I REATI AMBIENTALI. Emanuele Montemarano Presidente dell Organismo di Vigilanza

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1 Relazione Marzo 2013 I REATI AMBIENTALI Emanuele Montemarano Presidente dell Organismo di Vigilanza Una nuova forma di responsabilità penale Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha profondamente innovato il nostro diritto penale, con evidenti conseguenze sul rischio d impresa e sulla relativa organizzazione delle attività. Il Decreto, come ormai noto alla maggior parte degli operatori, ha infatti introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in caso di reati commessi al proprio interno; peraltro, come si è evidenziato in precedenti pubblicazioni sulla stessa materia, l etichetta formale di responsabilità amministrativa degli enti sottende in realtà una vera e propria forma di responsabilità penale della persona giuridica, finora sconosciuta in Italia ma ben nota in altri ordinamenti giuridici. La qualificazione formale data dal Legislatore come responsabilità amministrativa, evidentemente, è stata imposta dall insuperabile principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. Tuttavia, poiché all operatore d impresa interessa la sostanza della materia più delle astratte disquisizioni accademiche, ciò che occorre maggiormente mettere in luce è la ricaduta effettiva della norma sulla gestione dell azienda, con riferimento sia al meccanismo in generale, che, più direttamente, alla categoria dei reati ambientali. A quali enti si applica il Decreto 231? L articolo 1 del Decreto prevede che le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano invece allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La commissione di reati ambientali, pertanto, determina responsabilità dell ente ai sensi del Decreto sia nell ambito delle imprese private (qualunque forma giuridica esse abbiano adottato) che degli enti pubblici economici. Conseguenze per l ente in caso di reato commesso dai soggetti apicali Il Decreto prevede due meccanismi diversi di ricaduta sull ente, in caso di condanna penale di un suo addetto: a) Il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale: le conseguenze per l ente sono dolorosissime, poiché si presume la colpa organizzativa dell ente. Questo, infatti, po- info@accredia.it -

2 trà evitare la condanna alle aspre sanzioni del Decreto 231 solo se fornisce la (difficilissima) prova in ordine alle seguenti 4 circostanze: l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di Vigilanza. b) Il reato è commesso da un sottoposto: la responsabilità ai sensi del 231 per l ente sussiste, ma in forma attenuata, giacché basta dimostrare che l ente stesso ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La ricaduta sulla gestione dell ente di questo doppio binario processuale è evidente: il sistema interno di prevenzione penale (modello organizzativo + codice etico + organismo di vigilanza) dovrà prevedere un sistema di controlli e contromisure che sia riferibile certamente a tutto il personale ed ai collaboratori esterni, ma soprattutto che sia particolarmente rigoroso e dettagliato nei confronti dell alta direzione. Facile a dirsi, difficilissimo da realizzare nella pratica, dal momento che sarà la stessa alta direzione a curare la definizione del modello organizzativo ed a nominare (e soprattutto retribuire) i componenti dell Organismo di Vigilanza che dovrebbe controllarne la legalità e l eticità della condotta. In effetti, se si riflette, a livello antropologico prima ancora che normativo ed organizzativo, sulla tortuosità del meccanismo imposto dal Decreto 231, emergono con evidenza i limiti e le storture dell attuale impianto normativo. Tuttavia, essendo la Legge da applicare piuttosto che da criticare, non occorre mai dimenticare che, al di là del castello di carte e di burocrazia che i modelli organizzativi spesso comportano (anche per le cattive pratiche seguite da molti consulenti), alla magistratura penale sommamente interesserà verificare un passaggio: l effettiva indipendenza del controllore (Organismo di Vigilanza) rispetto al controllato (alta direzione). Tutto il resto (documenti, codice etico, formazione del personale...) verrà dopo e sarebbe comunque reso vano dall evidenza processuale di un Organismo di Vigilanza al soldo di chi lo ha nominato. La difficile individuazione dei soggetti apicali La criticità della distinzione tra apicali e sottoposti è resa ancora più centrale dalla difficoltà, nei fatti, di distinguere chi è apicale da chi non lo è. Del resto, a tale scopo, il magistrato penale non guarderà tanto alle etichette astratte (nomine, organigrammi, funzionigrammi, procure e deleghe), ma alla sostanza dei rapporti interpersonali all interno delle aziende (è apicale chi comanda, anche se il suo nome non risulta dalle carte dell azienda, è sottoposto chi obbedisce). Pag. 2 di 16

