Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione"

Transcript

1 Parlamento europeo Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2016/0282(COD) EMENDAMENTI Progetto di parere Albert Deß (PE v01-00) Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione (COM(2016)0605 C8-0372/ /0282(COD)) AM\ docx PE v01-00 Unita nella diversità

2 AM_Com_LegOpinion PE v /115 AM\ docx

3 95 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Considerando 144 (144) Occorre chiarire che, quando gli strumenti finanziari sono combinati ad altre forme di sostegno dal bilancio dell'unione, si applicano le norme relative agli strumenti finanziari. Tali norme dovrebbero essere integrate, se del caso, da disposizioni specifiche derivanti dalla normativa settoriale. (144) Occorre chiarire che, quando gli strumenti finanziari sono combinati ad altre forme di sostegno dal bilancio dell'unione, si applicano le norme derivanti dalla normativa settoriale. Tali norme dovrebbero essere integrate, se del caso, da disposizioni specifiche relative agli strumenti finanziari. 96 Nicola Caputo, Tibor Szanyi Considerando 213 (213) Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Tuttavia, l'esperienza acquisita ha dimostrato che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica limitano il ricorso agli strumenti finanziari nell'ambito dello sviluppo rurale, come anche l'uso flessibile degli strumenti finanziari da parte dei gestori dei fondi. Pertanto, è opportuno stabilire che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica non si applicano agli strumenti finanziari. Per lo stesso motivo è opportuno stabilire che gli aiuti all'avviamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 19 (213) Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Tuttavia, l'esperienza acquisita ha dimostrato che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica limitano il ricorso agli strumenti finanziari nell'ambito dello sviluppo rurale, come anche l'uso flessibile degli strumenti finanziari da parte dei gestori dei fondi. Pertanto, è opportuno stabilire che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica non si applicano agli strumenti finanziari. Per lo stesso motivo è opportuno stabilire che gli aiuti all'avviamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 19 AM\ docx 3/115 PE v01-00

4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere forniti anche sotto forma di strumenti finanziari. Alla luce di tali modifiche, è opportuno stabilire che laddove il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è concesso sotto forma di strumenti finanziari, l'investimento deve contribuire ad una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale. del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere forniti anche sotto forma di strumenti finanziari. Alla luce di tali modifiche, è opportuno stabilire che laddove il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è concesso sotto forma di strumenti finanziari, l'investimento deve contribuire ad una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale. È anche fondamentale invitare gli Stati membri e le regioni a utilizzare maggiormente il modello di strumento di garanzia per l'agricoltura, messo a punto dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), per creare strumenti finanziari alimentati dai loro programmi di sviluppo rurale (PSR) nel quadro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), al fine di sostenere i giovani agricoltori, in particolare assicurando prestiti per gli investimenti nel settore agricolo. 97 Angélique Delahaye Considerando 253 bis (nuovo) (253 bis) I mercati agricoli devono essere trasparenti e le informazioni sui prezzi devono essere accessibili e utili a tutte le parti interessate. Rientra nel ruolo dell'ue l'obiettivo di agevolare la trasparenza sul mercato europeo. A tal fine, è opportuno che la prossima riforma della PAC migliori la trasparenza dei mercati mediante osservatori dei prezzi agricoli per ogni settore, che forniscano un'analisi dinamica dei mercati agricoli per segmenti, con il coinvolgimento degli attori economici, e mettano PE v /115 AM\ docx

5 periodicamente a disposizione dati e previsioni pertinenti. 98 Angélique Delahaye Considerando 253 ter (nuovo) (253 ter) Conformemente all'articolo 42 e all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, gli obiettivi della politica agricola comune devono avere la precedenza su tutte le norme europee in materia di concorrenza. 99 Peter Jahr Articolo 62 paragrafo 2 comma 4 Nel quadro della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nel quadro della sua attività di revisione contabile, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale. Nel quadro della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nel quadro della sua attività di revisione contabile, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale. La soglia di rilevanza per il rischio tollerabile è fissata al 4 %. Or. de AM\ docx 5/115 PE v01-00

6 100 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 62 paragrafo 9 9. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di esecuzione concorrente possono essere utilizzate anche in combinazione con le operazioni e gli strumenti attivati ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013. soppresso 101 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 125 Articolo 125 Trasferimento di risorse agli strumenti istituiti dal presente regolamento o dai regolamenti settoriali Le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell'esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite agli strumenti istituiti dal presente regolamento o dai regolamenti settoriali. La Commissione esegue tali soppresso PE v /115 AM\ docx

7 risorse in conformità dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a) o c), se possibile a vantaggio dello Stato membro interessato. Inoltre, le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell'esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere utilizzate per potenziare la capacità di rischio del FEIS. In tali casi si applicano le norme del FEIS. 102 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 201 paragrafo 3 3. Quando gli strumenti finanziari sono attuati nell'ambito dell'esecuzione concorrente con gli Stati membri, si applica la normativa settoriale, fatto salvo l'articolo 208, paragrafo 2, secondo comma. soppresso 103 Martin Häusling a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 208 paragrafo 2 comma 2 Quando uno strumento finanziario è costituito allo scopo di attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1303/2013 con il contributo di una garanzia di bilancio dell'unione, si applica il presente titolo ad Quando uno strumento finanziario è costituito allo scopo di attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1303/2013 con il contributo di una garanzia di bilancio dell'unione, si applica la normativa AM\ docx 7/115 PE v01-00

