GUIDA ALLE PROCEDURE E NORMATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO DA CITTADINI IMMIGRATI

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1 GUIDA ALLE PROCEDURE E NORMATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO DA CITTADINI IMMIGRATI Mantova Workshop 26 Settembre 2008

2 Indice 1. Terminologia di riferimento 3 2. Normativa italiana sul riconoscimento dei titoli di studio 4 3. Accordi governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall Italia sul 5 riconoscimento dei titoli di studio 4. Riconoscimento dei titoli di studio di scuola secondaria corrispondenza dei corsi e dei titoli di studio 9 5. Requisiti essenziali per ottenere la dichiarazione di equipollenza e 10 documentazione da presentare 5.1 requisiti documentazione da presentare competenze per il riconoscimento Riconoscimento del titolo di studio universitario 6.1 il riconoscimento dell eguaglianza di valore e di efficacia del titolo di studio universitario 6.2 il riconoscimento dell eguaglianza di valore e di efficacia del dottorato di ricerca 6.3 il proseguimento degli studi universitari (master, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione) Riconoscimento dei titoli professionali Procedura di riconoscimento dei titoli professionali 8.1 decreto di riconoscimento 8.2 le misure compensative 8.3 le piattaforme comuni 9. Titoli professionali ed enti competenti 9.1 abilitazione professionale: iscrizione a ordini, collegi e consigli professionali Cittadini provenienti da stati membri della Comunità Europea Titoli professionali conseguiti in paesi extracomunitari Ministero della giustizia Ministero della salute cittadini dell unione europea cittadini non comunitari Normativa inerente al pubblico impiego Dove rivolgersi a Mantova 28 Fonti 29 Allegati

3 1. TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO I titoli di studio conseguiti all estero, sia nell Unione Europea che al di fuori, hanno validità in Italia soltanto se si ottiene il riconoscimento delle autorità competenti. A tal fine esistono procedure e denominazioni diverse, il cui significato è spesso confuso: Dichiarazione di valore E un attestato redatto esclusivamente dalle Rappresentanze Italiane (Ambasciata, Autorità Consolari) competenti sul territorio in cui il titolo è stato conseguito, con cui vengono definiti: la validità del titolo, la durata degli studi effettuati per conseguire quel determinato diploma, la facoltà a cui dà accesso, ecc. Qualora il richiedente si trovi già in Italia può richiederlo tramite la sua Ambasciata o scrivendo direttamente al Consolato Italiano. La dichiarazione di valore è richiesta per qualsiasi certificato scolastico straniero di qualsiasi livello per consentire il proseguimento degli studi in Italia. Corrispondenza di titolo La corrispondenza di titolo di studio conseguito all estero è un certificato attestante il livello degli studi compiuti. Può essere utilizzata per l iscrizione alle liste di collocamento, all albo dei rappresentanti di commercio o dell impiego nel settore privato. Si può ottenere sia per i titoli di studio di livello secondario che per i titoli di studio di livello universitario. L ente in questione si limita a determinare il livello degli studi raggiunto dagli interessati, senza entrare nel merito dei contenuti culturali e professionali. Equipollenza Si riferisce al riconoscimento dei titoli finali e intermedi della scuola media secondaria superiore conseguiti esclusivamente da cittadini italiani che risiedono all estero per motivi fondati. Equivalenza La legge italiana stabilisce che i titoli accademici conseguiti all estero non hanno valore legale in Italia, pertanto i loro possessori italiani o stranieri non sono autorizzati in Italia né a proseguire gli studi accademici né ad esercitare specifiche professioni; possono semplicemente utilizzarli per chiedere l equivalenza con i corrispondenti titoli italiani. La legge attribuisce alle autorità accademiche italiane, in base all autonomia di ciascuna Università, la facoltà di valutare ogni caso singolarmente per verificare l eventuale corrispondenza degli studi effettuati con il nostro sistema di istruzione superiore. Se la richiesta è corredata dalla documentazione prevista le autorità accademiche possono dichiarare l equivalenza, a tutti gli effetti, del titolo accademico estero con quello corrispondente italiano, oppure riconoscere i corsi disciplinari corrispondenti a quelli italiani, indicando gli altri esami da sostenere. In tal caso l interessato dovrà iscriversi ad un anno intermedio della facoltà italiana per completare la laurea e quindi svolgere una professione. Va tuttavia considerato che lo svolgimento di molte professioni è condizionato dal rapporto di reciprocità con il Paese di provenienza. Solo i rifugiati politici riconosciuti in base alla Convenzione di Ginevra e i cittadini dell Unione Europea sono esentati dal regime di reciprocità. Traduzione giurata E una traduzione del titolo di studio resa ufficiale attraverso un giuramento che è prestato presso il Tribunale. La traduzione giurata del titolo di studio serve per dimostrare che il - 3 -

