PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 3 DIRITTI REALI

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1 DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 3 DIRITTI REALI Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 1

2 Sommario 1 Introduzione Diritto applicabile Vantaggi della registrazione di un diritto reale Requisiti per la domanda di registrazione di un diritto reale Modulo di domanda e richiesta di più di un diritto reale Lingue Tasse Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda Richiedenti Indicazioni obbligatorie concernenti MUE e creditore pignoratizio Requisiti concernenti il soggetto che presenta la domanda firma, prova del diritto reale, rappresentanza Domanda presentata dal solo titolare del MUE Domanda presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio Domanda presentata dal solo creditore pignoratizio Prova del diritto reale Rappresentanza Esame della domanda di registrazione Tasse Esame delle formalità obbligatorie Procedura di registrazione e pubblicazioni Procedura per la cancellazione o la modifica della registrazione di un diritto reale Competenza, lingue, presentazione della domanda Soggetto che presenta la domanda Cancellazione della registrazione di un diritto reale Modifica della registrazione di un diritto reale Contenuto della domanda Tasse Cancellazione della registrazione di un diritto reale Modifica della registrazione di un diritto reale Esame della domanda Tasse Esame dell Ufficio Registrazione e pubblicazione Procedura per il trasferimento di un diritto reale Disposizioni per il trasferimento di un diritto reale Norme applicabili Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 2

3 5 su disegni e modelli comunitari registrati Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati su marchi internazionali Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 3

4 1 Introduzione Articolo 19, RMUE Regola 33 e regola 35, REMUE Articolo 24, RDC I marchi dell Unione europea registrati (MUE) e le domande di marchio dell unione europea possono essere oggetto di diritti reali. I disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere oggetto di diritti reali. I punti da 1 a 4 del presente capitolo trattano dei diritti reali concernenti MUE e domande di MUE. Le disposizioni contenute nel RDC e nel REDC che trattano dei diritti reali concernenti i disegni e modelli sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti contenute rispettivamente nel RMUE e nel REMUE. Quanto segue si applica pertanto, mutatis mutandis, anche ai disegni e modelli comunitari. Le procedure specifiche per i disegni e modelli comunitari sono esposte in dettaglio al punto 5 che segue. Le procedure specifiche relative ai marchi internazionali sono esposte in dettaglio al punto 6 che segue. Un «diritto in rem» o «diritto reale» è un diritto di proprietà limitato, che è un diritto assoluto. Il diritto reale si riferisce a un azione legale nei confronti di una proprietà piuttosto che nei confronti di una particolare persona, che concede al titolare del diritto l opportunità del recupero, del possesso o del godimento di un oggetto specifico. Questi diritti si applicano a marchi, disegni e modelli e consistono, tra l altro, in diritti di uso, usufrutto o pegni. I diritti «in rem» si differenziano dai diritti «in personam», rivendicati nei confronti di una particolare persona. I diritti reali più comuni per marchi, disegni e modelli sono pegni o garanzie, che assicurano il rimborso di un debito del titolare del marchio, disegno o modello (ossia il debitore) consentendo al creditore (ossia il titolare del pegno o della garanzia) di ricevere il rimborso del debito, qualora il debitore non sia in grado di provvedervi, ad esempio vendendo il marchio, disegno o modello. Altri esempi sono: DE: Pfand, Hypothek; EN: Guarantees, Warranties, Bails, Sureties; ES: Hipoteca; FR: Nantissement, Gage, Hypothèque, Garantie, Caution; IT: Pegno, Ipoteca. Il richiedente può chiedere di annotare nel fascicolo o iscrivere nel registro due tipi di diritti reali: diritti reali di garanzia (pegno, onere, ecc.) diritti reali non di garanzia (usufrutto). 1.1 Diritto applicabile Articolo 16, RMUE Il RMUE non prevede disposizioni unificate e complete applicabili ai diritti reali per MUE e domande di MUE. Piuttosto, l articolo 16 RMUE fa riferimento alla legislazione di uno Stato membro per quanto concerne l acquisizione, la validità e gli effetti del marchio dell Unione europea in quanto oggetto di proprietà. A tale proposito, un diritto reale su un MUE è assimilato nella sua totalità e per l intero territorio dell Unione, a un Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 4

