E M A N A ART. 1 (OGGETTO - FINALITA' - REQUISITI)
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- Maddalena Magnani
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1 Pagina 1 di 5 il D.P.R , N. 382; VISTA la Legge , n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; VISTA la Legge , n. 341; lo Statuto dell'università degli Studi della Calabria, adottato con D.R e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge , n. 127, in particolare l'art. 17, comma 96, il quale prevede che, con Decreto del M.U.R.S.T., deve essere rideterminata la disciplina dei professori a contratto di cui agli artt. 25 e 100 del D.P.R , n. 382; il Decreto M.U.R.S.T , n. 242, pubblicato sulla G.U. n. 170 del , recante il Regolamento per la disciplina dei Professori a contratto; VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nell'adunanza del ; il seguente Regolamento: E M A N A REGOLAMENTO RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO DI CUI AL DECRETO M.U.R.S.T , N. 242, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 170 DEL ART. 1 (OGGETTO - FINALITA' - REQUISITI) 1. L'Università degli Studi della Calabria, in attuazione della previsione statutaria, della Legge n. 127/97 e del Decreto M.U.R.S.T , n. 242, secondo le norme del presente regolamento e nei limiti degli appositi stanziamenti del proprio bilancio, per far fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, può conferire, a seguito di bando di selezione pubblica e mediante contratti di diritto privato, incarichi di docenza per l'attivazione di insegnamento ufficiale nei corsi di laurea, di diploma universitario, di specializzazione, ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative. 2. Gli incarichi di docenza di cui sopra possono essere affidati a studiosi o ad esperti
2 Pagina 2 di 5 di comprovata qualificazione scientifica e professionale, anche di cittadinanza straniera, che non siano dipendenti di università italiane. 3. Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lvo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.in tal caso l'interessato può richiedere all'amministrazione di appartenenza di essere collocato in aspettativa senza assegni; diversamente, non potrà svolgere alcun incarico retribuito che non sia stato preventivamente autorizzato dalla stessa, così come disposto dall'art. 26 del D.Lvo , n Qualora l'università abbia stipulato convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento di attività di docenza, anche integrative, di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, gli incarichi di professore a contratto possono essere attribuiti, previa delibera del Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di corso di laurea e quelli di Dipartimento, nei termini e secondo le modalità di tali convenzioni. 5. La qualificazione scientifica e/o professionale dovrà essere comprovata dal possesso di titoli scientifici e/o professionali, valutati secondo le procedure del presente regolamento. 6. L'aspirante all'incarico può rivestire la qualifica di professore universitario in quiescenza. 7. Gli incarichi previsti dal presente regolamento non possono essere attribuiti a titolari di borse di studio post-dottorato, così come disposto dall'art. 6, comma 5, della Legge , n I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di Istruzione universitaria statali. ART. 2 (DURATA E RINNOVO) I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di sei anni complessivi, su delibera del Consiglio di Facoltà circa la persistenza delle particolari esigenze didattiche, la validità del docente e la verifica sull'attività svolta. ART. 3 (DIRITTI - DOVERI DEL PROFESSORE A CONTRATTO, INCOMPATIBILITA' E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) 1. I professori a contratto svolgono le attività didattiche nell'ambito e secondo la programmazione didattica predisposta dalla Facoltà. 2. I professori a contratto partecipano ai Consigli delle strutture didattiche nei limiti fissati dai rispettivi regolamenti.
