REGOLAMENTO INTERNO DI DETTAGLIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

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1 REGOLAMENTO INTERNO DI DETTAGLIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI (In conformità alle disposizioni di cui alla L.R. N. 6/2008, allo Statuto approvato con Deliberazione Commissariale n.45/2009,alle disposizioni contenute nel capo V del DPR n. 203 Del 5 Aprile 1951 recante Norme per l elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali.)

2 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 Diritto al voto Art. 3 Elezioni consortili Art. 4 Determinazione del complessivo carico contributivo Art. 5 Deleghe Art. 6 Elenco degli aventi diritto al voto Art. 7 Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto Art. 8 Comunicazione agli aventi diritto al voto Art. 9 Candidati e sottoscrittori di lista Presentazione ed accettazione delle liste Art. 10- Seggi e votazioni Art. 11- Operazioni preliminari allo scrutinio Art. 12- Operazioni di scrutinio Art. 13 Proclamazione dei risultati di insediamento Art. 14- Riunione informativa Art. 15- Compenso spettante ai componenti di seggio Art. 16- Sostituzione dei componenti di seggio Art. 17- Compiti dei componenti di seggio Art. 18- Consegna del materiale di seggio Art. 19- Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione Art. 20- Schede di votazione Art. 21- autenticazione delle schede di votazione Art. 22- Durata della votazione Art. 23- Elettori Art. 24- Identificazione dell elettore Art. 25- Operazioni di votazione Art. 26- Espressione di voto Art. 27- Schede corrispondenti a voti validi Art. 28- Schede corrispondenti a voti contestati Art. 29- Schede nulle e schede bianche Art. 30- Verbale delle operazioni del seggio Art. 31- Chiusura del seggio Art. 32- Ineleggibilità e decadenza Art. 33- Risultati delle votazioni - Ricorsi

3 REGOLAMENTO ELETTORALE Art. 1 Oggetto Il presente regolamento ha la funzione di disciplinare gli aspetti operativi e pratici per lo svolgimento delle operazioni elettorali per l elezione dei Componenti del Consiglio dei delegati del, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 6 del 23 maggio 2008 oltre che al vigente Statuto consorziale approvato con Deliberazione Commissariale n. 45 dell 11 settembre 2009 d ora in avanti denominato Statuto, nonché al DPR n. 203 del 5 aprile 1951(Ai sensi della L.R. N. 6/2008,dello Statuto Consortile, approvato con Deliberazione Commissariale n.45/2009, e delle disposizioni contenute nel capo V del DPR n. 203 Del 5 Aprile 1951 recante Norme per l elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali.). Art. 2 Diritto al voto Ai sensi dell art. 23 della L.R. n. 6/2008 e dell art.16 dello Statuto, hanno diritto di voto gli iscritti nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 9 della L.R. 6/2008 e che godano dei diritti civili. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto. Il voto è segreto e deve essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2008. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell art. 23 della L.R. 6/2008 e del comma 2 dell art. 20 della medesima legge, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono presentare gli atti comprovanti il loro diritto in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 dello Statuto. In ogni caso il Consorzio provvede, per quanto risultante dal catasto consortile e dagli ulteriori atti a sua disposizione, a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine dell individuazione del legittimato ad esercitare il diritto di voto. In caso di comproprietà degli immobili, l elettorato attivo e passivo, è attribuito solo al primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità di individuare altro intestatario mediante delega, conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge da parte di tutti i rimanenti cointestatari. In ipotesi di comunione, al fine dell iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo intestatario o colui al quale ai sensi del comma 4 dell art 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata specifica delega abbia, ai sensi del citato D.lgs, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. 3

