Contributi previdenziali per soci amministratori di s.r.l.: l obbligo di doppia iscrizione non è automatico

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1 GIURISPRUDENZA Contributi previdenziali per soci amministratori di s.r.l.: l obbligo di doppia iscrizione non è automatico Corte d Appello Milano, Sez. Lav., sentenza 6 maggio 2014, n. 1410* Il presupposto per l iscrizione nella gestione commercianti previsto dall art. 1, comma 203 Legge n. 662/96, lett. c), è la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ricollegando la legge il versamento dei contributi al reddito che il soggetto percepisce e che rappresenta la remunerazione del lavoro prestato nell impresa, ove questo non sia occasionale o poco significativo rispetto alla attività prestata da altri soggetti al suo interno, così dovendo intendersi, secondo Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2010, n la prevalenza di cui al comma 203. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con separati ricorsi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, C.N.C. premesso che ESA- TRI aveva notificato cartella esattoriale recante l imposizione al pagamento di somme pretese dall INPS per omessi contributi previdenziali Gestione Commercianti relativamente all anno 2009 e 2010 chiedeva accertarsi l infondatezza della pretesa portata dalla cartella e l invalidità o inefficacia della stessa. Deduceva che in data 26 giugno 2009 aveva richiesto la cancellazione della propria posizione dalla Gestione Commercianti, ove era stato iscritto a seguito di propria dichiarazione, in quanto dal 2008 l attività operativa della società era svolta da dieci dipendenti, oltre ad un agente di rappresentanza ed egli, quale amministratore delegato, si occupava esclusivamente della redazione dei bilanci, dei rapporti con i soci, dei contatti con i professionisti esterni di cui la società si avvale, dell indirizzo e coordinamento interno dell impresa. L Inps si costituiva e contestava la fondatezza della domanda richiamando: la domanda di iscrizione alla Gestione Commercianti presso l Inps di Milano presentata nel 1997 e reiterata nel 2002 nella quale lo stesso C. dichiarava di essere socio lavoratore della società C.E.A., esercente attività di commercio di materiale esplosivo a far tempo dal , organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia e che svolgeva la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza; i versamenti di legge regolarmente eseguiti sino al ; il disposto dell art. 1 comma 203 Legge * Segue nota di Massimo Compagnino. Lavoro e previdenza oggi 5-6/

2 Con le sentenze n. 2481, 4520 e 6312 del 2011 il Tribunale accoglieva i ricorsi non ritenendo sussistenti i requisiti per l iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti come dedotti dall Inps. Altro giudice dello stesso Tribunale con sentenza 4083 del 2010 ha respinto l opposizione. Avverso detta sentenza il sig. C. ha proposto appello chiedendone la riforma. L Inps, con separati ricorsi ha impugnato le pronunce a se sfavorevoli. All udienza di discussione gli appelli sono stati tutti riuniti alla causa preventivamente instaurata avente n. RG 640/11 e decisi come da dispositivo in calce. 2. Le sentenze che hanno accolto l opposizione di C., richiamata la giurisprudenza sull obbligo di iscrizione del socio lavoratore nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza (comma 203) hanno dichiarato illegittima la pretesa dell Inps di sottoporre alla contribuzione nella gestione commercianti C. già titolare di posizione assicurativa presso la Gestione Separata, osservando che è da escludersi che possa ritenersi accertata la prevalenza del contributo lavorativo del ricorrente rispetto agli altri fattori della produzione. Secondo l Istituto appellante, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice ricorrono le condizioni per l iscrizione nella gestione commercianti, che il Tribunale ha escluso sulla base di un apodittico ragionamento secondo cui l incremento numerico dei dipendenti avrebbe trasformato la struttura organizzativa della società in modo tale da giustificare la cancellazione di C. dalla gestione commercianti. Inoltre secondo l Istituto posto che la pretesa creditoria deriva dalle dichiarazioni dello stesso opponente al momento dell iscrizione e non da un accertamento compiuto dall ente, vi sarebbe un inversione dell onere probatorio e conseguentemente è l assicurato a dover dimostrare la insussistenza o il suo venir meno dell obbligo contributivo, come peraltro ritenuto dal tribunale con la sentenza 4083 del 2010 che ha respinto l opposizione. 3. Preliminarmente deve essere disattesa l eccezione di inammissibilità dell appello formulata dall appellato C. Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte laddove afferma che l indicazione dei motivi di appello ai sensi dell art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell appello, richiedendosi una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata- e dunque più o meno articolati a seconda del grado di specificità della motivazione devono comunque determinare una critica adeguata e specifica della decisione impugnata tale da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle 312 Lavoro e previdenza oggi 5-6/2014

