Oggetto: Osservazioni al Documento di consultazione sulle Proposte di modifica al regolamento Emittenti in materia di voto plurimo

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1 Spett.le CONSOB Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. martini, n ROMA Milano, 26, novembre 2014 Ns rif Oggetto: Osservazioni al Documento di consultazione sulle Proposte di modifica al regolamento Emittenti in materia di voto plurimo Con riferimento alla consultazione in oggetto, trasmettiamo in allegato le osservazioni formulate sulla base dell esperienza che la scrivente società ha maturato nella gestione operativa dei sistemi informativi azionari per conto di numerose società emittenti quotate. Nell esame condotto ci siamo anche basati, a mero titolo di confronto, sulle conoscenze maturate in alcune recenti realtà gestite per conto di società emittenti soggette a un ordinamento estero, che hanno emesso azioni fedeltà a voto plurimo, non paragonabili alle tipologie disciplinate nell ordinamento italiano, che pongono però analoghe problematiche di gestione operativa. Distinti saluti Luca Lombardo Computershare S.p.A Computershare S.p.A. LIBRO SOCI E DEPOSITI ASSEMBLEE E VOTO SEGRETERIA SOCIETARIA MERCATO E INVESTITORI MILANO via Lorenzo Mascheroni, T F ROMA via Monte Giberto, T F TORINO via Nizza, 262/ T F Società per Azioni con unico Socio - Società sottoposta all attività di direzione e coordinamento di Computershare Limited Cap. Soc ,00 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Codice Fiscale e Partita IVA n R. E. A n Sede Legale Via Lorenzo Mascheroni, Milano T F info@computershare.it

2 Azioni a voto plurimo - Osservazioni al Documento di consultazione CONSOB Premessa Si esprimono alcune considerazioni in merito alla gestione operativa delle azioni a voto plurimo e alle conseguenti rilevazioni che l emittente deve realizzare nel proprio sistema informativo azionario per assicurare la regolare attribuzione del voto maggiorato agli aventi diritto. Nell attuale sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, la deroga al principio una azione un voto - se le azioni a voto singolo e quelle a voto multiplo sono della stessa categoria - deve poggiare su solide basi regolamentari e procedure operative tali da garantire all emittente la certezza che il diritto di voto maggiorato sia legittimamente attribuito e esercitato esclusivamente dagli aventi titolo. Per realizzare ciò, unitamente all annotazione dei titolari nell apposito elenco previsto dall art. 127-quinquies del TUF (l Elenco), è necessaria una specifica classificazione delle azioni iscritte in tale Elenco, sia prima che maturi la maggiorazione (azioni a voto maggiorando), sia dopo (azioni a voto maggiorato). Infatti, mediante la classificazione delle azioni a voto maggiorando e maggiorato con specifici codici ISIN, in abbinamento all iscrizione dei relativi titolari nell Elenco, l emittente realizza una identificazione continuativa dei titolari e dispone di informazioni che garantiscono sia l attribuzione della maggiorazione di voto (a seguito delle detenzione ininterrotta per il periodo di maturazione statutariamente previsto), sia la perdita di tale diritto (per effetto di operazioni che determinino il ritorno al cod. ISIN regolare) con la conseguente cancellazione del titolare dall Elenco. In tal modo, la vigilanza sul mantenimento e sulla perdita del diritto di voto maggiorato è realizzata direttamente dall emittente. La suddetta classificazione consente quindi di evitare attribuzioni improprie o disconoscimenti della maggiorazione di voto e rende più agevole (i) le operazioni di iscrizione/cancellazione e trasferimento (ove consentito) nell Elenco, (ii) la legittimazione al voto maggiorato in occasione delle assemblee e (iii) la determinazione del totale dei diritti di voto costituenti il capitale sociale. Tali scopi possono anche essere raggiunti attraverso la concentrazione delle azioni a voto maggiorando e a voto maggiorato, se statutariamente prevista, presso un unico depositario autorizzato scelto dalla società emittente o in conto deposito presso la stessa società emittente, ma i vincoli sono in questo caso maggiori. La prevedibile continua osmosi tra le tre classi di azioni della stessa categoria (voto singolo, maggiorando e maggiorato) richiede che le procedure regolamentari (e operative) per la gestione di queste nuove realtà siano integrate con quelle in essere per la gestione delle informazioni sull azionariato (sistema informativo azionario e libro soci). Le seguenti risposte al Questionario sono limitate alle materie trattate al paragrafo 1 (Maggiorazione del diritto di voto) e, in parte, al paragrafo 2 (Assetti proprietari) e si basano sulle considerazioni di questa premessa. 1

