Regolamento Disciplinare PAG 1 di 7

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1 Regolamento Disciplinare PAG 1 di 7 1. PRINCIPI GENERALI In applicazione di quanto disposto dall art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all Industria Metalmeccanica Privata ed Installazione di Impianti, si portano a conoscenza di tutto il personale di Forge Fedriga s.r.l., il cui rapporto è regolamentato dal citato CCNL, le seguenti norme disciplinari relative alla procedura di contestazione delle infrazioni disciplinari ed all applicabilità delle sanzioni per ciascuna di esse. Il presente Regolamento Disciplinare sarà affisso permanentemente presso la bacheca aziendale. Sarà cura del responsabile dell Amministrazione dare idonea comunicazione e diffusione di eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie, nonché a consegnare copia del testo agli interessati che ne facessero richiesta. Per quanto riguarda le figure dirigenziali, resta salvo ogni diritto dell Azienda di procedere diversamente qualora venga a mancare l imprescindibile rapporto fiduciario con il dirigente stesso. 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO CCNL per i lavoratori addetti all Industria Metalmeccanica Privata ed Installazione di Impianti Titolo VII (Rapporti in azienda) artt. 8, 9, 10 e 11 che vengono affissi in bacheca unitamente al presente Regolamento Disciplinare Statuto dei lavoratori art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che di seguito viene riportato Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascu na di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono esssere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confroni del lavoratore senza avergli prevntivamente contestato l addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalle legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione di base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l ufficio provinciale del lavoro e della occupazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in

2 Regolamento Disciplinare PAG 2 di 7 difetto di accordo, nominato dal direttore dell ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall invito rivoltogli dall ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoroadisce l autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Codive Civile, artt. 2104, 2105 e 2106 Art Diligenza del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall interesse dell impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Art Obblighi di fedeltà Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l imprenditore, né divulgare notizie attinenti all organizzazione ed ai metodi di produzione dell impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio Art Sanzioni disciplinari L inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell infrazione ed in conformità delle norme corporative. E importante sottolineare che, come la concreta irrogazione delle sanzioni disciplinare prescinda da un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta sono assunte dall azienda in piena autonomia, indipendentemente dall illecito che eventuali condotte possa determinare. D.Lgs. 81/08 Testo Unico sicurezza sul lavoro Il presente Regolamento Disciplinare fa proprie le disposizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro relativamente agli obblighi previsti in capo ai preposti dall art. 19 ed in capo ai lavoratori dall art, 20 che si riportano integralmente. Art. 19: Obblighi dei preposti 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza

3 Regolamento Disciplinare PAG 3 di 7 sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. Art. 20: Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai prepostti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d) nonché in qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i. sottoporso ai controlli sanitari previsti dal prese nte decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

4 Regolamento Disciplinare PAG 4 di 7 3. SISTEMA SANZIONATORIO GENERALE Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della gravità, con: a. Richiamo verbale b. Ammonizione scritta c. Multa non superiore a 3 ore calcolata sul minimo tabellare d. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni e. Licenziamento per mancanze ai sensi art. 10, Titolo VII del CCNL applicato (licenziamento con e senza preavviso) Per la procedura e l irrogazione delle sanzioni relative all inosservanza delle disposizioni normative di cui al punto 2 ed in riferimento alle mancanze sopra indicate, si fa riferimento alle disposizioni del contratto che sono allegate al presente Regolamento Disciplinare. 4. D.LGS. 231/2001 Il codice disciplinare dell organizzazione aziendale, adottato in conformità alle vigenti disposizioni di legge, viene integrato sulla base della seguente previsione normativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001. Costituisce illecito disciplinare del dipendente/collaboratore aziendale: la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell attività svolta prescritta per i processi sensibili l ostacolo ai controlli, l impedimento ingiustificato all accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo la violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal d.lgs 81/2008 le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello 231 (MOG) pubblicato sul sito di Forge Fedriga s.r.l. La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata, anche su segnalazione e richiesta dell Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di Legge. Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello 231 commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione aziendale o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, sono segnalate all Organismo di Vigilanza o al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni del caso, che a seconda della gravità della violazione possono consistere: nel richiamo formale in forma scritta, che censuri la violazione delle prescrizioni del Modello 231

