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1 L'ASSETTO NORMATIVO 15 CAPITOLO I L'ASSETTO NORMATIVO L istituto Dopo la legge 898 del 1970, che istituiva il cd. divorzio, la legge 151 del 1975, che eliminava ogni differenza tra marito e moglie nel regime matrimoniale, anche con riferimento ai figli, e la legge 54 del 2006, che introduceva la regola dell affidamento condiviso ma anche significative novità di carattere processuale relative ai processi aventi ad oggetto la crisi dell unione matrimoniale, il cantiere delle riforme in materia di rapporti familiari è stato recentemente riaperto (non senza dimenticare l emanazione della l. 40 del 2006, sulla procreazione medicalmente assistita). Il dato fattuale dal quale appare opportuno partire è che un bimbo su cinque in Italia nasce fuori dal matrimonio (circa all anno). Il fenomeno è comune agli altri Paesi dell occidente, in alcuni dei quali anzi è il caso della Francia il numero dei figli nati da coppie non coniugate (o non ancora coniugate) supera ormai quello dei figli nati da coppie tradizionali. Da tempo era da più parti segnalata la necessità che le due categorie dei figli, i figli nati in costanza di matrimonio e quelli nati fuori da esso, ricevessero una disciplina il più possibile omogenea. Ogni eventuale differente trattamento normativo appariva ai più ingiustificato alla luce delle intervenute profonde modificazioni nella concezione ed assetto della famiglia ma anche del quadro normativo sovraordinato. In primo luogo l art. 30 Cost. aveva infatti riconosciuto ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, anche se permanevano vistose limitazioni al riconoscimento della paternità: dispone infatti l art. 30 che «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio...» ma poi prevede che la legge detta norme e limiti per il riconoscimento della paternità. La clausola di salvaguardia in oggetto consentì così, nei primi venti anni di vigenza della Costituzione, una lettura conservatrice, tesa alla salvaguardia delle discriminazioni previste dal codice civile del 1942; la stessa Corte Costituzionale, almeno in una fase iniziale, giunse ad affer- MEMO_NuoveProcedureSullaFiliazione_2015_1.indb :40:29

2 16 le nuove procedure sulla filiazione mare che l equiparazione tra figli legittimi naturali può aver luogo solo laddove manchi in concreto una famiglia legittima da tutelare. Si tratta di un orientamento ormai superato, prevalendo da decenni un interpretazione del terzo comma dell art. 30 Cost. cit. tenuto anche conto delle più generali previsioni degli artt. 2 e 3 che assicuri la piena applicazione del principio di eguaglianza. La stessa clausola di compatibilità è ora interpretata come a tutela dei figli già inseriti nell ambito della famiglia, e non come fonte di discriminazione per quelli naturali. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 era stato rimosso il divieto di riconoscimento dei figli adulterini e passi avanti erano stati compiuti anche con riferimento ai diritti successori, pervenendo ad una quasi equiparazione tra figli legittimi e naturali. Un ulteriore passo verso una piena equiparazione è stato poi compiuto dalla l. n. 54/2006 citata, la cd. legge sull affidamento condiviso, l articolo 4 della quale dispone che le nuove norme (formalmente costituenti una novellazione del codice civile e di quello di rito, quindi relative alla sola separazione) si applicano anche tra l altro ai figli di genitori non coniugati. Si tratta di una disposizione di grande significato, considerato che il novellato art. 155 c.c. esprimeva principi generali che vanno oltre la stessa patologia del rapporto familiare (coniugale o di fatto che sia, e anche in mancanza di una convivenza tra i genitori): si pensi alla solenne enunciazione della tutela prevalente dell interesse del minore. In realtà la vera discriminazione era data dal fatto stesso che la differenza era operata sullo stato di genitore (coniugato, non coniugato) e che non esistesse uno statuto unitario della filiazione. Molte norme internazionali deponevano del resto per la necessità di un pieno superamento delle differenze. Le stesse convenzioni internazionali di New York (20 novembre 1989) e Strasburgo (25 gennaio 1996) ratificate dall Italia, imponevano un immediato cambio di rotta del nostro legislatore, atteso da molto tempo. In tal senso erano anche l art. 21 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell Unione europea, vincolante in forza del Trattato di Lisbona (art. 6 Trattato Unione europea, testo consolidato), che vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nascita, nonché gli artt. 8 e 12 della CE- DU (Convenzione europea dei diritti dell Uomo), che proteggono la vita privata e vietano ogni discriminazione. L auspicato cambio di rotta è stato realizzato da due interventi normativi; in primis la legge 10 dicembre 2012 n. 219 che ha posto il principio della piena equiparazione tra figli nati all interno e fuori del matrimonio, ha dettato alcune regole e al contempo ha delegato il governo ha emanare un decreto legislativo pienamente attuativo di tale principio; e quindi il MEMO_NuoveProcedureSullaFiliazione_2015_1.indb :40:29

