APAT SISTEMA NAZIONALE CONOSCITIVO E DEI CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE. Centro Tematico Nazionale Agenti Fisici

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1 APAT SISTEMA NAZIONALE CONOSCITIVO E DEI CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE Centro Tematico Nazionale Agenti Fisici Rassegna delle procedure tecniche regionali relative all autorizzazione di impianti fissi per teleradiocomunicazione e di elettrodotti AGF-T-RAP OBIETTIVO SPECIFICO: OB TASK: TK a TEMA: T22 STATO: (1) Definitivo VERSIONE: 0 REDATTO DA: (2) Giovanni Agnesod DATA: 31/12/2003 Marco Cappio Borlino Leo Cerise Carmela Fortunato Corrado Urgo Massimo Tedesca Giuseppe Sepe RIVISTO DA: (3) Giovanni Agnesod DATA: 31/12/2003 APPROVATO PER IL RILASCIO DA: (4) Sandro Fabbri Giancarlo Torri DATA DI RILASCIO: 04/04/2005 (1) Bozza, definitivo (2) Autore/autori del documento (3) Responsabile della task (4) Responsabile CTN_AGF e Responsabile di Progetto APAT

2 II

3 INDICE INDICE... III 1. PRESENTAZIONE SCHEDA QUESTIONARIO RISULTATI DELL INDAGINE Normativa relativa agli impianti a radiofrequenza Normativa relativa alla realizzazione di elettrodotti Distribuzione temporale della pubblicazione dei provvedimenti normativi Analisi comparativa delle leggi regionali o delle Province Autonome (P.A.) Ambito di applicazione dei provvedimenti Aspetti tecnici contenuti nei provvedimenti autorizzativi Compiti assegnati alle Agenzie Regionali/Prov. di Protezione Ambiente Termini temporali per concessione autorizzazione Stato di attuazione dei provvedimenti Effetti del D.lgs n. 198/ Altri tipi di provvedimenti autorizzativi...26 ALLEGATI...27 III

4 1. PRESENTAZIONE Obiettivo di questo rapporto, come espresso dal titolo, è la stesura di un quadro comparativo delle procedure tecniche e tecnico/amministrative adottate nelle varie regioni o province autonome per il rilascio di autorizzazioni all installazione di impianti per teleradiocomunicazioni, in quanto sorgenti di campi elettromagnetici a radiofrequenza, e di elettrodotti, in quanto generatori di campi elettrici e magnetici a 50 Hz. Queste installazioni presentano diversi aspetti di impatto sul territorio e sull ambiente: occupazione di spazio fisico, sicurezza architettonica, sicurezza elettrica, impatto sul paesaggio, tutti quanti oggetto di normative e regolamenti di settore. Per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive, vanno considerati inoltre gli aspetti, e le relative procedure autorizzative, connessi all utilizzazione e all occupazione dello spazio delle frequenze radio del campo elettromagnetico. Nel presente rapporto si considerano invece le procedure rivolte esplicitamente alla prevenzione dell esposizione della popolazione a campi elettromagnetici. Il loro sviluppo è recente e posteriore rispetto alle normative negli ambiti sopra ricordati; rispetto ad esse è avvenuto talvolta in sovrapposizione, talvolta in integrazione, talvolta su canali paralleli e separati. L attenzione agli aspetti radioprotezionistici legati all esposizione continuativa in ambiente di vita a campi elettromagnetici, a livelli non in grado di produrre effetti acuti, è andata in Italia rapidamente crescendo a partire dai primi anni 80. A parte alcune normative emanate in regioni dove il sistema delle verifiche e dei controlli, dal punto di vista tecnico, e/o della sensibilità locale, erano più sviluppati (Piemonte, Veneto, Abruzzo), è solo in epoca molto recente, alla fine degli anni 90, che vengono emanate in rapida successione varie norme e provvedimenti regionali rivolti alla protezione e prevenzione dell esposizione del pubblico a campi elettromagnetici. In questo processo è stato determinante il ruolo del Decreto del Ministero dell Ambiente n. 381/1998 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Esso, oltre a definire valori limite e misure di cautela per l esposizione a campi a RF, stabiliva, all articolo 4 comma 3, che Nell ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente art. 3 e dei valori di cui al precedente comma (misure di cautela), il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate. Queste disposizioni esplicite si sono incontrate da un lato con una sensibilità sui temi dell inquinamento elettromagnetico molto diffusa, a livello di opinione pubblica e di politici e amministratori locali, e dall altro, aspetto quest'ultimo da non trascurare, con un patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche e di pratiche operative assai evoluto e relativamente ben distribuito sul territorio. Di qui sono nate le diverse leggi regionali degli ultimi anni. La legge n. 36/2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici,ed elettromagnetici, successiva al DM n. 381/1998, anche se di esso ne costituisce il presupposto logico giuridico, conferma le competenze delle Regioni in 1