5 Regolamento Disciplinare PAG 5 di 7 nella sospensione dalla carica e dal compenso per un periodo compreso fra un mese e sei mesi, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici nella proposta o decisione di revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale gravità In particolare, l Articolo 6 del D.Lgs. 231/01 prevede espressamente l adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello, è quindi una condizione essenziale, per assicurare l effettività del modello stesso. L applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello sono assunte dall azienda in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare. Il tipo e l entità delle sanzioni si determinano, conformemente a quanto prevede il codice disciplinare vigente, in relazione: all intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell evento al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo alle mansioni ed all inquadramento contrattuale del lavoratore alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare Per quanto riguarda l accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della relativa competenza, alla Direzione Generale. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall OdV. 5. MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure di gestione, prevenzione e controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con l organizzazione in quanto viola, tra l altro, l Articolo 2104 del Codice Civile (Diligenza del prestatore di lavoro: il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall interesse dell azienda dalla quale dipende. Deve inoltre osservare le disposizioni per l esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende). I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente modello sono definiti come illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili, nei riguardi dei lavoratori, rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall Articolo 7 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) Sanzioni disciplinari e di eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra, il modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall apparato sanzionatorio esistente, nei termini che vengono descritti nella seguente tabella:

6 Regolamento Disciplinare PAG 6 di 7 Provvedimento disciplinare Mancanza disciplinare Rimprovero verbale o scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: L inosservanza delle procedure prescritte L omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come a rischio La mancata trasmissione di informazioni rilevanti all OdV L adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello 231 Vi incorre il lavoratore recidivo, in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze: Al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni, seppure di lieve entità Il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell attività nelle aree considerate a rischio, reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, prima ancora che gli stessi siano stati accertati e contestati Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello 231 o adottando, nell espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso, ovvero compiendo atti contrari all interesse dell azienda arrechi danno alla stessa, o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei propri beni. Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del Modello 231, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal D. Lgs. 231/01. Licenziamento senza preavviso Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello 231 o della Legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l applicazione all azienda delle misure previste dal D. Lgs. 231/01, con conseguente ed eventuale grave danno patrimoniale e di immagine per l azienda stessa. 6. MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello 231 o di adozione, nell espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. 7. MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

7 Regolamento Disciplinare PAG 7 di 7 In caso di violazione del modello da parte di amministratori, l'odv informerà l intero Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. 8. MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI I soggetti legati da rapporti di collaborazione o di consulenza che pongano in essere, nell esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello 231 adottato dall azienda, potranno essere sanzionati con l interruzione del relativo rapporto, sulla base di apposite clausole risolutive espresse, inserite nei contratti stipulati con tali soggetti. 9. REPORTING SISTEMA DISCIPLINARE La Società provvederà a istituire un apposita documentazione (Registro delle Sanzioni 231) nel quale saranno indicati, per ciascun dipendente, il numero e l oggetto dei richiami verbali subiti, affinché degli stessi rimanga adeguata evidenza, fermo restando che non potrà tenersi conto, ai fini della recidiva, di alcuna sanzione trascorsi 2 anni dalla sua irrogazione. Con cadenza semestrale dovrà essere redatto a cura del Responsabile Amministrativo, un report avente ad oggetto la situazione disciplinare del personale della Società che evidenzi evenutali rilievi e contestazioni effettuati, sia in forma scritta che in forma orale, ai dipendenti della Società per violazione del modello organizzativo aziendale. Tale report sarà sottoposto all attenzione e valutazione dell Organismo di Vigilanza. Dell esito di tutti i procedimenti di irrogazione delle sanzioni per violazioni del Modello Organizzativo Aziendale, deve essere data immediata informativa all Organismo di Vigilanza affinché possa esercitare i poteri di vigilanza e controllo di sua competenza.

Regolamento Disciplinare PAG 1 di 7

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