3 In ogni caso, opportunamente il Decreto stabilisce che si considerano apicali le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. In quell espressione di fatto, solo apparentemente innocente, si legge tutta la consapevolezza del legislatore che in molti casi il vero dominus dell azienda è un imprenditore occulto, che ben si guarda dall appalesarsi all esterno. Del resto, sono proprio queste situazioni, notoriamente frequenti in Italia, che il Decreto 231 intende colpire con durezza. Nell operatività dei sistemi, si raccomanda pertanto chiarezza nella descrizione della catena di comando e di controllo dell azienda, nonché il ricorso a forme documentate e tracciabili di delega dei poteri e delle responsabilità. Il contenuto minimo dei modelli organizzativi È difficile e pericoloso suggerire un sistema standard, dal momento che il modello 231 dev essere ideato con riferimento alle specifiche esigenze di ciascuna organizzazione. La classica domanda spesso posta al professionista ( mi sa indicare qualche testo o qualche sito Internet dove trovare un buon modello organizzativo da applicare alla mia azienda? ) già rivela un atteggiamento di sfiducia e rassegnazione, che mal si concilia con lo spirito della norma. Allo stesso tempo, l opera di personalizzazione del sistema di prevenzione degli illeciti deve comunque tenere conto che il Decreto impone ad ogni modello organizzativo il seguente contenuto minimo: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Si tratta di 5 elementi che, nel loro insieme, dovrebbero fornire al top management l effettiva capacità di ridurre il rischio di illecito. Ciò che veramente risulterà decisivo in tribunale (e che infatti manca nella stragrande maggioranza dei modelli organizzativi, puntualmente stroncati dal magistrato di turno) sarà la concretezza del sistema preventivo, che dovrà fornire una puntuale risposta ai seguenti passaggi: 1) individuo con chiarezza i reati che posso commettere e quelli estranei alla mia organizzazione; 2) tra i reati che posso commettere, distinguo quelli più a rischio rispetto agli altri, possibilmente tenendo conto dei criteri concorrenti della probabilità e dell impatto (il manuale Pag. 3 di 16

4 231 per gli enti non profit emesso ad ottobre 2012 dal Consiglio dell ordine dei Commercialisti contiene preziose indicazioni in merito); 3) individuo, per tali reati, in quali aree aziendali è più facile che si realizzi l illecito; 4) ciò stabilito, definisco un sistema di contromisure interne, che parta dal riesaminare quelle già in vigore ed arrivi a definirne di nuove, in relazione ai rischi individuati; 5) redigo e consegno a tutti gli addetti un codice etico, contenente i principi comportamentali prescritti dall azienda; 6) emetto, per le singole aree aziendali, dei protocolli di comportamento coerenti con l analisi dei rischi di illecito; 7) nomino un Organismo di Vigilanza, effettivamente indipendente e competente, dandogli pieno mandato di adeguare il sistema preventivo e di vigilare sul rispetto delle contromisure definite dall alta direzione da parte di tutti gli addetti dell ente. Se veramente il sistema elaborato riuscirà (certamente nel corso del tempo) a fornire evidenza rispetto a questi 7 passaggi, potrà reputarsi non solo a prova di magistrato ma anche un utile investimento per l azienda. In caso contrario, si tratterà dell ennesimo documento acquistato a peso d oro e subito riposto nel cassetto. Le sanzioni per l ente L articolo 9 del Decreto individua le seguenti sanzioni per l ente, in caso di condanna si sensi del 231: a) sanzione pecuniaria; b) sanzioni interdittive; c) confisca; d) pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. La sanzione pecuniaria funziona invece attraverso un sistema di quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Poiché l importo di una quota va da un minimo di 258,23 ad un massimo di 1.549,37, sarà facile quantificare il rischio (enorme) che grava sull impresa che non adotti un buon modello organizzativo. Pag. 4 di 16

