NON APPLICABILITA DELLA RIDUZIONE DEL 10% AI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETA PUBBLICHE.

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2 documento NON APPLICABILITA DELLA RIDUZIONE DEL 10% AI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETA PUBBLICHE. 16 febbraio 2011 Il documento è stato predisposto dalle Commissioni di Studio dell Area Enti Pubblici. Consigliere Delegato: Giosuè Boldrini Consiglieri Co-Delegati : Andrea Bonechi e Marcello Danisi

3 Note di Commento all articolo 6 comma 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 L articolo 6 comma 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone una riduzione del 10%, a decorrere dalla prima scadenza, del compenso indicato nell articolo 2389, comma 1, del codice civile percepito dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche. Sono escluse dalla disposizione le società quotate e loro controllate. Scopo del seguente documento è stabilire se tale disposizione debba essere applicata ricomprendendo fra gli organi di controllo cui fa riferimento la legge, anche il collegio sindacale delle predette società. In sede di conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 il Legislatore ha circoscritto l ambito della riduzione del compenso in quanto ha distintamente indicato quello previsto dall articolo 2389, comma 1 del codice civile che individua i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il compenso spettante al collegio sindacale è invece indicato dall articolo 2402 del codice civile e quello del revisore legale e della società di revisione legale dall articolo 10, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n

4 La dottrina in merito alla determinazione dei compensi del collegio sindacale sostiene che la libera determinazione dell ammontare del compenso trova un limite nelle tariffe professionali e, per il principio generale dell articolo 2233 del codice civile, negli usi, nell importanza dell opera e nel decoro professionale (Commentario breve al Codice Civile, Aut. Giorgio Cian e Alberto Trabucchi, ed. Cedam 2007, pag. 2756, (Cavalli)). Invece in merito alla determinazione dei compensi del revisore legale e della società di revisione legale l articolo 10, comma 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 stabilisce che: Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo: a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11. Conseguentemente a fronte delle specifiche disposizioni che regolano i compensi in esame si ritiene che se il Legislatore avesse inteso ricomprenderli nella riduzione avrebbe richiamato esplicitamente i suddetti disposti normativi oppure, in sede di conversione in legge del Decreto Legge 78/10, non si sarebbe limitato ad inserire solo lo specifico richiamo all articolo 2389, comma 1 del codice civile e non avrebbe sostituito le parole collegio sindacale con le parole di quelli di controllo. Analizzando quest ultima locuzione si ritiene che il Legislatore volesse fare riferimento sempre all organo di amministrazione, ma con le funzioni di controllo così come accade nel sistema di amministrazione monistico. Una problematica analoga era sorta in occasione dell interpretazione relativa all articolo 1, comma 729, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che riduceva il numero dei componenti dei consigli di amministrazione che si riporta testualmente: Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può 3

5 essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall' entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.. La Corte dei Conti Sez. Lombardia con il parere 46 del , interpretando la norma, aveva chiarito che Considerata la ancora scarsa diffusione di quest ultimo modello (modello dualistico) è da ritenere che il legislatore abbia utilizzato il termine amministratori per riferirsi sia ai componenti dell organo amministrativo che a quello del Consiglio di sorveglianza (organo di controllo) e che, pertanto, la limitazione numerica operi congiuntamente in relazione ai due organi, ove la società sia organizzata secondo il modello dualistico. Si richiamano, per completezza di informazione, le innovazioni del sistema di amministrazione apportate dalla riforma del diritto societario (Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6) che ha introdotto, accanto al modello tradizionale, nuovi modelli organizzativi: il modello dualistico ed il modello monistico. G ESTIONE C ONTROLLO DI LEGALITÀ REVISIONE LEGALE Consiglio di amministrazione nominato Collegio sindacale nominato dall Assemblea dei Soci Revisore legale /Società di revisione legale / Collegio Sindacale nominato/i dall Assemblea dei Soci 4