4 Per le società e le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi; Per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l ipotesi in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza. In ipotesi di comunione, al fine dell iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo intestatario o colui al quale ai sensi del comma 4 dell art 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata specifica delega abbia, ai sensi del citato D.lgs, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Le deleghe di cui al comma 4 sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del consorzio appositamente autorizzato. In luogo del proprietario e con l assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile. Art. 3 Elezioni consortili Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi: nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto; nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati. Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell art. 23 della L.R. 6/2008, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conseguente iscrizione nel primo o nel secondo elenco si applica quanto previsto dal D.lgs n. 99/2004 e s.m. 4

5 Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell art. 23 della L.R. 6/2008, sempre ai fini dell iscrizione nel primo o nel secondo elenco, la qualifica di coltivatore diretto, deve essere posseduta dal rappresentante legale della società o dal rappresentante specificatamente delegato dal In ipotesi di comunione, al fine dell iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo intestatario o colui al quale ai sensi del comma 4 dell art 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata specifica delega abbia, ai sensi del citato D.lgs, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Nell ipotesi di cui al comma 2 dell art. 20 della L.R. 6/2008, l iscrizione nel primo elenco avviene qualora colui che fa parte dell assemblea, in luogo del proprietario e con l assenso di quest ultimo, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale. I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto. Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati. I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età. Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco. Se non sono presentate liste per entrambi gli elenchi sono eleggibili tutti i consorziati aventi diritto al voto. 5

6 Art. 4 Determinazione del complessivo carico contributivo I soggetti indicati al precedente Art. 2 vengono iscritti nell elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi dovuti anche in riferimento a più immobili di proprietà, anche siti in comuni diversi del comprensorio. In caso di comunione, il cumulo viene effettuato in capo al primo intestatario con riferimento, oltre a quelli di proprietà in comunione, anche agli immobili di cui egli sia proprietario a titolo personale ovvero a quelli in proprietà in altra comunione di cui egli sia parimenti primo intestatario. Analogamente si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, nei riguardi di altro intestatario della comunione al quale sia stata conferita delega congiunta. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere l iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo, con esclusione di quelli appartenenti, a titolo personale o quale intestatario di comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo; pertanto, in tali fattispecie il soggetto rappresentante legale potrà esprimere il diritto di elettorato attivo anche più di una volta, rispettivamente per gli immobili di proprietà del medesimo nonché per gli immobili di proprietà della/e persona/e giuridica/che dallo stesso rappresentata/e. Art. 5 Deleghe In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l ipotesi in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza. Le deleghe di cui al precedente comma sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del consorzio appositamenteautorizzato. Art. 6 Elenco degli aventi diritto al voto Al fine di consentire l esercizio del diritto di voto il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera, ai sensi dell art. 9 del presente Statuto, con la quale sono individuati gli aventi diritto che sono inseriti in due elenchi distinti, predisposti ai sensi dell art. 15 dello Statuto. Gli elenchi degli aventi diritto al voto è articolato per comuni e devono contenere per ciascun avente diritto l indicazione: 6

7 delle generalità; nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 le generalità del rappresentante; l indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto; Art. 7 Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto I reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto pubblicati, devono essere presentati al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni prima di quello fissato per le elezioni, a pena di irricevibilità. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sui reclami entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, con motivata deliberazione, provvedendo contestualmente ad introdurre le eventuali variazioni negli elenchi. La deliberazione deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell adozione e fino alla data delle elezioni presso l albo consortile, nell albo Pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell art. 16 dello Statuto sul sito internet del Consorzio e della Regione. Dell esito del ricorso deve altresì essere data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai ricorrenti ed ai contro interessati. Art. 8 Comunicazione agli aventi diritto al voto La deliberazione, di cui al comma 1 comprensiva degli allegati elenchi, deve essere assunta entro e non oltre sessanta giorni prima della convocazione dell Assemblea dei Consorziati e deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell adozione e fino alla data delle elezioni presso l albo consortile, nell albo Pretorio dei comuni ricadenti nel/i comprensorio/i e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell art. 16 dello Statuto, e trasmessa il medesimo giorno dell adozione all Assessorato Regionale in materia di agricoltura. Entro quarantacinque giorni prima di quello fissato per la convocazione dell Assemblea dei consorziati, deve essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel/i comprensorio/i e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell art. 16 del presente Statuto, nel quale dovrà essere 7