5 questa materia, con alcune importanti variazioni. Per quanto riguarda gli impianti oggetto del DM n. 381/1998, le competenze riguardano l individuazione dei siti, e le modalità del rilascio delle autorizzazioni all installazione degli impianti, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei livelli di campo preesistenti (art. 8, comma 1, a, c). Sono escluse le competenze sulla definizione di livelli di riferimento, compresi gli obiettivi di qualità di cui parlava il citato art. 4 comma 3 del DM 381/1998, che rientrano tra le funzioni dello Stato (art. 4, comma 2). In riferimento agli obiettivi di qualità, le competenze regionali riguardano i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (art. 8 comma 1, e). Viene anche prevista, per i singoli comuni, la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Per quanto riguarda gli elettrodotti, la Legge quadro prende in considerazione le sorgenti di campi elettromagnetici di tutte le frequenze comprese tra 0 e 300 GHz, e dunque anche gli elettrodotti, per i quali non erano in precedenza definite competenze regionali per gli aspetti riguardanti l'esposizione della popolazione a campi elettrici e magnetici a 50 Hz. Le competenze regionali riguardano in questo caso, la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kv, con la previsione di fasce di rispetto e la loro segnalazione sul territorio (art. 8 comma 1, c). In riferimento agli obiettivi di qualità, le competenze sono le stesse sopra descritte per gli impianti sorgenti di RF. In merito alle competenze regionali sugli elettrodotti, va osservato che la limitazione sulla tensione dipende dal fatto che al di sopra di 150 kv le competenze sono statali. Anche i criteri per la determinazione delle fasce di rispetto sono di competenza statale. Questo aspetto è di grande importanza dal punto di vista di vista della gestione locale del territorio, in quanto "all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore" (art. 4 comma 1, h). Le competenze statali stabilite dalla Legge quadro sulla fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono state adempiute rispettivamente dal DPCM 8/7/ G.U. n. 199 per quanto riguarda le frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz, e dal DPCM 8/7/ G.U. n. 200 per quanto riguarda i campi alla frequenza di 50 Hz generati dagli elettrodotti. Essi stabiliscono anche le tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli di esposizione: norma CEI per campi da 100 khz a 300 GHz, e CEI per campi a 50 Hz. In questo modo, implicitamente, vengono esclusi questi aspetti di tipo tecnico dall'ambito di competenza di norme o procedure regionali. Anche la procedura di riduzione a conformità, nel caso di riduzione dei contributi dei campi a RF generati da diverse sorgenti che concorrono in un dato punto al superamento dei valori di riferimento, è definita in allegato al Decreto sulle radiofrequenze (Allegato C). In realtà, anche prima dell'emanazione di questi due Decreti, le tecniche di misura erano in generale, e per quanto possibile, riferite a documenti tecnici condivisi; oltre alle norme CEI citate, si può ricordare anche il rapporto tecnico RTI CTN-AGF 1/2000 "Guida tecnica per la misura dei campi elettromagnetici compresi nell intervallo di frequenza 100 khz 3 GHz in riferimento all esposizione della popolazione. Le stesse procedure di riduzione a conformità erano già state definite in allegato al DM n. 381/

6 I medesimi Decreti applicativi citano esplicitamente il ruolo del sistema agenziale APAT-ARPA nel suo complesso, per quanto riguarda le radiofrequenze, nel contributo alla stesura delle norme CEI, con l approvazione del Ministero dell Ambiente (DPCM 8/7/2003 G.U. n. 199, art. 6 comma 2), e per quanto riguarda gli elettrodotti (DPCM 8/7/2003 G.U. n. 200 art. 5) nella determinazione delle procedure di misura e valutazione per determinare il valore di induzione magnetica da confrontare con i valori di attenzione e con l obiettivo di qualità. Inoltre, all art. 6, di quest ultimo DPCM, viene affermato che l APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l approvazione del Ministero dell Ambiente. In tutti i casi, si tratta di compiti affidati al sistema delle Agenzie in coordinamento con l APAT, e non alle singole Agenzie regionali o delle Province autonome. Lo spazio che le norme tecniche regionali di cui ci si va ad occupare in questo rapporto vanno ad occupare è dunque la definizione di procedure tecnico - amministrative per l'emanazione di pareri, il rilascio di autorizzazioni, la pianificazione territoriale degli insediamenti. Condizione necessaria per la loro presa in considerazione è, come detto, il riferimento esplicito alla protezione da esposizione a campi elettromagnetici. Di conseguenza, non sono state considerate le norme regionali regolanti la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), presenti in tutte le regioni italiane (esclusa la Calabria). Tutte queste leggi di VIA regionale considerano gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kv, poiché quelli con tensione superiore sono soggetti alla procedura di VIA nazionale. Esse, in generale, non fanno alcun esplicito riferimento al problema della generazione in ambiente di campi elettrici e magnetici. In alcuni casi, prevedono la partecipazione delle ARPA regionali nel processo di definizione del parere sull opera, senza un esplicito riferimento agli aspetti di tipo radioprotezionistico. Tali normative vengono qui considerate solo se aggiornate con specifici riferimenti a pareri di strutture competenti sull'impatto elettromagnetico ambientale, nel senso della protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici. Il livello geografico di dettaglio scelto per condurre l'indagine è quello regionale, o di province autonome. Si sono raccolte informazioni complete su esistenza, contenuti e grado di applicazione delle norme, e si sono schematizzate le procedure previste mediante diagrammi di flusso. Per quanto riguarda i comuni, ci si è limitati alla richiesta di informazione sull eventuale esistenza di regolamenti comunali, procedure interne, convenzioni con enti, attinenti alla gestione delle procedure di localizzazione degli impianti. I contatti con le varie regioni sono stati presi attraverso i Referenti regionali delle ARPA/APPA per il tema Radiazioni non Ionizzanti. Il metodo operativo adottato ha previsto la compilazione da parte dei referenti di una scheda-questionario appositamente predisposta. Per illustrare la finalità della raccolta di informazione e per fornire ogni eventuale chiarimento, contemporaneamente all invio in forma elettronica del questionario, tutti i referenti sono stati contattati personalmente per telefono. Forse anche grazie a questo coinvolgimento diretto e circostanziato dei referenti, la risposta di tutte le regioni e province autonome è stata molto soddisfacente, e nella maggior parte di casi sollecita. A tutti va il nostro ringraziamento. 3

