Polizza Collettiva n GOING SRL Condizioni di Assicurazione redatte ai sensi del regolamento ISVAP n 35/2010.

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1 GLOSSARIO Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assistenza: l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa. Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili. Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l Assicurato porta con sé in viaggio. Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l Assicurato che ha subito l evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell Assicurato stesso. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l Italia - Via B. Alimena, n Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. Destinazione: Italia: la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Europa: i paesi dell Europa geografica (compresa l Italia e la Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia). Polizza Collettiva n GOING SRL Condizioni di Assicurazione redatte ai sensi del regolamento ISVAP n 35/2010. Mondo: tutti i paesi del mondo inclusa l Europa. Domicilio: il luogo dove l Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza. Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l Italia. Evento: l accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia. Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico dell Assicurato per ciascun Furto: il reato previsto all art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza. Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea. Invalidità Permanente: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile a seguito di infortunio o malattia della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta; Istituto di cura: l istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio. Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico. Polizza: il documento che prova l assicurazione. Premio: importo dovuto dal Contraente all Assicuratore. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona. Residenza: il luogo dove l Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico. Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l erogazione dell assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale che rimane a carico dell'assicurato per ciascun Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l assicurazione. Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l Italia Via Bernardino Alimena Roma. Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di familiare. Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ART. 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni : A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (RAMI 18 E 02) B. BAGAGLIO (RAMI 09 E 16) C. ANNULLAMENTO VIAGGIO (RAMO 16) D. RCT (RAMO 13) E. TUTELA LEGALE (RAMO 17) La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni è 30 giorni. A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO A.1 - Oggetto dell assicurazione La Società, in caso di malattia o infortunio dell Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: ASSISTENZA IN VIAGGIO I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione dell Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio. b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida solo in Italia) Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. NB : Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (VALIDA SOLO ALL ESTERO) Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l Assicurato. d) TRASFERIMENTO RIENTRO SANITARIO Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà: il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina; il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell Assicurato; il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono; con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico. Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della Società, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere: aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga in Europa; aereo di linea, eventualmente barellato; treno prima classe e, ove necessario, vagone letto; autoambulanza, senza limiti di chilometraggio; altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione: le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del Viaggio; le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; tutti i casi in cui l Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato; La Società avrà la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell Assicurato. e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento Rientro Sanitario, o in caso di decesso dell Assicurato, i compagni di viaggio non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro. f) RIENTRO DEI MINORI ASSICURATI Qualora l Assicurato sia impossibilitato a prendersi cura dei minori assicurati con lui in viaggio a seguito di ricovero con una prognosi di degenza superiore a 5 (cinque) giorni oppure di decesso e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al domicilio in Italia. La Società rimborsa anche: - l eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; - le spese per un pernottamento del familiare. g) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all estero) Qualora l Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali. La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'assicurato. h) INTERPRETE A DISPOSIZIONE. (valida solo all estero) Qualora l Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. La Società terrà a carico i costi dell interprete. Massimale previsto: 1.000,00 i) INVIO COMUNICAZIONI URGENTI. Qualora l Assicurato in viaggio abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti a persone residenti in Italia e si trovi nell impossibilità di contattarle direttamente, la Società provvede, a proprie spese, all inoltro di tali messaggi. j) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO Qualora l Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con una prognosi di degenza superiore a 5 (cinque) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere l Assicurato ricoverato. Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familiare fino alla concorrenza di 100,00 con un massimo 10 giorni. I giorni della prognosi non si applicano ai minori. k) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO Qualora l Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per: ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 7 (sette) giorni; furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla denuncia alle Autorità locali; la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati. Massimale previsto: Massimo 10 notti con il limite di 100,00 a notte. l) RIENTRO DELL ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO Qualora l Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Società organizza e prende a proprio carico le spese di rientro. La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio. m) RIENTRO DELLA SALMA In caso di decesso dell Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Europa. Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre, all inumazione o alla cremazione. La Società tiene a carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare per recarsi sul luogo in cui si