4 cittadino straniero ha raggiunto un livello di scolarità pari alla licenza di scuola media (almeno 9 anni di scuola), riconoscibile ai fini della prosecuzione negli studi. La traduzione giurata rappresenta la via più breve per l iscrizione presso una scuola o presso un ente di formazione professionale. Riconoscimento del valore legale dei titoli di studio L autorità competente del Paese a cui viene fatta la richiesta compie una valutazione sintetica del titolo straniero, stabilendo una corrispondenza di livello e dichiarando di riconoscerlo a determinati fini (prosecuzione degli studi o accesso alle professioni). Gli effetti giuridici del riconoscimento sono più limitati rispetto all'equipollenza. Accettazione Con il termine accettazione si intende il riconoscimento di validità di un titolo straniero indipendentemente dal provvedimento giuridico quale esito di un procedimento di equipollenze o di riconoscimento. È il caso - per esempio - di un azienda che assume persone con titoli stranieri indipendentemente dal fatto che il titolo di studio in oggetto sia legalmente riconosciuto. In questo caso non vi è atto giuridico ma semplicemente un inquadramento riconosciuto dall azienda. 2. NORMATIVA ITALIANA SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO Quanto alla normativa italiana, si mettono in evidenza: Il Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; il suo Regolamento di attuazione del Testo Unico sull Immigrazione, D.P.R 394 del 31 agosto 1999 successivamente modificato dal D.P.R. 334 del 2004; la legislazione adottata per ratificare le convenzioni internazionali e attuare le direttive comunitarie; gli accordi bilaterali stipulati tra l Italia e singoli Paesi esteri per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio; la Legge 21 novembre 1980, n. 965, di ratifica della Convenzione di Nizza del 17 dicembre 1976; la Legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona dell 11 aprile 1997; la Direttiva 2005/36/CEE entrata in vigore il 20 ottobre 2007, un testo unico che sostituisce integralmente le direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE, 2001/19/CEE e tutte le direttive relative alle qualifiche professionali comprese quelle settoriali; la Legge n. 29 gennaio 2006 (art. 12 e 13) che ha esteso la possibilità dell equipollenza dei titoli di studio, prima riservata ai soli titoli di studio conseguiti all estero da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati, a tutti i cittadini di stati membri dell Unione europea, gli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio Economico europeo e della Confederazione elvetica; l'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che stabilisce nuove regole nei casi di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienza professionale e ogni altro attestato per la certificazione di competenze acquisite. L'ente responsabile valuta la corrispondenza dei - 4 -

5 titoli o certificati acquisiti in altri Stati membri dell'unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica; la valutazione è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal MIUR. l'art. 13 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che ha modificato l'art. 379 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dando la possibilità di ai cittadini di Stati membri dell'unione europea, degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, che abbiano conseguito un titolo di studio straniero corrispondente ad uno italiano di scuola elementare, scuola media, di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale, di ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli italiani. 3. ACCORDI GOVERNATIVI BILATERALI E MULTILATERALI STIPULATI DALL ITALIA SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ACCORDI BILATERALI Argentina Accordo firmato a Bologna il ratifica con L. 210 del su G.U. n. 152 del Prevede il riconoscimento di titoli scolastici, intermedi e finali, ai fini della prosecuzione degli studi. Entrato in vigore il 28 dicembre Australia Processo verbale firmato a Camberra il attuazione dell art. 38 del X Protocollo di attuazione dell accordo culturale dell È una raccomandazione alle Università per una adeguata valutazione dei livelli corrispondenti dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi nei gradi universitari successivi. Austria Scambio di Note firmato il a Vienna, ratificato con Legge 322 del (su G.U. n.261 dell supplemento ordinario) in vigore dall , con allegata tabella elencativi dei titoli accademici corrispondenti dei due Paesi. Scambio dei Note del 16 e 17 febbraio 2003, in vigore dal 1 aprile 2003, che integra e aggiorna la tabella elencativi dei titoli accademici corrispondenti, allegata allo scambio di Note del 28 gennaio 1999, e introduce una tabella di corrispondenza dei voti, in applicazione della decisione assunta dalla 16 commissione di esperti. Cina Accordo firmato a Pechino il , regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli, ai soli fini dell accesso della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi. L Accordo stabilisce le modalità per la valutazione della corrispondenza dei crediti e dei contenuti formativi fra i due Paesi, e concorda la costituzione di una Commissione mista permanente per la corretta interpretazione delle disposizioni ivi contenute. L accordo è in fase di ratifica da parte dell Italia

6 Ecuador Accordo firmato a Quito il (L.n.187 del 9 maggio 1955 e DM 13 maggio 1961). Riconoscimento di 7 titoli accademici rilasciati dall Università di Quito. Francia Scambio di lettere firmato a Roma (DPR n. 106 del ). Equipollenza a tutti gli effetti dei baccalauréat e della maturità rispettivamente dal Chateubriand di Roma e Lenardo da Vinci di Parigi. Scambio di lettere firmato a Roma del e (legge ratifica n. 116 del su G.U. n. 97 Serie Generale del ). Equipollenza a tutti gli effetti del baccalauréat e della maturità rilasciati rispettivamente dai licei Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino e da eventuali future sezioni staccate del liceo L. da Vinci di Parigi. È entrato in vigore il 10 aprile Accordi e protocollo per l istituzione dell Università italo-francese, firmato a Firenze il , ratificato con la legge n n. 161, su G.U. 141 del Si tratta dell istituzione di un centro per la formazione e il finanziamento di collaborazioni interuniversitarie tra Atenei italiani e francesi, che prevedano corsi congiunti di studio con rilascio di doppi titoli, sia a livello di lauree che dottorati di ricerca. Germania Accordo firmato a Bonn Ratificato con legge n. 49 ed entrato in vigore il Riconoscimento reciproco di equipollenza dei titoli finali e periodi intermedi dell istruzione (= universitaria) ai soli fini prosecuzione degli studi. Memorandum del Ratificato con Legge , n. 181 in vigore dal Riconoscimento dei titoli finali delle scuole tedesche in Italia e, reciprocamente, di eventuali istituti italiani di educazione secondaria, statali o legalmente riconosciuti in Germania. Ex-Jugoslavia Accordo firmato a Roma Legge di Ratifica n. 971 del suppl. ordinario n. 24 del Riconoscimento titoli accademici, con tabella allegata di corrispondenza. Entrato in vigore il , è attualmente sospeso con: la Repubblica Federale Jogoslavia dal (G.U. Serie Generale n. 26 del ) Croazia dal (G.U. Serie Gen. n. 101 del ) Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia dal (G.U. serie generale n. 101 del )60 Bosnia Erzigovina dal Malta Processo Verbale della 1 riunione della Commissione Mista di esperti (La Valletta, ottobre 1991) sul riconoscimento dei titoli finali di studio dell istruzione scolastica. È un intesa amministrativa, con vigenza immediata, esecutiva parzialmente degli impegni previsti dall art. 3 dell Accordo Culturale tra Italia e Malta del Prevede il riconoscimento per l ammissione alle Università italiane di un Diploma Unico Maltese attestante specifici requisiti, sostitutivo delle precedenti certificazioni miste complementari, per singole materie e livelli, maltesi e britanniche

