Oggetto: modifiche al regolamento per la disciplina dei professori a contratto D.R del 5 aprile 2007

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1 AREA ISTITUZIONALE, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO /PN. (invio per ) (Prot. n del 23 aprile 2007) Presidi di facoltà Presidenti dei corsi di studio Direttori delle scuole di specializzazione E p.c. Direttori di dipartimento Coordinatori e segretari amministrativi Dirigenti e ai Responsabili degli uffici dell amministrazione centrale Oggetto: modifiche al regolamento per la disciplina dei professori a contratto D.R del 5 aprile 2007 Gentili professori, con il decreto rettorale 5710 del 5 aprile 2007 sono state apportate alcune modifiche al regolamento per la disciplina dei professori a contratto volte a: semplificare procedure eccessivamente complesse (in particolare procedura stabilita in caso di rinuncia al compenso previsto dal bando di selezione- vedi abrogazione art. 4, comma 3 e nuovo art. 6 bis); prevedere che i contratti, a seconda della posizione del contraente e della prestazione da svolgere, possano costituire, oltre a una collaborazione coordinata e continuativa, anche una prestazione occasionale o professionale (art. 5, comma 2); ad adeguare alcune disposizioni a sopravvenuti mutamenti normativi (in particolare riferimenti ai corsi di studio). Vi segnalo in particolare che, analogamente a quanto previsto dall art. 47, comma 6 del Regolamento di ateneo per l amministrazione la finanza e la contabilità, anche in questo regolamento viene chiarito che i contratti possono essere stipulati mediante semplice scambio di corrispondenza, modalità che tra l altro consente di evitare l applicazione dell imposta di bollo (salvo caso d uso). Tale modalità prevista espressamente dal Regolamento in oggetto (vedi art. 6 bis, comma 3) qualora le prestazioni siano a titolo gratuito, è anche adeguata nelle ipotesi di prestazioni seminariali a titolo oneroso. A tal riguardo, e per vostra comodità, vi invio un fac-simile di lettera da utilizzare per lo scambio di corrispondenza. Per conoscere nel dettaglio le suddette modifiche, in vigore dal 20 aprile 2007, vi invio la tabella allegata, ricordandovi che il testo aggiornato del regolamento è disponibile sulla pagina web Per informazioni inerenti gli aspetti contrattuali e fiscali potete rivolgervi all Ufficio fiscale, commerciale, lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative e in particolare al sig. Alessandro Ficini (tel a.ficini@adm.unipi.it ) Cordiali saluti, R.Grasso

2 Testo vecchio Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la selezione e la stipula di contratti di diritto privato per gli insegnamenti previsti nei corsi di laurea, di diploma, di specializzazione dell'università di Pisa, ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative dei corsi stessi, ivi compresi i tirocini di cui al D.M. 21 maggio 1998 n. 242 pubblicato sulla G.U. n. 170 del Articolo 2 Finalità 1. I contratti previsti dall'art. 1 sono stipulati per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche con studiosi od esperti di elevata qualificazione scientifica o professionale anche di cittadinanza straniera. 2. I titolari di contratti non possono essere dipendenti di università e istituti universitari italiani. 3. Non possono essere titolari di contratti coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previsti dall'art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni. Testo nuovo Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la selezione e la stipula di contratti di diritto privato per gli insegnamenti previsti nei corsi di studio, nelle scuole di specializzazione e nei master dell'università di Pisa, ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative dei corsi stessi, ivi compresi i tirocini di cui al D.M. 21 maggio 1998 n. 242 pubblicato sulla G.U. n. 170 del Articolo 2 Finalità 1. I contratti previsti dall'art. 1 sono stipulati per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche con studiosi od esperti di elevata qualificazione scientifica o professionale anche di cittadinanza straniera. 2. I titolari di contratti non possono essere dipendenti di università e istituti universitari italiani. 3. Non possono essere titolari di contratti coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previsti dall'art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni.

