DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE CAPITOLATO SPECIALE

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1 DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO PER L AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E /O FRAGILITÀ (ART. 30 D. LGSL. n. 163/06), CON CONCESSIONE DELL IMMOBILE PERIODO 1 MARZO FEBBRAIO

2 SOMMARIO ART. 1 - OGGETTO PRINCIPI - OBIETTIVI 3 ART. 2 - IMMOBILE 3 ART. 3 - DURATA - RINNOVO 5 ART. 4 - GARANZIA DEFINITIVA 5 ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI LA CASA DI ACCOGLIENZA - SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO CASA DI ACCOGLIENZA DI PRIMO LIVELLO RIVOLTA A UOMINI ATTIVITÀ E SERVIZI ACCESSORI AD ALTO VALORE AGGIUNTO ATTIVITÀ O SERVIZI COMMERCIALI E/O PROMOZIONALI - MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE STUDIO DENTISTICO E LABORATORIO ODONTOTECNICO - MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE 11 ART. 6 - INSERIMENTI PROGETTI - DIMISSIONI 12 ART. 7 - IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO 13 ART. 8 - IMPEGNI DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE 14 ART. 9 - COMMITTENZA 14 ART RETTE REGIME DELLE PERMANENZE ASSENZE 15 ART ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO VOLONTARIATO - TIROCINI 17 ART TUTELA DELLA SICUREZZA 17 ART RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONE 18 ART TRATTAMENTO DEI DATI 18 ART RAPPORTI FINANZIARI 19 ART ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI 19 ART CONTROLLI 19 ART. 18 EFFICACIA DEL CONTRATTO - PENALI - ESECUZIONE IN DANNO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 20 ART. 19 DECADENZA E REVOCA 21 ART NORME DI RINVIO 22 ART SPESE D ATTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI 22 ART FALLIMENTO - MORTE DEL CONCESSIONARIO 22 ART DOMICILIO E FORO COMPETENTE 22 ART RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI 22 2

3 CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO PER L AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E /O FRAGILITÀ (ART. 30 D. LGSL. n. 163/06), CON CONCESSIONE DELL IMMOBILE. PERIODO 1 MARZO FEBBRAIO ART. 1 - OGGETTO PRINCIPI - OBIETTIVI In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc /19 del 10 dicembre 2009, la Civica Amministrazione intende affidare in regime di concessione la gestione di una Casa di accoglienza quale servizio abitativo temporaneo a favore di cittadini di sesso maschile in condizioni di marginalità e/o fragilità, in base all art. 30 del D.Lgs. n. 163/06. Tale servizio è rivolto ai cittadini che necessitano di accompagnamento, mediazione, riorientamento formativo e/o lavorativo, per intraprendere e consolidare i propri processi di evoluzione personale con l obiettivo dell inserimento sociale; essi necessitano quindi di supporti professionali per maturare abilità sociali, competenze, capacità di gestione, mediante la sperimentazione in contesti abitativi temporanei a protezione attenuata. Il concessionario deve pertanto garantire e valorizzare il sostegno a favore dei suddetti cittadini ed operare per il rafforzamento della mission del servizio abitativo e del successo dei progetti individuali relativi agli ospiti. A supporto della Casa di accoglienza, e ad integrazione con il territorio, la comunità locale e la popolazione cittadina, nell ottica del rafforzamento della coesione sociale e dell erogazione di servizi fruibili dal più ampio numero di cittadini, la Civica Amministrazione intende inoltre affidare al concessionario della Casa anche la realizzazione di servizi ed attività accessori ad alto valore aggiunto. Oggetto della concessione è pertanto un Centro Polifunzionale di servizi sito a Torino, in V. Marsigli 12/14; il Centro Polifunzionale è costituito da: - a) una Casa di accoglienza di primo livello (Casa) rivolta ad uomini per complessivi 31 posti letto, quale servizio abitativo temporaneo a favore di cittadini in condizioni di marginalità e/o fragilità (31 posti letto), secondo le specifiche di cui ai parr del presente Capitolato; - b) locali in cui il concessionario deve realizzare attività o servizi commerciali e/o promozionali ad alto valore aggiunto, secondo le specifiche di cui par del presente Capitolato; - c) locali in cui il concessionario deve allestire uno studio dentistico ed un laboratorio odontotecnico, secondo le specifiche di cui par del presente Capitolato. Per rispondere ai bisogni degli ospiti della Casa, della comunità locale e della cittadinanza, la concessione oggetto del presente Capitolato intende pertanto conformarsi ai seguenti principi e conseguire i seguenti obiettivi: attuazione del mix sociale, solidarietà e partecipazione, sviluppo, sostenibilità, socialità, iniziative di promozione, attività ed eventi che favoriscano l integrazione della comunità locale, integrazione sociosanitaria nella casa di accoglienza; realizzazione di servizi o attività commerciali, valorizzazione delle esperienze del territorio, offerta di cure odontoiatriche e prestazioni odontoprotesiche a tariffe agevolate mediante l ampliamento dell offerta. ART. 2 - IMMOBILE In via accessoria e strumentale, per la realizzazione dei citati servizi la Civica Amministrazione concede l immobile di sua proprietà sito in Torino, V. Marsigli, 12/14. Le caratteristiche, l ubicazione, l estensione, la descrizione, i destinatari, le attività, i canoni a carico del concessionario sono descritti nella seguente tabella: 3