2 è verificato l evento e le spese di pernottamento della prima notte presso la struttura alberghiera più vicina. n) RIENTRO ANTICIPATO Qualora l Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un familiare con prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il rientro di un compagno di viaggio purché assicurato. o) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA Qualora l'assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'assicurato stesso fino all'importo di 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito. p) MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO Se l'assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico da dare ai familiari dell'assicurato. q) SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO In caso di infortunio o malattia, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di 3.000,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale. r) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all estero) Qualora l Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, la Società potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell Assicurato, la cauzione penale. L Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall erogazione della stessa. La prestazione non è operante: nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società quando l Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società; nei casi in cui i trasferimenti di valuta all estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l Assicurato. Massimale previsto: ,00 s) SPESE TELEFONICHE La Società provvederà a rimborsare le spese telefoniche documentate e sostenute dall Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di roaming internazionale sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. Massimale previsto: 200,00 ASSISTENZA AL VEICOLO Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuito. Le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasferimento dell Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa purché in paesi dell Unione Europea. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni di indicate in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'assicurato. t) SOCCORSO STRADALE Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l officina generica più vicina. Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l Assicurato o per la circolazione stradale. In caso di foratura pneumatico, esaurimento batteria, esaurimento carburante, smarrimento/rottura chiavi, blocco della serratura o dell antifurto/immobilizer: in caso di scoppio, foratura o rottura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell antifurto/immobilizer, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino. In caso di esaurimento del carburante, la Centrale Operativa provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante. La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per Si specifica che: Pag. 2/ 5 nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni; nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all Assicurato; la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti; la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso); il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro; si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo. u) INVIO PEZZI DI RICAMBIO Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 500,00 per Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali. Obblighi dell Assicurato: fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società per l importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali; comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio; rimborsare quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente. La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con mezzi eccezionali. v) RITORNO ALLA RESIDENZA E/O ABBANDONO DEL VEICOLO La Centrale Operativa organizzerà il ritorno fino alla residenza dell'assicurato, del veicolo a seguito di guasto, incidente, ritrovamento dopo furto che comportino più di 5 giorni lavorativi per le necessarie riparazioni, il tutto nel limite di costo per l Impresa pari al valore del veicolo dopo il Saranno a carico dell Impresa le spese di custodia del veicolo dal momento del sinistro e fino al ritorno, con il massimo di 50,00. Nel caso le spese preventivate per le riparazioni siano antieconomiche o comunque superiori al valore del veicolo dopo il sinistro, la garanzia non sarà operante e l Impresa si limiterà a tenere a suo carico le spese di abbandono legale. w) PROSECUZIONE DEL VIAGGIO Qualora il veicolo risultasse indisponibile, per guasto, incidente, ritrovamento dopo furto, per un periodo superiore a 3 giorni lavorativi per le necessarie riparazioni, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'assicurato e degli altri passeggeri un titolo di trasporto (aereo classe turistica o treno prima classe) o in alternativa un'autovettura a noleggio di gruppo C, compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni di autonoleggio, senza autista per un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la località di destinazione. Sono escluse le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le eventuali franchigie. x) RIENTRO DELL'ASSICURATO E DEGLI ALTRI PASSEGGERI Qualora l'assicurato non abbia usufruito delle prestazioni di cui al precedente articolo w) la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'assicurato e degli altri passeggeri, un titolo di trasporto per il ritorno alla residenza (aereo classe turistica o treno prima classe) o in alternativa un'autovettura a noleggio di gruppo C, compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni di autonoleggio, senza autista per un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la residenza. Sono escluse le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le eventuali franchigie. y) PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI RECUPERO VEICOLO Qualora l'assicurato non fosse in grado di rientrare al proprio domicilio con il veicolo oggetto di guasto o incidente, a seguito di uno degli eventi di cui agli articoli v) w) x), la Centrale Operativa metterà a disposizione, a riparazioni effettuate, un titolo di trasporto di sola andata per consentire all'assicurato stesso di recarsi nel luogo ove si trova il veicolo per il suo recupero. z) SPESE DI ALBERGO Se l'auto rimane immobilizzata in seguito a guasto o incidente e la riparazione può avvenire solo il giorno successivo, oppure è stata rubata costringendo i passeggeri che si trovano lontani dal proprio domicilio ad una sosta forzata, l Impresa terrà a proprio carico il soggiorno in albergo per tutti gli occupanti dell'auto per un pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 a persona. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'assicurato. aa) AUTISTA La Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per sostituire l'assicurato malato o infortunato e sempre che non vi sia a bordo nessun altro eventuale passeggero munito di patente di guida. L'autista è a disposizione per un massimo di tre giorni per condurre nel più breve tempo possibile il veicolo dell'assicurato alla prima destinazione originaria del viaggio ovvero alla residenza dell'assicurato. bb) ANTICIPO CAUZIONE PENALE In caso di incidente stradale del veicolo assistito, la Centrale Operativa potrà anticipare l'importo della cauzione per libertà provvisoria del conducente fino a concorrenza di 5.000,00 contro garanzie bancarie ritenute adeguate dalla Centrale Operativa. L'importo anticipato, nel caso il conducente venga trattenuto dall'autorità Giudiziaria in seguito a condanna, a mancata comparizione o in ogni altro caso, dovrà essere rimborsato alla Centrale Operativa entro 2 mesi dall'anticipo. cc) ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA AL VEICOLO Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia: - i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni; - i veicoli di peso superiore a 35 quintali; - i veicoli non terrestri e non regolarmente immatricolati; - i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico; - i sinistri avvenuti in paesi non appartenenti all Unione Europea. ASSISTENZA DOMICILIARE Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito. Per l Assicurato in viaggio e per i suoi familiari (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell Assicurato e hanno validità fino al rientro dello stesso. dd) CONSULTO MEDICO TELEFONICO La Società tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario. ee) INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. Qualora non sia immediatamente disponibile l invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza dell Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico. Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. L Impresa informerà tempestivamente l Assicurato circa le condizioni di salute del familiare aggiornando tempestivamente tali informazioni sino al rientro dell Assicurato dal viaggio. ff) TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA L Impresa, tramite la Centrale Operativa, qualora il paziente necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizza a proprio carico il trasferimento, inviando direttamente l'autoambulanza e sostenendo le spese di trasporto sino a un massimo di 200 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno). gg) ASSISTENZA INFERMIERISTICA Qualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita dell'assistenza domiciliare d infermieri generici e/o specializzati a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed all invio del personale tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di 1.000,00. La presente garanzia è valida esclusivamente per i famigliari dell Assicurato che rimangono a casa e decorre dal giorno della partenza del viaggio dell Assicurato e scade al rientro del viaggio. hh) CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio del paziente e quindi in farmacia. Resta a carico dell'assicurato il solo costo del farmaco.

3 ii) RETE SANITARIA CONVENZIONATA La Centrale Operativa, tramite accordi stipulati con cliniche, poliambulatori, studi medici, strutture sanitarie in genere a livello nazionale, garantisce l'utilizzo di tale rete per visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate, con un canale preferenziale d'accesso. SPESE MEDICHE IN VIAGGIO I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. MASSIMALE PREVISTO: ITALIA 1.000,00 ESTERO ,00 CON PAGAMENTO DIRETTO Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata. Qualora l Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della Centrale Operativa. La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l Assicurato sarà ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a 120 giorni complessivi di degenza. Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di ricovero. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. A RIMBORSO Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, entro i sottolimiti indicati. a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero. Massimali previsti: ITALIA 1.000,00 ESTERO 2.500,00 b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche, accertamenti diagnostici, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio. In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese per visite mediche e accertamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio. Massimali previsti: ITALIA 1.000,00 ESTERO ,00 c) La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio. Massimale previsto: 200,00 A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in Viaggio La garanzia decorre dal momento dell inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso. La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l evento. A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio L indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all Assicurato, a termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di 50,00 per A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi : a) se l'assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia; b) pandemia (dichiarata dall OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; c) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un Autorità pubblica competente; d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena. Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o metereologici non è possibile prestare la garanzia. Inoltre: A Assistenza in Viaggio La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a: a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa; b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l utilizzo di mezzi di soccorso speciali. A Spese Mediche in Viaggio La Società non prende in carico le spese conseguenti a: a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche; b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); Pag. 3/ 5 d) interruzione volontaria della gravidanza; La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell inizio del viaggio e) pratica di sport aerei e dell aria in genere, sport estremi se praticati ed è operativa fino al termine del viaggio stesso. La garanzia al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza Ritardata consegna del bagaglio è operativa dal momento del previsti; primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell ultimo f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, check-in. comporti remunerazione diretta o indiretta; B.5 - Disposizioni e limitazioni g) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto; La Società determina l indennizzo in base al valore commerciale h) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del iniziate in viaggio. La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da: parto naturale o con taglio cesareo; In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione. stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana C. ANNULLAMENTO VIAGGIO di gestazione e dal puerperio; C.1 - Oggetto dell assicurazione dolo dell Assicurato; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall uso di stupefacenti e di del contratto, per rinuncia al viaggio determinata da cause od allucinogeni; eventi oggettivamente documentabili ed imprevedibili al tentato suicidio o suicidio. A.5 - Disposizioni e limitazioni comuni - La Società, esclusivamente per la sezione ASSISTENZA E SPESE momento della prenotazione, che colpisca l Assicurato, un suo familiare, o il contitolare dell azienda/studio associato. Sono compresi nel rimborso della penale anche: MEDICHE IN VIAGGIO prenderà a carico i costi derivanti da sinistri occorsi in occasione di atti terroristici che abbiano avuto luogo quota di iscrizione; i costi di apertura/gestione pratica; durante il Viaggio (escluse le minacce), entro il massimale di le fees di agenzia; ,00. i visti; - L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli le tasse aeroportuali non rimborsabili; eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre: A Assistenza in Viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti dei massimali indicati e di eventuali sottolimiti; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi; c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di: ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti calendario prima della partenza: 10% della quota di partecipazione, oltre alla quota di iscrizione ed al premio della dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità polizza di assicurazione eventualmente acquistata; locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di - da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza: 30% della erogazione della prestazione; errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'assicurato della polizza di assicurazione eventualmente acquistata; o da chi per esso; - da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza: 50% della d) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. della polizza di assicurazione eventualmente acquistata; B. BAGAGLIO I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, per sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti B.1 - Oggetto dell assicurazione - da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza: 75% della della polizza di assicurazione eventualmente acquistata. Importo rimborso penale: massimo 75% del costo viaggio e FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, SMARRIMENTO, MANCATA ,00 per assicurato/pratica. CONSEGNA DEL BAGAGLIO, AVARIA La Società effettua il rimborso: La Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al da furto, incendio, smarrimento, rapina, scippo, rotture, avaria, viaggio causata da morte dell Assicurato o ricovero dello stesso in danneggiamenti e mancata consegna del bagaglio personale, da parte istituto di cura di durata superiore a 5 giorni; del vettore aereo. La garanzia copre solo un sinistro per viaggio. MASSIMALE PREVISTO: 1.200,00 b) per tutte le altre cause previste con l applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di 50. Si specifica che: In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della La Società corrisponde l indennizzo con il limite massimo per persona e per oggetto di 300,00. 1) La Società rimborsa la penale applicata in base alle condizioni gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato. Sono escluse, in caso di acquisto di biglietteria aerea, le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore e i premi assicurativi. La Società rimborsa la penale addebitata: all Assicurato; e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: a tutti i suoi familiari; ad uno dei suoi compagni di viaggio. PENALI APPLICATE DAL CONTRAENTE - dalla data di conclusione del contratto sino a 30 giorni di Società di effettuare un controllo medico al fine di certificare che le condizioni dell Assicurato siano tali da impedire la sua La Società corrisponde l indennizzo con lo scoperto del 50% per il partecipazione al viaggio. limite massimo per persona e per oggetto di 300,00. 2) In alternativa al punto 1), la Società, per le medesime Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di 300,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiotelevisivi circostanze in esso descritte, su richiesta dell Assicurato potrà fornire a quest ultimo, tutti i suoi familiari ed uno dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza: ed apparecchiature elettroniche. I corredi fotocineottici - Un voucher pari all intero costo del viaggio annullato, da (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.) sono considerati quali unico oggetto. B.2 - Criteri e Limiti di Indennizzo usufruirsi entro 12 mesi dalla data di cancellazione del viaggio emesso per il tramite del Contraente; e La Società corrisponde l indennizzo nel limite del massimale previsto. - Un importo che la Società riconoscerà direttamente al B.