3 L'ASSETTO NORMATIVO 17 d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che in attuazione di detta delega, è intervenuto su molteplici articoli del codice civile, del codice di procedura civile, del codice penale e di numerose leggi speciali. A tal proposito, si è parlato di una novellazione a metà, secondo una attività legislativa rateizzata (Casaburi, La nuova disciplina della filiazione: gli obiettivi conseguiti e le prospettive (specie inaspettate) future, in Corr. Mer., 2013, 8-9, 817). La legge 10 dicembre 2012, n. 219 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012, n. 293 ed è entrata in vigore in data 1 gennaio La nuova legge si compone di sei soli articoli. L art. 1 riforma varie disposizioni del libro primo del codice civile, inerenti la filiazione; si tratta di modifiche imperniate quasi tutte sull unificazione dello status dei figli nati fuori e all interno del matrimonio. La norma cardine del nuovo sistema appare essere il nuovo art. 315 c.c. che, rubricato stato giuridico della filiazione solennemente e in maniera lapidaria afferma: tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. L unificazione dello stato di figlio rappresenta il nucleo essenziale della nuova normativa; si è parlato al riguardo di filiazione senza aggettivi, il che significa che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico e hanno diritto ad un unica identità familiare, con uguali rapporti di parentela e con gli stessi diritti successori (Carbone, Riforma della famiglia: considerazioni introduttive, in Fam. e Dir., 2013, 226). A ben vedere la parificazione riguarda essenzialmente, più che lo status, lo statuto dei diritti del minore che comporta una identità di effetti pur in presenza di una pluralità di titoli di filiazione, che vanno dalla generazione all adozione, al consenso alla procreazione assistita. Una delle conseguenze pratiche più rilevanti è data dal riconoscimento esplicito del legame di parentela del figlio con tutta la famiglia del genitore, in primis con i nonni ; in tal senso è il novellato articolo 74 c.c. che prevede che la parentela sia il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta fuori di esso, sia nel caso in cui figlio è adottivo. In passato, la convinzione prevalente favoriva l esistenza della famiglia legittima, non avendo la parentela naturale alcuna capacità espansiva oltre il singolo rapporto figlio naturale-genitore. La parentela era quindi ridotta ad un effetto del riconoscimento cioè della dichiarazione giudiziale di paternità/maternità naturale, quindi riferibile solo al singolo genitore. Dopo l art. 315 c.c. la riforma introduce un nuovo articolo, il 315 bis c.c., rubricato diritti e doveri dei figli che, nel riflettere l art. 155 comma 1 e il vecchio art. 315, introduce poi nuovi diritti dei figli, tutti; esso infatti dispone che essi, senza alcuna distinzione, hanno diritto di essere L. 10 dicembre 2012 n. 219 e i suoi punti salienti MEMO_NuoveProcedureSullaFiliazione_2015_1.indb :40:29

