L attività ispettiva e i provvedimenti sanzionatori

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1 V 1 Gli accertamenti ispettivi e i procedimenti sanzionatori Nel 2013 la Commissione ha avviato 31 verifiche ispettive nei confronti dei soggetti vigilati e ne ha concluse 36. In 20 casi ci si è avvalsi, nella fase di accesso, della collaborazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (Tav. 43). Tav. 43 Attività ispettiva accertamenti iniziati nei confronti di: accertamenti conclusi nei confronti di: società quotate società di revisione società di gestione di mercati 1 Sim 2 banche 3 Sgr\Sicav associazioni di azionisti società quotate società di revisione società di gestione di mercati 1 Sim 2, banche 3 Sgr\Sicav associazioni di azionisti Fonte: Consob. 1 Il dato include le società di gestione di mercati regolamentati, di compensazione e garanzia e di gestione accentrata. 2 Il dato include le società fiduciarie e le succursali italiane di imprese di investimento comunitarie. Sono comprese le ispezioni svolte per conto della Banca d Italia in materia di stabilità patrimoniale e disposizioni antiriciclaggio. 3 Per il 2012 il dato include un accertamento iniziato e concluso nei confronti di un comitato promotore di una costituenda banca. 4 Il include un accertamento iniziato e concluso nei confronti di un agente di cambio. Con riferimento agli emittenti quotati e loro società controllate, gli accertamenti avviati hanno riguardato il rispetto delle norme in materia di gestione delle informazioni riservate in un caso, ipotesi di manipolazione del prezzo di mercato delle azioni di una società quotata in due casi e, rispettivamente, l informativa fornita al mercato in merito a operazioni sul capitale e le operazioni con parti correlate nei rimanenti due casi. Relazione per l anno

2 Sette verifiche hanno interessato emittenti quotati e relativi partecipanti al capitale, con riferimento a operazioni di ristrutturazione degli assetti proprietari. Due ispezioni, infine, hanno riguardato le associazioni di azionisti e l esistenza di patti parasociali per il controllo di società quotate. Per quanto riguarda le società di revisione, in tre casi le ispezioni avviate nel 2013 hanno avuto ad oggetto i controlli di qualità dei lavori di revisione, in un caso il corretto svolgimento di specifici incarichi di revisione e in due casi i presidi adottati in materia di antiriciclaggio. Queste ultime iniziative si inquadrano nell'ambito di un indagine di carattere generale circa il corretto adempimento degli obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte delle società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico (Pie). Sempre in tema di antiriciclaggio, nel corso del 2013 la Consob ha trasmesso all Unità di Informazione Finanziaria (Uif) e alla Banca d Italia una segnalazione relativa a profili potenzialmente rilevanti per le due autorità. Gli accertamenti iniziati nei confronti di intermediari, pari a 11, hanno riguardato in sei casi il rispetto delle regole di comportamento e di trasparenza nei rapporti con gli investitori e in un caso ipotesi di manipolazione del prezzo di mercato delle azioni di una società quotata. Inoltre, su richiesta della Banca d Italia, sono state svolte quattro ispezioni riguardanti la governance societaria, l assetto dei controlli interni e la stabilità patrimoniale, i presidi adottati in materia di antiriciclaggio. Con riferimento alle Sgr sono state trasmesse alla Banca d Italia tre richieste di collaborazione per l estensione degli accertamenti su verifiche in corso. nei confronti degli intermediari, come di consueto, ha tratto impulso dagli esposti che, nel corso del 2013, sono stati pari a 414, in aumento di oltre il 10 per cento rispetto ai 374 dell anno precedente (Fig. 117). Con riferimento a fenomeni abusivi realizzati via internet e rientranti nelle competenze dell Istituto, nel 2013 sono stati svolti 115 accertamenti che hanno comportato analisi e approfondimenti relativi a 433 siti internet. Nell ambito delle ipotesi di violazione della normativa sull offerta al pubblico di prodotti finanziari, nel corso del 2013 si è registrato un decremento nel numero delle istruttorie avviate per ipotesi di abusivismo, che si è riflesso in una riduzione dei provvedimenti cautelari (due rispetto ai sei dell anno precedente) e dei conseguenti provvedimenti interdittivi, relativi ad attività poste in essere tramite internet (Tav. 44). Sono aumentate, invece, le comunicazioni a tutela degli investitori italiani che la Consob ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (25 a fronte di 16 nel 2012), così come le segnalazioni all'autorità Giudiziaria inoltrate, in presenza del fondato sospetto di violazione delle norme del Tuf in materia di 265 L attività della Consob

