Le proposte per il Salvataggio dei Balneari e Concessionari Demaniali Italiani ITB ITALIA ROMA TRATTO DALLA RACCOLTA UFFICIALE DOCUMENTI ITB ITALIA

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1 Le proposte per il Salvataggio dei Balneari e Concessionari Demaniali Italiani ITB ITALIA ROMA TRATTO DALLA RACCOLTA UFFICIALE DOCUMENTI ITB ITALIA Giuseppe Ricci Presidente Nazionale ITB ITALIA R 11/12/2012 S 18/03/2013 ITB ITALIA Sede Legale: Via Venezia Giulia n 4, San Benedetto del Tronto (AP) Tel/fax Cell posta@itbitalia.it redazione.itbitalia@yaho 1

2 Quale Fattore Risolutivo della validità del presente documento riteniamo opportuno segnalare la nuova proposta di Direttiva sulle Concessioni COM (2011) 897 definitivo-2011/0437 (COD), il Considerando 6 della quale decreta: Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori Economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dall ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l esercizio di un attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni con i quali lo Stato oppure l amministrazione aggiudicatrice o l ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d uso senza acquisire lavori o servizi specifici. Il Considerando 6 della proposta di Direttiva COM (2011)897-Definitivo-2011/0437 (COD) parla quindi di concessioni di lavoro e servizi. Se la Direttiva servizi 2006/123/CE ci considera conduttori di concessioni di servizi, il disposto del Considerando 6 ci esclude dall esserlo, poiché noi siamo concessionari di un bene demaniale marittimo (art 822 del codice Civile Italiano, art 28 Codice Della Navigazione) ritenuto a tutti gli effetti di legge una risorsa naturale pubblica. La nuova Direttiva rafforza quindi la nostra tesi, secondo la quale le attuali concessioni di beni demaniali marittimi non debbono andare ad evidenza pubblica, dal momento che gli attuali concessionari, allo stato attuale di vacatio legis, sono più simili agli affittuari di una risorsa naturale pubblica ( un Bene ), che non a conduttori di una concessione demaniale marittima. Lo Stato Italiano ha fissato condizioni generali d'uso con Leggi come quelle che delegate dallo Stato, norme che coinvolgono le Capitanerie di Porto, le Regioni, le provincie, i Comuni, con Regolamenti Urbanistici, un vasto insieme di Atti di indirizzo delegati in generale, come quelli di Sicurezza Pubblica e quelli Sanitari, salvamento a mare, primo soccorso, salvaguardia del territorio, cura della salute del 2

3 cittadino, tutte condizioni sempre puntualmente adempiute dagli attuali concessionari e conduttori demaniali. Si evince ora un ulteriore dissidio legislativo: se abbiamo una concessione che L'Europa non considera concessione di beni demaniali pubblici, ma concessione di servizio, alla luce del nuovo Considerando 6 non siamo concessioni di servizio poiché viene gestita una RISORSA DI NATURA PUBBLICA,UN BENE che è il Demanio Marittimo, sul quale i Comuni, delegati dallo Stato, hanno stipulato con gli attuali concessionari demaniali un contratto assimilabile a un affitto di terreni demaniali. ( Corte dei Conti Decisione n. 28, del 2 dicembre 2008, afferma che le concessioni demaniali marittime attribuiscono al concessionario facoltà assimilabili a quelle proprie dei diritti reali di godimento su cosa altrui ; Corte di Giustizia dell Unione Europea nella sentenza del 25 Ottobre 2007 (causa 174/06) dove assimila le stesse concessioni a locazioni di beni immobili ) I conduttori di concessioni di beni demaniali marittimi diventerebbero quindi gestori di una risorsa naturale pubblica, ma a quale titolo? La proposta di Direttiva concessioni parla di accordo. Un accordo è un contratto, i Comuni hanno fatto un contratto per rilasciare la concessione e, poiché non si tratta di beni limitati - non solo perché l 80% circa delle coste è libero e disponibile, ma anche perché lo Stato Italiano ancora non è in grado di sapere con esattezza quante siano le concessioni in Italia (Camera dei Deputati-Commissione VI-Finanze- Audizione-29/01/2009- WWF dossier Spiagge d Italia ) - essendo operativa la Direttiva Servizi 2006/123/CE, con effetto immediato dalla sua recezione, il nostro contratto di concessione, secondo il disposto della nuova direttiva, si trasformerebbe in un contratto di gestione, con autorizzazione di durata illimitata su una risorsa naturale pubblica non fisicamente limitata. Per il settore balneare, quindi, secondo l art 11 Direttiva Servizi, deve essere riconosciuta un autorizzazione illimitata. Quindi l'emanazione del decreto legislativo di riordino previsto dalla legge 217/2011, art. 11, deve tenere conto della proposta definitiva dalla Direttiva in itinere, rispettando l istituto dello Stand Still. Il che porterebbe lo Stato italiano alla immediata richiesta di una Proroga per il riordino dell utilizzo della risorsa naturale pubblica demaniale Italiana costituita dai beni demaniali marittimi. 3