7 Messico Accordi firmato a Città del Messico il Ratificato con Legge n. 285 del in vigore dal Riconoscimento solo per la continuazione degli studi di titoli scolastici ed accademici. Per la parte relativa ai titoli accademici, l accordo non è operativo poiché non è stata mai convocata la Commissione mista che avrebbe dovuto confrontare, come previsto dallo stesso accordo, i rispettivi ordinamenti universitari e mettere a punto l elenco dei titoli corrispondenti dei rispettivi Paesi. Regno Unito Accordo tramite Scambio di lettere fatto a Roma il 21.5 e il (Legge ratifica n. 121 del su G.U. n. 99 del ). Entrato in vigore il Riconoscimento ai soli fini dell iscrizione universitaria dei titoli delle scuole britanniche in Italia (St.George s School, The New School di Roma, Sir James Henderson di Milano). Slovenia Memorandum d Intesa firmato a Roma il L.n. 103 del su G.U n. 93 del Entrato in vigore il Detto memorandum ha ripristinato l applicazione con la Slovenia (dopo la sua sospensione il ) dell accordo con la Ex-Jugoslavia del 1983 con regole di maggiore garanzia, in attesa di mettere a punto un nuovo accordo complessivo ed aggiornato maggiormente rispondente alle recenti riforme strutturali dell istruzione universitaria italiana. S.Marino Accordo del (L. n. 760 del ). Impegno al reciproco riconoscimento dei titoli di studio, da cui: scambio di Note firmato il sul riconoscimento del liceo scientifico di San Marino; scambio di Note firmato a Roma il sul riconoscimento del Dottorato di ricerca sammarinese in Studi Storici (Decreto MURST dell su G.U. n. 137 del ); scambio di lettere sul riconoscimento dei titoli, finali e intermedi, del nuovo corso ad indirizzo economico-aziendale della Scuola Secondaria Superiore Sammarinese firmato in San Marino il 20 gennaio 2000, con vigenza immediata. Spagna In attuazione degli articoli 5 e 10 dell Accordo Culturale tra Italia e Spagna firmato a Roma il uno scambio di Note allegate risoluzioni A (per titoli accademici) e B (per titoli scolastici intermedi e finali, sia delle scuole metropolitane che delle scuole di un Paese funzionanti nel territorio dell altro), con vigenza immediata. La nuova intesa: abroga le tabelle di equipollenza già allegate al precedente Scambio di note del 20.8 e ; modifica lo scambio di Note del sui Licei italiani in Spagna e licei spagnoli in Italia; limita la validità del riconoscimento ai fini del proseguimento degli studi, rinviando alle direttive comunitarie il riconoscimento a fini professionali (su G.U. n.11 SUPPL.ORD )

8 Scambio di Note tra Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Spagna, che integra e modifica lo scambio di Note del relativo al riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati dai Licei italiani in Spagna e dai Licei Spagnoli in Italia, firmato a Roma il e il Vigenza immediata ( ). L intesa modica l esame finale di lingua e cultura italiana presso il liceo spagnolo Cervantes di Roma, ai fini dell accesso all Università italiana, per armonizzarlo con la riforma dell esame di stato finale degli Istituti italiani d istruzione secondaria di 2 grado. S.Sede Scambio di Note del (recepito con DPR , n. 175 in G.U. n.62 del ) attuativo dell art.40 del Concordato dell e dell art. 10 del testo di revisione del Concordato del Riconoscimento come Diploma universitario e come laurea rispettivamente dei titoli di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline ecclesiastiche di Teologia e di Sacra Scrittura. Svizzera Scambio di lettere firmato a Roma ( ), ratificato con Legge n.294, su G.U. Suppl. ordinario n. 140/L del È entrato in vigore Prevede il riconoscimento, ai soli fini dell iscrizione universitaria, dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia ed italiane in Svizzera. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario firmato a Berna il Attuazione con ratifica presidenziale. In vigore dal CONVENZIONI MULTILATERALI Unesco: Stati Arabi ed Europei Rivieraschi del Mediterraneo Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati Europei Rivieraschi del Mediterraneo (Nizza, 17 dicembre 1976). Legge di ratifica in Italia n. 965 del , su G.U. n. 17 del (in vigore dal ). Vi hanno aderito solo alcuni degli Stati aventi diritto. Questa convenzione continua a regolare in materia i rapporti dell Italia con i Paesi arabi rivieraschi aderenti, nonché con i Paesi europei rivieraschi del Mediterraneo aderenti a questa Convenzione ma non a quella di Lisbona. Paesi del Consiglio d Europa e della Regione Europea dell Unesco Convenzione congiunta di Lisbona (Lisbona ). Legge di ratifica , n. 148, su G.U. supplemento ordinario sede generale n. 173 del , in vigore dal Sostituisce, assorbendo e allargandone la portata, le precedenti Convenzione settoriali (titolo di ammissione all Università, studi universitari intermedi, titoli universitari finali, ecc.) firmate dall Italia in sede di Consiglio d Europa o di Unisco, che si elencano di seguito e che restano in vigore tre l Italia e i Paesi che anno aderito alle medesime ma non alla nuova convenzione di Lisbona