7 2. SCHEDA QUESTIONARIO Nel seguito è riportata la scheda predisposta per la raccolta delle informazioni: Data di compilazione della scheda: Raccolta informazioni 1. Nell ambito della Vostra regione o provincia autonoma esistono provvedimenti regionali o provinciali con valenza normativa relativi all autorizzazione di impianti fissi per teleradiocomunicazione e/o di elettrodotti? SI NO 2. Se Sì, 2.1. Titolo del provvedimento: Qual è l ambito di applicazione? Impianti radio per la diffusione del segnale sul territorio (tutti o con esclusione di quelli... Ponti radio Impianti radioamatoriali Linee elettriche (tutte o con esclusione di quelle.. Altro:. Note (se necessario, specificare per ciascun provvedimento normativo): 4

8 2.3. Tali provvedimenti riguardano solo aspetti amministrativi, relativi alle procedure autorizzative, o anche aspetti tecnici quali: Limiti di esposizione:. Valori di cautela:.. Obiettivi di qualità: Definizione di siti sensibili: Distanze minime da sorgenti:.. Altro:. Note (se necessario, specificare per ciascun provvedimento normativo): 2.4. In tali provvedimenti, quali sono i compiti assegnali alle Agenzie? Rilascio di pareri tecnico/sanitari all ente autorizzatore Rilascio di pareri tecnico/sanitari al gestore che presenta un progetto di impianto Raccolta e organizzazione informazioni (catasto degli impianti e/o delle linee elettriche) Vigilanza e controllo Altro:. Note (se necessario, specificare per ciascun provvedimento normativo): 2.5. Rispetto a tali provvedimenti normativi regionali o provinciali quali sono i termini temporali per l iter autorizzativi (se necessario, specificare per ciascun provvedimento normativo)? 5

9 2.6. Qual è lo stato di attuazione di questi provvedimenti? Sono pienamente in attuazione Sono di recente introduzione, ancora non a regime Presentano una fase iniziale di gestione dello storico che richiede grande impegno Sono di difficile attuazione, perché: Non sono applicati, pur non essendo abrogati, i seguenti provvedimenti: Perchè: Note (se necessario, specificare per ciascun provvedimento normativo): 2.7. L introduzione del D.lgs n. 198/2002 (Decreto Gasparri) ha modificato l iter operativo? Ha di fatto abolito quanto previsto dai provvedimenti locali Ha modificato l iter precedente Note: Non ha modificato l iter precedente 6

10 3. Esistono norme o regolamenti comunali che regolano la materia SI NO Se sì, indicare i principali comuni: indicare la tipologia degli impianti: 4. Esistono protocolli d intesa o convenzioni con soggetti terzi, pubblici o privati, per il rilascio delle autorizzazioni? SI NO 5. Esistono procedure interne all Agenzia che regolano il rilascio di pareri sulla materia? SI NO 6. Si richiede, altresì, di voler fornire in modo sintetico una rappresentazione schematica del processo autorizzativo (se necessario, specificare per ciascun provvedimento normativo). A tal fine a titolo puramente esemplificativo si allega lo schema operativo adottato nella regione Valle d Aosta. 7

11 3. RISULTATI DELL INDAGINE La prima informazione che si può estrarre dalle schede ricevute riguarda l esistenza o meno di leggi regionali o delle province autonome che regolano l installazione di impianti di trasmissione a radiofrequenza o la realizzazione di elettrodotti. 3.1 Normativa relativa agli impianti a radiofrequenza Nella Figura n. 3.1 è riportata in modo grafico l informazione relativa all esistenza o meno di provvedimenti normativi regionali o delle province autonome (leggi regionali, provinciali, Decreti dei presidenti) che regolano le procedure autorizzative per gli impianti per le teleradiocomunicazioni con esplicito riferimento ai livelli di campo elettromagnetico generati sul territorio. I provvedimenti sono elencati in dettaglio, regione per regione, nella successiva Tabella n Presenza di normativa regionale Assenza di normativa regionale Figura n. 3.1: Mappa tematica relativa alla presenza di procedure tecniche regionali o delle P.A. in materia di Radiofrequenze. In verde sono indicate le regioni o province autonome che hanno adottato provvedimenti normativi. 8

12 Tabella n. 3.1: Schema riassuntivo delle procedure tecniche regionali o delle P.A. relative all autorizzazione di impianti fissi per le teleradiocomunicazioni. Regione Riferimenti della norma Abruzzo L.R. 4 giugno 1991, n. 20 Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche e successivi aggiornamenti: 2/8/97 n. 77, 10/5/99 n. 27, 21/7/99 n. 42, 14/1/00 n. 3 e 7/4/00 n. 56. Basilicata L.R. 5 aprile 2000, n. 30 Normativa Regionale in materia di prevenzione dell inquinamento da campi elettromagnetici P.A.Bolzano L.P. 18 marzo 2002, n. 6 Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione 2002 art. 7/bis (Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle telecomunicazioni) Calabria Nessuna norma Campania L.R. 24 novembre 2001, n. 14 Tutela igienico sanitaria delle popolazioni dalle esposizioni a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per telecomunicazioni Emilia Romagna - L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico (BUR del n. 154). - Deliberazione della Giunta Regionale del n. 197 (Direttiva per l applicazione della L.R. n. 30/2000), (BUR n. 40). La prima modifica è stata introdotta con L.R n. 34 Modifica dell art. 8 della L.R. 31 Ottobre 2000, (BUR del n. 161). La L.R. 30/2000 è stata poi modificata con L.R. n. 30 del Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile (testo coordinato BUR n. 162). Integrazioni alla Delibera 197/2001: DGR n del Modifiche per l inserimento di alcuni elementi di semplificazione alla Deliberazione , (BUR n. 127). Friuli V.G. L.R. 3 luglio 2000, n. 13 Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2000 art. 6 comma 23 modificata dalla L.R. 15/05/02 n. 13 Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2002 art. 18 comma 35 Lazio L.R. 6 agosto 1999, n. 14 art. 113, 114, 115 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo Liguria L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 Integrazione della L.R. 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del capo VI bis tutela dall'inquinamento elettromagnetico. e ss.mm.ii. 9

