Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 31 ottobre maggio 2015, n Presidente Bruno Relatore Guardiano Fatto e diritto 1.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 31 ottobre 2014 14 maggio 2015, n. 20093 Presidente Bruno Relatore Guardiano Fatto e diritto 1."

Transcript

1 Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 31 ottobre maggio 2015, n Presidente Bruno Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con ordinanza emessa il il tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, in data , aveva disposto il sequestro preventivo per valore equivalente a fini di confisca, ex artt. 321, co. 2, c.p.p., 11, l. n. 146 del 2006, dei beni, mobili ed immobili, specificamente indicati nel suddetto provvedimento, appartenenti a B.P. per un valore equivalente al profitto del reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla transnazionalità, ex art. 4, I 16 marzo 2006, n. 146, per il quale egli risulta indagato in concorso con altri soggetti (capo E2 dell'imputazione provvisoria). La vicenda per cui si procede riguarda la presunta appropriazione indebita (del pari contestata all'indagato nel capo E1 dell'imputazione provvisoria) dei fondi della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (d'ora innanzi CIMPR), affidati in gestione ad "Adenium sgr spa", che, nell'impostazione accusatoria, accolta dai giudici del riesame, sarebbero stati oggetto di distrazione e successivo occultamento, mediante una serie di operazioni finanziarie effettuate all'estero e culminate con il rientro dell'originaria provvista in Italia in favore di diversi soggetti. 2. Avverso tale decreto, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il B., a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge, in ordine agli artt. 321, c.p.p., e 11, l. 146/2006, sotto diversi aspetti, in quanto: 1) il tribunale del riesame, nel procedere al sequestro finalizzato alla confisca per valore equivalente della somma di 52 milioni di Euro, individuando il profitto derivante direttamente dal delitto di trasferimento fraudolento di valori, nel "vantaggio economico di avere del denaro schermato e pronto per il successivo riciclaggio o reimpiego del denaro stesso", ha commesso un evidente errore di diritto, non considerando che, alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, il profitto oggetto della misura ablativa non è rappresentato da un qualunque vantaggio economico perseguito dal reo, ma deve trattarsi di un effettivo incremento patrimoniale, vale a dire di una variazione positiva verificatasi nel patrimonio del reo, in rapporto di stretta derivazione causale con la commissione di uno specifico reato e non ad essa preesistente; 2) la somma di denaro in precedenza indicata non può essere considerata profitto del reato di cui all'art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992, non potendosi qualificare in termini di accrescimento patrimoniale conseguito dal B. in virtù della consumazione del reato di trasferimento fraudolento di valori, trattandosi, piuttosto, di un'utilità della quale il ricorrente, insieme con gli altri indagati per i medesimi fatti, era già in possesso in conseguenza della commissione del diverso reato di appropriazione indebita del pari loro attribuito, quindi già presente nel patrimonio dei suddetti indagati prima della consumazione del delitto per il quale è stato emesso il titolo cautelare reale, ragione per la quale la suddetta somma deve, in realtà, considerarsi profitto del delitto di