4 Considerando quanto suggerisce il Governo e lo stesso Presidente della Repubblica per partecipare al risanamento dei conti pubblici italiani ITB ITALIA Propone al Governo Italiano, utilizzando la normativa di recepimento della Direttiva Servizi, con decreto interministeriale ex articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 59/2010, di dichiarare l esclusione dall evidenza pubblica per le imprese turistico ricreative ed al fine di disciplinare il settore balneare italiano, adotti un ulteriore provvedimento, del tipo di quelli indicati nel presente Documento, che consenta il riconoscimento di una delle seguenti possibili alternative: a) Preventiva attuazione dell enunciato Considerato 6 COM (2011) 897 definitivo-2011/0437 (COD) b) Autorizzazione illimitata, da riconoscere alle attuali imprese operanti su demanio marittimo nazionale c) Sdemanializzazione dei terreni demaniali, laddove esistano manufatti stabili, pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse ed opere mobili costituenti volumetrie autorizzate; d) Attribuzione di un diritto di superficie dei terreni demaniali sui quali insistano manufatti stabili, pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse ed opere mobili costituenti volumetrie autorizzate. Titoli tutti idonei ad evitare la distruzione di un settore economico vitale e competitivo che conta piccole e medie imprese con oltre di addetti diretti, che salgono a se si considera l indotto, artefici tutti, sino ad oggi, di sviluppo occupazionale e di ricchezza, fattori necessari per il rilancio economico e sociale della nostra Italia. FATTI SALVI GLI ATTUALI CONCESSIONARI E CONDUTTORI DI BENI DEMANIALI MARITTIMI (RISORSA NATURALE PUBBLICA) per tutti gli altri tratti del Demanio Marittimo Nazionale attualmente liberi e disponibili si potrà procedere alla loro assegnazione in linea con: la Direttiva 2006/123/CE, l art 49 TFUE ( diritto di stabilimento),l art 56 TFUE ( libera prestazione dei servizi), l art 101 TFUE ( regole di concorrenza ) applicando la legge Comunitaria 2010 art 11 legge 217/2011. Nel rispetto dei piani regolatori delle Amministrazioni, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell UE, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri 4

5 ITB ITALIA Premessa: Gli stabilimenti balneari Italiani e anche tutte le aziende esistenti su terreni demaniali, costituiscono una realtà fondamentale per il sistema economico Nazionale. Ora, la Direttiva Servizi 123/2006/CE, la cosiddetta Direttiva Bolkestein, così come formulata, se attuata, rischia di creare un forte squilibrio, sociale ed economico; non solo agli stabilimenti balneari ma anche a tutte quelle attività che operano in regime concessorio e che insistono sulle aree demaniali. Tale Direttiva, contro i dettami della stessa Comunità Europea, finirebbe con lo stravolgere la tutela del diritto di garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia e il lavoro fino ad ora svolto dagli imprenditori italiani i quali hanno sempre investito molto nella loro attività sia in termini di opere realizzate, che in termini di professionalità, che in termini economici, contribuendo a far crescere, anche in un momento di forte recessione, l economia del Paese. Non si deve dimenticare poi, che a seguito di Leggi dello Stato che garantivano la Certezza degli investimenti nel tempo, gli imprenditori, per poter concretizzare gli interventi sulle proprie strutture, sono stati costretti a rivolgersi al mercato creditizio, contraendo, così, mutui, iscrivendo ipoteche, rilasciando fideiussioni, garanzie chirografarie, chiedendo prestiti che hanno tempi di restituzione molto lunghi. Prima avendo avuto la certezza del Diritto di Insistenza e del Rinnovo Automatico delle concessioni, gli istituti finanziari non avevano problemi a finanziare il comparto balneare, oggi invece quello che è più probabile è il rientro di quanto prestato, portando alla distruzione di azienda e famiglie. Denunciamo inoltre l attività da parte delle Amministrazioni Statali e delle Loro Decentrate, di azioni tese all incameramento dei beni costruiti sul demanio marittimo dagli attuali Concessionari, non tenendo minimamente conto dei titoli autorizzatori rilasciati a tutti gli effetti di Legge che hanno permesso le costruzioni, le quali in forza del venir meno dell art 37 secondo comma, secondo periodo ( diritto di insistenza), dell abrogazione dell art 10 Legge 88/2001 (rinnovo automatico del titolo concessorio), sono ora liberamente incamerabili al termine del periodo concessorio per quanto disposto dall art 49 del Codice Della Navigazione attraverso l istituto dell Accessione, e senza il diritto a nessun rimborso. Tanta è la confusione che la stessa Europa sta velocemente valutando di fare una nuova Direttiva sulle concessioni per colmare delle lacune, e in relazione alla Nuova Direttiva sulle Concessioni COM (2011) 897 definitivo-2011/0437 (COD), noi come ITB Italia stiamo promuovendo lo sviluppo della possibile applicazione al nostro settore del Considerando 6 che ci porterebbe ad essere riconosciuti come affittuari di un terreno ritenuto dall Europa risorsa naturale pubblica, in forza di un accordo 5

