Impianti termici. Relatore: ing. Daniele Cadel. Mercoledì 07 ottobre Dott. ssa Buttignol Barbara
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1 Impianti termici La recente evoluzione normativa Relatore: ing. Daniele Cadel Dott. ssa Buttignol Barbara Mercoledì 07 ottobre 2015
2 IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI Si tratta di un contesto applicativo complesso che si interseca con molti ambiti normativi ed in particolare: D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. T.U.Amb.: Dlgs. 152/06 ss.mm.ii. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 2
3 IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. (Attuazione della direttiva 2002/91/ CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) Titolo I, art. 2 l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 3
4 IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. Titolo I, art. 3, comma 3 Sono escluse dall applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; riscaldamento di persone al lavoro NON è ambito escluso 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 4
5 IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI Sono invece inclusi Linee Guida Ministero dello Sviluppo Economico Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate. > 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 5
6 IMPIANTI TERMICI: DEFINIZIONI Da ricordare anche D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte V, Titolo I, art. 283, comma 1 a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi [ ] dispositivi di regolazione e di controllo; d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 6
7 AMBITI NORMATI AMBITO DM 74/2013 Efficienza energetica impianti ed edifici Certificazione energetica edifici Impatto ambientale Sicurezza nei luoghi di lavoro Apparecchi in pressione acqua calda (INAIL) Apparecchi in pressione PED Prevenzione incendi Sicurezza elettrica Trattamento acqua impianti Linee alimentazione combustibili gassosi Depositi di combustibili Accise sui combustibili 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 7
8 AMBITO EFFICIENZA ENERGETICA PRINCIPALI DECRETI Legge 30 aprile 1976 N. 373 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici. Legge 9 gennaio 1991 n.10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia DPR 26 agosto 1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione,l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. DPR 21 dicembre 1999 n. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici... Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 rendimento energetico in edilizia Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Decreto Legislativo n. 115/2008 G.U Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici. Decreto Del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell art.4 comma 1 lettere a) e b) del Dlgs. 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 8
9 AMBITO EFFICIENZA ENERGETICA Decreto 26 giugno 2009 (G.U. n.158 del 10/07/2009) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Legge di conversione 3 agosto 2013, n.90: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell edilizia per la definizione delle procedure d infrazione avviate dalla Commissione Europea nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. DL 63/2013, nella Legge 3 agosto 2013, n.90, Recepimento della direttiva europea 2010/31/UE e altre disposizioni, prestazione energetica edifici, figure professionali di installatori di impianti che fanno uso di fonti rinnovabili e finalmente. DPR 74/2013 Nasce anche per rispondere alla procedura di infrazione UE avviata nel ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 9
10 DPR 74/2013 Il D.P.R. 74/2013, interviene sia sul D.P.R. 59/09, attuativo del D.Lgs. 192/05, sul D.P.R. 412/93, attuativo della L.10/91, rivedendo le disposizioni per l'esercizio, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici e la produzione dell ACS ampliando l applicazione di tali disposizioni alla climatizzazione estiva, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 10
11 DPR 74/2013: Principali novità Definizione dei soggetti responsabili dell impianto Nuove tempistiche e modalità per: criteri controllo e manutenzione impianti termici criteri controllo dell efficienza energetica degli impianti termici Istituzione di un unico nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva degli edifici e di nuovi modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica Istituzione del catasto unico degli impianti 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 11
12 Regione Veneto: Catasto Impianti 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa
13 DPR 74/2013: temperatura ambiente Art. 3. Valori massimi della temperatura ambiente 1. Durante il funzionamento dell impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: a) 18 C + 2 C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 20 C + 2 C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 2. Durante il funzionamento dell impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26 C 2 C di tolleranza per tutti gli edifici. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa
14 DPR 74/2013: soggetti responsabili In un impianto termico esistono diversi ambiti di attività e responsabilità: Esercizio (UNI ) Conduzione (UNI ) Controllo e manutenzione (UNI ) sono responsabilità che possono rimanere separate o essere delegate... 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 14
15 DPR 74/2013: soggetti responsabili Esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell ambiente, le attività relative all impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d impianto. Conduzione: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell impianto termico, che non richiedono l uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull impianto. Controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. (lo esegue il Manutentore) 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa
16 DPR 74/2013: Terzo Responsabile art. 6 (Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva) 1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell impianto, che può delegarle ad un terzo. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa
17 DPR 74/2013: Terzo Responsabile 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa
18 DPR 74/2013: Terzo Responsabile nel caso di delega e dopo molte discussioni il terzo responsabile è: «la persona giuridica o l impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;» art. 6, comma 2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell atto di delega sia espressamente conferito l incarico di procedere alla loro messa a norma art.6, comma 4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 18
19 DPR 74/2013: controllo e manutenzione art. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici) Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l uso e la manutenzione rese disponibili dall impresa installatrice dell impianto ai sensi della normativa vigente. Nota: in questo caso si fa anche riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 284 e 286 del d.lgs. 3 aprile 2006 n ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa
20 DPR 74/2013: controllo e manutenzione Art. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici) Comma 4): gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati dal D.M. 37/08, devono dichiarare all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o in manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) devono esser effettuate. Nota: la novità in questo comma è che viene obbligata anche la ditta di manutenzione a stabilire le operazioni di controllo e le periodicità di manutenzione ai fini della sicurezza dell impianto se la ditta installatrice non l avesse fatto 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 20
21 DPR 74/2013 e D.Lgs 152/06: confronto e corrispondenza Le disposizioni dell art. 284 D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni del D.Lgs. 128/2010 stabiliscono, tra i vari obblighi, per impianti termici civili disciplinati dal Titolo II: nei casi di installazione o modifica di impianti termici civili: obbligo per l installatore di redigere l elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui al suddetto all'articolo 286; tale elenco deve essere messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, o al soggetto committente, affinché sia inserito nel libretto di impianto; nei casi di impianti termici civili esistenti alla data di entrata in vigore (29 aprile 2006): obbligo per il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, di integrare il libretto di centrale, entro il 31 dicembre 2015 (Legge 11/2015), con l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui allo stesso art ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa
22 DPR 74/2013: controllo e manutenzione Art. 7 (Controllo e manutenzione degli impianti termici) Comma 5) Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". Impianti riscaldamento con generatori di calore > 5 kw (art. 2, comma 1, 1-tricies, del d.lgs. n. 192/2005) Impianti di condizionamento > 5 kw (art. 2, comma 1, 1-tricies, del d.lgs. n. 192/2005) Sottostazioni di teleriscaldamento Impianti di cogenerazione In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 22
23 DPR 74/2013: controlli efficienza energetica, quando vanno eseguiti? ART. 8 (Controllo dell efficienza energetica degli impianti termici) 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all art.7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: a) il sottosistema di generazione come definito nell Allegato A del decreto legislativo; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 23
24 DPR 74/2013: controlli efficienza energetica, quando vanno eseguiti? ART. 8 (Controllo dell efficienza energetica degli impianti termici) 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all Allegato A del presente decreto. 3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati: a) all atto della prima messa in esercizio dell impianto, a cura dell installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l efficienza energetica. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa
25 DPR 74/2013: controllo efficienza Vengono istituiti nuovi modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica differenziati per: Impianti riscaldamento con generatori di calore > 10 kw Impianti di condizionamento > 12kW Sottostazioni di teleriscaldamento (scambiatori) Impianti di cogenerazione Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti. Una copia è trasmessa, a cura del manutentore o terzo responsabile, all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio (o Autorità competente delegata). 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 25
