Libretto di impianto per la climatizzazione e rapporti di efficienza energetica
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- Claudio Romani
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1 Libretto di impianto per la climatizzazione e rapporti di efficienza energetica
2 Dott. Ing. Michele Baleani M F We Plan Ingegneria è costituito da un gruppo di giovani e motivati professionisti (ingegneri, architetti, tecnici specializzati) che operano nel settore degli impianti tecnici civili ed industriali, nellacustica ambientale, nella prevenzione incendi e in ogni ambito delledilizia e dellingegneria. Il nostro compito è quello di risolvere problemi o progettare nuove soluzioni evolute che vi facciano risparmiare denaro. Attraverso un aperto e leale atteggiamento di confronto, gli installatori professionisti riusciranno ad ottenere dalla partnership con We Plan una quantità unica di vantaggi, per se stessi e per i propri clienti. La capacità di risoluzione dei problemi va di pari passo alla tempestività delle risposte che tali collaborazioni richiedono.
3 Evoluzione Normativa D.M. 10 Febbraio 2014 Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico Le vostre domande Esempio applicativo
4 Evoluzione Normativa Il D.P.R. 412/93 all Art.11 Comma 9 che stabiliva: «Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kw devono essere muniti di un«libretto di centrale» conforme all'allegato F; Gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kw devono essere muniti di un«libretto di impianto» conforme all'allegato G.» Il D.M. 17 Marzo 2013 che all Art.1 sostituiva i seguenti allegati al D.P.R. 412/93: L allegato F viene sostituito dall allegato I L allegato G viene sostituito dall allegato II
5 Evoluzione Normativa Il D.P.R. 16 Aprile 2013 n.74 stabilisce : Art. 7 Comma 5 - che gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un Libretto di impianto per la climatizzazione. Art. 7 Comma 1 e 2 che i controlli e le manutenzioni degli impianti termici devono essere con cadenza definita dal piano di manutenzione o in assenza di esso dalle indicazioni riportate nei libretti di dei singoli apparecchi. Art. 8 Comma 5 che al termine delle operazioni di controllo, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, con cadenza indicata nell'allegato A del presente decreto.
6 Evoluzione Normativa Nuova cadenza dei rapporti di efficienza energetica AllegatoAalD.P.R.16Aprile2013n.74.
7 Evoluzione Normativa Il D.M. 10 Febbraio 2014 Decreto Attuativo del D.P.R. 74/2013 Obbliga l utilizzo del nuovo libretto d impianto dal 1 Giugno Il D.M. 20 Giugno 2014 con pubblicazione Gazzetta Ufficiale 153 del 4 Luglio 2014 Introduce una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.
8 D.M. 10 Febbraio 2014 Art. 1 Modello di libretto d impianto per la climatizzazione Comma 1 «A partire dal 1 giugno 2014 (prorogato al 15 Ottobre 2014), gli impianti termici sono muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione conforme al modello riportato all allegato I del presente decreto.» OBBLIGO DI REDAZIONE DEL LIBRETTO D IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE PER TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI
9 Definizione di impianto termico la legge 3 agosto 2013 n.90 modifica il D.lgs 192/05 e definisce l impianto termico «impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tale apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.»
10 D.M. 10 Febbraio 2014 Art. 2 Modelli di rapporto di efficienza energetica Comma 1 «A partire dal 1 giugno 2014 (prorogato al 15 Ottobre 2014), in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kw e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kw, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, si conforma ai modelli riportati agli allegati II (gruppi termici), III (gruppi frigo), IV (scambiatori) e V (cogeneratori) del presente decreto.» OBBLIGO DEL RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA Impianti climatizzazione invernale con Pot. utile nominale > 10 kw Impianti climatizzazione estiva con Pot. utile nominale > 12 kw Esempio: P.D.C. Pot. Utile nom. 9 kw libretto (SI) moduli efficienza energetica (NO)
11 D.M. 10 Febbraio 2014 Art. 2 Modelli di rapporto di efficienza energetica Comma 2 «Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.» NON PERSISTE L OBBLIGO DEL RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA PER CAMINETTI, STUFE A PELLET, SOLARE TERMICO. Esempio: P.D.C. Pot. Utile nom. > 10 kw inv. E >12 kw estivi alimentata da impianto fotovoltaico (rapporto di efficienza energetica SI).