2 appropriazione indebita ed in quanto tale, dovendosi escludere che il profitto di un reato possa corrispondere al profitto di un diverso reato (sia esso reatopresupposto, reato-fine ovvero in concorso formale o in continuazione con il primo), non suscettibile di sequestro finalizzato alla confisca per valore equivalente ai sensi dell'art. 11, l. n. 146 del 2006, di cui difettano i presupposti, in relazione sia al requisito della gravità del reato cui attribuire il carattere della transnazionalità, ex art. 3, l. n. 146 del 2006, sia, come già detto, alla presenza di un beneficio patrimoniale aggiunto di diretta derivazione dalla commissione del suddetto delitto di trasferimento fraudolento di valori; 3) il tribunale del riesame ha omesso di indicare le ragioni per le quali non sarebbe stato possibile nel caso in esame individuare i beni che costituiscono direttamente il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, necessario presupposto da cui dipende l'adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per valore equivalente, la cui sussistenza non spetta al ricorrente dimostrare, omettendo di rilevare, inoltre, anche la carenza delle motivazioni addotte nel decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari sul punto. 3. Il ricorso non può essere accolto. 4. Infondato appare il primo motivo di ricorso, peraltro rappresentato anche in termini estremamente generici. La censura dedotta, infatti, prende spunto da un passaggio della motivazione dell'ordinanza impugnata in cui il profitto del reato di cui all'art. 12 quinquies, l. 7 agosto 1992, n. 356, oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente ex artt. 321, co. 2, c.p.p., 11, l. 16 marzo 2006, n. 146, viene individuato in un preciso "vantaggio economico" conseguito dall'indagato, quello "di avere del denaro schermato e pronto per il successivo riciclaggio o reimpiego di denaro stesso", costituito dalla somma di somma di 52 milioni di Euro, proveniente dai fondi della CNPR. Il ricorrente, tuttavia, omette di considerare, non solo il complesso percorso motivazionale seguito dal tribunale del riesame, in cui si inserisce, come si vedrà meglio nel prosieguo, con logica coerenza l'affermazione censurata, ma, soprattutto, che la nozione di profitto come "vantaggio economico derivante da reato", appartiene ormai ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Già a partire dalla nota sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite penali il (n ; rv ), in sede di interpretazione della particolare ipotesi di confisca prevista dall'art. 19, d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il profitto del reato, termine utilizzato senza ulteriore specificazione, dall'art. 240, co. 1, c.p., va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico. All'espressione "vantaggio economico", precisano le Sezioni Unite, inserendosi nel solco di precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità (si veda, ad esempio, Cass., sez. U., , n. 9149, rv ), non va, tuttavia, attribuito il significato di "utile netto" o di "reddito", bensì quello di "beneficio aggiunto di tipo

3 patrimoniale", in quanto il termine "profitto" non può essere inteso, riduttivamente, solo come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito. Tale orientamento risulta ribadito, tra le altre, da un'importante decisione delle Sezioni Unite (la n del ; rv. 2009, rv ), in cui la Suprema Corte, nell'interpretare la nozione di profitto accolta dal legislatore ai fini della corretta applicazione delle disposizione di cui all'art. 322 ter, c.p., in tema di confisca per valore equivalente, ha anche riaffermato il principio, del pari enunciato nell'arresto in precedenza citato, secondo cui il profitto del reato deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato stesso, in una prospettiva di correlazione diretta del profitto con il reato e di stretta affinità con l'oggetto di questo, dovendosi escludere da tale nozione solo qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito. Più di recente, nel tentativo di dotare di maggiore concretezza e specificità la nozione di profitto, si è opportunamente precisato, a proposito della particolare ipotesi di confisca per valore equivalente prevista, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dall'art. 19, co. 2, d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che, il "profitto" del reato si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato-presupposto, da cui dipende, consistendo, pertanto, nel beneficio aggiunto di tipo patrimoniale o nel complesso dei vantaggi di natura economica tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, anche se non di immediata percezione. Il profitto va, pertanto, considerato come un effettivo arricchimento, che si traduce in un vantaggio effettivamente conseguito o da conseguirsi con certezza e previsione, dovendosi escludere da tale ambito quelle utilità non ancora percepite dall'ente ma soltanto attese (cfr. Cass., sez. V, 03/04/2014, n ). Sull'esistenza di un imprescindibile nesso di derivazione causale diretta ed immediata tra il vantaggio economico conseguito dal reo e l'illecito, si è ormai attestata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. VI, 20/12/2013, n. 3635; Cass., sez. II, 04/12/2013, n. 2228; Cass., sez. II, 12/11/2013, n. 8339, rv ; Cass., sez. VI, 17/06/2010, n ), in sede di interpretazione delle diverse disposizioni normative che prevedono l'istituto della confisca per valore equivalente, tra le quali, per l'appunto, va ricompresa la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 3, l. 16 marzo 2006 n. 146, evidenziandosi, peraltro, in alcuni condividibili arresti, come per profitto confiscabile debba intendersi non solo un positivo incremento del patrimonio personale ma qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato anche se consistente, ad esempio, in un risparmio di spesa (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, 16/05/2012, n ; Cass., sez. III, 23/10/2012, n ). Va, tuttavia, evidenziato, come al tempo stesso le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano dato vita ad un orientamento che, pur mantenendo inalterato il rapporto di derivazione immediata dal reato del profitto, tende a ricomprendere in