8 eccezione dell'articolo 201, paragrafo 1. Esso è attuato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c). settoriale di tale regolamento. Essa è attuata a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c). 104 Luke Ming Flanagan a nome del gruppo GUE/NGL Articolo 267 paragrafo 1 punto 1 lettera a Articolo 2 paragrafo 1 comma 2 lettera n "n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;"; "n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; in deroga a quanto precede e in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono applicare le disposizioni del presente articolo ai giovani agricoltori di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali, anche se già lavorano di diritto come agricoltori in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, a patto che non abbiano beneficiato del sostegno specifico per i giovani agricoltori nel quadro della riforma della PAC o nell'attuale programma PAC , ottenendo un sostegno che deve proseguire per un periodo massimo di cinque anni;"; PE v /115 AM\ docx

9 Il presente emendamento si prefigge di incoraggiare il ricambio generazionale, una questione riconosciuta nel settore agricolo dell'ue; l'attuale regime per i "giovani agricoltori" è restrittivo e non riesce a riconoscere la complessa natura della successione e del passaggio di proprietà dei terreni. In molte aziende a conduzione familiare, il successore può aver condotto una piccola attività a tempo parziale prima di acquisire la totalità dell'azienda. Al momento, questi giovani non sono ammissibili al regime per i giovani agricoltori, il che ha creato disparità e ha disincentivato i passaggi di proprietà dei terreni. 105 Clara Eugenia Aguilera García Articolo 267 paragrafo 1 punto 1 lettera a Articolo 2 paragrafo 1 comma 2 lettera n "n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori;"; "n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, sotto qualsiasi forma giuridica. Si considera il capo dell'azienda associativa laddove figuri tra gli azionisti della stessa. In tal caso, qualunque misura di sostegno è limitata alla quota di partecipazione nella società; "; Or. es Se non si introduce tale chiarimento, si riterrà che un giovane agricoltore sia socio di un'azienda in presenza di tale condizione e di un controllo delle azioni superiore al 51 %. Tale situazione rappresenta un caso eccezionale nei settori dell'agricoltura e dell'allevamento; di conseguenza, o il giovane agricoltore desiste dall'entrare in una società o, qualora proceda in tal senso, non può contare sul sostegno previsto dalla normativa. AM\ docx 9/115 PE v01-00

10 106 Maria Lidia Senra Rodríguez Articolo 267 paragrafo 1 punto 1 lettera a Articolo 2 paragrafo 1 comma 2 lettera n "n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori;"; "n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente, insieme ad altri agricoltori o come contitolare nel caso di coppie di un'azienda agricola a gestione familiare, indipendentemente dalla data di insediamento come capo dell'azienda;"; Or. es 107 Paul Brannen Articolo 267 paragrafo 1 punto 1 lettera b Articolo 2 paragrafo 1 comma 2 lettera r "r) "foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2;"; "r) "foresta": un'area di terreno definita da valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita degli alberi. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o densità equivalente o l'altezza minima, compresa qualsiasi superficie che PE v /115 AM\ docx

11 normalmente costituisce parte della zona forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta;"; Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) e allegato II del regolamento [ ][LULUCF]) Le definizioni di "foresta" utilizzate nell'ambito della PAC dovrebbero corrispondere a quelle utilizzate dagli Stati membri per la notifica delle attività LULUCF. I valori minimi (0,5 ettari, 10 % e 5 metri) sono utilizzati soltanto da sei Stati membri. Questa modifica dovrebbe anche incidere sul calcolo dell'ammissibilità della parcella, in conformità del regolamento (UE) n. 640/2014. La percentuale minore della superficie non ammissibile su cui non si applica il coefficiente di riduzione è aumentata negli Stati membri in cui la foresta è definita da una copertura della volta superiore al 10 % (ad esempio, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Estonia e Lettonia). 108 Luke Ming Flanagan a nome del gruppo GUE/NGL Articolo 267 paragrafo 1 punto 1 lettera b Articolo 2 paragrafo 1 comma 2 lettera r "r) "foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2;"; "r) "foresta": come definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento LULUCF, COM (2016) 479 final;"; AM\ docx 11/115 PE v01-00

12 Ai fini della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal settore agricolo e forestale, gli Stati membri fanno sempre più ricorso ai dati sulla destinazione dei suoli raccolti nel sistema di identificazione delle parcelle agricole della PAC. È fondamentale che le definizioni di "foresta" utilizzate nell'ambito della PAC corrispondano a quelle utilizzate dagli Stati membri per la notifica delle attività LULUCF. I valori limite sopracitati sono utilizzati solo da sei Stati membri e la formulazione del regolamento LULUCF rispecchia le reali soglie nazionali. 109 Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot Proposta di risoluzione Articolo 267 paragrafo 1 punto 1 lettera c Articolo 2 paragrafo 1 comma 2 lettera s "s) "data di insediamento": la data in cui il processo di insediamento inizia mediante una o più azioni che devono essere effettuate dal richiedente."; "s) "data di insediamento": la data in cui il richiedente avvia la propria attività agricola, dopo aver realizzato il piano previsionale aziendale e aver ottenuto l'approvazione di tale piano da parte delle autorità nazionali competenti per l'assegnazione degli aiuti all'insediamento."; Or. fr La data di insediamento per un candidato che presenta domanda di aiuto decorre dopo che tale candidato ha realizzato il progetto previsionale d'insediamento e il piano previsionale economico a giustificazione della sostenibilità economica del proprio insediamento. 110 Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Hannu Takkula Articolo 267 paragrafo 1 punto 2 bis (nuovo) Articolo 15 paragrafo 3 comma 1 PE v /115 AM\ docx