12 D.M. 10 Febbraio 2014 Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli Comma 1 «Il libretto e il rapporto sono compilati e utilizzati conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013.» LA COMPILAZIONE INIZIALE del libretto d impianto per la climatizzazione è a cura: Dell INSTALLATORE in caso di nuovo impianto termico Del RESPONSABILE DELL IMPIANTO in caso di impianto termico esistente LA COMPILAZIONE E L AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO (sostituzioni, controlli di efficienza ecc.) deve essere effettuata da: Responsabile dell impianto Scheda 1 Installatore Scheda 2,4,5,6,7,8,9,10 Responsabile dell impianto con firma 3 Responsabile Scheda 3 Manutentore Scheda 11,12 Ispettore (in occasione della visita) Scheda 13 Responsabile dell impianto o eventuale 3 Responsabile Scheda 14
13 Responsabile dell impianto L'Allegato A al D.lgs. 192/05 definisceil responsabiledell'impianto termico come: L'OCCUPANTE, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; IL PROPRIETARIO, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; L'AMMINISTRATORE, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; IL PROPRIETARIO O L'AMMINISTRATORE DELEGATO in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; IL TERZO RESPONSABILE DELEGATO.
14 Terzo Responsabile Definizione di TERZO RESPONSABILE ai sensi del D.lgs 192/05 e s.m.i. Allegato A «la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.» In conformità all Art.6 Comma 1 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74 «la delega del terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatori o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.» Definizione di LOCALE TECNICO ai sensi del D.lgs 192/05 e s.m.i. Allegato A «ambiente utilizzato per l allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell impianto o al soggetto delegato.»
15 D.M. 10 Febbraio 2014 Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli Comma 2 «Gli allegati al presente decreto sono resi disponibili in formato PDF sul sito del Ministero dello sviluppo economico e sono pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi contenuti, anche nell'ambito della documentazione inerente il catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione predispone ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013». Gli Allegati I (libretto), II (gruppi termici), III (gruppi frigoriferi), IV (scambiatori) e V (cogeneratori) in PDF sono disponibili sul sito
16 D.M. 10 Febbraio 2014 Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli Comma 3 «Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono.» I LIBRETTI DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE POSSONO ESSERE INTEGRATI CON SCHEDE AGGIUNTIVE RIGUARDANTI DISPOSIZIONI ULTERIORI DI REGIONI OPROVINCE.
17 D.M. 10 Febbraio 2014 Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli Comma 4 «Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili anche dalle associazioni di categoria degli operatori termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l'eventuale aggiunta del logo delle associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione.» GLI ALLEGATI NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, POSSONO RIPORTARE SOLAMENTE I LOGHI ED IL DECRETO DI RIFERIMENTO«D.M. 10/02/2014».
18 D.M. 10 Febbraio 2014 Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli Comma 5 «Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce.» IL LIBRETTO SI COMPILA SOLO NELLE SCHEDE DI PERTINENZA
19 D.M. 10 Febbraio 2014 Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli Comma 6 «Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.» IN CASO DI AGGIUNTA O SOSTITUZIONE COMPONENTI Si aggiungono solo le schede interessate dall intervento IN CASO DI DISMISSIONE DI COMPONENTI SENZA SOSTITUZIONE Si devono conservare le schede per almeno 5 anni dalla data di dismissione.
20 D.M. 10 Febbraio 2014 Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli Comma 7 «Il Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell'autorità competente.» IL LIBRETTO PUÒ ESSERE ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO Stampare una copia per l ispezione.
21 D.M. 10 Febbraio 2014 Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli Comma 8 «Per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014 (prorogato al 15 Ottobre 2014), i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003 devono essere allegati al Libretto.» PER GLI IMPIANTI ESISTENTI IL VECCHIO LIBRETTO DI IMPIANTO/CENTRALE VA ALLEGATO AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
22 Sanzioni stabilite dal D.lgs 19 Agosto 2005 n. 192 e s.m.i. Art. 15, Comma 5 «Il proprietario o il conduttore dell unità immobiliare, l amministratore di condominio, o l eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell art. 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro.» Art. 15, Comma 6 «L operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito dell art. 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro. L autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.»
23 e rapporti di efficienza energetica Chiarimenti Ministero dello Sviluppo Economico 19 Settembre 2014 FAQ.1 - Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di impianto termico e unità immobiliare apportate dalla legge n. 90/2013 hanno generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per impianto termico? L ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05(art. 2, comma 1, l-tricies). «impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tale apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.»