5 diritto reale su un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare o richiedente ha la propria sede o il proprio domicilio o, in caso contrario, a un diritto reale su un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare ha una stabile organizzazione o ancora, in caso contrario, a un diritto reale su un marchio nazionale registrato in Spagna (Stato membro dov è situata la sede dell Ufficio). Quanto precede, tuttavia, si applica soltanto nella misura in cui gli articoli da 17 a 24 del RMUE non dispongano diversamente. L articolo 16, RMUE è limitato agli effetti di un diritto reale in quanto oggetto di proprietà e non si estende al diritto contrattuale. L articolo 16 non disciplina il diritto applicabile a un contratto relativo a un diritto reale, né la sua validità, e pertanto il RMUE non influisce sulla libertà delle parti contraenti di assoggettare il contratto sul diritto reale a una data legge nazionale. 1.2 Vantaggi della registrazione di un diritto reale Articolo 19, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 1, RMUE Non è obbligatorio registrare i diritti reali, né la registrazione è una condizione per ritenere che il creditore pignoratizio abbia utilizzato un marchio a norma del contratto sul diritto reale con il consenso del titolare ai sensi dell articolo 15, paragrafo 2, RMUE. Tuttavia, la registrazione presenta particolari vantaggi. a) Alla luce delle disposizioni dell articolo 23, paragrafo 1, RMUE, nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro diritti sul marchio che siano incompatibili con il diritto reale registrato, il creditore pignoratizio ha facoltà di avvalersi dei diritti che gli sono conferiti dal diritto reale esclusivamente: se il diritto reale è iscritto nel registro dei marchi dell Unione europea, o in mancanza della registrazione del diritto reale, se il terzo ha acquisito i propri diritti dopo la data dell acquisizione dei diritti reali essendo a conoscenza della loro esistenza. b) Nel caso in cui un diritto reale su un marchio dell Unione europea sia iscritto nel registro, la rinuncia a tale marchio da parte del suo titolare sarà iscritta nel registro solo se il titolare indica di aver informato il creditore pignoratizio in merito alla propria intenzione di rinunciare. Il creditore pignoratizio di un diritto reale registrato ha pertanto il diritto di essere informato in anticipo dal titolare del marchio in merito alla sua intenzione di rinunciare al marchio. c) Nel caso in cui un diritto reale su un marchio dell Unione europea sia iscritto nel registro, l Ufficio comunica al creditore pignoratizio almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione che tale registrazione si sta avvicinando alla scadenza. L Ufficio informa inoltre il creditore pignoratizio in merito a eventuali perdite di diritti e alla scadenza della registrazione, se del caso. d) La registrazione dei diritti reali è importante per mantenere la veridicità del registro, in particolare nel caso di procedimenti inter partes. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 5

6 2 Requisiti per la domanda di registrazione di un diritto reale Articolo 19, paragrafo 2, RMUE Regola 33 e regola 84, paragrafo 3, lettera h), REMUE Le domande di marchio dell Unione europea e i marchi dell Unione europea possono essere oggetto della registrazione di un diritto reale. La domanda di registrazione di un diritto reale deve soddisfare le seguenti condizioni. 2.1 Modulo di domanda e richiesta di più di un diritto reale Regola 95, lettere a) e b), REMUE Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di registrazione di un diritto reale su un MUE utilizzando il modulo di domanda d iscrizione. Tale modulo è disponibile gratuitamente nelle lingue ufficiali dell Unione e si può scaricare dal sito Internet dell Ufficio della proprietà intellettuale dell Unione europea (EUIPO). Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 2.2 che segue. Regola 31, paragrafo 7, e regola 33, paragrafo 1, REMUE Può essere presentata un unica domanda di registrazione di un diritto reale per due o più marchi dell Unione europea registrati o domande di MUE, purché il titolare registrato e il creditore pignoratizio siano gli stessi in ciascun caso. 2.2 Lingue Regola 95, lettera a), REMUE La domanda di registrazione di un diritto reale relativa a una domanda di MUE può essere redatta nella prima o nella seconda lingua della domanda di MUE. Regola 95, lettera b), REMUE La domanda di registrazione di un diritto reale su un MUE deve essere redatta in una delle cinque lingue dell Ufficio, segnatamente inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 6