13 Testo in vigore "3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse." 2 bis) all'articolo 15, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: "3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I prestatori nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse." ( 111 Michel Dantin, Angélique Delahaye Articolo 267 paragrafo 1 punto 1 lettera c Articolo 2 paragrafo 1 comma 2 lettera s "s) "data di insediamento": la data in cui il processo di insediamento inizia mediante una o più azioni che devono essere effettuate dal richiedente."; "s) "data di insediamento": la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni in relazione all'insediamento di cui alla lettera n)."; Si tratta di un emendamento di natura esclusivamente tecnica, che non modifica lo spirito della proposta della Commissione e che intende coprire tutti i sistemi nazionali già in essere. AM\ docx 13/115 PE v01-00

14 112 Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso Articolo 267 paragrafo 1 punto 2 bis (nuovo) Articolo 15 paragrafo 3 comma 1 Testo in vigore "3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse." 2 bis) all'articolo 15, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: "3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante proposte o inviti a presentare proposte. In quest'ultimo caso, la procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse." ( Per fare in modo che questa pertinente misura risponda e contribuisca alla priorità dell'unione per lo sviluppo rurale, è necessario provvedere affinché possa essere attuata anche attraverso una procedura di invito a presentare proposte indetta dalle autorità di gestione. 113 Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska Articolo 267 paragrafo 1 punto 2 quater (nuovo) Articolo 14 paragrafo 4 PE v /115 AM\ docx

15 Testo in vigore "4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario." 2 quater. all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Le infrastrutture installate per attività di dimostrazione possono essere utilizzate dopo il completamento delle attività. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario." ( Article 14 of Regulation No. 1305/2013 regarding "Knowledge transfer and information actions" does not specify what should be done with the infrastructure installed as a result of demonstration project. The EC is of the opinion that the demonstration is a temporary activity and the infrastructure installed as an effect of this action must be removed or may not last after the duration of demonstration. This approach is illogical. Therefore, it is necessary to provide clearly in the Regulation 1305/2013, that there is no need to remove elements of infrastructure installed as a result of knowledge transfer operation. 114 Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska Articolo 267 paragrafo 1 punto 2 quinquies (nuovo) Articolo 15 paragrafo 8 Testo in vigore 2 quinquies. all'articolo 15, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: "8. Il sostegno concesso ai sensi del "8. Il sostegno concesso ai sensi del AM\ docx 15/115 PE v01-00

16 paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato II. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione." paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato II. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione. Il sostegno può assumere la forma di tabelle standard di costi unitari di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013." ( According to Article 15(3) of Regulation No. 1305/2013, beneficiaries of the sub-measure "Support for the use of advisory services" are chosen through calls for tenders and the selection procedure should be governed by public procurement regulations and shall be open to both public and private bodies. In case of some beneficiaries of the sub-measure it is not possible to present a proof of expenditure an invoice issued to the payment agency. Therefore possibility to apply another form of reimbursement of cost taken by these beneficiaries, for example standard scales of unit costs, consists practical simplification. 115 Luke Ming Flanagan a nome del gruppo GUE/NGL Articolo 267 paragrafo 1 punto 3 Articolo 16 paragrafo 2 Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1. In deroga all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, queste attività possono essere svolte solo nel mercato interno. 2. Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori o da unioni di associazioni di produttori, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1. In deroga all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, queste attività possono essere svolte solo nel mercato interno. PE v /115 AM\ docx

17 116 Herbert Dorfmann Articolo 267 paragrafo 1 punto 4 Articolo 17 paragrafo 1 lettera b b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale; b) riguardino la trasformazione, compresa l'acquisizione di tecnologie e macchinari agricoli da utilizzare anche dagli agricoltori in forma associata, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari al beneficiario proponente, nel caso di un singolo agricoltore o di una forma giuridica associata, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale; 117 Elisabeth Köstinger, Albert Deß Articolo 267 paragrafo 1 punto 4 Articolo 17 paragrafo 1 lettera b) b) riguardino la trasformazione, la b) riguardino la trasformazione, la AM\ docx 17/115 PE v01-00

18 commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale; commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; Or. de Lo sviluppo rurale si consegue attraverso programmi orientati al futuro per le zone rurali e il settore agricolo. Questa strategia di base non può essere vanificata dal regolamento "omnibus". Occorre pertanto respingere l'ipotesi di estendere il sostegno sotto forma di strumenti finanziari ai prodotti non agricoli. Altrimenti i programmi di sviluppo rurale perderebbero il contatto con l'agricoltura. 118 Maria Lidia Senra Rodríguez Articolo 267 paragrafo 1 punto 4 Articolo 17 paragrafo 1 lettera b b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'unione in materia di b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; PE v /115 AM\ docx

19 sviluppo rurale; Or. es 119 Michela Giuffrida Articolo 267 paragrafo 1 punto 4 Articolo 17 paragrafo 1 lettera b b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale; b) riguardino la trasformazione, compresa l'acquisizione di tecnologie e macchinari agricoli da utilizzare anche dagli agricoltori in forma associata, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari al beneficiario proponente, nel caso di un singolo agricoltore o di una forma giuridica associata, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale; 120 Nicola Caputo, Tibor Szanyi Articolo 267 paragrafo 1 punto 4 Articolo 17 paragrafo 1 lettera b AM\ docx 19/115 PE v01-00

