COMUNE di CANTÙ. PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI (Art. 29-bis, comma 2 L.R. 6/2010)

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1 COMUNE di CANTÙ PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI (Art. 29-bis, comma 2 L.R. 6/2010) Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 18/12/2017 F.to Ing. Serena Monti Resp. P.O. Suap F.to Arch. Giuseppe Ruffo Dirigente 1

2 Sommario ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO 3 ART. 2 - OGGETTO E DEFINIZIONI 3 ART. 3 - SOGGETTI 3 ART. 4 - MERCI OGGETTO DI CESSIONE 3 ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DISTANZE 4 ART. 6 - DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA SU SUOLO PUBBLICO 4 ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI SU AREA PUBBLICA 5 ART. 8 - CALENDARIO DELLE ATTIVITA 6 ART. 9 - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 6 ART SANZIONI 7 ART ENTRATA IN VIGORE 7 ALLEGATO A Errore. Il segnalibro non è definito. ALLEGATO B Errore. Il segnalibro non è definito. 2

3 ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO LEGGI ED INDIRIZZI REGIONALI Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi Regionali in materia di commercio e fiere); Legge Regionale 24 settembre 2015, n. 24 (Integrazioni alla Legge 2 febbraio 2010 n. 6) Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali; D.G.R. 18 aprile 2016 n. 10/5061 (Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici) ART. 2 - OGGETTO E DEFINIZIONI 1. Il presente piano disciplina, ai sensi delle vigenti leggi in materia, le cessioni, a carattere non commerciale di prodotti alimentari e non alimentari di cui all art. 4 effettuate a fronte di un offerta e con scopo solidaristico di sostegno ad enti ed iniziative di beneficenza, caritatevoli, di ricerca e comunque non a carattere commerciale né professionale. 2. Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all art. 4, in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. 3. Tali attività, non essendo classificate come commerciali, non sono soggette a SCIA ai sensi dell'art 19 della L.241/ Le attività di cui al presente piano possono essere effettuate su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico e hanno carattere occasionale e provvisorio. 5. Sono escluse dall'applicazione del presente piano le attività di raccolta fondi nei seguenti casi: a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice); b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano. ART. 3 - SOGGETTI 1. Le cessioni ai fini solidaristici di cui all art. 2 possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti da almeno 12 mesi ed almeno con scrittura privata registrata. 2. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo. ART. 4 - MERCI OGGETTO DI CESSIONE 1. Le cessioni ai fini solidaristici di cui all art. 2 possono riguardare: a) prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici; b) prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione. 3

4 2. I beni oggetto di cessione devono avere un modico valore e la cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DISTANZE 1. Le aree individuate dall Amministrazione Comunale per l effettuazione delle attività oggetto del presente piano, tenuto conto della DGC n. 151/2016, come modificata dalla DGC 189/2016 sono: a) Piazza Garibaldi fronte Via Matteotti e in prossimità di Via Dante; b) Via Matteotti in prossimità di largo XX Settembre; c) Largo XX Settembre in prossimità di Via Roma; d) Piazza Volontari della libertà in prossimità area parcheggio; e) Largo Adua; f) Piazza 11 Settembre; g) Piazza Orombelli e Contadini di Fecchio in prossimità area parcheggio; h) Via San Giuseppe, in prossimità della Farmacia Comunale e del Centro Civico Comunale; i) Piazza Piave in isola spartitraffico; j) Via Lombardia, in prossimità area di parcheggio; k) Via Tonale, angolo Via Monte Baldo, in prossimità area di parcheggio; l) Piazzale Sole delle Alpi, angolo Via Rienti, in prossimità area parcheggio; m) Piazzale Stazione Cantù Asnago; 2. Lo svolgimento dell attività di cessione di beni a fini solidaristici, nelle aree suddette dovrà essere svolta con il rispetto di una distanza minima di 25 metri dalle attività commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica (limitatamente ai giorni di esercizio dell attività nei medesimi) che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione ai fini solidaristici. ART. 6 - DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA SU SUOLO PUBBLICO 1. In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, il soggetto promotore presenta al Comune, al S.U.A.P. e al Comando PL, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione trasmessa via PEC o in forma cartacea, corredata dei seguenti elementi: a) indicazione dell'ente richiedente (indirizzo, codice fiscale, PEC) e generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività, con copia di documento identificativo in corso di validità; b) indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima di norma in mt. 25, rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica (limitatamente ai giorni di esercizio dell attività nei medesimi) che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici; c) dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.); d) data, orario e finalità dell'iniziativa con indicazione qualora siano richiesti due giorni consecutivi se viene effettuata in occasione di una campagna nazionale o regionale; e) tipo di merce offerta in cessione; 4

