PIANO PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI
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1 PIANO PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 20 Dicembre 2016 Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2017
2 SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE INDICE Art. 1 Ambito di applicazione... 1 Art. 2 Finalita... 1 Art. 3 Oggetto e definizioni... 1 Art. 4 Soggetti... 1 Art. 5 Merci oggetto di cessione... 1 Art. 6 Individuazione delle aree... 1 Art. 7 Domanda per lo svolgimento dell attività su suolo pubblico... 2 Art. 8 Limiti e controlli... 3
3 Art.1 Ambito di applicazione 1. La presente disciplina è emanata in esecuzione della L.R. 6 del 2 febbraio 2010 art. 29 bis e seguenti e delle Linee guida approvate con DGR X/5061 del Art.2 Finalita 1. Nel rispetto della normativa regionale le presenti norme si pongono le finalità di garantire: a) il carattere occasionale e provvisorio delle attività di cessione a fine solidaristici; b) l individuazione delle aree comunali da destinarsi all esercizio delle attività di cessione in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa; c) l avvicendamento, nelle aree di cui alla lettera b) dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione ; d) lo svolgimento delle attività di cessione prevalentemente nell ambito di eventi culturali o aggregativi; e) il rispetto delle distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione. Art. 3 Oggetto e definizioni 1. Si considerano cessioni a fini solidaristici le attività in cui Enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all Art.5 in cambio di un offerta libera, anche predeterminata nell importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. 2. Le attività disciplinate dal presente piano, non essendo classificate come attività commerciali non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della L.241/90. Art. 4 Soggetti 1. Le cessioni ai fini solidaristici di cui all Art. 3 possono essere svolte esclusivamente da Enti non commerciali regolarmente costituiti con scrittura privata registrata da almeno 6 mesi. L oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall atto costitutivo. Art. 5 Merci oggetto di cessione 1. Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare: prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l esclusione di superalcolici; prodotti non alimentari di qualunque tipo con l esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonche di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione. 2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura e i beni devono essere di modico valore. Art. 6 Individuazione delle aree 1. Le attività di cui all Art. 3 possono essere svolte su suolo pubblico e su qualsiasi area privata aperta al pubblico con assenso scritto della proprietà. 1
4 2. Sul territorio vengono individuate 5 postazioni su area pubblica: - due postazioni in Piazza Prinetti; - due postazioni in Piazza degli Eroi; - una postazione in Piazza Don Longoni; come da planimetria Allegato A al presente piano. Dimensione massima di occupazione è di mt.4 x In occasione della Fiera di S. Ambrogio, che si svolge il Dicembre di ogni anno, vengono individuate numero 13 postazioni su area pubblica, come da planimetria Allegato B al presente piano. 4. Le disposizioni del presente piano non si applicano nei seguenti casi: a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell associazione/ente organizzatrice); b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano. Art. 7 Domanda per lo svolgimento dell attività su suolo pubblico 1. Gli Enti che intendono svolgere le attivita di cui all Art. 3, devono presentare al Protocollo del Comune di Merate almeno 30 giorni prima dell inizio dell attività di cessione, la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico, da cui risultino: - le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità; - l ubicazione e la dimensione occupata, con massima occupazione pari a 4,00 x 4,00 mt. e tipologia dello spazio occupato (banchetto,gazebo,veicolo ecc.); - data, orario e finalità dell iniziativa; - tipo di merce offerta in cessione; - la provenienza effettiva e la regolare filiera produttiva dei beni oggetto della cessione; - che l iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca; Allegato alla richiesta dovrà essere prodotta la seguente documentazione: - copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui all Art. 4. (salvo che lo stesso non sia già depositato presso il Comune di Merate) 2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura del richiedente. 3. In caso di svolgimento su aree private, l Ente presenta al Comune una comunicazione contenente i medesimi elementi di cui al punto 1, almeno 15 giorni prima dell evento. L attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall inizio dell iniziativa. 2
5 Art.8 Limiti e controlli 1. Ai sensi e per gli effetti del punto 5 comma 4 delle Linee Guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici approvate con DGR X/5061 del 18 aprile 2016, il numero massimo annuale di attività di cessione concedibile su suolo pubblico o aperto al pubblico è pari a numero 27 (escluse le n.26 postazioni articolate durante i due giorni della Fiera di S.Ambrogio). Possono essere esercitate altre attività aggiuntive rispetto al limite massimo imposto delle 27 qualora le iniziative siano promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio. 2. Gli uffici preposti verificano la regolarità della richiesta e la completezza dei contenuti ai sensi dell Art L attività di cui all Art.1 deve essere svolta senza l impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell ente non commerciale e dell iniziativa di raccolta fondi. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E vietato far uso di amplificatori o richiami sonori. 4. Per tutta la durata dell attività di cessione deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni: - indicazione dell Ente promotore; - scopo perseguito con la raccolta fondi; - la dizione offerta libera, eventualmente predeterminata nell importo minimo. 5. E vietato lo svolgimento dell attività in forma itinerante. 6. Dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa postazione, il Comune autorizza la successiva cessione solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorchè appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare. Il Responsabile dell Ufficio Suap ha la facoltà di assegnare una diversa postazione promuovendo l avvicendamento dei prodotti. 7. In attesa dell emanazione del decreto di cui all articolo 2, comma 3 del D.lgs.460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite puo essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari. 3
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