4 CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI Immobile V. Marsigli, 12/14; parcheggio area verde, magazzino Ubicazione Consistenza Piani seminterr., terreno e primo mq 898 Piano seminterrato e terreno mq 203 Piano seminterrato mq 275 Descrizione Casa di accoglienza di primo livello composta di n. 13 camere da letto dotate di servizi igienici, per complessivi n. 31 posti letto Locali per la realizzazione di attività o servizi commerciali e/o promozionali Locali per l allestimento di tre riuniti odontoiatrici completi e di un laboratorio odontotecnico, con servizi di pertinenza Destinatari - Attività Uomini anni senza dimora o che provengono da stili di vita marginali, anche portatori multiproblematicità di Attività o servizi rivolti alla generalità della popolazione, con introito dei ricavi derivanti dall acquisto dei beni o dei servizi e/o dalla fruizione delle attività svolte nei locali Cure odontoiatriche, prestazioni ortodontiche, protesiche con onorari agevolati prevalentemente a favore di cittadini in condizioni di svantaggio e fragilità socioeconomica Canone annuo 100,00 Il concessionario deve conoscere l ubicazione e l estensione dell immobile sopra indicato; a tal fine fa fede l attestazione di presa visione a seguito dell avvenuto sopralluogo di cui all art. 9 del bando di gara; egli non può sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalle suddette caratteristiche. La sede dei servizi potrebbe subire variazioni anche temporanee, qualora per esigenze connesse al suo miglioramento ne si renda necessaria una diversa localizzazione, senza che tali eventi siano suscettibili di determinare alcun diritto per il concessionario. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare l immobile al concessionario anche in pendenza della stipula del contratto di concessione. E vietata la cessione del contratto di concessione d immobile. Ferma restando la responsabilità e l unicità della titolarità in capo al concessionario del rapporto concessorio relativo all intero immobile, la Civica Amministrazione conferisce al concessionario la facoltà di mettere a disposizione di terzi parte dell immobile; il concessionario, o soggetti terzi, sono tenuti ad adibire parte di tale immobile ai servizi ed attività ad alto valore aggiunto di cui alle lettere b) e c) dell art. 1: 1) ad attività o a servizi commerciali e/o promozionali, secondo le modalità descritte al successivo par ; 2) secondo le modalità descritte al par , ad uno studio dentistico composto da tre riuniti odontoiatrici completi ed ad un laboratorio odontotecnico, al fine di favorire l accesso alle cure odontoiatriche ed alle prestazioni protesiche ai cittadini in condizioni di svantaggio o fragilità socioeconomica, anche in analogia e con riferimento agli accordi del luglio 2008 e del marzo 2009 stipulati tra il Ministero del Lavoro, Salute, Politiche Sociali e l Associazione Nazionale Dentisti 4

5 italiani e l Associazione Odontoiatri Cattolici, nonché con riferimento alle norme eventualmente emanate in materia di cure odontoiatriche e prestazioni odontoprotesiche a favore della popolazione in condizioni di fragilità. Prima dell inizio dalla concessione dei servizi di cui ai punti a), b), c) dell art. 1, si redigerà in contraddittorio e duplice copia il verbale di consegna dei locali e degli impianti la cui consistenza verrà in tal modo identificata e definita. Tale verbale sarà sottoscritto dal concessionario e da un dirigente della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie o da un suo delegato. Una copia del verbale rimarrà in possesso della Civica Amministrazione, l altra del concessionario. In base all art. 7 del Disciplinare di concessione a terzi di locali di proprietà della Città da destinarsi alla gestione di un servizio abitativo temporaneo per l autonomia a favore di cittadini in condizioni di marginalità e /o fragilità, nell ambito dell esercizio dei diritti che competono alla Civica Amministrazione quale proprietaria dell immobile, il concessionario non potrà né presentare istanza, né apportare alcuna variazione strutturale all immobile concesso, a pena la decadenza dalla concessione. In ogni caso il rapporto concessorio relativo all immobile sarà regolato da tale Disciplinare, il cui schema è allegato al bando di gara. ART. 3 - DURATA - RINNOVO La durata della concessione di cui all art. 1 decorre dal 1 marzo 2010 o dalla successiva data di sottoscrizione del contratto e comunque dalla data di esecutività dell atto relativo agli impegni di spesa, e dura fino al 28 febbraio Il concessionario è tenuto a proseguire la concessione oltre il termine di scadenza alle medesime condizioni, qualora la Civica Amministrazione non abbia provveduto al nuovo affidamento ed abbia comunicato al concessionario di avvalersi della presente clausola, e per lo stretto periodo necessario per l espletamento di una nuova procedura. Alla data di scadenza, la concessione si intenderà cessata, senza che la Civica Amministrazione proceda alla formale disdetta. La concessione può essere rinnovata per una volta per un pari periodo, previa la verifica positiva dei risultati e degli obiettivi conseguiti e previa adozione di apposito provvedimento deliberativo.. La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di applicare l art. 57 D.Lgs. n. 163/2006; in tal caso il concessionario deve integrare la garanzia definitiva entro il termine di avvio dei servizi oggetto delle suddette procedure. ART. 4 - GARANZIA DEFINITIVA Dopo l esecutività della determinazione di aggiudicazione l aggiudicatario deve adempiere alle obbligazioni contrattuali in relazione all oggetto del presente Capitolato ed a tutte le obbligazioni esso inerenti e conseguenti. Prima della stipulazione del contratto di concessione, a garanzia dell'adempimento dei citati obblighi ed a copertura degli oneri connessi al mancato o inesatto adempimento, l aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella forma della fideiussione bancaria, della polizza fideiussoria assicurativa o della fideiussione rilasciata da intermediari finanziari, pari all importo di Euro ,25. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, c. 2 del codice civile e l operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte della Civica Amministrazione. La garanzia deve essere valida per tutta la durata del contratto ed è svincolata dalla Civica Amministrazione al termine di quest ultimo, qualora la Civica Amministrazione ne abbia accertato il corretto e regolare svolgimento. Prima dell avvio dei servizi il concessionario deve fornire prova dell avvenuta costituzione della garanzia. In base all art. 75 del D. Lgs. n. 163/96, l aggiudicatario può beneficiare della riduzione del 50% della garanzia documentando il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO Qualora l ammontare della garanzia si riduca per effetto dell applicazione di eventuali penalità, l aggiudicatario deve reintegrarla entro il termine di dieci giorni da quello in cui la Civica Amministrazione ha reso nota l avvenuta riduzione. La mancata reintegrazione entro tale termine è causa di decadenza dall affidamento. 5