20 b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale; b) riguardino la trasformazione, compresa l'acquisizione di tecnologie e macchinari agricoli da utilizzare anche dagli agricoltori in forma individuale o associata, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari al beneficiario proponente, nel caso di agricoltori in forma individuale e associata, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale; È necessario che i benefici previsti dalla PAC siano destinati agli agricoltori, in forma individuale o associata, e occorre rendere ammissibili gli investimenti per l'acquisizione di attrezzature per la trasformazione. Il presente emendamento agevola lo sviluppo di un'agricoltura di precisione e sostenibile e permette l'acquisizione di tecnologie e macchinari agricoli, che sono di solito molto costosi, da parte degli agricoltori e delle piccole imprese che si sono aggregati in forme collettive, quali, ad esempio, le cooperative. 121 Philippe Loiseau, Edouard Ferrand, Laurenţiu Rebega, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Mario Borghezio Articolo 267 paragrafo 1 punto 4 Articolo 17 paragrafo 1 lettera b b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei b) riguardino la trasformazione, compreso l'acquisto di tecnologie e PE v /115 AM\ docx

21 prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale; macchinari agricoli utilizzati dagli agricoltori anche in forma associata, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari al beneficiario, sia esso singolo che in forma associata, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale; Or. it Il testo chiarisce che anche l'unione di più agricoltori può beneficiare della misura e ne estende l'applicazione all'acquisto di tecnologie e macchine agricole, strumenti normalmente molto onerosi per il singolo e il cui utilizzo in forma associata è un elemento chiave nel processo di trasformazione. 122 Luke Ming Flanagan a nome del gruppo GUE/NGL Articolo 267 paragrafo 1 punto 4 Articolo 17 paragrafo 1 lettera b b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a AM\ docx 21/115 PE v01-00

22 che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale; una o più priorità dell'unione in materia di sviluppo rurale; 123 Luke Ming Flanagan a nome del gruppo GUE/NGL Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera a Articolo 19 paragrafo 4 comma 2 Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro diciotto mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni. 124 Michel Dantin, Angélique Delahaye Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera a Articolo 19 paragrafo 4 comma 1 La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata entro 24 mesi dalla data di insediamento. La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata al più tardi entro 24 mesi dalla data di insediamento. PE v /115 AM\ docx

23 Si tratta di un emendamento di natura esclusivamente tecnica, che non modifica lo spirito della proposta della Commissione e che intende coprire tutti i sistemi nazionali già in essere. 125 Maria Lidia Senra Rodríguez Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera a Articolo 19 paragrafo 4 comma 2 Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un progetto di azienda agricola. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Ha una durata massima di cinque anni. Or. es 126 Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera a Articolo 19 paragrafo 4 comma 3 Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), l'attuazione del piano aziendale inizia dopo la data di insediamento. Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, relativo agli agricoltori in attività, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), l'attuazione del piano aziendale inizia dopo la data di insediamento. Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, relativo agli agricoltori in attività, entro 24 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. La frase che precede non si applica qualora lo Stato membro decida AM\ docx 23/115 PE v01-00

24 di non applicare l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 a partire dal 2018, in conformità del paragrafo 8 del suddetto articolo. Gli emendamenti proposti dalla Commissione nel regolamento omnibus recante norme sui pagamenti diretti (regolamento (UE) n. 1307/2013) consentono agli Stati membri di modificare l'applicazione della definizione di agricoltore in attività. Qualora uno Stato membro decida di modificare la definizione di agricoltore in attività, l'estensione del periodo per assicurare la conformità consentirebbe ai giovani agricoltori di soddisfare tutti i requisiti necessari durante il processo di insediamento. Inoltre, il fatto di fissare la soglia minima e massima per l'ammissibilità al sostegno per i giovani agricoltori definendola per "beneficiario" non porterà alcuna semplificazione né per gli agricoltori né per l'organismo pagatore. 127 Maria Lidia Senra Rodríguez Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera a Articolo 19 paragrafo 4 comma 3 Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), l'attuazione del piano aziendale inizia dopo la data di insediamento. Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, relativo agli agricoltori in attività, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), l'attuazione del piano aziendale inizia dopo la data di insediamento. Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, relativo agli agricoltori in attività, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Tale aiuto non è in alcun caso vincolato all'introduzione, nel piano aziendale, di rigide soglie minime di redditività. Or. es PE v /115 AM\ docx

25 128 Philippe Loiseau, Edouard Ferrand, Laurenţiu Rebega, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Mario Borghezio Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera a Articolo 19 paragrafo 4 comma 5 Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. Gli Stati membri possono definire la soglia minima e/o quella massima per beneficiario per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Gli Stati membri che definiscono tali soglie indicano annualmente alla Commissione eventuali cambiamenti in merito. Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. Or. it La definizione delle soglie deve essere una facoltà per gli Stati membri; il calcolo delle soglie non comprende tutti i prodotti. 129 Luke Ming Flanagan a nome del gruppo GUE/NGL Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera a Articolo 19 paragrafo 4 comma 5 Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario per l'ammissibilità al sostegno di cui al Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario per l'ammissibilità al sostegno di cui al AM\ docx 25/115 PE v01-00