6 Il modello tradizionale è fondato sulla netta separazione tra funzione di amministrazione G ESTIONE C ONTROLLO DI LEGALITÀ REVISIONE LEGALE Consiglio di amministrazione nominato dall assemblea Comitato per il controllo sulla gestione nominato dal Consiglio di Revisore legale/società di revisione legale nominato/i compiuto dal consiglio di amministrazione e la funzione di controllo compiuto dal collegio sindacale e dal revisore legale/società di revisione legale. Il modello dualistico è fondato sulla suddivisione della governance tra due organi: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. Al consiglio di gestione è affidata l amministrazione della società in quanto compie le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale (art novies). Al consiglio di sorveglianza spettano le competenze che, nel sistema tradizionale, sono proprie sia dell assemblea dei soci (funzioni di alta amministrazione ) che del collegio sindacale (funzioni di vigilanza), organo quest ultimo non previsto. Il modello monistico è fondato sulla fusione della funzione di amministrazione con quella di controllo in quanto è previsto come unico organo il consiglio di amministrazione con un comitato costituito al suo interno. Infatti il consiglio di amministrazione è composto da amministratori a cui spetta la gestione dell impresa e da amministratori non esecutivi indipendenti a cui spetta la funzione di controllo proprie, nel sistema tradizionale, del collegio sindacale (comitato per il controllo sulla gestione). Il rinvio alle norme applicabili a detta tipologia di amministrazione, contenuto nell articolo 2409 noviesdecies del codice civile, comprende anche l articolo 2389 del codice civile. G ESTIONE C ONTROLLO DI LEGALITÀ REVISIONE LEGALE Consiglio di gestione nominato dal consiglio di sorveglianza Consiglio di sorveglianza nominato dall assemblea dei Soci Revisore legale/società di revisione legale nominato/i 5

7 documento NON GRATUITA DELLE PRESTAZIONI PER I REVISORI DEGLI ENTI CHE RICEVONO CONTRIBUTI A CARICO DELLE FINANZE PUBBLICHE 16 febbraio 2011 Il documento è stato predisposto dalle Commissioni di Studio dell Area Enti Pubblici. Consigliere Delegato: Giosuè Boldrini Consiglieri Co-Delegati : Andrea Bonechi e Marcello Danisi

8 Note di commento all articolo 6 comma 2 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazione nella Legge 30 luglio 2010 L articolo 6 comma 2 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone la totale gratuità, ad eccezione del riconoscimento di un rimborso spese se previsto dalla normativa vigente e di un eventuale gettone di presenza per un massimo di 30 euro a seduta giornaliera per la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono esclusi dalla disposizione: gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001; le università; gli enti, le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati; le camere di commercio; gli enti del servizio sanitario nazionale; gli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali; le ONLUS; le associazioni di promozione sociale; gli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante; le società. Sull applicazione della norma ai compensi dell organo di revisione e del collegio sindacale si ritiene che nell asserzione organi collegiali, anche di amministrazione non sono da comprendere i predetti organi in quanto gli stessi costituiscono imprescindibili organi di controllo. Inoltre il compenso del collegio sindacale è indicato nell articolo 2402 del codice civile ed il compenso del revisore legale e della società di revisione legale è indicato nell articolo 10, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tali compensi, ai sensi dell articolo 29, comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono stabiliti dal Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2

9 La dottrina in merito alla determinazione dei compensi del collegio sindacale sostiene che la libera determinazione dell ammontare del compenso trova un limite nelle tariffe professionali e, per il principio generale dell articolo 2233, negli usi, nell importanza dell opera e nel decoro professionale (Commentario breve al Codice Civile, Aut. Giorgio Cian e Alberto Trabucchi, ed. Cedam 2007, pag. 2756, (Cavalli)). Invece in merito alla determinazione dei compensi del revisore legale e della società di revisione legale l articolo 10, comma 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 stabilisce che: Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo: a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11. Conseguentemente a fronte delle specifiche disposizioni che regolano i compensi in esame si ritiene che il Legislatore se avesse inteso comprenderli nella previsione della gratuità avrebbe richiamato esplicitamente i suddetti disposti normativi. Ancora si osserva, dai principi e dalla norma su richiamati, che per lo svolgimento dell attività di sindaco o di revisore vengono richiesti particolari requisiti di professionalità e capacità tecniche che non possono essere prestate imponendo un obbligo di gratuità delle suddette prestazioni. Da ultimo si ritiene che il Legislatore quando ha inteso coinvolgere l organo di revisione ha esplicitamente indicato il collegio dei revisori così come indicato nell articolo 6, comma 5 dello stesso Decreto Legge 78/10 convertito nella Legge 122/10. 3