6 ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI 5.1. LA CASA DI ACCOGLIENZA - SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO L immobile L immobile, completamente ristrutturato, è di proprietà della Civica Amministrazione; esso consta di una palazzina a due piani f.t. e di un piano seminterrato. La Casa di accoglienza di primo livello (Casa) è sita in V. Marsigli, 12 ed ha una superficie di 898 mq. Al piano terreno sono ubicati quattro locali, una lavanderia, tre servizi igienici (di cui uno attrezzato per disabili), tre camere da letto doppie due delle quali dotate di servizi igienici interni. Al piano seminterrato è ubicato un magazzino. Al primo piano vi sono dieci camere da letto dotate di servizi igienici interni, una lavanderia, una camera ad uso ufficio e due depositi. Parte del piano terreno e del seminterrato (superficie di mq 203), con ingresso da V. Marsigli, 14 e comunicante internamente con la Casa, è composto da un ampio corridoio che affaccia su un area verde, nonché da quattro locali e da due servizi igienici: il concessionario dovrà adibire tutti i locali descritti esclusivamente ad attività o ai servizi di natura commerciale e/o promozionale. Parte del piano seminterrato (superficie di mq 275), attiguo al parcheggio, è stato ristrutturato in base alle norme vigenti per la realizzazione di uno studio dentistico; vi sono infatti tre locali predisposti per ospitare tre riuniti odontoiatrici completi, un laboratorio odontotecnico, i locali per l accoglienza dei pazienti, i servizi di pertinenza: il concessionario dovrà pertanto allestire nei tre locali descritti esclusivamente tre riuniti odontoiatrici completi, oltre al laboratorio odontotecnico CASA DI ACCOGLIENZA DI PRIMO LIVELLO RIVOLTA A UOMINI La Casa è un servizio di natura temporanea rivolta a cittadini di sesso maschile per il tempo necessario al miglioramento delle abilità personali, con l obiettivo della crescita personale e del graduale conseguimento dell autonomia. I locali sono parzialmente arredati; il concessionario deve pertanto completarne l allestimento interno e delle aree di pertinenza, la dotazione logistica, l arredamento, al fine di garantire confort e sicurezza. L area dell immobile che il concessionario deve destinare alla Casa di accoglienza è descritta nelle planimetrie di cui agli Allegati 5a e 5b del bando di gara; il concessionario non può apportarvi alcuna variazione strutturale Capienza Nella Casa possono essere ospitati complessivamente 31 cittadini in n. 13 camere da letto doppie o triple Destinatari Modalità di accesso Possono essere ospitati nella Casa i cittadini di sesso maschile italiani, dell'unione Europea e gli stranieri in possesso dei titoli di permanenza e soggiorno. Tali cittadini, che non devono essere soggetti a provvedimenti di protezione previsti dal codice civile quali l interdizione e la curatela, devono avere di norma un'età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti e trovarsi contemporaneamente in almeno tre fra le seguenti condizioni: essere senza dimora condurre uno stile di vita marginale, o versare in condizioni di fragilità, o ancora di esclusione avere difficoltà di accesso o fruizione delle risorse essere privi di reddito o percepire redditi modesti che non consentono il mantenimento autonomo avere pernottato nei dormitori ovvero avere usufruito di altre risorse di accoglienza sociale, sociosanitaria o sanitaria, e/o avere intrapreso un processo di reinserimento sociale per il cambiamento dello stile di vita. L accesso alla Casa non è diretto; l inserimento è invece proposto dai servizi titolari della presa in carico, quali ad esempio i servizi sociali e/o quelli sanitari specialistici, a seguito della predisposizione di un progetto individuale. A garanzia dell omogeneità dei percorsi di salute nell ambito della Casa, 6

7 previa autorizzazione della Civica Amministrazione, possono quindi accedere alla Casa i cittadini che si trovano nelle condizioni sopra descritte e della cui presa in carico sono titolari i seguenti Servizi descritti ai successivi parr. A), B), C): A) SERVIZI SOCIALI DELLA CITTÀ DI TORINO O DI ALTRI COMUNI, O CONSORZI O COMUNQUE ALTRI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIOASSISTENZIALI i quali, a seguito della valutazione del bisogno dei cittadini che hanno in carico, ne ritengano necessaria la permanenza temporanea nella Casa quale luogo di affiancamento, accompagnamento, mediazione, riorientamento formativo e/o lavorativo, ed abbiano valutato la compatibilità di tale permanenza con le caratteristiche della Casa. Tali Servizi devono quindi aver acquisito ogni elemento per valutare l inserimento, con particolare riferimento agli eventi che hanno determinato la condizione di fragilità e/o marginalità, i bisogni, il livello di partecipazione e consapevolezza del proprio percorso, la capacità di cura di sé e degli ambienti e di rapportarsi, la volontà di contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi intermedi e finali. I suddetti Servizi devono infatti avere preventivamente concordato con la persona da inserire un processo che individui le fasi mediante cui conseguire l'obiettivo finale, quale ad esempio l autonomia lavorativa ed abitativa, oppure in contesti abitativi comunitari con le caratteristiche dell housing sociale, o ancora, in casi eccezionali, l avvio di procedure per l inserimento in contesti maggiormente tutelanti. I Servizi infine devono indicare in forma scritta e contrattuale il periodo di permanenza e l esito del progetto individuale dopo la dimissione. I corrispettivi a titolo di retta per gli inserimenti di tali cittadini sono a totale carico degli enti gestori delle funzioni socioassistenziali Nel cui novero sono compresi i Servizi sociali della Civica Amministrazione. B) SERVIZI SOCIALI DELLA CITTÀ DI TORINO O DI ALTRI COMUNI, O CONSORZI O COMUNQUE ALTRI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI INSIEME AI SERVIZI SPECIALISTICI DEL SERVIZIO SANITARIO QUALI I DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE (D.S.M.) E/O I SERVIZI PER LE DIPENDENZE (Ser.T) DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (A.S.L.). Tali Servizi sono titolari della presa in carico di cittadini portatori di multiproblematicità, spesso erogando entrambi interventi disgiunti e non coordinati fra loro; nei confronti di tali cittadini è altresì inadeguata un unica e prevalente definizione e pertanto un unica titolarità, stanti le complessità relative a molte e sovrapposte dimensioni della vita di cui essi sono portatori. I suddetti Servizi possono proporre pertanto congiuntamente l inserimento di cittadini per i quali essi hanno individuato in modo condiviso un processo di reinserimento e riabilitazione, unico, non disgiungibile e pertanto integrato, stante la natura trasversale delle caratteristiche di tali cittadini, i cui bisogni, di natura sanitaria e sociale sono complessi fino a divenire complementari ed integrarsi. I Servizi possono proporre l inserimento di cittadini che non siano portatori di problematiche o patologie che ne compromettano l autonomia e la possibilità di convivenza con altre persone, o ancora che non siano dipendenti da sostanze o da alcol o da altri comportamenti patologici attivi. Prima dell inserimento nella Casa, essi devono operare una valutazione integrata al fine di operare unitariamente nelle fasi della predisposizione e realizzazione del progetto individuale ed in particolare per: a. condividere gli elementi di conoscenza della condizione sociale e sanitaria; b. concordare gli obiettivi intermedi e le fasi temporali per conseguire l obiettivo finale; c. secondo le condizioni in cui si trova il cittadino da inserire, definire le modalità con cui i Servizi garantiscono la presa in carico integrata, anche mediante l individuazione del responsabile del progetto (il case manager) e del referente (ad esempio dell operatore responsabile del Servizio dell ASL e del referente dell ente gestore delle funzioni socioassistenziali e viceversa), secondo il principio di prevalenza del bisogno d. stabilire le modalità di interazione tra i Servizi anche nei rapporti con il concessionario. Pur nel pieno rispetto delle finalità e delle metodologie di ciascun Servizio, l approccio integrato e la stretta sinergia degli interventi senza soluzione di continuità sono condizioni indispensabili per il successo del progetto; fin dalle fasi dell invio e dell inserimento dei cittadini proposti congiuntamente da servizi sanitari e sociali, il concessionario deve favorire i processi e le modalità descritte. 7