13 Lombardia - L.R. 11 maggio 2001, n. 11 Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione - D.G.R. n del 16/11/01 pubblicata su BURL n.47 20/11/2001 Regolamento della Giunta regionale attuativo delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 10, della L.R. 11 maggio 2001, n.11 - D.G.R n. VII/7351 del 11/12/2001 pubblicata su BURL 52 del 24/12/2001 Definizione dei criteri per l individuazione delle aree nelle quali è consentita l installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l installazione dei medesimi, ai sensi dell art.4, comma 2, della L. R. 11 maggio 2001, n.11 - LR 6 marzo 2002, n. 4 Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative - LR 10 giugno 2002, n. 12 Differimento dell applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all art.3 comma 12 lett. A) della L. R. 6 marzo 2002, n.4 - D.G.R. VII/11403 del 29/11/2002 pubblicata su BURL n..51, del 16 dicembre 2002 Proposta dei criteri per la predisposizione del programma annuale di controllo di cui all'articolo 11, comma 2, della L. R. 11 maggio 2001, n.11 e degli indirizzi per l'attività di controllo per l'anno 2003 In data 7 novembre è stata resa nota la sentenza della corte costituzionale (n. 331), che dichiara l'illegittimità costituzionale dell art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 Marche L.R. 13 novembre 2001, n. 25 Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione Molise Piemonte Nessuna norma L.R. 6/89 Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni. e DPGR 14/04/2000 Puglia L.R. 8 Marzo 2002 n.. 4 Norme transitorie per la tutela dell inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz Sardegna Nessuna norma Sicilia Nessuna norma Toscana L.R. 6 aprile 2000, n. 54 Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione P.A. Trento Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 29 giugno 2000, n /Leg., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 18 luglio 2000 ed entrato in vigore il 2 agosto

14 Umbria - DGR 3 marzo 1999, n. 268 Radiazioni non Ionizzanti (NIR) Linee di indirizzo per le attività di tipo autorizzativo su nuovi impianti e per la vigilanza e il controllo sulle istallazioni esistenti - DGR 7 giugno 2000, n. 588 Radiazioni non Ionizzanti (NIR) Delibera di Giunta Regionale n 268/1999 e n 1267/1999. Adeguamento delle linee di indirizzo - DGR 30 agosto 2000 n. 964 Verifica tecnica ai fini della protezione della popolazione dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazione Integrazione della DGR n. 588/ DGR 9 luglio 2003, n. 976 Endoprocedimenti Az. USL ed ARPA per rilascio pareri Valle d Aosta L.R. 21 agosto 2000, n. 31 Disciplina per l installazione e l esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni Circolare dell assessorato regionale al territorio, ambiente e opere pubbliche che contiene alcune note esplicative: prot /5/DTA del 18/11/02 Veneto L.R. 9 luglio 1993 n. 29 Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da Radiofrequenze 3.2 Normativa relativa alla realizzazione di elettrodotti. Nella Figura n. 3.2 è riportata in modo grafico l informazione relativa all esistenza o meno di provvedimenti normativi regionali o delle province autonome (leggi regionali, provinciali, Decreti dei Presidenti) che regolano le procedure autorizzative per gli elettrodotti con esplicito riferimento ai livelli di campo elettrico e magnetico generati sul territorio. I provvedimenti sono elencati in dettaglio, regione per regione, nella successiva Tabella n Si sottolinea che le norme prese in considerazione sono solo quelle contenenti riferimenti specifici all esposizione a campi elettrici e magnetici a 50 Hz, finalizzati alla riduzione dell esposizione della popolazione. Non vengono considerate leggi regionali di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), presenti in tutte le regioni con esclusione della Calabria, riguardanti gli elettrodotti (con tensione <150 kv), senza uno specifico riferimento alle tematiche radioprotezionistiche, sebbene rappresentanti delle Agenzie partecipino in molti casi ai lavori delle commissioni che esaminano i progetti. 11

15 Presenza di normativa regionale Assenza di normativa regionale Figura n. 3.2: Mappa tematica relativa alla presenza di procedure tecniche regionali o delle P.A. in materia di ELF. In verde sono indicate le regioni o province autonome che hanno adottato provvedimenti normativi. Tabella n. 3.2: Schema riassuntivo delle procedure tecniche regionali o delle P.A. relative all autorizzazione di elettrodotti. Regione Riferimenti della norma Abruzzo Nessuna norma Basilicata L.R. 14 dicembre 1998, n. 47 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.. P.A.Bolzano Nessuna norma Calabria Nessuna norma Campania L.R. 24 Novembre 2001, n. 13 Prevenzione dei danni derivanti dai Campi Elettromagnetici generati da Elettrodotti Emilia Romagna - L.R. 22 febbraio 1993, n.10 Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni Amministrative modificata da L.R n.3 Riforma del Sistema Regionale e Locale alla Sezione II art.90 (BUR del n. 52) 12