26 paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è uguale alla soglia per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa ed è soggetto a un massimale appropriato fissato dallo Stato membro. 130 Marco Zullo, Rosa D'Amato Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera a Articolo 19 paragrafo 4 comma 5 Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. Gli Stati membri possono fissare le soglie minima e/o massima per beneficiario per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione qualsiasi modifica relativa alle soglie. Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. 131 Nicola Caputo, Tibor Szanyi Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera a Articolo 19 paragrafo 4 comma 5 PE v /115 AM\ docx

27 Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. Gli Stati membri possono fissare le soglie minima e/o massima per beneficiario per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Gli Stati membri possono notificare annualmente alla Commissione qualsiasi modifica relativa alle soglie. La fissazione di soglie può escludere potenziali beneficiari in base alle dimensioni, mentre il calcolo delle soglie è spesso molto complesso e non riguarda tutti i prodotti. 132 Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera a Articolo 19 paragrafo 4 comma 5 Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa. AM\ docx 27/115 PE v01-00

28 Gli emendamenti proposti dalla Commissione nel regolamento omnibus recante norme sui pagamenti diretti (regolamento (UE) n. 1307/2013) consentono agli Stati membri di modificare l'applicazione della definizione di agricoltore in attività. Qualora uno Stato membro decida di modificare la definizione di agricoltore in attività, l'estensione del periodo per assicurare la conformità consentirebbe ai giovani agricoltori di soddisfare tutti i requisiti necessari durante il processo di insediamento. Inoltre, il fatto di fissare la soglia minima e massima per l'ammissibilità al sostegno per i giovani agricoltori definendola per "beneficiario" non porterà alcuna semplificazione né per gli agricoltori né per l'organismo pagatore. 133 Maria Lidia Senra Rodríguez Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera b Articolo 19 paragrafo 4 bis b) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: "4 bis. In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), può essere erogato anche sotto forma di strumenti finanziari o abbinando sovvenzioni e strumenti finanziari."; soppresso Or. es 134 Luke Ming Flanagan a nome del gruppo GUE/NGL Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera c Articolo 19 paragrafo 5 PE v /115 AM\ docx

29 5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale. 5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale e avviene, in ogni caso, entro un anno dalla piena attuazione del piano aziendale. 135 Luke Ming Flanagan a nome del gruppo GUE/NGL Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera b Articolo 19 paragrafo 4 bis 4 bis. In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), può essere erogato anche sotto forma di strumenti finanziari o abbinando sovvenzioni e strumenti finanziari. 4 bis. In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), può essere erogato anche abbinando sovvenzioni e strumenti finanziari, considerando le sovvenzioni come strumento di sostegno dominante. 136 Elisabeth Köstinger, Albert Deß Articolo 267 paragrafo 1 punto 5 lettera c Articolo 19 paragrafo 5 AM\ docx 29/115 PE v01-00

30 5) Il sostegno di cui alla lettera a) del paragrafo1 è erogato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale. 5) Il sostegno di cui alla lettera a) del paragrafo1 è erogato in una rata nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Il versamento della rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale e avviene, in ogni caso, entro un anno dalla piena attuazione di tale piano. Or. de L'emendamento 9 del relatore apporta già un lieve miglioramento. Il pagamento in un'unica soluzione può tuttavia rappresentare una semplificazione per l'amministrazione e per l'agricoltore. 137 Maria Lidia Senra Rodríguez Articolo 267 paragrafo 1 punto 6 Articolo 20 paragrafo 4 6. all'articolo 20, è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis: "4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari."; soppresso Or. es 138 Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso Articolo 267 paragrafo 1 punto 6 bis (nuovo) Articolo 28 paragrafo 9 Testo in vigore PE v /115 AM\ docx

31 "9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2." 6 bis. all'articolo 28, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: "9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Questo sostegno non può essere limitato alle risorse locali. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2." ( Non esiste alcuna disposizione giuridica per una siffatta limitazione della portata del sostegno per tale sottomisura. 139 Daciana Octavia Sârbu Articolo 267 paragrafo 1 punto 6 ter (nuovo) Articolo 29 paragrafo 1 Testo in vigore "1. Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013." 6 ter. all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola e, se debitamente giustificato, anche per unità di bestiame, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013." AM\ docx 31/115 PE v01-00

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. destinato alla commissione per i bilanci

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. destinato alla commissione per i bilanci Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2016/0282(COD) 12.5.2017 PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale destinato alla commissione per i

Dettagli

***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0041/2016 25.2.2016 ***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 28/2 4.2.2016 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/141 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative

Dettagli

MODULO 1 LE OPPORTUNITÀ DELL AGRICOLTURA ECOSOSTENIBILE

MODULO 1 LE OPPORTUNITÀ DELL AGRICOLTURA ECOSOSTENIBILE MODULO 1 LE OPPORTUNITÀ DELL AGRICOLTURA ECOSOSTENIBILE PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 6.1.1 PER FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE

Dettagli

IT Unita nella diversità IT B7-0081/143. Emendamento. Luis Manuel Capoulas Santos a nome del gruppo S&D

IT Unita nella diversità IT B7-0081/143. Emendamento. Luis Manuel Capoulas Santos a nome del gruppo S&D 6.3.2013 B7-0081/143 143 Articolo 2 paragrafo 1 lettera m bis (nuova) (m bis) "agroforestazione": sistema di produzione che comprende alberi e piante coltivate o pascolate all'interno o ai lati degli stessi

Dettagli

Domande e risposte sulle norme sugli aiuti di Stato per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

Domande e risposte sulle norme sugli aiuti di Stato per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) Domande e risposte sulle norme sugli aiuti di Stato per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 1. Vi sono cambiamenti nelle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore della pesca