8 I corrispettivi a titolo di retta per gli inserimenti di tali cittadini sono a carico rispettivamente degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali nella misura del 50%, e delle Aziende Sanitarie Locali nella restante misura del 50%. C) SERVIZI SPECIALISTICI DEL SERVIZIO SANITARIO QUALI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE (D.S.M.) E/O I SERVIZI PER LE DIPENDENZE (Ser.T.) DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (A.S.L.) i quali possono proporre l inserimento di cittadini che non siano portatori di problematiche o patologie che ne compromettano l autonomia e la possibilità di convivenza con altre persone, o ancora che non siano dipendenti da sostanze o da alcol, o ancora non abbiano problemi comportamentali patologici attivi. Prima dell inserimento nella Casa, tali Servizi devono infatti aver avviato un percorso terapeutico personalizzato volto al superamento o al contenimento della problematica di cui è portatore il cittadino che essi intendono inserire; tali cittadini devono pertanto essere in grado di osservare le regole di convivenza, di curare la propria persona ed i locali, di assumere autonomamente e responsabilmente le terapie e seguire le cure concordate con i Servizi invianti. Rilevata la condizione di fragilità sociale quale l assenza di una valida rete di riferimento, l insufficienza o la mancanza di reddito, ed effettuata la prognosi positiva del percorso terapeutico, tali Servizi possono predisporre il progetto di inserimento nella Casa ed individuare contestualmente gli strumenti e le risorse da attivare durante la permanenza, nonché definire le fasi temporali entro cui la persona inserita può conseguire l autonomia. Nell ambito dei servizi offerti, inizialmente il concessionario deve realizzare il nucleo integrato di accoglienza (successivamente denominato Nucleo C1), dedicato ai pazienti in carico al D.S.M. dell A.S.L. TO2, secondo le modalità descritte al successivo par C1). I corrispettivi a titolo di retta per gli inserimenti dei cittadini descritti al presente paragrafo C) sono a totale carico delle Aziende Sanitarie Locali Apertura La Casa è aperta tutto l anno; nei giorni feriali il concessionario deve garantirne l apertura dalle ore fino alle ore 9.00 del mattino successivo, mentre nei giorni festivi egli deve garantirne l apertura dalle ore 9.00 alle ore 9.00 del giorno successivo Servizi offerti Per la realizzazione del progetto individuale ed ai fini del conseguimento degli obiettivi, il concessionario deve accompagnare, mediare, riorientare nei processi di inserimento formativo e lavorativo ed affiancare gli ospiti impiegando lavoratori qualificati o di comprovata esperienza. In via generale gli ospiti provvedono autonomamente al proprio sostentamento (ad eccezione degli ospiti del citato Nucleo C1); per il pasto serale il concessionario deve pertanto predisporre i necessari servizi logistici, in base alle norme che regolano la materia, quali ad esempio: a) la possibilità dell autonomo riscaldamento delle vivande e del relativo consumo da parte degli ospiti b) un servizio di ristoro consistente nell offerta di vivande pronte, somministrabili in base alle norme vigenti, anche mettendo a disposizione degli ospiti l attività commerciale o i servizi di cui al successivo par c) l offerta agli ospiti di vivande precucinate (ad esempio surgelate) somministrabili in base alle norme vigenti e che il concessionario, o terzi, possono trasportare nella Casa in osservanza alle norme che regolano la materia Il concessionario dovrà favorire la fruizione e l accesso alla citata offerta di servizi anche alla comunità locale ed alla cittadinanza, al fine di agevolare i processi di integrazione ed il mix sociale. Il concessionario potrà inoltre mettere a disposizione di terzi, quali ad esempio le realtà dell associazionismo locale e del volontariato, i locali comuni della Casa in occasione di incontri, manifestazioni, eventi. Gli eventuali accordi con i Servizi invianti per estendere la fruizione dei servizi offerti agli ospiti anche ad utenti che non sono ospiti della Casa devono conformarsi agli obiettivi di integrazione, 8