3 Articolo 3 Procedure 1. I consigli di facoltà, sulla base delle proposte dei consigli dei corsi di studi e dei consigli delle scuole di specializzazione, determinano, in sede di programmazione didattica annuale, i corsi da attivare, la loro durata, le specifiche professionalità degli esperti cui affidarli e il corrispettivo minimo e massimo per tipologia di contratto. 2. Nel caso di attività integrative è richiesto il parere favorevole del professore ufficiale del corso di riferimento così come definito dal Regolamento didattico di Ateneo emanato con d.r. n. 01/951 del 4 giugno Gli esperti sono scelti previa apposita selezione avviata mediante l'emanazione da parte del preside di un apposito bando in cui sono indicati i requisiti scientifici o professionali che devono possedere i concorrenti. Del bando è data pubblicità mediante affissione all'albo della Facoltà. 4. Il preside deve previamente verificare se esistano apposite convenzioni che prevedono esplicitamente l'affidamento a titolo gratuito dei corsi. 5. Il consiglio di facoltà, previa valutazione comparativa dei candidati, provvede all'attribuzione del contratto. 6. Ogni corso ufficiale può avere al massimo un corso integrativo. 7. Il contratto può ricomprendere più corsi. Articolo 4 Stipula del contratto 1. I contratti di cui all'art. 1 sono sottoscritti dal contraente e dal rettore o per sua delega dal preside di facoltà. 2. Tutti i contratti di cui al presente regolamento sono retribuiti salvo quelli affidati al personale di enti con i quali l'università di Pisa abbia stipulato convenzioni che prevedono esplicitamente l'affidamento a titolo gratuito dei corsi. 3. Il contraente può, per particolari e motivate situazioni, chiedere di rinunciare al compenso previsto dal bando di selezione; il consiglio di facoltà delibera sulla richiesta. La delibera è soggetta al nulla osta del senato accademico. In tal caso al contratto si applica la disciplina di cui al comma Il corrispettivo per ogni corso dovrà essere Articolo 3 Procedure 1. I consigli di facoltà, sulla base delle proposte dei consigli dei corsi di studi, delle scuole di specializzazione e dei master determinano, in sede di programmazione didattica annuale, i corsi da attivare, la loro durata, le specifiche professionalità degli esperti cui affidarli e il corrispettivo minimo e massimo per tipologia di contratto. 2. Nel caso di attività integrative è richiesto il parere favorevole del professore ufficiale del corso di riferimento così come definito dal Regolamento didattico di Ateneo emanato con d.r. n. 01/951 del 4 giugno Gli esperti sono scelti previa apposita selezione avviata mediante l'emanazione da parte del preside di un apposito bando in cui sono indicati i requisiti scientifici o professionali che devono possedere i concorrenti. Del bando è data pubblicità mediante affissione all'albo della Facoltà. 4. Il preside deve previamente verificare se esistano apposite convenzioni che prevedono esplicitamente l'affidamento a titolo gratuito dei corsi. 5. Il consiglio di facoltà, previa valutazione comparativa dei candidati, provvede all'attribuzione del contratto. 6. Ogni corso ufficiale può avere al massimo un corso integrativo. 7. Il contratto può ricomprendere più corsi. Articolo 4 Stipula del contratto 1. I contratti di cui all'art. 1 sono sottoscritti dal contraente e dal rettore o per sua delega dal preside di facoltà. 2. Tutti i contratti di cui al presente regolamento sono retribuiti salvo quanto previsto al successivo art. 6 bis. 3. (abrogato) 4. Il corrispettivo per ogni corso dovrà essere

4 commisurato all'impegno, alla sua durata effettiva e alla professionalità richiesta. 5. Il compenso netto, computato su base mensile, non può in ogni caso superare il compenso netto medio spettante al professore ordinario più le spese di viaggio documentate (o loro quota parte). 6. Nella determinazione del compenso il consiglio di facoltà dovrà tener conto dell'eventuale permanenza all'estero. commisurato all'impegno, alla sua durata effettiva e alla professionalità richiesta. 5. Il compenso netto, computato su base mensile, non può in ogni caso superare il compenso netto medio spettante al professore ordinario più le spese di viaggio documentate (o loro quota parte). 6. Nella determinazione del compenso il consiglio di facoltà dovrà tener conto dell'eventuale permanenza all'estero. Articolo 5 Retribuzione 1. Il Preside di Facoltà autorizza la liquidazione del corrispettivo in un'unica soluzione, dietro presentazione di notula o fattura, dopo aver accertato che il contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dal contratto stesso. È ammessa la corresponsione di una o più anticipazioni del corrispettivo non superiore ai 2/3 del corrispettivo lordo. 2. I contratti di cui al presente regolamento, se retribuiti, costituiscono una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente. 3. La retribuzione deve essere indicata nel contratto al netto dell'eventuale I.V.A. e del contributo previdenziale e fiscale relativamente alla percentuale a carico dell'università. Comprende anche la quota, trattenuta dall'università, per la copertura assicurativa contro gli infortuni. Articolo 5 Retribuzione 1. Il Preside di Facoltà autorizza la liquidazione del corrispettivo in un'unica soluzione, dietro presentazione di notula o fattura, dopo aver accertato che il contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dal contratto stesso. È ammessa la corresponsione di una o più anticipazioni del corrispettivo non superiore ai 2/3 del corrispettivo lordo. 2. I contratti di cui al presente regolamento, se retribuiti, costituiscono, a seconda della posizione del contraente e della prestazione da svolgere, una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa, oppure una prestazione occasionale o una prestazione professionale, e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale. 3. La retribuzione deve essere indicata nel contratto al netto dell'eventuale I.V.A. e del contributo previdenziale e fiscale relativamente alla percentuale a carico dell'università. Comprende anche la quota, trattenuta dall'università, per la copertura assicurativa contro gli infortuni. Articolo 6 Obblighi 1. Il professore a contratto deve tenere un'agenda delle lezioni, controfirmata dal preside di facoltà o per sua delega dal presidente del consiglio del corso di studi, in cui sono riportati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione. 2. L'agenda è depositata a conclusione delle attività presso la presidenza della facoltà. 3. I professori a contratto, se professori ufficiali, hanno i doveri previsti dal Regolamento didattico e partecipano ai consigli di corso di studio ad eccezione della discussione e delle deliberazioni relative alla destinazione dei posti di ruolo e alla chiamata dei relativi titolari e agli incarichi contrattuali. Articolo 6 Obblighi 1. Il professore a contratto deve tenere un'agenda delle lezioni, controfirmata dal preside di facoltà o per sua delega dal presidente del consiglio del corso di studi, in cui sono riportati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione. 2. L'agenda è depositata a conclusione delle attività presso la presidenza della facoltà. 3. I professori a contratto, se professori ufficiali, hanno i doveri previsti dal Regolamento didattico e partecipano ai consigli di corso di studio ad eccezione della discussione e delle deliberazioni relative alla destinazione dei posti di ruolo e alla chiamata dei relativi titolari e agli incarichi contrattuali.