9 Consiglio D Europa Convenzione Europea relativa all equivalenza dei diplomi che danno accesso all istruzione universitaria (Parigi, ). Legge di ratifica in Italia n.901 del , su G.U. n.207 del (in vigore dl ). Protocollo aggiuntivo della predetta Convenzione (Strasburgo, ). Legge di ratifica n.444 del , su G.U. n.158 del in vigore dal Convenzione europea sull equipollenza di studi universitari (Parigi, ). Legge di ratifica in Italia n.157 del , su G.U. n.69 del (in vigore dal ). Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (Parigi, ). Ratificata con legge n.1940 del , su G.U. n.49 del (in vigore dal ). Convenzione europea sull equipollenza generale dei periodi di studio universitari ( ) legge di ratifica n.258 del su G.U. n.178 S.O. del in vigore dall Unesco: Stati della Regione Europea Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all Istruzione Superiore (universitaria) negli Stati della Regione Europea ( ). Legge di ratifica n.376 del su G.U. n.168 S.O. del (in vigore dal ). 4. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO DI SCUOLA SECONDARIA I cittadini immigrati, sia con cittadinanza europea che extra-comunitaria, che sono interessati al riconoscimento dei propri titoli di studio possono presentare domanda tramite l ufficio studenti del Consolato. In generale, il riconoscimento dei titoli di studio non universitari può essere richiesto per i seguenti motivi: a) per potersi iscrivere a un istituto di istruzione non universitario (scuola media inferiore o scuola media superiore) o a corsi di formazione professionale; b) per potersi iscrivere all Università; c) per poter svolgere un lavoro che non richiede un titolo di studio universitario. All adulto cittadino extracomunitario non possono essere riconosciuti titoli di studio finali di II grado, ai fini diversi dall iscrizione universitaria, ottenuti in Paesi stranieri, comunitari o extracomunitari. L unica via per acquisire diplomi validi nel nostro Paese è quella di conseguire la licenza media presso un istituto abilitato e di iscriversi successivamente a corsi serali di istruzione secondaria di II grado. Gli emigrati da Paesi non comunitari, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, in possesso di titoli di studio conseguiti all estero, possono presentare richiesta di riconoscimento (dichiarazione di equipollenza) dei titoli agli Uffici scolastici Provinciali del territorio di residenza (art. 381 del T.U.). 4.1 Corrispondenza dei corsi e dei titoli di studio - 9 -

10 L equipollenza con un Diploma italiano di superamento dell esame di Stato conclusivo dei corsi di Istruzione secondaria Superiore: liceo classico liceo scientifico liceo psicopedagogico liceo linguistico ovvero: Diploma di istituto tecnico Diploma di istituto professionale Diploma di istituto d arte può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studi stranieri dell istruzione secondaria superiore. L equipollenza con i titoli intermedi ha valore solo ai fini della prosecuzione degli studi. L equipollenza per titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano state conseguiti alle stesse condizioni previste dall ordinamento italiano. Ciascun titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo di studio italiano di istruzione secondaria superiore. Diploma di qualifica professionale: la dichiarazione di equipollenza può essere rilasciata quando i corsi frequentati dai candidati all estero hanno contenuti pratici inerenti al tipo di qualifica o quando i medesimi hanno affettivamente maturato esperienze di lavoro in connessione con la qualifica richiesta. Il Dirigente dell Ufficio Scolastico Provinciale può optare di sottoporre il candidato a delle prove integrative (prove di italiano, di cultura o tecnica professionale) secondo quanto disposto dal D.M Il Dirigente dovrà inoltre esprimere un giudizio o votazione finale, corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base di giudizi o votazioni riposti nel titolo straniero. I termini del procedimento per il riconoscimento dell equipollenza sono fissati dal D.M. del n.190 in 180 giorni. 5. REQUISITI ESSENZIALI PER OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 5.1 Requisiti La dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio stranieri può essere rilasciata nei confronti dei seguenti soggetti: Cittadini comunitari; Cittadini italiani per matrimonio; Cittadini italiani per naturalizzazione. Età non inferiore a 18 anni alla data del riconoscimento dell equipollenza; 5.2 Documentazione da presentare a) Domanda di equipollenza con il diploma di scuola secondaria di 1 o 2 grado; b) cittadinanza comunitaria;