9 partecipazione e del mix sociale che la Casa ed il Centro perseguono; essi devono pertanto porre molta attenzione alla compatibilità delle caratteristiche di tali utenti con caratteristiche, obiettivi della Casa e del Centro e percorsi degli ospiti. In ogni caso il concessionario può stipulare tali accordi previa autorizzazione della Civica Amministrazione Qualora necessario ed al fine di garantire la continuità ed il successo dei progetti individuali, il concessionario e gli enti invianti possono concordare l accompagnamento alla fruizione dell abitazione a favore degli ospiti che hanno stipulato il relativo contratto di locazione. Previa autorizzazione della Civica Amministrazione, mediante accordi con i Servizi invianti, il concessionario può estendere i servizi di supporto, accompagnamento, mediazione, riorientamento formativo e/o lavorativo a cittadini in condizioni di fragilità che abitano in case di civile abitazione. Oltre alla predisposizione del Nucleo C1 descritto al successivo paragrafo, il concessionario potrà individuare altri tipi e forme di offerta integrata, secondo la progettualità espressa dai Servizi invianti, in base ai bisogni dei cittadini da inserire e dei relativi obiettivi da conseguire C1 Il Nucleo di accoglienza di ospiti in carico al D.S.M. dell A.S.L. TO2 Nell ambito dei servizi offerti, oltre alla possibilità di inserimento degli ospiti nel novero complessivo dei posti di accoglienza della Casa (previsto per la generalità dei cittadini il cui inserimento è avvenuto a cura dei Servizi specialistici del Servizio Sanitario di cui al par. C), per la realizzazione di una specifica progettualità su un gruppo omogeneo di ospiti, inizialmente il concessionario deve organizzare e strutturare un nucleo integrato di accoglienza (Nucleo C1) dedicato a sei (6) pazienti in carico al D.S.M. dell A.S.L. TO2. Pur trovandosi in una condizione psicopatologica che compromette temporaneamente la propria capacità di abitare, tali pazienti non necessitano di ricovero ed hanno: un discreto compenso sintomatologico una buona compliance farmacologica discreti livelli di autonomia, cura di sé e capacità di gestire il proprio danaro sufficiente capacità di relazionarsi con gli altri ospiti e gli operatori un adeguata capacità di comprendere ed accettare le regole di convivenza. A tale scopo il concessionario deve realizzare il Nucleo C1 predisponendo le tre camere doppie site al piano terreno ed integrare pienamente ed omogeneamente il Nucleo C1 nell ambito complessivo dell organizzazione, dei servizi e delle attività della Casa. A differenza della generalità degli ospiti (che provvedono autonomamente al proprio sostentamento), il concessionario deve garantire la preparazione e la somministrazione della colazione e del pasto serale agli ospiti del Nucleo C1, nonché del pranzo nei giorni festivi, anche avvalendosi dei servizi logistici sopra descritti ai punti b), c) d), qualora compatibili con gli ospiti del Nucleo. Il concessionario deve garantire la presenza di un infermiere, secondo le modalità descritte al successivo par Il D.S.M. dell A.S.L. TO2 garantisce direttamente l intervento specialistico psichiatrico e psicologico nei confronti degli ospiti del Nucleo C1; con riferimento alle attività diurne gli operatori del D.S.M. valorizzeranno pertanto la progettualità complessiva della Casa in modo non sanitarizzante e complementare alle attività degli addetti forniti dal concessionario Durata della permanenza Il progetto di inserimento di norma prevede la permanenza degli ospiti per un periodo massimo di diciotto (18) mesi. Il concessionario deve concordare le modalità di permanenza, la predisposizione e l attuazione dei progetti individuali con i Servizi titolari della presa in carico e con gli altri attori del sistema integrato eventualmente coinvolti, in particolare con il volontariato civico o organizzato Organizzazione gestionale Il concessionario deve garantire apertura della Casa, presenza ed attività dei lavoratori con le seguenti modalità minime: 9

10 a) nei giorni feriali, la presenza di almeno due lavoratori in compresenza per sedici (16) ore dalle ore alle ore 9.00; b) nei giorni festivi, la presenza di almeno due lavoratori in compresenza per sedici (16) ore dalle ore alle ore 9.00, e la presenza di almeno un lavoratore per 8 ore dalle 9 alle 17. Nella misura non inferiore al 80% delle ore complessivamente necessarie di cui ai suddetti parr. a) e b), il concessionario deve impiegare lavoratori in possesso del titolo rispettivamente di: operatore socio sanitario (OSS), oppure assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST), oppure lavoratori con titolo equipollente di OSS e ADEST. Per la restante misura del 20% il concessionario può impiegare lavoratori in possesso di una comprovata esperienza di almeno due (2) anni in servizi sociali e/o sociosanitari e/o sanitari, indipendentemente dal titolo posseduto. c) Per attività di accompagnamento, mediazione, riorientamento formativo e/o lavorativo, coordinamento gestionale, raccordo con i servizi invianti la presenza di lavoratori per almeno 62 ore settimanali. Il concessionario deve impiegare lavoratori in possesso del titolo di educatore professionale (oppure lavoratori con titolo equipollente) nella misura non inferiore al 80% delle ore complessivamente necessarie (arrotondate per eccesso, pari a 50 ore settimanali). Per la restante misura del 20% il concessionario può impiegare lavoratori in possesso di una comprovata esperienza di almeno due (2) anni in servizi sociali e/o sociosanitari e/o sanitari, indipendentemente dal titolo posseduto. Il concessionario può impiegare lavoratori con profili professionali diversi da quelli di educatore professionale, di OSS, di ADEST, nella misura non superiore a quanto sopra prescritto, previo assolvimento dell obbligo di subentro dei lavoratori a precedenti fornitori, come da impegno di cui al successivo art. 7; a) servizi di pulizia per almeno 28 (ventotto) ore settimanali. Il concessionario deve garantire la presenza di un infermiere, per (2) due ore al giorno, per tutti i giorni dell anno in un orario compreso tra le ore e le ore 20.00, sia per la valutazione dello stato clinico degli ospiti del Nucleo C, sia per concorrere alla realizzazione dei progetti ad integrazione socio sanitaria. Il progetto gestionale ed organizzativo della Casa può essere ulteriormente qualificato mediante l apporto di esperti in discipline diverse e complementari, anche in termini di formazione e supervisione ATTIVITÀ E SERVIZI ACCESSORI AD ALTO VALORE AGGIUNTO Oltre che per l affidamento in concessione del servizio della Casa di accoglienza in base all art. 30 del D. Lgs. n. 163/06, parte dell immobile deve essere utilizzato per attivare un offerta di servizi accessori ad alto valore aggiunto rivolti agli ospiti, alla comunità locale ed alla popolazione cittadina ATTIVITÀ O SERVIZI COMMERCIALI E/O PROMOZIONALI - MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE Parte del piano terra dell immobile, con ingresso da V. Marsigli, 14 e comunicante internamente con la Casa, è composto da un ampio corridoio che affaccia su un area verde, nonché da quattro locali e da due servizi igienici. L area dell immobile che il concessionario deve destinare ad attività o servizi commerciali e/o promozionali è descritta nella planimetria di cui all Allegato 6 del bando di gara; il concessionario non può apportarvi alcuna variazione strutturale. In sede di offerta tecnica di cui all art. 12 del bando di gara, il concessionario dovrà indicare le modalità di utilizzo dei locali descritti nell Allegato 6 che dovranno essere destinati a tali attività o servizi. Il concessionario non potrà pertanto utilizzare i locali per ampliare gli spazi dedicati ai soli ospiti. Il concessionario dovrà tenere aperti i servizi e/o le attività agli ospiti, alla comunità locale, alla cittadinanza per il maggior numero di ore e di giorni feriali e comunque in orari e giorni facilmente accessibili alla cittadinanza, nonché, in relazione al progetto tecnico presentato in sede di gara, anche in orario serale e festivo. Il concessionario dovrà introitare direttamente i ricavi che ne saranno derivati e dovrà reinvestire gli utili 10