7 2.3 Tasse Articolo 162, paragrafo 2, lettere c) e d), RMUE Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMUE Allegato I, pate A, paragrafo 26 RMUE La domanda di registrazione di un diritto reale si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per ciascun marchio dell Unione europea per cui si richiede la registrazione di un diritto reale. Tuttavia, qualora in un unica domanda si richiedano più registrazioni di diritti reali e il titolare registrato e il creditore pignoratizio siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di EUR. Si applica lo stesso importo massimo laddove si richiedano più registrazioni di diritti reali nello stesso momento, purché siano state depositate in un unica domanda e il titolare registrato e creditore pignoratizio siano gli stessi in tutti i casi. Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda di registrazione del diritto reale viene respinta o ritirata (fascicolo classificato). 2.4 Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda Richiedenti Articolo 19, paragrafo 2, RMUE La registrazione di un diritto reale può essere richiesta: a) dal titolare / dai titolari del MUE, o b) dal titolare / dai titolari del MUE, congiuntamente con il creditore pignoratizio / i creditori pignoratizi, o c) dal creditore pignoratizio / dai creditori pignoratizi. Le condizioni formali che deve soddisfare la domanda dipendono da chi la presenta. Si raccomanda di utilizzare la prima o la seconda opzione, poiché consentono un trattamento più rapido e regolare della domanda di registrazione del diritto reale Indicazioni obbligatorie concernenti MUE e creditore pignoratizio Regola 31 e regola 33, paragrafo 1, REMUE La domanda di registrazione di un diritto reale deve contenere le seguenti informazioni. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 7

8 Regola 31, paragrafo 1, lettera a) e regola 33, paragrafo 1, REMUE a) Il numero di registrazione del marchio dell Unione europea interessato. Se la domanda si riferisce a più marchi dell Unione europea, occorre indicare ciascun numero. Regola 1, paragrafo 1, lettera b), regola 31, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMUE b) Il nome, l indirizzo e la nazionalità del creditore pignoratizio e lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. Regola 1, paragrafo 1, lettera e), regola 31, paragrafo 2 e regola 33, paragrafo 1, REMUE c) Se il creditore pignoratizio designa un rappresentante, occorre indicarne il nome e l indirizzo professionale; l indicazione dell indirizzo può essere sostituita dall indicazione del numero d identificazione assegnato dall Ufficio Requisiti concernenti il soggetto che presenta la domanda firma, prova del diritto reale, rappresentanza Regola 79 e regola 82, paragrafo 3, REMUE I requisiti concernenti la firma, la prova del diritto reale e la rappresentanza variano secondo il soggetto che presenta la domanda. Dove si fa riferimento al requisito della firma, ai sensi della regola 79 e della regola 82, paragrafo 3, REMUE, nelle comunicazioni tramite mezzi elettronici l indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma Domanda presentata dal solo titolare del MUE Regola 1, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMUE Quando è presentata per conto del solo titolare del MUE, la domanda deve essere firmata dal titolare del MUE. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune. Non è necessaria alcuna prova del diritto reale. L Ufficio non informa il creditore pignoratizio in merito alla domanda di registrazione del diritto reale; tuttavia, lo informa nel momento in cui il diritto reale è iscritto nel registro. Se il creditore pignoratizio deposita presso l Ufficio una dichiarazione con la quale si oppone alla registrazione del diritto reale, l Ufficio la trasmette al titolare del MUE a puro scopo informativo e non prende ulteriori iniziative in merito a tale dichiarazione. Successivamente alla registrazione del diritto reale, un creditore pignoratizio che non Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 8