6 (contratto pubblico) con i Comuni che rilascerebbero per tale utilizzo un autorizzazione illimitata secondo la Direttiva Servizi (art 11) non essendo i terreni dello Stato Italiano, beni limitati ( art 12 ) Concedendo in affitto il terreno rimarrebbe quanto sopra realizzato di proprietà degli attuali concessionari, al contempo sarebbe possibile applicare tale nuova regolamentazione, svincolando dall incameramento subìto, ai conduttori attuali utilizzando, perfezionandolo, il passaggio tra Comune e conduttore attuale secondo quanto dettato dall art 1 Legge 311/04 (Legge Finanziaria 2005) comma 434 e 435. Ciò permetterebbe di stabilizzare il comparto balneare e riavviare il normale mercato immobiliare anche per quanto riguarda la libertà della compravendita. Ma intanto, nella vacatio legis, ai titolari di concessioni di beni demaniali ed a tutto l indotto è stato creato un danno patrimoniale ed un danno alla salute entrambi molto gravi. Per quanto riguarda la salute, ricordiamo che il Trattato di Lisbona riconosce il diritto alla salute propria e della famiglia, diritto che la Costituzione italiana, all articolo 32, sancisce in questi termini: La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Invece, allo stato dei fatti, gli attuali concessionari e conduttori, di beni demaniali e tutto l indotto, sono sottoposti a stress quotidiano ormai da anni. Si avverte quindi l esigenza di non rimandare ulteriormente la risoluzione del drammatico problema delle Concessioni Demaniali ad uso Turistico Ricreativo. L ITB ITALIA Formula queste richieste A) Che sia ripristinata la precedente disciplina normativa, ristabilendo l art 37 Codice Della Navigazione, secondo comma, secondo periodo (Diritto di Insistenza) e l art 10 Legge 88/2001 (Rinnovo Automatico del Titolo Concessorio) B) Che qualora non sia possibile procedere per il punto A) : Analisi della delega al Governo per il riordino della materia La legge comunitaria per il 2010 disciplina all art. 11, la materia delle concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi, che sono state oggetto di procedura di infrazione comunitaria e prorogate fino al 2015 in attesa di un riordino. L art. 11 stabilisce che il Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo principi e criteri direttivi, fra i quali: - stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonche' proporzionato all'entita' degli investimenti; - prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di 6

7 stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti; - fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo; - prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale; - stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende. - NUOVA INTERPRETAZIONE DELL ART 11 LEGGE 217/2011 Per consuetudine come ci ricorda la stessa Corte Costituzionale, l interpretazione delle leggi con interpretazione autentica arrecherebbe ritardi all esercizio dello svolgimento della natura legale di ogni processo, tuttavia si ritiene legalmente esaustiva una interpretazione che benché non autentica sia di fatto ragionevolmente chiarificatrice inserita in una lettura che abbia come contesto un tutto a se legato nello sviluppo che genera un senso compiuto. Al tal fine il ricondotto termine di interpretazione dell art 11 della legge 217/2011 è ampiamente condivisibile nella lettura che le attuali concessioni demaniali di beni marittimi turistico ricreativi debbano essere garantite nel loro esercizio, del loro sviluppo al fine di valorizzare l attività imprenditoriale e la tutela degli investimenti realizzati e da sviluppare. Allo scopo di disciplinare le Attuali Concessioni Demaniali di beni marittimi con finalità turistico ricreativo, fluviali, lacuali e portuali, si ritiene che Queste debbano essere garantite nel loro esercizio, nel loro sviluppo, al fine di valorizzare l attività imprenditoriale e la tutela degli investimenti realizzati e da sviluppare. Per disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo (art.11 legge 217/2011) si enunciano al tal sicuro indirizzo le sei modalità di esclusione di indirizzo, e le due procedure di esclusione dalla Direttiva 2006/123/CE e le proposte per disciplinare in trasformazione del titolo concessorio la costituzione del nuovo titolo di uso ed utilizzo delle aree del Demanio Marittimo in diritto di superficie con opzione di acquisto o diritto di proprietà attraverso la sdemanializzazione seguendo ed aggiornando i dettami della Legge 311/04 Legge Finanziaria 2005 art 1 commi 434 e 435 garantendo agli attuali concessionari il diritto di prelazione e riscatto ed il mantenimento dello status quo in particolare su quanto costruito sul terreno demaniale trattandosi di beni di proprietà o il riconoscimento dell autorizzazione illimitata sui terreni demaniali Italiani secondo i dettami della Direttiva 2006/123/CE art 11. 7