8 data notizia, dell adozione, termini e modalità di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Inoltre, tra la data dell adozione della deliberazione di cui al comma 1 e la data della pubblicazione dei manifesti di cui al comma 4, sarà pubblicato avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione dell avvenuta adozione della deliberazione anzidetta, contenente inoltre l avviso della possibilità di prendere visione degli elenchi presso il Consorzio e l avviso della possibilità di proporre, avverso detti elenchi, reclamo ed i termini di presentazione dello stesso. Art. 9 Candidati e sottoscrittori di lista Presentazione ed accettazione delle liste Le liste dei candidati di cui al comma 5 dell art. 15 dello Statuto devono essere presentate entro e non oltre il ventesimo giorno precedente le elezioni. Devono contenere un numero di candidati non superiore al doppio di quello dei membri del Consiglio dei Delegati e devono altresì indicare il nominativo dei rappresentanti di lista nel numero massimo di tre. I candidati e i presentatori devono appartenere al medesimo elenco di cui al comma 1 dell art. 15 dello Statuto. Le liste devono essere presentate in duplice copia al Direttore Generale del Consorzio o a un funzionario da lui delegato, che restituirà una copia da lui sottoscritta con l indicazione del giorno e dell ora di ricezione. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati oltre che dai consorziati che le presentano e dai rappresentanti di lista. Ai fini dell autenticazione delle firme dei candidati e quelle dei presentatori, si applicano le norme di cui al D.P.R. 445/2000. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora una lista contenga eguali firme di candidati o di sottoscrittori, già presenti in altre liste, dette firme non potranno essere tenute in considerazione al fine della candidatura e della validità della presentazione di cui al comma 5 dell art. 15 dello Statuto. Al controllo della validità delle firme dei candidati e dei presentatori provvede il Direttore Generale del Consorzio, il quale con apposita determinazione comunica entro e non oltre cinque giorni dalla data di presentazione ai primi due firmatari, quali presentatori, l esito delle procedure di verifica. Il Direttore Generale del Consorzio verifica inoltre l eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità di cui all art. 24 della L.R. 6/2008 provvedendo, con la medesima determinazione con la quale comunica l avvenuta o meno accettazione delle liste, ad 8

9 escludere dalla lista il candidato che si trova in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. A tal fine, il provvedimento di esclusione deve essere debitamente motivato e va comunicato personalmente al soggetto escluso oltreché ai primi due firmatari presentatori. Qualora non siano presentate liste di candidati o nessuna venga accettata, si applica il comma 11 dell art. 15 dello Statuto. Art. 10 Seggi e votazioni I seggi elettorali, individuati ai sensi dell art. 17 del presente Statuto, sono composti da un Presidente due scrutatori ed un segretario, nominati tra i dipendenti del Consorzio, dal Direttore Generale. Il Presidente del seggio deve essere scelto tra i dipendenti appartenenti almeno alla sesta fascia funzionale o i dirigenti del Consorzio. All interno del Seggio elettorale devono essere affissi manifesti riportanti le liste presentate e che quanto alla predisposizione riproducano la scheda elettorale predisposta e di cui al comma 5 del presente articolo. In caso di assenza del Presidente, di uno degli scrutatori o del segretario nominati, questi sono sostituiti dal Direttore Generale sempre nell ambito dei dipendenti del Consorzio e con le modalità di cui al comma precedente. Nel seggio elettorale, durante la fase delle votazioni, è ammesso solo l elettore per il tempo necessario per l espressione del voto, ed ai fini del comma 4 dell art. 17 del presente Statuto, il Direttore Generale del Consorzio nonché, ai fini dell art. 15 della L.R. 6/2008, il Dirigente responsabile dell attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, dell'assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Dovranno predisporsi schede differenziate per ciascun elenco degli aventi diritto al voto, le quali dovranno essere debitamente timbrate dall amministrazione del Consorzio e dovranno essere consegnate, in numero non superiore agli aventi diritto, al Presidente del seggio che prima dell inizio delle votazioni controllerà, insieme con gli scrutatori, il numero di esse per ciascun elenco facendone menzione nel verbale di scrutino e provvederà alla loro convalida attraverso l'apposizione della firma su ciascuna di esse. Nell ipotesi in cui sorga la necessità di sostituire una scheda elettorale, il Presidente ne informa il Direttore Generale, che vi provvede, dandone atto nel verbale. Alla stessa maniera si procede qualora dal controllo effettuato dal Presidente e dagli scrutatori il numero delle 9