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) Sono esclusi dalla garanzia: gioielli, pietre preziose, Orologi, Pellicce altri oggetto preziosi, se lasciati incustoditi. Computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili. La Società non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall'assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) verificatisi quando: Contraente, pari alla metà dell'eventuale penale applicabile al momento del verificarsi dell'evento che ha dato origine all'annullamento, indipendentemente dal momento in cui tale evento viene comunicato. C.2 - Decorrenza, scadenza ed operatività La garanzia decorre dalla data di prenotazione/acquisto del viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio contrattualmente previsto. C.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) La Società non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da: - il bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave; a) malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; b) sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero causare la richiesta di indennizzo; forme depressive; - il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo; c) stato di gravidanza; - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; d) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di prenotazione; c) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; Sono, inoltre, esclusi: d) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.). B.4 - Decorrenza e operatività e) f) fallimento del Vettore o dell agenzia di viaggio; pandemia (dichiarata dall OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere

4 misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; g) quarantene. C.4 - Criteri di liquidazione La Società rimborsa la penale di annullamento: a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l evento. Pertanto, nel caso in cui l Assicurato annulli il viaggio successivamente all evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico (art Cod. Civ); b) riservandosi il diritto di ridurre l indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall Assicurato stesso. La Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati. C.5 - Validità La garanzia è valida esclusivamente se l adesione è avvenuta contestualmente alla data di prenotazione/ acquisto del viaggio. ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA C.6 - Oggetto dell'assicurazione L Impresa rimborserà all Assicurato il 75% della quota di partecipazione al viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete. L assicurazione interviene in caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo inclemente. C.7 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia annullamento viaggio La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata. ll rimborso e' previsto solo nei casi in cui la variazione dell'orario di partenza non sia stata ufficializzata dalla Compagnia aerea o dal Tour Operator nelle 24 ore precedenti la partenza stessa. RIPETIZIONE VIAGGIO C.8 - Oggetto dell'assicurazione La Società mette a disposizione dell'assicurato e dei familiari che viaggiano con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito dall'assicurato a causa dei seguenti eventi: a) Utilizzo delle prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato, Trasporto della salma e Rientro Anticipato che determini il rientro alla residenza dell'assicurato; b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell'assicurato; c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell Assicurato. L'importo verrà messo a disposizione dell'assicurato esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro. RITARDO VOLO C.9 - Oggetto dell'assicurazione In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete l Impresa liquida un indennità all Assicurato entro il massimale pari ad 100,00. Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all ultimo aggiornamento dell orario di partenza comunicato ufficialmente dal Contraente all Assicurato presso l agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore precedenti l orario di prevista partenza. La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino a sei ore precedenti l orario di prevista partenza. Il Contraente e l Assicurato si impegnano a corrispondere all Impresa gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso in cui i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Contraente. ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INDENNIZZO PER RITARDO VOLO La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata. La garanzia non è operante se l Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l eventuale garanzia Annullamento del Viaggio a seguito di ritardata partenza. D. RESPONSABILITA CIVILE D.1 OGGETTO DELLA GARANZIA La Società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno, nel periodo di validità della polizza, relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti: dalla proprietà di animali domestici; Pag. 4/ 5 dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. Qualora l'assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in eccedenza a detto contratto in secondo rischio. D.2 MASSIMALE E FRANCHIGIA La garanzia è operante fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad ,00. In ogni caso resta a carico dell'assicurato una franchigia fissa di 250,00 per D.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome dell'assicurato, delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborserà le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale. D.4 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RESPONSABILITA CIVILE Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia i danni: - provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga; - da furto e da incendio; - da circolazione di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; - alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'assicurato o da lui detenuti; - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titoli ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; - derivanti da interruzioni di attività; - provocati a persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno stesso in occasione di lavoro o servizio; - inerenti all'attività professionale dell'assicurato; - derivanti da inquinamento; - derivanti dall esercizio di attività professionali, di industria o di commercio; - conseguenti e inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali; - derivanti dall esercizio dell attività venatoria. D.5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO L'Assicurato o chi per esso deve: a) darne avviso: alla Società secondo quanto previsto in polizza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art