8 Le sei Esclusioni Di Indirizzo 1) Una volta che lo Stato Italiano nelle more del tempo stabilito dalla legge comunitaria 2010 ( art.11 legge 217/2011) avrà riconosciuto le concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, lacuali, fluviali e portuali come concessioni di beni quindi non rientranti nella disciplina della Direttiva servizi 2006/123/CE, ristabilendo l art 37 secondo comma, secondo periodo, e l art 10 Legge 88/ ) oppure : considerando con la diligenza del buon padre di famiglia che la politica non riesca per ragioni di rapporti internazionali a risolvere la problematica delle concessioni demaniali turistico ricreative, lacuali, fluviali e portuali, in tempi cosi drammaticamente brevi si chiede di essere inseriti come le altre figure professionali nel Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile Suppl. Ordinario n. 75 tra le esclusioni (art 2,art 7) 3) Oppure : Istituiti come Regimi Autorizzatori ( Art 14 DLGS 59/2010) Richiamando L Art 9, Art 11 e Art 12 Della Direttiva 2006/123/CE; stante la realtà peninsulare della nostra Nazione, con vaste porzioni di essa libere per nuovi insediamenti produttivi. Tale realtà non giustifica la demanialità come bene limitato ma disponibile, la domanda e di molto inferiore all offerta potenziale del bene. Inoltre tale realtà geomorfologica dell Italia non ricade nel dettato dell art 16 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 : Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. 4) Oppure: richiamando lo schema delle Liberalizzazioni ( art 56 TFUE libera prestazione dei servizi ) si auspica che seguendo quanto fatto per l ambito delle farmacie vengano creati nuovi posti di lavoro consentendo l apertura di nuovi stabilimenti balneari ed attività turistiche, lacuali, fluviali e portuali, seguendo e rispettando i piani regolatori delle amministrazioni, lungo la costa italiana e non la sostituzione degli attuali concessionari con altre figure che sostituendosi de facto non creano nuovi posti di lavoro e non favoriscono la concorrenza, (la Concorrenza crea lavoro, con la Sostituzione non si crea concorrenza ne nuovo lavoro, ma nuovi 8

9 esodati che prima avevano un lavoro: art 81 e 82 TFUE, inoltre attuali aziende sul versante della concorrenza con protezione della CEDU : e_sanzioni_antitrust_comunitarie.pdf). E necessaria la difesa delle Aziende, delle PMI e micro PMI e del Made in Italy, con la Sostituzione degli attuali Concessionari si vedrebbe l avvento di un mercato estero che non assume nostri cittadini, che non utilizza nostra merce Nazionale, e alla luce delle consuete distorsioni del Marchio Italia si avrebbe sul nostro mercato l utilizzo specialmente di merce contraffatta, abbattendo così ulteriormente l occupazione ed il PIL Nazionale. Richiamando i principi enunciati dallo Small Business Act e dal Single Market Act (la cui applicazione, tra l altro, era auspicata dal Prof. Mario Monti già nel proprio rapporto presentato al presidente della Commissione Europea Barroso in data 9 maggio 2010), riteniamo che tali atti racchiudono la volontà di pensare anzitutto in piccolo così da favorire la crescita delle micro, piccole e medie imprese delle quali ne viene riconosciuto il ruolo peculiare, soprattutto per le imprese familiari, le loro radici locali, il senso di responsabilità sociale nonché la capacità di combinare innovazione e tradizione. 5) Oppure: per la risoluzione dei vincoli delle aree demaniali alla direttiva 123/2006/CE, si potrebbe con specifica nuova normazione collegata, seguire l iter amministrativo percorso gia dal Comune di Termoli e sintetizzato nella delibera di giunta comunale n.110 del 3 aprile 2012, in sintesi utilizzando la legge 311/04 i Comuni possono acquistare le aree del demanio sulle quali insistano opere edili che hanno cambiato l aspetto morfologico dell ambiente, successivamente con atto di convenzione e realizzabile da parte dei Comuni, attribuire, con una partita di giro, i terreni acquistati agli attuali concessionari con il diritto di riscatto, mantenendo lo status quo. 6) Oppure: la procedura di sdemanializzazione applicabile con lo spostamento della linea di costa ricomprendendo i beni realizzati non più in zona demaniale può essere attuata secondo le indicazioni della Sentenza 370/2008 della Corte Costituzionale la quale dispone: atteso che la cessazione della demanialità è possibile soltanto mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente o, come si è verificato con l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 2004, da parte del legislatore statale. (2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) e' delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione e' delegata all'agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.) 9

10 ITB ITALIA L esclusione delle Attuali Concessioni Demaniali Marittime con finalità Turistico Ricreativo dalla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 PRIMA PROCEDURA DI ESCLUSIONE Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione Autore: Titolo: Riferimenti: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - D.L. 179/2012- A.C Schede di lettura AC N. 5626/XVI Serie: Progetti di legge Numero: 737 Data: 10/12/2012 Organi della Camera: Altri riferimenti: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni X-Attività produttive, commercio e turismo DL N. 179 DEL 18-OTT-12 10