4 tale ultima nozione anche le trasformazioni, soggettivamente attribuibili al reo, che il bene immediatamente e direttamente derivante dal reato (nella specie il denaro) subisce, in una prospettiva che valorizza l'effettivo vantaggio ottenuto dal reo, facendo rientrare nella nozione di profitto, non soltanto i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità (come i beni in cui il denaro è stato investito), che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa (cfr. Cass., sez. U. 25/10/2007, n , nonché, nello stesso senso, Cass., sez. U., 30/01/2014, n , rv ). Punto di arrivo di questo "andamento estensivo della giurisprudenza in tema di profitto", che ad avviso del Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, va "ripreso ed ampliato", è l'affermazione, contenuta in un recentissimo arresto delle Sezioni Unite, secondo cui è il "vantaggio" a rappresentare "il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto", per cui, pur in assenza di un incremento patrimoniale di segno positivo (come è lecito desumere implicitamente dalla lettura della motivazione), costituisce profitto del reato commesso in violazione della disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, quel "vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto" (cfr. Cass., sez. U., , n , rv ). Sicché appare non conforme al significato che il profitto del reato ha assunto nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, limitarne la nozione ai soli incrementi positivi in senso stretto del patrimonio del reo, vale a dire esclusivamente alle conseguenze della condotta illecita che aumentano la consistenza di tale patrimonio, in termini meramente reddituali o di utile netto, dovendosi includere, viceversa, in tale nozione qualsiasi utilità o vantaggio, suscettibile di valutazione patrimoniale ovvero economica, che abbia determinato un arricchimento, cioè un aumento, per il reo della capacità di accrescimento, godimento ed utilizzazione del suo patrimonio, purché causalmente derivante, direttamente o indirettamente, dal reato. Ciò che connota il profitto del reato, in altri termini, è sia la natura del vantaggio nei termini in precedenza indicati, sia l'intensità del nesso causale che lo lega all'illecito, nel senso che vanno esclusi dalla nozione di "profitto" del reato solo quei vantaggi che, apparendo come risultati meramente ipotetici o potenziali della condotta illecita o che in essa hanno un antecedente non necessario in termini di stretta conseguenzialità, non possono considerarsi causalmente derivanti dal reato. 5. Se ciò è vero, come è vero, si tratta, allora di fornire adeguata risposta al rilievo formulato nel secondo motivo di ricorso circa l'impossibilità di configurare la somma di 52 milioni di Euro oggetto del provvedimento ablativo, come "profitto" del reato di cui all'art. 12 quinquies, l. 7 agosto 1992, n. 356, in difetto del necessario nesso pertinenziale tra il reato in questione e la suddetta somma, che, ad avviso del ricorrente, deve, in realtà, ritenersi profitto del distinto delitto