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 dicembre2018 in vista dell'adozione

Dettagli

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2018/0216(COD) 10.12.2018 EMENDAMENTI 449-680 Progetto di relazione Esther Herranz García (PE627.760v02-00) Norme sul sostegno

Dettagli

(Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA

(Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA 21.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 421/1 II (Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Comunicazione

Dettagli

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2016/0282(COD) 28.3.2017 EMENDAMENTI 270-505 Progetto di parere Albert Deß (PE599.808v01-00) Regole finanziarie applicabili

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 22.4.2004 L 116/9 REGOLAMENTO (CE) N. 740/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 141/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 24.11.2015 C(2015) 8403 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 24.11.2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia ai fini della concessione

Dettagli

DETERMINAZIONE N /843 DEL

DETERMINAZIONE N /843 DEL DETERMINAZIONE N. 22980/843 DEL 18.12.2017 Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna Direttive per l attuazione della Sottomisura 15.1.1 Servizi silvo-climatico-ambientali

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX [ ](2018) XXX draft REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Dettagli

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0231(COD)

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0231(COD) Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 7.2.2017 2016/0231(COD) EMENDAMENTI 269-283 Progetto di relazione Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE L 181/74 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 20.6.2014 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013

Dettagli

Il sostegno ha lo scopo di assistere i partenariati alla preparazione di strategie di sviluppo locale.

Il sostegno ha lo scopo di assistere i partenariati alla preparazione di strategie di sviluppo locale. 8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per

Dettagli

APPENDICE A Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (ENTRATE NETTE)

APPENDICE A Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (ENTRATE NETTE) FEASR FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 GAL Langhe Roero Leader s.c.a.r.l. - BANDO PUBBLICO N. 1/2019 OPERAZIONE 7.6.4 APPENDICE A Art. 61 del Reg.

Dettagli

PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE DETERMINAZIONE. Estensore PANDOLFI PAOLO

PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE DETERMINAZIONE. Estensore PANDOLFI PAOLO REGIONE LAZIO Direzione: Area: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO

Dettagli

Il sostegno è finalizzato a favorire il ricambio generazionale nell agricoltura molisana con due obiettivi centrali:

Il sostegno è finalizzato a favorire il ricambio generazionale nell agricoltura molisana con due obiettivi centrali: Sottomisura 6.1: Aiuti all avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori Descrizione del tipo di intervento La sottomisura sostiene il seguente tipo di operazione: 01. primo insediamento

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, Reg. (CE) 29-9-2003 n. 1783/2003 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2014/2146(INI) 8.4.2015 EMENDAMENTI 1-482 Progetto di relazione James Nicholson (PE541.637v01-00) Prospettive del settore

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.11.2015 C(2015) 7994 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 13.11.2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione

Dettagli

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI Edizione provvisoria P8_TA-PROV(2017)0250 Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I Risoluzione

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.4.2015 C(2015) 2649 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 28.4.2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 145/25

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 145/25 10.6.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 145/25 REGOLAMENTO (CE) N. 484/2009 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PROGETTO DI PARERE

PARLAMENTO EUROPEO Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PROGETTO DI PARERE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 2015/0009(COD) 6.3.2015 PROGETTO DI PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.7.2018 C(2018) 4838 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 30.7.2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità

Dettagli

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo Progetto di relazione Paolo De Castro (PE623.

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo Progetto di relazione Paolo De Castro (PE623. Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2018/0082(COD) 20.7.2018 EMENDAMENTI 61-336 Progetto di relazione Paolo De Castro (PE623.672v01-00) Pratiche commerciali

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.7.2017 C(2017) 4639 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 10.7.2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 11.9.2018 EP-PE_TC1-COD(2017)0334 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione

Dettagli

A8-0227/19 EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO * alla proposta della Commissione

A8-0227/19 EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO * alla proposta della Commissione 5.9.2018 A8-0227/19 Emendamento 19 Iskra Mihaylova a nome della commissione per lo sviluppo regionale Relazione A8-0227/2018 Ruža Tomašić Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 178/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 168/62 7.6.2014 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 612/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del

Dettagli

MISURA 6 [ESTRATTO DEL TESTO INTEGRALE DEL PSR DELLA REGIONE DEL VENETO]

MISURA 6 [ESTRATTO DEL TESTO INTEGRALE DEL PSR DELLA REGIONE DEL VENETO] MISURA 6 [ESTRATTO DEL TESTO INTEGRALE DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE DEL VENETO] SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE I testi fanno riferimento al PSR 2014-2020 della Regione del Veneto approvato

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 9.8.2017 C(2017) 5516 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 9.8.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 che integra il regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.1.2018 C(2018) 46 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 12.1.2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità

Dettagli

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Iskra Mihaylova A8-0021/2019

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Iskra Mihaylova A8-0021/2019 Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta 6.3.2019 A8-0021/2019/err01 ADDENDUM alla relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a consentire la continuazione

Dettagli

IT Unita nella diversità IT. Emendamento. Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska a nome del gruppo ECR

IT Unita nella diversità IT. Emendamento. Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska a nome del gruppo ECR 9.2.2017 A8-0003/151 151 Considerando 11 (11) È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2% delle quote complessive dell'ets UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle

Dettagli

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2018/0166R(APP) 3.9.2018 EMENDAMENTI 1-133 Peter Jahr (PE625.204v01-00) Relazione interlocutoria sul QFP 2021-2020 Posizione

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26.4.2018 C(2018) 2420 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 26.4.2018 che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto

Dettagli

Commissione un progetto di delibera che prevedeva, per il 1999, un abbuono massimo dell'1% per i crediti di gestione.