11 in tali attività o servizi e nei servizi abitativi. Le attività o i servizi possono anche essere complementari ai servizi ed alle attività offerte nella Casa, quale ad esempio un punto di ristoro, in base alle norme vigenti. Qualora non intenda esercitare direttamente le attività o i servizi, preferibilmente in sede di gara il concessionario dovrà avere individuato i relativi esercenti o gestori, ad esempio mediante accordi con terzi, e/o la costituzione di un raggruppamento o di un consorzio temporanei di imprenditori profit o non profit, anche in collaborazione con il volontariato locale. Qualora in sede di gara non abbia individuato gli esercenti o i gestori, il concessionario potrà stabilire successivamente i relativi accordi contrattuali con i suddetti soggetti e/o entità raggruppate o consorziate, previa autorizzazione della Civica Amministrazione. Gli accordi dovranno inerire anche alle parti dell immobile messe a disposizione dal concessionario, di cui all Allegato 6 del bando, alle parti del magazzino seminterrato di cui all Allegato 8 del bando e ad eventuali altre servitù, al riparto delle relative di gestione, nonché in base al Disciplinare di concessione a terzi di locali di proprietà della Città da destinarsi alla gestione di un servizio abitativo temporaneo per l autonomia a favore di cittadini in condizioni di marginalità e /o fragilità, ferma restando la responsabilità e l unicità della titolarità in capo al concessionario del rapporto concessorio relativo all intero immobile. Le attività o i servizi da realizzare nei locali devono essere quelli presentati in sede di offerta tecnica di gara e che la Civica Amministrazione verificherà preventivamente la compatibilità dei suddetti soggetti con le attività o i servizi presentati in sede di gara. Parimenti il concessionario dovrà richiedere tale autorizzazione con riferimento a eventuali future attività o servizi che egli, anche in accordo con soggetti terzi o con un raggruppamento o di un consorzio temporanei di imprenditori profit o non profit, intenda svolgere in tali locali. Nel rispetto del principio della libera concorrenza, il concessionario o i suddetti soggetti sono tenuti a dotarsi dei relativi permessi, autorizzazioni, nullaosta, licenze sotto la propria responsabilità e tenendo manlevata ed indenne la Civica Amministrazione da ogni eventuale pretesa. Gli adempimenti contabili e fiscali relativi alla gestione delle suddette attività o servizi sono a cura e spese del concessionario o dei suddetti soggetti. D intesa con la Civica Amministrazione, il concessionario o i suddetti soggetti possono utilizzare i segni distintivi necessari. I gestori devono praticare prezzi o tariffe agevolate agli ospiti della Casa di accoglienza o ai cittadini coinvolti nel progetto, i quali, in tal modo potranno soddisfare alcune necessità a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato. Nell ambito della realizzazione dei progetti individuali, i gestori devono inoltre operare e dispiegare la propria organizzazione in modo da coinvolgere gli ospiti in tali attività o servizi, anche mediante lo svolgimento di tirocini formativi e, qualora possibile e compatibilmente con le potenzialità o le abilità dimostrate, instaurare anche rapporti lavorativi. Il concessionario o i soggetti terzi gestori come sopra indicati, sono tenuti a rilasciare ai clienti o ai fruitori gli scontrini, le fatture e comunque i documenti fiscalmente previsti dalla normativa applicabile. Il concessionario o i terzi gestori devono attivare i suddetti servizi e/o attività entro al massimo sei (6) mesi dalla stipula del contratto di concessione, mentre entro al massimo tre (3) mesi dall attivazione essi dovranno completare l allestimento delle attività e dei locali, nonché portare a pieno regime gli orari ed i giorni di apertura. Il concessionario deve altresì garantire e dimostrare di avere presentato le istanze e le documentazioni relative a permessi, autorizzazioni, nullaosta, documenti in tempo utile e comunque entro i tempi compatibili con i tempi sopra elencati. Stanti le finalità strategiche di tali attività o servizi che sono particolarmente dedicate al rafforzamento della coesione sociale e costituiscono fattore di sviluppo per la comunità locale, la cittadinanza oltre che per gli ospiti e per la sostenibilità delle attività e/o servizi nel lungo periodo, il concessionario o i soggetti terzi gestori delle attività o dei servizi non devono versare alcun canone per l utilizzo dei locali STUDIO DENTISTICO E LABORATORIO ODONTOTECNICO - MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE Parte del piano seminterrato dell immobile è stato ristrutturato secondo le norme che regolano la materia; i relativi impianti sono stati predisposti per la realizzazione di uno studio dentistico composto da tre locali predisposti per l allestimento di tre riuniti odontoiatrici completi, dei locali per l accoglienza, di un laboratorio odontotecnico e dei servizi di pertinenza. L area dell immobile che il concessionario deve destinare a tali attività è descritta nella planimetria di cui all Allegato 7 del bando di gara; il concessionario non può apportarvi alcuna variazione strutturale. Il concessionario deve 11