5 Applicazione delle sanzioni interdittive Mentre le sanzioni pecuniarie possono essere sempre applicate dal giudice, quelle interdittive si applicano soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive, inoltre, hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. In buona sostanza, il legislatore, consapevole della portata devastante che proprio le sanzioni interdittive possono avere rispetto alla sopravvivenza dell impresa, ne ha circoscritto l applicabilità a limiti ben precisi, così ponendo un prezioso argine alla discrezionalità del giudice. Requisiti dell Organismo di Vigilanza Per l Organismo di Vigilanza vale la necessità di personalizzazione già rimarcata per il modello organizzativo, sicché è impossibile definire a livello teorico un profilo dell Organismo di Vigilanza che vada bene in tutte le situazioni. Anche qui, tuttavia, è comunque utile ricordare che ci sono dei requisiti minimi che ogni Organismo di Vigilanza dovrebbe rispettare e che sono desumibili dalle sentenze formulate nell ultimo decennio dalla magistratura penale, dalle linee guida di categoria (in primis Confindustria), dalle prime Leggi regionali che hanno trattato la materia (ad esempio Leggi regionali della Lombardia per l accreditamento dei centri di formazione professionale e delle strutture socio-sanitarie), dalle migliori pratiche seguite dalle aziende e dalle indicazioni della dottrina più autorevole. Tali requisiti sono: collegialità, autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d azione, che nei testi appena richiamati possono essere agevolmente approfonditi. Progressiva estensione nel tempo dei reati presupposto Il meccanismo descritto risale al 2001 e da allora non è stato modificato, nonostante qualche tentativo di attenuarne le disposizioni più sfavorevoli alle imprese prontamente respinto, soprattutto in ragione delle resistenze opposte dalla magistratura e da talune forze politiche. Ciò che invece si è modificato nel tempo è il numero dei reati presupposto. Infatti, se nel 2001 erano pochi i reati che determinavano la responsabilità di fatto penale dell impresa, negli anni successivi il legislatore certamente non si è lasciato sfuggire l occasione di inserire nuovi reati all interno del meccanismo del 231. Ciò, in particolare, ha riguardato nel 2007 i reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro e nel 2011 i reati ambientali, che in questa sede maggiormente interessano. Si sottolinea soltanto, anche per Pag. 5 di 16

6 l evidente contiguità tra i temi dell ambiente e della sicurezza, che l aver introdotto nel sistema 231 reati colposi (dal 2001 al 2007 sembrava a tutti chiaro che la responsabilità dell ente non potesse che riguardare, per sua natura, reati dolosi) ha reso ancor più complessa e delicata la materia, dovendo ormai pacificamente le imprese prevenire con il modello organizzativo non solo le condotte criminali, ma anche quelle negligenti. Anche nel 2012, peraltro, sono state apportate integrazioni al Decreto 231, con l inserimento di nuovi reati sensibili nell ambito della Legge Fornero sul rapporto di lavoro e della Legge Severino in materia di lotta alla corruzione. I reati ambientali inseriti nel Decreto 231 Il Decreto legislativo 7 luglio 2011 recepisce la normativa comunitaria in materia ambientale e di tutela penale dell ambiente, realizzando la delega conferita con la Legge comunitaria del Il legislatore si è limitato peraltro ad emanare le norme strettamente necessarie a garantire l adempimento agli obblighi europei, senza riordinare, come da molti era auspicato, l intera materia dei reati ambientali. In relazione alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell ambiente, il legislatore delegato ha esteso l attuale apparato sanzionatorio inserendo le fattispecie sanzionate dalla Direttiva assenti nell ordinamento italiano: uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) e distruzione o deterioramento di habitat all interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.). Ben più significativa è invece l altra novità introdotta dal Decreto: l estensione della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto 231 ad alcuni reati ambientali: le Direttive comunitarie hanno infatti imposto agli Stati membri dell Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio. Per questa ragione sono state individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231 alcuni reati ambientali già in vigore, oltre ai due nuovi reati in precedenza individuati: ne è così scaturito l art. 25-undecies del Decreto 231, che ha determinato la necessità di revisione dei previgenti modelli organizzativi, nonché nuovi carichi di lavoro per gli Organismo di Vigilanza. Pesanti sono anche le sanzioni, giacché per alcuni reati ambientali (non tutti) il giudice potrà applicare l aspra misura delle sanzioni interdittive, oltre alle rilevanti sanzioni pecuniarie previste per tutti i reati sensibili. Pag. 6 di 16