11 c) certificato di cittadinanza italiana (per i cittadini di stati non appartenenti all Unione Europea); d) titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, in originale o copia autenticata, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall autorità diplomatica o consolare italiana del Paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese dove il documento è stato formato, operante in Italia ovvero tramite giuramento presso una Pretura civile dalla persone che ha eseguito la traduzione; legalizzazione della firma del Capo di Istituto che ha rilasciato il suddetto, da parte dell Autorità diplomatica o consolare operante nel Paese straniero dove il documento è stato conseguito; e) dichiarazione di valore rilasciata dall autorità diplomatica o consolare italiana indicante: la posizione giuridica dell istituto o della scuola frequentata all estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con dichiarazione del gestore della scuola stessa); il valore degli studi compiuti all estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito); la validità ai fini della prosecuzione degli studi, all assunzione a posti di lavoro o di impiego; il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi; f) atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell eventuale esenzione dalla prova integrativa di italiano quali: attestazioni di frequenza a corsi con insegnamento della lingua italiana, possesso di un titolo di studio che comprenda l italiano fra le materie classificate, prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane; g) solo per i cittadini italiani per matrimonio: certificato di cittadinanza del Paese straniero di origine rilasciato prima del matrimonio oppure certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall autorità competente del Paese straniero d origine o dall autorità diplomatica o consolare del predetto Paese operante in Italia; certificato di matrimonio; h) solo per i cittadini italiani per naturalizzazione: decreto di naturalizzazione; ed inoltre (solo per la domanda di equipollenza con diploma di scuola secondaria di 2 grado) i) programma delle materie rilasciato dalla scuola o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere tradotto in lingua italiana o desunto dalle autorità diplomatiche o consolari dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri; j) curriculum degli studi redatto dall interessato e distinto per anni scolastici indicante: le materie studiate per ciascuna classe frequentata con esito positivo; l esito favorevole degli esami finali; le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio. k) ogni altro titolo o documento (tradotto in italiano) che il richiedente ritenga utile presentare a prova dei dati del curriculum di studi; l) elenco in duplice copia dei documenti presentati. 5.3 Competenze per il riconoscimento

12 L interessato deve presentare domanda di equipollenza rispettivamente: o all ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza: per i diplomi di licenza elementare e media; o ad un qualsiasi Ufficio Scolastico Provinciale, a scelta dell interessato: per i diplomi di scuola secondaria superiore e di qualifica professionale; 6. RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO In generale, il riconoscimento dei titoli di studio universitari può essere richiesto: a) per potersi iscriversi alla laurea specialistica; b) per poter proseguire gli studi universitari (master, dottorato di ricerca); c) per poter svolgere lavori che richiedono titoli di studio universitari. 6.1 Il riconoscimento dell eguaglianza di valore e di efficacia del titolo di studio Universitario I cittadini non comunitari residenti all estero devono presentare i documenti e la domanda di riconoscimento alla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese di provenienza. I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, i cittadini comunitari e i rifugiati politici possono chiedere il riconoscimento dell eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) della laurea conseguita all estero direttamente all Università o al Politecnico. I documenti da presentare sono: a) titolo finale degli studi secondari (in originale i cittadini non comunitari; in fotocopia autenticata i cittadini comunitari); b) titolo universitario conseguito (la copia autenticata del titolo non è accettata in tutte le università); c) la dichiarazione dell eguaglianza di valore e di efficacia di entrambi i titoli di studio rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui è stato conseguito il titolo; d) il piano di studi universitario (con indicate le materie seguite, il numero di ore frequentate per ciascuna materia e gli esami sostenuti con rispettiva votazione); e) i programmi degli esami sostenuti (vigenti negli anni di frequenza); Quando richiesto, è necessaria la traduzione ufficiale in lingua italiana e la legalizzazione consolare dei documenti elencati in precedenza. Il riconoscimento della laurea non è automatico. La legge 11 luglio 2002, n. 148 prevede un integrazione del proprio percorso di studi universitari: i cittadini stranieri dovranno quindi iscriversi all Università o al Politecnico per sostenere alcuni esami ed elaborare e discutere la tesi (per alcuni corsi di Laurea potrà anche essere chiesto di svolgere dei laboratori, delle esperienze pratiche e/o dei tirocini). Il numero di esami che si dovranno sostenere sarà deciso da una specifica Commissione che valuterà i curricula accademici degli stranieri, confrontandoli con il corso di laurea italiano maggiormente simile. Per il riconoscimento non si devono superare prove di lingua italiana. Per alcune lauree può però essere richiesto lo svolgimento di un test d ingresso. L Università cui è stata rivolta la richiesta di riconoscimento deve pronunciarsi entro 90 giorni