10 documento Non applicabilità della riduzione del compenso dei revisori degli Enti Locali in relazione all art.6 comma 3 del d.l. 78/ febbraio 2011 Il documento è stato predisposto dalle Commissioni di Studio dell Area Enti Pubblici. Consigliere Delegato: Giosuè Boldrini Consiglieri Co-Delegati : Andrea Bonechi e Marcello Danisi

11 Il comma 3 dell art. 6 del Dl. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2010, n. 122, rubricato contenimento dei costi degli apparati amministrativi dispone che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dagli enti locali, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e non potranno superare il tetto così rideterminato fino al 31 dicembre La norma con riferimento ai revisori degli Enti Locali ha generato diversi orientamenti interpretativi. Occorre premettere che ai sensi dell art. 241 del Tuel il compenso dell organo di revisione è deliberato dal consiglio all atto della nomina entro i limiti massimi del compenso base stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica, da aggiornarsi ogni triennio,l ultimo aggiornamento è quello stabilito dal D.M. 20/05/2005. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell Ente Locale. Il tema in esame è di grande importanza perché coinvolge Enti ( superiori a abitanti) con un organo di revisione economico finanziaria collegiale ed altri ( oltre 6.000) che hanno nominato un revisore unico. Coinvolge Enti che hanno determinato il compenso per un importo pari a quello fissato con decreto ministeriale, altri che autonomamente hanno disposto un compenso inferiore e altri ancora che hanno maggiorato il compenso sulla base di quanto consente l art.241 del Tuel. 2

12 Sul punto con deliberazione n.13/2011, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti in risposta ad una richiesta di un Ente Locale ha rilasciato il proprio parere. Stessa cosa è avvenuta per la sezione regionale della Toscana deliberazione n 204/2010/PAR. Secondo la sezione della Lombardia essendo la finalità perseguita dal legislatore quella di operare sensibili riduzioni di spesa a carico della pubblica amministrazione, la norma non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti degli organi collegiali e ai titolari di incarico di qualsiasi tipo, e quindi anche all organo di revisione senza operare distinzioni connesse all ammontare percepito rispetto al limite massimo previsto per legge e alla natura e/o composizione degli stessi. Afferma inoltre la sezione della Lombardia che il riconoscimento di una specialità del trattamento economico dei revisori contrasterebbe con la ratio e la formulazione letterale della norma nonché con lo spirito e gli obiettivi della manovra finanziaria. In precedenza era intervenuta anche la Sezione regionale di Controllo per la Toscana con delibera n. 204/2010/PAR in risposta alla richiesta di un ente chiedeva di non operare la riduzione del 10% visto che il compenso era stato fissato ben al di sotto del limite massimo stabilito dal Dm. Interno 20 maggio 2005 (addirittura del 40%). Per la Sezione la norma non formula distinzioni in merito all ammontare che si può percepire in relazione ad un limite massimo edittale e la riduzione del 10% deve essere applicata anche nel caso in cui i compensi siano stati quantificati, antecedentemente al 30 aprile 2010, al di sotto del limite massimo stabilito dal Dm. Interno 20 maggio Peraltro non sono condivisibili le posizioni assunte dalle Sezioni perchè in sostanza ritengono applicabile la riduzione a tutte le forme di compenso e ad organi collegiali di qualsiasi tipo senza distinzioni rispetto alla natura e composizione degli stessi nello spirito e coerentemente 3