11 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA Procedure di contenzioso (a cura dell Ufficio rapporti con l Unione Europea) Il 27 febbraio 2012 la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione n. 2008/4908, che aveva avviato il 29 gennaio 2009, rilevando l incompatibilità con l ordinamento dell UE di alcuni profili della normativa italiana riguardante le concessioni demaniali marittime. La Commissione ha proceduto all archiviazione ritenendo che le disposizioni di cui all articolo 11 della legge comunitaria per il 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217) rendano conforme la normativa italiana in materia a quella dell Unione europea. Con la lettera di messa in mora, con cui era stata avviata la procedura di infrazione, la Commissione europea contestava la compatibilità con l ordinamento dell UE dell art. 37, comma 2, del codice della navigazione, e dell art. 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, che, prevedendo una preferenza per il concessionario uscente nell ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, risultavano a suo avviso discriminatorie per le imprese provenienti da altri Stati membri. Facendo seguito all avvio della procedura di infrazione, il 21 gennaio 2010 il Governo italiano aveva notificato alla Commissione il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25), volto ad adeguare le disposizioni del Codice della navigazione oggetto di rilievi, eliminando, in particolare, la preferenza in favore del concessionario uscente nell ambito della procedura di attribuzione delle concessioni. Dopo aver esaminato tali disposizioni, la Commissione tuttavia aveva tenuto ferma la procedura di infrazione formulando ulteriori contestazioni all Italia. In particolare, la Commissione aveva rilevato alcune discrepanze tra il testo originario del decreto-legge n. 194/2009 e quello della relativa legge di conversione la quale, in particolare, all articolo 1, comma 18, recava un rinvio - non previsto nel decreto legge n. 194/ all articolo 1, comma 2, del decreto legge 5 ottobre, 1993, n

12 La Commissione aveva ritenuto che i rinvii alle norme in questione, stabilendo esse il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungono a scadenza, privassero nella sostanza di effetto il decreto-legge n. 194/2009, fossero contrari alla normativa UE, in particolare con riferimento: all articolo 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno che prevede una procedura di selezione imparziale e trasparente, con un adeguata pubblicità, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsezza delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili. Il paragrafo 2 dell articolo 12, inoltre, vieta il rinnovo automatico delle autorizzazioni nonché eventuali altri vantaggi al prestatore uscente. La Commissione riteneva che le concessioni di beni pubblici marittimi oggetto della procedura di infrazione costituissero autorizzazioni il cui numero è limitato ai sensi dell articolo 12 in esame; pertanto l articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 400/93, violava il citato articolo 12 laddove favoriva l attribuzione di concessioni marittime a concessionari già titolari di una concessione e quindi già stabiliti in Italia, attribuendo un privilegio ai prestatori uscenti per i quali viene rinnovata la concessione senza applicare una procedura imparziale o trasparente; all articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell UE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. A tale riguardo la Commissione richiamava alla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha sottolineato l incompatibilità delle norme nazionali che rendono più difficile l accesso al mercato di operatori provenienti dagli altri Stati membri. Sottolineava altresì che nel caso del rinnovo automatico delle concessioni marittime a favore dell operatore uscente previsto dalla normativa italiana non si possano applicare le deroghe previste dagli articoli 51 e 52 del medesimo Trattato (attività che partecipano all esercizio di pubblici poteri, motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica). Tuttavia alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia si potrebbe considerare un nuovo percorso della questione delle concessioni demaniali: SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEL , n. C 400/ arzo% pdf punto 72 b) e seguenti Posizione della Corte di Giustizia Deroghe ammesse al principio di libertà di stabilimento art 49 TFUE 12

13 Secondo la costante giurisprudenza europea, richiamata dalla Corte nella sentenza in questione, l adozione di misure restrittive alla libertà di stabilimento può trovare giustificazione nella sussistenza di motivi imperativi di interesse generale a condizione che dette restrizioni siano atte a garantire la realizzazione dell obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso ( si potrebbe quindi raffigurare come obiettivo, la difesa delle PMI e micro PMI, concetto proposto in primis dal Parlamento Europeo : Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sull'europa, prima destinazione turistica mondiale un nuovo quadro politico per il turismo europeo (2010/2206(INI)) 56. Il Parlamento Europeo ribadisce l'importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune regioni costiere europee; invita la Commissione a valutare se la direttiva 2006/123/CE abbia ripercussioni negative sulle PMI di questo settore e, se lo ritiene necessario, a proporre misure per attenuare tali ripercussioni e garantire che le caratteristiche specifiche di questa categoria professionale siano prese in considerazione nell'applicazione della direttiva; invita inoltre gli Stati membri a valutare, in cooperazione con le autorità competenti, l'introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati agli operatori turistici dall'introduzione di una nuova legislazione che comporta la perdita dei diritti acquisiti e causa perdite correlate a investimenti non ammortizzati destinati a rinnovare o adeguare le sue strutture nel rispetto della legislazione precedentemente in vigore; ritiene che tali misure siano necessarie al fine di salvaguardare gli investimenti degli operatori e migliorare la qualità del servizio alla clientela ) La giurisprudenza europea riconosce la sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale nella protezione dell ambiente, nella razionale gestione del territorio e nella tutela del consumatore, mentre lo esclude negli interventi normativi adottati con finalità di natura puramente economica. ( I Concessionari attuali di stabilimenti balneari e di altre attività su beni demaniali, oltre alla natura economica della loro attività esplicano anche la tutela dell ambiente, la razionale gestione del territorio, la tutela del consumatore, il primo soccorso, per gli stabilimenti balneari anche il salvataggio in mare, sono sentinelle della sicurezza dei clienti e dei luoghi, sostituendosi di fatto allo Stato in tali compiti ) 13