13 6.2 Il riconoscimento dell eguaglianza di valore e di efficacia del dottorato di ricerca Per ottenere il riconoscimento dell eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del dottorato di ricerca conseguito non in Italia occorre presentare domanda redatta in carta legale da 14,62 corredata da: a) certificato di nascita o autocertificazione; b) certificato di cittadinanza o autocertificazione; c) copia del diploma di laurea italiano o titolo estero riconosciuto equipollente; d) titolo di studio conseguito all'estero tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero competente per territorio nella quale sia chiaramente indicata la durata legale minima di tre anni del corso di dottorato frequentato; e) tesi o lavoro scientifico con il quale si è conseguito il titolo unitamente al curriculum studiorum; f) eventuali attestati del tutor o del responsabile del corso e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione da parte del CUN che, per legge, deve esprimersi sulla equipollenza richiesta; g) una marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sull'eventuale decreto di equipollenza. Il corso di dottorato frequentato deve avere durata legale minima di tre anni. 6.3 Il proseguimento degli studi universitari (Master, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione) La domanda di iscrizione si presenta direttamente presso l Università prescelta, allegando, oltre a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani: a) titolo di studio conseguito all'estero tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza italiana Rappresentanza italiana del Paese in cui il titolo è stato conseguito; b) dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana del Paese in cui il titolo è stato conseguito. 7. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI In Italia le professioni si dividono in due grandi categorie: professioni "regolamentate" dalla legge, e professioni "non-regolamentate". a) Professioni regolamentate (art.13 co. 1 della direttiva 2005/36, art. 4 co. 1 lett. a) del d.lgs. 206/2007) Sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. Una professione si considera regolamentata se specifiche norme giuridiche prevedono che, per l accesso ad essa e per il suo esercizio sia necessario il possesso di determinati requisiti. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente

14 Per titolo professionale si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata; si può trattare di un unico titolo o di un insieme di qualifiche grazie a cui la persona ha acquisito la formazione e le competenze teorico-pratiche necessarie allo svolgimento dell attività professionale. L Italia riconosce le qualifiche professionali estere (è il cosiddetto riconoscimento professionale), applicando: - alle qualifiche di provenienza Ue (in possesso di cittadini Ue), la legislazione comunitaria; si tratta delle direttive CE, quelle dette di settore (architetti, avvocati, dentisti, farmacisti, infermieri, medici, ostetriche; veterinari) che prevedono il riconoscimento automatico della professione, e i cosiddetti sistemi/direttive generali, secondo le quali l autorità nazionale competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta del candidato); - alle qualifiche di provenienza non-ue (in possesso di cittadini non-ue), il DPR 394/99, Artt , e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative. b) Professioni non-regolamentate (art. 13 co. 2 direttiva 2005/36) Una professione non è regolamentata quando non sono richiesti obbligatoriamente da apposita normativa dei requisiti specifici, e pertanto l accesso e l esercizio a quella professione sono liberi. In questo caso il migrante per poter ottenere il riconoscimento in un altro Paese membro, dovrà dimostrare il possesso di una formazione regolamentata (ovvero una qualsiasi formazione che sia specificatamene orientata all esercizio di una determinata professione) oppure di esperienza professionale di almeno due anni negli ultimi dieci, in quell ambito professionale per cui richiede il riconoscimento. In Italia NON sono regolamentate professioni quali quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali [per es. arredatore, attore, ballerino/a (danza classica, moderna), cantante (lirico, musica leggera, musica sacra), compositore, direttore d orchestra, musicista (strumentista), decoratore, designer, direttore d orchestra, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.], della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e molte altre ancora. 8. PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata dalla documentazione relativa ai titoli da riconoscere. La domanda deve indicare la professione o le professioni per le quali si richiede il riconoscimento. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all interessato le eventuali necessarie integrazioni. Per la valutazione dei titoli acquisiti il Ministero competente indice una Conferenza di Servizi ai sensi della legge n.241/90 alla quale partecipano i rappresentanti: - del Ministero competente, - del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, - del Ministero degli affari esteri, - del Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, - del Dipartimento per la funzione pubblica

15 Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica. La decisione finale è adottata entro quattro mesi dal Ministero Competente e può essere una decisione: a) di riconoscimento; b) di non riconoscimento; c) di riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative quali esami integrativi o periodi di tirocinio. Il riconoscimento del titolo è fatto ad personam (cioè valido solo per la persona che lo ha richiesto). Nella maggioranza di casi è richiesta, quale ulteriore condizione per il riconoscimento, la conoscenza della lingua italiana. Una volta ottenuto il riconoscimento del titolo professionale è necessario rivolgersi all Ordine o Collegio professionale (se esiste) per richiedere l iscrizione all Albo e poter così esercitare regolarmente la professione. Nei casi in cui il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, viene individuato l ente o l organo competente. Il provvedimento conclusivo di questa procedura è costituito da un decreto dirigenziale. 8.1 Decreto di riconoscimento Il provvedimento conclusivo di questa procedura è costituito da un decreto di riconoscimento. Se il decreto è di accoglimento costituisce titolo valido per l iscrizione all albo professionale e l esercizio della professione in Italia. Si può però verificare che l decreto non sia di accoglimento ma di rigetto, i motivi del rigetto possono essere di carattere formale (esempio: documentazione incompleta) oppure sostanziale (esempio: mancanza del requisito della professionalità). Il decreto di accoglimento deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana e inviato in copia autenticata all interessato. Per i casi identici ad altri precedenti (per tipo di professione, titolo accademico, Paese di provenienza ecc.) non è necessario che l amministrazione acquisisca il parere dalla conferenza di servizi; può procedere direttamente alla definizione della pratica e all emissione del documento finale. 8.2 Le misure compensative Qualora, nel corso della istruzione della pratica e dell eventuale esame della stessa in sede di conferenza dei servizi, siano riscontrate lacune nella formazione accademica professionale del migrante rispetto a quella richiesta al professionista italiano, il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa. Le misure compensative consistono in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento; la scelta tra l'una o l'altro è lasciata al richiedente. Per quanto riguarda le professioni a carattere giuridico economico (avvocato, dottore commercialista ed esperto contabile, revisore dei conti, consulente del lavoro) è obbligatoria l'applicazione di una prova attitudinale, in questo caso il migrante non potrà optare per un tirocinio