9 approvi tale registrazione può richiederne la cancellazione o la modifica (cfr. punto 3 che segue). L Ufficio non considera se le parti abbiano concordato o meno di registrare un diritto reale. Eventuali controversie sull opportunità di registrare un diritto reale e secondo quali modalità sono questioni che devono essere risolte tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente (articolo 16, RMUE) Domanda presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio Se presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio, la domanda deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune. In questo caso, la firma delle due parti costituisce prova del diritto reale. Nel caso di un irregolarità formale concernente la firma o il rappresentante del creditore pignoratizio, la domanda s intende comunque accettata nella misura in cui sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo titolare del MUE. Lo stesso vale nel caso di un irregolarità concernente la firma o il rappresentante del titolare del MUE, ma nella misura in cui la domanda sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo creditore pignoratizio Domanda presentata dal solo creditore pignoratizio La domanda può essere presentata anche dal solo creditore pignoratizio. In questo caso, deve essere firmata dal creditore pignoratizio. Inoltre, occorre presentare una prova del diritto reale Prova del diritto reale Costituisce prova sufficiente del diritto reale il fatto che la domanda di registrazione del diritto reale sia accompagnata da uno dei seguenti documenti. Una dichiarazione, firmata dal titolare del MUE, del suo assenso alla registrazione del diritto reale. Ai sensi della regola 31, paragrafo 5, lettera a), REMUE, costituisce prova sufficiente anche il fatto che la domanda di registrazione del diritto reale sia firmata da entrambe le parti. Questo caso è già indicato al punto che precede. Il contratto relativo al diritto reale, ovvero un estratto dello stesso, che indichi il MUE in questione e le parti, e recante le relative firme. È sufficiente presentare il contratto relativo al diritto reale. In molti casi, le parti contraenti non desiderano divulgare tutti i dettagli del contratto, che può contenere informazioni riservate su termini e condizioni del pegno. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto del contratto, purché Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 9

10 identifichi le parti contraenti e il MUE oggetto del diritto reale e rechi le firme di entrambe le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare. Una dichiarazione non certificata di un diritto reale firmata da titolare del MUE e creditore pignoratizio. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti. Regola 95, lettere a) e b) e regola 96, paragrafo 2, REMUE La prova del diritto reale deve essere: a) nella lingua dell Ufficio che è divenuta la lingua procedurale per la registrazione del diritto reale, cfr. punto 2.2 che precede; b) in qualsiasi lingua ufficiale dell Unione europea diversa dalla lingua procedurale; in questo caso, l Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione del documento in una delle lingue dell Ufficio. Quando i documenti presentati a sostegno non sono in una lingua ufficiale dell Unione europea o nella lingua procedurale, l Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte che richiede la registrazione del diritto reale, in una delle lingue dell Ufficio, indicando un termine di due mesi dalla data della notifica di tale comunicazione. Se la traduzione non viene presentata entro tale termine, il documento non sarà preso in considerazione e non s intenderà presentato Rappresentanza Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMUE Si applicano le norme generali sulla rappresentanza (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale). 2.5 Esame della domanda di registrazione Tasse Regola 33, paragrafo 2, REMUE In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta, l Ufficio comunica al richiedente l iscrizione che la domanda non s intende depositata perché non è stata pagata la relativa tassa. È comunque possibile presentare una nuova domanda in qualsiasi momento, purché l importo esatto della tassa dovuta sia pagato dall inizio. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 10