3 intermediazione nonché di violazione di altre disposizioni dell ordinamento (quali, ad esempio, quelle previste in materia di multilevel marketing; 50 a fronte di 41 nel 2012). Fig. 117 Esposti ricevuti in materia di servizi di investimento negoziazione e raccolta ordini gestione di patrimoni collocamento e offerta fuori sede Fonte: Consob. L'Istituto, infine, ha continuato ad avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza e della cooperazione internazionale con le competenti autorità di vigilanza dei paesi esteri, il cui supporto si è rivelato in diversi casi fondamentale per individuare i responsabili dell attività abusiva e ostacolarne efficacemente l operato. Tav. 44 Iniziative di enforcement per prestazione abusiva dei servizi di investimento provvedimenti di sospensione cautelare provvedimenti di divieto comunicazioni a tutela dei risparmiatori segnalazioni Autorità Giudiziaria Fonte: Consob. 1 Il dato include un provvedimento che ha successivamente generato un provvedimento di divieto nel corso del Relazione per l anno

4 Nel 2013 sono stati adottati 142 provvedimenti finali relativi a procedimenti sanzionatori (183 nel 2012), dei quali 135 si sono conclusi con l applicazione di sanzioni (162 nel 2012). L importo complessivo delle sanzioni pecuniarie è stato pari a circa 32,5 milioni di euro, più del triplo rispetto al dato dell anno precedente. Oltre ai casi esaminati nei paragrafi che seguono, si segnala che nel 2013 sono state imposte sanzioni, per un importo pari a 24 mila euro, a tre esponenti aziendali di due banche per violazione degli obblighi di transaction reporting previsti dall art. 65, comma 1, lett. b), del Tuf e dall art. 23 del Regolamento Mercati (per omesso adempimento degli obblighi di comunicazione ovvero per non corretta segnalazione delle informazioni). Nel 2013 è stata, inoltre, accertata una violazione dell art quinquiesdecies del Tuf (procurato ritardo all esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob) da parte di una persona fisica, con applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 400 mila euro, per avere egli fornito risposte reticenti e lacunose alle reiterate richieste di informazioni da parte della Consob. Sono state, infine, applicate sanzioni pecuniarie per complessivi 21,5 mila euro nei confronti di tre persone fisiche per esercizio dell attività di promotore finanziario in assenza dell iscrizione all Albo di settore (Fig. 118). Fig. 118 Sanzioni pecuniarie irrogate dalla Consob 1 (milioni di euro) prestazione di servizi di investimento sollecitazione e informativa societaria abusi di mercato n. soggetti sanzionati (scala di destra) Fonte: Consob. 1 I dati includono i pagamenti in misura ridotta e i provvedimenti cautelari nei confronti dei promotori finanziari. Per gli anni antecedenti al 2006, i dati si riferiscono alle sanzioni proposte al Ministero dell Economia e delle Finanze. 267 L attività della Consob