5 f) le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità; g) dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca; h) dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 da cui risultino il rispetto del presente regolamento, le caratteristiche di Ente/Associazione non commerciale e la provenienza dei beni oggetto della cessione da una effettiva e regolare filiera produttiva. 2. In caso di pluralità di iniziative svolte, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Qualora le domande presentate eccedano il limite massimo annuale stabilito nel successivo art. 8, le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti. 3. In caso di domande concorrenti per la stessa postazione nella stessa giornata si darà preferenza a quella pervenuta in data anteriore (data ricevimento tramite PEC o data di protocollo per quelle pervenute su supporto cartaceo). Qualora per la stessa giornata pervengano richieste eccedenti il numero massimo complessivo previsto indicato all'art. 8, si darà preferenza preliminarmente ai soggetti la cui iniziativa nelle date prescelte è fatta in occasione di una campagna nazionale o regionale ed in via secondaria ai soggetti la cui richiesta è pervenuta in data anteriore, nei termini sopraindicati. Qualora pervengano al Comune richieste concorrenti nella medesima data di ricevimento, nei termini sopraindicati, si darà priorità al soggetto a favore del quale sono stati emessi meno provvedimenti di concessione nell'anno al momento della richiesta. 4. Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall art. 3 e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui all art. 7, nonché la distanza minima stabilita dall art. 5 e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa. 5. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, il promotore presenta al Comune, al S.U.A.P. e al Comando PL, una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 1. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa. 6. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente piano, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio. ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI SU AREA PUBBLICA 1. Le postazioni utilizzate dovranno essere posizionate in modo da: a) non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale; b) non danneggiare la sede stradale; c) non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale; d) non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari; e) non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e dei servizi; f) garantire l accesso alle civili abitazioni e ai passi carrai. 5

6 2. L'attività di cui all art. 2 deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità solidaristiche. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi. 3. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni: a) indicazione del soggetto promotore; b) scopo perseguito con la raccolta fondi; c) la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo. 4. È vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante. ART. 8 - CALENDARIO DELLE ATTIVITA 1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere allestite nelle aree individuate all art. 5 in modo permanentemente o ripetitivamente. 2. Contemporaneamente, nella medesima giornata sul territorio comunale possono essere svolte n. 2 attività con merceologie differenti. 3. Nel corso dell anno possono essere autorizzate un numero massimo di 15 iniziative complessivamente, al fine di evitare che l'avvicendarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo. 4. In ciascuna delle aree di cui all art. 5 non possono essere effettuate più di 2 iniziative all anno. 5. Dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, la successiva iniziativa potrà essere autorizzata solo qualora le merci oggetto della cessione appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare. 6. La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni, salvo diverso periodo che sarà stabilito con emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 del D.Lgs. 460/1997, con un intervallo tra una richiesta e l altra di 90 giorni da parte dello stesso soggetto, 7. I limiti del presente piano relativi alle aree, tempistiche e contemporaneità non si applicano nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari. 8. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività oggetto del presente piano, in occasione di eventi culturali o aggregativi, l'amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare iniziative di cessione a fini solidaristici in zone in cui si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali. ART. 9 - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 1. L Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità nello svolgimento delle cessioni organizzate e autorizzate. 2. Gli Enti organizzatori di tali attività devono garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico, con particolare riguardo alla messa in sicurezza degli eventuali collegamenti elettrici e idraulici. 3. È vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. 4. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Regolamento comunale sull acustica e la disciplina delle attività rumorose. 6

7 5. L utilizzo di amplificatori o richiami sonori è vietato. 6. La pulizia dell area occupata dalla postazione è interamente a carico dell ente organizzatore. ART SANZIONI 1. Le attività esercitate in violazione alle previsioni del piano comunale comportano l'applicazione da parte dei di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dal piano medesimo ed in base a quanto stabilito dall art. 29-ter della L.R. 6/2010 e ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). ART ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente piano entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente piano cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni eventualmente deliberate in materia. 3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente piano, si fa rinvio alla normativa vigente in materia. 7

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