5 4. I professori a contratto fanno parte delle commissioni di esame relative ai corsi attribuiti e le presiedono se professori ufficiali. 5. Nessuno può essere contemporaneamente titolare di due contratti di cui al presente regolamento. E' fatta salva la possibilità di svolgere attività integrative dell'oggetto del contratto di modesta entità, come prestazioni seminariali e consulenze occasionali. 6. I contratti di cui all'art. 1 hanno durata massima di un anno e sono rinnovabili consecutivamente per non più di sei volte. Il rinnovo dei contratti è deliberato dal consiglio di facoltà su proposta dei consigli dei corsi e delle scuole previa verifica delle attività didattiche svolte. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'università e degli istituti di istruzione universitaria. 7. Gli oneri finanziari derivanti dal contratto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, sono imputati nell'apposito capitolo del bilancio di facoltà. 4. I professori a contratto fanno parte delle commissioni di esame relative ai corsi attribuiti e le presiedono se professori ufficiali. 5. Nessuno può essere contemporaneamente titolare di due contratti di cui al presente regolamento. E' fatta salva la possibilità di svolgere attività integrative dell'oggetto del contratto di modesta entità, come prestazioni seminariali e consulenze occasionali. 6. I contratti di cui all'art. 1 hanno durata massima di un anno e sono rinnovabili consecutivamente per non più di sei volte. Il rinnovo dei contratti è deliberato dal consiglio di facoltà su proposta dei consigli dei corsi e delle scuole previa verifica delle attività didattiche svolte. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'università e degli istituti di istruzione universitaria. 7. Gli oneri finanziari derivanti dal contratto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, sono imputati nell'apposito capitolo del bilancio di facoltà. 7 bis Il titolo di professore a contratto è attribuito limitatamente all anno accademico/al periodo di durata dell incarico in cui viene svolta l attività presso l Università di Pisa. Articolo 7 Norme transitorie finali 1. I contratti in corso alla data in vigore del D.M. n. 242 del 21 maggio 1998 possono essere rinnovati per un solo anno. 2. Gli anni di contratto goduti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono computati ai fini della rinnovabilità per Articolo 6 bis Affidamenti a titolo gratuito 1. Possono essere affidati corsi a titolo gratuito a personale di Enti con i quali l Università abbia stipulato convenzioni che prevedano detta eventualità. 2. Possono, inoltre, essere affidati corsi a titolo gratuito a soggetti che successivamente alla selezione di cui all art. 3 punto 3 dichiarino di rinunciare espressamente al compenso con specifica comunicazione scritta. 3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 non si dà luogo alla stipula del contratto nei termini di cui all art. 4, comma 1 e la formalizzazione dell affidamento avviene mediante semplice scambio di corrispondenza. Articolo 7 Norme transitorie finali 1. I contratti in corso alla data in vigore del D.M. n. 242 del 21 maggio 1998 possono essere rinnovati per un solo anno. 2. Gli anni di contratto goduti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono computati ai fini della rinnovabilità per

6 coloro che non erano parte del rapporto contrattuale al momento dell'entrata in vigore del D.M. 21 maggio 1998 n. 242 pubblicato sulla G.U. n. 170 del Articolo 8 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento è pubblicato mediante affissione all'albo Ufficiale dell'università ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Esso è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'università. coloro che non erano parte del rapporto contrattuale al momento dell'entrata in vigore del D.M. 21 maggio 1998 n. 242 pubblicato sulla G.U. n. 170 del Articolo 8 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento è pubblicato mediante affissione all'albo Ufficiale dell'università ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Esso è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'università. Articolo 9 Disapplicazione di norme 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono non applicabili ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 242 del 21 maggio gli articoli 25 e 100, lettera d), del D.P.R. 382/80; l'art. 4, commi 6 e 7, del D.P.R. 162/82; l'art. 1 comma 32 della L. 549/95. Articolo 9 Disapplicazione di norme 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono non applicabili ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 242 del 21 maggio gli articoli 25 e 100, lettera d), del D.P.R. 382/80; l'art. 4, commi 6 e 7, del D.P.R. 162/82; l'art. 1 comma 32 della L. 549/95.

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