11 2.5.2 Esame delle formalità obbligatorie Regola 33, paragrafo 3, REMUE L Ufficio verifica se la domanda di registrazione del diritto reale è conforme ai requisiti formali citati al punto 2.4 che precede (indicazione del numero del MUE, informazioni concernenti creditore pignoratizio e relativo rappresentante, se del caso). La validità del contratto relativo al diritto reale non viene esaminata. Articolo 93, paragrafo 1, RMUE Regola 33, regola 76 e regola 77, REMUE L Ufficio verifica se la domanda di registrazione del diritto reale è stata debitamente firmata. Se la domanda è firmata dal rappresentante del creditore pignoratizio, può essere richiesta un autorizzazione da parte dell Ufficio o, nell ambito di procedimenti inter partes, dall altra parte nel procedimento. In tal caso, se non viene presentata un autorizzazione il procedimento prosegue come se non fosse stato nominato alcun rappresentante. Se la domanda di registrazione del diritto reale è firmata dal rappresentante del titolare già designato come rappresentante per il MUE in questione, i requisiti relativi alla firma e all autorizzazione s intendono soddisfatti. Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMUE L esame comprende la verifica dell obbligo del richiedente l iscrizione (ossia il titolare del MUE o il creditore pignoratizio) di essere rappresentato dinanzi all Ufficio (cfr. punto che precede). Regola 33, paragrafo 3, REMUE L Ufficio informa per iscritto il richiedente l iscrizione in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato nella comunicazione, di norma due mesi dalla data della notifica, l Ufficio respinge la domanda di registrazione del diritto reale. La parte interessata può depositare un ricorso avverso questa decisione (cfr. decisione del 16 giugno 2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso recante istruzioni per le parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso). Se la domanda è stata presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio, l Ufficio invia la comunicazione al titolare del MUE, trasmettendone copia al creditore pignoratizio. Se anche il creditore pignoratizio ha presentato e firmato la domanda, non gli sarà consentito di contestare l esistenza o la portata del diritto reale. Se la domanda di registrazione del diritto reale è presentata dal solo titolare del MUE, l Ufficio non ne informa il creditore pignoratizio. L esame della prova del diritto reale Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 11

12 viene effettuato ex officio. L Ufficio non prende in considerazione dichiarazioni o affermazioni del creditore pignoratizio concernenti l esistenza o la portata del diritto reale o la relativa registrazione; il creditore pignoratizio non può opporsi alla registrazione di un diritto reale. Regola 33, paragrafo 3, REMUE Se la domanda è depositata dal creditore pignoratizio sulla base di una copia del contratto relativo al diritto reale e se l Ufficio nutre ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti, quest ultimo scrive al creditore pignoratizio invitandolo a eliminare tali dubbi. A quel punto, sul creditore pignoratizio grava l onere di dimostrare l esistenza del diritto reale, vale a dire di convincere l Ufficio della veridicità dei documenti. In tal caso, l Ufficio ha facoltà, nell ambito del proprio potere di esame ex officio (articolo 76, paragrafo 1, RMUE), di invitare il titolare del MUE a presentare osservazioni. Se il titolare afferma che i documenti sono falsificati, l Ufficio lo considera sufficiente per respingere la registrazione di un diritto reale, salvo che il creditore pignoratizio produca un ordine del tribunale di uno Stato membro dell UE a proprio favore. In ogni caso, se i dubbi persistono, la registrazione del diritto reale viene respinta. In simili casi, il procedimento resta sempre ex parte anche se viene ascoltato il titolare del MUE; quest ultimo non è parte nel procedimento. La parte interessata può depositare un ricorso avverso questa decisione. 2.6 Procedura di registrazione e pubblicazioni Regola 33, paragrafo 4, REMUE Il diritto reale concernente domande di MUE viene annotato nei fascicoli tenuti dall Ufficio in ordine alla domanda di MUE in questione. Regola 84, paragrafo 3, lettera h) e regola 85, paragrafo 2, REMUE Quando il marchio è registrato, il diritto reale viene pubblicato nel Bollettino dei marchi dell Unione europea e iscritto nel registro dei marchi dell Unione europea. Regola 84, paragrafo 5, REMUE L Ufficio informa il richiedente l iscrizione in merito all annotazione del diritto reale nei fascicoli tenuti dall Ufficio. Se del caso, viene informato anche il richiedente del MUE. Articolo 22, paragrafo 5, RMUE Regola 84, paragrafo 3, lettera h) e regola 85, paragrafo 2, REMUE Per i marchi dell Unione europea l Ufficio iscrive il diritto reale nel registro dei marchi dell Unione europea e lo pubblica nel Bollettino dei marchi dell Unione europea. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 12