12 allestire in ciascuno dei tre locali esclusivamente un riunito odontoiatrico completo, oltre al laboratorio. Con riferimento alla realizzazione dello studio dentistico e del laboratorio, il concessionario deve reperire una rete composta da medici specialisti in odontoiatria/odontoiatri e da odontotecnici, al fine di garantire prestazioni odontoiatriche, ortodontiche o protesiche prevalentemente a cittadini in condizioni di svantaggio mediante l applicazione di onorari ridotti in analogia e con riferimento ai beneficiari di cui agli accordi stipulati tra il Ministero del Lavoro, Salute, Politiche Sociali, l Associazione Nazionale Dentisti italiani e l Associazione Odontoiatri Cattolici che hanno avviato una collaborazione per favorire l accesso alle cure odontoiatriche e protesiche ai cittadini, adulti e minori in condizioni di svantaggio, mediante l applicazione di onorari agevolati, nonché con riferimento alle norme eventualmente emanate in materia di cure odontoiatriche e prestazioni odontoprotesiche a favore della popolazione in condizioni di fragilità. Nell ambito del totale del volume delle prestazioni, per ciascun anno di attività, la rete dei suddetti professionisti dovrà garantire le prestazioni odontoiatriche, protesiche, ortodontiche nelle seguenti misure ed ai seguenti destinatari: a) gratuitamente ad eventuali ospiti della Casa o a cittadini inseriti in progetti di inserimento sociale indicati dalla Civica Amministrazione (nella misura di circa il 5%); b) in analogia e con riferimento ai suddetti accordi, mediante l applicazione di onorari non superiori a quelli minimi stabiliti dagli ordini professionali ai cittadini in condizione di svantaggio nonché ai cittadini in condizioni di fragilità socio economica, nella misura del 75%; c) mediante l applicazione di onorari superiori a quelli minimi, nella misura del 20%, anche al fine di sostenere l attività e reinvestire nella medesima e di garantirne la necessaria continuità. Il concessionario deve stabilire i relativi accordi contrattuali con la suddetta rete di professionisti, con riferimento alle parti dell immobile messe a disposizione dal concessionario, di cui all Allegato 7 del bando, alle parti del magazzino seminterrato di cui all Allegato 8 del bando e ad eventuali altre servitù, nonché al riparto delle relative di gestione, nonchè in base al Disciplinare di concessione a terzi di locali di proprietà della Città da destinarsi alla gestione di un servizio abitativo temporaneo per l autonomia a favore di cittadini in condizioni di marginalità e /o fragilità, ferma restando la responsabilità e l unicità della titolarità in capo al concessionario del rapporto concessorio relativo all intero immobile. Il concessionario e/o i professionisti sono tenuti a dotarsi dei relativi permessi, autorizzazioni, nullaosta, personale addetto sotto la propria responsabilità, al fine di consentire il pieno esercizio nella sede di V. Marsigli delle attività citate, nonché ad evitare ogni comportamento lesivo della libera concorrenza, e tenendo manlevata ed indenne la Civica Amministrazione da ogni eventuale pretesa. Entro al massimo sei (6) mesi dalla stipula del contratto di concessione il concessionario deve garantire il completamento dell allestimento del laboratorio e del primo riunito odontoiatrico completo, nonché dei servizi di pertinenza necessari al funzionamento dello studio (ad esempio dello sterilizzatore); entro al massimo ulteriori quattro (4) mesi il concessionario deve garantire di avere completato l allestimento del secondo riunito; entro al massimo ulteriori quattro (4) mesi il concessionario deve garantire di avere completato l allestimento del terzo riunito odontoiatrico e del funzionamento a pieno regime dello studio e del laboratorio in giorni ed orari accessibili alla cittadinanza. Il concessionario deve altresì garantire e dimostrare di avere presentato le istanze e le documentazioni relative a permessi, autorizzazioni, nullaosta, documenti in tempo utile e comunque entro i tempi compatibili con i tempi sopra elencati. Stanti le finalità strategiche, la rilevanza e l impatto sociale dello studio e del laboratorio sulla popolazione cittadina, il concessionario ed i professionisti non devono versare alcun canone per l utilizzo dei locali in cui essi operano. ART. 6 - INSERIMENTI PROGETTI - DIMISSIONI Gli inserimenti nel servizio abitativo dei cittadini sono concordati tra i Servizi invianti ed il concessionario; questi deve garantire gli inserimenti operando secondo i principi di flessibilità, celerità, semplificazione e snellimento delle procedure. Il concessionario deve valutare l inserimento congiuntamente con i suddetti Servizi e procedervi entro 20 giorni dalla data della richiesta, ovvero motivare per iscritto l eventuale diniego di inserimento al Servizio inviante. Entro 40 giorni dalla data dell inserimento, di concerto con i Servizi invianti il concessionario deve predisporre il progetto di permanenza, la cui verifica congiunta deve essere effettuata almeno ogni tre mesi. Le dimissioni sono di norma concordate tra i Servizi ed il concessionario, qualora l obiettivo del progetto sia stato 12