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15 Gli Stabilimenti balneari quali attività classificate come turistico ricreativo non sono riconosciute dallo Stato Italiano come attività assistenziali ne tantomeno attività a scopo non lucrativo, l attività principale di commercio e servizi retribuiti nello specifico campo come degli stabilimenti balneari, per la naturale posizione di attività con sede principale in territorio costiero, hanno una innegabile funzione di combinare con intrinseca realtà fattuale l attività sanitaria e quella commerciale.( art 52 TFUE ) Come ci ricorda la storia medica nella qual specie pediatrica e per cura delle affezioni polmonari, gli stabilimenti balneari italiani dal principio della loro storia di nascita, hanno cadenzato l attività commerciale associata all attività sanitaria che costituisce un motivo di interesse generale ( art 32 Costituzione Italiana ) e fondamentale per la collettività, tanto da vedersi nel tempo riconosciuti oltre come erogatori obbligatori del servizio di salvamento per evitare minacce effettive di causa di morte per affogamento a danno dell integrità della collettività che è la tutela della vita dell individuo, erogatori di primo soccorso e responsabili della salvaguardia della salute dei clienti/cittadini, in funzione di una partecipazione diretta e specifica all esercizio dei pubblici poteri e non occasionalmente essendoci un obbligo di legge.( art 51 TFUE ) L incompatibilità delle norme nazionali che rendono più difficile l accesso al mercato di operatori provenienti dagli altri Stati membri secondo il dettato dell articolo 49 TFUE non dovrebbero rilevare quando la protezione della Certezza del Diritto e dei diritti di legittimo affidamento, assurgono ad una essenziale protezione di una possibile distorsione del mercato e del suo funzionamento, evitando di ledere posizioni di diritto consolidate, auspicando al contempo di tutelare ogni intervento teso a salvaguardare il bene della vita rappresentato dall'esercizio dell'impresa in essere ed i diritti delle persone che ne fanno parte, protetti dalla CEDU. Si rileva in fine, che fornendo ai clienti di suddette attività commerciali oltre una tutela generale della salute e dell integrità della collettività, un servizio reso da oltre 150 anni come erogatori di Elioterapia/Talassoterapia/Bagnoterapia, un insieme di attività collegate a quella commerciale, tali imprese debbano essere escluse dall applicazione della Direttiva e dall annovero tra quelle assistenziali, riconosciute invece tra quelle commerciali di servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata. Direttiva 123/2006/CE art 2 comma 2 lettera f 15

16 SECONDA PROCEDURA DI ESCLUSIONE NB Al fine di specificare l Istituto della Concessione alcune definizioni: L istituto della Concessione è quel provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione conferisce ex novo posizioni giuridiche al destinatario, tale provvedimento è sottoposto al regime del Diritto Amministrativo e deve quindi essere rispettoso delle finalità e degli interessi di Natura Pubblica che sono ad essi sottesi ( Corte Dei Conti sentenza N Gennaio 2006 ) L istituto della Concessione è caratterizzato dal trasferimento da un Ente Pubblico ad un soggetto privato di Pubblici Poteri,per cui quando questo trasferimento riguarda Beni Demaniali, esso riguarda il passaggio dal Pubblico al privato, di quanto era prima a disposizione dei Pubblici Poteri. Nelle Ordinanze delle Capitanerie di Porto sono riportate altresì norme di riferimento a tale delega di Pubblici Poteri. -Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 relativa ai Servizi nel mercato interno: Articolo 2 Campo di Applicazione Comma 2 La presente Direttiva non si applica alle Attività seguenti : lettera i) le Attività connesse con l esercizio di Pubblici Poteri di cui all articolo 45 del Trattato. -Trattato sul Funzionamento Dell Unione Europea ( Già Trattato che istituisce la Comunità Europea come modificato dall articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 Dicembre 2007 ratificato dalla Legge 2 Agosto 2008,n.130.su G.U. n. 185 del 8 Agosto 2008-Suppl.Ordinario n.188) Capo 2 Diritto di Stabilimento ( ex articolo 45 del TCE) Art 51 : sono Escluse dall applicazione delle disposizioni del presente Capo,per quanto riguarda lo Stato membro interessato,le Attività che in tale Stato partecipino,sia pure occasionalmente,all esercizio dei Pubblici Poteri. -Esercizio di Pubblici Poteri: delega Nazionale Italiana,schema tipo. Decreto Presidente Repubblica 24 Luglio 1977 N.616 D.lgs 31 Marzo 1998 n.112 Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001 N.3 Modifiche al titolo V della Parte Seconda della Costituzione -Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 N.59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai Servizi nel Mercato Interno Articolo 2 ( Esclusioni ) Comma 1 Le disposizioni del presente Decreto non si applicano : lettera a) alle Attività connesse con l esercizio di Pubblici Poteri,quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all esercizio del Potere Pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre Collettività Pubbliche 16