5 2 I provvedimenti in materia di abusi di mercato Nel 2013 i provvedimenti sanzionatori assunti dalla Commissione per violazioni della normativa in materia di abusi di mercato sono stati in 14 (12 nel 2012), di cui cinque concernenti fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e nove manipolazioni del mercato. L ammontare delle sanzioni pecuniarie complessivamente applicate è aumentato significativamente rispetto all'anno precedente, attestandosi a circa 21,6 milioni di euro (3,9 milioni nel 2012). I provvedimenti sanzionatori hanno riguardato 28 soggetti, di cui 20 persone fisiche e otto enti responsabili in solido. Nei confronti delle persone fisiche è stata applicata anche la sanzione accessoria obbligatoria di cui all art. 187-quater del Tuf (perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell ambito di società quotate) per complessivi 231 mesi, per un periodo minimo di 2 mesi e fino a un massimo di 36 mesi procapite. Nei confronti dei medesimi soggetti, ove sussistenti i relativi presupposti normativi, è stata disposta la confisca di beni, ai sensi dell art. 187-sexies del Tuf, per un valore complessivo pari a circa 1,8 milioni di euro. Sono state, inoltre, accertate violazioni dell art. 187-quinquies del Tuf (Responsabilità dell ente) nei confronti di sei enti, con conseguente applicazione di sanzioni per un importo pari a 4,6 milioni di euro (Tav. 45). Tra i procedimenti sanzionatori più significativi conclusi nel 2013 vi sono quelli avviati nei confronti di tre persone fisiche per avere queste ultime, in concorso tra loro, effettuato per il tramite di alcune società di diritto estero operazioni di acquisto di azioni Premafin durante le aste di chiusura del Mercato telematico azionario di Borsa Italiana Spa in violazione dell art. 187-ter, comma 3, lettere a) e b), del Tuf. Gli esiti degli accertamenti svolti hanno evidenziato che, dal 2 novembre 2009 al 16 settembre 2010, tali operazioni avevano sostenuto artificialmente e in via continuativa il prezzo dell asta di chiusura nonché il prezzo ufficiale, delle azioni Premafin, così da far divergere il corso di mercato delle stesse azioni (-28 per cento) rispetto al net asset value (-62 per cento). La suddetta operatività, complessivamente considerata, faceva parte di una più ampia strategia che uno dei soggetti aveva ideato nell intento di evitare le conseguenze della conclamata crisi economica e finanziaria nella quale versavano le società del suo gruppo. Le operazioni erano materialmente realizzate da tale soggetto col concorso degli altri due individui, da lui fiduciariamente preposti a un sistema di trust creato al fine di conservare e gestire unitariamente, in conformità ai suoi interessi e alle sue direttive, un patrimonio costituito in prevalenza da azioni Premafin. Relazione per l anno

6 Tav. 45 Provvedimenti sanzionatori per violazioni di norme in materia di abusi di mercato 1 (valori monetari in migliaia di euro) numero casi numero soggetti interessati importo sanzioni importo confische numero soggetti interessati da pene accessorie pene accessorie (mesi) 2008 insider trading manipolazione insider trading manipolazione , insider trading manipolazione insider trading manipolazione insider trading manipolazione insider trading manipolazione Fonte: Consob. 1 L'insider trading è sanzionato ai sensi degli art. 187-bis, quater, quinquies e sexies Tuf; la manipolazione è sanzionata ai sensi degli art. 187-ter, quater, quinquies e sexies Tuf. 2 Di cui 20 persone fisiche e 6 persone giuridiche; non sono inclusi gli enti responsabili in solido con gli autori delle violazioni. Quanto sopra ha comportato la violazione dell art. 187-ter, comma 3, lettere a) e b), del Tuf, con conseguente applicazione, nei confronti della persona fisica al vertice del complessivo disegno manipolativo, della sanzione pecuniaria di 5 milioni di euro nonché della sanzione accessoria della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e dell incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo, per un di 36 mesi. Nei confronti di ciascuna delle altre due persone fisiche che hanno concorso alla realizzazione dell illecito, effettuando materialmente le operazioni idonee a manipolare i prezzi di mercato delle azioni Premafin, è stata applicata la sanzione pecuniaria di tre milioni di euro nonché la sanzione interdittiva accessoria di 24 mesi. Un altro provvedimento sanzionatorio di spiccata rilevanza assunto in materia di abusi di mercato nel 2013 è quello deliberato nei confronti di cinque persone fisiche che, in concorso tra loro, avevano manipolato lungo un esteso arco temporale i prezzi delle azioni delle società Mariella Burani Fashion Group e Antichi Pellettieri (facenti parte del gruppo societario controllato e gestito da due degli autori dell illecito), mascherandone la difficile situazione economico-finanziaria (di così grave dissesto da sfociare in 269 L attività della Consob