13 con gli obiettivi della manovra finanziaria di ridurre la spesa.infatti, trattandosi di una disposizione limitativa la stessa dovrebbe essere applicata solo alle ipotesi tipiche e nominate e non estesa per analogia ad altri casi non espressamente elencati dalla norma. Le ipotesi di riduzione indicate dalla norma rubricata come riduzione dei costi degli apparati amministrativi sono i compensi corrisposti: agli organi di amministrazione indirizzo e controllo; agli organi collegiali comunque denominati; ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Si esaminano di seguito gli aspetti propri dell organo di revisione. a) L organo di revisione non può essere compreso tra gli organi di amministrazione indirizzo e controllo. l Organo di revisione è definito dal Tuel organo di revisione economico finanziario e non può essere confuso con gli organi di controllo. Nella pubblica amministrazione l attività di controllo viene esercitata da organi facenti parte dell amministrazione stessa e da organi di altro ente. In tal senso, si distinguono i controlli interni da quelli esterni. Negli Enti Locali, giuste le previsioni dell art. 147 del Tuel, le finalità del controllo interno vengono realizzate attraverso gli strumenti e le metodologie individuate dallo stesso ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. La norma del Tuel riferito ai controlli esterni è l art. 148, che affida alla Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione degli Enti Locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Appare pertanto assolutamente improprio (ma questo non emerge dalle considerazioni della Sezioni della Corte) includere l organo di revisione tra gli organi di indirizzo, direzione e controllo. La definizione del T.U.E.L. è quella di organo di revisione economico finanziaria essendo investito di molteplici funzioni che comprendono la collaborazione, la vigilanza, l attestazione dei risultati, il referto e le verifiche periodiche di cassa. L Organo di revisione economico finanziaria in definitiva non può essere considerato Organo di controllo, né interno né esterno dell ente locale. b) Il revisore unico non può essere compreso tra gli organi collegiali 4

14 Ragionevolmente il revisore unico non può essere compreso tra gli organi collegiali in quanto è senza alcun dubbio un organo monocratico. c) Il revisore non è titolare di incarichi Il revisore unico è eletto o nominato, dal Consiglio dell ente per la durata di tre anni come indicato nel Tuel e non può essere considerato titolare di incarico assumendo l obbligo della prestazione non nell interesse esclusivo del committente, ma bensì obblighi e responsabilità nell interesse pubblico sulla sana e corretta gestione dell ente come chiarito dal Consiglio di Stato sez.v, con sentenza 16/11/2005 n d) estensione dei soggetti coinvolti nella riduzione Il legislatore quando ha voluto comprendere nei vincoli e limitazioni di spesa l organo di revisione lo ha esplicitamente indicato come prevede il successivo comma 5 del stesso compendio normativo e cioè l art.6 del d.l. 78/2010. Ci sono inoltre altri aspetti che devono essere tenuti in considerazione. Al revisore unico nei Comuni da a abitanti è stato attribuito, all atto della nomina, seguendo le indicazioni della circolare FL 5/2007 del Min. Interno, un compenso provvisorio base pari a quello dei Comuni da a abitanti in attesa di un provvedimento di determinazione del compenso base di riferimento. Non sembra possibile che una norma possa disporre la riduzione di un compenso provvisorio. In definitiva si ritiene che la riduzione disposta dall art.6 comma 3 del d.l. 78/2010, per le motivazioni di cui sopra non sia applicabile all organo di revisione degli enti locali In ogni caso quand anche si volesse ritenere applicabile la riduzione anche all organo di revisione, dovrebbero ritenersi da ridurre i compensi base stabiliti dal D.M. 20/5/2005 ai sensi del comma 1 dell art.241 del Tuel e non quelli stabiliti dal Consiglio all atto della nomina precedente il 30/5/2010. Quest ultima linea interpretativa avrebbe coerenza perché consentirebbe anche per le nomine successive all entrata in vigore della norma di contenere la spesa pubblica. Se così non fosse, si avrebbe un effetto irragionevole e cioè che i nominati dopo l entra in vigore della legge non dovrebbe essere penalizzati dalla riduzione. Da ultimo una considerazione conclusiva e cioè che con il mancato aggiornamento triennale del compenso base fissato nel 2005, i revisori hanno già contribuito alla riduzione della spesa pubblica 5

15 e meritano risposte convincenti e non interpretazioni sempre a loro sfavore che siano relative a maggiori adempimenti e responsabilità o a riduzione del compenso. 6

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