Responsabile Servizio Affari Legali e Tributario Federcasse

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1 PIERFILIPPO VERZARO Responsabile Servizio Affari Legali e Tributario Federcasse La disciplina standard del Credito Cooperativo Buongiorno a tutti, innanzitutto, grazie al Professor Patanello ed al Prof. Cusa per il cortese invito a partecipare, in qualità di relatore, a questo Convegno, a questo dialogo tra accademia e professione come è stato sottolineato in apertura dal Prof. Cusa. Il tema che mi è stato assegnato è quello della disciplina standard del Credito Cooperativo. La prima domanda che mi sono posto è stata quale sia il significato di disciplina standard. Infatti, i miei ricordi di studente universitario non contemplano il termine standard unito a quello di disciplina. Il termine disciplina nella mia memoria è ricollegato ad un complesso di norme di natura primaria o secondaria. Si è imposta, quindi, una veloce ricerca, almeno su internet, sulla libera enciclopedia Wikipedia, dove si legge che il termina standard, proprio della lingua inglese, in italiano traducibile come convenzione, deriva dal vocabolo francese antico estendart,

2 avente il significato di stendardo, insegna. Il termine italiano che più si avvicina - si legge sempre su Wikipedia - a standard è norma, ovvero modello convenzionale. Così ricostruito il significato del termine standard, è chiaro che l oggetto della mia relazione sarà la disciplina contenuta nello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo: quindi di una normativa che ha, appunto, natura convenzionale. Aggiungerei normativa attraverso la quale il Credito Cooperativo intende definire un modello comune o, se vogliamo, per riprendere il titolo della relazione, standard delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali. Dunque esame delle norme che all interno dello Statuto-tipo delle BCC-CR disciplinano le funzioni di supervisione strategica e di gestione. Prima di passare all esame di tali disposizioni un inquadramento di carattere generale. Perché si parla di Statuto-tipo delle BCC-CR e perché per le Banche della categoria lo Statuto assume un rilievo particolare. Orbene, a me sembra che il peculiare rilievo dello Statuto sia sancito dalle stesse norme che riguardano le BCC-CR. Innanzitutto, l articolo 35 del D.Lgs. 385/93 che, al secondo comma, prevede che gli statuti (delle BCC-CR) contengano norme relative all attività delle operazioni di 2

3 impiego e raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d Italia. Ancor più incisive le Disposizioni di Vigilanza che prevedono che lo statuto delle singole Banche di credito Cooperativo assume un ruolo centrale; esso costituisce non soltanto lo strumento che regola i rapporti fra i soci, ma rappresenta, diversamente dalle altre banche, il canale attraverso il quale le Banche di Credito Cooperativo recepiscono i criteri prudenziale emanati dalla Banca d Italia (cfr. Istruzioni di Vigilanza, Titolo VII, capitolo 1, Sez. I). Dunque, lo statuto delle BCC-CR non solo luogo della disciplina dei rapporti fra soci, fra questi e la BCC-CR quale società, ma, potremmo dire, compendio normativo per gli Organi di Amministrazione, Direzione e Controllo per la verifica, sia pure di sintesi, delle principali disposizioni che regolano la sana e prudente gestione delle BCC-CR cui gli Organi di Governo e Controllo di tali soggetti bancari devono attenersi nella gestione, ovvero, nel controllo della Banca. In questa prospettiva, deve ricordarsi che lo Statuto-tipo riceve l approvazione della Banca d Italia e quindi le disposizioni ivi contenute sono ritenute non in contrasto con la sana e prudente gestione. La peculiare valenza dello statuto delle BCC-CR ha consentito al Credito cooperativo di definire, attraverso l elaborazione di uno statuto tipo, un modello convenzionale di 3