7 breve tempo nel fallimento della stessa Mariella Burani Fashion Group e delle relative società controllanti). Tali condotte manipolative, di carattere informativo e operativo, si sono sostanziate, in particolare, nella diffusione di informazioni false o fuorvianti (ora contenute nei documenti contabili delle società, ora direttamente veicolate al mercato, sovente in occasione di operazioni di finanza straordinaria) e nella conclusione di operazioni di mercato idonee a fissare il prezzo dei relativi titoli quotati a un livello anomalo o artificiale. Ai cinque autori dell illecito sono state applicate sanzioni pecuniarie complessivamente pari a 3,4 milioni di euro e 48 mesi d interdizione. 3 I provvedimenti relativi agli intermediari e ai promotori finanziari I provvedimenti sanzionatori per violazioni della disciplina in materia di intermediazione mobiliare adottati nel 2013 sono stati in 14 e hanno riguardato tre imprese di investimento (di cui una senza succursali in Italia), cinque banche e sei Sgr. Le relative sanzioni pecuniarie, pari nel complesso a circa 2,3 milioni di euro, sono state applicate nei confronti di 102 esponenti aziendali (Tav. 46). Tav. 46 Sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti di intermediari mobiliari (valori monetari in migliaia di euro) numero intermediari coinvolti numero esponenti sanzionati importo delle sanzioni 1 banche Sim agenti di cambio Sgr banche Sim agenti di cambio Sgr banche Sim agenti di cambio Fonte: Consob. 1 L eventuale mancata quadratura dell ultima cifra è dovuta agli arrotondamenti. 2 Il dato include una società d investimento comunitaria senza succursale in Italia. Sgr Tra i provvedimenti di maggiore rilevanza assunti nel 2013 per violazioni della disciplina in materia di intermediari si segnala la sanzione pecuniaria di complessivi 495 mila euro applicata nei confronti di esponenti aziendali di una banca italiana ad esito di una verifica ispettiva del 2011, dalla quale erano emerse diffuse e reiterate condotte irregolari relative alla valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela su azioni e obbligazioni emesse dalla stessa banca. Relazione per l anno

8 Con riferimento ai promotori finanziari, nell anno 2013 sono stati adottati complessivamente 63 provvedimenti sanzionatori (85 nel 2012), di cui 44 radiazioni dall Albo, 18 sospensioni a tempo determinato (minimo un mese e massimo quattro mesi) e una sanzione pecuniaria. Sono state effettuate, inoltre, 27 segnalazioni all Autorità Giudiziaria per fatti penalmente rilevanti emersi nel corso delle istruttorie svolte (38 del 2012; Tav. 47). Tav. 47 Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei promotori finanziari sanzioni richiamo radiazione dall Albo sospensione dall Albo a tempo determinato sanzione amministrativa pecuniaria percentuale sul numero di promotori iscritti all albo provvedimenti cautelari sospensione dell attività a tempo determinato segnalazioni all Autorità Giudiziaria , , , , , , , Fonte: Consob. 4 I provvedimenti relativi agli emittenti I provvedimenti sanzionatori per violazioni della disciplina in materia di emittenti e di informativa alla Consob e al pubblico assunti nel 2013 sono stati in tutto 38 (54 nel 2012). Le relative sanzioni pecuniarie sono state pari a 8,2 milioni di euro (quasi il doppio rispetto al dato del 2012; Tav. 48). In particolare, 27 provvedimenti sanzionatori hanno riguardato violazioni della disciplina in materia di emittenti e hanno condotto all'applicazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo pari a circa 7,1 milioni di euro. Sette provvedimenti sono riferibili alla violazione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e un caso all inadempimento dei doveri informativi previsti dall art. 122, comma 1, del Tuf in materia di patti parasociali. 271 L attività della Consob