16 - Deliberazione della Giunta Regionale n.1965 (Direttiva per l applicazione della L.R. n.10 del ), (BUR del n.142). - L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell ambiente dall inquinamento elettromagnetico (BUR del n. 154). - Deliberazione della Giunta Regionale del n. 197 (Direttiva per l applicazione della L.R. n. 30/2000), (BUR n. 40). La prima modifica è stata introdotta con L.R n. 34 Modifica dell art. 8 della L.R. 31 Ottobre 2000, (BUR del n. 161). - Integrazioni alla Delibera n. 197/2001: DGR n del Modifiche per l inserimento di alcuni elementi di semplificazione alla Deliberazione , (BUR n. 127). Friuli V.G. Nessuna norma Lazio L.R. 6 Agosto 1999, n. 14 art. 113, 114, 115 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo Liguria L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 Integrazione della L.R. 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del capo VI bis tutela dall'inquinamento elettromagnetico. e ss.mm.ii. Lombardia Nessuna norma Marche Nessuna norma Molise Nessuna norma Piemonte Nessuna norma Puglia Nessuna norma Sardegna Nessuna norma Sicilia Nessuna norma Toscana - L.R. del 11 agosto 1999, n. 51 Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici - Regolamento Regionale n. 9 del Regolamento di attuazione della L.R in materia di linee elettriche e di impianti elettrici P.A. Trento Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 29 giugno 2000, n /Leg., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 18 luglio 2000 ed entrato in vigore il 2 agosto 2000 Umbria - DGR 3 marzo 1999, n. 268 Radiazioni non Ionizzanti (NIR) Linee di indirizzo per le attività di tipo autorizzativo su nuovi impianti e per la vigilanza e il controllo sulle istallazioni esistenti - DGR 7 giugno 2000, n. 588 Radiazioni non Ionizzanti (NIR) Delibera di Giunta Regionale n 268/1999 e n 1267/1999. Adeguamento delle linee di indirizzo - DGR 9 luglio 2003, n. 976 Endoprocedimenti Az. USL ed ARPA per rilascio pareri Valle Nessuna norma d Aosta 13

17 Veneto - L.R. 30 giugno 1993, n Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti (1) (2) - Deliberazione della Giunta Regionale n del 11 aprile L.R , n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni: Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Direttive 3.3 Distribuzione temporale della pubblicazione dei provvedimenti normativi Il cronogramma di Figura n. 3.3 evidenzia la notevole funzione di stimolo legislativo a livello regionale esercitata dall emanazione del DM n. 381/1998 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Contemporaneamente, numerose regioni hanno prodotto anche normative sui campi a 50 Hz generati da linee elettriche. Anteriormente al 1998 avevano legiferato in materia solo il Piemonte (1989), l Abruzzo (1991) e il Veneto (1993). Distribuzione temporale della pubblicazione di provvedimenti normativi sui campi elettromagnetici nelle regioni o P.A. d'italia N provvedimenti Figura n. 3.3: Cronogramma delle date di approvazione dei provvedimenti regionali 3.4 Analisi comparativa delle leggi regionali o delle province autonome RF ELF In questa sezione viene presentata un analisi comparativa dei dati raccolti, raggruppando in tavole sinottiche le risposte ottenute alle singole domande contenute nella scheda di questionario. 14

18 3.4.1 Ambito di applicazione dei provvedimenti Il confronto riguarda il tipo e le caratteristiche degli impianti a cui si applicano le varie normative regionali. Esso è reso graficamente in forma di diagramma, accompagnato da note descrittive di dettaglio. Abruzzo Basilicata P.A. Bolzano Campania Emilia Romagna Friuli V.G. Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte Puglia Toscana Umbria P.A. Trento Valle d Aosta Veneto RF Radio/TV Ponti radio Radioamatori Telefonia mobile ELF Linee elettriche Note: Sono esclusi dall iter autorizzativo i seguenti impianti: - Abruzzo: impianti fissi con potenza massima in antenna < 5 W e mobili con potenza massima in antenna < 7 W - Basilicata: Impianti con ERP 5 W - Lombardia: Per impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di potenza al connettore d antenna inferiore a 7 W, e per impianti ad uso radioamatoriale di potenza superiore a 5 W è previsto una comunicazione da parte del gestore al comune e all ARPA. - Piemonte: impianti con potenza in antenna < 5 W, per i ponti radio è sufficiente comunicazione - Toscana: impianti con potenza massima irradiata 5 W, il cui corrispondente EIRP, sia comunque non superiore a 100 W - Valle d Aosta: impianti con EIRP < 2 W e impianti radioamatoriali con potenza in antenna 100 W e con antenna utilizzata per irradiare la suddetta potenza 2.14 dbi - Veneto: impianti con ERP < 7 W 15

19 2- Sono esclusi dall iter autorizzativo gli impianti delle Forze Armate e dei servizi d emergenza e i ponti radio per trasmissione dati 3- Con esclusione delle tipologie di impianti la cui competenza è attribuita agli enti locali dal D.lgs n. 259/ Esclusi gli elettrodotti con tensione < 132 kv in Veneto e nelle P.A. di Trento e quelli con tensione > 150 kv in Campania, Lazio, Toscana e Umbria (Per i quali si rimanda alle leggi nazionali) 5- Per le linee elettriche fino a 150 kv si applica la LR n. 10/1993, per tutte le linee elettriche si applica la LR n. 30/ Con esclusione delle linee elettriche 70 KV e 2.1 Km di lunghezza e, qualora ricadenti in aree naturali protette, 35 KV e 1.05 Km Si rileva la grande disomogeneità nel campo di applicazione dei provvedimenti riguardanti gli impianti sorgenti di campo a radiofrequenza, rispetto al limite inferiore di potenza dell impianto e alla grandezza considerata per definire tale limite inferiore Aspetti tecnici contenuti nei provvedimenti autorizzativi Il confronto riguarda ora la presenza nelle varie normative regionali di parametri di valutazione radioprotezionistici di impatto ambientale diversi o aggiuntivi rispetto a quelli presenti nella normativa nazionale. Questi aspetti, come emerge chiaramente dal dettaglio delle note, hanno rappresentato un elemento di criticità per i diversi sistemi regionali di verifica e autorizzazione, dopo l emanazione della legge n. 36/2001 (Legge Quadro). Vengono considerate in due quadri separate le norme relative agli impianti a radiofrequenza e quelle relative agli elettrodotti. Impianti a RF Abruzzo Basilicata P.A. Bolzano Campania Emilia Romagna Friuli V.G. Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte Puglia Toscana Umbria P.A. Trento Valle d Aosta Veneto Limiti di esposizione Valore di cautela Obiettivi di qualità Def. siti sensibili Distanze minime Altro