17 ITB ITALIA Prima Proposta Costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo Diritto di superficie Art 1. 1.In deroga agli articoli 823 del codice civile e 36, 37 del codice della navigazione,le attività esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, sono escluse dall applicazione della Direttiva 2006/123/CE ed inserite all articolo 7 del decreto legislativo 59/2010.I terreni del demanio nazionale nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell art 345 TFUE ex art 295 del trattato CE, sui quali sono esercitate attività anche mediante la costruzione di opere a carattere permanente, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono attribuiti agli attuali concessionari e conduttori mediante negozi di diritto privato costitutivi di diritti reali di godimento, che ne prevedano la trasmissibilità per atto tra vivi o mortis causa, per un periodo di tempo adeguato all entità degli investimenti eseguiti, da realizzare e per manutenzioni ordinarie e straordinarie, di novantanove anni, dietro un corrispettivo annuo contabilizzato anche al fine di computarlo per il diritto di riscatto dei terreni del demanio, corrispettivo calcolato sull intero periodo, al fine della trasformazione in specie di legge delle aree PIP, dal diritto di superficie in diritto di proprietà, per quanto dettato dal comma 64 dell'art 3 della legge 23/12/1996 n.64 come modificato dall'art 1 della legge 12/12/2002 n.273 e successive modificazioni. 2.Il corrispettivo sul totale del trasferimento con versamento annuale rateizzato per il versamento dell importo, con la facoltà di essere corrisposto anche in un unica soluzione per trasformare il diritto di superficie in diritto di piena proprietà, è determinato secondo i parametri fissati e per altre destinazioni assimilabili alle attività indicate al primo comma, nell Elenco 3 allegato alla Legge 311/04 articolo 1 commi 434 e 435. Al comma 434 le parole al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità sono soppresse e sostituite con all'attuale concessionario o conduttore, le parole a decorrere dal 1º gennaio 2006 sono sostituite con a decorrere dal 1º gennaio 2013, le parole nella misura dell 8 per cento sono soppresse, i parametri di cui al comma 434 seguono 17

18 l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Al comma 435 le parole Le somme dovute dai comuni per l occupazione delle aree di cui al comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dell atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale sono soppresse. E' fatta salva la possibilità di esercitare il riscatto del bene demaniale immediatamente o durante il periodo attribuito. Il calcolo del corrispettivo è affidato all Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzione in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale. 3.Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l incameramento, al fine di agire secondo specifiche di legge nelle more della normazione delle aree PIP, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall Agenzia del Territorio competente per area, scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell usura dei beni pertinenziali, viene riconosciuto all attuale conduttore il diritto di superficie sul terreno demaniale dove insistano i beni pertinenziali con opzione di esercitare il riscatto per i beni e per il terreno secondo quanto stabilito al primo e secondo comma. La facoltà di acquisto dei beni pertinenziali costruiti sul terreno e del terreno stesso, può essere esercitato nel termine di 99 anni con pagamento annuale di una quota rapportata al valore totale stabilito del bene pertinenziale costruito sul terreno e del terreno stesso, quote imputabili all acquisto finale del bene pertinenziale, la stima del terreno demaniale seguirà il valore dell Elenco 3 allegato alla Legge 311/04 articolo 1, commi 434 e 435 modificati per quanto stabilito al comma 2. 4.Le aree del demanio dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali sono escluse dalla procedura di incameramento eventualmente in atto, l articolo 49 del Codice della Navigazione è soppresso. 5.Per le Concessioni di Beni Demaniali Marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come «area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare» è riconosciuta come pertinenza diretta del bene principale realizzato sul terreno soggetto del diritto reale, essendo tale nuova definizione della spiaggia parte del demanio necessario, ossia parte del Territorio Nazionale che non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. 18

19 La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall Agenzia del Demanio secondo l'attuale legge in vigore per il calcolo del canone concessorio e successive modificazioni che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali.( Legge 296/2006 Art 1 co.251 ) Art L'occupazione e l'uso dei beni pubblici previsti al precedente articolo, già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, non per atto di ritiro o di decadenza e, comunque, alla scadenza del termine stabilito dal detto titolo o dalla legge, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, sono attribuiti agli occupanti, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi di cui all articolo Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile. ITB ITALIA 19