4 BCC-CR, di tracciare linee comuni di un tipo tutto peculiare di Banca: la Banca di Credito Cooperativo. Ed infatti, nello statuto-tipo trova cittadinanza anche l identità valoriale propria del Credito Cooperativo, sancita dall articolo 2 che definisce i principi ispiratori di un modo, appunto peculiare e proprio delle BCC-CR, di esercitare l attività bancaria. L articolo 2 tocca, infatti, punti identitari del fare banca delle BCC-CR: le persone; il territorio; le comunità locali (espressione e sintesi dei primi due elementi); gli obiettivi perseguiti; l educazione al risparmio ed alla previdenza; la crescita responsabile e sostenibile del territorio. Come è possibile dedurre da quanto sin qui delineato, lo statuto delle BCC-CR assume - in linea con la normativa primaria e secondaria una valenza più ampia della pur fondamentale disciplina dei rapporti sociali. Ciò posto, concentriamo ora la nostra attenzione sulla disciplina contenuta nello Statuto-tipo delle BCC-CR in materia di funzioni di supervisione strategica e di gestione. Innanzitutto, la individuazione delle norme statutarie: la materia è disciplinata nel Titolo VII e nel Titolo VIII dedicati rispettivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo nonché nel Titolo XII dedicato al Direttore. 4

5 In via preliminare una notazione scontata : la disciplina convenzionale o, se vogliamo il modello convenzionale delineato dallo Statuto-tipo, non può che essere in linea con le Disposizioni di norma primaria (codice civile, Testo Unico Bancario e leggi speciali), nonché secondaria (disposizioni di Vigilanza) in materia di governo societario. Da qui anche la richiamata funzione di compendio per gli Organi delle BCC-CR, delle norme statutarie che sintetizzano le previsioni di legge e di normativa secondaria che regolano la complessa materia della governance societaria. Nell ambito del Titolo VII la norma cardine ai fini della nostra indagine è l articolo 35 dello Statuto rubricato Poteri del Consiglio di Amministrazione ; il primo comma della menzionata disposizione recita: Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all assemblea dei soci. La disposizione statutaria è coerente con il dettato dell articolo 2380 bis del codice civile che recita: la gestione dell impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale. Dunque, un primo dato fondamentale: l amministrazione della società è compito proprio del Consiglio di Amministrazione che esercita tale compito collegialmente. Il tratto della collegialità della amministrazione è, a mio avviso, un connotato strutturale dell attività del Consiglio; è chiaro in tal senso il primo comma dell articolo 35, e sono 5

6 altrettanto esplicite le norme in forza delle quali è il Consiglio che delega proprie attribuzioni al Comitato esecutivo, quarto comma, art. 35, ovvero, in materia di erogazione del credito, quinto comma, art. 35 ad altri soggetti individuati dallo Statuto. Nello stesso senso l assenza di disposizioni che vedono la nomina di un amministratore delegato, o che, riservano poteri gestori al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In un simile contesto, occorre evidenziare che l articolo 35 riserva all esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione diverse materie, ritenute di particolare importanza: le materie relative ai rapporti con i soci (ammissione, esclusione, recesso); la nomina del Direttore e dei componenti la Direzione, ovvero, dei responsabili delle funzioni di controllo, gestione rischi, revisione interna e conformità; la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell assetto generale dell organizzazione della società; l approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio. Ho focalizzato l attenzione su alcune delle materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per evidenziare come le stesse riguardino profili fondamentali dell attività della Banca ed attengono ad atti che possiamo far rientrare sia in atti di supervisione strategica: indirizzi generali di gestione; approvazione di piani 6

7 industriali e finanziari, approvazione delle politiche di gestione del rischio; sia in atti gestionali: nomina del Direttore e dei componenti la Direzione, dei responsabili di funzioni di rilievo della banca; e la definizione degli assetti organizzativi della banca stessa. Orbene, a me sembra che l attuale struttura della disciplina standard delle BCC-CR riunisce sostanzialmente nel Consiglio di Amministrazione sia i profili di supervisione strategica che di gestione delle BCC-CR. Circostanza questa che appare in linea con quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario, emanate dalla Banca d Italia nel 2008 e, che nel documento di modifica posto in recente consultazione, non sono destinate ad essere modificate, e dove si legge che non sussiste una analoga esigenza di puntuale destinazione di ruoli con riferimento ai componenti dell organo in cui siano incardinate entrambe le funzioni [ ]. Inoltre, va precisato che nelle banche di minori dimensioni e limitata complessità questa destinazione può non sussistere, considerato anche il contributo fornito in tali realtà dal Direttore generale nell esercizio dei compiti di gestione. Dunque l attuale formulazione dello Statuto-tipo appare conforme al complesso delle vigenti disposizioni di natura primaria e secondaria, e conferma quanto esposto in premessa, vale a dire che attraverso la predisposizione dello Statuto-tipo il sistema del Credito Cooperativo addiviene alla definizione di un proprio modello convenzionale che anche per i profili della governance ha caratteristiche proprie. 7