Commissione un progetto di delibera che prevedeva, per il 1999, un abbuono massimo dell'1% per i crediti di gestione. COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22-02-2000 SG(2000) D/101737 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 622/98 - Italia (Abruzzo) Crediti di gestione per il settore agricolo Signor Ministro, con lettera del 6 novembre

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 29.6.2009 COM(2009) 321 definitivo 2009/0084 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda

Dettagli

L 384/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 384/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 384/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 29.12.2006 REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2006 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2006 recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 314/7

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 314/7 15.11.2006 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 314/7 REGOLAMENTO (CE) N. 1679/2006 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2006 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.11.2015 C(2015) 8452 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 25.11.2015 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020"

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 15-II-2008 C (2008) 701 DA NON PUBBLICARE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15-II-2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo

Dettagli

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DETERMINAZIONE. Estensore MARANGI ANTONIO. Responsabile del procedimento MARANGI ANTONIO

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DETERMINAZIONE. Estensore MARANGI ANTONIO. Responsabile del procedimento MARANGI ANTONIO REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI DETERMINAZIONE N. G14826 del 31/10/2017 Proposta n. 19069 del 30/10/2017 Oggetto:

Dettagli

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria CCI Tipo di programma Paese Regione 2014IT06RDRP006 Programma di sviluppo rurale Italia Liguria Periodo di programmazione 2014-2020 Autorità di

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 24.9.2014 L 280/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 994/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 22.8.2014 L 248/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 913/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2014 che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per

Dettagli

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE)

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) AIUTI DI STATO TFUE AIUTI CONCESSI DAGLI STATI Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli

Dettagli

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 EMENDAMENTI 001-008 presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia Relazione Miroslav Poche A8-0014/2019 Adattamento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE 22.6.2018 L 159/21 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2018 che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.6.2018 C(2018) 3308 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 7.6.2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2017/2208(INI) 13.11.2017 EMENDAMENTI 1-79 Viorica Dăncilă Regioni in ritardo di sviluppo nell'unione europea (2017/2208(INI))

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26.5.2015 C(2015) 3482 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26.5.2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione

Dettagli

Capitolo 3. Assegnazione di diritti all'aiuto. Sezione 1. Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto. Articolo 12. Domande.

Capitolo 3. Assegnazione di diritti all'aiuto. Sezione 1. Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto. Articolo 12. Domande. Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme

Dettagli

3) Regime di pagamento unico completamento del sistema di disaccoppiamento

3) Regime di pagamento unico completamento del sistema di disaccoppiamento Misure di sostegno - primo pilastro della PAC: 1) 1960 politica dei prezzi: 1960 prezzo indicativo: fissato annualmente come obiettivo di mercato prezzo di entrata: dazi o prelievi all importazione che

Dettagli

EMENDAMENTI

EMENDAMENTI Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2018/2037(INI) 23.3.2018 EMENDAMENTI 1122-1334 Progetto di relazione Herbert Dorfmann (PE618.154v01-00) Il futuro dell'alimentazione

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.7.2015 C(2015) 4814 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14.7.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Friuli Venezia Giulia FESR

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 9.12.2015 C(2015) 9108 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 9.12.2015 che approva determinati elementi del programma di cooperazione "(Interreg V-A) Italia-Svizzera"

Dettagli

P.S.R SOTTOMISURA 8.1 FORESTAZIONE E IMBOSCHIMENTO:

P.S.R SOTTOMISURA 8.1 FORESTAZIONE E IMBOSCHIMENTO: P.S.R. 2014-2020 - SOTTOMISURA 8.1 FORESTAZIONE E IMBOSCHIMENTO: INQUADRAMENTO DEI TIPI DI OPERAZIONE 8.1.01, 8.1.02 E 8.1.03 IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO. Richiamati: il Trattato

Dettagli

Tali prodotti sono consultabili su

Tali prodotti sono consultabili su Intervento 03.01.01 - Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità Sottomisura: 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 8.2.3.3.1.1. Descrizione

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.8.2015 C(2015) 5903 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17.8.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Veneto FESR 2014-2020"

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di sottocomitato

Dettagli

IT Unita nella diversità IT A8-0482/17. Emendamento

IT Unita nella diversità IT A8-0482/17. Emendamento 9.1.2019 A8-0482/17 17 Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy,

Dettagli

TIPO INTERVENTO 2.1.1

TIPO INTERVENTO 2.1.1 TIPO INTERVENTO 2.1.1 [ESTRATTO DEL TESTO INTEGRALE DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE DEL VENETO] Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende I testi fanno riferimento al PSR 2014-2020 della

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 27.6.2018 C(2018) 3973 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 27.6.2018 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.11.2012 C(2012) 8722 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 30.11.2012 che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia

Dettagli

C 425/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea

C 425/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 425/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 26.11.2018 Comunicazione della Commissione Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE)

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 7.7.2015 L 176/29 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2015 che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al

Dettagli

Intervento Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli - strumenti finanziari

Intervento Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli - strumenti finanziari Intervento 4.2.2 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli - strumenti finanziari Sottomisura: 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione

Dettagli

REGIONE MOLISE ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI - PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA TUTELA DELL AMBIENTE