16 Nei casi in cui sia stata prevista l applicazione di misure compensative, il decreto di riconoscimento ne prevede le modalità indicando le materie oggetto della prova attitudinale, la durata e l ambito del tirocinio. Il decreto costituisce titolo per poter essere ammessi all esame o per l espletamento del tirocinio. Organi competenti per lo svolgimento delle misure compensative sono i Consigli nazionali interessati. L interessato, pertanto rivolge al Consiglio nazionale competente la domanda con cui, optando tra la prova attitudinale o il tirocinio, chiede di essere ammesso alla prima sessione di esami utile oppure di iniziare il periodo di tirocinio prescritto. Una volta conclusa positivamente la misura compensativa il migrante potrà effettuare l iscrizione presso l albo provinciale. 8.3 Le Piattaforme comuni Una novità, di questa direttiva, è costituita dalla previsione delle Piattaforme comuni, strumento il cui scopo è stabilire preventivamente un insieme di criteri, relativi alle qualifiche professionali, che consentano di colmare le differenze formative esistenti tra i vari Stati membri. La creazione delle Piattaforme sarà compito degli Stati membri, che dovranno stabilire i criteri necessari a consentire ad un professionista di colmare le differenze della sua formazione, sottoponendosi preventivamente ad un test oppure ad altro percorso formativo aggiuntivo, quando nel proprio Paese abbia conseguito requisiti formativi minori rispetto a quelli richiesti al professionista corrispondente nello Stato ospitante. 9. TITOLI PROFESSIONALI ED ENTI COMPETENTI Professioni: Installazione impianti elettrici, elettronici, idraulici, termici, di trasporto, del gas, di sollevamento persone, antincendio, carrozzeria, meccanica, motoristica, elettrauto, gommista, facchinaggio e movimento merci, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione. Per il riconoscimento dei titoli di qualificazione e formazione professionale abilitanti allo svolgimento di queste professioni è necessario avere un esperienza professionale acquisita nel proprio Paese di provenienza e attestata da documenti di fonte pubblica, o acquisita in Italia e documentata con una semplice autodichiarazione. Valutata la domanda e la corrispondenza dei requisiti richiesti gli uffici ministeriali possono riconoscerla direttamente oppure richiedere di superare un esame integrativo e/o un periodo di tirocinio come misure integrative. Il cittadino deve inoltre dimostrare di avere una conoscenza di base della lingua italiana. Ministero competente: Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Assicurazione e Servizi Ufficio b4, Registro delle Imprese via Sallustiana 53, Roma. Tel Professioni: attività nel settore dell alimentazione e ristorazione. Per attività di somministrazione di cibi e bevande bisogna presentare una domanda di iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio e inoltrarla direttamente alla Camera di Commercio

17 del luogo in cui si vuole aprire l attività. La Camera di Commercio si rivolge al Ministero che effettua il riconoscimento o lo nega, non può però imporre misure compensative. Professioni: agente di cambio, agrotecnico, assistente sociale, attuarlo, avvocato, dottore commercialista ed esperto contabile, biologo, chimico, consulente del lavoro, dott. agronomo e dott. forestale, zoonomo, biotecnologo agrario, geologo, geometra, giornalista, ingegnere civile ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell informazione. Ministero competente: Ministero della Giustizia, settore Internazionale Repart II ufficio III, Direzione Generale della Giustizia civile Dipartimento per gli affari di Giustizia, via Arenula 70, Roma. Tel gen estero Professione: promotori finanziari. Per iscriversi all Albo dei Promotori Finanziari e necessario superare un apposito esame e possedere un titolo di studio riconosciuto dalla Consob. La domanda di riconoscimento e l iscrizione all esame deve essere fatta presso una delle commissioni regionali per l albo dei promotori finanziari. Ufficio: CONSOB (Commissione Nazionale Società e Borsa) Divisione intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo dei Promotori Finanziari, via della Posta 8/10, Milano Tel Professioni: architetto, ricercatore in università o altri enti pubblici di ricerca Ministero Competente: Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Servizio Autonomia Universitaria e Studenti (SAUS) - Ufficio X - Piazzale Kennedy 20, Roma. Tel Professioni: estetista e attività relativa a servizi domestici. Il riconoscimento di questi titolo può richiedere il superamento di misure compensative (prova pratica o teorica) da tenersi presso gli uffici della Provincia, oppure un periodo di tirocinio, della durata dai tre ai sei mesi. (Per la professione di estetista vedi modulo allegato Es 1) Ministero competente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per le Politiche l orientamento e la Formazione Div. I, via Fornivo 8, Roma. Tel Professioni: guida turistica, interprete, accompagnatore turistico, direttore tecnico di agenzia di viaggi. Ufficio competente: Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, via della Ferratela in Laterano 51, Roma. Tel Professioni: farmacista, medico di medicina generale, medico chirurgo, medico specialista, ostetrico, puericultrice, odontoiatra, odontotecnico, veterinario, infermiere, dietista, assistente