24 e rapporti di efficienza energetica Chiarimenti Ministero dello Sviluppo Economico 19 Settembre 2014 FAQ.1 - Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di impianto termico e unità immobiliare apportate dalla legge n. 90/2013 hanno generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per impianto termico? Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Quali: Gli edifici residenziali monofamiliari. Le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
25 e rapporti di efficienza energetica Chiarimenti Ministero dello Sviluppo Economico 19 Settembre 2014 FAQ.2 - Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza? Il responsabile dell impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione. La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere da operatori abilitati che hanno l obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto per la climatizzazione e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica da rilasciare al responsabile dell impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento, nel rispetto della normativa vigente
26 e rapporti di efficienza energetica Chiarimenti Ministero dello Sviluppo Economico 19 Settembre 2014 FAQ.3 - Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento? Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un Libretto di impianto per la climatizzazione. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di libretto di impianto e libretto di centrale e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell impianto termico. L installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell impianto termico. Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.
27 e rapporti di efficienza energetica Chiarimenti Ministero dello Sviluppo Economico 19 Settembre 2014 FAQ. 4- Quando si compilano più libretti d impianto? Secondo le istruzioni per la compilazione del libretto Allegato I «Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.» Secondo i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico (ultimo aggiornamento) Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all altro, si provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.
28 e rapporti di efficienza energetica Chiarimenti Ministero dello Sviluppo Economico 19 Settembre 2014 FAQ.5 - Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica? I controlli di efficienza energetica, si eseguono in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw. L art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati: a) all atto della prima messa in esercizio dell impianto, a cura dell installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l efficienza energetica. Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota 1 dell allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto, si precisa che per stesso impianto si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.
29 e rapporti di efficienza energetica Chiarimenti Ministero dello Sviluppo Economico 19 Settembre 2014 FAQ.6 - Quando deve essere trasmesso il rapporto di controllo di efficienza energetica all autorità competente? I commi 1 e 2 dell art. 8 del D.P.R 74/2103 prevedono l'obbligo di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica in occasione dell'esecuzione dei controlli ed eventuale manutenzione secondo le indicazioni fornite dall'installatore o dal manutentore ai sensi dell art. 7 dello stesso decreto. Il comma 5 dell art.8 del D.P.R. 74/2013, circa la cadenza di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica alla Regione o Provincia autonoma o alle autorità da queste all uopo designate, rimanda all allegato A dello stesso decreto. Le suddette cadenze devono, comunque, essere rispettate.
30 e rapporti di efficienza energetica Le vostre Domande o Il libretto d impianto deve essere uno ogni unità immobiliare o uno ogni impianto? o Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale ed uno per la climatizzazione estiva quanti libretti sono necessari? o Se c è un impianto con caldaia e radiatori insieme ad un impianto di climatizzazione estiva con Split devo compilare due libretti? Chiarimenti del ministero dello sviluppo economico Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all altro, si provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.
31 e rapporti di efficienza energetica Le vostre Domande o Il responsabile di cui si parla è il proprietario della macchina? o Nel casodiaffittuarichièil responsabile? Chiarimenti del ministero dello sviluppo economico L'Allegato A al D.lgs. 192/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come: L'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; Il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; L'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; Il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; Il terzo responsabile delegato.
32 e rapporti di efficienza energetica Le vostre Domande o I piccoli impianti di climatizzazione (< 3 kg di gas) fino ad oggi non erano soggetti a nessun controllo. Dal 15 ottobre chi possiede un climatizzatore è obbligato a chiamare un manutentore per far compilare il libretto? o I climatizzatori che come potenza utile non superano 5 kw se installati in una unità immobiliare dove c è anche una caldaia a gas devono essere inseriti nel libretto? Gli impianti termici per la climatizzazione estiva o invernale (compresi gli split) vanno indicati nel libretto d impianto per la climatizzazione indipendentemente dalla loro potenza utile nominale, ad esclusione di stufe, caminetti ed apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante la cui potenza utile nominale complessiva non superi i 5 kw. Ad esclusione inoltre di sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria a servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Solo nel caso che la potenza utile nominale degli apparecchi singoli o della somma degli apparecchi a servizio dello stesso sottosistema di distribuzione, superi i 10 kw per la climatizzazione invernale e i 12 kw per la climatizzazione estiva, vanno compilati i modelli di rapporto di efficienza energetica.