20 Seconda Proposta Costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo Sdemanializzazione In deroga agli articoli 823 del codice civile e 36 del codice della navigazione,i terreni appartenenti al demanio marittimo sui quali sono svolte le attività turistiche,fluviali,portuali, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio marittimo compresi i beni e le pertinenze assentiti in concessione per l esercizio delle attività con finalità turistico ricreative, destinate a stabilimenti balneari, esercitate anche mediante la costruzione di opere a carattere permanente, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato; i terreni del demanio marittimo sono posti in vendita con diritto di prelazione agli attuali concessionari e conduttori in ossequio all art. 295 del Trattato CE sul regime della proprietà negli Stati membri, al prezzo stabilito dall'allegato tabellare 3 della Legge 311/04 articolo 1 agli effetti dei commi 434 e 435 così riformulati comma 434 < Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, agli attuali concessionari e conduttori, individuati dalla Legge 4 Dicembre 1993 n.494 art 0.1. La richiesta di trasferimento è presentata alla filiale dell Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i parametri fissati dall'allegato tabellare 3 della Legge 311/04.I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1º Gennaio 2013, nella misura dell 8 per cento.per l acquisto delle aree è data facoltà di non procedere al trasferimento non oltre il 31 Dicembre 2020,lasciando inalterato il vigente sistema concessorio> Comma 435 < Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall amministrazione demaniale e Statale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano compensate fra le parti le spese di lite.> Il calcolo del corrispettivo per il trasferimento è affidato all'agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche l assegnazione di nuovi ambiti territoriali del demanio marittimo nazionale in linea con la Direttiva 2006/123/CE, nel rispetto dei piani 20

21 regolatori delle Amministrazioni, garantendo così il diritto di concorrenza,di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell UE, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri. Le aree del demanio marittimo dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali sono escluse dalla procedura di incameramento eventualmente in atto, l'articolo 49 del Codice della Navigazione è abrogato. Le aree demaniali già inseriti nell ambito della concessione preesistente che hanno formato oggetto del diritto reale rilasciato dallo Stato, sono attribuite, in deroga alle procedure previste dall articolo 37 del codice della navigazione. Per le Concessioni di Beni Demaniali Marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come «area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare» è riconosciuta come pertinenza diretta con diritto di superficie, del bene acquisito, essendo tale nuova definizione della spiaggia parte del demanio necessario, ossia parte del Territorio Nazionale che non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento di un corrispettivo individuato dall'agenzia del Demanio secondo l attuale legge in vigore per il calcolo del canone concessorio. Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente dettato. ITB ITALIA Terza Proposta 21

22 EUROPA Costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo Da concessioni ad autorizzazioni La legge "Small Business Act (SBA)" sulle piccole e medie imprese (PMI) crea un quadro strategico finalizzato a sfruttare meglio il potenziale di crescita e di innovazione delle PMI. Tale iniziativa dovrebbe consentire di rafforzare la competitività sostenibile dell'unione europea (UE) e la sua transizione verso un'economia della conoscenza. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 intitolata: Una corsia preferenziale per la piccola impresa Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un Small Business Act per l Europa) [COM(2008) 394 def. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni Riesame dello "Small Business Act" per l'europa [COM(2011) 78 def. Prima di adottare nuove normative, la Commissione e gli Stati membri devono valutare il loro impatto attraverso una "prova PMI", condurre consultazioni delle parti interessate, ricorrere a misure specifiche per le piccole imprese e microimprese. La direttiva 2006/123/CE è stata recepita in Italia dal d.lgs 59/2010 se la Direttiva Servizi quindi è stata resa operativa dalla recezione, contestualmente tutti i titoli concessori a norma del considerando 39 della direttiva stessa sono considerati autorizzazioni, nella fattispecie autorizzazioni di servizi. Quanto è stato realizzato sul terreno demaniale essendo di proprietà è salvaguardato in termini europei dall art 345 TFUE ex art 295 del trattato CE. Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 22

23 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" Analizzando l art 14 del d.lgs 59/2010 Capo II Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori Art. 14 (Regimi autorizzatori) 1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonche' delle disposizioni di cui al presente titolo.( ovvero si intende il Capo II e qui si legga bene il termine mantenuti ) 3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.(notare e l esercizio quindi è attualizzato ad un esercizio in essere) Analizzando l art 16 del d.lgs 59/2010 Art. 16 ( art 12 della direttiva 2006/123/CE) (Selezione tra diversi candidati) 1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, (solo quindi in questo caso ) le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. Non esiste in nessun Stato Membro inclusa l Italia, la possibilità di ritenere beni limitati il complesso naturale delle loro coste. ( un esempio della difficoltà della classificazione delle concessioni demaniali italiane: Camera dei Deputati commissione VI Finanze seduta del 29 Gennaio 2009 ) 2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.( tali considerazioni sono già assolte dagli attuali concessionari ) 3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. 23

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