13 L accesso a queste informazioni si può ottenere attraverso l ispezione dei documenti (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli). I diritti reali sono pubblicati nella parte C.5. del Bollettino. Regola 84, paragrafo 5, REMUE L Ufficio informa il richiedente l iscrizione in merito alla registrazione del diritto reale. Quando la domanda di registrazione del diritto reale è stata depositata dal creditore pignoratizio, l Ufficio informa della registrazione anche il titolare del MUE. 3 Procedura per la cancellazione o la modifica della registrazione di un diritto reale Regola 35, paragrafo 1, REMUE La registrazione di un diritto reale viene cancellata o modificata su richiesta di una parte interessata, vale a dire il richiedente o titolare del MUE o il creditore pignoratizio registrato. 3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda Articolo 133, RMUE Regola 35, paragrafi 3, 6 e 7, REMUE Si applicano i punti 2.1 e 2.2 che precedono. Non esiste un modulo dell Ufficio per la registrazione della cancellazione o della modifica di un diritto reale. 3.2 Soggetto che presenta la domanda Regola 35, paragrafo 1, REMUE La domanda di cancellazione o modifica della registrazione di un diritto reale può essere presentata: a) congiuntamente dal richiedente/titolare del MUE e dal creditore pignoratizio, b) dal richiedente/titolare del MUE, o c) dal creditore pignoratizio. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 13

14 3.2.1 Cancellazione della registrazione di un diritto reale Regola 35, paragrafo 4, REMUE Se il richiedente/titolare del MUE e il creditore pignoratizio presentano una domanda congiunta, o se la domanda è presentata dal solo creditore pignoratizio, non è richiesta la prova della cancellazione della registrazione del diritto reale, poiché la domanda stessa implica una dichiarazione con cui il creditore pignoratizio acconsente alla cancellazione della registrazione del diritto reale. Quando è presentata dal richiedente/titolare del MUE, la domanda di cancellazione deve essere accompagnata dalla prova dell avvenuta estinzione del diritto reale registrato, o da una dichiarazione con cui il creditore pignoratizio acconsente alla cancellazione. Quando il creditore pignoratizio registrato presenta autonomamente la domanda di cancellazione, il richiedente/titolare del MUE non ne viene informato. Eventuali osservazioni presentate del titolare vengono trasmesse al creditore pignoratizio, ma non precludono la cancellazione della registrazione del diritto reale. Si applica mutatis mutandis il punto che precede. Se il titolare del MUE accusa di frode il creditore pignoratizio, è tenuto a fornire un ordine del tribunale in tal senso. Non spetta all Ufficio effettuare indagini in merito. Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più diritti reali, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione. In tal caso, per il diritto reale cancellato sarà creato un nuovo numero d iscrizione Modifica della registrazione di un diritto reale Regola 35, paragrafo 6, REMUE Se il richiedente/titolare del MUE e il creditore pignoratizio presentano una domanda congiunta, non occorrono ulteriori prove per la modifica della registrazione del diritto reale. Se la domanda è presentata dal richiedente/titolare del MUE, la prova della modifica della registrazione del diritto reale è richiesta solo se la modifica è di natura tale da ridurre i diritti del creditore pignoratizio registrato ai sensi del diritto reale, come avverrebbe, ad esempio, nel caso di una modifica del nome del creditore pignoratizio. Se la domanda è presentata dal creditore pignoratizio registrato, la prova della modifica della registrazione del diritto reale è richiesta solo se la modifica è di natura tale da ampliare i diritti del creditore pignoratizio ai sensi del diritto reale. Se occorre una prova della modifica della registrazione del diritto reale, è sufficiente che siano presentati i documenti di cui sopra, al punto , fermi restando i seguenti requisiti. L accordo scritto deve essere firmato dall altra parte contraente e deve riferirsi alla registrazione della modifica del diritto reale come richiesto. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 14