26 DPR 74/2013: controllo efficienza
27 DPR 74/2013 e DM 10/2/2014: Rapporti di controllo Il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica si conforma ai modelli riportati agli allegati del presente decreto : II ( Rapporto Tipo 1 per GRUPPI TERMICI ) III ( Rapporto Tipo 2 per GRUPPI FRIGO O POMPE CALORE ) IV (Rapporto Tipo 3 per SCAMBIATORI ) V ( Rapporto Tipo 4 per COGENERATORI o TRIGENERATORI) Nota: la complessità nella realizzazione delle verifiche è stata estesa sia nel merito tecnico che nell ambito di applicazione, inglobando nuove tipologie di impianti mai considerate in precedenza. Gli impianti termici alimentati da fonti rinnovabili sono esclusi dai controlli di efficienza (art. 2, comma 2) 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 27
28 DPR 74/2013: rapporto di controllo, esempio 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa
29 DPR 74/2013: Rendimento di combustione 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa
30 DPR 74/2013 e Decreto 10/02/2014: caratteristiche Caratteristiche e conseguenze del nuovo decreto e dei relativi controlli di efficienza energetica: supera e ridefinisce periodicità e soglie di potenza per impianti termici; introduce periodicità dei controlli per impianti di climatizzazione estiva; conferma e precisa natura dei controlli a sottosistema di generazione; ribadisce ed impone di documentare l importanza della verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; ribadisce ed impone di documentare la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. introduce l obbligo della documentazione dei consumi di combustibile 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 30
31 DPR 74/2013 e Decreto 10/02/2014: libretto Il libretto di impianto viene generato dall installatore assemblando unicamente le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l inserimento di nuovi sistemi al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. In tal modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell impianto, comprensiva degli elementi dismessi o sostituiti. Nel caso di dismissione dall impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 31
32 DPR 74/2013: libretto estratto SCHEDA 1
33 DPR 74/2013 e DM 10/2/2014: libretto Alcune questioni molto discusse: Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per il riscaldamento e uno per il condizionamento, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto; La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 33
34 DPR 74/2013 e DM 10/2/2014: libretto La compilazione e l aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere effettuate da: Responsabile impianto (che la firma): Scheda 1 ( scheda identificativa) Installatore: Schede 2 ( trattamento acqua ) Responsabile impianto (con firma 3 Responsabile): Scheda 3 ( nomina 3 responsabile) Installatore : Scheda 4 ( generatori ) Installatore : Scheda 5 ( regolazione e contabilizzazione ) Installatore : Scheda 6 ( distribuzione ) Installatore : Scheda 7 (emissione ) Installatore : Scheda 8 ( accumulo ) Installatore : Scheda 9 ( altri componenti ) Installatore : Scheda 10 ( Ventilazione Meccanica Controllata ) Manutentore o installatore: Schede 11 ( combustione e parametri frigo) Manutentore o installatore: Schede 12 ( RCEE tipo ) Ispettore: Scheda 13 (Risultati delle ispezioni) Responsabile impianto o 3 Responsabile: Scheda 14 ( consumi ) 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 34
35 Criticità ed opportunità La norma impone di chiarire in modo inequivocabile la destinazione d uso dell impianto; Nel nuovo Libretto di impianto vanno annotate molte informazioni che lo descrivono completamente e che devono essere mantenute aggiornate; L ambito di competenza dell impianto termomeccanico esce dalla centrale termica e si estende al complesso dei sistemi di distribuzione, contabilizzazione e regolazione ad esso associati; Questo lavoro viene esteso anche ai sistemi di climatizzazione estiva in passato lasciati fuori da qualsiasi monitoraggio di efficienza e sicurezza; Si impone di fatto una tracciabilità informatica delle attività svolte sugli impianti, dentro e fuori l azienda; Si accentua il legame impianto-edificio-consumi per il collimare di norme evolute velocemente negli ultimi anni. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 35
36 Criticità ed opportunità La necessità di censire e gestire con maggiore attenzione i propri impianti termici, potrà restituire all industria l investimento iniziale tramite l apertura di molteplici processi di miglioramento: Aumento professionalità progettisti, installatori, manutentori; Spinta ala razionalizzazione dell acquisizione dei dati (telecontrollo) Conservazione del proprio investimento impiantistico grazie ai controlli su componenti in passato trascurate (v. trattamento acqua) Miglioramento efficienza nella gestione corrente intervenendo su elementi (regolazione e distribuzione) in passato poco vigilati; Identificazione dell opportunità di introdurre tecnologie efficienti disponendo di una puntuale raccolta dati dallo storico di funzionamento. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 36