10 schede consegnate risulti, prima dell inizio delle operazioni elettorali, inferiore a quello degli aventi diritto al voto. Il Direttore generale del Consorzio provvederà altresì a consegnare al presidente del Seggio l elenco degli aventi diritto al voto predisposto al fine di poter contrassegnare a fianco di ciascun nome il numero identificativo del documento di identità esibito nonché la firma del votante. Le schede elettorali dovranno riportare le liste di candidati accettate per ciascun elenco, secondo l ordine di presentazione e rispettando altresì l ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista riportata nella scheda viene stampata una casella e, a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste, una casella di minori dimensioni per l espressione del voto di preferenza. Le votazioni devono svolgersi in un unica giornata ricadente di domenica dalle ore sette alle ore ventidue. Gli aventi diritto al voto, che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell apposita sala, saranno ammessi a votare. Il Presidente del seggio, previa verifica dell identità personale, tramite l esibizione di apposito documento di riconoscimento in corso di validità e la trascrizione degli estremi a fianco al nome in elenco, consegnerà la scheda a ciascun votante in base all elenco di appartenenza. Il votante espresso, il voto a mezzo scheda di cui sopra, la introdurrà subito nell apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori farà apporre la firma al votante a fianco del proprio nome riportato nell elenco degli aventi diritto. Sono nulle le schede che riportino più di una preferenza nell ambito della stessa lista o nell ambito di più liste contrapposte o che assegnino il voto di preferenza ad un candidato non appartenente alla lista in favore della quale è stato espresso il voto di lista. Sono altresì nulle le schede che oltre all espressione del voto contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza. Il presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto. Le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di scrutinio. Nell ipotesi in cui l elettore esprima solo ed esclusivamente il voto di preferenza, questo è attribuito altresì, ai fini previsti dall art. 22 della L.R. 6/2008, alla lista di appartenenza. Per quanto altro non previsto valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel capo V del DPR 4 aprile 1951 n. 203 recante Norme per l elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali. 10

11 Art. 11 Operazioni preliminari allo scrutinio Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari. Le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio. Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti. Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede avute dall incaricato del consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico. Il presidente assegna ad uno scrutatore il compito di registrare, insieme con il segretario, i voti che a mano a mano saranno rilevati dalle schede e al secondo scrutatore quello di deporre a parte, sul tavolo, la scheda il cui voto è stato spogliato. Per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; di uno scrutatore e del segretario che prendano nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due prospetti per le operazioni di scrutinio, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti; nonché del secondo scrutatore che ponga la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate. Art. 12 Operazioni di scrutinio Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente e gli Scrutatori, in seduta pubblica, procederanno allo scrutino, previo riscontro del numero delle schede contenute nell urna con quello di coloro che hanno votato e con quelle inutilizzate. Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi senza alcuna interruzione. Il presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l urna e procede allo spoglio delle schede estraendo dall urna queste ultime una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. 11