8 In sintesi, da quanto sin qui esposto, secondo la disciplina standard del Credito cooperativo, il Consiglio di Amministrazione è l Organo cui compete l amministrazione ordinaria e straordinaria della banca ed in cui, allo stato attuale, confluiscono poteri sia di supervisione strategica che di gestione. Quanto ora affermato impone di valutare le disposizioni della disciplina statutaria quelle relative al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, organo e soggetto cui vengono riservati poteri di gestione della banca. Prendiamo le mosse dal Comitato Esecutivo disciplinato dall articolo 41 dello Statuto. Innanzitutto una notazione, nelle BCC-CR il Comitato Esecutivo è organo eventuale: depone in tal senso il disposto dell articolo 23 che, fra gli organi sociali, include il Comitato Esecutivo aggiungendo se nominato ; per completezza il Comitato Esecutivo è obbligatorio nelle banche il cui attivo è superiore a 500 milioni di euro. Il primo profilo da sottolineare è il seguente: lo Statuto-Tipo non attribuisce direttamente competenze al Comitato Esecutivo; l organo ha competenza sulle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione in ragione di quanto previsto dall articolo 35 prima visto. L esperienza insegna che il Comitato Esecutivo nelle BCC-CR ha generalmente competenza in materia di erogazione del credito e non in altre materie, quindi una 8

9 competenza gestionale ben definita per tipologia e con limiti di importo così come richiesto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza. Comunque anche se il Comitato Esecutivo ha altre competenze queste sono sempre derivate. L impostazione della norma statutaria e l osservazione del dato empirico riflettono la previsione di rango primario, vale a dire il terzo comma dell articolo 2381 del codice civile che recita: Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Il Comitato Esecutivo non ha quindi competenze di natura gestionale proprie ma derivate, e nei limiti e secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, organo dalle competenze originarie che mantiene anche la facoltà di revoca delle deleghe conferite. In ragione della disposizione di natura primaria possiamo osservare come il Comitato Esecutivo nelle BCC-CR, pur rivestendo un ruolo importante in quanto destinatario di deleghe in materia di erogazione del credito, non sembra essere Organo a cui può assegnarsi un ruolo gestionale autonomo. L articolo 41 riveste maggiore interesse per la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo: nell attuale formulazione il Comitato non vede più, in linea con le Disposizioni di Vigilanza sul governo societario, la presenza di diritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ma solo previa 9

10 nomina e con l attribuzione al Direttore Generale del potere di proposta in seno al Comitato. Si tratta di profili importanti volti, nella logica delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario, ad enfatizzare un ruolo non operativo e non gestionale del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tema su cui si avrà modo di soffermarsi al termine della relazione. In coerenza con la disamina sin qui condotta, si deve valutare l articolo 46 dello Statutotipo rubricato compiti e attribuzioni del Direttore. In via preliminare una notazione: la normativa standard relativa al Direttore ed al Presidente è fra quelle che, dalla redazione dello Statuto-tipo del 1993, ha avuto più evoluzione ed ha subito modifiche. Questo in ragione del fatto che è oggettivamente difficile e complesso costringere in una norma statutaria il ruolo svolto da queste due importanti figure delle BCC-CR. Ed infatti, entrambe le norme si sono arricchite di contenuto nel tentativo di riflettere normativamente il complesso ruolo svolto all interno delle BCC-CR dal Direttore e dal Presidente. Ai fini che qui interessano, appare utile concentrare l attenzione sul contenuto del quarto comma dell articolo 46 dello statuto che recita: Il direttore dà esecuzione alle delibere dagli Organi Sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovraintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei 10