9 Tav. 48 Sanzioni amministrative irrogate per violazioni della disciplina in materia di emittenti e di informativa societaria (valori monetari in milioni di euro) numero casi numero soggetti sanzionati importo delle sanzioni offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita Opa informativa societaria partecipazioni rilevanti e patti parasociali revisione legale responsabilità collegio sindacale offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita Opa informativa societaria partecipazioni rilevanti e patti parasociali revisione contabile responsabilità collegio sindacale offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita Opa informativa societaria partecipazioni rilevanti e patti parasociali revisione legale responsabilità collegio sindacale ,4.. 1,0 1, , ,2 0,9 0, , ,3 2,7 0,3 5, , ,4 0,9 1,2 1, , ,1 0,3 0,7 1,2 0,4 -- 3, ,9 0,4 0,8 1,3 0,1 0,9 4, ,8 0,6 1,1 0,6.. 4,1 8,2 Fonte: Consob. Le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti hanno comportato l applicazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 115 mila euro, mentre 12 procedimenti sanzionatori derivanti da analoghe violazioni si sono estinti anticipatamente, stante il ricorso dei soggetti interessati alla facoltà del pagamento in misura ridotta (ex art. 16 della legge 689/1981), per un controvalore complessivo corrisposto pari a 250 mila euro (Tav. 49, Fig. 119). Il provvedimento sanzionatorio relativo a un caso di inadempimento dei doveri informativi relativi ai patti parasociali ha riguardato 19 persone fisiche, a ciascuna delle quali è stata applicata una sanzione pecuniaria di 15 mila euro in veste di componente del consiglio direttivo e del comitato di controllo e garanzia dell associazione Amici della Bipiemme, essendo stato accertato, in particolare, che detta associazione configurava un patto parasociale rilevante ai sensi dell art. 122, comma 5, lett. d), del Tuf, avente per oggetto o per effetto l esercizio anche congiunto di un influenza dominante sulla Banca Popolare di Milano. Nell ambito dei provvedimenti in materia di informativa societaria sono stati adottati, inoltre, 5 provvedimenti sanzionatori per violazione degli obblighi di comunicazione in materia di internal dealing, che hanno comportato l applicazione di sanzioni pecuniarie complessivamente pari a 290 mila euro. Relazione per l anno

10 Tav. 49 Pagamenti in misura ridotta a fronte di contestazioni di violazioni di norme in materia di appello al pubblico risparmio, informativa societaria e deleghe di voto (valori monetari in milioni di euro) numero casi numero soggetti importo dei pagamenti effettuati in misura ridotta offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita Opa informativa societaria partecipazioni rilevanti e patti parasociali offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita Opa informativa societaria partecipazioni rilevanti e patti parasociali offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita Opa informativa societaria partecipazioni rilevanti e patti parasociali , ,1 1, , ,1 1, ,3 2, ,9 0, ,5 0, ,2 0, ,25 0,25 Fonte: Consob. 1 Il dato si riferisce a un pagamento effettuato nel 2007 ma relativo a una violazione accertata nel 2006; per i procedimenti sanzionatori originatisi nel 2007 non è più prevista la formula di pagamento in misura ridotta. Fig. 119 Sanzioni amministrative in materia di appello al pubblico risparmio e informativa societaria 1 (milioni di euro) controvalore sanzioni controvalore pagamenti in misura ridotta 14 numero casi - scala di destra Fonte: Consob. 1 A partire dal 2006 il dato si riferisce alle sanzioni irrogate direttamente dalla Consob; per gli anni precedenti il dato si riferisce alle sanzioni proposte al Ministero dell Economia e delle Finanze. 273 L attività della Consob

