Contenzioso bancario: usura e anatocismo. Un fuoco di paglia?

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1 Contenzioso bancario: usura e anatocismo. Un fuoco di paglia? Da qualche tempo si controverte in sede giudiziaria su quasi ogni tipologia di rapporto acceso con gli istituti di credito: segnalazione alla Centrali rischi, rinegoziazione dei finanziamenti, mutui bancari e aperture di credito e, naturalmente, anatocismo ed usura. A tenere banco, tuttavia, è ancora la quaestio iuris relativa al cumulabilità, ai fini della verifica della sforamento del tasso soglia di usura, del tasso degli interessi corrispettivi con quello di mora. Questa questione, aperta dall ormai arcinota sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 350 del 9 gennaio 2013, in Nuova Giur. Civ., 2013, 7-8, 675 nota di Tarantino, è ormai oggetto di diverse pronunce di merito, che hanno rovesciato i primi timidi orientamenti che avevano alimentato le aspettative dei consumatori (cfr. G.d.P. Domodossola, 02/05/2014, sito Altalex.com, 2014; Trib. Bari,19/10/2015, in sito Altalex.com, 2015).

2 Secondo questo primo indirizzo la sopracitata sentenza della Corte di Cassazione, di cui poi brevemente diremo, avrebbe stabilito il principio, secondo il quale, al fine della determinazione del tasso effettivamente applicato, deve tenersi conto, oltre che del tasso convenzionale, di tutti gli altri costi previsti dal contratto, e degli interessi di mora. Posto che applicando tale criterio buona parte dei contratti di mutuo e/o di credito al consumo sarebbero originariamente usurai (con la conseguente non debenza degli interessi ex art c.c.), questi primi orientamenti giurisprudenziali, ma forse ancor di più, le prime transazioni intervenute con gli istituti di credito, attestati, inizialmente, su una linea di assoluta prudenza in considerazione dei potenziali rischi di causa che pendevano sugli stessi, hanno soffiato sul fuoco, alimentando un contenzioso seriale fondato sull accertamento della soglia di usura attraverso il criterio della mera sommatoria aritmetica del tasso corrispettivo e del tasso di mora. Iniziative legali alle quali, a questo punto, gli istituti di credito hanno deciso di resistere, disertando, come ormai dimostra la prassi, anche il tavolo delle mediazione obbligatoria. E la giurisprudenza di merito ha incominciato a dar loro ragione. Le più recenti sentenze dei tribunali civili affermano, infatti, assai chiaramente, che la sommatoria dei tassi, convenzionali e moratori, non rileva ai fini dell accertamento della usurarietà degli interessi dovuti recidendo, innanzitutto, il cordone ombelicale che legava l orientamento opposto alla sentenza della corte di Cassazione n. 350/2013. E, ad onor del vero, va ricordato che detta sentenza ha semplicemente affermato che ai fini dell applicazione dell art c.c. e dell art 644 c.p. si considerano usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori.

3 Nel senso che anche il tasso di mora soggiace al limite del tasso soglia di usura, si esprime ora anche la giurisprudenza di merito senza, peraltro, sciogliere tutti i nodi interpretativi in ordine alle conseguenze sanzionatorie dell accertata usurarietà degli interessi di mora contrattualmente pattuiti. In particolare, al riguardo, due tesi si contendono il campo. Da un lato, vi è chi ritiene che, in tale caso, la sanzione di cui all art c.c. scatta solo quando si verifica l inadempimento del debitore e, quindi, il tasso soglia usura risulta concretamente superato e colpisce solo gli interessi di mora. La clausola concernente gli interessi convenzionali fissati al di sotto del tasso soglia resta così salva (così, Trib. Venezia 27/11/2014, in sito Il caso.it, 2014; Trib. Reggio Emilia, 24/02/2015, in sito Altalex.com, 2105, Trib, Venezia 15/10/2014, sito Il caso.it, 2014). Dall altra, vi è invece l opinione secondo la quale il superamento del tasso soglia di usura, scrutinata con riferimento ai tassi moratori, determina, ex art. 1815, 2 co. c.c., la gratuità dell intero negozio, e pertanto, l obbligo di restituzione di tutti gli interessi corrisposti, anche di quelli convenzionali, per effetto della pura e semplice pattuizione ed a prescindere, quindi, dall inadempimento del debitore (Trib. Udine 26/09/2014, in sito Il caso.it, 2014). A parte il caso dell eccessiva esosità degli interessi moratori in quanto tali, nessun altra indicazione, in realtà, ha offerto la Suprema Corte, tantomeno per affermare che il tasso usurario debba essere confrontato non con riferimento ai singoli tassi dovuti a titolo di interessi convenzionali o moratori, ma piuttosto al carico economico complessivo dell operazione di mutuo e/o di finanziamento. Al contrario, il coacervo dei tassi va categoricamente escluso, e la relativa fattispecie resta totalmente estranea al fenomeno dell usura bancaria, per almeno tre ordini di