11 servizi secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della società e l efficacia del sistema dei controlli interni. Il comma è denso di contenuti che non hanno solo riflessi di natura giuridica ma anche organizzativa e gestionale. A me sembra che la previsione confermi quanto dichiarato nelle Istruzioni di Vigilanza sul governo societario sia vigenti che in consultazione dove si legge che il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione. Orbene, occorre intendersi in ordine al concetto di funzione di gestione: concetto che non ha solo contenuti di natura giuridica ma anche, ripeto, organizzativa ed aziendale. Infatti, in imprese ad organizzazione complessa quali sono per loro natura le banche, il direttore generale e la connessa struttura organizzativa svolgono un ruolo gestionale che deve essere esercitato nell ambito delle linee guida strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione. Credo che si possa convenire che una cosa è, per riprendere le definizioni statutarie, dare esecuzione alle delibere degli organi sociali, altro è perseguire gli obiettivi gestionali; assicurare la conduzione unitaria della società. 11

12 A me sembra che, mentre nel primo caso, l esecuzione delle delibere richiede una attività di mera attuazione, sempre nel rispetto delle norme delle deliberazioni assunte dal CdA; la seconda richiede attività che implicano necessariamente delle scelte di natura gestionale che sono demandate al Direttore Generale o ai diversi componenti la Direzione o alla struttura della Banca. Si pensi, ad esempio, al compito del Direttore richiesto dallo Statuto, di assicurare l efficacia del sistema dei controlli interni ; è di tutta evidenza come un simile obiettivo presuppone necessariamente il compimento di atti che hanno un intrinseca natura gestionale: assegnazione delle risorse umane e di struttura al servizio controlli; definizione di piani di controllo e delle relative priorità; verifica degli esiti delle attività di audit e connessi piani per la rimozione delle criticità riscontrate. In definitiva il coordinamento della struttura della macchina operativa per essere effettuata è legata si ripete al compimento di atti gestionali. Altro esempio la selezione della clientela meritevole di credito, sempre nelle linee strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione; chi opera scelte gestionali quotidiane? chi definisce le linee con cui perseguire gli obiettivi definiti dal CdA? Certamente il Direttore e le strutture aziendali a ciò deputate: siamo a mio avviso di fronte ad una complessa realtà d impresa nella quale i compiti gestionali sono ripartiti. Forse possiamo parlare di compiti gestionali, intesi quale la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi aziendali propri del Consiglio di Amministrazione, mentre 12

13 di compiti gestionali intesi quali attività legate alla complessa e quotidiana attività bancaria di competenza del Direttore e della struttura. Un ultimo tema deve essere affrontato. Il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione così come descritto oggi dallo Statuto e dalle connesse Disposizioni di Vigilanza sul governo societario. La relativa disciplina si rinviene nell articolo 40. Una prima osservazione a mio avviso fondamentale: il Presidente del CdA, così come emerge disegnato dalle diverse disposizioni di norma primaria e secondaria è il punto di equilibrio del governo delle BCC-CR. Il soggetto che ha il ruolo di coordinamento del governo societario della BCC-CR. Ed infatti, al primo comma dell articolo 40 si legge. il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l equilibrio dei poteri tra agli organi deliberanti della società, con particolare riferimenti ai poteri delegati. Dunque l articolo 40 assegna un compito ed un ruolo al Presidente del CdA. Il compito: promuovere l effettivo funzionamento del governo societario, in estrema sintesi, assicurarsi che il Consiglio, il Collegio sindacale, svolgano il proprio ruolo ed il proprio lavoro in linea con le disposizioni di natura primaria, secondaria e statutaria, ma anche delle pratiche del governo societario. 13