7 APPENDICE NORMATIVA: I SINGOLI REATI AMBIENTALI E LE SANZIONI 231 Per meglio inquadrare la materia, e quindi definire le azioni da adottare, è opportuno individuare le singole ipotesi di reato ambientale, distinguendo la fattispecie penalmente rilevante e, in ciascun riquadro, la corrispondente sanzione prevista dal Decreto 231 in capo all ente. art. 727-bis.cod. pen. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote art. 733-bis.cod. pen. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro. sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 137 (sanzioni penali per violazione di norme ambientali) comma 3: Chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente Decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni. comma 5 primo periodo: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente Decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente Decreto, oppure i limiti più Pag. 7 di 16

8 restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. comma 13: si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote comma 2: quando le condotte descritte al comma 1 (chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente Decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. comma 5 secondo periodo: se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. comma 11: chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni (art. 103: scarichi sul suolo; art. 104 scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee). sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 256 gestione dei rifiuti comma 1 lettera a: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. comma 6 primo periodo: chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. sanzione fino a duecentocinquanta quote Pag. 8 di 16

9 comma 1 lettera b: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. comma 3 primo periodo: chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote comma 3 secondo periodo: chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote comma 4: Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. sanzioni amministrative dei corrispondenti reati, ridotte della metà D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 257 (bonifica dei siti) comma 1: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l ammenda da mille euro a ventiseimila euro. sanzione fino a duecentocinquanta quote Pag. 9 di 16

10 comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.) comma 4 secondo periodo: Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all articolo 212, comma 8, (8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406L iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lettera a),( la gestione dei rifiuti deve avvenir: nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 14-bis del Decreto-Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 (Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;c) impianto di destinazione;d) data e percorso dell'istradamento;e) nome ed indirizzo del destinatario) ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a no- Pag. 10 di 16

11 vemilatrecento euro. Secondo periodo: Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 259 comma 1: Traffico illecito di rifiuti: chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260 comma 1: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti comma 6: Si applica la pena di cui all articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. comma 7 secondo e terzo periodo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria Pag. 11 di 16

12 da euro a euro. secondo periodo: Si applica la pena di cui all art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. terzo periodo: Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti trasportati. comma 8 primo periodo: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote comma 8 secondo periodo: la pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 279 Sanzioni comma 5: nei casi previsti dal comma 2 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente Decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. sanzione fino a duecentocinquanta quote L. 7 febbraio 1992, n. 150 (commercio internazionale di animali e piante in via di estinzione) art. 1 comma 1 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; Pag. 12 di 16

13 b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. art. 2 commi 1 e 2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Wa- Pag. 13 di 16

14 shington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. art. 6 comma 4: Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. (comma 1). Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. sanzione fino a duecentocinquanta quote Reati richiamati dalla Legge 150 del 1992 art. 3 bis comma 1, contenuti nel Regolamento CE n. 338/97 art. 16 paragrafo 1 a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento e) omessa o falsa notifica all'importazione; f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti; sanzione fino a duecentocinquanta quote se per il reato corrispondente la pena è inferiore a 2 anni sanzione tra duecento e trecento quote se per il reato corrispondente la pena è inferiore a 3 anni sanzione tra trecento e cinquecento quote se per il reato corrispondente la pena è superiore a 3 anni Pag. 14 di 16

15 Legge n. 549/93 art. 3 comma 6 (misure a tutela dell ozono stratosferico e dell ambiente) 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente Legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/ A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente Legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/ Con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente Legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente Legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente Legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente Legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)] (4). 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente Legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente Legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. sanzione da centocinquanta a duecentocinquanta quote Pag. 15 di 16

16 D. Lgs. 202/07 Inquinamento provocato da navi e conseguenti sanzioni art. 9 comma 1 Inquinamento colposo Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro ad euro sanzione fino a duecentocinquanta quote art. 8 comma 1 Inquinamento doloso Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro ad euro art.9 comma 2 Inquinamento colposo Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro ad euro sanzione da centocinquanta a duecentocinquanta quote art. 8 comma 2 Inquinamento doloso Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro ad euro sanzione da duecento a trecento quote Pag. 16 di 16

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