia inerente le garanzie prestate dalla presente polizza. Pag. 21 a 24

22 La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro cinque anni dalla cessazione del contratto. Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Pag. 22 a 24

23 DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO Art. 16: Denuncia del sinistro e libera scelta del legale L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, al più tardi entro 30 giorni dalla sua insorgenza, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art II comma Codice Civile. L Assicurato ha piena facoltà di scelta dei legali e/o periti, abilitati secondo la normativa applicabile e residenti, direttamente o tramite corrispondenti, nel luogo ove ha sede l Autorità Giudiziaria competente. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. Art. 17: Gestione del sinistro La Società rimborserà, a seguito di presentazione della parcella e nei limiti previsti dalla polizza, tutte le spese e gli onorari sostenuti, anticipando se richiesto gli importi in corso di causa. Nei casi in cui l incarico professionale sia stato conferito dalla Società, tali spese e onorari saranno liquidati dalla Società direttamente al professionista. Anticipazioni: ,00 per assicurato ,00 per sinistro In caso di procedimento contabile e di procedimento penale per concussione e corruzione non verranno concesse anticipazioni: la liquidazione da parte della Società verrà effettuata solo dopo la conclusione favorevole del procedimento, entro trenta giorni dalla notifica/deposito della sentenza. Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art del c.c. La garanzia assicurativa è in ogni caso esclusa/decade, con effetto retroattivo, in caso di condanna in sede penale per un reato doloso ed in caso di riconoscimento di responsabilità per condotta dolosa o gravemente colposa in tutti gli altri casi (salvo nei casi in cui il singolo assicurato persona fisica sia in possesso della copertura assicurativa individuale a copertura del rischio colpa grave e con la conseguente rinuncia alla rivalsa). In questi casi l Assicurato che ha ottenuto anticipazioni è obbligato a rifondere integralmente alla Compagnia gli importi per spese legali di difesa già corrisposti come anticipazioni o acconti. Qualora l Assicurato e la Società non concordino formalmente sulla possibilità di esito favorevole di un procedimento o di un ricorso al Giudice superiore, l Assicurato che procederà in proprio ha diritto di ottenere dalla Società il rimborso delle spese sostenute, se il risultato che ne consegue sia favorevole. Pag. 23 a 24

24 Art. 18: Disaccordo sulla gestione del sinistro In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 19: Recupero somme Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari. CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA Massimale per assicurato/sinistro ,00 Massimale per anno ,00 - scheda di copertura - pagamento quota individuale a carico di ciascun assicurato Assicurati 1. Presidente 2. Vice Presidente 3. Deputati 4. Delegati (Deputazione) 5. Delegati del Consiglio (non Deputati) 6. Direttore Generale Numero assicurati Premio lordo pro-capite.,00,00,00,00.,00.,00 7. Dirigenti, Quadri (escluso D.G.) 8 8. Dipendenti (esclusi Dirigenti e Quadri) 41.,00 totale Pag. 24 a 24

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