14 Il ruolo: garantire l equilibrio dei poteri tra gli organi deliberanti con particolare riferimento ai poteri delegati. Un ruolo di garanzia dunque super partes che valuta complessivamente l attività del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e degli altri soggetti che hanno poteri deliberanti. Verificando ed assicurando che, nella corrente attività, non vi siano sovrapposizioni fra i diversi soggetti e prevaricazioni fra gli stessi. Nella sostanza, l articolo 40 nel primo comma fa sintesi dei tanti e diversi provvedimenti legislativi che chiamano in causa il Presidente del CdA e traccia anche linee da seguire nella concreta azione da parte del presidente: equidistanza dai diversi Organi deliberanti; rigore nella applicazione delle norme che disciplinano l attività degli organi collegiali; supervisione del funzionamento della governance della BCC-CR; visione d insieme delle attività degli organi con poteri deliberanti della BCC-CR. In altri termini, come affermato dalla dottrina in relazione alla riforma del diritto societario del 2004, al Presidente è positivamente riconosciuta la titolarità di una serie di poteri cardine per esercitare funzioni non solo di coordinamento dell attività consiliare, ma anche di stimolo e dunque di tutela dell effettività del ruolo del CdA nell amministrazione sociale: in una logica, insomma, di potenziamento dell organizzazione collegiale, spesso nella pratica ridotta a posizioni marginali e equilibrate in favore degli organi delegati, tali da compromettere l efficacia gestoria (cfr. Pierpaolo M. Sanfilippo, Il presidente del CdA nelle società per azioni, in Il nuovo diritto delle società, diretto da Abbadessa-Portale, Torino, 2007, p. 442). 14

15 In tale contesto il Presidente deve altresì provvedere affinché adeguate informazioni siano inviate ai componenti del CdA. Si tratta di un passaggio ritenuto fondamentale dal legislatore e ribadito dallo Statuto: per il miglior funzionamento del CdA in quanto Organo Collegiale, è di tutta evidenza, infatti, che per consentire una partecipazione qualificata ed effettiva ai singoli componenti alle sedute del CdA risulta fondamentale la effettiva trasmissione delle informazioni; anche in considerazione dell obbligo proprio degli amministratori di agire in modo informato, obbligo che può essere adempiuto nella misura in cui i singoli consiglieri sono messi nelle condizioni di conoscere le materie sulle quali sono chiamati ad esprimersi nel corso della seduta. In sintesi, dalla disciplina standard dello Statuto discende che al Presidente non sono assegnati compiti gestori, ma lo stesso ha un ruolo di garante del corretto funzionamento della complessiva governance della BCC-CR. I compiti gestori competono ai singoli soggetti che hanno ricevuto delega (cfr. Direttore, Vice Direttore, altri dipendenti), ovvero al CdA collegialmente inteso o al Comitato Esecutivo sempre collegialmente inteso. Nella sostanza, mi sembra che il Presidente anche se privo di deleghe di gestione, svolge un ruolo di grandissima rilevanza nell organizzazione della società, anche per il solo fatto di garantire in modo efficace la governance della società. 15

16 Questa in sintesi la disciplina standard del Credito Cooperativo in materia di supervisione strategica e di gestione. Il tema dovrà essere ripreso quando saranno emanate le nuove disposizioni sul governo societario in consultazione. Su tale documento il Credito Cooperativo ha formulato proprie osservazioni e proposte, il confronto istituzionale è avviato. Una ultima notazione di carattere generale: la governance di ogni società è tema complesso da affrontare a livello teorico e di studio; altrettanto complesso è definirne una efficace legislazione specialmente in tempi difficili quali sono quelli che ci è dato di vivere. Ma ancora più complesso è attuare nel concreto, nell attività di tutti i giorni, una buona governance che è frutto non solo di competenze professionali, ma di profonda conoscenza del ruolo che si riveste; di rapporti di natura interpersonale; di equilibrio e saggezza nell espletamento del ruolo. Elementi tutti che non risiedono in alcuna normativa ma nella capacità e nella coscienza delle persone che si propongono per ricoprire il delicato e complesso mestiere del banchiere cooperativo. 16

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