15 La domanda di modifica/cancellazione della registrazione di un diritto reale deve indicare il diritto reale nella sua forma modificata. La copia o l estratto del contratto relativo al diritto reale deve indicare il diritto reale nella sua forma modificata. 3.3 Contenuto della domanda Regola 26 e regola 35, REMUE Si applica il punto 2.4 che precede, tranne per il fatto che i dati concernenti il creditore pignoratizio non devono essere indicati, salvo nel caso di una modifica del nome del creditore pignoratizio registrato. 3.4 Tasse Cancellazione della registrazione di un diritto reale Articolo 162, paragrafo 2, RMUE Regola 35, paragrafo 3, REMUE Allegato I, parte A, paragrafo 27, RMUE La domanda di cancellazione della registrazione di un diritto reale si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per cancellazione. Qualora si richiedano più cancellazioni contemporaneamente o nella stessa domanda, e il richiedente/titolare del MUE e il creditore pignoratizio siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di EUR. Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda viene respinta o ritirata Modifica della registrazione di un diritto reale Regola 35, paragrafo 6, REMUE La modifica della registrazione di un diritto reale non è soggetta a tasse. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 15

16 3.5 Esame della domanda Tasse Regola 35, paragrafo 3, REMUE In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta per la domanda di cancellazione della registrazione di un diritto reale, l Ufficio comunica al richiedente l iscrizione che la domanda non s intende depositata Esame dell Ufficio Regola 35, paragrafi 2 e 4, REMUE Il punto si applica mutatis mutandis agli elementi obbligatori della domanda, anche per la prova del diritto reale, nella misura in cui tale prova sia richiesta. L Ufficio informa il richiedente l iscrizione in merito a eventuali irregolarità, indicando un termine di due mesi. Se le irregolarità non vengono sanate, l Ufficio respinge la domanda di registrazione della cancellazione o modifica. Regola 35, paragrafo 6, e regola 84, paragrafo 5, REMUE La registrazione della cancellazione o modifica del diritto reale è comunicata alla persona che presenta la domanda; se la domanda è stata presentata dal creditore pignoratizio, il richiedente/titolare del MUE riceve una copia della comunicazione. 3.6 Registrazione e pubblicazione Regola 84, paragrafo 3, lettera s) e regola 85, paragrafo 2, REMUE Nel caso di un marchio dell Unione europea registrato, la cancellazione o la modifica di una registrazione di un diritto reale è iscritta nel registro dei marchi comunitari e pubblicata nel Bollettino dei marchi dell Unione europea, nella parte C.5. Nel caso di una domanda di marchio dell Unione europea, la cancellazione o modifica del diritto reale è annotata nei fascicoli della domanda di MUE interessata. All atto della pubblicazione della registrazione del MUE, i diritti reali cancellati non vengono pubblicati, mentre nel caso della modifica di un diritto reale i dati modificati vengono pubblicati nella parte C.5. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 16