20 Note: 1- Per impianti nuovi di telefonia mobile: (art. 9 L.R. n. 30/2002) in prossimità delle aree in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche la localizzazione avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l esposizione ai CEM. Nella DGR n. 197/2001 l art. 9 specifica quanto sopra, indicando per le aree in esame valori del campo elettrico, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente. 2- Per impianti radiotelevisivi: viene definita per tutti gli impianti una fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro del centro abitato come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi (L.R. n. 20/2000) 3- Per impianti radiotelevisivi (art.4 L.R. n. 30/2002) : oltre alla distanza definita sopra sono vietate le localizzazioni in parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive, nonché nelle zone di parco classificare A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11/1988. Sono altresì vietate su edifici: - scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale; - vincolati ai sensi della normativa vigente; - classificati di interesse storico, architettonico e monumentale; - di pregio storico, culturale e testimoniale Per impianti nuovi per telefonia mobile (SRB) (art. 9 L.R. n. 30/2002): le installazioni sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11/1988, nonché su edifici di valore storico, architettonico e monumentale. 4- In data 7 novembre è uscita la sentenza della Corte Costituzionale (n. 331). Di fatto è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n Obiettivo di qualità: 3 V/m in corrispondenza di edifici con tempi di permanenza superiori alle 4 ore, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale 6- La prescrizione prevista è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale 7- Divieto di installazione in determinati edifici o aree 8- In data è stata pubblicata sul Bollettino della Regione toscana la Delibera di Consiglio regionale n. 12 con la quale erano fissati i criteri generali per la localizzazione degli impianti, la definizione delle aree sensibili per le quali venivano determinati obiettivi di qualità distinti per sorgente e relative tempistiche per il conseguimento. Tale Delibera è stata abrogata con provvedimento del TAR della Toscana del gennaio I limiti stabiliti dal provvedimento regionale per le RF sono stati soppiantati prima dal DM n. 381/1998 e ora dal DPCM 8/07/03 17

21 Elettrodotti Basilicata Campania Emilia Romagna Lazio Liguria Toscana Umbria P.A. Trento Veneto Note : Limiti di esposizione Valore di cautela Obiettivi di qualità Def. siti sensibili 1 Distanze minime 2, Per Linee ed impianti elettrici per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica art. 13 comma 4 della L.R. n. 30/2002: gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento alle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 mila volt che si realizzi il perseguimento dell obiettivo di qualità di 0.2 μt di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili scuole aree verdi attrezzate ed ospedali, nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferire a quattro ore giornaliere. Inoltre nella DGR n. 197 (art. 13) in particolari situazioni territoriali che prevedano aree di sviluppo urbanistico gli 0.5 μt rappresentano l obiettivo di qualità minimo da perseguire. 2- Cabine elettriche MT/bt devono rispettare le distanze di almeno 3,15 m dalle parti in tensione dalle aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano parte significativa della giornata. Per gli elettrodotti sono previste le seguenti distanze minime: Tabella n. 3.3: Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2μ T al ricettore kv Terna singola Doppia terna Ottimizzata (1) Doppia terna non ottimizzata (2)

22 Tabella n. 3.4: Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 μ T al ricettore Linee a 15 kv Terna o cavo Doppia terna o cavo Doppia terna o cavo singolo ottimizzato non ottimizzato Linea aerea in conduttori nudi Cavo aereo 3 = 4 Cavo interrato 3 = 4 Tabella n. 3.5: Impianti AT - Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per l'individuazione di potenziali ricettori con esposizione superiore a 0,5 μt kv Terna singola Doppia terna Ottimizzata (1) Doppia terna non ottimizzata (2) Tabella n. 3.6: Impianti MT - Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per l'individuazione di potenziali ricettori con esposizione superiore a 0,5 μ T Linee a 15 kv Terna o cavo Doppia terna o cavo Doppia terna o cavo singolo ottimizzato non ottimizzato Linea aerea in conduttori nudi Cavo aereo 2 = 2,5 Cavo interrato 2 = 2,5 3- Per gli elettrodotti nuovi sono previste fasce laterali di rispetto per il perseguimento dell obiettivo di qualità (DGR n. 197/2001 art. 13.4, Tabelle 1 e 2) 4- Obiettivo di qualità di 0.2 μt 5- I valori delle distanze minime di rispetto dagli elettrodotti sono quelle riportate in tabella, con eccezione delle Linee di Trasporto Primario per le quali le distanze di rispetto saranno fissate individualmente e riportate in allegato alla DGRV 1526/2000 Tabella n. 3.7 kv terna singola doppia terna non ottimizzata doppia terna ottimizzata

23 3.4.3 Compiti assegnati alle Agenzie Regionali/Provinciali di Protezione Ambiente In questo quadro è dettagliato il ruolo che le singole leggi regionali assegnano alle ARPA/APPA locali. Nella Legge Quadro (legge n. 36/2001), le ARPA/APPA sono citate esplicitamente solo all art. 14, concernente i controlli: Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle ARPA. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti (comma 1). Nei Decreti applicativi per la fissazione dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità il ruolo del sistema agenziale APAT/ARPA è sancito in modo esplicito, per quanto riguarda le radiofrequenze, nel contributo alla stesura delle norme CEI, con l approvazione del Ministero dell Ambiente (DPCM 8/7/2003 G.U. n. 199, art. 6 comma 2). Per quanto riguarda gli elettrodotti (DPCM 8/7/2003 G.U. n. 200), si parla all art. 5 di determinazione da parte del sistema agenziale APAT-ARPA delle procedure di misura e valutazione per determinare il valore di induzione magnetica da confrontare con i valori d attenzione e con l obiettivo di qualità. Inoltre, all art. 6, viene affermato che l APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l approvazione del Ministero dell Ambiente. Anche in questo caso, vengono considerate in due quadri separate le norme relative agli impianti a radiofrequenza e quelle relative agli elettrodotti. Impianti a RF Abruzzo Basilicata P.A. Bolzano Campania Emilia Romagna Friuli V.G. Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte Puglia Toscana Umbria P.A. Trento Valle d Aosta Veneto Rilascio pareri ad ente autorizzatore Rilascio pareri a gestori Catasto Vigilanza e controllo Altro Note: 1- La L.R. n. 14/2001 (Impianti TLC) assegna all ARPAC la responsabilità dell istruttoria tecnica previa acquisizione del preventivo parere del comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici. 20