3 censure con riferimento alle statuizioni del primo giudice (cfr. Cass., Sez Un., 25 novembre 2008, n ; Cass., 24 agosto 2007 n. 1760). In applicazioni di tali principi si deve ritenere che nell atto di appello risultano sufficientemente evidenziati i motivi di critica alla decisione del tribunale e gli errori ascritti al primo giudice con conseguente infondatezza della censura in esame. 4. Nel merito si osserva che gli appelli dell istituto devono essere respinti mentre va accolto l appello di C. Tutti gli appelli, che si trattano congiuntamente, ripropongono una questione sulla quale questo giudice si è ripetutamente pronunciato con orientamento conforme a quello espresso nelle sentenze impugnate dall INPS. Come è stato già osservato da questa Corte, il presupposto per l iscrizione nella gestione commercianti previsto dall art. 1, comma 203 Legge n. 662/96, lett. e) qui in discussione, è la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ricollegando la legge il versamento dei contributi al reddito che il soggetto percepisce e che rappresenta la remunerazione del lavoro prestato nell impresa, ove questo non sia occasionale o poco significativo rispetto alla attività prestata da altri soggetti al suo interno, così dovendo intendersi, secondo Cass., Sez. Un. n del 12 febbraio 2010, la prevalenza di cui al comma 203. È pacifico in causa che C. svolge l attività di amministratore della S.C.E.A. che ha come oggetto sociale il commercio all ingrosso di materiale ed apparecchiature elettriche ed elettroniche. Egli è regolarmente iscritto alla Gestione Separata di cui all art. 2 comma 26 della Legge n. 335/1995. L attività di amministrazione di un impresa si esplica nel compimento di tutti quegli atti riferibili al potere decisionale, deliberativo ed esecutivo nel perseguimento dello scopo sociale. L attività operativa di una società che abbia ad oggetto sociale un attività commerciale è di norma demandata a una organizzazione dotata di risorse umane e strumentali. Anche la Suprema Corte, nella sentenza sopra citata, ha ribadito come sia noto che non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell amministratore di S.r.l., è vero però che non può farsi rientrare nell incarico solo il compimento di atti giuridici, perché all amministratore è affidata la gestione della società e dunque un attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio sia quello attuativo delle decisioni assunte ancorché quest ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell impegno esecutivo. Come puntualmente evidenziato nella sentenza n. 2581/11 dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni testimoniali risulta che dal 2008 la società occupa 10 dipendenti, che sono applicati nelle diverse strutture in cui si articola l organizzazione: ufficio com- Lavoro e previdenza oggi 5-6/

4 merciale, ufficio amministrativo, ufficio qualità, ufficio tecnico, ufficio ordini e commesse e infine il magazzino con un addetto, sicché può sicuramente ritenersi esistente una organizzazione complessa e articolata, alla quale C. sovrintendeva, ricevendo informative dai diversi settori o uffici, dando direttive e coordinandone le attività, in esecuzione di compiti di gestione e di impulso che rientrano nella attività di amministratore. Non è corretto richiamare a sostegno della contraria impostazione difensiva il valore confessorio delle dichiarazioni rese in occasione della richiesta di iscrizione sia perché risalenti rispetto al documentato incremento della struttura operativa della società, sia perché secondo l orientamento espresso dalla Suprema Corte, condiviso da questo giudice, le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione costituiscono adempimento di un obbligo di legge, prive di valore confessorio, non trattandosi di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all istituto previdenziale (Cass. sent. n del ). Le argomentazioni sin qui svolte assorbono ogni altra questione. 4. In applicazione della regola della soccombenza si condanna l Inps al pagamento delle spese del giudizio di primo grado definito con la sentenza n. 4083/10, liquidate in euro 800,00 nonché a rifondere le spese del presente grado liquidate complessivamente in euro 3.000,00 oltre oneri di legge. P.Q.M. Conferma le sentenze del Tribunale di Milano nn. 2581/11, 4520/11 e 6312/11. In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4083/10 accoglie l opposizione proposta da C. e dichiara insussistente la pretesa creditoria di cui alla cartella opposta; condanna l Inps alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado definito con la suddetta sentenza n. 4083/10 liquidate in euro 800,00 nonché alla rifusione delle spese del presente grado che liquida complessivamente in euro 3.000,00 oltre oneri di legge. 314 Lavoro e previdenza oggi 5-6/2014