12 Contemporaneamente il segretario ed uno scrutatore prenderanno separatamente nota, nei prospetti di scrutinio, del numero di voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti. Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente: 1) accerta, per ciascuna delle due fasce o liste di rappresentanza, che la differenza fra il numero delle schede avute dall incaricato del Consorzio e quelle spogliate è pari al numero delle schede non utilizzate; 2) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio; 3) accerta che il totale delle schede, per ciascuna delle due fasce o liste di rappresentanza, corrisponda a quello registrato, per la corrispondente fascia, nei prospetti di scrutinio. Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale nel quale dovrà essere riportato il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista e nell ambito di questa a ciascun candidato. Dovrà altresì essere riportato l indicazione del numero delle schede nulle e delle schede bianche. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori non appena terminate le operazioni deve essere trasmesso al Direttore Generale unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle, bianche e quelle non utilizzate, ed agli altri atti menzionati nel verbale stesso. Nel seggio elettorale, durante la fase dello scrutinio, sono ammessi, oltre ai componenti dei seggi nominati ai sensi dell art. 21 dello Statuto, i rappresentanti di lista di cui all art. 20 sempre del Statuto, nonché ai fini del comma 4 dell art. 17 dello Statuto, il Direttore Generale dello Consorzio. Può altresì partecipare, ai fini di cui all art. 15 della L.R. 6/2008, il Dirigente responsabile dell attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, dell'assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura. Ultimate le operazioni di riscontro, il Presidente, dichiara il risultato dello scrutinio. L adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente. Art. 13 Proclamazione dei risultati e insediamento Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. 12

13 Il Direttore Generale del Consorzio ricevuti i verbali, ai sensi del primo comma dell articolo precedente, con i relativi allegati da tutti i seggi elettorali, con apposita determinazione da emanarsi entro 8 giorni dalla data delle elezioni, certifica il risultato delle votazioni indicando per ciascuna lista il numero complessivo dei voti ad essa assegnati e per ciascun candidato il numero di voti al medesimo attribuiti. Al fine dell individuazione degli eletti si applica quanto previsto dall art. 22 della L.R. 6/2008 e dall art. 15 dello Statuto. Detta determinazione è pubblicata, ai sensi dell art. 25 della L.R. 6/2008 presso l Albo Pretorio del Consorzio, le eventuali sede periferiche ove siano stati allestiti seggi elettorali, il sito Internet dell Ente ed il sito Internet della Regione Sardegna. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali nonché una copia della scheda elettorale predisposta ed utilizzata sono trasmessi in copia conforme all Assessorato regionale competente in materia di Agricoltura. Sono altresì trasmessi, ai fini di quanto previsto dall art. 25 della L.R. 6/2008: copia conforme del manifesto di cui al comma 3 dell art. 17 dello Statuto con certificazione da parte del Comune dell avvenuta pubblicazione riportante i tempi della stessa; certificazione dell avvenuta pubblicazione prevista dal comma 4 dell art. 17 con copia della relativa pagina del quotidiano; copia conforme della certificazione da parte dei Comuni delle avvenute pubblicazioni previste dal comma 3 dell art. 18 dello Statuto; copia conforme del manifesto di cui al comma 4 dell art. 18 dello Statuto con certificazione da parte del Comune dell avvenuta pubblicazione riportante i tempi della stessa; certificazione dell avvenuta pubblicazione prevista dal comma 5 dell art. 18 con copia della relativa pagina del quotidiano; copia conforme dei reclami presentati ai sensi del comma 1 dell art. 19 del presente Statuto, della deliberazione adottata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nonché certificazione da parte dei Comuni dell avvenuta pubblicazione della delibera e delle avvenute comunicazioni ai ricorrenti ed ai controinteressati; copia conforme delle liste presentate e accettate ai sensi dell art. 20 dello Statuto; copia conforme della determinazione con la quale il Direttore Generale ha provveduto alla nomina dei presidenti, degli scrutatori e segretari; copia conforme della determinazione di cui al comma 2 del presente articolo; ogni altro atto che il Direttore Generale riterrà utile trasmettere al fine della verifica della regolarità delle votazioni, restando salvo in ogni caso quanto previsto dall art. 38 della L.R. 6/2008. al fine di accelerare le procedure di controllo e conseguentemente l insediamento degli Organi elettivi, il Consorzio può provvedere alla trasmissione degli atti in precedenza elencati non appena adottati. 13