3 Risposte al Questionario Q1) Natura giuridica dell Elenco Nel condividere la ricostruzione sulla natura giuridica dell Elenco, si conviene sul fatto che esso possa essere considerato un documento complementare del libro soci. L Elenco, inteso come lista degli azionisti che hanno richiesto, ma non hanno ancora ottenuto, e di quelli che hanno già acquisito il diritto di voto maggiorato, è un elaborato (cartaceo o informatico) complementare o ausiliario del libro soci che viene prodotto sulla base di elaborazioni realizzate nel sistema informativo azionario dell emittente e annotate a libro soci. L azionista, richiedendo l iscrizione nell Elenco, esercita un diritto sulla base della legittimazione conferitagli dall intermediario depositario delle sue azioni ai sensi dell art. 83-quinquies del TUF. La certificazione emessa per gli effetti di cui all art. 127-quinquies del TUF, costituisce la segnalazione effettuata all emittente ai sensi dell art. 83-novies, lett.d), che deve essere rilevata a libro soci ai sensi dell art. 83-undecies del TUF e dell art. 29 del Regolamento congiunto sulla gestione accentrata (Provvedimento post trading). Analoghe segnalazioni dovranno essere effettuate dagli intermediari in occasione della cessione di parte o di tutte le azioni di un azionista iscritto. Pertanto, mantenere apposita evidenza nel sistema informativo azionario (e nel libro soci) delle richieste di iscrizione, delle cessioni e delle rinunce al voto maggiorato, consente di estrarre e produrre agevolmente l Elenco che riporterà solo gli azionisti e le relative azioni ancora presenti alla data di consultazione. L Elenco è quindi una sezione virtuale del libro soci autonomamente elaborabile e consultabile all occorrenza. Q2) - La pubblicità delle informazioni contenute nell Elenco e il conteggio dei diritti di voto Non si intravvedono particolari criticità nella pubblicazione degli azionisti iscritti nell Elenco, se detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell art. 120, coma 2, del TUF (e quindi già noti per gli altri adempimenti di pubblicità). E però necessario distinguere tra gli iscritti con azioni: (i) (ii) a voto maggiorando (prima che termini il periodo statuario stabilito per la maggiorazione) a voto maggiorato (dopo la scadenza del termine suddetto), in quanto, se per gli azionisti sub (ii) può essere esposta la quota di partecipazione dei rispettivi diritti di voto (maggiorato) in rapporto al totale dei diritti di voto presenti alla data della pubblicazione, per gli iscritti sub (i) può essere esposta solo la rispettiva quota di partecipazione in diritti di voto effettivi alla data della pubblicazione (numero di azioni detenute in rapporto al totale dei diritti di voto alla stessa data). Per costoro, infatti, non sono determinabili le rispettive quote di partecipazione potenziale in rapporto all ipotetico totale dei diritti di voto, che è variabile in funzione delle future e diverse date di maturazione del voto maggiorato di ciascun azionista. Da osservare che ciascun azionista può essere contestualmente titolare di azioni a voto singolo, a voto maggiorando e/o maggiorato, il cui totale complessivo può superare la soglia di rilevanza. Q2) (segue) - La legittimazione all iscrizione nell Elenco e al voto maggiorato Si conviene sul fatto che l attestazione rilasciata ai sensi dell art. 83-quinquies del TUF, prevista dal nuovo art. 143-quater, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, possa essere realizzata attraverso la comunicazione dell intermediario all emittente prodotta ai sensi dell art. 23 del Provvedimento post trading. 2