4 18 le nuove procedure sulla filiazione mantenuti, educati, istruiti e (ecco le novità) assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti e di essere ascoltati nelle questioni e nelle procedure che li riguardano. Viene introdotto quindi un nuovo aspetto nel novero dei diritti dei figli, quello del diritto all assistenza morale, che costituisce la traduzione giuridica di quel diritto all amore già individuato dalla dottrina (così già prima della riforma, Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, 3 ed. riv., Milano, 2005, 324; id., La filiazione: bilanci e prospettive a trent anni dalla riforma del diritto di famiglia, in Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia, a cura di G. Frezza, Milano, 2005, 95). Lo stesso art. 1, sempre al fine della piena equiparazione, interviene sulla disciplina, sostanziale e processuale, del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. L art. 2 delega poi il Governo alla modifica della disciplina esistente in materia di filiazione e di dichiarazione di stato di adottabilità al fine di eliminare ogni discriminazione tra i figli; a tal fine individua ben 14 principi e criteri direttivi per il legislatore delegato e stabilisce il termine di un anno per l esercizio della delega e di un ulteriore anno per l emanazione di decreti integrativi o correttivi. L art. 3 modifica l art. 38 disp. att. c.c. (tradizionalmente dedicato al riparto di competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i minorenni) e nel farlo, oltre a mutare appunto il riparto di competenze, determina un rilevante trasferimento di competenze in favore del primo. L art. 38 infatti elencava una serie di articoli attribuendo la competenza per i relativi procedimenti al Tribunale per i minorenni mentre una clausola residuale statuiva la competenza del Tribunale ordinario per i provvedimenti per i quali non era prevista la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nonostante tale disposizione, nel recente passato si era determinata una vera e propria dispersione di competenze tra giudice minorile e Tribunale Ordinario, con un grave pregiudizio per la giurisdizione civile in materia di stato e capacità della persona e della famiglia, determinando numerosi e rilevanti inconvenienti, sovrapposizioni e contraddizioni, o quanto meno disagi e allungamenti, in pregiudizio all interesse degli utenti a ottenere provvedimenti univoci in tempi ragionevoli. Lo stesso articolo 3 procede poi a disciplinare, in poche parole, il procedimento per l affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e introduce nuovi strumenti giuridici tesi a dare piena attuazione alla piena garanzia patrimoniale dei crediti di mantenimento dei medesimi. Da più parti si è però evidenziato come la legge 219, pur costituendo un intervento di portata storica per la sostanziale equiparazione tra filiazione MEMO_NuoveProcedureSullaFiliazione_2015_1.indb :40:29

5 L'ASSETTO NORMATIVO 19 naturale e filiazione legittima, proprio sugli aspetti processuali e più propriamente ordinamentali ha rappresentato, invece, l ennesima occasione mancata per l auspicato riordino delle competenze in materia familiare. La legge citata, infatti, ha mantenuto il sistema binario tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni, ampliando notevolmente le competenze del primo, attraverso la riformulazione dell art. 38 disp. att. c.c., e non ha istituito il c.d. Tribunale della famiglia (o meglio la sezione specializzata in materia di famiglia), oggetto da tempo di diverse proposte normative; lo stesso Senato, in data 16 maggio 2013, ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a favorire l avvio e il buon esito dell iter di riforma ordinamentale della giurisdizione in materia di relazioni familiari e diritti fondamentali delle persone, in particolare dei minori di età, mediante l istituzione del Tribunale per la persona e le relazioni familiari, giudice unico specializzato, presso il quale andranno a concentrarsi tutti i procedimenti relativi alla materia. Invero la questione della istituzione di un giudice unico specializzato per la materia delle relazioni familiari è poi tornata di attualità con la preliminare approvazione da parte del Governo (nella seduta del 29 agosto 2014) di un d.d.l. da presentare alle Camere e che prevede la creazione di sezioni specializzate per la famiglia e sui cui punti essenziali vedi il successivo par. 5. L art. 4 reca le necessarie disposizioni transitorie. L art. 5 rivede alcune norme regolamentari in materia di stato civile. L art. 6 prevede la sola cd. clausola di invarianza finanziaria. Il Governo è stato, come visto, delegato ad emanare, nei 12 mesi dalla entrata in vigore della l. n. 219 del 2012 (nel periodo quindi dall 1 gennaio al 31 dicembre 2013), i decreti legislativi di modifica delle norme sulla filiazione e dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare discriminazioni ex art. 30 Cost. nell osservanza dei princìpi di cui agli artt. 315 e 315-bis c.c., osservando i principi e criteri direttivi prescritti. Le molte innovazioni da apportare riguardavano principalmente: la sostituzione lessicale in tutta la legislazione vigente di ogni riferimento alle nozioni di figli legittimi e figli naturali da sostituire con quelle di figli nati dal matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio ; l estensione della presunzione di paternità dei figli nati o concepiti durante il matrimonio e la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità; la modifica delle azioni di stato; la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di ascolto del minore, che abbia capacità di discernimento; la unificazione della nozione di responsabilità genitoriale come aspetto dell esercizio della potestà genitoriale sia rispetto ai figli nati nel matrimonio che rispetto ai figli nati fuori da esso; Assetti delegati (art. 2 L. n. 219 del 2012) MEMO_NuoveProcedureSullaFiliazione_2015_1.indb :40:29