14 Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull albo consortile. Consiglio dei Delegati è insediato ai sensi e con le modalità di cui all art. 25 comma 3 della L.R. 6/2008. Art. 14 Riunione informativa Il Direttore Generale del Consorzio, nelle settimane antecedenti il giorno stabilito per la votazione, organizza degli incontri, rivolti a tutti i componenti dei seggi elettorali, durante i quali verranno fornite istruzioni finalizzate ad agevolare i compiti cui sono chiamati i seggi elettorali. Art. 15 Compenso spettante ai componenti di seggio Ai componenti del seggio, in quanto dipendenti del Consorzio, spetta il compenso di cui agli artt. 83, 87, 88 del C.C.N.L. Art. 16 Sostituzione dei componenti di seggio Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Direttore Generale del Consorzio. Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito i competenti Uffici del Consorzio per la sostituzione. Nei casi di assenza o di impedimento, sopraggiunti dopo l insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente. Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente del seggio sceglie tra gli scrutatori il sostituto. Quando uno o entrambi gli scrutatori non siano presenti alla costituzione del seggio, il presidente li sostituirà scegliendoli fra gli elettori presenti in sala o fra altre persone che si 14

15 rendessero disponibili che abbiano diritto a votare nel seggio - ad esclusione degli eventuali sottoscrittori e candidati delle liste da votare - e di tale sostituzione farà cenno nel verbale. In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori e nell impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio dovrà senz altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando sia presente almeno un componente del seggio, oltre al presidente. Questi dovrà procedere, appena possibile, all integrazione del seggio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità previste al precedente punto. Art. 17 Compiti dei componenti di seggio Il Presidente del seggio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal vicepresidente. Il Presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni del seggio e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale. Il vicepresidente coadiuva il presidente del seggio e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento. Gli scrutatori compiono gli atti di seguito illustrati, concernenti le operazioni di autenticazione delle schede, d identificazione degli elettori, di scrutinio. Art. 18 Consegna del materiale di seggio 1 - Il presidente del seggio riceve in consegna, nel giorno precedente le elezioni, dall incaricato all uopo individuato con determinazione del Direttore Generale: a) due elenchi degli aventi diritto al voto, divisi per fasce, nel seggio di cui uno a disposizione degli elettori per la consultazione; b) tre copie, di cui due da affiggere nella sala delle votazioni, di ciascuna lista dei candidati corredata dall elenco dei sottoscrittori di lista; 15

16 c) una copia del regolamento elettorale; d) il plico sigillato contenente le schede di votazione con l indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse distinte per fascia di rappresentanza; e) due copie dei prospetti per le operazioni di scrutinio; f) due copie dello schema del verbale; g) buste, carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente. 2 - Del predetto materiale il presidente del seggio rilascerà ricevuta. Art. 19 Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione 1 - Entro le ore 7.30 del giorno stabilito per la votazione, il presidente costituisce il seggio, chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale. 2 - Il presidente sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente. 3 - Il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, procede alle seguenti operazioni preliminari: a) affissione nella sala di votazione di due copie per ciascuna lista di candidati; b) accertamento che le cabine ed i tavoli occorrenti per la votazione siano installati in modo da garantire la segretezza del voto. Degli interventi adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nel verbale; c) accertamento che le urne siano vuote e quindi loro suggellazione con strisce di carta sulle quali i componenti del seggio apporranno la loro firma; d) apertura del plico contenente le schede di votazione e controllo delle stesse; le schede saranno disposte sul tavolo ripartendole per fascia di rappresentanza; e) predisposizione ed affissione all esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario. Art. 20 Schede di votazione 16