5 di appropriazione indebita, la cui consumazione, nel caso in esame, precede, cronologicamente e logicamente, la condotta di trasferimento fraudolento di valori. Orbene l'assunto difensivo non può condividersi. Giova, al riguardo, soffermarsi brevemente sulle modalità con cui si sono svolte le condotte illecite contestate al B. ed agli altri indagati, come emerse dalle risultanze investigative, la cui ricostruzione in punto di fatto e di diritto da parte del tribunale del riesame il ricorrente non ha contestato. La somma di denaro di cui si discute proviene dai fondi della società "Adenium Sicav" (già "Sopaf Capital Management SGR spa"), società di gestione del risparmio di diritto lussemburghese, di cui quattro comparti, acquistati dalla CNPR, venivano gestiti a scopo di investimento dalla "Adenium SGR spa", di cui il B. era uno dei manager. In due occasioni dai comparti della "Sicav" lussemburghese, ove erano depositati, venivano prelevati fondi della CNPR, per poi farli transitare estero su estero in conti off-shore, finché non rientravano in Italia, nella disponibilità di due società riconducibili ai coindagati S. e Z., per essere, infine destinati ad una pluralità di soggetti, costituiti da persone fisiche e giuridiche, come compiutamente indicato nel capo E2) dell'imputazione provvisoria (cfr. p. 10 dell'ordinanza impugnata) Evidenzia, al riguardo, il tribunale del riesame, come già detto, che "con la condotta posta in essere consistita nel trasferire fraudolentemente il denaro, gli indagati hanno mascherato la provenienza dello stesso dai fondi Adenium (e quindi da CNPR) con il vantaggio di natura patrimoniale di poterne disporre per il successivo riciclaggio o reimpiego di denaro". Pertanto, ad avviso del giudice dell'impugnazione cautelare, "il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, inteso come l'accrescimento del patrimonio degli indagati, va ravvisato...nel denaro, pari a 52 min di Euro, derivante dall'attività di mascheramento, con cui gli indagati ottenevano la disponibilità della somma di denaro", di cui, peraltro, solo una parte rientrava in Italia, a nulla rilevando che la suddetta somma di denaro sia pari al profitto del reato di appropriazione indebita(cfr. p. 19 dell'ordinanza impugnata). La prospettiva indicata dal giudice del riesame deve ritenersi corretta, pur abbisognando di un ulteriore approfondimento che ne chiarisca meglio le implicazioni. Ed invero occorre tener presente che la condotta complessivamente posta in essere dal B. e dagli altri indagati, va considerata alla luce dei singoli segmenti in cui si è articolata; da questo punto di vista esiste una distinzione concettuale e di fatto tra l'appropriazione indebita realizzata attraverso le due operazioni finanziarie iniziali, vale a dire la sottoscrizione del fondo "Harrington" e la sottoscrizione dello strumento finanziario "Agate" (capo E1), e le successive operazioni di trasferimento fraudolento di valori, consistenti in una serie di bonifici estero su estero, che hanno consentito di far giungere una parte considerevole dei fondi originariamente appartenenti alla CNPR, alla pluralità di destinatari operanti in Italia, in modo tale da non farne emergere la provenienza, perché schermata da una serie continua di passaggi tra diversi operatori economici (capo E2).