6 20 le nuove procedure sulla filiazione D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 l adeguamento della disciplina delle successioni e donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, con l assicurazione che si producano gli effetti successori riguardo ai parenti ed aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento; la specificazione del concetto di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in tempo ragionevole, considerando che le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo al diritto del minore alla propria famiglia; la previsione della segnalazione ai Comuni da parte dei Tribunali per i minorenni delle situazioni di indigenza di nuclei familiari, che richiedano sostegno, affinché il minore possa essere educato nella propria famiglia; la previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. La delega è stata esercitata dal Governo con l emanazione del d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell 8 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 7 febbraio Il decreto legislativo in questione è un testo complesso ed assai elaborato, composto da ben 108 articoli e che, tra l altro, rappresenta, dal punto di vista formale, uno degli interventi di maggior impatto sul codice civile mai realizzati; esso infatti procede, oltre che alla introduzione di nuovi articoli, alla sostituzione di altri e alla trasposizione di intere parti di codice. Inoltre il decreto legislativo modifica non solo il codice civile ma anche il codice penale, i codici di procedura e diverse leggi speciali. La struttura del decreto è infatti fondata proprio sull oggetto della novella e cioè del testo normativo sul quale lo stesso interviene. Gli aspetti più salienti, per gli operatori pratici, sono i seguenti. Da un punto di vista sistematico il titolo VII del libro primo, precedentemente rubricato della filiazione diviene dello stato di figlio, le rubriche dei suoi capi mutano nome; così anche il titolo IX ( della potestà dei genitori ) diviene della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio. In primo luogo la nozione di potestà genitoriale viene ad essere sostituita, ovunque e in primis nel riformato art. 316, dalla nuova nozione di derivazione comunitaria di responsabilità genitoriale, che è data dai diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita : così l art. 2 n. 7 reg CE n. 2201/2003. Il decreto, poi, abroga gli articoli del codice civile dal 155 bis al 155 sexies c.c. nonché i commi 3, 4, 5, 8, 12 dell art. 6 l. 898/70, che rappre- MEMO_NuoveProcedureSullaFiliazione_2015_1.indb :40:29

7 L'ASSETTO NORMATIVO 21 senta(va)no le norme di riferimento quotidiano per qualunque operatore del diritto che si occupasse della materia della famiglia: si tratta infatti delle disposizioni che regolavano affidamento e mantenimento dei figli nei casi di rottura della unione matrimoniale (rispettivamente per la separazione e il divorzio) e non matrimoniale (in forza del richiamo agli artt. 155 e ss. c.c. dell art. 4 della legge 54/2006); di fatto il loro contenuto viene trasposto nei nuovi artt. 337 bis-337 octies, nel nuovo capo II del titolo IX rubricato esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio ; in buona sostanza tali norme, anche formalmente, diventano le regole di riferimento generale per tutte le controversie relativamente all affidamento e al mantenimento di un figlio, sia esso nato da una coppia genitoriale sposata o da una coppia non sposata. Una delle conseguenze di tale risistemazione è che il ricorso per introdurre una controversia genitoriale tra genitori non uniti in matrimonio (prima di competenza del Tribunale per i minorenni e dalla legge 219/2012 attribuito al Tribunale ordinario, ma comunque regolato dall art. 317 bis c.c.) viene oggi regolato dagli artt. 316 e 337 bis c.c. (e dalle disposizioni da quest ultimo richiamate), oltre che dal confermato art. 38 disp. att. c.c., mentre l art. 317 bis, originariamente dedicato a tale materia, ora regola l istituto, del tutto nuovo, dell azione degli ascendenti nel caso in cui sia impedito il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, rimessa, peraltro, alla competenza giurisdizionale del Tribunale per i minorenni. Viene, poi, compiutamente regolato l ascolto del minore, che di fatto diviene sempre obbligatorio, salvo che il giudice lo ritenga in contrasto con l interesse del fanciullo o manifestamente superfluo; il diritto all ascolto in tutte le questioni o procedure che riguardino il minore (purché ultradodicenne o se di età inferiore capace di discernimento) è posto dall art. 315 bis, è reiterato in molteplici disposizioni di carattere particolare (per es. nell art. 316 c.c. ove si prevede il potere del giudice di risolvere contrasti tra genitori su questioni di particolare importanza; nell art. 317 bis ove si prevede la tutela giurisdizionale del rapporto nonni e nipote; e nell art. 348 comma 3 in caso di apertura di tutela; nell art. 348 c.c. in caso di scelta del tutore e nell art. 371 c.c. nel caso di apertura di tutela del minore ove il giudice tutelare debba deliberare sul luogo dove esso deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all esercizio di un arte o mestiere); da un punto di vista processuale esso è poi regolato dal nuovo articolo 337 octies e dall art. 38 bis disp. att c.c. Di fatto tale disciplina reca disposizioni spesso in gran parte ricognitive delle soluzioni della giurisprudenza, con un indubbio ausilio all uniformità delle prassi operate dai vari Tribunali, ma probabilmente MEMO_NuoveProcedureSullaFiliazione_2015_1.indb :40:29