37 Come orientarsi: nuovo impianto Eventualmente delegare la funzione di terzo se lo stato dell impianto e le condizioni di esercizio lo permettono Affidare la manutenzione a personale qualificato e PATENTATO con competenze multidisciplinari Richiedere all installatore di adempiere alla compilazione libretto nelle schede di competenza Verificare che le DC siano congruenti con le norme fissate dal progettista (vedi nuova Uni 11528) Affidare realizzazione a personale competente Affidare il progetto a team completo e competente che fissi specifiche e norme da rispettare in fase di realizzazione Stabilire il contesto normativo in cui si colloca l impianto 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 37
38 Come orientarsi: impianto esistente Eventualmente delegare la funzione di terzo se lo stato dell impianto e le condizioni di esercizio lo permettono Richiedere al manutentore di adempiere alla compilazione libretto nelle schede di competenza supportandolo nella ricostruzione della posizione tecnica dell impianto Verificare che esistano DC e siano congruenti con le norme fissate dal progettista Affidare la manutenzione a personale qualificato e PATENTATO con competenze multidisciplinari Assicurarsi che siano fissati RAGIONEVOLI intervalli per i controlli di sicurezza Stabilire il contesto normativo in cui si colloca l impianto 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 38
39 DOCUMENTAZIONE A CORREDO: 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 39
40 INAIL: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA Le centrali termiche di riscaldamento ad acqua calda devono essere denunciate al dipartimento territoriale INAIL competente, il quale immatricolerà l impianto e lo sottoporrà a verifica periodica quinquennale. D.M. 1/12/1975» Regola la progettazione, denuncia ed esercizio degli impianti ad acqua calda di potenza superiore a 35 kw. RACCOLTA R INAIL 2009» Definisce i criteri di progettazione degli impianti ad acqua calda di potenza superiore a 35 kw. D.P.R. 412/1993» Definisce l obbligatorietà del trattamento acqua secondo UNI 8065 per gli impianti con potenza superiore a 350 kw. D.M. 59/2009» Definisce l obbligatorietà del trattamento acqua secondo UNI 8065, ed i relativi schemi impiantistici da adottarsi, per impianti di riscaldamento civile (la definizione di civile implica quegli impianti asserviti alla climatizzazione di ambienti) per gli impianti con potenza inferiore a 350 kw. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa
41 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA SURRISCALDATA, VAPORE ED OLIO DIATERMICO Le attrezzature a pressione presenti nel proprio stabilimento (compressori, serbatoi d aria compressa, autoclavi, vasi d espansione acqua surriscaldata, tubazioni / caldaie / vasi di espansione vapore e olio diatermico ) necessitano di censimento e controllo dell obbligo di denuncia e verifica periodica secondo la legislazione vigente. Inoltre, per le attrezzature a pressione che lo richiedono, la fabbricazione e l obbligo di apposizione della marcatura CE deve sottostare a precisi requisiti di sicurezza valutati secondo la categoria di rischio dell attrezzatura. DIRETTIVA 97/23/CE (recepita in Italia dal D.Lgs )» Determina quali attrezzature a pressione devono avere marcatura CE ed il grado di controllo sulle stesse per ottenerla. D.M. 329/2004» Determina quali attrezzature ricadono nell obbligo di denuncia all INAIL e quali di queste ricadono nell obbligo di verifiche periodiche. D.M. 11/04/2011» Consente agli organismi notificati di effettuare le verifiche periodiche al posto dell INAIL, onde accorciare i tempi di messa in servizio delle attrezzature 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa
42 Un accenno sull uso dell olio combustibile negli impianti termici civili < 3MW D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Parte V, Titolo II e relativo Allegato X, Sezione 2 D.Lgs 152/06 prima dei correttivi: Per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW ed esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs 152/06 (29 aprile 2006). l uso dell olio combustibile e delle sue emulsioni era consentito entro e non oltre il 1 settembre 2007 Successivamente, con il D.Lgs 128/10, il parco impianti disciplinato dal Titolo II si è esteso a tutti gli impianti inferiori a 3MW 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 42
43 Un accenno sull uso dell olio combustibile negli impianti termici civili < 3MW D.Lgs 152/06 dopo i correttivi (D.Lgs 128/10, D.L. 91/2014 e s.m.i.): Rif. Impianti termici civili superiori a 0,3 MW e inferiori a 3MW denunciati e/o autorizzati. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1 settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore (e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento). Pertanto dopo il 1 settembre 2017, salvo ulteriori proroghe, gli impianti ricadenti in Titolo II non potranno più funzionare a olio combustibile o sue emulsioni, non essendo un combustibile contemplato tra quelli consentiti. 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 43
44 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 44
45 Grazie per l attenzione 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 45
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