17 4 Procedura per il trasferimento di un diritto reale 4.1 Disposizioni per il trasferimento di un diritto reale Regola 33, paragrafo 1, REMUE Un diritto reale può essere trasferito. 4.2 Norme applicabili Regola 33, paragrafo 1, REMUE La procedura per la registrazione del trasferimento di un diritto reale segue le stesse norme della registrazione di un diritto reale indicate al punto 2 che precede. Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMUE Allegato I, parte A, paragrafo 26, lettera b), RMUE MUE Il trasferimento di un diritto reale è soggetto al pagamento di una tassa. Si applica mutatis mutandis il punto 2.3 che precede. Qualora in conformità delle norme applicabili sia richiesta una dichiarazione o una firma del richiedente/titolare del MUE, quest ultima deve essere sostituita da una dichiarazione o firma del creditore pignoratizio registrato (ex creditore pignoratizio). 5 su disegni e modelli comunitari registrati Articolo 27, articolo 29 e articolo 33, articolo 51, paragrafo 4, RDC Articolo 24, articolo 26 e articolo 27, paragrafo 2, REDC Allegati (18) e (19), RTDC Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in merito ai diritti reali corrispondono alle rispettive disposizioni dei regolamenti RMUE e REMUE. Di conseguenza, i principi giuridici e la procedura in materia di registrazione, cancellazione o modifica di diritti reali relativi a marchi si applicano mutatis mutandis ai disegni e modelli comunitari, salvo per le seguenti procedure specifiche. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 17

18 5.1 Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati Articolo 37, RDC Articolo 24, paragrafo 1, REDC La domanda relativa a disegni e modelli comunitari registrati può essere presentata in forma di domanda multipla, riferita a diversi disegni e modelli. Ai fini degli effetti giuridici dei diritti reali, nonché della procedura per la registrazione dei diritti reali, i singoli disegni e modelli contenuti in una domanda multipla vengono trattati come se fossero domande separate e lo stesso vale anche dopo la registrazione dei disegni e modelli contenuti nella domanda multipla. In altre parole, ciascun disegno e modello contenuto in una domanda multipla può essere costituito in pegno indipendentemente dagli altri. Allegati (18) e (19), RTDC La tassa di 200 EUR per la registrazione o la cancellazione di un diritto reale si applica per ciascun disegno e modello e non per domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di EUR in caso di presentazione di domande multiple. Esempio 1 Nell ambito di una domanda multipla relativa a 10 disegni e modelli, 6 disegni e modelli sono costituiti in pegno a favore dello stesso creditore pignoratizio. La tassa è di EUR, purché sia presentata un unica domanda di registrazione di questi 6 diritti reali o siano presentate più domande nello stesso giorno. Esempio 2 Nell ambito di una domanda multipla relativa a 10 disegni e modelli, 5 disegni e modelli sono costituiti in pegno a favore dello stesso creditore pignoratizio. Si richiede la registrazione di un diritto reale anche per un altro disegno o modello non contenuto nella domanda multipla. La tassa è di EUR, purché: sia presentata un unica domanda di registrazione di questi 6 diritti reali o siano presentate più domande nello stesso giorno, e il titolare del disegno o modello dell Unione europea e il creditore pignoratizio siano gli stessi in tutti i 6 casi. 6 su marchi internazionali Il sistema di Madrid consente la registrazione di diritti reali nei confronti di una registrazione internazionale (cfr. regola 20, regolamento di esecuzione comune ai sensi dell intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e il protocollo relativo a tale intesa). Per comodità degli utenti, è disponibile il Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 18

19 modulo MM19 per richiedere che nel registro internazionale sia annotata la restrizione del diritto di disporre del titolare. L uso di questo modulo è fortemente raccomandato per evitare irregolarità. Le domande devono essere presentate direttamente all Ufficio internazionale dal titolare, o all ufficio nazionale di PI del titolare, o all ufficio di una parte contraente cui è concesso il diritto reale, o ancora all ufficio del creditore pignoratizio. La domanda non può essere presentata direttamente all Ufficio internazionale dal creditore pignoratizio. Non deve essere utilizzato il modulo di domanda d iscrizione dell EUIPO. Informazioni dettagliate sulla registrazione dei diritti reali si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti da a 92.04, della guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell Intesa di Madrid e del protocollo di Madrid ( Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. Direttive, parte M, marchi internazionali. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 19

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