24 2- In caso di superamento dei limiti, valutazione della riduzione a conformità, espressione pareri e supporto tecnico agli enti preposti per le azioni di risanamento 3- La L.R. n. 54/2000 prevede che i compiti di rilascio delle autorizzazioni e di vigilanza e controllo spettano ai Comuni e che le attività di controllo siano svolte dall ARPAT e dalle AUSL per quanto di competenza ai sensi della legge istitutiva dell ARPAT. Elettrodotti Basilicata Campania Emilia Romagna Lazio Liguria Toscana Umbria P.A. Trento Veneto Rilascio pareri ad ente autorizzatore Rilascio pareri a gestori Catasto Vigilanza e controllo Termini temporali per concessione autorizzazione Impianti a RF Abruzzo Basilicata P.A. Bolzano Campania Emilia Romagna Friuli V.G. Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte Puglia Toscana Umbria P.A. Trento Valle d Aosta Veneto Nessuno gg gg gg. 3 Altro Note: 1- La commissione per le infrastrutture si riunisce in media una volta al mese 2- La L.R. n. 14/2001 fissa quale iter autorizzativo, per i nuovi impianti, 60 gg. dalla presentazione dell istanza, mentre fissa in 30 gg. i tempi per eventuali modifiche da apportare al progetto. 21

25 3- L.R. n. 30/2002: - per impianti radiotv: 90 giorni; autorizzazione dal Comune - per programmi annuali e singole installazioni di telefonia mobile: 90 giorni; autorizzazione dal Comune - per impianti mobili di telefonia mobile: Comunicazione al Comune da parte del gestore 45 giorni prima dell attivazione 4- Per impianti radio base per la telefonia mobile UMTS con potenza totale ai connettori d antenna non superiore ai 60 W il parere tecnico dell ARPA e dell Azienda per i Servizi Sanitari deve essere trasmesso al Comune entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di concessione o autorizzazione all installazione degli impianti. (modifica della L.R. n. 13/2000 introdotta dalla L.R. n. 13/2002) 5- Il Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di concessione edilizia per gli impianti di radiodiffusione e telefonia mobile trasmette copia della stessa con la documentazione allegata all ARPAM ed alla ASL per il relativo parere. L ARPAM deve esprimere il suddetto parere entro 60 giorni dalla prima trasmissione della richiesta e dei documenti se completa. Non esistono ulteriori termini temporali per l emissione della concessione edilizia da parte del Comune. 6- Non definiti per mancanza delibera di Giunta 7- La sola norma che indica delle tempistiche è la DGR n. 976/2003: tempi del procedimento a carico di ARPA, dal momento della consegna (da definire nel dettaglio nell ambito delle convenzioni) Autocertificato: 45 gg. (impianti a struttura semplice) 60 gg. Semplificato: 90 gg. 8- La L.R. prevede che i gestori presentino i progetti delle loro reti o gli aggiornamenti entro il 31/12 di ogni anno e che le comunità montane e il comune di Aosta li approvino entro il 30 aprile dell anno successivo. Per rendere più dinamico il procedimento la circolare dell assessorato regionale al territorio, ambiente e opere pubbliche, prot /5/DTA del 18/11/02, prevede che si possano presentare progetti di rete o varianti in qualunque momento 9- I titolari o i legali rappresentanti degli impianti - entro 30 giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazioni non ionizzante - devono comunicare, al dipartimento provinciale dell ARPAV competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato. Lo stesso dipartimento provinciale trasmette copia della comunicazione al Presidente della Provincia competente per territorio. 22

26 Elettrodotti Basilicata Campania Emilia Romagna Lazio Liguria Toscana Umbria P.A. Trento Veneto Nessuno 4 60 gg gg. Altro 2 3 Note: 1- La L.R. n. 13/2001 nel caso della necessità di risanamento fissa un termine di 6 mesi per la presentazione di un piano di risanamento. 2- L.R. n. 10/1993 e succ. modifiche: iter completo per autorizzazione (Provincia): 150 giorni; 3- Il termine per il rilascio dell autorizzazione disciplinata dalla presente legge non può superare i 180 giorni. Per i procedimenti relativi a progetti di linee ed impianti sottoposti a VIA, ai sensi della L.R. n. 79/1998, tale termine è ridotto a 120 giorni. 4- La normativa regionale non prevede un ruolo attivo dell Agenzia nell iter autorizzativo e di conseguenza non si può parlare di termini temporali Stato di attuazione dei provvedimenti Come sottolineato nella Presentazione, i procedimenti autorizzativi in adempimento alle norme che impongono il rispetto di valori limite di esposizione della popolazione si incontrano con norme e regolamenti che regolano altri aspetti collegati alla presenza di queste infrastrutture sul territorio. L armonizzazione tra strumenti normativi diversi è una causa di problemi. Un altro aspetto di difficoltà nell attuazione dei provvedimenti regionali, soprattutto per quanto riguarda gli impianti per teleradiocomunicazioni e telefonia mobile, è che essi riguardano una moltitudine di impianti già esistenti, in una situazione che, almeno per alcune categorie di impianti (telefonia mobile), è in rapidissima evoluzione. Si tratta di gestire lo storico, pressati da un presente continuamente in evoluzione. Anche l armonizzazione tra strumenti normativi diversi deve tenere conto di un contesto, in questo caso normativo, in evoluzione. Ad esempio, la pubblicazione del Codice delle Comunicazioni (D.lgs n. 259/2003) sta comportando modifiche ai procedimento autorizzativi che sono ancora in corso di definizione: alcune regioni le hanno già segnalate, altre hanno precisato che sono in attesa di chiarimenti dagli uffici legali, altre non si sono espresse. 23