8 22 le nuove procedure sulla filiazione Prospettive future non fuga tutti i dubbi applicativi e interpretativi preesistenti relativi alle modalità e alle conseguenze della partecipazione del minore nei processi che lo riguardano. La piena equiparazione tra tutti i figli determina conseguenze anche sulla materia delle successioni e donazioni, dovendosi eliminare ogni disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali, prima esistenti nel sistema e il raggiungimento di tale obiettivo è affidato alla modifica di numerosi articoli del libro secondo, dall art. 467 all art. 804; in ognuna delle disposizioni ove esisteva il riferimento ai figli naturali e ai figli legittimi esso viene eliminato e dovunque compare la sola parola figli e viene modificato il cd. diritto di commutazione. Per quanto riguarda gli interventi sugli altri codici e leggi speciali, accanto agli interventi resisi necessari in conseguenza dell eliminazione delle nozioni di figlio naturale e di potestà genitoriale, si segnalano alcuni interventi sul contenuto del ricorso di separazione e divorzio, la precisazione dei presupposti per la declaratoria dello stato di abbandono nelle procedure di adottabilità, l introduzione di un potere, in capo al Tribunale per i minorenni, di un potere di segnalazione al Comune dei nuclei familiari in situazioni di disagio. Vengono infine riscritte le norme sulla filiazione nel diritto internazionale privato (artt. 33, 34, 35, 36, 36 bis, 38 della l. 218/1990). Il quadro finora delineato potrebbe essere oggetto di alcuni significativi mutamenti ove venga approvato dal legislatore il d.d.l. il cui schema è stato preliminarmente approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2009 e recante il titolo Schema di disegno di legge delega al governo recante disposizioni per l efficienza del processo civile. L art. 1 di tale schema di disegno di legge prevede infatti la delega al governo perché lo stesso provveda, entro diciotto mesi dall approvazione della legge, ad: a) istituire presso tutte le sedi di tribunale le sezioni specializzate per la famiglia e la persona ; b) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui alla precedente lettera a): b.1) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile di cui all articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile; b.2) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio; b.3) le controversie di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci; b.4) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 MEMO_NuoveProcedureSullaFiliazione_2015_1.indb :40:29

9 L'ASSETTO NORMATIVO 23 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150; c) concentrare presso le sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello, in aggiunta alle competenze di cui alla precedente lettera b): c.1) i procedimenti relativi alle adozioni; c.2) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale; c.3) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso, ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all immagine, alla reputazione, all identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni afferenti l inizio e fine vita; d) individuare le materie riservate alla competenza collegiale; e) assicurare alla sezione l ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza; f) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati all ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito all interno della procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni; g) rideterminare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze; h) disciplinare il rito in modo uniforme e semplificato. Lo schema seguito prevede quindi non l istituzione di un Ufficio autonomo ma di sezioni specializzate presso ciascun Tribunale; le sezioni specializzate presso i Tribunali diversi da quello che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello continuerebbero ad avere le tradizionali competenze (separazioni, divorzio e ad oggi affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio; affari del giudice tutelare) cui andrebbero aggiunte le competenze ex Tribunale minorile elencate nell art. 38 disp. att. c.c.; il Tribunale capoluogo, oltre a occuparsi di tutto ciò, assorbirebbe anche le competenze in materia di adozioni; avrebbe una (singolare) competenza distrettuale sui mutamenti di sesso, diritti della personalità e anche sulle questioni di inizio e fine vita. Di fatto, invece, il Tribunale minorile conserverebbe le sole competenze penali. MEMO_NuoveProcedureSullaFiliazione_2015_1.indb :40:29

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