4 Si tratta, infatti, dell attestazione comprovante la legittimità del titolare delle azioni registrate in conto presso l intermediario all esercizio di un diritto nei confronti dell emittente, e non di terzi, come per gli altri diritti disciplinati dal citato art. 23, che dovrebbe essere conseguentemente integrato. Da rilevare che la richiesta presentata all emittente per l iscrizione nell Elenco dovrebbe essere comunque formulata dall azionista, o da un suo rappresentante, mentre la suddetta attestazione/comunicazione dell intermediario legittima tale richiesta e costituisce la segnalazione ai sensi dell art. 83-novies lett. d) della certificazione rilasciata ai sensi dell art. 83-quinquies 1. Si deve invece evidenziare l inutilità della certificazione, prevista dalla successiva lett. b) del citato art. 143-quater, da produrre alla scadenza del periodo statutario di maturazione del voto maggiorato, in quanto l emittente conosce autonomamente il termine per ciascun azionista iscritto e ancora presente nell Elenco. Come argomentato in premessa, la durata della detenzione delle azioni è sicuramente nota all emittente che ha iscritto nell Elenco l azionista per azioni che, mediante lo specifico cod. ISIN, sono perfettamente tracciabili e disponibili solo nel caso siano ritrasformate in regolari. Inoltre, per il voto maggiorato, ogni emittente può statutariamente stabilire termini e condizioni particolari che gli intermediari potrebbero avere difficoltà a gestire correttamente. Compete invece all emittente segnalare all azionista iscritto e al suo intermediario l attribuzione definitiva del voto maggiorato alla scadenza del termine e alla data di efficacia statutariamente stabilita, ciò al fine delle conseguenti rilevazioni di competenza dell intermediario (eventuale mutamento del codice ISIN). L intermediario dovrà comunque effettuare, in occasione dell assemblea, la comunicazione ai sensi dell art. 83-sexies del TUF e dell art. 22 del Provvedimento post trading, anche se l azionista iscritto nell Elenco alla record date dell assemblea non necessita di una ulteriore legittimazione da parte dell intermediario a partecipare all assemblea e a esprimere, se del caso, voto maggiorato. Infine, la segnalazione prevista alla successiva lett. c) del proposto art. 143-quater consente all emittente, oltre che adempiere agli obblighi di cui all art. 85-bis del TUF, di effettuare le annotazioni per la cancellazione dall Elenco delle azioni cedute o per le quali sia stata comunicata dall azionista una rinuncia ai sensi dell art. 127-quinquies, comma 1, del TUF o che siano state oggetto di operazioni che comportano la perdita o il trasferimento o l eventuale sospensione del voto maggiorato, anche sulla base delle regole statutariamente previste. Peraltro, nei casi in cui si impone l esame documentale da parte dell emittente e il suo benestare in ordine al mantenimento o meno del voto maggiorato, l intermediario dovrà essere conseguentemente informato dall emittente stesso. Q3) e Q4) L autonomia statutaria e il riferimento temporale per la determinazione dei diritti di voto Nel condividere sia l approccio per l autonomia statutaria, sia la soluzione di far determinare all emittente (e quindi pubblicare) con frequenza mensile le variazioni dei diritti di voto, si osserva che il termine di 5 giorni stabilito dal nuovo comma 4-bis dell art. 85-bis del Regolamento Emittenti potrebbe risultare non sufficiente per la completa elaborazione dei movimenti del mese precedente. Si dovrebbe almeno definirlo in 5 giorni di mercato aperto. 1 In caso di integrazione dell art. 23 del Provvedimento post trading, tale segnalazione verrebbe sostituita dalla comunicazione prodotta per esercitare il diritto previsto dall art. 127-quinquies del TUF. 3

5 Ciò in quanto gli emittenti, al fine di utilizzare pienamente la semplificazione consentita dalla disciplina, dovrebbero concentrare, attraverso apposita disposizione statutaria, la data di efficacia dell iscrizione, e quindi della maturazione del voto maggiorato, con frequenza non inferiore alla fine di ciascun mese solare, evitando quindi più operazioni di incremento dei diritti di voto nel corso del mese e rendendo più coerente la data di effettiva variazione con la data di riferimento temporale della pubblicazione. Osservazioni in merito ad altre disposizioni del Documento di consultazione Art. 117 Comunicazione delle partecipazioni rilevanti Al primo comma non viene effettuata la distinzione delle soglie minime di superamento stabilite dall art. 120, comma 2, del TUF (soglia del 5% per le PMI), mentre tale distinzione viene effettuata al successivo art Art. 131 Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto Con il nuovo comma 3-bis di cui si propone l introduzione, si determina una ridondante pubblicazione, diffusione e stoccaggio delle informazioni essenziali modificate, mentre delle originarie informazioni essenziali viene data pubblicità solo sul sito internet dell emittente. La formulazione del comma 3-bis dovrebbe riflettere quella dell analogo comma 2 dell art. 129 che stabilisce la diffusione e lo stoccaggio del solo estratto. ***** Si riporta il testo dell art. 143-quater del regolamento Emittenti con le modifiche proposte in conseguenza delle osservazioni sopra formulate. Art. 143-quater (Iscrizione e cancellazione dall elenco) Ove lo statuto non disponga diversamente, nelle società che consentono la maggiorazione del diritto di voto: a) l azionista che richiede all emittente l iscrizione nell elenco previsto dall articolo 127-quinquies deve produrre tramite l intermediario depositario la certificazione prevista dall articolo 83-quinquies, comma 3, del Testo unico (oppure: la comunicazione che lo legittima ad esercitare tale diritto); b) ai fini dell esercizio del voto maggiorato l azionista riceve dall emittente, tramite l intermediario depositario, la comunicazione dell avvenuta attribuzione della maggiorazione, nei casi e nel termine previsti dallo statuto, o della perdita di tale diritto, nei casi in cui l emittente venga a conoscenza di un fatto che la determina ai sensi dell art. 127-quinquies, comma 3 del Testo Unico; c) l intermediario segnala all emittente le operazioni di cessione e di trasferimento delle azioni con diritto di voto maggiorato, secondo quanto previsto dall articolo 127-quinquies, comma 3, del Testo unico, per le conseguenti annotazioni nell elenco e ai fini dell adempimento degli obblighi previsti dall articolo 85-bis. 2. Le medesime società rendono noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti iscritti nell elenco, con indicazione del numero di azioni iscritte e della data di iscrizione se le relative partecipazioni, determinate in relazione ai diritti di voto esistenti, sono superiori alla soglia indicata dall articolo 120, comma 2, del Testo unico. 4

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