18 sanitario, fisioterapista, massaggiatore, operatore socio sanitario, ottico, podologo, terapista della neuro e psicomotricità, terapista occupazionale, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e vascolare, tecnico della prevenzione nell ambiente e nei luoghi lavoro, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica. Per i cittadini che intendono esercitare la professione di infermieri, tecnici sanitari di radiologia e di operatori socio sanitari in una delle seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Valle d Aosta, Giuria, Piemonte, Umbria, Lazio, Campagna e Calabria; devono inviare le richieste di riconoscimento dei titoli direttamente agli uffici competenti della regione. Ministero competente: Ministero della Salute - Dipartimento Professioni Sanitarie - Ufficio III, Viale dell'industria, Roma tel (centr.) Professioni: esperto di pianificazione del territorio. Ministero competente: Ministero dei Lavori Pubblici, Piazzale di Porta Pia 1, Roma. Tel: Professioni: pubblico impiego. Ministero competente: Dipartimento Funzione Pubblica; Presidenza Consiglio Ministri, Corso Vittorio Emanuele II, 116, Roma. Tel Abilitazione professionale: iscrizione a ordini, collegi e consigli professionali Per poter esercitare alcune professioni non basta conseguire il titolo di studio: è necessario iscriversi all Ordine, Collegio o Consiglio professionale relativo. Le professioni interessate sono le seguenti: Ordini professionali: Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Architetti, Assistenti Sociali, Biologi, Chimici, Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Farmacisti, Geologi, Giornalisti, Ingegneri, Medici Chirurghi e Odontoiatri, Medici Veterinari, Psicologi. Collegi professionali: Agrotecnici, Costruttori Edili, Geometri, Infermieri Professionali e Assistenti Sanitari-Vigilatrici d'infanzia, Ostetriche, Periti Agrari, Periti Grafici, Periti Industriali, Tecnici di Radiologia Medica, Ragionieri e Periti Commerciali. Consigli professionali: Avvocati, Notai. Per alcune di queste professioni, inoltre, è possibile fare l iscrizione al proprio Ordine, Collegio o Consiglio, solo dopo aver svolto un periodo di tirocinio o di praticantato e/o dopo aver superato l Esame di Stato. Il tirocinio e il praticantato hanno lo scopo di fare apprendere la professione lavorando all interno di aziende, studi professionali o istituzioni. La loro durata varia a seconda della professione (in genere dai 6 mesi ai 3 anni); la retribuzione è inferiore - o in alcuni casi nulla - rispetto a chi già esercita la professione. I requisiti necessari per l iscrizione agli Ordini, Collegi e Consigli professionali sono: - possedere un titolo di studio straniero riconosciuto oppure un titolo italiano; - aver svolto, quando richiesto, il periodo di tirocinio o di praticantato; - aver superato, quando richiesto, l Esame di Stato;

19 - possedere un permesso di soggiorno regolare e la residenza. La cittadinanza italiana non è più un requisito necessario; un eccezione è rappresentata dalle professioni che prevedono di esercitare funzioni pubbliche: per queste la cittadinanza italiana è indispensabile. 10. CITTADINI PROVENIENTI DA STATI MEMBRI DELLA COMUNITÁ EUROPEA Per il riconoscimento dei titoli professionali di cittadini immigrati provenienti da stati membri dalla Comunità europea lo Stato italiano fa riferimento al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.115 (attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni). Tale decreto stabilisce che gli Stati membri della Comunità riconoscono reciprocamente, ai fini professionali, i diplomi di istruzione superiore istituiti sul loro territorio in modo da agevolare l esercizio di tutte le attività professionali subordinate al possesso di una formazione post-secondaria. Requisiti necessari sono che i diplomi che preparano a dette attività devono prevedere un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro. Gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica utile allo svolgimento della professione al fine di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia essi non possono imporre ad un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi di solito si limitano determinare riferendosi ai diplomi rilasciati nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento quando l interessato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un altro Stato membro. Ogni Stato membro è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali. Lo Stato membro ospitante può esigere dall interessato oltre al diploma di istruzione superiore un tirocinio di adattamento o l esecuzione di una prova attitudinale qualora la qualifica di quest ultimo non corrisponda ai criteri prescritti dalle disposizioni nazionali. Lo scopo di tali prove è quello di permettere ad una persona già formata professionalmente di adattarsi al nuovo ambiente lavorativo in modo che l interessato possa conformarsi alle norme professionali dello Stato membro ospitante. In linea di massima la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale deve essere lasciata al migrante. Ai sensi della presente direttiva si intende: a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli; - che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, - da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e - dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in dello Stato membro o esercitarla,

20 quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un Paese terzo. b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione; c) per professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro; d) per attività professionale regolamentata, un'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma; e) per esperienza professionale, l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro; f) per tirocinio di adattamento, l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della valutazione nonché lo status del tirocinante migrante sono determinati dall'autorità competente dello Stato membro ospitante; in caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto. g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente. La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa deve fondarsi su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario. La procedura d'esame di una richiesta di poter esercitare una professione regolamentata deve concludersi nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, adottata al più tardi entro i quattro mesi successivi alla presentazione della documentazione completa dell'interessato. Contro tale decisione o assenza di decisione può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno. Entro il termine previsto all'articolo 12 gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione. Ogni Stato membro designa un coordinatore delle attività ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il suo compito è promuovere l'applicazione uniforme della presente direttiva a tutte le professioni in questione. Presso la Commissione viene istituito un gruppo di coordinamento composto dai coordinatori designati da ciascuno Stato membro o dai loro supplenti e presieduto da un rappresentante della Commissione

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