5 Nota a Corte d Appello di Milano, Sez. Lav., sentenza 6 maggio 2014, n di Massimo Compagnino* Con la sentenza sopra riportata è stato recentemente confermato che la doppia iscrizione alla Gestione Commercianti e Separata presso l I.N.P.S. è obbligatoria per il socio amministratore di S.r.l. solo quando questi sia stabilmente impiegato nella società con mansioni di tipo esecutivo il cui apporto risulti preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. L annoso dibattito relativo alla obbligatorietà della doppia iscrizione previdenziale dei soci lavoratori è stato interpretato favorevolmente all amministratore di società di capitale che si limitava a svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento della società stessa, in quanto la complessa organizzazione aziendale gli impediva di fatto la partecipazione personale, abituale e prevalente ad ogni attività di tipo commerciale. Come è noto, coloro che esercitano un lavoro autonomo o parasubordinato sono obbligati all iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. (art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335), mentre coloro che esercitano attività commerciali debbono iscriversi alla gestione commercianti. Vi sono tuttavia dei soggetti che vengono a trovarsi in una posizione ibrida, perché contemporaneamente svolgono sia l una che l altra attività: è questo il caso del socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. Tale status ha portato ad un accesa querelle in merito all obbligo di doppia contribuzione per tali soggetti, non sempre risolta in modo univoco dai Tribunali a causa dell eterogeneità dei singoli casi concreti. La L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, ha previsto infatti che a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all iscrizione presso un apposita gestione separata, presso l I.N.P.S., e finalizzata all assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 49, comma 1, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al citato Testo Unico, art. 49, comma 2, lett. a. Contemporaneamente, l art. 1, comma 208, L. n. 662/1996, dispone che: qualora i soggetti di cui ai precedenti commi (ovvero gli esercenti attività commerciali di cui alla Legge n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni) esercitino contemporaneamente, anche in un unica impresa, * Avvocato in Milano. Lavoro e previdenza oggi 5-6/

6 varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell assicurazione prevista per l attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all I.N.P.S. decidere sull iscrizione nell assicurazione corrispondente all attività prevalente. Le istruzioni dell I.N.P.S. e la relativa prassi operativa hanno costantemente previsto in casi del genere l obbligo di doppia iscrizione. Il consequenziale contenzioso previdenziale ha invece dato luce ad un prevalente indirizzo giurisprudenziale fondato sul criterio della prevalenza, al quale si era uniformata la giurisprudenza di legittimità che aveva costantemente affermato che in applicazione dell art. 29, primo comma, della L. n. 160/1975, come sostituito dall art. 1, comma 203 della Legge n. 662/1996, colui che nell ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e socio lavoratore ha l obbligo di chiedere l iscrizione esclusivamente nella gestione in cui svolge l attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell I.N.P.S. individuare l iscrizione all assicurazione corrispondente l attività prevalente (Cass. Civ. n del , in Mass. giur. it., 2007; Cass. Civ. n del , in Mass. giur. i., 2008; Cass. Civ. n del , in Mass. giur. it., 2008). Tale impostazione era stata autorevolmente confermata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n del , espressamente richiamata dalla sentenza oggetto della presente nota. Le SS. UU. infatti affermano: La regola dettata dalla L. n. 666/1996, art. 1, comma 208, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell assicurazione prevista per l attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, si applica anche al socio di responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell ambito della medesima e, contemporaneamente svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso la scelta dell iscrizione di cui alla L. n. 335/1995, art. 2, comma 26, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L. n. 662/1996, art. 1, comma 203, spetta all I.N.P.S., secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza. Quindi, l iscrizione all una o all altra gestione dipendeva, secondo la Giurisprudenza, dalla prevalenza dell attività esecutiva, ovvero di quella gestionale o direzionale, da valutarsi nel caso concreto. All evidente fine di annullare gli effetti sfavorevoli della sentenza, immediatamente dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, il Legislatore è intervenuto 316 Lavoro e previdenza oggi 5-6/2014