6 Alle diverse fasi della condotta, sia pure unitariamente considerate, perché poste in essere in evidente esecuzione di un medesimo disegno criminoso, corrispondono, dunque, i due distinti delitti, che, legittimamente, possono essere ascritti agli stessi soggetti. Come chiarito, infatti, da un recente e condivisibile arresto del Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, è configurabile il reato di cui all'art. 12 quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all'art. 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego (cfr. Cass., sez. U , n , rv ). Dall'autonomia concettuale delle suddette fattispecie delittuose discende, come logica conseguenza, la capacità delle stesse di produrre un distinto "profitto" per il reo, consistente, in entrambi i casi, in un beneficio economico per quest'ultimo, causalmente derivante, nei sensi in precedenza chiariti, da ciascuno degli illeciti a lui ascrivibili. Beneficio che, per il reato di appropriazione indebita, è costituito dall'incremento positivo ottenuto dal patrimonio del reo in virtù delle illecite acquisizioni, già consumatesi, come si è detto, con le sottoscrizioni del fondo "Harrington" e dello strumento finanziario "Agate"; per il reato di trasferimento fraudolento di valori, dal vantaggio insito nella possibilità di disporre della somma di denaro oggetto della complessiva appropriazione indebita secondo modalità di schermatura tali da rappresentare una realtà fittizia in ordine alla lecita provenienza dei fondi e, quindi, da facilitarne oggettivamente il godimento e la stessa disponibilità da parte degli autori dell'indebita appropriazione, in quanto le diverse operazioni finanziarie poste in essere dopo la consumazione delle due appropriazioni indebite innanzi indicate, sono state finalizzate, da un lato al rientro in Italia dei capitali illecitamente sottratti alla CNPR, distribuiti "a pioggia" ad una serie di soggetti, dall'altro a conservarne la disponibilità all'estero. In conclusione, dunque, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente è stato legittimamente disposto in relazione alla somma di denaro di 52 milioni di Euro, che, per le ragioni illustrate, in relazione alle diverse fasi in cui si è sviluppata concretamente la complessiva condotta illecita degli indagati, costituisce sia il profitto del reato ex art. 646, c.p., sia il profitto del reato di cui all'art. 12 quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n Tale conclusione non sembra affatto in contrasto con il principio affermato in altro arresto di questa stessa sezione, secondo cui ai fini della individuazione del profitto suscettibile di confisca è necessario verificare la stretta relazione causale e patrimoniale fra il reato commesso e il beneficio procurato, sulla base del criterio della pertinenzialità, che impone la sussistenza di un profitto da intendersi in senso concreto, materiale e patrimoniale, e non quale generico vantaggio dalla commissione dell'illecito (cfr. Cass., sez. V, 28/11/2013, n ). Come si è dimostrato, infatti, il vantaggio per gli indagati derivante dal delitto di

7 trasferimento fraudolento di valori è stato tutt'altro che generico, incidendo specificamente sul godimento e sulla disponibilità concreta della somma di denaro illecitamente appresa. D'altro canto va rilevato che il profitto del reato di cui si discute presenta una struttura composita, in quanto al mutamento di segno positivo della situazione patrimoniale del beneficiario, che ne rappresenta una delle componenti, mentre da solo integra ed esaurisce il profitto del delitto di appropriazione indebita, si aggiungono le particolari modalità di fraudolento trasferimento che hanno assicurato il godimento e la disponibilità del bene illecitamente acquisito in termini di ulteriore e diverso vantaggio per il beneficiario stesso. L'approdo interpretativo che si propone non appare, peraltro, estraneo alla giurisprudenza di legittimità, come sottolineato dallo stesso tribunale del riesame. Si è, infatti, affermato, in relazione ad un caso in cui si procedeva nei confronti di una pluralità di imputati anche per il reato di riciclaggio transnazionale aggravato, avente ad oggetto, tra l'altro, i proventi delle frodi I.V.A. ed i reati di frode fiscale, che a loro volta costituivano reati-fine di un'associazione a delinquere, non contestati in concorso nei confronti del medesimo soggetto, stante la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 648 bis co. 1, c.p., che i proventi delle frodi fiscali costituiscono il profitto anche del reato di riciclaggio in relazione ai soggetti che sono autori solo di tale ultimo delitto transnazionale (cfr. Cass., sez. III 24/02/2011 n , rv , nonché, nello stesso senso, Cass., sez. II, 09/10/2012, n , rv ). 6. Inammissibile, infine, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso. Al riguardo si osserva che, come è stato affermato in un recente e condivisibile arresto della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata (cfr. Cass., sez. U., , n , rv ). Tale profilo, come correttamente ritenuto dal tribunale del riesame (cfr. p. 20 dell'impugnata ordinanza), è stato espressamente preso in considerazione dal giudice per le indagini preliminari, che ha evidenziato come, al momento della richiesta di applicazione della misura cautelare reale, non era possibile procedere alla precisa e definitiva individuazione del profitto derivante dai reati commessi in capo a ciascuno degli indagati, proprio in ragione della complessità, del numero, dell'articolazione e della reiterazione delle condotte illecite poste in essere secondo l'assunto accusatorio (cfr. p. 10 del decreto si sequestro), per cui, non potendosi procedere per tale ragione al sequestro preventivo dei beni costituenti tale profitto, del tutto legittimamente è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente. Il tribunale del riesame, nel fare proprie le motivazioni del giudice per le indagini preliminari, ha sottolineato, in particolare, come la complessità delle operazioni finanziarie sia da mettere in stretta connessione con i numerosi Stati, oltre l'italia, in cui sono state eseguite, nonché con il numero e l'articolazione delle

