REGOLAMENTO SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

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1 COMUNE DI BALLABIO Provincia di Lecco REGOLAMENTO SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI Approvato con deliberazione di Consiglio comunale nr. 7 del Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del

2 COMUNE DI BALLABIO (LC) REGOLAMENTO SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 ESCLUSIONI ART. 3 PRINCIPI GENERALI ART. 4 ASSUNZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ART. 6 ZONA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN REGIME DI PRIVATIVA ART. 7 LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI ART. 8 MODALITA' DI CONSEGNA DEI RIFIUTI ART. 9 MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI ART. 10 FINALITA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 11 ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 12 TIPOLOGIA DEI CONTENITORI ART. 13 RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI ART. 14 VIGILANZA ART. 15 RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI ART. 16 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI ART. 17 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE E CADITOIE/POZZETTI ART. 18 PULIZIA DELLE AREE PRIVATE E DI QUELLE PUBBLICHE ADIBITE A MERCATI, PUBBLICI ESERCIZI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ART. 19 RIFIUTI CIMITERIALI ART. 20 CAROGNE ART. 21 SMALTIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI ART. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI NON ASSIMILATI ART. 23 INFORMAZIONE ART. 24 SANZIONI ART: 25 CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizio di raccolta dei rifiuti così come prevista dalle norme statali e regionali, e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare dal D.Lgs. 22/1997, dalla L. 507/1993, dalla L.R. Lombardia n. 21/1993. ART. 2 - ESCLUSIONI Le disposizioni dei presente regolamento non si applicano ai rifiuti speciali di cui al successivo art. 5. ART. 3 - PRINCIPI GENERALI Tutta l'attività relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

3 b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, dei suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e dei paesaggio; d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia; f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti. ART. 4 - ASSUNZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Il Servizio di raccolta dei rifiuti è assunto direttamente dal Comune ai sensi dell art. 21, D.Lgs. 22/1997 e dell art. 22, 3 comma, lettera a) della legge n. 142/1990. ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 22/5/1998; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I, D.Lgs. 22/1997.

4 ART. 6 - ZONA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN REGIME DI PRIVATIVA 1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla su tutto il suo territorio per mezzo di specifico servizio. 2. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni nella quale il servizio è gestito in regime di privativa è costituita dai nuclei abitati accessibili dalla strada provinciale e dalle strade comunali carrabili e riportata in allegato 1. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall area dì raccolta in regime di privativa, sono tenuti ad utilizzare il Servizio, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori. ART. 7 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI 1. I contenitori sono di norma sistemati sul suolo pubblico, anche in apposite piazzole opportunamente allestite. 2. La localizzazione dei siti l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dall'ufficio Tecnico del Comune. 3. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati dal gestore dei Servizio. 4. E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento. ART. 8 - MODALITA DI CONSEGNA DEI RIFIUTI 1. La consegna dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta deve avvenire ad opera del produttore e degli utenti. 2. Il conferimento in sacchi o in cassonetti/contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale siti presso le aree pubbliche è regolato dalle seguenti norme: a) dopo l'uso gli sportelli dei contenitore devono essere lasciati chiusi; b) è vietato introdurre nei sacchi o cassonetti/contenitori: - sostanze liquide, - materiale acceso o non completamente spento, - materiali (metalli e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, - rifiuti diversi da quelli domestici o assimilati, - rifiuti pericolosi, - frazioni passibili di raccolta differenziata incompatibili fra loro, - rifiuti destinati a distruzione nei contenitori per la raccolta differenziata, - frazioni passibili di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti destinati a distruzione. c) è vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti. d) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro; 3. La consegna dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolata dalle seguenti norme: a) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;

5 b) la consegna deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta 'm modo da evitare ogni intralcio veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione; c) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolti, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchi. 4. I materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti. ART. 9 - MODALITA DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI La raccolta (differenziata e non) dei rifiuti interni o abbandonati sulle pubbliche vie è programmata dal Comune. Il Comune informa i cittadini sulle modalità (frequenza della raccolta, orari, ubicazione cassoni/contenitori, ecc.) e sul corretta composizione dei sacchi con riguardo, in specie, alla frazione destinata alla raccolta differenziata. ART FINALITA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a: a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali; b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta; c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consunti energetici e le emissioni; d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale; e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale. ART ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 1. L'organizzazione dei servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto: - delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti; - delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti 'm relazione alle stagioni ed al clima; - del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni; - dei sistemi di recupero; - dei sistemi di smaltimento finale; - della struttura e tipologia urbanistica dei bacini di raccolta; - della evoluzione merceologica dei rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi; - dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere. 2. Sulla base dei principi e degli obiettivi di cui al comma 1, il Comune attua sul proprio territorio comunale le seguenti raccolte differenziate: - frazione secca, per il tramite di sacco viola con raccolta a domicilio; - frazione umida, per il tramite di sacco umido con raccolta a domicilio; - materiali in vetro, per il tramite di contenitori nelle aree pubbliche; - contenitori in plastica, per il tramite del sacco viola con raccolta a domicilio ed eventualmente, in via temporanea, per il tramite di contenitori nelle aree pubbliche; - carta e cartoni, per il tramite del sacco viola con raccolta a domicilio ed eventualmente, in via temporanea, per il tramite di contenitori nelle aree pubbliche o, per i tagli più grandi, per il tramite della piattaforma ecologica del Comune sita in Balisio; - rifiuti vegetali, per il tramite della piattaforma ecologica del Comune sita in Balisio;

6 - componenti elettronici, per il tramite della piattaforma ecologica del Comune sita in Balisio; - pneumatici, per il tramite della piattaforma ecologica del Comune sita in Balisio; - polistirolo, per il tramite della piattaforma ecologica del Comune sita in Balisio; - rifiuti ingombranti, per il tramite della piattaforma ecologica del Comune sita in Balisio; - batterie, per il tramite della piattaforma ecologica del Comune sita in Balisio; - pile, per il tramite dei contenitori nelle aree pubbliche; - farmaci scaduti, per il tramite dei contenitori nelle aree pubbliche; - televisori, frigoriferi, per il tramite del servizio di raccolta a domicilio; - cartucce esauste toner, contenitori e loro contenuto classificati pericolosi, nocivi, tossici, infiammabili, per il tramite della piattaforma ecologica del Comune sita in Balisio; - ogni altra raccolta differenziata compatibile con i principi e gli obiettivi di cui al comma 1. ART. 12 -TIPOLOGIA DEI CONTENITORI Spetta al comune, in accordo con l'ente gestore dei Servizio ed in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata. ART RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI I. Le disposizioni dei presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilati agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con consorzi nazionali obbligatori o con consorzi volontari o riciclatori che garantiscono l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato. 2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore a ditte di trasporto all uopo autorizzate. ART VIGILANZA L attività degli interventi ispettivi e di controllo, ai fini dell osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e del rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, spetta alla Polizia locale, che provvede anche all applicazione delle relative sanzioni. Il Sindaco può nominare uno o più dipendenti Agenti accertatori della corretta esecuzione della raccolta rifiuti, rimanendo in capo alla Polizia locale l emissione delle sanzioni previste. ART 15 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI 1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente consorziato con altri comuni, direttamente o per il tramite della Silea SpA, stipula apposite convenzioni con consorzi nazionali obbligatori e con le associazioni di categoria specializzate.

7 2. Le convenzioni, di cui al primo comma, definiscono in particolare: a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto; b) la copertura degli oneri relativi; c) l organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici. ART RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione dei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico all'interno della zona di raccolta. All'interno della zone di raccolta, la pulizia dei suolo deve essere eseguita m modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, rottami e simili: a) le strade classificate comunali, ed i tratti urbani delle strade provinciali e statali; b) le piazze; c) i marciapiedi; d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate; e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico; f) le aiuole, i giardini e le aree verdi. ART LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE E CADITOIE/POZZETTI Il Comune assicura il lavaggio e disinfezione delle strade, delle piazze, dei sottopassaggi veicolari c/o pedonali ricadenti all'interno delle zone in cui è previsto lo spazzamento nonché la pulizia delle caditoie stradali. ART PULIZIA DELLE AREE PRIVATE E DI QUELLE PUBBLICHE ADIBITE A MERCATI, PUBBLICI ESERCIZI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori. 2. In caso di inadempienza, il Sindaco o il Responsabile dell Ufficio Tecnico intima la pulizia delle aree e dei fabbricati; nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori. 3. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti. 2. I gestori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente sia tramite convenzione con il Comune. 3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione. 4. Le aree occupate da spettacolo viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Comune tramite convenzione con gli stessi. 5. Il proprietario ed il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati. 6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formatisi. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

8 ART RIFIUTI CIMITERIALI 1. I rifiuti prodotti all'interno dei cimitero derivano da: a) ordinaria attività cimiteriale (rifiuti urbani); b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie (rifiuti speciali). 2. I rifiuti di cui alla lettera a), dei precedente comma, sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti ubicati all interno o all'esterno del cimitero; rientrano tra essi in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri. 3. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 1, quali i resti lignei ed i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati nel cimitero. 5. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna de feretro destinato alla inumazione, i rifiuti piombosi e simili devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposito locale all interno del cimitero. 6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. Art CAROGNE 1. Le carogne abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, di qualunque natura esse siano, devono essere prontamente rimosse dalle arre di rinvenimento ed avviate allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche. 2. Le carogne di dimensioni maggiori devono essere avviate alla termodistruzione o internate in terreni distanti almeno 200 m. da insediamenti civili. 3. Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani a condizione che vengano avviate alla discarica entra) le 24 ore successive. 4. Nel caso di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione. ART SMALTIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI 1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati. ART GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti stessi. 2. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento. ART INFORMAZIONE Il Comune cura l informazione presso i cittadini, anche mediante campagne di sensibilizzazione circa le frazioni da raccogliere separatamente, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini. ART SANZIONI

9 Sono previste le seguenti sanzioni amministrative alle violazioni del presente Regolamento, fatta salva l applicazione delle sanzioni disposte da altre leggi dello Stato: Norma violata sanzione art. 8, comma 2, lett. b) 50,00 art. 8, comma 2, lett. c) 50,00 Per l abbandono dei rifiuti troveranno applicazione le sanzioni di cui all art. 255 del d.lgs.03/04/2006 n.152. ART CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali - b) il regolamento comunale di igiene; c) il regolamento comunale di polizia urbana; d) il regolamento sulla tassa rifiuti urbani.

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