17 1 - Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore, a seconda della fascia di rappresentanza, e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista, in carattere grande, un numero progressivo arabo, nell ordine di presentazione, nonché l eventuale contrassegno e motto distintivo. 2 - Nello spazio situato sotto il riquadro numerato saranno tracciate, prima delle generalità dei candidati di ciascuna lista, apposite caselle in modo che l elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine ai candidati della lista votata. Art. 21 Autenticazione delle schede di votazione 1 - Compiute le operazioni di cui al precedente Art., si procede all autenticazione di almeno il 5% delle schede, che dovrà essere compiuta, alla presenza di tutti i componenti del seggio, prima dell inizio delle operazioni di votazione apponendo sulla facciata delle schede stesse il visto di uno scrutatore o del presidente. 2 - L autenticazione del rimanente 95% delle schede può essere compiuta successivamente e comunque entro e non oltre le ore della medesima giornata, purché durante tale operazione nessuno dei componenti del seggio si allontani dalla sala. Art. 22 Durata della votazione 1 - Tra l'inizio e il termine della votazione devono trascorrere dodici ore. Tuttavia se al momento stabilito per la chiusura delle votazioni sono ancora presenti nella sala delle votazioni elettori che non hanno votato, il presidente li ammette a votare; quindi, dichiara chiusa la votazione. Art. 23 Elettori 1 - Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario. 2 - Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. 3 - Hanno diritto a votare nell ambito della fascia di appartenenza: 17

18 a) coloro che sono iscritti nell elenco elettorale del seggio; b) il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, se elettori, anche se risultano iscritti in altro seggio dello stesso Consorzio. 4 - Gli elettori di cui alla lettera b) del punto precedente sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce all elenco elettorale di seggio e di essi è presa nota nel verbale. Per i componenti del seggio non occorre alcuna specifica annotazione relativa all identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. 5 - I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esprimere il voto con l assistenza di un componente della propria famiglia o di un altro elettore che sia stato scelto come accompagnatore. Il presidente prima di consegnare la scheda, si accerterà, con apposita interpellazione, se l elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio dell avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore (ha votato con l'assistenza del sig ). Art. 24 Identificazione dell elettore 1 - L elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato. 2 - L identificazione può avvenire: A) mediante presentazione della carta d identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia. In tal caso, nell apposita colonna di identificazione, dell elenco elettorale di seggio andranno indicati gli estremi del documento. Ai fini dell identificazione sono validi anche: a) carte di identità e altri documenti di identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, scaduti da non oltre tre anni, purché risultino sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante; b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare; 18

19 c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia; B) per identificazione di uno dei componenti del seggio; C) per identificazione di un altro elettore noto al seggio. 3 - L identificazione di cui alle lettere B) e C) si opera con l apposizione della firma di colui che identifica l elettore nell apposita colonna dell elenco elettorale del seggio. 4 - In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, e di tale rettifica si farà cenno nel verbale. Art. 25 Operazioni di votazione 1 - Riconosciuta l identità personale dell elettore, il presidente consegna a quest ultimo, di cui verrà letto ad alta voce il nome, la matita copiativa per l espressione del voto e la scheda che gli compete a seconda della fascia di appartenenza, dopo avere verificato che la medesima risulti autenticata secondo la procedura di cui al precedente Art. del presente Regolamento. 2 - L elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda e restituirla al presidente del seggio. 3 - Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina. 4 - Se l espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale. 5 - Il presidente del seggio, nel caso in cui l elettore indugi artificiosamente nell espressione del voto, con l eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda - che dovrà essere annullata - e sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale. 6 - Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l indicazione del nome dell elettore. Analoga annotazione va fatta 19