11 Tra questi provvedimenti si segnala la sanzione di 200 mila euro applicata nei confronti di una fondazione bancaria per avere omesso di comunicare alla Consob e al mercato la sottoscrizione, nel 2008, di contratti derivati di tipo total return swap (Tror), aventi come sottostante titoli floating rate equity-linked subordinated hybrid (Fresh), per un valore nominale complessivo pari a 490 milioni di euro (convertibili in azioni ordinarie della stessa banca) e per non avere successivamente comunicato di avere ricevuto i citati titoli Fresh per effetto della risoluzione dei menzionati Tror intervenuta nel In relazione a tali operazioni, peraltro, è stata applicata anche una sanzione di 300 mila euro a una banca per non avere fornito adeguato riscontro a una richiesta di dati e notizie formulata dalla Consob ai sensi dell art. 115, comma 1, del Tuf. Nel 2013 è stato adottato, inoltre, un provvedimento sanzionatorio per violazione della disciplina in materia di revisione contabile. In materia di offerta al pubblico e connesse attività pubblicitarie sono stati adottati dieci provvedimenti sanzionatori (quattro per violazioni dell art. 94, comma 1, del Tuf e sei per violazioni dell art. 101 del Tuf) per complessivi 1,8 milioni di euro. In tale contesto va segnalata, in particolare, la sanzione di 1,35 milioni di euro applicata, unitamente alla sanzione accessoria dell interdizione per un di 54 mesi, nei confronti di tre esponenti aziendali di due società per avere effettuato offerte al pubblico di prodotti e strumenti finanziari in violazione dell art. 94 del Tuf. Nel corso del 2013 hanno assunto particolare rilievo le azioni di vigilanza sull operato dei sindaci delle società quotate, che hanno portato all applicazione di sanzioni complessivamente pari a 4 milioni di euro nei confronti di 18 componenti dei collegi sindacali di 4 società quotate per violazioni dell art. 149 del Tuf. Tra i casi più rilevanti di responsabilità del collegio sindacale si annovera, anzitutto, quello relativo ai componenti dei collegi sindacali di Sai Fondiaria e della controllata Milano Assicurazioni. Il comportamento degli organi di controllo è risultato caratterizzato dal mancato o negligente esercizio dei doveri di vigilanza sull operato degli amministratori in relazione al compimento di una serie consistente di operazioni con parti correlate poste in essere dal Gruppo Fonsai con membri della famiglia Ligresti (allora azionisti di riferimento) o con società dagli stessi partecipate. Limitandosi a ratificare l operato degli amministratori senza svolgere i necessari approfondimenti, infatti, i sindaci hanno disatteso, in un arco temporale particolarmente esteso, il proprio dovere di vigilare sulla legalità della gestione sociale, sulla correttezza sostanziale e procedurale delle sopraindicate operazioni con parti correlate nonché sull adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno della società. In relazione a tali illeciti sono state comminate sanzioni per complessivi 3,7 milioni di euro. In un altro caso è stata accertata la responsabilità dei membri del collegio sindacale di Parmalat per la violazione dei doveri di vigilanza previsti dall art. 149, comma 1, lett. a), del Tuf, in merito al negligente esercizio dei doveri di vigilanza Relazione per l anno

12 sull operato degli amministratori relativamente all applicazione del Regolamento disciplinante le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e della procedura aziendale adottata sulla base del citato Regolamento. Tali violazioni sono state commesse dai sindaci nel contesto dell acquisizione, da parte di Parmalat, del 100 per cento del capitale di Lactalis American Group Inc. e di altre due società facenti parte del medesimo gruppo nonché nell ambito del conferimento del relativo incarico di advisor legale. In relazione alle riscontrate irregolarità, sono state applicate nei confronti dei sindaci, all epoca in carica, sanzioni pecuniarie per complessivi 180 mila euro. Nel 2013 sono stati avviati ulteriori procedimenti sanzionatori per violazioni connesse a operazioni con parti correlate non solo nei confronti degli organi di controllo, per violazione dei relativi doveri di vigilanza, ma anche nei confronti delle medesime società quotate, per violazioni degli obblighi informativi previsti nel Regolamento. Con l obiettivo di rafforzare l apparato sanzionatorio che assiste tale disciplina, è all esame del Parlamento l introduzione di una specifica disposizione nel Tuf che attribuisce alla Consob il potere di comminare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli amministratori delle società quotate per la violazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate (Disegno di legge di iniziativa governativa n. 958). 275 L attività della Consob

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