33 e rapporti di efficienza energetica Le vostre Domande o In una unità immobiliare dove sono installati uno scaldabagno a gas da 24 kw e un condizionatore con contenuto di gas inferiore a 3 kg deve dotarsi di libretto d impianto? o Io scaldaacqua a gas di qualsiasi potenzialità a servizio di singole unità abitative è soggetto a libretto ed a controllo di efficienza energetica? Gli impianti termici per la climatizzazione estiva o invernale (compresi gli split) vanno indicati nel libretto d impianto per la climatizzazione indipendentemente dalla loro potenza utile nominale, ad esclusione di stufe, caminetti ed apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante la cui potenza utile nominale complessiva non superi i 5 kw. Ad esclusione inoltre di sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria a servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Solo nel caso che la potenza utile nominale degli apparecchi singoli o della somma degli apparecchi a servizio dello stesso sottosistema di distribuzione, superi i 10 kw per la climatizzazione invernale e i 12 kw per la climatizzazione estiva, vanno compilati i modelli di rapporto di efficienza energetica.
34 e rapporti di efficienza energetica Le vostre Domande o Le pompe di calore adibite esclusivamente alla produzione di acqua calda come vanno inserite? Non vanno inserite nel Libretto di impianto per la climatizzazione in quanto non sono un impianto termico secondo la definizione della legge n. 90 del 2013, solo se a servizio di unità immobiliari residenziali o assimilate. o Cosa vascritto nel COD. Catasto? Nel Cod. Catasto andrà indicato il codice assegnato dal «catasto degli impianti termici» in fase di istituzione da parte della regione Marche. Quindi attualmente non si compila. o Qual è l ente locale a cui vanno trasmessi? L ente locale è Provinciale? Regionale? L ente di riferimento è La Regione che sta provvedendo alla definizione delle modalità operative.
35 e rapporti di efficienza energetica Le vostre Domande o Quale potenza nominale utile sulle caldaie a gas a condensazione deve essere indicata nel libretto, quella a C o quella C La potenza utile nominale alla temperatura di C perché il generatore può lavorare a 80 (produzione ACS). o In caso di generatori modulari la verifica di combustione va effettuata in ogni singolo generatore o una unica a sistema di emissione? Una singola ogni generatore. o In caso di generatori modulari collegati in cascata per definire la periodicità della verifica di combustione si deve considerare la potenza utile globale o di ogni singolo generatore? La potenza utile complessiva.
36 e rapporti di efficienza energetica Le vostre Domande o Quando si interviene su un componente che può modificare la combustione o il rendimento di combustione di norma si dovrebbe fare sempre l analisi di combustione, in questo caso va compilato il rapporto di controllo e va registrato nella scheda 12? Si secondo Art. 8 comma 3 lettera C del D.P.R. 74/2013. o Nella Scheda 12 cosa va indicato nella casella «Tipo Allegato»? Tipo 1 per l allegato II (gruppo termico), Tipo 2 per l allegato III (gruppo frigorifero), Tipo 3 per l allegato IV (scambiatore), Tipo 4 per l allegato V (cogeneratore) del D.M. 10/02/2014 o Qual è il rapporto di efficienza energetica da trasmettere? Quello relativo al tipo di generatore: Allegato II (gruppo termico), Allegato III (gruppo frigorifero), Allegato IV (scambiatore), Allegato V (cogeneratore) del D.M. 10/02/2014 o Nella sezione dei sistemi di regolazione primaria, per una caldaia a condensazione modulante senza sonda esterna quale opzione va indicata? Nella Scheda 5.1 va indicata l opzione Sistema di regolazione ON-OFF e l opzione Sistema di regolazione a Inverter del generatore
37 e rapporti di efficienza energetica Le vostre Domande o Nella Scheda 12 nell anno in cui si effettua solo la manutenzione annuale e non l analisi di combustione il rapporto di controllo va registrato? Si nella scheda 12 vanno riportati tutti i rapporti di controllo e manutenzione e tutti i rapporti di efficienza energetica utilizzando gli allegati II, III, IV e V al D.M. 10/02/2014. La regione Veneto ha integrato il libretto con una scheda aggiuntiva per l annotazione dei rapporti di controllo e manutenzione.
38 Libretto di impianto per la climatizzazione e rapporti di efficienza energetica
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Ultimo aggiornamento: 19 settembre 2014 A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014, riportante in allegato i modelli del Libretto di impianto
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