20 nell elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell elettore, onde se ne possa tenere conto all atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate. 7 - L elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata o abbia commesso un errore nella votazione, può chiederne al presidente un altra, contro restituzione di quella deteriorata. L elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l indicazione scheda deteriorata, aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un altra, da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione, sull elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda. 8 - All atto della restituzione della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all elettore, se sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell elettore stesso, dopo aver ripetuto il nome dell elettore per riscontro da parte dello scrutatore, pone la scheda nell urna. 9 - La scheda restituita dall elettore mancante della firma dello scrutatore non deve essere posta nell urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da uno scrutatore ed allegata al verbale Deposta la scheda nell urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l avvenuta riconsegna mediante l apposizione della firma, accanto al nome dell elettore, nella colonna dell elenco elettorale del seggio a ciò destinata. Art. 26 Espressione di voto 1 - Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell ambito di ciascuna fascia di rappresentanza. 2 - Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire una sola preferenza per determinare l ordine dei candidati compresi nella lista votata. 3 - Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. 20

21 4 - Le preferenze per candidati compresi in altre liste sono inefficaci. Art. 27 Schede corrispondenti a voti validi 1 - Una scheda valida rappresenta un voto di lista. 2 - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell elettore. 3 - Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso una preferenza per candidato compreso nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato preferito. 4 - Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. 5 - Nel caso l elettore abbia espresso più di una preferenza all interno di una stessa lista, saranno escluse le preferenze soprannumerarie rispetto alla prima nell ordine di lista. 6 - Le schede corrispondenti a voti validi devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori. Art. 28 Schede corrispondenti a voti contestati 1 - Sull assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori. 2 - I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente andranno anche riportate nel verbale. 3 - Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori. Art. 29 Schede nulle e schede bianche 21

22 1 - Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione del presidente o di un altro componente del seggio, o che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere. 2 - Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta. 3 - Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del presidente o di uno scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura. 4 - Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale. 5 - Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e dai due scrutatori. Quindi, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori. Art. 30 Verbale delle operazioni del seggio 1 - Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione delle eventuali schede che durante le operazioni di votazione fossero state annullate, delle schede bianche, nulle, contenenti voti validi e contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio, come da Allegato 6: fac-simile Verbale delle operazioni del seggio. 2 - Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede. 3 - Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio. Art. 31 Chiusura del seggio 22

23 Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste, così distinte: a) busta relativa alle schede contenenti voti validi; b) busta relativa alle schede contenenti voti contestati; c) busta relativa alle schede bianche e nulle; d) busta relativa alle schede deteriorate ed annullate; e) busta relativa alle schede non utilizzate; f) busta relativa ai prospetti di scrutinio; g) busta relativa ai verbali; h) busta relativa al materiale residuo. Su ciascuna busta, sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori, sarà indicato il contenuto ed il seggio; tutte le buste ed il plico contenente le schede non utilizzate saranno consegnati dal presidente del seggio all incaricato del Consorzio e della consegna sarà rilasciata ricevuta al presidente del seggio. Art. 32 Ineleggibilità e decadenza Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati: a) il Presidente della Regione; b) i consiglieri regionali; c) i componenti della Giunta regionale; d) i presidenti delle province e i componenti delle giunte delle province ricomprese in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica; e) i sindaci dei comuni ricompresi in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica; f) gli amministratori degli enti e delle agenzie regionali; g) i minori, gli interdetti e gli inabilitati; h) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; i) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell interdizione; l) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l iscrizione nelle liste elettorali; m) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di finanziamento e controllo sull amministrazione del consorzio; n) i dipendenti del consorzio di bonifica; o) coloro che hanno il maneggio di denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione; p) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio salvo che nell ipotesi di controversie inerenti le procedure elettorali; 23

24 q) coloro che eseguono opere o erogano servizi per conto del consorzio; r) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall incarico di consigliere. Art. 33 Risultati delle votazioni - Ricorsi Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e i consorzi di bonifica, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull albo consortile. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 2, l Assessorato regionale competente in materia di agricoltura dispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l insediamento del consiglio dei delegati o, in caso di accertate gravi irregolarità, l annullamento delle elezioni. Trascorso il predetto termine di novanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati e il consiglio dei delegati insediato. Il presidente del consorzio di bonifica o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convocare il nuovo consiglio dei delegati, la cui prima riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento. 24

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