3 Pagina 3 di 5 3. Al termine dell'attività contrattuale, il professore a contratto dovrà consegnare al Preside della Facoltà, unitamente al registro delle lezioni, una relazione sull'attività svolta. Il professore a contratto non può essere, nello stesso anno accademico, titolare di più di due contratti presso l'università degli Studi della Calabria. Gli insegnamenti oggetto dei contratti non devono, comunque, comportare complessivamente una attività didattica assistita superiore a 120 ore. 4. Sono incompatibili con i contratti di cui al presente regolamento quelli stipulati ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/97 (assegni di collaborazione ad attività di ricerca di durata quadriennale), nonchè quelli stipulati ai sensi dell'art. 19, comma 6, del C.C.N.L. del comparto dei dipendenti delle università. 5. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni. 6. Il contratto si risolve automaticamente per inadempimento degli obblighi contrattuali. ART. 4 (TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO) 1. Il compenso per l'attività contrattuale viene determinato dal Consiglio della Facoltà interessata. 2. Tale attività contrattuale si configura come prestazione di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, in materia previdenziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della Legge , n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono l'iscrizione, da parte del contraente, ad un'apposita Gestione Separata I.N.P.S.. 3. In materia assicurativa, si darà luogo alla stipula di apposita polizza personale con copertura di spesa a carico del contraente. La polizza assicurativa dovrà prevedere che la garanzia copra, oltre ai rischi derivanti dall'uso di attrezzature, anche tutti gli infortuni eventualmente sofferti dall'assicurato durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, sia sul territorio nazionale che all'estero. 4. Per quanto concerne gli infortuni derivanti da responsabilità civile, l'università provvederà, limitatamente al periodo contrattuale, alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile, con copertura di spesa a carico del proprio bilancio. ART. 5 (BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA) 1. Fatta salva la possibilità di rinnovo del contratto prevista dall'art. 2 del presente regolamento, l'università indice selezioni pubbliche per titoli comparativi per il conferimento degli incarichi di docenza esterna, da attribuirsi ai vincitori mediante stipula di contratti di diritto privato.
4 Pagina 4 di 5 2. I Consigli di Facoltà dovranno indicare nella richiesta di bando di selezione i requisiti minimi necessari alla partecipazione alle selezioni ed i titoli scientifici e/o professionali richiesti in relazione alla tipologia del corso (ufficiale o integrativo). Il bando dovrà indicare anche la retribuzione. 3. Titoli valutabili: I titoli valutabili sono quelli scientifici e quelli riferiti alla posizione professionale ricoperta. 4. Pubblicità del Bando di selezione Della selezione verrà data pubblicità mediante affissione del bando all'albo ufficiale dell'università degli Studi della Calabria e sul Sito Web dell'amministrazione. 5. Domanda e termine di presentazione Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere inviate al Magnifico Rettore dell'università degli Studi della Calabria - Area Risorse Umane - Settore Personale - Ufficio Incarichi, Supplenze, Contratti - Arcavacata di Rende (CS) e per conoscenza al Preside della Facoltà interessata. Nella domanda di ammissione, gli aspiranti dovranno indicare, a pena di esclusione: Cognome e nome; luogo e data di nascita; la residenza con l'indicazione della via, numero civico, città e c.a.p.; la cittadinanza; il domicilio eletto ai fini della selezione; di essere/non essere dipendente di un'amministrazione Pubblica o Privata: nel caso positivo, il candidato dovrà impegnarsi a produrre il prescritto nullaosta, qualora vincitore; Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare un curriculum sull'attività scientifica e/o professionale svolta, nonchè copia dei titoli scientifici e pubblicazioni ovvero attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza. 6. Commissione Giudicatrice La selezione è effettuata da una commissione nominata dal Consiglio della Facoltà interessata che acquisisce il parere del Dipartimento cui afferisce il settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento. Al termine dei lavori, la Commissione redigerà un verbale contenente i criteri di valutazione, il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Gli atti relativi alla selezione e la graduatoria di merito saranno approvati dalla