7 sulla questione con l art. 12, co. 11 del D.Lgs. n. 78/2010 il quale, a propria volta, è intervenuto sul comma 208 dell art. 1, L. n. 662/1996 e ne ha fornito una interpretazione autentica del seguente tenore: L art. 1, comma 208 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all assicurazione prevista per l attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell I.N.P.S.. Restano, pertanto, esclusi dall applicazione dell art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l iscrizione alla gestione previdenziale di cui all art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n In sostanza la novella intendeva escludere l applicabilità del principio della prevalenza ai soggetti iscrivibili alla gestione separata, con la conseguenza che ove la loro attività avesse integrato i requisiti per l iscrizione ad altre gestioni previdenziali la doppia contribuzione sarebbe stata dunque obbligatoria. La questione, come delineata, non poteva che aprire la strada a diverse interpretazioni e pertanto ad un proliferare di contenziosi. Pare infatti sensato che effetto automatico della norma non può essere l obbligo, in ogni caso, della doppia iscrizione per il socio amministratore di società di capitali. La giurisprudenza di merito successiva, cui la sentenza in commento aderisce, ha invero puntualmente osservato che l iscrizione alla gestione commercianti, prima ancora che la prevalenza rispetto all attività di amministratore, richiede la sussistenza di alcuni presupposti di fatto, tutti previsti dal comma 203 dell art. 1 L. n. 662/1996, fra cui la prevalenza dell attività del socio amministratore rispetto agli altri fattori produttivi. Tale circostanza, oggettivamente di difficile verificazione in società strutturate, comporta che il relativo onere probatorio, ovviamente a carico dell Istituto, risulta molto arduo. La Corte d Appello di Milano ritiene infatti necessario, al fine dell esclusione dell obbligo della doppia iscrizione, che debba essere oggetto di adeguata prova in giudizio il fatto che la struttura aziendale, che può essere composta anche da molteplici uffici, possa oggettivamente escludere la sussistenza di attività rilevante da parte dell amministratore ai fini dell obbligo di iscrizione alla gestione commercianti: ciò solitamente avviene in società di capitali dotate di una complessa articolazione, ed è esclusa quando l interessato sia titolare o gestore in proprio di micro-imprese, organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Al riguardo, infatti, la sentenza delle SS. UU. n. 3240/2010 cit. ha specificato che... la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini della iscrizione alla gestione commercianti si riferisce all apporto del soggetto all attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all attività prestata da altri soggetti al suo interno e, più in generale, rispetto alla generalità dei fattori produttivi impiegati nell attività di impresa. Lavoro e previdenza oggi 5-6/

8 E non sarà sufficiente, per l Istituto, nel contenzioso previdenziale, osservare che la funzione di amministratore comporta, gioco forza, una importante attività commerciale dell assicurato all interno dell azienda. L attività di amministratore è infatti diversa rispetto all operatività cui la legge connette l obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Proprio in merito al citato concetto di operatività, la sentenza osserva in modo del tutto condivisibile: Anche la Suprema Corte, nella sentenza sopra citata, ha ribadito come sia noto che non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell amministratore nella S.r.l., è vero però che non può farsi rientrare nell incarico solo il compimento di atti giuridici, perché all amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell impegno esecutivo. Consegue, in conclusione che anche dopo l entrata in vigore dell art. 12, co. 11, D.Lgs. n. 78/2010, l obbligo di doppia iscrizione sorgerà solo quando l amministratore sia stabilmente impiegato nella società in mansioni di tipo esecutivo il cui apporto risulti preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Secondo il condivisibile orientamento della Corte d Appello, l operatività della disposizione è quindi limitata ai casi di piccole realtà imprenditoriali in cui l elemento dell apporto personale del lavoro del socio sia preponderante rispetto al capitale ed agli altri fattori produttivi. 318 Lavoro e previdenza oggi 5-6/2014

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