Cod.Civ.); a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Cod. Civ.); b) mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. D.6 - ESCLUSIONI Sono esclusi dall'assicurazione i danni: a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall assicurato; b) derivanti da esercizio di attività professionali; c) derivanti da esercizio dell'attività venatoria; d) da furto; e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; f) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; g) alle cose altrui che l'assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo; h) utilizzo di cavalli ed altri animali da sella. D.7 - GESTIONE DEL SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. E - TUTELA LEGALE Definizioni Particolari Viaggio: il viaggio risultante dal relativo contratto o documento di viaggio che comprenda almeno 1 notte in Italia e 2 notti all Estero. E.1 ESTENSIONE TERRITORIALE Per il risarcimento di danni da fatti illeciti di terzi nonché per la difesa penale nei procedimenti per reati colposi, l assicurazione si estende ai casi Assicurativi che insorgano in tutto il Mondo. Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni. E.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società, per la gestione e la liquidazione dei sinistri accaduti nell ambito della vita privata, fatto salvo quanto già regolamentato dall Art. Operatività della polizza, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale indicato in polizza, valido per sinistro e per anno assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. L assicurazione comprende i seguenti oneri: le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; le spese per mediazioni stabilite dalla Legge; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con Società; le spese processuali nel processo penale ai sensi dell articolo 535 Codice di Procedura Penale; il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza; le spese attinenti all esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall Assicurato; le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell Assicurato; È garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art. Libera scelta del legale. Spese per un secondo legale domiciliatario unicamente in fase giudiziale fino a 2.500,00. Riconosciute solo quando il distretto di Corte d'appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato; oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino a 500,00. Massimale per sinistro e per Assicurato: 5.000,00 E.3 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE La garanzia assicurativa Tutela Legale non riconosce le spese sostenute dall Assicurato per : 1) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 2) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); 3) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell Assicurato; 4) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; 5) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell articolo n.541 Codice di Procedura Penale; 6) le spese relative a professionisti non iscritti nell apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge; 7) il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; 8) le operazioni di esecuzione forzata oltre due esiti negativi. Inoltre la garanzia non è operante per le controversie: 9) derivanti dalla circolazione di natanti soggetti all assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall Assicurato; 10) di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di AXA Assistance e del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all art. Prestazioni Garantite; 11) relative ai sinistri di inquinamento dell ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale; 12) relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; 13) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 14) conseguenti a tumulti popolari, guerre civili, atti di terrorismo, sommosse, atti di vandalismo, eventi naturali catastrofici (ad es. terremoto, maremoto, tsunami), scioperi e serrate; 15) in materia di diritto di famiglia e delle successioni e delle donazioni; 16) in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;

5 17) di valore inferiore a 250,00 18) derivanti da controversie per il recupero crediti; 19) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto; 20) per contratti di compravendita di immobili; 21) derivanti da controversie contrattuali con la Società e/o con il Tour Operator/Agenzia; 22) non espressamente richiamate tra le voci dell art. Prestazioni Garantite. 23) aventi ad oggetto reati di natura pornografica o pedopornografica; 24) relative a reati commessi in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché derivanti dall uso di stupefacenti e allucinogeni. E.4 - DENUNCIA DEL SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato deve: denunciare immediatamente e comunque entro 3 gg alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa e comunque non oltre i 24 mesi dalla data di insorgenza della controversia. In ogni caso deve fare pervenire la denuncia e ogni successivo atto a lui notificato entro tre giorni dalla data della notifica stessa. In caso contrario l Assicurato sarà ritenuto responsabile del maggior danno che il ritardo nella denuncia potrà comportare. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione e necessario per permettere alla Società di tutelare gli interessi dell Assicurato A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti: le generalità e recapiti della controparte; gli estremi della controversia con l indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda; copia della corrispondenza intercorsa; copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.); dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste; copia dell informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all Assicurato. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. E.5 LIBERA SCELTA DEL LEGALE Qualora la controversia comporti la necessità di instaurare un procedimento giudiziale, l Assicurato è tenuto a scegliere il legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicando a IPA il relativo nominativo, contestualmente alla denuncia del Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società potrà nominare direttamente il legale. Ove si renda necessario l intervento di un secondo legale domiciliatario, la Società fornisce al legale incaricato il nominativo del legale domiciliatario e riconosce le relative spese di domiciliazione. In nessun caso l assicurato potrà dare autonomamente incarico al legale, così come nominare consulenti tecnici di parte o periti, senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione da parte di IPA, pena l esclusione al diritto di indennizzo. E.6 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: a) informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, previa autorizzazione ricevuta dalla IPA, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. E.7 GESTIONE DEL SINISTRO Ricevuta la denuncia del sinistro, IPA valuta se esistono i presupposti per realizzare un bonario componimento della controversia. Laddove possibile, la gestione stragiudiziale della controversia è riservata a IPA che si avvarrà, eventualmente, di legali di sua scelta. Qualora l Assicurato abbia già dato mandato a legali / periti, per la gestione della fase stragiudiziale, le conseguenti spese i rimarranno a suo carico. Nel caso in cui il bonario componimento non vada a buon fine, o nei casi in cui non sia possibile esperirlo, se le pretese dell'assicurato risultino fondate, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. "Obblighi dell Assicurato - Denuncia del sinistro e art Libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. IPA non è Fornendo altresì : responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di Rimborso Spese Mediche : periti in genere. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di IPA, pena il rimborso documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale. delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. Furto, scippo, rapina, incendio, smarrimento, mancata consegna del bagaglio, avaria del Bagaglio: In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e la Società, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, scegliendo liberamente il proprio legale, con spese a suo carico, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l evento, con l elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato o danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante il loro valore, marca, modello, data approssimativa di acquisto. comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia che sia l'esito dell'arbitrato. va effettuata all apposito ufficio aeroportuale facendosi IPA avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. E.8 RECUPERO DELLE SOMME consegnare il P.I.R. (PROPERTY IRREGULARITY REPORT). Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo: Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli biglietto aereo con l itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia; onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista dettagliata degli acquisti effettuati. ART. 2. ESCLUSIONI GENERALI Annullamento Viaggio Sono esclusi dall assicurazione tutte le prestazioni qualora documentazione oggettivamente provante la causa della l Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale rinuncia/modifica, in originale; Operativa. in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso Sono altresì esclusi dall assicurazione ogni indennizzo, prestazione, e certificato medico attestante la data dell'infortunio o conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da: dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici giorni di prognosi; stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, documentazione attestante il legame tra l Assicurato e insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o l eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; tentativo di usurpazione di potere; in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica; b) atti di terrorismo in genere, compreso l utilizzo di ogni tipo di catalogo e/o programma del viaggio con relativo ordigno nucleare o chimico. La presente esclusione non è regolamento di penale, in copia; operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia; in Viaggio; estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata organizzatore del viaggio, in copia; da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o da proprietà documenti di viaggio in originale, per penale del 100%. radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche Responsabilità Civile pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti; - descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il d) trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, danno a terzi e, copia della denuncia presentata all autorità inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri competente; sconvolgimenti della natura; - richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo e) inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o danneggiato; da qualsiasi danno ambientale; - eventuale documentazione fotografica dei beni o delle parti di f) spese di ricerca dell'assicurato in mare, lago, montagna o beni danneggiati. deserto; Tutela Legale g) dolo o colpa dell Assicurato. - descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a danno; pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel - eventuale copia della denuncia presentata all Autorità caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro competente; o la fornitura di tale servizio esponga l /il (ri)assicuratore ad una - le spese legali e peritali documentate. qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d America. RIFERIMENTI IMPORTANTI RICHIESTE DI RIMBORSO Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al ART. 3. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA seguente indirizzo: DI ASSISTENZA INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale L Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore per l Italia Servizio Liquidazione Travel Via B. Alimena, ROMA su 24 al numero telefonico: 800/ / Inoltre, dovrà qualificarsi come ASSICURATO GOING SRL e comunicare: dati anagrafici dell Assicurato; numero di polizza ; tipo di intervento richiesto; recapito telefonico temporaneo; dati dell Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente); recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l Assicurato. ART. 4. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO Per ogni richiesta di rimborso, l Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro, fornendo alla Società l insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatto salvo quanto previsto nell art. 16, ed in particolare: dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006); nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero; nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica; luogo, giorno ed ora dell evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato. Pag. 5/ 5

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