REGIONE MOLISE ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI - PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA TUTELA DELL AMBIENTE Allegato A REGIONE MOLISE ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI - PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA TUTELA DELL AMBIENTE AUTORITA DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2020

Dettagli

FEASR. PROGRAMMA regionale di SVILUPPO RURALE CRITERI DI SELEZIONE

FEASR. PROGRAMMA regionale di SVILUPPO RURALE CRITERI DI SELEZIONE FEASR PROGRAMMA regionale di SVILUPPO RURALE 2014-2020 CRITERI DI SELEZIONE Comitato di Sorveglianza del 03/02/2016 Modifiche: - CdS del 14/11/2017 - CdS del 30/04/2018 Misura 04 Investimenti in immobilizzazioni

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 22.2.2019 L 51 I/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1393 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1393 DELLA COMMISSIONE 19.8.2016 L 225/41 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1393 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013

Dettagli

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC. DETERMINAZIONE. Estensore FAUSTINI FABIO

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC. DETERMINAZIONE. Estensore FAUSTINI FABIO REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC. DETERMINAZIONE N. G11168 del 04/08/2017 Proposta n. 14345 del 02/08/2017

Dettagli

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.4.2007

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.4.2007 L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.4.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 434/2007 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione

Dettagli

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ***I

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ***I C 436/270 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.11.2016 P7_TA(2013)0490 Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013

Dettagli

DECRETO 7 febbraio 2017, n certificato il

DECRETO 7 febbraio 2017, n certificato il REGIONE TOSCANA Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Firenze e Arezzo 89 Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.12.2014 C(2014) 10145 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17.12.2014 che approva determinati elementi del programma di cooperazione "Area alpina" ai fini

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 145/17

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 145/17 10.6.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 145/17 REGOLAMENTO (CE) N. 482/2009 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.12.2015 C(2015) 9491 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15.12.2015 che approva il programma di cooperazione transfrontaliera "Interreg-IPA CBC Italia-

Dettagli

IT Unita nella diversità IT A8-0319/51. Emendamento. Martina Dlabajová a nome del gruppo ALDE

IT Unita nella diversità IT A8-0319/51. Emendamento. Martina Dlabajová a nome del gruppo ALDE 25.5.2018 A8-0319/51 Emendamento 51 Martina Dlabajová a nome del gruppo ALDE Relazione Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi COM(2016)0128

Dettagli

Articoli 20 (a) (ii) e 22 del Regolamento CE n. 1698/2005. Articoli 13 e 14, Allegato II punto del Regolamento CE n. 1974/2006.

Articoli 20 (a) (ii) e 22 del Regolamento CE n. 1698/2005. Articoli 13 e 14, Allegato II punto del Regolamento CE n. 1974/2006. Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori Riferimento normativo Articoli 20 (a) (ii) e 22 del Regolamento CE n. 1698/2005. Articoli 13 e 14, Allegato II punto 5.3.1.1.2 del Regolamento CE n. 1974/2006.

Dettagli

Proposta di decisione (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

Proposta di decisione (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 9.6.2017 A8-0061/ 001-018 EMENDAMENTI 001-018 presentati da Commissione per la cultura e l'istruzione Relazione Santiago Fisas Ayxelà Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 A8-0061/2017

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 135/8 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/851 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2015 che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.8.2015 C(2015) 5533 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 7.8.2015 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori

Dettagli

NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL UNIONE EUROPEA

NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL UNIONE EUROPEA NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL UNIONE EUROPEA Bruxelles, 31 marzo 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 TRATTATO DI ADESIONE: PROTOCOLLO, ALLEGATO VIII PROGETTO DI ATTI LEGISLATIVI

Dettagli

A8-0127/ Proposta di direttiva (COM(2013)0798 C7-0409/ /0390(COD))

A8-0127/ Proposta di direttiva (COM(2013)0798 C7-0409/ /0390(COD)) 3.7.2015 A8-0127/ 001-023 EMENDAMENTI 001-023 presentati da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali Relazione Elisabeth Morin-Chartier Marittimi A8-0127/2015 (COM(2013)0798 C7-0409/2013 2013/0390(COD))

Dettagli

A8-0126/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

A8-0126/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari 3.6.2016 A8-0126/ 001-001 EMENDAMENTI 001-001 presentati da Commissione per i problemi economici e monetari Relazione Markus Ferber Mercati degli strumenti finanziari A8-0126/2016 Proposta di direttiva

Dettagli

Aiuti di Stato: fissati i criteri e le opportunità per il 2011 (2)

Aiuti di Stato: fissati i criteri e le opportunità per il 2011 (2) Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Dal mondo Aiuti di Stato: fissati i criteri e le opportunità per il 2011 (2) 11 Gennaio 2011 La Commissione Ue ha prorogato al 31 dicembre alcune

Dettagli

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE. PROMOZIONE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE. PROMOZIONE REGIONE TOSCANA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE. PROMOZIONE Responsabile di settore: GILIBERTI GENNARO Decreto soggetto a controllo di regolarità

Dettagli

Rettifica degli orientamenti dell Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Rettifica degli orientamenti dell Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 21.7.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 265/5 RETTIFICHE Rettifica degli orientamenti dell Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.1.2012 COM(2011) 938 definitivo 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell

Dettagli

LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI AIUTI DI STATO

LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI AIUTI DI STATO LA NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI AIUTI DI STATO PREMESSA Gli AIUTI concessi dagli Stati membri alle imprese possono falsare la concorrenza in quanto favoriscono talune imprese a scapito delle loro concorrenti

Dettagli