13 conseguito, oppure in caso di impossibilità di conseguimento. In ogni caso le dimissioni possono avvenire su semplice richiesta dei Servizi invianti oppure su richiesta motivata del concessionario previa individuazione e validazione delle modalità da parte dei Servizi invianti. Il concessionario deve richiedere la preventiva autorizzazione alla Civica Amministrazione prima di procedere agli inserimenti proposti da enti diversi dalla Civica Amministrazione; in particolare egli deve comunicare le caratteristiche personali del soggetto del quale è proposto l inserimento. Il concessionario deve inoltre comunicare alla Civica Amministrazione inserimenti, dimissioni e assenze degli ospiti, ivi compresi di quelli inviati da altri enti committenti, entro e non oltre 7 giorni dal verificarsi dall evento. D intesa con la Civica Amministrazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio dell esecuzione dei servizi abitativi, il concessionario deve redigere il regolamento di servizio che descriva le norme della convivenza ed indichi le sanzioni in caso di mancato rispetto di tali norme da parte degli ospiti. ART. 7 - IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario è tenuto ad osservare le norme vigenti applicabili alle concessioni di cui al presente Capitolato ed al Disciplinare di concessione a terzi di locali di proprietà della Città; egli è tenuto comunque ad osservare le procedure necessarie per lo svolgimento delle attività ivi descritte. Fatti salvi gli impegni assunti in sede di partecipazione alla gara, le obbligazioni e gli oneri previsti dal presente Capitolato e quelli di cui al Disciplinare, il concessionario è tenuto a: a) realizzare i servizi concessi secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità, appropriatezza, flessibilità, celerità, semplificazione e snellimento delle procedure e secondo le specifiche di cui al presente Capitolato b) richiedere licenze, nulla osta, permessi ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente c) mettere in atto ogni precauzione al fine di evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose d) mantenere adeguate condizioni d uso gli immobili, le suppellettili, gli accessori mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinarie; qualora necessario, adeguare e/o sostituire gli allestimenti e) d intesa con la Civica Amministrazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio dell esecuzione dei servizi abitativi, redigere il regolamento dei servizi che descriva le norme della convivenza ed indichi le concrete sanzioni da applicare relative alla mancata osservanza di ciascun obbligo da parte degli ospiti f) verificare che gli ospiti da inserire si siano sottoposti ai necessari accertamenti sanitari g) non alterare la struttura dell immobile h) assumersi gli oneri relativi ad imprevisti riscontrati i) conformarsi alle norme vigenti in materia di deposito e smaltimento dei rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico delle acque, tutela del suolo ed emissioni sonore j) assumersi ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi di propria competenza k) assumersi gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti sugli immobili e le loro pertinenze l) inviare alla Civica Amministrazione un analitico rapporto sulla gestione ed i progetti di servizio ed individuali entro il 18 luglio ed il 18 gennaio di ogni anno m) partecipare alle verifiche periodiche con i servizi invianti n) utilizzare ogni documento o modulo che gli sarà fornito dalla Civica Amministrazione al fine di migliorare la comunicazione o) rilasciare idonea ricevuta agli ospiti con riferimento al contributo di cui all art. 10, in base alle norme applicabili p) assorbire i lavoratori in caso di subentro a precedenti fornitori dei servizi oggetto del presente Capitolato, garantendo le migliori condizioni normative e retributive precedentemente godute, in analogia con le modalità di cui all art. 37, C.C.N.L. delle Cooperative sociali e s.m.i., anche qualora sia applicato un contratto differente q) osservare ogni impegno ed obbligazione assunta in sede di domanda di partecipazione e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di cui al modulo Allegato 1 al Bando di partecipazione 13

14 r) eseguire i servizi senza soluzione di continuità per l intero periodo di durata della concessione s) richiedere l autorizzazione preventiva della Civica Amministrazione prima di procedere agli inserimenti proposti da enti diversi dalla Civica Amministrazione t) dotarsi di strumenti di controllo direzionale per la valutazione dei risultati e l eventuale riorientamento degli obiettivi della gestione e dei progetti individuali u) operare in modo da ridurre la permanenza degli ospiti al tempo strettamente necessario alla realizzazione dei progetti individuali ed ad una collocazione adeguata alle caratteristiche di ciascun ospite, anche al fine di agevolare il turn over degli ospiti v) operare in modo integrato con gli attori del sistema dei servizi sociali, in particolare con le risorse del volontariato civico ed organizzato presente nel territorio in cui sono ubicati i servizi abitativi concessi w) facilitare i rapporti con il vicinato e la comunità locale, anche in termini di mediazione dei conflitti, al fine di fare percepire i servizi abitativi quali risorse per la coesione sociale nonché opportunità di sviluppo x) rispettare ogni impegno assunto in sede di gara, con particolare riferimento all adeguamento degli interventi di manutenzione degli immobili ed al relativo cronoprogramma y) osservare ogni altro impegno previsto nel presente Capitolato, nonché ogni altra norma applicabile alla concessione oggetto del presente Capitolato Speciale. ART. 8 - IMPEGNI DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE La Civica Amministrazione si impegna a: a) concedere gli immobili per lo svolgimento dei servizi concessi e delle attività ad alto valore aggiunto b) proporre al concessionario gli inserimenti nella Casa di Accoglienza c) versare i corrispettivi in termini di retta giornaliera per gli ospiti che essa ha in carico, nell importo determinato in sede di esito della procedura di gara d) programmare ed attuare un adeguata e capillare attività di informazione sui servizi oggetto della concessione e) promuovere forme di collaborazione con i potenziali enti invianti al fine di agevolare gli inserimenti dei cittadini in carico a questi ultimi f) facilitare i rapporti tra il concessionario ed i suddetti enti, anche proponendo l inserimento dei cittadini intercettati o conosciuti dai servizi della Città di Torino, ma la cui titolarità di presa in carico è in capo a tali enti g) condividere con il concessionario le fasi della progettazione dell inserimento, degli interventi, del processo di accompagnamento, mediazione, riorientamento formativo e/o lavorativo, di permanenza, delle dimissioni degli ospiti che essa ha in carico h) promuovere forme di collaborazione con gli attori del sistema dei servizi sociali, ad integrazione delle attività del concessionario. ART. 9 - COMMITTENZA Le caratteristiche dell utenza in condizioni di marginalità e/o fragilità si sono modificate; i bisogni di natura sanitaria e sociale sono sempre più spesso complementari ed integrati; l attribuzione a tali cittadini di un unica e prevalente definizione è ormai inadeguata, stanti le complessità di cui essi sono portatori, relative a molte e sovrapposte dimensioni della vita; è pertanto necessario ridefinire il conseguente sistema di offerta ampliando le opportunità di utilizzo delle risorse ad enti titolari della presa in carico diversi dalla Civica Amministrazione. Il servizio abitativo in oggetto è infatti rivolto a cittadini in condizioni di marginalità e/o fragilità la cui presa in carico progettuale è in capo ad una pluralità di potenziali committenti, quali gli enti gestori delle funzioni socioassistenziali, gli enti gestori congiuntamente alle Aziende Sanitarie Locali, nonché le Aziende Sanitarie (Cfr. il precedente par , lettere A), B), C). A garanzia dell omogeneità dei percorsi di salute nell ambito dei servizi in oggetto, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, gli inserimenti avverranno sulla base dei bisogni rilevati e dei progetti predisposti dai Servizi invianti. In base alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 9 14

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