8 condotte di mascheramento, a conclusione delle quali di una parte del denaro sottratto si perdeva addirittura la traccia. Sul punto, pertanto, il provvedimento impugnato non può dirsi né adottato in violazione dell'art. 11, l. n. 146 del 2006, né dotato di motivazione apparente, appalesandosi i rilievi del ricorrente sul punto estremamente generici, risolvendosi in una mera affermazione tautologica secondo la quale il giudice per le indagini preliminari, senza per questo incorrere nella censura del tribunale del riesame, avrebbe adottato il provvedimento di sequestro oggetto di ricorso senza verificare la concreta possibilità di procedere al sequestro diretto del profitto del reato, che, peraltro, e significativamente, nemmeno il ricorrente è in grado di individuare. 7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del B. va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, e.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

AGGIORNAMENTI SU GIURISPRUDENZA E NORMATIVA. Torino 12 maggio 2015

AGGIORNAMENTI SU GIURISPRUDENZA E NORMATIVA. Torino 12 maggio 2015 2. MAGGIO AGGIORNAMENTI SU GIURISPRUDENZA E NORMATIVA INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO EX D.LGS 23/200 Torino 2 maggio AVV. STEFANO COMELLINI 2 2. MAGGIO GIURISPRUDENZA 3 PROFITTO (art. 9) Cass. n.

Dettagli

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

UDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce

Dettagli

I reati Tributari. 2. La tesi contraria all inclusione dei reati tributari

I reati Tributari. 2. La tesi contraria all inclusione dei reati tributari Newsletter 231 n. 3/2014 I reati Tributari 1. Premessa I reati Tributari di cui al D.lgs 10 marzo 2000, n. 74 non sono ancora - contemplati tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali. CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

Cassazione Penale, sez. VI, 07 luglio 2011, n. 26746

Cassazione Penale, sez. VI, 07 luglio 2011, n. 26746 Cassazione Penale, sez. VI, 07 luglio 2011, n. 26746 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con decreto del 27 novembre 2008 il G.i.p. del Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo delle somme giacenti

Dettagli

OGGETTO: Imposte sui redditi. XX. Art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601 del 1973.

OGGETTO: Imposte sui redditi. XX. Art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601 del 1973. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE 91/E Roma, 19 luglio 2005 OGGETTO: Imposte sui redditi. XX. Art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601 del 1973. Con la nota sopra evidenziata codesta

Dettagli

- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA

- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 75 - PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 75 76 D.1. I reati di cui all art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001. Esemplificazione

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Segnalazione di contrasto Rel. n. 123 Roma, 21 giugno 2012 Oggetto: TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA

Dettagli

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi

Dettagli

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO PERCHE NON SMETTERE DI FARE L IMPRENDITORE EDILE? Mozzo(BG) 27 Marzo 2009 Hotel Holiday Inn Express MANABILE PER LE IMPRESE EDILI SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

Con una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione

Con una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE E GRADUAZIONE DELLA SANZIONE, nota a Cass. sez. lavoro n. 22129 del 25 ottobre 2011 di MATTEO BARIZZA Con una pronuncia resa dalla sezione

Dettagli

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La riforma delle sanzioni tributarie La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 di Sanvito Corrado Milano, Corso Europa,

Dettagli

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 1 MANOVRA CORRETTIVA 2011 (ARTICOLO 26 D.L. N. 98/2011 CONVERTITO IN L. N. 111/2011) Per l

Dettagli

Cassazione Penale Sez. II, 27 febbraio 2013 n. 9220 - Pres. Petti, Est. Gentile RITENUTO IN FATTO