4 ragioni. In primis, è diversa la natura e la funzione degli interessi convenzionali di cui all art c.c. rispetto a quelli moratori. Mentre i primi remunerano l istituto di credito della messa a disposizione del denaro e costituiscono il corrispettivo dell obbligazione principale, gli interessi moratori hanno una funzione sostanzialmente risarcitoria, di liquidazione anticipata del danno derivante dall inadempimento del debitore (Trib. Roma, 16/09/2014, in sito Il caso.it, 2014: Trib. Milano, 03/12/2014, in Quotidiano giuridico, 2015, nota Dentis; Treviso, 09/ , in sito Il caso.it, 2014). In secondo luogo, gli interessi convenzionali si applicano sulle rate a scadere del finanziamento o del mutuo, mentre gli interessi moratori, che scattano solo nella fase patologica del rapporto contrattuale, sul debito scaduto (art c.c.). Infine, e soprattutto, si tratta di tassi dovuti in via alternativa tra loro (o si applicano gli uni, in caso di corretto adempimento del contratto, o gli altri in caso invece di inadempimento, fatto imputabile al debitore) per cui la loro sommatoria rappresenta un non tasso ed un tasso creativo, non concretamente applicabile (Trib. Reggio Emilia, 06/10/2015, in sito Altalex.com, 2015). In buona sostanza, gli interessi di mora e quelli corrispettivi non vanno mai sommati, atteso che i due interessi non sono destinati mai a trovare applicazione cumulativa, in quanto il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo (detto altrimenti, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora). Ecco, dunque, che secondo, l orientamento ormai largamente prevalente, interessi corrispettivi e interessi moratori sono oggetto di autonome ed indipendenti pattuizioni che devono sì entrambe rispettare le soglie di usura, ma vanno, a tal fine, considerati separatamente non potendosi cumulare (Trib. Milano, , in sito Il caso.it, 2015; Trib. Padova, , in sito Il caso, 2015; Trib. Venezia, , sito Il caso, 2015; Trib. Milano,

5 03/12/2014, in sito Il caso.it, 2014; Trib. Taranto, 17/10/2014, in sito Il caso.it, 2014; Trib. Novara, 08/10/2015, in sito Exparte creditoris.it, 2015; Trib. Milano, 16/07/2015, in sito Expartecreditoris.it, 2015; Trib. Napoli, 15/09/2014 in sito Il caso.it, 2014; Trib. Napoli 15 aprile 2014, in sito Expartecreditoris.it, 2014). L unica ipotesi in cui i due indicatori potrebbero essere valutati congiuntamente è quella in cui la previsione contrattuale stabilisca, in caso di inadempimento, che il tasso moratorio si aggiunga a quello corrispettivo (cfr. Trib. Parma, 25/07/2014, in Foro It. 2014, 12, 1, 3601). Per le ragioni di cui sopra, la tesi della cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi, non solo è ormai sistematicamente respinta, ma, anche in considerazione della palese strumentalità di talune iniziative giudiziarie (intraprese subito dopo aver rimborsato solo la prima rata del piano di ammortamento) è spesso sanzionata anche ai sensi dell art. 96 c.p.c. al pagamento, oltre che delle spese processuali, di una somma di denaro che può essere quantificata fino al quadruplo delle spese di lite, a titolo di lite temeraria (Trib. Monza, 26/03/2015, in sito Expartecreditoris.it 2015; Trib. Milano, 25/11/2014, in sito Expartecreditoris,it, 2014). Malgrado ciò, molte associazioni/società continuano ad offrire ai correntisti costose consulenze per verificare se il carico complessivo dell operazione di finanziamento supera il tasso soglia di usura. Insomma, i consumatori rischiano, oltre il danno, anche la beffa. Resta invero ancora incerta la questione, che però, a questo punto è residuale, se al fine della verifica dell usurarietà del tasso corrispettivo convenuto nel contratto di mutuo e/o finanziamento, debba tenersi conto anche di tutti gli altri costi, certi, previsti in contratto (le spese di istruttoria e quelle per l assicurazione dell immobile o degli immobili concessi in garanzia ecc).

6 Occorre peraltro rilevare, sotto il profilo strettamente processuale che è onere della parte che adduce l usurarietà del tasso allegare ed indicare tempi, modi e misura del superamento del tasso soglia, per cui ogni domanda in ordine alla asserita applicazione di tassi usurai genericamente formulata e sfornita di adeguato supporto probatorio nell an e nel quantum, sono inevitabilmente destinate ad essere rigettate in applicazione del principio dell onere delle prova. Né l attore potrà supplire all assenza di circostanziati e documentati riscontri probatori, o, peggio ancora, all inadeguatezza delle proprie allegazioni in fatto chiedendo al giudice una consulenza tecnica esplorativa. La c.t.u. infatti, come noto, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma un mezzo di valutazione di prove già acquisite agli atti del processo. Dopo essere sottoposta al vaglio giurisprudenziale risulta ridimensionata anche la vexata quaestio della pratica anatocistica. Infatti, si ha anatocismo rilevante agli effetti dell 183 c.c. solo se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione, invece, di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d ammortamento alla francese ) non comporta alcuna violazione dell art c.c. poiché gli interessi del periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (Così Trib. Treviso, 12/01/2015, in sito Il caso.it. 2015). Avv. Giovanni Anania

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