5 Pagina 5 di 5 Facoltà. Avverso la decisione della Facoltà è ammesso ricorso gerarchico al Magnifico Rettore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli atti nell'albo Ufficiale dell'università degli Studi della Calabria. ART. 6 (MODALITA' CONTRATTUALI) 1. Il vincitore della selezione stipulerà con il Rettore dell'università degli Studi della Calabria un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico. 2. Il pagamento del corrispettivo, determinato secondo l'art. 4, comma 1, del presente regolamento, sarà effettuato in due soluzioni, previa notifica sull'attività svolta da parte del professore a contratto, convalidata dal Preside della Facoltà. 3. Il corrispettivo è rapportato, in ogni caso, al periodo di effettivo servizio. ART. 7 (NORMA FINALE) 1. La presente disciplina non si applica per l'affidamento di incarichi nei corsi di perfezionamento, di cui alla Legge n. 162/ Per tali prestazioni, svolte da personale non docente e da Ricercatori, non riconducibili ad attività istituzionali, che hanno quindi carattere di lavoro autonomo occasionale e per quelle svolte da personale docente esterno all'ateneo, necessita instaurare apposito contratto d'opera secondo la disciplina dettata dal Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento e dal Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed è immediatamente esecutivo. Rende (CS), lì IL RETTORE (Prof. Giuseppe FREGA)
6 Modifica Regolamento Reclutamento Professori a Contratto Pagina 1 di 1 RAVVISATA il Decreto M.U.R.S.T , n. 242, pubblicato sulla G.U. n. 170 del , recante il Regolamento per la disciplina dei professori a contratto; il D.R. n del , con il quale è stato emanato, in attuazione del succitato D.M., il Regolamento adottato da questo Ateneo; l'estratto della delibera del Senato Accademico, adunanza del , con il quale è stata rimossa l'incompatibilità fra l'attività di assegnista di ricerca, di cui all'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/97, e quella di professore a contratto, prevista dall'art. 3, comma 4, del succitato Decreto Rettorale; la necessità di dare corso alla suddetta delibera; D E C R E T A Il 4 comma dell'art. 3 del D.R. n del , relativo all'emanazione del Regolamento adottato da questo Ateneo, in attuazione del D.M , n. 242, è così riscritto: "Sono incompatibili con i contratti di cui al presente Regolamento quelli stipulati ai sensi dell'art. 19, comma 6, del C.C.N.L. del comparto dei dipendenti delle Università ". Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed è immediatamente esecutivo. Rende (CS), IL RETTORE (Prof. Giuseppe FREGA)
7 2^ Modifica Regolamento Reclutamento Professori a Contratto Pagina 1 di 1 VISTA RAVVISATA il Decreto M.U.R.S.T , n. 242, pubblicato sulla G.U. n. 170 del , recante il Regolamento per la disciplina dei professori a contratto; il D.R. n del , con il quale è stato emanato, in attuazione del succitato D.M., il Regolamento adottato da questo Ateneo; il D.R. n del , con il quale è stata apportata modifica al 4 comma dell art. 3 del succitato D.R; la delibera del Senato Accademico, adunanza del , con la quale sono state approvate modifiche al 1 comma dell art. 1 ed al 1 comma dell art. 5 del predetto D.R. n del ; la necessità di dare corso alla suddetta delibera; ART. 1 -Il 1 comma dell art. 1 del D.R. n del , relativo all emanazione del Regolamento adottato da questo Ateneo, in attuazione del D.M , n. 242, è così riscritto: L Università degli Studi della Calabria, in attuazione della previsione statutaria, della Legge n. 127/97 e del Decreto M.U.R.S.T , n. 242, secondo le norme del presente regolamento e nei limiti degli appositi stanziamenti del proprio bilancio, per far fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, può conferire, a seguito di bando di selezione pubblica e mediante contratti di diritto privato, incarichi di docenza per l attivazione di insegnamento ufficiale nei corsi di laurea, di diploma universitario, di specializzazione, ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative. Qualora i Consigli di Facoltà individuino la possibilità di avvalersi, per l attività di insegnamento, della collaborazione di eminenti studiosi, italiani o stranieri, i quali godano di chiara fama per i riconoscimenti scientifici ottenuti, è possibile, in via eccezionale, proporre con delibera motivata la stipula di appositi contratti in deroga alla procedura indicata nel presente Regolamento. ART. 2 - Il 1 comma dell art. 5 del medesimo Decreto Rettorale è così riscritto: Fatta salva la possibilità di rinnovo del contratto prevista dall art. 2 del presente Regolamento e la possibilità di deroga di cui al secondo periodo del 1 comma dell art. 1, l Università indice selezioni pubbliche per titoli comparativi per il conferimento degli incarichi di docenza esterna, da attribuirsi ai vincitori mediante stipula di contratti di diritto privato. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed è immediatamente esecutivo. Rende (CS), IL RETTORE (Prof. Giovanni LATORRE)
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