27 Abruzzo Basilicata P.A. Bolzano Campania Emilia Romagna Friuli V.G. Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte Puglia Toscana Umbria P.A. Trento Valle d Aosta Veneto Attuati Non ancora a regime Onerosa gestione storico Difficile attuazione Non applicati Note: 1- Per l emanazione della legge n. 259 Codice delle Comunicazioni 2- Provvedimenti relativi agli elettrodotti 3- L entrata in vigore del D.lgs n. 198/2002 ha bloccato l iter di pubblicazione del regolamento previsto dalla L.R. n. 54/2000 che la renderebbe operativa. La Regione Toscana sta studiando l adeguamento della L.R. n. 54/2000 alla Legge Quadro n. 36/ E attesa una circolare regionale che chiarisca le conseguenze della pubblicazione del Codice delle comunicazioni Effetti del D.lgs n. 198/2002 Una situazione di particolare criticità nell armonizzazione tra procedure regionali e quadro normativo nazionale è quella venutasi a creare a seguito dell emanazione del D.lgs n. 198/2002 Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443", GU n. 215 del 13/9/02. Il D.lgs n. 198/2002 nell ottica di accelerare "la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sottraeva agli enti locali competenza in materia di controllo e pianificazione del territorio. La Corte Costituzionale si è espressa in merito a tale decreto su ricorso di alcune Regioni. Con la sentenza 303 del 1 ottobre 2003, i giudici hanno ritenuto l intero provvedimento normativo viziato da eccesso di delega, in quanto la legge delega (n. 443/2001) autorizzava l adozione di una normativa specifica per le sole 24

28 infrastrutture puntualmente individuate anno per anno, a mezzo di un programma approvato dal CIPE, mentre nel caso di specie non vi sarebbe stata tale individuazione, ma esclusivamente una sintesi del piano degli interventi nel comparto delle comunicazioni. Abruzzo Basilicata P.A. Bolzano Campania Emilia Romagna Friuli V.G. Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte Puglia Toscana Umbria P.A. Trento Valle d Aosta Veneto Ha sospeso iter precedente Ha modificato iter Non ha modificato iter 2 Note: 1- La L.R. è stata applicata fino all entrata in vigore del D.lgs n. 198/2002, poi sospesa in attesa dell esito del ricorso al Consiglio di Stato di varie Regioni, tra cui la Basilicata, e attualmente probabilmente abrogata per effetto del D.lgs n. 259/ E stata approvata la nuova L.R. n. 30/2002 che ripropone come iter quello della precedente L.R. n. 30/ Modificata la durata dell iter e la documentazione a corredo dell istanza 4- Ridotti i termini temporali 5- A seguito dell emanazione del decreto Gasparri, è stata integrata la documentazione richiesta negli allegati con quella precedentemente richiesta da ARPAT ove non contemplata. In particolare è stato redatto un modello sostitutivo dell Allegato B, comprensivo di quanto ulteriormente necessario per la valutazione da parte di ARPAT, successivamente messo a disposizione degli enti locali che in alcuni casi l hanno fatto proprio. I gestori comunque forniscono quanto richiesto da ARPAT e disponibile sul sito web del coordinamento SUAP interprovinciale della Provincia di Firenze. 6- La modifica ha riguardato i tempi (20 gg.) e la presentazione della documentazione da parte del gestore in sostituzione del comune per alcune amministrazioni. La documentazione presentata è stata solo integrata della parte cartografica richiesta del D.lgs n. 198/2002, il resto della documentazione è stata mantenuta identica in quanto compatibile con il decreto. 7- Solo per impianti con potenza superiore a 150 W 25

29 3.5 Altri tipi di provvedimenti autorizzativi Abruzzo Basilicata P.A. Bolzano Campania Emilia Romagna Friuli V.G. Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Toscana Umbria P.A. Trento Valle d Aosta Veneto Norme Comunali Intese o convenzioni con terzi Procedure interne all Agenzia 1 2 Note: 1- Per rilascio parere Comunicazione (per linee a MT) Enel ha depositato alla Regione Emilia Romagna documentazione sulle caratteristiche delle linee e sulle valutazioni del rispetto degli 0.2 μt. Per questo motivo c è stato un Accordo tra Gestore-RER (Assessorato Ambiente e Sanità) -Arpa per semplificare l iter autorizzatorio, il tempo massimo previsto è di 20 giorni e non si richiede più il parere sanitario. Per rilascio parere SRB in particolare Ponti Radio alcuni Gestori hanno depositato materiale specifico valutato in termini tecnici da Arpa e nell ambito dei pareri preventivi per i ponti non vengono più effettuate simulazioni modellistiche ma si fa riferimento a tale documentazione. Questo ai fini di velocizzare il parere Arpa. 2- Accordo procedurale tra Arpa Lazio e i gestori della telefonia cellulare in merito all iter procedurale da seguire ai fini del rilascio dei pareri tecnici per nuove installazioni e/o modifiche di quelle già esistenti tale accordo riguarda il procedimento autorizzatorio e la documentazione a corredo dell istanza: ora superato dal D.lgs n. 198/ La procedura riguarda solamente il territorio di competenza del PMP di Cagliari e di Nuoro e non è da intendersi come un procedimento esplicitamente autorizzativo ma come concessione di un parere tecnico di conformità degli impianti alle disposizioni di legge. 26

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