Cassazione Penale Sez. II, 27 febbraio 2013 n. 9220 - Pres. Petti, Est. Gentile RITENUTO IN FATTO DETENZIONE PER FINI DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SUPPORTI AUDIOVISIVI ABUSIVAMENTE RIPRODOTTI E RICETTAZIONE: LA LEX MITIOR SI APPLICA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE VIENE MODIFICATA IN SENSO PEGGIORATIVO Cassazione

Dettagli

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita 1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

a cura dell Avv. Maria Sabina Lembo

a cura dell Avv. Maria Sabina Lembo a cura dell Avv. Maria Sabina Lembo In caso di pagamento di tributi consortili, il contribuente riceve -da parte dell Ente Creditore (nella fattispecie dal Consorzio di bonifica)- delle comunicazioni consistenti

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

La responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società

La responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società La responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società Se non vi è prova certa su queste condizioni, il proprietario di un azienda. risponde anche penalmente dell operato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

Caratteristiche della prestazione intellettuale: LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.

TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 PARTE SPECIALE C: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

INFORMATIVA SULL APPLICAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE A FAVORE DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL PERSONALE NELL ESERCIZIO 2015

INFORMATIVA SULL APPLICAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE A FAVORE DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL PERSONALE NELL ESERCIZIO 2015 INFORMATIVA SULL APPLICAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE A FAVORE DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL PERSONALE NELL ESERCIZIO 2015 Marzo 2016 1. PREMESSA Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rendere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 9 GIUGNO 2009 Informativa n. 41 Scomputo delle ritenute

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

DIREZIONE. Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO. Decreto N. 163 del 07-09-2015. Responsabile del procedimento:

DIREZIONE. Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO. Decreto N. 163 del 07-09-2015. Responsabile del procedimento: DIREZIONE Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO Decreto N. 163 del 07-09-2015 Responsabile del procedimento: Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO,PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA Ordinario [X ] Immediatamente

Dettagli

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo A G E V O L A Z I O N I F I S C A L I Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo 31 LUGLIO 20151 1 PREMESSA Con il DM 27.5.2015, pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174,

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 IL QUESITO

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 IL QUESITO FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 18 DEL 11.12.2009 SCUDO FISCALE E ATTIVITÀ ALL ESTERO DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI IL QUESITO Nella circolare n. 48 del 2009 l Agenzia delle entrate

Dettagli

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative

Dettagli

Art. 1 Premessa. Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 1 Premessa. Art. 2 Ambito di applicazione Regolamento di applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni sociali agevolate. Approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 30.11.2007 Art. 1 Premessa Il presente

Dettagli

CAPITOLO 1. Legge 15 Dicembre 2014 n. 186

CAPITOLO 1. Legge 15 Dicembre 2014 n. 186 CAPITOLO 1 Legge 15 Dicembre 2014 n. 186 Art 3. Modifica al codice penale in materia di riciclaggio 1. All Art. 648 bis, primo comma, del codice penale, che disciplina il diritto di riciclaggio le parole

Dettagli

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

L Organismo di Vigilanza e l individuazione dei rischi aziendali

L Organismo di Vigilanza e l individuazione dei rischi aziendali L Organismo di Vigilanza e l individuazione dei rischi aziendali Milano, 5 dicembre 2011 Docente: Dott.ssa Tiziana Vallone Dottore Commercialista e Revisore Legale Partner Studio Vallone tiziana.vallone@studiovallone.it

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Torino, 18 gennaio 2012. Dott.ssa Elena De Carlo

Torino, 18 gennaio 2012. Dott.ssa Elena De Carlo Torino, 18 gennaio 2012 Dott.ssa Elena De Carlo - Abbassamento soglie di punibilità - Proroga dei termini per l accertamento IVA - Preclusione degli accertamenti presuntivi in relazione agli studi di settore

Dettagli

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa 1 di 5 26/09/2011 11.11 Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa Giovedì 12 Maggio 2011 13:40 Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n.

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli